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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 10144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10144 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Daniela Cavaliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n. 54021/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi proposto da
TRA
Parte_1
, (C.F. )
[...] P.IVA_1
in persona dei suoi Commissari Straordinari e rappresentanti legali prof. avv. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Piredda e dott. Matteo Uggetti, elettivamente domiciliato in Milano, alla via di
Porta Ticinese 60, presso lo studio dal prof. avv. Tommaso Ubertazzi, dall'avv. Francesco
SO AC e dall'avvocato stabilito (advocat) Patrycja Szwed, che la rappresentano in via tra loro anche disgiunta;
Parte attrice
E
C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San
Valentino n. 21., presso lo studio dell'avv. prof. Fabrizio Carbonetti e dell' avv. prof. Francesco
Carbonetti, che la rappresentano e difendono anche in via disgiunta, giusta procura in atti
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.07.2022 a mezzo pec la
[...]
Parte_1
richiedeva: “ I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci
[...] nei confronti della massa dei creditori di in Parte_1 amministrazione straordinaria, e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999, 67 co. 2 e/o 3 e 70 l.fall. le rimesse bancarie effettuate da in amministrazione straordinaria Parte_1 sul conto “ C/Ant. Fatt.” e sul conto “Monte Dei Paschi Siena- Controparte_1
Empoli conto n. 30096.35”, nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre
2018, per la complessiva somma di € 1.385.286,00 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa 2. per conseguenza condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare in favore di Parte_1
la somma totale di € 1.385.286,00 ovvero la diversa somma che dovesse essere
[...] determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione;
II – In via istruttoria: 1. con riserva e con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.; III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n.
55, con distrazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari.
La ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva in fatto:
- di essere stata costituita nell'anno 1976 e che, in conformità al proprio oggetto sociale, era una holding controllante ulteriori imprese, facente parte del gruppo 'Società
Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a.' che dell'opponente in CP_2 Parte_2 bonis nel 2012;
- che sin dall'anno 2017 'Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a.' aveva manifestato segnali di crisi e nel gennaio 2018 aveva depositato ricorso per concordato preventivo prenotativo, ex art. 161, comma 6, l. fall., cui aveva fatto seguito, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- che anche ' dall'anno 2017 aveva dato evidenza ad analoga condizione di crisi e Pt_1 che con decreto del 5 dicembre 2018 su richiesta del suo Amministratore Unico pro tempore, il Tribunale ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza;
- in data 03 giugno 2019 era stata redatta la Relazione sullo stato di insolvenza di e Pt_1 che il 03 giugno 2019 era stato depositato il programma ex art. 27 co. 2 lett. a) d.lgs. n.
270/1999, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio 2019;
- che l'opposta convenuta aveva concesso negli anni vari finanziamenti alla
[...] alle società del gruppo Condotte e nel 2018 aveva in essere con Pt_1 Pt_1 [...]
il rapporto di conto corrente n. 3967044 e il rapporto di Controparte_1 conto corrente n. 30096.35;
- che erano stati effettuati in data 13 giugno 2018 e 11 luglio 2018 dei pagamenti per un totale di € 1.074.160,27, a titolo di “estinzione anticipo fattura” sul conto “
[...]
C/Ant. Fatt.” (doc. I 15) e d erano state registrate alcune rimesse Controparte_1 bancarie a vario titolo sul conto “Monte Dei Paschi Di Siena Siena-Empoli conto n.
30096.35”;
In punto di diritto parte attrice esponeva:
- che queste rimesse, essendo state effettuate nel periodo dal 05 giugno 2018 al 05 dicembre 2018, rientravano nel “periodo sospetto” e avevano i requisiti della
“consistenza” e della “durevolezza” richiesti dagli artt. 67 e 70 l.fall. ai fini delle revocatoria fallimentar, come acceratto dalla consulenza allegata alla citazione, da cui era emerso che quelle rimesse sarebbero risultate ”consistenti” e “durevoli”, secondo i criteri elaborati dalle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia;
- che sotto il profilo del requisito soggettivo della scientia decoctionis lo stato di Contr insolvenza di era perfettamente noto a già molto prima del periodo sospetto Pt_1 perché nel 2017 aveva tentato di concludere un accordo con le banche, tra cui Pt_1
Contr
per ottenere la concessione di ulteriori finanze, non concluso poiché era risultato che nel 2017 aveva ricevuto circa 420 tra decreti ingiuntivi, atti Pt_1 esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento e nel 2018 circa 500 tra decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento, Contr inoltre dal 2018 molti pignoramenti erano stati notificati anche a in qualità di terzo pignorato.
Costituitasi in giudizio la richiedeva: “in via Controparte_1 preliminare, dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio per violazione dell'art. 164, 4° comma c.p.c.; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza di parte attrice rispetto alla proposizione della presente azione;
- subordinatamente, nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande dell'Attore perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le ragioni di cui in narrativa;
- con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nel termine che sarà assegnato ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e di cui si fa sin d'ora istanza.- con vittoria di spese, onorari di lite e accessori come per legge.”
A sostegno delle proprie pretese, eccepiva:
- in via preliminare la nullità della citazione ex art.164 comma 4 c.p.c.per la mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sull'assunto che la citazione non conteneva alcuna specifica individuazione delle rimesse asseritamente revocabili con riferimento al conto n. 30096.35, né per l'importo, né come riferimento cronologico, con la conseguente indeterminatezza della domanda stessa non essendo possibile comprendere quali fossero effettivamente le rimesse oggetto della richiesta attorea;
- l'intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 69 bis l.f., comma 1, e 6, comma 1 ter, D.L. 347/2003, dall'Amministrazione
Straordinaria di Inso poiché il disposto dell'art. 6, comma 1 ter, D.L. 347/2003, facendo riferimento a tutti i termini previsti dalla Sezione III del Capo III della Legge
Fallimentare (vale a dire quella rubricata “Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”, la quale comprende gli articoli tra il 64 ed il 70 della
Legge Fallimentare), “necessariamente include anche l'art. 69 bis, comma 1, l.f.” e siccome il decreto era stato emesso in data 5 dicembre 2018, così come confermato anche dal doc. 11 di parte attrice, l'atto di citazione era stato notificato in data 22 luglio 2022 e, quindi, ben oltre il triennio dall'emissione di detto decreto;
- che non avendo parte attrice fornito alcuna argomentazione e/o prova della sussistenza dei requisiti della consistenza e durevolezza nella fattispecie oggetto di causa, non si comprendeva come la Procedura avesse individuato l'importo di Euro 1.385.286,00. ai sensi dell'art. 70, III comma, l.f.;
- che godeva, in relazione al c/c n. 30096.35, di affidamento pari ad euro Pt_1
4.000.000,00 utilizzabile per le anticipazioni in conto corrente che in particolare, quest'ultimo affidamento consentiva alla correntista di utilizzare la provvista derivante dalle presentazioni di fatture da essa sottoposte alla Banca, così determinando la possibilità per di poter disporre sul conto, nel periodo compreso tra la Pt_1 presentazione e la scadenza, dell'importo presentato, ovviamente entro il limite di fido accordato - che si trattava evidentemente di calcolo non corretto, infatti, come evidenziato dalla consulenza di parte, allegata alla costituzione, (pag. 3 doc. 1), nel semestre preso in considerazione (05.06.2018 - 05.12.2018) la massima esposizione debitoria era pari ad euro - 1.662.852,43 (31.07.2018) mentre il saldo finale al 05.12.2018 era pari ad euro -
1.515.537,05: la differenza tra i due saldi era pari ad euro 147.315,38 - limite massimo delle rimesse astrattamente revocabili laddove ricorressero i requisiti di consistenza e durevolezza;
- che con riferimento ai due pagamenti che sarebbero stati contabilizzati dalla procedura il 13.06.2018 e l'11.07.2018 a titolo di "estinzione anticipo fatture" per un totale di €
1.074.160,27, dette operazioni non potevano essere considerati pagamenti ma rientri di anticipazioni;
- che peraltro, trattavasi di incasso di crediti ceduti dalla correntista alla e, come CP_1 tali, di titolarità di quest'ultima, con conseguente infondatezza della domanda di inefficacia ex adverso proposta;
- che sotto il profilo della scientia decoctionis ai sensi dell'art. 67, II comma, l.f.,
l'accertamento di tale requisito in capo al convenuto in revocatoria doveva essere effettuato in relazione ad ogni singolo atto revocabile, dunque con riferimento ad ogni singola rimessa, che non si poteva ritenere raggiunta la prova della scientia decoctionis nell'intero periodo per la mancata individuazione delle singole rimesse e l'irrilevanza degli altri elementi indiziari richiamati da in A.S. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 15.12.2022 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 10.0423. e ha rinviato per il prosieguo all'udienza dell'11.10.23.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e all'udienza del 2.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
********
All'esito dell'istruttoria, si ritiene che la domanda oggetto del presente giudizio sia infondata e che, pertanto, vada respinta.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza dall'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall., sollevata da parte opposta, va rigettata. Infatti, come rilevato da parte attrice il termine di cui dall'art. 69 bis l.fall. di “tre anni dalla dichiarazione di fallimento o comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto” non può che decorrere per le società in amministrazione straordinaria dal momento in cui il diritto può essere esercitato e precisamente da quello in cui è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999. Sul punto, si è pronunciata di recente la giurisprudenza di legittimità, che, oltre a confermare che il diritto può essere esercitato dal momento in cui è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999, ha stabilito che: “Alla luce del disposto dell''art. 49 d.lgs. n. 270/1999 in sede di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., pur promuovibile stante il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 49 alle disposizioni della sezione III, capo III, titolo II della legge fallimentare, può essere proposta dal commissario straordinario solo dopo l'autorizzazione del programma commissariale di cessione dei complessi aziendali;
ne consegue che il termine di decadenza triennale di cui all'art. 69 bis, l. fall. non trova applicazione, rendendosi invece applicabile, in assenza di una indicazione in tal senso, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., con decorrenza dall'approvazione del programma. Ciò deve ritenersi anche in quanto la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplina generale del fallimento;
sicché una norma generale entrata in vigore successivamente, quella prevista dall'art. 69 bis,
(luglio 2006) non può derogare a una precedente disciplina speciale, quella prevista dal
d.lgs. 270/1999, che pertanto sopravvive nella sua portata regolatoria,”(Cass. civ. sez. I civ.
30 marzo 2025 n. 8384)
Nel caso oggetto del ricorso, in data 03 giugno 2019 è stato depositato dai Commissari
Straordinari ex art. 27 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 270/1999 il programma di cessione dei beni aziendali, che è stato approvato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 Contr luglio 2019, mentre ha notificato a l'atto di citazione per l'avvio dell'azione Pt_1 revocatoria il 22 luglio 2022 e, quindi, tempestivamente nel quinquennio prescritto.
Venendo al merito del ricorso, giova evidenziare che l'azione revocatoria proposta da parte attrice, sotto il profilo oggettivo, si fonda sul disposto dell'art. 67 l.f. che al comma 3, tra gli atti che sono esenti dall'azione revocatoria, include, alla lettera b), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, “purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”; Ebbene i suddetti requisiti di “consistenza” e “durevolezza”, secondo la giurisprudenza di merito, devono essere interpretati alla luce del combinato disposto ex artt. 67, terzo comma, lett. b) e 70, terzo comma, l. fall. (Trib. Milano, 27 marzo 2008, n. 3979).
In particolare l'esposizione debitoria deve considerarsi consistentemente ridotta laddove la rimessa sia superiore al 10% dell'importo massimo revocabile che è da ritenersi come “la differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel c.d. periodo sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso”.
Viceversa la durevolezza è “un criterio relativo e non assoluto, dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto”.
L'art. 70 co. 3 l. fall. prevede inoltre che: “Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito
d'importo corrispondente a quanto restituito.”
Ebbene, nel caso di specie, in ordine alla rimesse bancarie registrate sul conto “Monte
Dei Paschi Di Siena Siena-Empoli conto n. 30096.35”, pari ad euro 311.125,54 come evidenziato dalla consulente della convenuta, nel semestre preso in considerazione CP_1
(05.06.2018/05.12.2018) la massima esposizione debitoria del c.c. 30096.35 è pari ad €
1.662.852,43, 31.07.2018 mentre il saldo finale al 05.12.2018 è pari ad € 1.515.537,05: la differenza tra i due saldi è pari ad € 147.315,38 che rappresenta il limite delle rimesse astrattamente revocabili che nel caso in cui avessero presentato i requisiti della consistenza e delle durevolezza, potrebbero aver ridotto l'esposizione debitoria della . Pt_1
Tuttavia, come rilevato dall' convenuto, parte attrice non ha individuato Controparte_4 alcuna specifica rimessa che sarebbe intervenuta sul riferito c/c n. 30096.35, ma ha indicato unicamente l'importo complessivo asseritamente revocabile pari ad 311.125,54 senza specificare nè l'importo né le date delle singole rimesse, né detto importo è evincibile dai documenti allegati.
In particolare parte attrice si è limitata ad affermare, a sostegno della propria azione revocatoria ex art. 67 co. 3 e 70 co. 3 l. fall., che erano state registrate “alcune rimesse bancarie a vario titolo sul conto “Monte Dei Paschi Di Siena Siena-Empoli conto n.
30096.35”.
La predetta azione non può ritenersi affetta da nullità perché sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “la nullità della citazione si produce a norma dell'articolo 164 cpc, comma quattro, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e che” Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, pronunciandosi la nullità solo quando all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto” e che
“l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto alla revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per
l'individuazione della domanda e l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cfr. già in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008)”(Cass. civ. SS.UU. 22/05/2012
n. 8077, cfr. n. 17023 del 2003).
Tuttavia, non può ritenersi sufficiente ai fini dell'accoglimento della suddetta azione, la sopraindicata generica indicazione, tanto più che, nemmeno dagli estratti di conto corrente, è possibile evincere detto importo, né tantomeno, dalla consulenza di parte attrice allegata, è possibile desumere le date o il titolo delle singole rimesse revocabili.
Non solo, ma se si considera che la giurisprudenza di merito prevalente ( v.
Trib.Milano, sent. del 27.03.2008) ha fatto coincidere la durevolezza con un tempo di 10 giorni, dalla ricostruzione dei movimenti del conto corrente fatta dai liquidatori si evince che non ci sono intervalli temporali di 10 giorni tra la rimessa individuata come revocabile ed il movimento successivo, ma solo di 5 e 9 giorni, con la conseguenza che in ogni caso difetterebbe il requisito della durevolezza.
In ordine alle rimesse bancarie effettuate sul conto anticipi fatture per un totale di €
1.074.160,27 a titolo di estinzione anticipo fatture, parte attrice sostiene che in data
13.06.2018 e 11.07.2018 siano stati contabilizzati sul conto anticipi fatture due pagamenti, che, andrebbero revocati, a titolo di "estinzione anticipo fatture". Ebbene queste due operazioni, che vengono contabilizzate sul c.c. 30096.35, come correttamente evidenziato dalla consulente di parte convenuta, non sono pagamenti, ma rientri di anticipazioni e precisamente:
1) rientro dell'anticipazione n. 11 del 28.03.2018 per euro 371.408,87, rientro avvenuto in data 13.06.2018 con causale rimborso finanziamento, il suddetto rientro ha avuto ad oggetto l'anticipo della fattura n. 201801000042 di euro 464.261,08 anticipata per euro CP_5
371.408,86; nello specifico in data 28.03.2018 la Banca MPS ha accreditato il c.c. 30096.35 per € 826.983,71 per anticipo fatture tra le quali risultava anche la n. 42 intestata alla di € 464.261,08 anticipata per € 371.408,87; successivamente in data CP_6
13.06.2018 la ha effettuato il bonifico sul c.c. 30096.35 di € 464.261,08 e con CP_5 stessa data valuta la ha disposto l'addebito sul c.c. 30096.35 a rimborso dell'anticipo; Pt_1
2) rientro dell'anticipazione n. 13 del 08.05.2018 per euro 702.751,40, rientro avvenuto in data 11.07.2018 con causale rimborso finanziamento, detta anticipazione aveva ad oggetto l'anticipo della fattura n. 201801000086 Sulmona Hospital di euro 878.439,25 anticipata per euro 705.751,40. Più precisamente in data 08.05.2018 la Banca MPS ha accreditato il c.c.
30096.35 per € 702.731,40 per anticipo della fattura n. 86 intestata alla Sulmona Hospital
SCARL di € 878.439,26 anticipata per € 702.751,40; successivamente in data 13.06.2018 la
Sulmona Hospital SCARL ha effettuato il bonifico sul c.c. 30096.35 di € 878.439,25 e con stessa data valuta la ha disposto l'addebito sul c.c. 30096.35 a rimborso dell'anticipo Pt_1
(come da estratto anticipi in essere al 5.06.2018, allegato dalla stessa parte attrice);
Peraltro, trattasi di incasso di crediti ceduti dalla correntista alla e, come tali, di CP_1 titolarità di quest'ultima, con conseguente infondatezza della domanda oggetto del presente giudizio.
Infatti, come rappresentato da le rimesse bancarie sono state Controparte_1 registrate nel rapporto di anticipi fatture n. 85661616.43, tanto è che la anticipando le CP_1 fatture emesse da , si rendeva cessionaria del credito che vantava nei confronti dei Pt_1 Pt_1 suddetti fornitori, in relazione alle fatture sopra specificate, nello specifico di CP_6
e Sulmona Hospital.
[...]
D'altra parte, tale operazione era stata contrattualmente pattuita. Invero, la cessione dei crediti oggetto del portafoglio presentato dalla correntista era prevista dal contratto di Contr apertura di credito, come si evince anche: dalla comunicazione inviata dalla in data
13.06.2018 (doc. 14 di parte attrice) in cui la stessa comunicava alla correntista Parte_1 che, avrebbe registrato a credito della stessa correntista - sul rapporto anticipi n.
[...]
85661616.43- l'anticipazione di Euro 371.408,87 per rientro dell'anticipo “EST”, effettuato in data 13.06.2018 e che “come da istruzioni” della correntista, l'importo totale di euro
371.408,87 sarebbe stato regolato mediante addebito sul. c/c n. 30096.35 presso la Filiale di
EMPOLI, oltre ad Euro 1.406,73 a titolo di interessi e competenze, che sarebbe stato regolato Contr
“in occasione della prossima liquidazione periodica” e dalla comunicazione inviata da il 11.07.2018 in cui la stessa comunicava alla correntista che, avrebbe registrato a Parte_1 credito della stessa correntista - sul rapporto anticipi n. 85661616.43- l'anticipazione di Euro
702.751,40 per rientro dell'anticipo “INCASSO FT 86 OSPEDALE SULMONA”, effettuato in data 11.07.2018 che sarebbe stato regolato mediante addebito sul. c/c n. 30096.35 presso la
Filiale di EMPOLI, oltre ad Euro 360,81 a titolo di interessi e competenze, che sarebbe stato regolato “in occasione della prossima liquidazione periodica”.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda proposta da
[...]
Parte_1
tendente ad ottenere la revocatoria ex art. 67 co. 2 e/o 3 e 70 l.fall. delle
[...] rimesse bancarie sopra specificate, nei confronti di Controparte_1 ovrà essere rigettata.
[...]
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come precisato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede,
- rigetta la domanda di revocatoria ex artt. 67 e 70 l.fall promossa da
[...]
Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.07.2022;
[...]
- condanna Parte_1
a rifondere le spese del presente giudizio
[...] alla parte convenuta, che si liquidano in Euro 37.951,00, oltre spese generali, IVA e
C.p.A. Roma, 7.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Daniela Cavaliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV SEZIONE CIVILE
Nella persona della dott.ssa Daniela Cavaliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, iscritto al n. 54021/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi proposto da
TRA
Parte_1
, (C.F. )
[...] P.IVA_1
in persona dei suoi Commissari Straordinari e rappresentanti legali prof. avv. Giovanni Bruno, dott. Gianluca Piredda e dott. Matteo Uggetti, elettivamente domiciliato in Milano, alla via di
Porta Ticinese 60, presso lo studio dal prof. avv. Tommaso Ubertazzi, dall'avv. Francesco
SO AC e dall'avvocato stabilito (advocat) Patrycja Szwed, che la rappresentano in via tra loro anche disgiunta;
Parte attrice
E
C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San
Valentino n. 21., presso lo studio dell'avv. prof. Fabrizio Carbonetti e dell' avv. prof. Francesco
Carbonetti, che la rappresentano e difendono anche in via disgiunta, giusta procura in atti
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 22.07.2022 a mezzo pec la
[...]
Parte_1
richiedeva: “ I – In rito e nel merito:
1. accertare e dichiarare inefficaci
[...] nei confronti della massa dei creditori di in Parte_1 amministrazione straordinaria, e per l'effetto, revocare per tutti i motivi espressi in narrativa ex artt. 6 d.l. n. 347/2003, 49 d.lgs. n. 270/1999, 67 co. 2 e/o 3 e 70 l.fall. le rimesse bancarie effettuate da in amministrazione straordinaria Parte_1 sul conto “ C/Ant. Fatt.” e sul conto “Monte Dei Paschi Siena- Controparte_1
Empoli conto n. 30096.35”, nel periodo compreso tra il 05 giugno 2018 e il 05 dicembre
2018, per la complessiva somma di € 1.385.286,00 ovvero per la diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa 2. per conseguenza condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a pagare in favore di Parte_1
la somma totale di € 1.385.286,00 ovvero la diversa somma che dovesse essere
[...] determinata in corso di causa all'occorrenza in via equitativa per i motivi espressi in narrativa, con interessi e danno da svalutazione;
II – In via istruttoria: 1. con riserva e con richiesta dei termini ex art. 183 c.p.c.; III – In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA, CPA 4% e rimborso forfettario spese ex art. 2 co. 2 D.M. 10.03.2014, n.
55, con distrazione a favore degli scriventi difensori che se ne dichiarano antistatari.
La ricorrente a sostegno delle proprie pretese deduceva in fatto:
- di essere stata costituita nell'anno 1976 e che, in conformità al proprio oggetto sociale, era una holding controllante ulteriori imprese, facente parte del gruppo 'Società
Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a.' che dell'opponente in CP_2 Parte_2 bonis nel 2012;
- che sin dall'anno 2017 'Società Italiana per Condotte d'Acqua s.p.a.' aveva manifestato segnali di crisi e nel gennaio 2018 aveva depositato ricorso per concordato preventivo prenotativo, ex art. 161, comma 6, l. fall., cui aveva fatto seguito, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2018, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- che anche ' dall'anno 2017 aveva dato evidenza ad analoga condizione di crisi e Pt_1 che con decreto del 5 dicembre 2018 su richiesta del suo Amministratore Unico pro tempore, il Tribunale ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza;
- in data 03 giugno 2019 era stata redatta la Relazione sullo stato di insolvenza di e Pt_1 che il 03 giugno 2019 era stato depositato il programma ex art. 27 co. 2 lett. a) d.lgs. n.
270/1999, approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 luglio 2019;
- che l'opposta convenuta aveva concesso negli anni vari finanziamenti alla
[...] alle società del gruppo Condotte e nel 2018 aveva in essere con Pt_1 Pt_1 [...]
il rapporto di conto corrente n. 3967044 e il rapporto di Controparte_1 conto corrente n. 30096.35;
- che erano stati effettuati in data 13 giugno 2018 e 11 luglio 2018 dei pagamenti per un totale di € 1.074.160,27, a titolo di “estinzione anticipo fattura” sul conto “
[...]
C/Ant. Fatt.” (doc. I 15) e d erano state registrate alcune rimesse Controparte_1 bancarie a vario titolo sul conto “Monte Dei Paschi Di Siena Siena-Empoli conto n.
30096.35”;
In punto di diritto parte attrice esponeva:
- che queste rimesse, essendo state effettuate nel periodo dal 05 giugno 2018 al 05 dicembre 2018, rientravano nel “periodo sospetto” e avevano i requisiti della
“consistenza” e della “durevolezza” richiesti dagli artt. 67 e 70 l.fall. ai fini delle revocatoria fallimentar, come acceratto dalla consulenza allegata alla citazione, da cui era emerso che quelle rimesse sarebbero risultate ”consistenti” e “durevoli”, secondo i criteri elaborati dalle più recenti pronunce giurisprudenziali in materia;
- che sotto il profilo del requisito soggettivo della scientia decoctionis lo stato di Contr insolvenza di era perfettamente noto a già molto prima del periodo sospetto Pt_1 perché nel 2017 aveva tentato di concludere un accordo con le banche, tra cui Pt_1
Contr
per ottenere la concessione di ulteriori finanze, non concluso poiché era risultato che nel 2017 aveva ricevuto circa 420 tra decreti ingiuntivi, atti Pt_1 esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento e nel 2018 circa 500 tra decreti ingiuntivi, atti esecutivi, altri atti giudiziari, diffide e solleciti di pagamento, Contr inoltre dal 2018 molti pignoramenti erano stati notificati anche a in qualità di terzo pignorato.
Costituitasi in giudizio la richiedeva: “in via Controparte_1 preliminare, dichiarare la nullità della citazione introduttiva del giudizio per violazione dell'art. 164, 4° comma c.p.c.; - sempre in via preliminare, accertare e dichiarare
l'intervenuta decadenza di parte attrice rispetto alla proposizione della presente azione;
- subordinatamente, nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande dell'Attore perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate per le ragioni di cui in narrativa;
- con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nel termine che sarà assegnato ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. e di cui si fa sin d'ora istanza.- con vittoria di spese, onorari di lite e accessori come per legge.”
A sostegno delle proprie pretese, eccepiva:
- in via preliminare la nullità della citazione ex art.164 comma 4 c.p.c.per la mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sull'assunto che la citazione non conteneva alcuna specifica individuazione delle rimesse asseritamente revocabili con riferimento al conto n. 30096.35, né per l'importo, né come riferimento cronologico, con la conseguente indeterminatezza della domanda stessa non essendo possibile comprendere quali fossero effettivamente le rimesse oggetto della richiesta attorea;
- l'intervenuta decadenza dalla proposizione dell'azione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 69 bis l.f., comma 1, e 6, comma 1 ter, D.L. 347/2003, dall'Amministrazione
Straordinaria di Inso poiché il disposto dell'art. 6, comma 1 ter, D.L. 347/2003, facendo riferimento a tutti i termini previsti dalla Sezione III del Capo III della Legge
Fallimentare (vale a dire quella rubricata “Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori”, la quale comprende gli articoli tra il 64 ed il 70 della
Legge Fallimentare), “necessariamente include anche l'art. 69 bis, comma 1, l.f.” e siccome il decreto era stato emesso in data 5 dicembre 2018, così come confermato anche dal doc. 11 di parte attrice, l'atto di citazione era stato notificato in data 22 luglio 2022 e, quindi, ben oltre il triennio dall'emissione di detto decreto;
- che non avendo parte attrice fornito alcuna argomentazione e/o prova della sussistenza dei requisiti della consistenza e durevolezza nella fattispecie oggetto di causa, non si comprendeva come la Procedura avesse individuato l'importo di Euro 1.385.286,00. ai sensi dell'art. 70, III comma, l.f.;
- che godeva, in relazione al c/c n. 30096.35, di affidamento pari ad euro Pt_1
4.000.000,00 utilizzabile per le anticipazioni in conto corrente che in particolare, quest'ultimo affidamento consentiva alla correntista di utilizzare la provvista derivante dalle presentazioni di fatture da essa sottoposte alla Banca, così determinando la possibilità per di poter disporre sul conto, nel periodo compreso tra la Pt_1 presentazione e la scadenza, dell'importo presentato, ovviamente entro il limite di fido accordato - che si trattava evidentemente di calcolo non corretto, infatti, come evidenziato dalla consulenza di parte, allegata alla costituzione, (pag. 3 doc. 1), nel semestre preso in considerazione (05.06.2018 - 05.12.2018) la massima esposizione debitoria era pari ad euro - 1.662.852,43 (31.07.2018) mentre il saldo finale al 05.12.2018 era pari ad euro -
1.515.537,05: la differenza tra i due saldi era pari ad euro 147.315,38 - limite massimo delle rimesse astrattamente revocabili laddove ricorressero i requisiti di consistenza e durevolezza;
- che con riferimento ai due pagamenti che sarebbero stati contabilizzati dalla procedura il 13.06.2018 e l'11.07.2018 a titolo di "estinzione anticipo fatture" per un totale di €
1.074.160,27, dette operazioni non potevano essere considerati pagamenti ma rientri di anticipazioni;
- che peraltro, trattavasi di incasso di crediti ceduti dalla correntista alla e, come CP_1 tali, di titolarità di quest'ultima, con conseguente infondatezza della domanda di inefficacia ex adverso proposta;
- che sotto il profilo della scientia decoctionis ai sensi dell'art. 67, II comma, l.f.,
l'accertamento di tale requisito in capo al convenuto in revocatoria doveva essere effettuato in relazione ad ogni singolo atto revocabile, dunque con riferimento ad ogni singola rimessa, che non si poteva ritenere raggiunta la prova della scientia decoctionis nell'intero periodo per la mancata individuazione delle singole rimesse e l'irrilevanza degli altri elementi indiziari richiamati da in A.S. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 15.12.2022 il Giudice ha concesso i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. a decorrere dal 10.0423. e ha rinviato per il prosieguo all'udienza dell'11.10.23.
La causa è stata istruita con l'escussione dei testi e all'udienza del 2.04.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c, dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze o conclusioni, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, è stata trattenuta in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
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All'esito dell'istruttoria, si ritiene che la domanda oggetto del presente giudizio sia infondata e che, pertanto, vada respinta.
Preliminarmente, l'eccezione di decadenza dall'azione revocatoria fallimentare di cui all'art. 67 l. fall., sollevata da parte opposta, va rigettata. Infatti, come rilevato da parte attrice il termine di cui dall'art. 69 bis l.fall. di “tre anni dalla dichiarazione di fallimento o comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto” non può che decorrere per le società in amministrazione straordinaria dal momento in cui il diritto può essere esercitato e precisamente da quello in cui è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999. Sul punto, si è pronunciata di recente la giurisprudenza di legittimità, che, oltre a confermare che il diritto può essere esercitato dal momento in cui è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 270/1999, ha stabilito che: “Alla luce del disposto dell''art. 49 d.lgs. n. 270/1999 in sede di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l. fall., pur promuovibile stante il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 49 alle disposizioni della sezione III, capo III, titolo II della legge fallimentare, può essere proposta dal commissario straordinario solo dopo l'autorizzazione del programma commissariale di cessione dei complessi aziendali;
ne consegue che il termine di decadenza triennale di cui all'art. 69 bis, l. fall. non trova applicazione, rendendosi invece applicabile, in assenza di una indicazione in tal senso, il termine di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria ex art. 2903 c.c., con decorrenza dall'approvazione del programma. Ciò deve ritenersi anche in quanto la disciplina dell'amministrazione straordinaria costituisce disciplina speciale della crisi di impresa rispetto alla disciplina generale del fallimento;
sicché una norma generale entrata in vigore successivamente, quella prevista dall'art. 69 bis,
(luglio 2006) non può derogare a una precedente disciplina speciale, quella prevista dal
d.lgs. 270/1999, che pertanto sopravvive nella sua portata regolatoria,”(Cass. civ. sez. I civ.
30 marzo 2025 n. 8384)
Nel caso oggetto del ricorso, in data 03 giugno 2019 è stato depositato dai Commissari
Straordinari ex art. 27 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 270/1999 il programma di cessione dei beni aziendali, che è stato approvato da parte del Ministero dello Sviluppo Economico in data 22 Contr luglio 2019, mentre ha notificato a l'atto di citazione per l'avvio dell'azione Pt_1 revocatoria il 22 luglio 2022 e, quindi, tempestivamente nel quinquennio prescritto.
Venendo al merito del ricorso, giova evidenziare che l'azione revocatoria proposta da parte attrice, sotto il profilo oggettivo, si fonda sul disposto dell'art. 67 l.f. che al comma 3, tra gli atti che sono esenti dall'azione revocatoria, include, alla lettera b), le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, “purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole
l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca”; Ebbene i suddetti requisiti di “consistenza” e “durevolezza”, secondo la giurisprudenza di merito, devono essere interpretati alla luce del combinato disposto ex artt. 67, terzo comma, lett. b) e 70, terzo comma, l. fall. (Trib. Milano, 27 marzo 2008, n. 3979).
In particolare l'esposizione debitoria deve considerarsi consistentemente ridotta laddove la rimessa sia superiore al 10% dell'importo massimo revocabile che è da ritenersi come “la differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal fallito nel c.d. periodo sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso”.
Viceversa la durevolezza è “un criterio relativo e non assoluto, dipendente dalla valutazione della frequenza delle movimentazioni del conto”.
L'art. 70 co. 3 l. fall. prevede inoltre che: “Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito
d'importo corrispondente a quanto restituito.”
Ebbene, nel caso di specie, in ordine alla rimesse bancarie registrate sul conto “Monte
Dei Paschi Di Siena Siena-Empoli conto n. 30096.35”, pari ad euro 311.125,54 come evidenziato dalla consulente della convenuta, nel semestre preso in considerazione CP_1
(05.06.2018/05.12.2018) la massima esposizione debitoria del c.c. 30096.35 è pari ad €
1.662.852,43, 31.07.2018 mentre il saldo finale al 05.12.2018 è pari ad € 1.515.537,05: la differenza tra i due saldi è pari ad € 147.315,38 che rappresenta il limite delle rimesse astrattamente revocabili che nel caso in cui avessero presentato i requisiti della consistenza e delle durevolezza, potrebbero aver ridotto l'esposizione debitoria della . Pt_1
Tuttavia, come rilevato dall' convenuto, parte attrice non ha individuato Controparte_4 alcuna specifica rimessa che sarebbe intervenuta sul riferito c/c n. 30096.35, ma ha indicato unicamente l'importo complessivo asseritamente revocabile pari ad 311.125,54 senza specificare nè l'importo né le date delle singole rimesse, né detto importo è evincibile dai documenti allegati.
In particolare parte attrice si è limitata ad affermare, a sostegno della propria azione revocatoria ex art. 67 co. 3 e 70 co. 3 l. fall., che erano state registrate “alcune rimesse bancarie a vario titolo sul conto “Monte Dei Paschi Di Siena Siena-Empoli conto n.
30096.35”.
La predetta azione non può ritenersi affetta da nullità perché sul punto la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “la nullità della citazione si produce a norma dell'articolo 164 cpc, comma quattro, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda e che” Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, pronunciandosi la nullità solo quando all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto” e che
“l'atto di citazione per la revoca di rimesse in conto corrente bancario non è affetto da nullità per vizio del petitum se l'attore ha identificato una somma minima o un importo complessivo ed ha chiesto alla revoca di tutte le rimesse affluite, non essendo necessaria per
l'individuazione della domanda e l'indicazione di ciascuna singola rimessa revocabile (Cfr. già in tal senso, Cass. n. 17023 del 2003 e n. 27670 del 2008)”(Cass. civ. SS.UU. 22/05/2012
n. 8077, cfr. n. 17023 del 2003).
Tuttavia, non può ritenersi sufficiente ai fini dell'accoglimento della suddetta azione, la sopraindicata generica indicazione, tanto più che, nemmeno dagli estratti di conto corrente, è possibile evincere detto importo, né tantomeno, dalla consulenza di parte attrice allegata, è possibile desumere le date o il titolo delle singole rimesse revocabili.
Non solo, ma se si considera che la giurisprudenza di merito prevalente ( v.
Trib.Milano, sent. del 27.03.2008) ha fatto coincidere la durevolezza con un tempo di 10 giorni, dalla ricostruzione dei movimenti del conto corrente fatta dai liquidatori si evince che non ci sono intervalli temporali di 10 giorni tra la rimessa individuata come revocabile ed il movimento successivo, ma solo di 5 e 9 giorni, con la conseguenza che in ogni caso difetterebbe il requisito della durevolezza.
In ordine alle rimesse bancarie effettuate sul conto anticipi fatture per un totale di €
1.074.160,27 a titolo di estinzione anticipo fatture, parte attrice sostiene che in data
13.06.2018 e 11.07.2018 siano stati contabilizzati sul conto anticipi fatture due pagamenti, che, andrebbero revocati, a titolo di "estinzione anticipo fatture". Ebbene queste due operazioni, che vengono contabilizzate sul c.c. 30096.35, come correttamente evidenziato dalla consulente di parte convenuta, non sono pagamenti, ma rientri di anticipazioni e precisamente:
1) rientro dell'anticipazione n. 11 del 28.03.2018 per euro 371.408,87, rientro avvenuto in data 13.06.2018 con causale rimborso finanziamento, il suddetto rientro ha avuto ad oggetto l'anticipo della fattura n. 201801000042 di euro 464.261,08 anticipata per euro CP_5
371.408,86; nello specifico in data 28.03.2018 la Banca MPS ha accreditato il c.c. 30096.35 per € 826.983,71 per anticipo fatture tra le quali risultava anche la n. 42 intestata alla di € 464.261,08 anticipata per € 371.408,87; successivamente in data CP_6
13.06.2018 la ha effettuato il bonifico sul c.c. 30096.35 di € 464.261,08 e con CP_5 stessa data valuta la ha disposto l'addebito sul c.c. 30096.35 a rimborso dell'anticipo; Pt_1
2) rientro dell'anticipazione n. 13 del 08.05.2018 per euro 702.751,40, rientro avvenuto in data 11.07.2018 con causale rimborso finanziamento, detta anticipazione aveva ad oggetto l'anticipo della fattura n. 201801000086 Sulmona Hospital di euro 878.439,25 anticipata per euro 705.751,40. Più precisamente in data 08.05.2018 la Banca MPS ha accreditato il c.c.
30096.35 per € 702.731,40 per anticipo della fattura n. 86 intestata alla Sulmona Hospital
SCARL di € 878.439,26 anticipata per € 702.751,40; successivamente in data 13.06.2018 la
Sulmona Hospital SCARL ha effettuato il bonifico sul c.c. 30096.35 di € 878.439,25 e con stessa data valuta la ha disposto l'addebito sul c.c. 30096.35 a rimborso dell'anticipo Pt_1
(come da estratto anticipi in essere al 5.06.2018, allegato dalla stessa parte attrice);
Peraltro, trattasi di incasso di crediti ceduti dalla correntista alla e, come tali, di CP_1 titolarità di quest'ultima, con conseguente infondatezza della domanda oggetto del presente giudizio.
Infatti, come rappresentato da le rimesse bancarie sono state Controparte_1 registrate nel rapporto di anticipi fatture n. 85661616.43, tanto è che la anticipando le CP_1 fatture emesse da , si rendeva cessionaria del credito che vantava nei confronti dei Pt_1 Pt_1 suddetti fornitori, in relazione alle fatture sopra specificate, nello specifico di CP_6
e Sulmona Hospital.
[...]
D'altra parte, tale operazione era stata contrattualmente pattuita. Invero, la cessione dei crediti oggetto del portafoglio presentato dalla correntista era prevista dal contratto di Contr apertura di credito, come si evince anche: dalla comunicazione inviata dalla in data
13.06.2018 (doc. 14 di parte attrice) in cui la stessa comunicava alla correntista Parte_1 che, avrebbe registrato a credito della stessa correntista - sul rapporto anticipi n.
[...]
85661616.43- l'anticipazione di Euro 371.408,87 per rientro dell'anticipo “EST”, effettuato in data 13.06.2018 e che “come da istruzioni” della correntista, l'importo totale di euro
371.408,87 sarebbe stato regolato mediante addebito sul. c/c n. 30096.35 presso la Filiale di
EMPOLI, oltre ad Euro 1.406,73 a titolo di interessi e competenze, che sarebbe stato regolato Contr
“in occasione della prossima liquidazione periodica” e dalla comunicazione inviata da il 11.07.2018 in cui la stessa comunicava alla correntista che, avrebbe registrato a Parte_1 credito della stessa correntista - sul rapporto anticipi n. 85661616.43- l'anticipazione di Euro
702.751,40 per rientro dell'anticipo “INCASSO FT 86 OSPEDALE SULMONA”, effettuato in data 11.07.2018 che sarebbe stato regolato mediante addebito sul. c/c n. 30096.35 presso la
Filiale di EMPOLI, oltre ad Euro 360,81 a titolo di interessi e competenze, che sarebbe stato regolato “in occasione della prossima liquidazione periodica”.
Sulla base delle suesposte considerazioni, la domanda proposta da
[...]
Parte_1
tendente ad ottenere la revocatoria ex art. 67 co. 2 e/o 3 e 70 l.fall. delle
[...] rimesse bancarie sopra specificate, nei confronti di Controparte_1 ovrà essere rigettata.
[...]
Stante l'esito del giudizio, le spese processuali vengono poste a carico della parte soccombente e vengono liquidate come precisato nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede,
- rigetta la domanda di revocatoria ex artt. 67 e 70 l.fall promossa da
[...]
Parte_1
nei confronti di
[...] Controparte_1
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 22.07.2022;
[...]
- condanna Parte_1
a rifondere le spese del presente giudizio
[...] alla parte convenuta, che si liquidano in Euro 37.951,00, oltre spese generali, IVA e
C.p.A. Roma, 7.07.2025
Il Giudice
Dott. ssa Daniela Cavaliere