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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.04.2025 e vertente
T R A
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a L'Aquila, via Cardinale Mazzarino n. 41, presso lo studio dell'avv. Luca
Marchesani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto ci citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Corso CP_1 C.F._1
Garibaldi n. 32 ,presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare in ogni caso la nullità e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 227/2023 del 14/06/2023 RG n. 986/2023 per violazione della clausola compromissoria di mediazione da applicarsi, quale condizione di procedibilità, in relazione a tutti i contratti relativi alle fatture oggetto del procedimento monitorio;
R.g. n. 1376/2023
2) Con vittoria di onorari, diritti, spese ed ogni altro accessorio di legge;
NEL MERITO
1) ANNULLARE, REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE INEFFICACE IL DECRETO INGIUNTIVO n. 227/2023 del 14/06/2023 RG n. 986/2023, in quanto il credito non risulta certo, liquido ed esigibile respingendo, per l'effetto, la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto;
CON VITTORIA DI DIRITTI, ONORARI, SPESE ED ACCESSORI DI LEGGE
IN SUBORDINE, e come già precisato in sede di memorie integrative ex art 171 ter, si comunica avvenuta definizione di un importante accordo di cessione riguardante l'intero cassetto fiscale della Società che Parte_1 consentirà di realizzare la monetizzazione del credito complessivo dietro versamento di un corrispettivo pari al 26%;
La predetta operazione di cessione onerosa risulta pienamente aderente al dettato di cui all'art. 5 del Contratto Quadro sottoscritto con l'Arch. il quale dispone: “Il pagamento da al Tecnico avverrà CP_1 Parte_1 secondo i SAL previsti dal DL 34/2020, dovendo acquisire dal Cliente il credito fiscale derivante Parte_1 anche dalle prestazioni del tecnico. Una volta iti fiscali provvederà alla loro Parte_1 monetizzazione nel più breve tempo possibile ed a compensare il tecnico previa esibizione di regolare fattura”
La scrivente difesa, pertanto, doverosamente deve insistere nella richiesta di autorizzazione al deposito del descritto accordo di cessione, del quale si chiede nuovamente espressa acquisizione agli atti.
Considerando che, in virtù del valore complessivo dell'operazione, il cessionario sta procedendo al versamento del corrispettivo di cessione attraverso apposito piano di rientro della durata di n. 46 ratei;
Che pertanto, solo all'esito del totale versamento del corrispettivo da parte del cessionario potrà dirsi verificata la condizione prevista dall' art. 5 del Contratto Quadro sottoscritto con l'Arch. (dicasi CP_1
); CP_2
Considerato che in ragione della concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. si è provveduto al versamento dell'integrale importo richiesto con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
Tenuto conto che il predetto pagamento è stato eseguito in via integrale a vantaggio dell'Arch. e, dunque, CP_1 senza che alla liquidazione del compenso venisse applicata la clausola contrattuale che ne a il saldo all'avvenuta monetizzazione del credito, con applicazione dei normali oneri di cessione.
Tanto premesso, in via estremamente subordinata alle domande e alle conclusioni già svolte ed in tale sede integralmente richiamate, e solo nella denegata ipotesi di rigetto dell'introdotta opposizione a Decreto ingiuntivo n. 227/2023 del 14/06/2023 RG n. 986/2023, della quale si chiede in ogni caso pieno ed integrale accoglimento per le causali già esposte, si chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia procedere alla rimodulazione del credito azionato in via monitoria in piena aderenza alle condizioni di monetizzazione oggetto dell'accordo di cessione in essere.
Con doveroso ricalcolo del credito medesimo al netto degli oneri applicati in misura percentuale quale corrispettivo della monetizzazione (cessione onerosa) realizzata e con applicazione integrale delle medesime Parte_1 modalità di rientro imposte dal cessionario alla socie nel pieno rispetto di quanto concordato ex Parte_1 art. 5 del Contratto Quadro di conferimento d'incarico.”
Per l'opposto:
“AA- in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di nullità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria per carenza di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
BB- in via preliminare, concedere l'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 227/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 14 giugno 2023 (reso nel procedimento monitorio n. 986/2023 R.G.), notificato alla in data 14 giugno 2023, in forza del disposto di cui all'art. 648 c.p.c.; Parte_1
CC- nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché destituiti di qualsiasi fondamento i motivi addotti a sostegno delle stesse;
R.g. n. 1376/2023
DD- in via ancora più gradata, nell'ipotesi di totale e/o parziale accoglimento delle domande avanzate da parte opponente, condannare la società l pagamento della somma di euro 11.674,29 (undicimila Parte_1 seicento settantaquattro virgola ventinove), oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 09/10/02 n. 231 (nella percentuale prevista dalle attuali normative) maturati a decorrere dalla data di esigibilità della fattura e fino all'integrale soddisfo;
EE- in ogni caso, condannare parte opponente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio iscritto al n. r.g. 986/2023 del Tribunale di L'Aquila, CP_1 ingiungeva alla (di seguito, brevemente, “ ) il pagamento della somma Parte_1 Parte_1 di € 11.674,29, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 6/BE del 24.2.2022, emessa dallo stesso ricorrente in seguito alle prestazioni d'opera rese per conto dell'opposto.
In data 14.06.2023, il Tribunale di L'Aquila emetteva il decreto ingiuntivo n. 227.2023, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 11.674,29.
Con atto di citazione in opposizione, la ha proposto opposizione al suddetto Parte_1 decreto chiedendone la revoca per l'inammissibilità dell'azione monitoria e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto che:
- l'azione monitoria era improcedibile, in quanto il contratto concluso tra le parti, fonte dell'obbligazione del credito azionato, prevede una clausola compromissoria, ai sensi della quale le parti avrebbero dovuto esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima di agire in sede giudiziaria, tentativo non esperito nel caso di specie;
- in ogni caso il credito oggetto di ingiunzione non è esigibile in quanto il contratto subordina espressamente il pagamento del corrispettivo del tecnico professionista all'acquisto, dal cliente e da parte di del credito fiscale relativo alla prestazione del tecnico e alla Parte_1 successiva monetizzazione di detto credito. Non essendo allo stato conclusa la cessione dei crediti fiscali, alcun pagamento può essere preteso dall'opposto, anche perché non è previsto in contratto alcun termine essenziale per la sua conclusione della cessione.
^^^^^^
Si è costituito , il quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in CP_1 via subordinata, la condanna al pagamento dell'opposta della somma di € 11.674,29 quale compenso per le prestazioni professionali rese. A tal fine ha dedotto che:
- l'eccezione di improcedibilità è infondata in quanto la clausola compromissoria che impone il preventivo esperimento del tentativo di mediazione ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 R.g. n. 1376/2023
c.c.; pertanto, trattandosi di contratto quadro predisposto unilateralmente da la Parte_1 clausola compromissoria avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto dalla controparte, a pena di inefficacia della stessa;
- la fattura era stata emessa in conformità al contratto. In particolare, con l'emissione del SAL n.
2, la ha emesso la fattura n. 33/2022 del 24.02.2024 nei confronti del cliente Parte_1 committente, acquisendo le somme vantate sotto forma di credito di imposta. Le somme ingiunte si riferiscono dunque ad un credito certamente esigibile, stante la conclusione del procedimento di cessione del credito;
- infine, la condizione di cui all'art. 5 del contratto, subordinando il pagamento alla conclusione di un'operazione di cessione dei crediti gestibile solo dalla e senza la previsione Parte_1 di un termine per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, è da ritenersi meramente potestativa.
Il decreto opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 12.03.2024 e, contestualmente, sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 27.04.2025 il
Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova.
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di 11.674,29, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 6/BE del 24.02.2022 emessa dal ricorrente in relazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza nell'ambito dell'interventi di ristrutturazione di immobili, prestate dal per conto di CP_1 Parte_1
Per contro, l'opponente, non ha contestato la sussistenza del titolo o l'esecuzione delle prestazioni da parte del professionista, ma ha sollevato una eccezione di improcedibilità per il mancato rispetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto, che imponeva il preventivo esperimento del tentativo di mediazione. In secondo luogo, ha contestato l'inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto, consistente nella definizione della procedura di cessione e monetizzazione del credito di cui all'art. 5 del contratto.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito R.g. n. 1376/2023
dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Sezioni Unite n.
13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006).
Nel caso in esame, la sussistenza del titolo da cui origina il credito e l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in fattura non sono in contestazione e risultano dimostrati dalla documentazione versata in giudizio sin dal procedimento monitorio.
Conseguentemente, il giudizio dovrà concentrarsi sull'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente e sulla esigibilità o meno del credito al tempo della domanda monitoria.
2 – Sulla eccezione di improcedibilità
L'art. 1341 c.c., nel prevedere che in caso di condizioni contrattuali predisposte da una sola parte, le stesse siano valide se conosciute o conoscibili dall'altra parte usando l'ordinaria diligenza, dispone altresì che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze
[2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808
c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c..
Nel caso in esame, analizzando il contenuto contratto, non vi è dubbio (né tale circostanza è contestata) che a) il testo dell'accordo è stato predisposto unilateralmente dalla e Parte_1 sottoposto all'odierno opposto (definito nel contratto quale “Tecnico”); b) la clausola contenuta all'art.
8.1 del contratto è una clausola compromissoria ex art. 808 c.c.; c) detta clausola non reca alcuna approvazione specifica da parte del (cfr. doc. 1 fasc. opponente). CP_1
Ne consegue che, in considerazione della mancata approvazione specifica della clausola compromissoria, la stessa non ha effetto nei confronti delle parti, così come previsto dall'art. 1341
c.c. sopra richiamato. R.g. n. 1376/2023
D'altronde, sulla necessaria approvazione specifica delle clausole vessatorie, si è espressa in numerosi occasioni la Suprema Corte di cassazione, la quale, con un consolidato orientamento, ha recentemente ribadito che “La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.” (Cass. Ord.
32731/2023). Sul punto, ulteriormente, la giurisprudenza ha specificato che, il solo legittimato a far valere l'inopponibilità della clausola compromissoria non approvata specificamente per iscritto è unicamente l'aderente e non anche il predisponente (Cass. 2025/2017).
Nel caso di specie, l'aderente, opposto nel presente giudizio, ha eccepito l'inefficacia ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola compromissoria di cui all'art.
8.1 del contratto, la quale non può dunque spiegare effetto nei propri confronti, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.
3 – Sulla esigibilità del credito
Nel merito, l'opponente contesta la inesigibilità del credito in quanto, al momento della domanda monitoria, non si sarebbe ancora verificata la condizione cui espressamente è subordinato il pagamento del corrispettivo. Al riguardo, richiama l'art. 5 del contratto, il quale in effetti prevede che: “Il pagamento da al Tecnico avverrà secondo i SAL previsti dal DL 34/2020, dovendo Parte_1 [...] acquisire dal Cliente il credito fiscale derivante anche dalle prestazioni del tecnico. Una volta maturati i Parte_1 crediti fiscali provvederà alla loro monetizzazione nel più breve tempo possibile ed a compensare il tecnico Parte_1 previa esibizione di regolare fattura”. In forza di tale clausola, l'obbligazione di pagamento di
[...] diviene esigibile solo una volta concluso il procedimento di cessione del credito fiscale da Pt_1 parte del cliente destinatario della prestazione a e di successiva monetizzazione del Parte_1 credito medesimo, non essendo neppure previsto un termine per il pagamento.
Parte opposta ha contestato tale eccezione rappresentando in primo luogo che il procedimento di acquisto e monetizzazione del credito fiscale si sarebbe in realtà concluso;
ma, dalla documentazione in atti, non emerge in alcun modo il buon esito della procedura di monetizzazione del credito fiscale relativo al SAL cui si riferisce la fattura.
In particolare, a sostegno della propria linea difensiva, l'opposto ha versato in atti una fattura emessa nei confronti del cliente e un file recante la schermata del cassetto fiscale, Parte_2 con indicate le cessioni crediti concluse con Agenzia delle Entrate (docc. 16 e 17 fasc. parte opposta). R.g. n. 1376/2023
Tuttavia, a prescindere dalla prova dell'avvenuta cessione del credito fiscale (fatto invero non contestato tra le parti, come meglio precisato nella comparsa conclusionale da parte opponente) manca la prova circa la “monetizzazione” del credito stesso, ossia la sua trasformazione in liquidità, destinata poi, da contratto, al pagamento dei compensi del tecnico opposto.
Il giudizio deve allora concentrarsi sull'accertamento del secondo segmento dell'evento dedotto in condizione, ossia la cessione a terzi (banche, intermediari) del credito, tenendo conto che l'opposto ha eccepito la illegittimità di tale condizione, la quale avrebbe natura meramente potestativa.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale ritiene illuminante l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al diverso, ma analogo, caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito. Ebbene, in tale ipotesi la Suprema Corte ha qualificato la relativa condizione come
"mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica (Cass. n. 22046/2018; Cass. 243/2025). La qualificazione della condizione quale “mista”, non priva però i contraenti della tutela che discende dall'applicazione del generale principio della buona fede. Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, la condotta delle parti relativamente al segmento della condizione avente natura potestativa assume rilievo e deve essere valutata in coerenza con l'art. 1358 c.c., secondo il doveroso canone della buona fede, che implica l'obbligo di non frustrare capziosamente le aspettative dell'altra parte. Principio questo nitidamente specificato dalle Sezioni
Unite: Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione,
e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista” (Cass. n. 18450/2005).
Nel caso in esame, la conclusione della procedura di monetizzazione dei crediti certo non è un evento rimesso alla mera iniziativa e volontà della intervenendo nell'operazione di Parte_1 cessione anche fattori esterni alla stessa e del tutto avulsi dalla propria sfera di dominio, quali l'effettiva reperibilità di acquirenti sul mercato, la conclusione con tali soggetti terzi dei contratti di cessione dei crediti, l'acquisizione, in conseguenza di tali cessione, della liquidità.
Proprio tali elementi - che convivono con la componente potestativa della condizione, rappresentata dalla iniziativa contrattuale della - la clausola di cui all'art. 5 del Parte_1 contratto non può essere considerata meramente potestativa, ma mista. Ne consegue che la condizione in discorso, lungi dall'essere ritenuta illegittima tout court, è invece valida. Al più, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, parte opposta avrebbe potuto sollevare contestazioni in ordine alla conformità a buona fede della condotta della controparte in pendenza di condizione;
R.g. n. 1376/2023
ma di tali doglianze non vi è traccia negli scritti difensivi del;
pertanto, dette valutazioni CP_1 esulano del tutto dalla cognizione del Tribunale.
Quanto alla prova circa la mancata attuazione della condizione, giova rammentare che, in materia di elementi accidentali del contratto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, ciò anche nell'ipotesi della "fictio" di cui all' art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi (Cass. n.
23417/2019). Inoltre, al riguardo, la Suprema Corte nella già citata pronuncia n. 243 del 7.01.2025, ha chiarito che la controversia riguardo del mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, non può essere risolta facendo applicazione del generale principio regolante l'onere della prova nei contratti sinallagmatici;
ma deve accertarsi, sulla scorta delle emergenze di causa e in concreto, se sia individuabile una parte inadempiente o, comunque, prevalentemente inadempiente (nel caso gli adempimenti fossero reciproci), per avere mancato di comportarsi secondo buona fede, avuto riguardo alla condizione apposta al negozio e in pendenza di essa.
Nel caso che ci occupa, l'opposta si è limitata ad affermare l'avvenuto avveramento della condizione, deduzione che però, in assenza di qualunque elemento di riscontro, resta una mera statuizione di principio, certamente non idonea a giustificare la richiesta di pagamento. Nulla invece
è stato dedotto in merito all'eventuale inadempimento della Parte_1
Pertanto, sulla base di quanto emerso dalle risultanze del processo, né l'evento dedotto in condizione può ritenersi realizzato, né tanto meno il mancato avveramento della condizione può essere addebitato all'opponente. Ne consegue che l'obbligazione di pagamento gravante sull'opponente non è allo stato esigibile, con conseguente impossibilità per il creditore di pretenderne l'adempimento.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sinora esposte il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda proposta in via gradata dall'opposto, non essendosi raggiunta la prova dell'avvenuto avveramento della condizione cui l'obbligazione di pagamento è subordinata.
5 - Le spese di lite
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, R.g. n. 1376/2023
sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022).
Nella fattispecie al vaglio del Tribunale non si ravvisano motivi che giustifichino la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per cui, vanno poste a carico della parte opposta, per il principio della soccombenza, sia le spese della fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. r.g. 227/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento n. r.g. 986/2023;
- Condanna al pagamento a favore della elle spese di lite della CP_1 Parte_1 fase monitoria che liquida nella somma di € 712,50 per onorari e inclusi esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate nella somma di € 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 22.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
SEZIONE UNICA in persona del Giudice unico dott.ssa Maura Manzi ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1376 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 27.04.2025 e vertente
T R A
(C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a L'Aquila, via Cardinale Mazzarino n. 41, presso lo studio dell'avv. Luca
Marchesani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto ci citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTE
E
C.F. , elettivamente domiciliato in Napoli, Corso CP_1 C.F._1
Garibaldi n. 32 ,presso lo studio dell'avv. Aniello Beneduce che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare in ogni caso la nullità e, per l'effetto, revocare il Decreto ingiuntivo n. 227/2023 del 14/06/2023 RG n. 986/2023 per violazione della clausola compromissoria di mediazione da applicarsi, quale condizione di procedibilità, in relazione a tutti i contratti relativi alle fatture oggetto del procedimento monitorio;
R.g. n. 1376/2023
2) Con vittoria di onorari, diritti, spese ed ogni altro accessorio di legge;
NEL MERITO
1) ANNULLARE, REVOCARE O COMUNQUE DICHIARARE INEFFICACE IL DECRETO INGIUNTIVO n. 227/2023 del 14/06/2023 RG n. 986/2023, in quanto il credito non risulta certo, liquido ed esigibile respingendo, per l'effetto, la domanda di controparte da considerarsi infondata in fatto ed in diritto;
CON VITTORIA DI DIRITTI, ONORARI, SPESE ED ACCESSORI DI LEGGE
IN SUBORDINE, e come già precisato in sede di memorie integrative ex art 171 ter, si comunica avvenuta definizione di un importante accordo di cessione riguardante l'intero cassetto fiscale della Società che Parte_1 consentirà di realizzare la monetizzazione del credito complessivo dietro versamento di un corrispettivo pari al 26%;
La predetta operazione di cessione onerosa risulta pienamente aderente al dettato di cui all'art. 5 del Contratto Quadro sottoscritto con l'Arch. il quale dispone: “Il pagamento da al Tecnico avverrà CP_1 Parte_1 secondo i SAL previsti dal DL 34/2020, dovendo acquisire dal Cliente il credito fiscale derivante Parte_1 anche dalle prestazioni del tecnico. Una volta iti fiscali provvederà alla loro Parte_1 monetizzazione nel più breve tempo possibile ed a compensare il tecnico previa esibizione di regolare fattura”
La scrivente difesa, pertanto, doverosamente deve insistere nella richiesta di autorizzazione al deposito del descritto accordo di cessione, del quale si chiede nuovamente espressa acquisizione agli atti.
Considerando che, in virtù del valore complessivo dell'operazione, il cessionario sta procedendo al versamento del corrispettivo di cessione attraverso apposito piano di rientro della durata di n. 46 ratei;
Che pertanto, solo all'esito del totale versamento del corrispettivo da parte del cessionario potrà dirsi verificata la condizione prevista dall' art. 5 del Contratto Quadro sottoscritto con l'Arch. (dicasi CP_1
); CP_2
Considerato che in ragione della concessione della provvisoria esecuzione ex art 648 c.p.c. si è provveduto al versamento dell'integrale importo richiesto con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
Tenuto conto che il predetto pagamento è stato eseguito in via integrale a vantaggio dell'Arch. e, dunque, CP_1 senza che alla liquidazione del compenso venisse applicata la clausola contrattuale che ne a il saldo all'avvenuta monetizzazione del credito, con applicazione dei normali oneri di cessione.
Tanto premesso, in via estremamente subordinata alle domande e alle conclusioni già svolte ed in tale sede integralmente richiamate, e solo nella denegata ipotesi di rigetto dell'introdotta opposizione a Decreto ingiuntivo n. 227/2023 del 14/06/2023 RG n. 986/2023, della quale si chiede in ogni caso pieno ed integrale accoglimento per le causali già esposte, si chiede che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia procedere alla rimodulazione del credito azionato in via monitoria in piena aderenza alle condizioni di monetizzazione oggetto dell'accordo di cessione in essere.
Con doveroso ricalcolo del credito medesimo al netto degli oneri applicati in misura percentuale quale corrispettivo della monetizzazione (cessione onerosa) realizzata e con applicazione integrale delle medesime Parte_1 modalità di rientro imposte dal cessionario alla socie nel pieno rispetto di quanto concordato ex Parte_1 art. 5 del Contratto Quadro di conferimento d'incarico.”
Per l'opposto:
“AA- in via preliminare, rigettare l'avversa eccezione di nullità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo per violazione della clausola compromissoria per carenza di specifica approvazione ex art. 1341 c.c.
BB- in via preliminare, concedere l'ordinanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 227/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila in data 14 giugno 2023 (reso nel procedimento monitorio n. 986/2023 R.G.), notificato alla in data 14 giugno 2023, in forza del disposto di cui all'art. 648 c.p.c.; Parte_1
CC- nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché destituiti di qualsiasi fondamento i motivi addotti a sostegno delle stesse;
R.g. n. 1376/2023
DD- in via ancora più gradata, nell'ipotesi di totale e/o parziale accoglimento delle domande avanzate da parte opponente, condannare la società l pagamento della somma di euro 11.674,29 (undicimila Parte_1 seicento settantaquattro virgola ventinove), oltre interessi moratori per ritardato pagamento ex artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 09/10/02 n. 231 (nella percentuale prevista dalle attuali normative) maturati a decorrere dalla data di esigibilità della fattura e fino all'integrale soddisfo;
EE- in ogni caso, condannare parte opponente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso monitorio iscritto al n. r.g. 986/2023 del Tribunale di L'Aquila, CP_1 ingiungeva alla (di seguito, brevemente, “ ) il pagamento della somma Parte_1 Parte_1 di € 11.674,29, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 6/BE del 24.2.2022, emessa dallo stesso ricorrente in seguito alle prestazioni d'opera rese per conto dell'opposto.
In data 14.06.2023, il Tribunale di L'Aquila emetteva il decreto ingiuntivo n. 227.2023, condannando l'opponente al pagamento della somma di € 11.674,29.
Con atto di citazione in opposizione, la ha proposto opposizione al suddetto Parte_1 decreto chiedendone la revoca per l'inammissibilità dell'azione monitoria e l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria.
A sostegno delle proprie ragioni l'opponente ha dedotto che:
- l'azione monitoria era improcedibile, in quanto il contratto concluso tra le parti, fonte dell'obbligazione del credito azionato, prevede una clausola compromissoria, ai sensi della quale le parti avrebbero dovuto esperire il tentativo obbligatorio di mediazione prima di agire in sede giudiziaria, tentativo non esperito nel caso di specie;
- in ogni caso il credito oggetto di ingiunzione non è esigibile in quanto il contratto subordina espressamente il pagamento del corrispettivo del tecnico professionista all'acquisto, dal cliente e da parte di del credito fiscale relativo alla prestazione del tecnico e alla Parte_1 successiva monetizzazione di detto credito. Non essendo allo stato conclusa la cessione dei crediti fiscali, alcun pagamento può essere preteso dall'opposto, anche perché non è previsto in contratto alcun termine essenziale per la sua conclusione della cessione.
^^^^^^
Si è costituito , il quale ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in CP_1 via subordinata, la condanna al pagamento dell'opposta della somma di € 11.674,29 quale compenso per le prestazioni professionali rese. A tal fine ha dedotto che:
- l'eccezione di improcedibilità è infondata in quanto la clausola compromissoria che impone il preventivo esperimento del tentativo di mediazione ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1341 R.g. n. 1376/2023
c.c.; pertanto, trattandosi di contratto quadro predisposto unilateralmente da la Parte_1 clausola compromissoria avrebbe dovuto essere approvata specificamente per iscritto dalla controparte, a pena di inefficacia della stessa;
- la fattura era stata emessa in conformità al contratto. In particolare, con l'emissione del SAL n.
2, la ha emesso la fattura n. 33/2022 del 24.02.2024 nei confronti del cliente Parte_1 committente, acquisendo le somme vantate sotto forma di credito di imposta. Le somme ingiunte si riferiscono dunque ad un credito certamente esigibile, stante la conclusione del procedimento di cessione del credito;
- infine, la condizione di cui all'art. 5 del contratto, subordinando il pagamento alla conclusione di un'operazione di cessione dei crediti gestibile solo dalla e senza la previsione Parte_1 di un termine per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo, è da ritenersi meramente potestativa.
Il decreto opposto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo con ordinanza del 12.03.2024 e, contestualmente, sono stati assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. All'udienza del 27.04.2025 il
Giudice, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione.
OSSERVA IN DIRITTO
1 – Delimitazione del thema decidendum e ripartizione dell'onere della prova.
Parte opposta ha chiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento della somma di 11.674,29, derivante dal mancato pagamento della fattura n. 6/BE del 24.02.2022 emessa dal ricorrente in relazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori e sicurezza nell'ambito dell'interventi di ristrutturazione di immobili, prestate dal per conto di CP_1 Parte_1
Per contro, l'opponente, non ha contestato la sussistenza del titolo o l'esecuzione delle prestazioni da parte del professionista, ma ha sollevato una eccezione di improcedibilità per il mancato rispetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto, che imponeva il preventivo esperimento del tentativo di mediazione. In secondo luogo, ha contestato l'inesigibilità del credito per il mancato avveramento della condizione sospensiva dedotta in contratto, consistente nella definizione della procedura di cessione e monetizzazione del credito di cui all'art. 5 del contratto.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione, che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c., è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito R.g. n. 1376/2023
dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Sezioni Unite n.
13533/2001; conf., ex plurimis, Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 8615/2006).
Nel caso in esame, la sussistenza del titolo da cui origina il credito e l'effettiva esecuzione della prestazione dedotta in fattura non sono in contestazione e risultano dimostrati dalla documentazione versata in giudizio sin dal procedimento monitorio.
Conseguentemente, il giudizio dovrà concentrarsi sull'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente e sulla esigibilità o meno del credito al tempo della domanda monitoria.
2 – Sulla eccezione di improcedibilità
L'art. 1341 c.c., nel prevedere che in caso di condizioni contrattuali predisposte da una sola parte, le stesse siano valide se conosciute o conoscibili dall'altra parte usando l'ordinaria diligenza, dispone altresì che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze
[2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [808
c.p.c.] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; 6, 28, 29, 30, 413 c.p.c..
Nel caso in esame, analizzando il contenuto contratto, non vi è dubbio (né tale circostanza è contestata) che a) il testo dell'accordo è stato predisposto unilateralmente dalla e Parte_1 sottoposto all'odierno opposto (definito nel contratto quale “Tecnico”); b) la clausola contenuta all'art.
8.1 del contratto è una clausola compromissoria ex art. 808 c.c.; c) detta clausola non reca alcuna approvazione specifica da parte del (cfr. doc. 1 fasc. opponente). CP_1
Ne consegue che, in considerazione della mancata approvazione specifica della clausola compromissoria, la stessa non ha effetto nei confronti delle parti, così come previsto dall'art. 1341
c.c. sopra richiamato. R.g. n. 1376/2023
D'altronde, sulla necessaria approvazione specifica delle clausole vessatorie, si è espressa in numerosi occasioni la Suprema Corte di cassazione, la quale, con un consolidato orientamento, ha recentemente ribadito che “La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.” (Cass. Ord.
32731/2023). Sul punto, ulteriormente, la giurisprudenza ha specificato che, il solo legittimato a far valere l'inopponibilità della clausola compromissoria non approvata specificamente per iscritto è unicamente l'aderente e non anche il predisponente (Cass. 2025/2017).
Nel caso di specie, l'aderente, opposto nel presente giudizio, ha eccepito l'inefficacia ai sensi dell'art. 1341 c.c. della clausola compromissoria di cui all'art.
8.1 del contratto, la quale non può dunque spiegare effetto nei propri confronti, con conseguente rigetto dell'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente.
3 – Sulla esigibilità del credito
Nel merito, l'opponente contesta la inesigibilità del credito in quanto, al momento della domanda monitoria, non si sarebbe ancora verificata la condizione cui espressamente è subordinato il pagamento del corrispettivo. Al riguardo, richiama l'art. 5 del contratto, il quale in effetti prevede che: “Il pagamento da al Tecnico avverrà secondo i SAL previsti dal DL 34/2020, dovendo Parte_1 [...] acquisire dal Cliente il credito fiscale derivante anche dalle prestazioni del tecnico. Una volta maturati i Parte_1 crediti fiscali provvederà alla loro monetizzazione nel più breve tempo possibile ed a compensare il tecnico Parte_1 previa esibizione di regolare fattura”. In forza di tale clausola, l'obbligazione di pagamento di
[...] diviene esigibile solo una volta concluso il procedimento di cessione del credito fiscale da Pt_1 parte del cliente destinatario della prestazione a e di successiva monetizzazione del Parte_1 credito medesimo, non essendo neppure previsto un termine per il pagamento.
Parte opposta ha contestato tale eccezione rappresentando in primo luogo che il procedimento di acquisto e monetizzazione del credito fiscale si sarebbe in realtà concluso;
ma, dalla documentazione in atti, non emerge in alcun modo il buon esito della procedura di monetizzazione del credito fiscale relativo al SAL cui si riferisce la fattura.
In particolare, a sostegno della propria linea difensiva, l'opposto ha versato in atti una fattura emessa nei confronti del cliente e un file recante la schermata del cassetto fiscale, Parte_2 con indicate le cessioni crediti concluse con Agenzia delle Entrate (docc. 16 e 17 fasc. parte opposta). R.g. n. 1376/2023
Tuttavia, a prescindere dalla prova dell'avvenuta cessione del credito fiscale (fatto invero non contestato tra le parti, come meglio precisato nella comparsa conclusionale da parte opponente) manca la prova circa la “monetizzazione” del credito stesso, ossia la sua trasformazione in liquidità, destinata poi, da contratto, al pagamento dei compensi del tecnico opposto.
Il giudizio deve allora concentrarsi sull'accertamento del secondo segmento dell'evento dedotto in condizione, ossia la cessione a terzi (banche, intermediari) del credito, tenendo conto che l'opposto ha eccepito la illegittimità di tale condizione, la quale avrebbe natura meramente potestativa.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale ritiene illuminante l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento al diverso, ma analogo, caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito. Ebbene, in tale ipotesi la Suprema Corte ha qualificato la relativa condizione come
"mista", dipendendo la concessione del mutuo anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica (Cass. n. 22046/2018; Cass. 243/2025). La qualificazione della condizione quale “mista”, non priva però i contraenti della tutela che discende dall'applicazione del generale principio della buona fede. Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, la condotta delle parti relativamente al segmento della condizione avente natura potestativa assume rilievo e deve essere valutata in coerenza con l'art. 1358 c.c., secondo il doveroso canone della buona fede, che implica l'obbligo di non frustrare capziosamente le aspettative dell'altra parte. Principio questo nitidamente specificato dalle Sezioni
Unite: Il contratto sottoposto a condizione potestativa mista è soggetto alla disciplina di cui all'art. 1358 c.c., che impone alle parti l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza della condizione,
e la sussistenza di tale obbligo va riconosciuta anche per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista” (Cass. n. 18450/2005).
Nel caso in esame, la conclusione della procedura di monetizzazione dei crediti certo non è un evento rimesso alla mera iniziativa e volontà della intervenendo nell'operazione di Parte_1 cessione anche fattori esterni alla stessa e del tutto avulsi dalla propria sfera di dominio, quali l'effettiva reperibilità di acquirenti sul mercato, la conclusione con tali soggetti terzi dei contratti di cessione dei crediti, l'acquisizione, in conseguenza di tali cessione, della liquidità.
Proprio tali elementi - che convivono con la componente potestativa della condizione, rappresentata dalla iniziativa contrattuale della - la clausola di cui all'art. 5 del Parte_1 contratto non può essere considerata meramente potestativa, ma mista. Ne consegue che la condizione in discorso, lungi dall'essere ritenuta illegittima tout court, è invece valida. Al più, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, parte opposta avrebbe potuto sollevare contestazioni in ordine alla conformità a buona fede della condotta della controparte in pendenza di condizione;
R.g. n. 1376/2023
ma di tali doglianze non vi è traccia negli scritti difensivi del;
pertanto, dette valutazioni CP_1 esulano del tutto dalla cognizione del Tribunale.
Quanto alla prova circa la mancata attuazione della condizione, giova rammentare che, in materia di elementi accidentali del contratto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità
l'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, ciò anche nell'ipotesi della "fictio" di cui all' art. 1359 c.c., ove si considera avverata qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi (Cass. n.
23417/2019). Inoltre, al riguardo, la Suprema Corte nella già citata pronuncia n. 243 del 7.01.2025, ha chiarito che la controversia riguardo del mancato avveramento di una condizione potestativa mista, apposta nell'interesse di entrambe le parti, non può essere risolta facendo applicazione del generale principio regolante l'onere della prova nei contratti sinallagmatici;
ma deve accertarsi, sulla scorta delle emergenze di causa e in concreto, se sia individuabile una parte inadempiente o, comunque, prevalentemente inadempiente (nel caso gli adempimenti fossero reciproci), per avere mancato di comportarsi secondo buona fede, avuto riguardo alla condizione apposta al negozio e in pendenza di essa.
Nel caso che ci occupa, l'opposta si è limitata ad affermare l'avvenuto avveramento della condizione, deduzione che però, in assenza di qualunque elemento di riscontro, resta una mera statuizione di principio, certamente non idonea a giustificare la richiesta di pagamento. Nulla invece
è stato dedotto in merito all'eventuale inadempimento della Parte_1
Pertanto, sulla base di quanto emerso dalle risultanze del processo, né l'evento dedotto in condizione può ritenersi realizzato, né tanto meno il mancato avveramento della condizione può essere addebitato all'opponente. Ne consegue che l'obbligazione di pagamento gravante sull'opponente non è allo stato esigibile, con conseguente impossibilità per il creditore di pretenderne l'adempimento.
In conclusione, alla luce di tutte le argomentazioni sinora esposte il decreto ingiuntivo deve essere integralmente revocato.
Per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda proposta in via gradata dall'opposto, non essendosi raggiunta la prova dell'avvenuto avveramento della condizione cui l'obbligazione di pagamento è subordinata.
5 - Le spese di lite
In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, R.g. n. 1376/2023
sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. n. 24482/2022).
Nella fattispecie al vaglio del Tribunale non si ravvisano motivi che giustifichino la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per cui, vanno poste a carico della parte opposta, per il principio della soccombenza, sia le spese della fase monitoria che quelle del giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. r.g. 227/2023 emesso dal Tribunale di L'Aquila nel procedimento n. r.g. 986/2023;
- Condanna al pagamento a favore della elle spese di lite della CP_1 Parte_1 fase monitoria che liquida nella somma di € 712,50 per onorari e inclusi esborsi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate nella somma di € 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in L'Aquila, in data 22.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Maura Manzi