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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/10/2025, n. 2679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2679 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3561/2019 di R.G. avente ad oggetto: indebito soggettivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., dott. , rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Pietrantonio Ciccone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
TO NE, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n.560/2018, emesso
[...]
dal Tribunale di Nola in data 19.02.2018, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma di euro 23.471,58, oltre IVA e interessi legali dalla notifica del decreto all'effettivo soddisfo oltre alle spese della procedura monitoria.
Parte attrice deduceva che, nell'anno 2011, per il Parte_1
, il cui amministratore p.t. era il sig. era
[...] Controparte_2
stata indetta la gara d'appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'impermeabilizzazione del lastrico solare.
L'assemblea dei condomini del 25.05.2011 aveva deliberato di affidare l'incarico dei suddetti lavori, a seguito di gara d'appalto, alla CP_3
on sede in Nola alla via Verdi.
[...]
Tuttavia, secondo quanto dedotto da parte attrice, il sig. Controparte_2
aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto stipulato con la CP_3
senza alcuna autorizzazione e aveva affidato arbitrariamente
[...]
l'incarico alla . Controparte_1
La nel 2014, aveva eseguito lavori di CP_1
impermeabilizzazione del lastrico solare per la cifra complessiva di euro
26.589,75; successivamente, non avendo ottenuto l'integrale pagamento dell'importo della fattura, aveva adito il Tribunale di Nola che, con il decreto ingiuntivo n. 560/2018 del 21.02.2018, aveva ingiunto di pagare al Condominio, in favore della , la somma sopra CP_1
menzionata.
Secondo quanto dedotto dal Condominio, in data 07.05.2018, il Dott.
era stato nominato amministratore, ed era così Persona_1
subentrato nell'incarico al sig. ; nel settembre 2018, il Controparte_2
Dott. era stato contattato dall'Avv. NE in nome e per Per_1
conto della società e solo in questo momento era CP_1 venuto a conoscenza del fatto che i suddetti lavori non erano stati pagati e che, pertanto, in data 19.02.2018, era stato emesso dal Tribunale di
Nola il citato decreto ingiuntivo.
Secondo la prospettazione attorea, in data 11.09.2018, con pec a firma dell'Avv. NE si veniva, altresì, a conoscenza del fatto che il debito del Condominio nei confronti della società era di € CP_1
13.980,00, salvo buon fine di due assegni di € 2.500 cadauno consegnati dal precedente amministratore al l.r.p.t. della CP_2 CP_1
con scadenza settembre - ottobre 2018, titoli risultati insoluti.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, la aveva CP_1
percepito il pagamento parziale della fattura con titoli del sig. CP_2
, in proprio e non nella qualità di rappresentante del
[...]
Condominio.
Il deduceva, inoltre, che, nel corso dell'assemblea Parte_1
condominiale del 06.02.2019, con la presenza dei condomini, era stata effettuata la ricostruzione della movimentazione delle somme e si era accertato che il sig. , nell'esercizio della propria funzione Controparte_2
di amministratore, aveva incassato quote condominiali per i lavori straordinari del lastrico solare per € 16.737,00.
Secondo quanto dedotto dall'attore, veniva versata la cifra € 7.609,00 alla , e l'Avv. NE richiedeva, in data 11.09.2018, il CP_1
pagamento della restante somma di € 18.980,00.
L'attore deduceva, inoltre, che, dai conteggi effettuati nel corso dell'assemblea, era emerso che sul conto corrente del condominio non risultava la somma di € 9.128,00, quale differenza tra le quote condominiali straordinarie versate dai condomini al (€ 16.737,00) CP_2
e i pagamenti eseguiti dal sig. , in favore della ditta Controparte_2
D'Ascoli per il lavoro sul lastrico solare.
Non era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo a causa del mancato ritiro dell'atto da parte del sig. . Controparte_2
In punto di diritto, l'attore eccepiva la mancanza della delibera assembleare di conferimento dell'incarico dei lavori e la conseguente assunzione dell'obbligazione in proprio da parte del sig. . Controparte_2
Inoltre, parte attrice asseriva che il sig. avrebbe agito Controparte_2
con dolo in danno del Condominio, occultando anche il decreto ingiuntivo e impedendo la proposizione dell'opposizione nei termini di legge.
Il con comparsa conclusionale, Parte_1
deduceva, infine, di aver raggiunto con la società convenuta un accordo,
cui avrebbe fatto seguito il versamento del l'importo richiesto e delle spese giudiziarie.
Pertanto, l'attore chiedeva a questo Giudicante una pronuncia di cessata materia del contendere tra il e la Ditta Parte_1
D'Ascoli.
L'attore chiedeva, inoltre, la condanna del sig. al Controparte_2
pagamento della somma di € 26.589,00, oltre spese legali, versata dal condominio alla ditta quale corrispettivo dei lavori Controparte_1
appaltati dal sig. e alla restituzione della somma di € Controparte_2
4.000,00, frutto di indebita appropriazione dalla cassa del Condominio.
In ogni caso, parte attrice chiedeva la condanna del sig. Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti dal condominio per effetto della mala
gestio nell'espletamento delle sue funzioni di amministratore, nella misura di € 4.191,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_1
contestava in toto le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_2
in quanto risulta regolarmente citato ma mai costituito (cfr. prod. attore).
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dal sia Parte_1 inammissibile, per i motivi che verranno esposti di seguito.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 656 c.p.c. e 395, n. 5, il decreto ingiuntivo può essere impugnato per revocazione, tra l'altro, se risulta effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Il termine perentorio per proporre revocazione, ai sensi dell'art.325,
comma1, c.p.c., è di trenta giorni e decorre dalla conoscenza del dolo, secondo quanto stabilito all'art. 326, comma 1, c.p.c.
Parte attrice sostiene che il Condominio non avrebbe potuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo per il dolo del sig. il quale CP_2
avrebbe nascosto ai condomini l'esistenza dello stesso.
Dagli atti emerge, tuttavia, che il abbia avuto la conoscenza Parte_1
legale del decreto ingiuntivo almeno il 20.07.2018, data in cui risulta trasmessa tramite posta certificata la copia del decreto ingiuntivo ritualmente notificato e la lettera di diffida all'amministratore p.t., il dott.
(doc. 7 – prod. convenuta). Persona_1
Ebbene, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato soltanto in data 09.05.2019 e depositato in data 17.05.2019, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione dell'azione revocatoria, termine che va calcolato dalla data di conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo ovvero dal 20.07.2018. Né parte attrice ha dedotto con sufficiente specificità la condotta fraudolenta ovvero gli artifici o raggiri idonei a fornire prove relative alla data di accertamento del presunto dolo.
Del pari inammissibile è la domanda risarcitoria proposta nei confronti del sig atteso che parte attrice ha documentato la sentenza CP_2
penale di condanna del sig anche al risarcimento del danno CP_2
provocato al condomino, costituito parte civile nel relativo giudizio, con il riconoscimento della provvisionale di € 4000,00. Ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio è inammissibile in quanto il presente procedimento, iscritto a ruolo antecedentemente al giudizio penale, non può essere considerato giudizio di quantificazione del risarcimento del danno già ammesso in sede penale, anche alla luce della circostanza che le ulteriori voci di danno richieste in comparsa conclusionale costituiscono per titolo domande nuove rispetto all'originario thema decidendum cristallizzatosi con la memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc I termine.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della risoluzione della controversia sulla base di una questione meramente processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3561/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda di parte attrice,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 08.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 3561/2019 di R.G. avente ad oggetto: indebito soggettivo.
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore p.t., dott. , rappresentato e Parte_2
difeso dall'avv. Pietrantonio Ciccone, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, domiciliato come in atti;
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
TO NE, in forza di procura a margine della comparsa di costituzione, domiciliata come in atti;
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
[...]
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, il conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Nola, la Controparte_1
al fine di sentire revocare il decreto ingiuntivo n.560/2018, emesso
[...]
dal Tribunale di Nola in data 19.02.2018, con cui veniva ingiunto all'attore il pagamento della somma di euro 23.471,58, oltre IVA e interessi legali dalla notifica del decreto all'effettivo soddisfo oltre alle spese della procedura monitoria.
Parte attrice deduceva che, nell'anno 2011, per il Parte_1
, il cui amministratore p.t. era il sig. era
[...] Controparte_2
stata indetta la gara d'appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'impermeabilizzazione del lastrico solare.
L'assemblea dei condomini del 25.05.2011 aveva deliberato di affidare l'incarico dei suddetti lavori, a seguito di gara d'appalto, alla CP_3
on sede in Nola alla via Verdi.
[...]
Tuttavia, secondo quanto dedotto da parte attrice, il sig. Controparte_2
aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto stipulato con la CP_3
senza alcuna autorizzazione e aveva affidato arbitrariamente
[...]
l'incarico alla . Controparte_1
La nel 2014, aveva eseguito lavori di CP_1
impermeabilizzazione del lastrico solare per la cifra complessiva di euro
26.589,75; successivamente, non avendo ottenuto l'integrale pagamento dell'importo della fattura, aveva adito il Tribunale di Nola che, con il decreto ingiuntivo n. 560/2018 del 21.02.2018, aveva ingiunto di pagare al Condominio, in favore della , la somma sopra CP_1
menzionata.
Secondo quanto dedotto dal Condominio, in data 07.05.2018, il Dott.
era stato nominato amministratore, ed era così Persona_1
subentrato nell'incarico al sig. ; nel settembre 2018, il Controparte_2
Dott. era stato contattato dall'Avv. NE in nome e per Per_1
conto della società e solo in questo momento era CP_1 venuto a conoscenza del fatto che i suddetti lavori non erano stati pagati e che, pertanto, in data 19.02.2018, era stato emesso dal Tribunale di
Nola il citato decreto ingiuntivo.
Secondo la prospettazione attorea, in data 11.09.2018, con pec a firma dell'Avv. NE si veniva, altresì, a conoscenza del fatto che il debito del Condominio nei confronti della società era di € CP_1
13.980,00, salvo buon fine di due assegni di € 2.500 cadauno consegnati dal precedente amministratore al l.r.p.t. della CP_2 CP_1
con scadenza settembre - ottobre 2018, titoli risultati insoluti.
Secondo quanto dedotto da parte attrice, la aveva CP_1
percepito il pagamento parziale della fattura con titoli del sig. CP_2
, in proprio e non nella qualità di rappresentante del
[...]
Condominio.
Il deduceva, inoltre, che, nel corso dell'assemblea Parte_1
condominiale del 06.02.2019, con la presenza dei condomini, era stata effettuata la ricostruzione della movimentazione delle somme e si era accertato che il sig. , nell'esercizio della propria funzione Controparte_2
di amministratore, aveva incassato quote condominiali per i lavori straordinari del lastrico solare per € 16.737,00.
Secondo quanto dedotto dall'attore, veniva versata la cifra € 7.609,00 alla , e l'Avv. NE richiedeva, in data 11.09.2018, il CP_1
pagamento della restante somma di € 18.980,00.
L'attore deduceva, inoltre, che, dai conteggi effettuati nel corso dell'assemblea, era emerso che sul conto corrente del condominio non risultava la somma di € 9.128,00, quale differenza tra le quote condominiali straordinarie versate dai condomini al (€ 16.737,00) CP_2
e i pagamenti eseguiti dal sig. , in favore della ditta Controparte_2
D'Ascoli per il lavoro sul lastrico solare.
Non era stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo a causa del mancato ritiro dell'atto da parte del sig. . Controparte_2
In punto di diritto, l'attore eccepiva la mancanza della delibera assembleare di conferimento dell'incarico dei lavori e la conseguente assunzione dell'obbligazione in proprio da parte del sig. . Controparte_2
Inoltre, parte attrice asseriva che il sig. avrebbe agito Controparte_2
con dolo in danno del Condominio, occultando anche il decreto ingiuntivo e impedendo la proposizione dell'opposizione nei termini di legge.
Il con comparsa conclusionale, Parte_1
deduceva, infine, di aver raggiunto con la società convenuta un accordo,
cui avrebbe fatto seguito il versamento del l'importo richiesto e delle spese giudiziarie.
Pertanto, l'attore chiedeva a questo Giudicante una pronuncia di cessata materia del contendere tra il e la Ditta Parte_1
D'Ascoli.
L'attore chiedeva, inoltre, la condanna del sig. al Controparte_2
pagamento della somma di € 26.589,00, oltre spese legali, versata dal condominio alla ditta quale corrispettivo dei lavori Controparte_1
appaltati dal sig. e alla restituzione della somma di € Controparte_2
4.000,00, frutto di indebita appropriazione dalla cassa del Condominio.
In ogni caso, parte attrice chiedeva la condanna del sig. Controparte_2
al risarcimento dei danni subiti dal condominio per effetto della mala
gestio nell'espletamento delle sue funzioni di amministratore, nella misura di € 4.191,00, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che Controparte_1
contestava in toto le domande attoree, perché infondate in fatto e in diritto.
Ciò premesso quanto ai fatti di causa, si osserva quanto segue.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del sig. , Controparte_2
in quanto risulta regolarmente citato ma mai costituito (cfr. prod. attore).
Questo Tribunale ritiene che la domanda formulata dal sia Parte_1 inammissibile, per i motivi che verranno esposti di seguito.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 656 c.p.c. e 395, n. 5, il decreto ingiuntivo può essere impugnato per revocazione, tra l'altro, se risulta effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.
Il termine perentorio per proporre revocazione, ai sensi dell'art.325,
comma1, c.p.c., è di trenta giorni e decorre dalla conoscenza del dolo, secondo quanto stabilito all'art. 326, comma 1, c.p.c.
Parte attrice sostiene che il Condominio non avrebbe potuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo per il dolo del sig. il quale CP_2
avrebbe nascosto ai condomini l'esistenza dello stesso.
Dagli atti emerge, tuttavia, che il abbia avuto la conoscenza Parte_1
legale del decreto ingiuntivo almeno il 20.07.2018, data in cui risulta trasmessa tramite posta certificata la copia del decreto ingiuntivo ritualmente notificato e la lettera di diffida all'amministratore p.t., il dott.
(doc. 7 – prod. convenuta). Persona_1
Ebbene, l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato soltanto in data 09.05.2019 e depositato in data 17.05.2019, ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione dell'azione revocatoria, termine che va calcolato dalla data di conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo ovvero dal 20.07.2018. Né parte attrice ha dedotto con sufficiente specificità la condotta fraudolenta ovvero gli artifici o raggiri idonei a fornire prove relative alla data di accertamento del presunto dolo.
Del pari inammissibile è la domanda risarcitoria proposta nei confronti del sig atteso che parte attrice ha documentato la sentenza CP_2
penale di condanna del sig anche al risarcimento del danno CP_2
provocato al condomino, costituito parte civile nel relativo giudizio, con il riconoscimento della provvisionale di € 4000,00. Ne consegue che la domanda risarcitoria avanzata nel presente giudizio è inammissibile in quanto il presente procedimento, iscritto a ruolo antecedentemente al giudizio penale, non può essere considerato giudizio di quantificazione del risarcimento del danno già ammesso in sede penale, anche alla luce della circostanza che le ulteriori voci di danno richieste in comparsa conclusionale costituiscono per titolo domande nuove rispetto all'originario thema decidendum cristallizzatosi con la memoria istruttoria ex art 183 comma VI cpc I termine.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti, in considerazione della risoluzione della controversia sulla base di una questione meramente processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. di R.G. 3561/2019, così provvede:
- dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_2
- dichiara inammissibile la domanda di parte attrice,
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, lì 08.10.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura