CA
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3369/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione CIVILE
La Corte, composta dai seguenti consiglieri: dott.ssa Anna Maria Pizzi - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel. dott.ssa Maria Vicidomini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3369/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VUOLO CIRO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viale Evaristo Stefini n. 3 20125 Milano presso il difensore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Milano in data 1 dicembre 2022
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISSI Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA e dell'avv. FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Asti n. 16
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8 gennaio 2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con pronuncia parziale in data 11 giugno 2024 e pedissequa ordinanza, su conclusioni conformi rassegnate dalle parti, la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'ammissibilità dell'azione di riconoscimento giudiziale della paternità promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'atto introduttivo del giudizio, non ostandovi valida attribuzione della paternità CP_1 contenuta nell'atto di nascita di parte attrice, ai sensi dell'art. 55 del Codice di famiglia ucraino all'epoca vigente e disponeva farsi luogo a CTU genetica nominando all'uopo il dr. , Persona_1 noto all'ufficio, presso UNIMI.
Il CTU nominato, prestato il giuramento di rito ed accettato l'incarico, depositava il proprio elaborato in data 20 ottobre 2024, concludendo testualmente:
Dall'esame dei risultati ottenuti sui 21 sistemi analizzati sui 2 campioni è emersa la piena compatibilità genetica, con un indice di paternità (LR) di 8326273 e probabilità di paternità (W) del
99,9999879 % (Familias v.3.1.8).
Pertanto, rispetto all'ipotesi che sia il padre biologico di , l'analisi Controparte_1 Parte_1
rivela il riconoscimento di paternità biologica con una probabilità del . NumeroDi_1
Preso atto di tali conclusioni d'indagine, le parti dichiaravano di voler definire la controversia con conclusioni conformi, che venivano rassegnate all'udienza dell'8 gennaio 2025, con rinuncia al termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Tanto premesso, posto che la causa è stata rimessa su concorde volontà delle parti senza deposito di atti difensivi conclusivi, in merito di prova della paternità, va considerato quanto segue.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I,
13.12.2018, n. 32308, ripresa da Cass. civ., Sez. I, 14.05.2019, n. 16128.), nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante una consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi.
Conseguentemente, in tal caso, è necessario e sufficiente, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, affinché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva (Cass. civ., Sez. III, 26.02.2013,
n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 13.04.2009, n. 6155).
Ebbene, attesi i progressi della scienza biomedica, tale mezzo istruttorio è lo strumento più idoneo –
pagina 2 di 4 avente margini di sicurezza elevatissimi – per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari
(Cass. civ., Sez. I, 13.12.2018, n. 32308; Cass. civ., Sez. I, 29.05.2008, n. 14462).
Peraltro, in tali giudizi, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di una relazione tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito dall'art. 269, II comma, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare la paternità, né mediante l'imposizione, al giudice, di un “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per espressa disposizione di legge, tutti i mezzi di prova pari valore (Cass. civ.,
Sez. I, 23.02.2016, n. 3479).
Ne discende che, contrariamente a quanto si riteneva in passato, ora le risultanze delle prove genetiche possono fondare l'accertamento di paternità anche indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi altro elemento di prova (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., 13 luglio 2020, n. 14916 – Pres. Per_2 CP_2
secondo la quale, addirittura, l'espletamento di CTU sarebbe perfino superfluo laddove la
[...]
parte si sia sottoposta spontaneamente ad esame del DNA).
Tanto premesso, concordemente a quanto richiesto dalle parti congiuntamente, posto che, oltretutto, nel caso di specie non è in contestazione che vi sia stata una relazione sentimentale tra il e la CP_1 madre dell'appellante in epoca compatibile con il concepimento, deve essere accertata la paternità di nei confronti di ordinando, ai sensi di legge, l'annotazione della Controparte_1 Parte_1 sentenza, una volta passata in giudicato, negli atti di stato civile, ed in particolare, nell'atto di nascita della , posto che l'art. 48, terzo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento Per_3 di stato civile) prevede che “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita)”.
Trattandosi di soggetto nato all'estero, la relativa annotazione potrà avvenire una volta ed a condizione che l'atto di nascita sia o sia già stato trascritto in Italia.
Quanto al mantenimento dell'appellante, le parti hanno raggiunto un accordo per la sua quantificazione e corresponsione in due tranches, con l'intento paterno di contribuire alle spese di studio della
, attualmente dipendente di un bar a tempo determinato ma desiderosa di terminare il proprio Pt_1
corso di laurea in filosofia.
pagina 3 di 4 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, pur tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, sono compensate tra le parti, salvo le spese di CTU, che sono state poste a carico interamente, con separato decreto, di , che se le è assunte per intero. Controparte_1
Con separato decreto si provvede altresì alla liquidazione degli onorari spettanti all'avv. Ciro Di Vuolo, in conformità alla nota presentata per il presente grado, assegnando alla causa valore indeterminabile non elevato, a valori medi, e ponendo l'onere di pagamento della somma dimezzata come per legge a carico dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il Sig. , nq5o ad AT UC (SA) il 19 febbraio Controparte_1
1964, residente in [...] GL FA (VA) è il padre di
[...]
, nata il [...] a [...] – Ucraina (C.F. ) residente a Pt_1 CodiceFiscale_3
Milano Viale Caprilli Federico n. 13;
2) dispone – a norma dell'art. 48 terzo comma D.P.R. n. 2 novembre 2000, n. 396, che, a cura della Procura della Repubblica in sede, la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di Stato civile competente, per l'annotazione nell'atto di nascita, previa trascrizione del medesimo in Italia;
3) dispone che contribuisca al mantenimento di con un Controparte_1 Parte_1
versamento complessivo di € 1.200, di cui € 600 entro il 16 gennaio 2025 ed ulteriori € 600 entro l'8 giugno 2025;
4) compensa tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, salvo le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, che vengono poste interamente a carico di
. Controparte_1
Milano, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Quinta Sezione e Volontaria Giurisdizione CIVILE
La Corte, composta dai seguenti consiglieri: dott.ssa Anna Maria Pizzi - Presidente dott.ssa Alessandra Arceri - Consigliere rel. dott.ssa Maria Vicidomini - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3369/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI VUOLO CIRO, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Viale Evaristo Stefini n. 3 20125 Milano presso il difensore, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera del COA di Milano in data 1 dicembre 2022
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VISSI Controparte_1 C.F._2
GIANLUCA e dell'avv. FORTUNATO ELIO ENRICO ADRIANO, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Asti n. 16
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza dell'8 gennaio 2025.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con pronuncia parziale in data 11 giugno 2024 e pedissequa ordinanza, su conclusioni conformi rassegnate dalle parti, la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'ammissibilità dell'azione di riconoscimento giudiziale della paternità promossa da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'atto introduttivo del giudizio, non ostandovi valida attribuzione della paternità CP_1 contenuta nell'atto di nascita di parte attrice, ai sensi dell'art. 55 del Codice di famiglia ucraino all'epoca vigente e disponeva farsi luogo a CTU genetica nominando all'uopo il dr. , Persona_1 noto all'ufficio, presso UNIMI.
Il CTU nominato, prestato il giuramento di rito ed accettato l'incarico, depositava il proprio elaborato in data 20 ottobre 2024, concludendo testualmente:
Dall'esame dei risultati ottenuti sui 21 sistemi analizzati sui 2 campioni è emersa la piena compatibilità genetica, con un indice di paternità (LR) di 8326273 e probabilità di paternità (W) del
99,9999879 % (Familias v.3.1.8).
Pertanto, rispetto all'ipotesi che sia il padre biologico di , l'analisi Controparte_1 Parte_1
rivela il riconoscimento di paternità biologica con una probabilità del . NumeroDi_1
Preso atto di tali conclusioni d'indagine, le parti dichiaravano di voler definire la controversia con conclusioni conformi, che venivano rassegnate all'udienza dell'8 gennaio 2025, con rinuncia al termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Tanto premesso, posto che la causa è stata rimessa su concorde volontà delle parti senza deposito di atti difensivi conclusivi, in merito di prova della paternità, va considerato quanto segue.
Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I,
13.12.2018, n. 32308, ripresa da Cass. civ., Sez. I, 14.05.2019, n. 16128.), nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'esame genetico sul presunto padre si svolge mediante una consulenza tecnica c.d. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l'incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma di accertare i fatti stessi.
Conseguentemente, in tal caso, è necessario e sufficiente, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche, affinché la consulenza costituisca essa stessa fonte oggettiva (Cass. civ., Sez. III, 26.02.2013,
n. 4792; Cass. civ., Sez. III, 13.04.2009, n. 6155).
Ebbene, attesi i progressi della scienza biomedica, tale mezzo istruttorio è lo strumento più idoneo –
pagina 2 di 4 avente margini di sicurezza elevatissimi – per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale e con esso il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari
(Cass. civ., Sez. I, 13.12.2018, n. 32308; Cass. civ., Sez. I, 29.05.2008, n. 14462).
Peraltro, in tali giudizi, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di una relazione tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito dall'art. 269, II comma, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare la paternità, né mediante l'imposizione, al giudice, di un “ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per espressa disposizione di legge, tutti i mezzi di prova pari valore (Cass. civ.,
Sez. I, 23.02.2016, n. 3479).
Ne discende che, contrariamente a quanto si riteneva in passato, ora le risultanze delle prove genetiche possono fondare l'accertamento di paternità anche indipendentemente dall'esistenza di qualsiasi altro elemento di prova (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., 13 luglio 2020, n. 14916 – Pres. Per_2 CP_2
secondo la quale, addirittura, l'espletamento di CTU sarebbe perfino superfluo laddove la
[...]
parte si sia sottoposta spontaneamente ad esame del DNA).
Tanto premesso, concordemente a quanto richiesto dalle parti congiuntamente, posto che, oltretutto, nel caso di specie non è in contestazione che vi sia stata una relazione sentimentale tra il e la CP_1 madre dell'appellante in epoca compatibile con il concepimento, deve essere accertata la paternità di nei confronti di ordinando, ai sensi di legge, l'annotazione della Controparte_1 Parte_1 sentenza, una volta passata in giudicato, negli atti di stato civile, ed in particolare, nell'atto di nascita della , posto che l'art. 48, terzo comma, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento Per_3 di stato civile) prevede che “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita)”.
Trattandosi di soggetto nato all'estero, la relativa annotazione potrà avvenire una volta ed a condizione che l'atto di nascita sia o sia già stato trascritto in Italia.
Quanto al mantenimento dell'appellante, le parti hanno raggiunto un accordo per la sua quantificazione e corresponsione in due tranches, con l'intento paterno di contribuire alle spese di studio della
, attualmente dipendente di un bar a tempo determinato ma desiderosa di terminare il proprio Pt_1
corso di laurea in filosofia.
pagina 3 di 4 Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, pur tenendo conto dell'ammissione dell'appellante al patrocinio a spese dello Stato, sono compensate tra le parti, salvo le spese di CTU, che sono state poste a carico interamente, con separato decreto, di , che se le è assunte per intero. Controparte_1
Con separato decreto si provvede altresì alla liquidazione degli onorari spettanti all'avv. Ciro Di Vuolo, in conformità alla nota presentata per il presente grado, assegnando alla causa valore indeterminabile non elevato, a valori medi, e ponendo l'onere di pagamento della somma dimezzata come per legge a carico dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara che il Sig. , nq5o ad AT UC (SA) il 19 febbraio Controparte_1
1964, residente in [...] GL FA (VA) è il padre di
[...]
, nata il [...] a [...] – Ucraina (C.F. ) residente a Pt_1 CodiceFiscale_3
Milano Viale Caprilli Federico n. 13;
2) dispone – a norma dell'art. 48 terzo comma D.P.R. n. 2 novembre 2000, n. 396, che, a cura della Procura della Repubblica in sede, la presente sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di Stato civile competente, per l'annotazione nell'atto di nascita, previa trascrizione del medesimo in Italia;
3) dispone che contribuisca al mantenimento di con un Controparte_1 Parte_1
versamento complessivo di € 1.200, di cui € 600 entro il 16 gennaio 2025 ed ulteriori € 600 entro l'8 giugno 2025;
4) compensa tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio, salvo le spese di
CTU, liquidate come da separato decreto, che vengono poste interamente a carico di
. Controparte_1
Milano, 8 gennaio 2025
Il Consigliere Est. dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente dott.ssa Anna Maria Pizzi
pagina 4 di 4