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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BERGAMO
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 585/25
R.G., cui sono riunite le cause iscritte al
N. r.g. 781/25, r.g. 827/25, r.g. 888/25 promosse da
Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4
(Avv.ti I. Lo Bue, G. Rinaldi, W. Miceli, N.
Zampieri, F. Ganci)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato e funzionarie dott.sse G. Tabone e M.
Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, con conseguente condanna del al CP_1
relativo pagamento nei seguenti importi: €
1.565,02, quanto a € Parte_1
1.638,02, quanto a € Parte_2
6.016,93, quanto a € 10.471,02, Parte_3
quanto a . Parte_4
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato negli anni scolastici (2022/23-2023/24 quanto a
[...]
; 2023/24, quanto a Pt_1 Parte_2
; dal 2015/16 al 2020/21, quanto a
[...] Pt_3
; dal 2014/15 al 2019/20, quanto a
[...] , riferiva di non aver Parte_4
fruito integralmente dei giorni di ferie maturati, rivendicando quindi il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il , nell'eccepire altresì la CP_1
prescrizione quinquennale, concludeva per il rigetto del ricorso.
Le cause, istruite solo documentalmente, vengono decise all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati, dovendosi sul punto richiamare la recente decisione della Corte
d'Appello di RE, sezione lavoro, n.
43/25.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del
Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale docente all'art. 13, commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma 10 stabilisce invece, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio
- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato – dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, effettua alcune precisazioni. Secondo il comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La disposizione in questione stabilisce inoltre che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma, secondo quanto precisato dalla
Corte d'Appello di RE, deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola – come fissati dal calendario regionale – dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale nella sentenza n.
95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma
1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In pratica, “la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (v., in motivazione, Cass. n.
14268/2022).
Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto – con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 – dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In sostanza, in base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma
54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, mentre la disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Fatta questa premessa, non può ignorarsi la necessità di interpretare le norme interne –
e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, RA sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la
Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, la Corte d'Appello di RE ha ritenuto di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Inoltre, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così
Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022,
16715 del 2024, 13440 del 2024 e 13447 del
2024). Con la recente pronuncia n. 16715/2024 la
Cassazione ha ribadito tale principio di diritto, affermando che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA NE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Tale principio è stato da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 28587/2024 con cui la Corte di Cassazione ha osservato che
“l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo CP_1
risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché
è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente
(come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
In pratica, non esiste alcun automatismo nella gestione delle ferie dei docenti precari durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, o prassi similari
(come sostenuto dal e – con CP_1
l'ordinanza da ultimo citata – la Cassazione ha ribadito che considerare automaticamente in ferie il personale docente dal termine delle lezioni al 30 giugno significherebbe negare il diritto alle ferie a questi lavoratori precari per l'intero anno scolastico.
Tali principi vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n.
937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass. n. 8926/2024 e, in conformità, Sent. Trib. Bergamo n.
279/2025).
In definitiva, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in maniera chiara, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo
(sent. Max Planck punto 42 e sent.
Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva
(Sent. Trib. Bergamo n. 279/2025 cit.)
Applicando tali principi alle situazioni in esame, dalla copiosa documentazione prodotta dal Ministero non risulta che i Dirigenti
Scolastici di volta in volta interessati abbiano provveduto ad assicurarsi che le ricorrenti fossero in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandole formalmente a farlo in tempo utile ed informandole in maniera chiara che in caso di mancata fruizione le ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro.
E' quindi opportuno che il Dirigente
Scolastico, eventualmente anche al momento della stipula del contratto a termine (con apposita nota inserita nel medesimo contratto) inviti formalmente il docente con contratto a termine sino al 30.6 a fruire delle ferie in tempo utile, informandolo in maniera chiara che in caso di mancata fruizione le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro, senza diritto alla relativa indennità sostitutiva. Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione, va ricordato che il termine è quello decennale, così come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” (Cass. n. 3021/2020).
Il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, pertanto, considerate le annualità richieste (anche le più risalenti) e l'epoca del deposito del ricorso, nessuna prescrizione risulta maturata.
Per quanto riguarda infine la quantificazione, appare corretto il criterio di calcolo del numero di giornate di ferie operato nei vari ricorsi secondo la circolare del n. 244/99 punto 3, comma CP_2
3, che stabilisce: “per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, che danno titolo alle ferie, per il coefficiente 30 (ferie annue) e dividendone il prodotto per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio (tre anni) previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL –
Scuola del 4.08.1995, il coefficiente di ferie annue è 32”.
Nella situazione in esame il ha CP_1
depositato documentazione attestante la fruizione di n. 1 giorno di ferie per la docente nell'a.s. 2019/20 (all. 6.3), Pt_3
che andrà quindi scomputato dal conteggio di cui al ricorso, mentre nel caso della docente i n. 2 giorni di ferie Pt_2
indicati come fruiti dal sono già stati CP_2
scomputati in ricorso.
Per il criterio di calcolo, comunque non contestato dal , il decreto del MEF CP_1
– ragioneria Territoriale di Milano del
21.6.2021 prevede che il compenso sostitutivo si determina “moltiplicando il totale dei giorni di ferie maturate per il trattamento fondamentale mensile lordo tabellare ed il risultato diviso per 30
(giorni mensili)” (v. doc. fasc. ricorrente).
Va però considerato che il ha CP_1
documentato il pagamento, nel caso della docente , di € 236,22 lorde a titolo Pt_2
di indennità di ferie non godute, mentre nel caso della docente , delle somme lorde Pt_3
di € 286,52; € 407,68 ed € 660,32 (all. 4.5,
5.5, 9).
Tali importi andranno quindi scomputati da quelli indicati in ricorso, anche perché non contestati con le note di trattazione scritta depositate dalle ricorrenti che, in parte, si riferiscono ad altro docente, tal
. Persona_1
Ne consegue il diritto delle ricorrenti al pagamento delle seguenti somme: € 1.565,02, quanto a € 1.401,8, quanto a Parte_1
€ 4.596,66 quanto a Parte_2 Pt_3
; € 10.471,02, quanto a
[...] Pt_4
, tutte oltre interessi legali dalla
[...]
cessazione del rapporto al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi stante la serialità della questione, con l'aumento del 10% per ogni ricorrente ulteriore al primo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 585/25 r.g. cui sono riunite le cause iscritte al N. r.g. 781/25,
r.g. 827/25, r.g. 888/25: 1) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_3
tempore, al pagamento delle seguenti somme lorde: € 1.565,02, quanto a
[...]
; € 1.401,8, quanto a Pt_1 [...]
€ 4.596,66 quanto a Parte_2 Pt_3
; € 10.471,02, quanto a
[...] Pt_4
, tutte oltre interessi legali
[...]
dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_3
tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Bergamo, 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini
Sez. monocratica del lavoro
VERBALE EX ART. 429 C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Monica Bertoncini, all'esito del procedimento di trattazione scritta, nella causa iscritta al N. 585/25
R.G., cui sono riunite le cause iscritte al
N. r.g. 781/25, r.g. 827/25, r.g. 888/25 promosse da
Parte_1 Parte_2 Pt_3
,
[...] Parte_4
(Avv.ti I. Lo Bue, G. Rinaldi, W. Miceli, N.
Zampieri, F. Ganci)
CONTRO
Controparte_1
(Avvocatura Distrettuale dello Stato e funzionarie dott.sse G. Tabone e M.
Albanese)
Repubblica Italiana
Il Giudice del lavoro del Tribunale di
Bergamo, visto l'art. 429 c.p.c., l'art. 127 ter c.p.c., le note di trattazione scritta, le conclusioni delle parti, nonché i motivi a sostegno, pronuncia la seguente SENTENZA nel nome del popolo italiano
PARTE RICORRENTE: per l'accoglimento del ricorso;
PARTE RESISTENTE: per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato la parte ricorrente conveniva in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Bergamo in funzione di giudice del lavoro, il Controparte_1
per sentir accertare il proprio
[...]
diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, con conseguente condanna del al CP_1
relativo pagamento nei seguenti importi: €
1.565,02, quanto a € Parte_1
1.638,02, quanto a € Parte_2
6.016,93, quanto a € 10.471,02, Parte_3
quanto a . Parte_4
La parte ricorrente, nel dare atto di aver lavorato per il Controparte_1
con contratto a tempo determinato negli anni scolastici (2022/23-2023/24 quanto a
[...]
; 2023/24, quanto a Pt_1 Parte_2
; dal 2015/16 al 2020/21, quanto a
[...] Pt_3
; dal 2014/15 al 2019/20, quanto a
[...] , riferiva di non aver Parte_4
fruito integralmente dei giorni di ferie maturati, rivendicando quindi il diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva per i giorni di ferie non goduti, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Rassegnava le sopra precisate conclusioni.
Si costituiva regolarmente in giudizio il resistendo alla Controparte_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il , nell'eccepire altresì la CP_1
prescrizione quinquennale, concludeva per il rigetto del ricorso.
Le cause, istruite solo documentalmente, vengono decise all'udienza odierna all'esito del procedimento di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda può essere accolta nei termini di seguito evidenziati, dovendosi sul punto richiamare la recente decisione della Corte
d'Appello di RE, sezione lavoro, n.
43/25.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del
Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale docente all'art. 13, commi 9 e 10.
In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi.
Il comma 10 stabilisce invece, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio
- ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato – dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, effettua alcune precisazioni. Secondo il comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La disposizione in questione stabilisce inoltre che “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
La norma, secondo quanto precisato dalla
Corte d'Appello di RE, deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola – come fissati dal calendario regionale – dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012. L'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione
(…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
La norma è stata oggetto di esame da parte della Corte costituzionale nella sentenza n.
95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi 1 e 3, e 117, comma
1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
In pratica, “la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea” (v., in motivazione, Cass. n.
14268/2022).
Sempre nel 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto – con l'art. 1, commi da 54 a
56, della legge n. 228 del 2012 – dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
55. All'articolo 5, comma 8, del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
In sostanza, in base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente – senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato – fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e
55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Di conseguenza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL 2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma
54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine.
Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie, mentre la disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013. Fatta questa premessa, non può ignorarsi la necessità di interpretare le norme interne –
e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, RA sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa
C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la
Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Pertanto, la Corte d'Appello di RE ha ritenuto di aderire al più recente orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Inoltre, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012.
Di conseguenza, ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro (così
Cass., Sez. Lav., ord. n. 14268 del 2022,
16715 del 2024, 13440 del 2024 e 13447 del
2024). Con la recente pronuncia n. 16715/2024 la
Cassazione ha ribadito tale principio di diritto, affermando che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna
- e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA NE
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno”.
Tale principio è stato da ultimo ribadito anche con ordinanza n. 28587/2024 con cui la Corte di Cassazione ha osservato che
“l'opposta interpretazione sostenuta dall'odierno ricorrente non solo CP_1
risulta incompatibile con le indicazioni della giurisprudenza eurounitaria ma non tiene neppure in adeguata considerazione la circostanza che i periodi di sospensione delle attività scolastiche ammontano ad un numero di giorni superiore all'entità complessiva delle ferie annuali disponibili, di talché, ove si ritenesse operante un automatismo quale quello propugnato nel ricorso, l'effetto conclusivo sarebbe la totale consumazione delle ferie, impedendo al docente la minima fruizione delle stesse durante l'anno scolastico. Né può ritenersi che il presupposto della richiesta o del provvedimento del dirigente scolastico costituisca un dato meramente formale perché
è solo durante il periodo di ferie, richiesto e concesso, che il docente, al pari di ogni altro dipendente, può ritenersi libero di organizzare il proprio tempo, laddove nel periodo di sospensione delle attività didattiche, ma non delle ulteriori attività connesse alla funzione docente
(come gli scrutini, la programmazione ecc.), lo stesso docente potrebbe essere richiamato in servizio”.
In pratica, non esiste alcun automatismo nella gestione delle ferie dei docenti precari durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, o prassi similari
(come sostenuto dal e – con CP_1
l'ordinanza da ultimo citata – la Cassazione ha ribadito che considerare automaticamente in ferie il personale docente dal termine delle lezioni al 30 giugno significherebbe negare il diritto alle ferie a questi lavoratori precari per l'intero anno scolastico.
Tali principi vanno estesi anche alle festività soppresse, rispetto alle quali la giurisprudenza di legittimità (seppur in relazione ad altra fattispecie) ha statuito che a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n.
937/1977, la mancata previsione, nell'art. 18 del CCNL EPNE, quadriennio normativo
1994-1997 e biennio economico 1994-1995, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse alla cessazione del rapporto, là dove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime (Cass. n. 8926/2024 e, in conformità, Sent. Trib. Bergamo n.
279/2025).
In definitiva, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi, in concreto e in maniera chiara, che il lavoratore sia in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandolo formalmente e informandolo in modo accurato e in tempo utile, quando le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo
(sent. Max Planck punto 42 e sent.
Lancksebastian W. Kreuziger punto 52); l'onere probatorio grava sul datore di lavoro e solo quando è stato puntualmente assolto si determina la perdita del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva
(Sent. Trib. Bergamo n. 279/2025 cit.)
Applicando tali principi alle situazioni in esame, dalla copiosa documentazione prodotta dal Ministero non risulta che i Dirigenti
Scolastici di volta in volta interessati abbiano provveduto ad assicurarsi che le ricorrenti fossero in grado di fruire delle ferie retribuite, invitandole formalmente a farlo in tempo utile ed informandole in maniera chiara che in caso di mancata fruizione le ferie sarebbero state perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro.
E' quindi opportuno che il Dirigente
Scolastico, eventualmente anche al momento della stipula del contratto a termine (con apposita nota inserita nel medesimo contratto) inviti formalmente il docente con contratto a termine sino al 30.6 a fruire delle ferie in tempo utile, informandolo in maniera chiara che in caso di mancata fruizione le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o alla cessazione del rapporto di lavoro, senza diritto alla relativa indennità sostitutiva. Per quanto riguarda invece l'eccezione di prescrizione, va ricordato che il termine è quello decennale, così come ormai chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la natura mista dell'indennità delle ferie non godute può considerarsi un dato acquisito nella prevalente (e più recente) giurisprudenza così come può considerarsi acquisito che ai fini specifici della prescrizione del credito relativo all'indennità in questione rileva il termine decennale” (Cass. n. 3021/2020).
Il dies a quo deve evidentemente essere individuato nel momento in cui detto diritto viene a maturazione, ovvero alla fine delle attività scolastiche, pertanto, considerate le annualità richieste (anche le più risalenti) e l'epoca del deposito del ricorso, nessuna prescrizione risulta maturata.
Per quanto riguarda infine la quantificazione, appare corretto il criterio di calcolo del numero di giornate di ferie operato nei vari ricorsi secondo la circolare del n. 244/99 punto 3, comma CP_2
3, che stabilisce: “per la determinazione del numero dei giorni di ferie maturate si procede moltiplicando i giorni di servizio, che danno titolo alle ferie, per il coefficiente 30 (ferie annue) e dividendone il prodotto per 360. Nel caso di supplenti che abbiano maturato il servizio (tre anni) previsto dall'art. 13, comma 4, del CCNL –
Scuola del 4.08.1995, il coefficiente di ferie annue è 32”.
Nella situazione in esame il ha CP_1
depositato documentazione attestante la fruizione di n. 1 giorno di ferie per la docente nell'a.s. 2019/20 (all. 6.3), Pt_3
che andrà quindi scomputato dal conteggio di cui al ricorso, mentre nel caso della docente i n. 2 giorni di ferie Pt_2
indicati come fruiti dal sono già stati CP_2
scomputati in ricorso.
Per il criterio di calcolo, comunque non contestato dal , il decreto del MEF CP_1
– ragioneria Territoriale di Milano del
21.6.2021 prevede che il compenso sostitutivo si determina “moltiplicando il totale dei giorni di ferie maturate per il trattamento fondamentale mensile lordo tabellare ed il risultato diviso per 30
(giorni mensili)” (v. doc. fasc. ricorrente).
Va però considerato che il ha CP_1
documentato il pagamento, nel caso della docente , di € 236,22 lorde a titolo Pt_2
di indennità di ferie non godute, mentre nel caso della docente , delle somme lorde Pt_3
di € 286,52; € 407,68 ed € 660,32 (all. 4.5,
5.5, 9).
Tali importi andranno quindi scomputati da quelli indicati in ricorso, anche perché non contestati con le note di trattazione scritta depositate dalle ricorrenti che, in parte, si riferiscono ad altro docente, tal
. Persona_1
Ne consegue il diritto delle ricorrenti al pagamento delle seguenti somme: € 1.565,02, quanto a € 1.401,8, quanto a Parte_1
€ 4.596,66 quanto a Parte_2 Pt_3
; € 10.471,02, quanto a
[...] Pt_4
, tutte oltre interessi legali dalla
[...]
cessazione del rapporto al saldo.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo i valori minimi stante la serialità della questione, con l'aumento del 10% per ogni ricorrente ulteriore al primo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al N. 585/25 r.g. cui sono riunite le cause iscritte al N. r.g. 781/25,
r.g. 827/25, r.g. 888/25: 1) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_3
tempore, al pagamento delle seguenti somme lorde: € 1.565,02, quanto a
[...]
; € 1.401,8, quanto a Pt_1 [...]
€ 4.596,66 quanto a Parte_2 Pt_3
; € 10.471,02, quanto a
[...] Pt_4
, tutte oltre interessi legali
[...]
dalla cessazione del rapporto al saldo;
2) condanna il Controparte_1
in persona del pro
[...] CP_3
tempore, alla refusione delle spese di lite, liquidate in € 2.400,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Bergamo, 18 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Monica Bertoncini