Ordinanza collegiale 2 maggio 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 08/04/2026, n. 6357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6357 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06357/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03355/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3355 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
EL OB, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Caradonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
GI AP, RI SC, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. m pi.A00DGRUF. Registro dei decreti direttoriali R. 0002389. 18.12.2024 (all.to 1), pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero il 13.1.2025 (all.to 2), di approvazione della graduatoria di merito per il passaggio nell’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, in seno alla procedura di progressione tra le aree del personale di ruolo del Ministero dell’Istruzione e del Merito in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, indetta con Decreto del Capo Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale n. 1643 del 13 settembre 2024 (all.to 3), ai sensi dell’articolo 18, commi 6, 7 e 8 del CCNL del Comparto funzioni centrali 2019/2021, nella parte in cui colloca il ricorrente in posizione n. 204, con il punteggio di 63,5;
- del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie, prot. m pi.A00DGRUF2517, del 25.1.2025 (all.to 4), a mezzo del quale si è riscontrato negativamente il reclamo proposto dal ricorrente (all.to 5);
- del successivo Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale – Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie n. 162, del 6 febbraio 2025 - di approvazione dell’elenco afferente al passaggio area funzionari famiglia professionale “funzionario giuridico – amministrativo – contabile” (all.to 6)
E PER IL RICONOSCIMENTO
del diritto del ricorrente alla rettifica del proprio punteggio (da 63,5 a 70,5), con conseguente collocamento dalla posizione 204 alla 129 o altri (punteggi e posizione) riconosciuti/a da codesto Ecc.mo Tribunale come conformi alla legge, con discendente diritto alla sottoscrizione del contratto di lavoro con inquadramento nell’area dei funzionari, famiglia professionale dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, presso la resistente Amministrazione; previo annullamento/disapplicazione, qualora occorra, dei contratti individuali di lavoro sottoscritti dai controinteressati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da RO CH il 16\4\2025: PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE
- del verbale n. 4, datato 12.11.2024, del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Dipartimento per le Risorse l’Organizzazione e l’Innovazione digitale, Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, non pubblicato, conosciuto la prima volta in quanto depositato presso la Segreteria del T.A.R. in data 2 aprile 2025 (cfr. all.to 9 alla Memoria difensiva del Ministero - all.to 1)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. NN UT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio viene impugnato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 18.12.2024, nella parte in cui approva la graduatoria per il passaggio all’area dei funzionari giuridico-amministrativo-contabili, collocando il ricorrente al posto n. 204 con punteggio 63,5.
Viene inoltre contestato il provvedimento del 25.1.2025 di rigetto del reclamo; il Decreto Direttoriale n. 162 del 6.2.2025; il verbale n. 4 del 12.11.2024 (tramite motivi aggiunti).
2. In particolare il ricorrente domanda la rettifica del punteggio da 63,5 a 70,5; il conseguente miglior posizionamento (dal posto 204 al 129) o altro effetto conforme a legge; il diritto alla stipula del contratto nell’area dei funzionari; l’eventuale annullamento/disapplicazione dei contratti dei controinteressati.
La contestazione oggetto di causa, in sostanza, riguarda il mancato riconoscimento al ricorrente del servizio militare svolto prima dell’ingresso nei ruoli civili del Ministero della Difesa, ai fini del punteggio rilevante nella procedura de qua .
L’Amministrazione ha escluso tale periodo, ritenendo che il servizio militare, essendo in regime di diritto pubblico (art. 3 D.Lgs. 165/2001), non sia valutabile come esperienza nell’area degli assistenti. Ha quindi considerato solo il servizio civile svolto presso il Ministero della Difesa.
Il ricorrente contesta tale interpretazione, sostenendo in sostanza: la violazione dell’art. 3 del D.Lgs. 165/2001; la violazione dell’art. 18, comma 6, CCNL 2019-2021, che impone di valorizzare esperienza e professionalità senza distinzioni; l’assenza, nel bando (art. 6), di esclusioni relative al servizio militare. Richiama inoltre l’art. 2050 del D.Lgs. 66/2010, secondo cui il servizio militare deve essere valutato nei concorsi pubblici con lo stesso punteggio del servizio civile, norma applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche. A supporto, cita giurisprudenza, in particolare Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1981/2019, e parere n. 40/2021, che riconoscono varie tutele per il passaggio dalla carriera militare a quella civile, tra cui la valutazione del servizio militare nei concorsi.
Il punteggio complessivo rivendicato è: Test: 27,5; Servizio MIUR (5 anni): 8; Altra esperienza nella PA (15 anni): 15; Laurea triennale: 19; ECDL: 1, Totale: 70,5 punti.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, impugnando e contestando le deduzioni del ricorrente, domandandone il respingimento.
4. Questo T.A.R., con ordinanza n. 8539/2025, ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso i controinteressati per pubblici proclami, adempimento eseguito dal ricorrente.
5. All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento, seppure parziale, nei limiti e termini di cui appresso.
7. Le doglianze del ricorrente sono concentrate in un unico motivo, in cui si contesta, sinteticamente: violazione e falsa applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs. n. 165/2001; violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021 art. 18, commi 6, 7 ed 8; violazione degli artt. 930 e 2050 del d. lgs. n. 66/2010; violazione del decreto interministeriale del 18.04.2002; violazione degli art. 6, 7 e 9, del decreto del capo dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale n. 1643 del 13 settembre 2024; eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione; illogicità e ingiustizia manifeste.
7.1. Dai documenti di causa emerge che il ricorrente ha svolto servizio militare nella Marina Militare dal 2004 al 2011, ed è stato successivamente dichiarato idoneo al transito nelle “corrispondenti” aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa. Il medesimo è poi effettivamente transitato, dal 1° giugno 2012, nei ruoli civili come assistente amministrativo e domanda, ai fini del punteggio utile nell’ambito della procedura de quo , il riconoscimento dell’intero servizio prestato in sede militare.
L’amministrazione, invece, riconosce solo il servizio civile prestato, sia presso il Ministero della Difesa sia presso il Ministero dell’Istruzione.
7.2. Ritiene il Collegio che la posizione dell’amministrazione non sia legittima, ma che comunque non possa riconoscersi al ricorrente l’intero punteggio reclamato.
7.2.1. In particolare, dagli atti del giudizio emerge che non è stato provato che l’intero servizio militare prestato dal ricorrente sia inquadrabile nella specifica area “assistenti” di cui all’art. 6 della lex specialis della procedura.
Anzi dai documenti 7, 8, e 9 depositati dallo stesso ricorrente, ossia Copia dello Stato di servizio RO, Comunicazione estratto congedo, Copia del Contratto assistente amministrativo Min. Difesa, emerge che il medesimo ha inizialmente prestato servizio in ferma breve triennale frequentando la scuola sottufficiali e successivamente è stato immesso in servizio permanente.
Non è quindi provato che il ricorrente abbia svolto tutti gli anni di servizio militare con mansioni coerenti con quelle per le quali richiede punteggio.
Dagli atti del giudizio non risulta una descrizione analitica delle mansioni militari svolte e non c’è una prova diretta della coincidenza tra attività militari e profilo giuridico-amministrativo-contabile.
Manca, dunque, una prova, ex art. 64 c.p.a., della coerenza di tutte le mansioni svolte dal ricorrente con quelle per le quali il bando di concorso prevede punteggio.
Sussiste però una prova implicita del parziale svolgimento del servizio in maniera coerente con l’area professionale rilevante ai presenti fini.
Difatti, il transito nei ruoli civili nelle “corrispondenti aree funzionali” implica che l’amministrazione della Difesa ha effettuato una valutazione di equivalenza professionale, rinvenendo una corrispondenza funzionale tra ruolo militare e civile (richiamata anche nel ricorso con il D.M. 18.4.2002).
Si tratta di un elemento significativo ai fini della decisione della lite, in quanto consente di ritenere che la coerenza funzionale sia già stata accertata “a monte” dalla P.A. di provenienza, seppure al momento del transito alle mansioni civili.
Non è stato però dimostrato da quando può considerarsi che il ricorrente abbia iniziato a svolgere attività funzionalmente analoghe o assimilabili a quelle per le quali è stato, dal 1° giugno 2012, ritenuto idoneo al transito, nonché da quando e fino a quando il ricorrente abbia svolto attività riconducibile all’area degli “assistenti”.
7.3. Accertato quanto sopra dal punto di vista fattuale, va ritenuto quanto segue in diritto.
L’argomento secondo cui l’art. 2050 del D. Lgs. 66/2010 implicherebbe, anche nelle procedure di progressione tra le aree del personale di ruolo dei Ministeri, che il servizio militare debba essere valutato, sempre e comunque, indipendentemente dalla coerenza per il profilo professionale per cui si concorre, non può essere accolto.
Osta a tale conclusione la circostanza che la lex specialis della procedura richiede ai fini del punteggio (art. 6, comma 1, lett.a) “ esperienza maturata nell’area di provenienza ”, e poi rinvia agli allegati A) e B), che a loro volta evocano le aree degli operatori degli assistenti e dei funzionari.
Assodato quanto sopra, è chiaro che, per motivi inerenti al rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., non può riconoscersi ai fini in parola qualsiasi servizio prestato in sede militare come equivalente alla esperienza rilevante a fini che occupano.
Deve invece ragionevolmente rilevare l’esperienza acquisita nello stesso settore o area professionale ( e.g. amministrativa, contabile, tecnica), svolta con mansioni riconducibili a quelle richieste dal profilo, che dimostri competenze utili e pertinenti al ruolo da ricoprire.
Non è necessaria una perfetta identità di mansioni, ma occorre una ragionevole coerenza funzionale.
Il concetto appena evocato va interpretato in modo non eccessivamente restrittivo, avendo riguardo alla sostanza delle competenze, non alla formale qualifica, ed è pertanto illegittima una valutazione che ignori esperienze oggettivamente pertinenti.
Se il bando non definisce chiaramente cosa si intende per “area di competenza”, l’amministrazione ha un certo margine di valutazione, ovviamente sempre nei limiti della ragionevolezza.
Nel caso di specie, l’amministrazione ha adottato una interpretazione eccessivamente restrittiva e formalistica, escludendo tutto il servizio militare svolto dal ricorrente, sostenendo che esso non rientra nell’area degli assistenti in quanto: “ l’esperienza professionale maturata nei ruoli del personale militare del Ministero della difesa, in quanto non rientrante nel regime privatistico introdotto e disciplinato dal D.Lgs. n. 165/2001 e dalla relativa Contrattazione collettiva nazionale, poiché, per espressa previsione dell’art. 3 del predetto D.Lgs. n. 165/2001, il personale in regime di diritto pubblico è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali, non è valutato quale esperienza di servizio maturata nell’area degli assistenti e/o nell’equivalente area del precedente sistema di classificazione… ”.
Tale posizione dell’amministrazione non è conforme alle norme vigenti, segnatamente si pone in contrasto con l’art. 2050 del D.Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare), che prevede espressamente che “ 1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici .”.
Sussiste dunque un principio di simmetria tra valutazione degli impieghi civili e valutazione del servizio militare.
Al tempo stesso, il principio del parallelismo non può essere inteso come rilevanza di ogni servizio prestato in sede militare con qualsiasi “area di competenza” dell’amministrazione, perché neppure gli impieghi civili sono da ritenersi indistintamente equivalenti.
Il ricorso va dunque accolto nella parte in cui contesta la valutazione operata dall’amministrazione, ma non nella parte in cui reclama il punteggio per tutti gli anni di servizio prestato indipendentemente dalla riconducibilità di tale servizio all’area degli assistenti.
Del resto è lo stesso ricorrente a richiedere eventualmente “ altri (punteggi e posizione) riconosciuti/a da codesto Ecc.mo Tribunale ” (cfr. i.a. pag. 2 ricorso) come conformi alla legge.
Sicché la domanda azionata evoca già la possibilità di un accoglimento parziale.
8. In ottemperanza alla presente pronunzia, dunque, l’amministrazione dovrà riavviare il procedimento e, anche chiedendo chiarimenti e documenti a supporto al ricorrente, stabilire da quando l’esperienza militare maturata dal ricorrente possa ritenersi appartenente alle “aree di competenza” degli operatori, degli assistenti e dei funzionari, di cui alla lex specialis modificando di conseguenza il punteggio e la posizione del medesimo nella graduatoria impugnata.
9. Gli altri argomenti e deduzioni del ricorrente vanno considerati assorbiti dalla pronunzia che precede.
10. Le spese di lite possono essere compensate, considerando che la domanda del ricorrente è stata accolta solo parzialmente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente, nei limiti e termini di cui in narrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR ET, Presidente
NN UT, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UT | DR ET |
IL SEGRETARIO