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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
DIANO ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ0EI200281/2024 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 14.02.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. e la Ricorrente_1 s.r.l., entrambe con sede in Paglieta, proponevano ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n° TAZ0EI200281/2024, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Chieti, relativamente all'anno d'imposta 2018.
Chiedevano le ricorrenti l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi enunciate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Chieti, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, quindi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che debba essere dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del giudizio, come risulta in atti, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo della controversia, con compensazione totale delle spese di lite.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, Sezione Seconda, visti gli atti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. e dalla Ricorrente_1 S.r.l. con atto notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il 19 marzo 2025 avverso l'Avviso di Accertamento n.TAZ0EI200281/2024 -
IRES-ALTRO 2018, notificatole il 19 dicembre 2024, così dispone: dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa interamente tra le parti le spese giudiziali. Così deciso in Chieti il 3 dicembre 2025.
Il Relatore est.
(avv. Camillo DI CARLO)
Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPLI GUIDO, Presidente
DI CARLO CAMILLO, Relatore
DIANO ROBERTO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Chieti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TAZ0EI200281/2024 IRES-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 536/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 14.02.2025 la Ricorrente_1 s.r.l. e la Ricorrente_1 s.r.l., entrambe con sede in Paglieta, proponevano ricorso avverso l'Avviso di Accertamento n° TAZ0EI200281/2024, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Chieti, relativamente all'anno d'imposta 2018.
Chiedevano le ricorrenti l'accoglimento del ricorso per le ragioni ivi enunciate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Chieti, insistendo per il rigetto del ricorso.
La causa, quindi, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Chieti – Sez. II^-, che debba essere dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Invero, nel corso del giudizio, come risulta in atti, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo della controversia, con compensazione totale delle spese di lite.
Conseguentemente, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti, Sezione Seconda, visti gli atti, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dalla Ricorrente_1 S.r.l. e dalla Ricorrente_1 S.r.l. con atto notificato il 17 febbraio 2025 e depositato il 19 marzo 2025 avverso l'Avviso di Accertamento n.TAZ0EI200281/2024 -
IRES-ALTRO 2018, notificatole il 19 dicembre 2024, così dispone: dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere tra le parti;
compensa interamente tra le parti le spese giudiziali. Così deciso in Chieti il 3 dicembre 2025.
Il Relatore est.
(avv. Camillo DI CARLO)
Il Presidente
(dott. Guido CAMPLI)