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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 03/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 933/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 933/2020 rg promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Corsi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso di lei a Pontecorvo in Via San Tommaso d'Aquino n.11……..Attrice
contro c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco CP_1 P.IVA_1
LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Viale Portogallo 1Convenuta
e c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 13 gennaio
2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione l'attrice ha esposto che in data 8 febbraio 2019, intorno alle ore 22:30, nel territorio comunale di Piedimonte San Germano (FR), lungo la Via Casilina, nei pressi di un impianto semaforico, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale mentre viaggiava come passeggera a bordo dell'autovettura Ford Focus targata BT164XG. Il veicolo, di proprietà di è stato Controparte_2
pagina 1 di 4 condotto, al momento dell'incidente, da ed era coperto da polizza assicurativa Parte_2
L'attrice ha anche riferito che l'incidente si è verificato a causa della condotta Controparte_3
negligente del conducente il quale non ha concesso la dovuta precedenza alla Fiat Grande CP_2
Punto targata DT741GB, condotta da e che l'urto, particolarmente violento, ha Controparte_4
interessato il lato posteriore sinistro della Ford Focus, proprio nel punto in cui ella era seduta,
riportando gravi lesioni personali. Sul fondamento di tali presupposti, la ha rassegnato le Pt_1
seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito: accertare e dichiarare la totale
responsabilità del Sig. nella produzione del sinistro di cui in narrativa;
condannare, Parte_2
pertanto, i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Parte_1
per l' importo residuo di euro 50.000,00, o nella misura maggiore o minore che verrà accertata nel
corso del giudizio, oltre la corresponsione degli interessi e della rivalutazione;
Condannare, in ogni
caso i convenuti, tutti, al pagamento delle spese processuali”.
Si è costituita l' che ha contestato la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an sia sotto il CP_1
profilo del quantum e ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, esperito il
rituale tentativo di conciliazione, in via principale, respingere la domanda spiegata dall'attrice, per
essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto, stante la piena e completa satisfattività degli
importi versati ante causam dalla scrivente compagnia in favore dell'istante; in via subordinata, nella
denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, liquidare in
favore dell'attrice il risarcimento esclusivamente nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente
provati ed in nesso causale con l'evento all'esito dell'istruttoria espletanda, previo apprezzamento
delle responsabilità concorrenti e delle colpe addebitabili alla sig.ra per il presumibile Pt_1
mancato uso delle cinture di sicurezza e, pertanto, nella residuale misura percentuale di responsabilità
che dovesse essere eventualmente attribuita alla con applicazione delle previsioni di cui CP_1
all'art. 1227 c.c., previa detrazione in ogni caso delle somme già corrisposte dalla che CP_1
pagina 2 di 4 andranno rivalutate all'attualità; con il rigetto della domanda relativa a rivalutazione ed interessi e
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il precedente Giudice, per concorde richiesta delle parti, ha disposto direttamente consulenza medico legale nominando il dr e all'udienza virtuale del 17 febbraio 2022 ha ordinato all'attore di Persona_1
depositare l'atto di citazione notificato nei confronti di , evocato in giudizio quale Controparte_2
proprietario del veicolo sul quale l'attrice ha riferito di essere trasportata, litisconsorte necessario
(Cass.n. 15637/2024).
Con ordinanza del 12 novembre 2024 questo Giudice, ai sensi dell'art.101 comma 2 cpc, ha rimesso la causa sul ruolo rilevando che in atti non era stata provata la notifica nei confronti del predetto convenuto invitando le parti a depositare memorie, ma non documenti, sulla Controparte_2
questione sollevata.
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda è inammissibile.
L'attrice ha depositato la documentazione richiesta alla predetta udienza del 17 febbraio 2022, solo il
14 novembre 2024, senza alcun provvedimento autorizzativo: ella, con il tardivo deposito, non ha richiesto di essere rimessa in termini e non ha offerto a giustificazione della sua mancanza validi argomenti per l'omessa allegazione adducendo che “per mero errore, l'allegato riferibile alle ricevute
di ricevimento dell'atto (separato dall'intero corpo dell'atto principale contenente anche le relate di
notifica) non è stato correttamente allegato/acquisito nel sistema”. Tali motivi non possono in alcun modo sanare l'inadempimento della : l'assolvimento dell'onere relativo alla produzione della Pt_1
prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti del destinatario rappresenta un presupposto imprescindibile affinché la domanda introduttiva possa essere esaminata dal Giudice. Il precedente Giudice istruttore espressamente fissò un termine perentorio di cinque giorni per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, ma l'attrice ha adempiuto dopo che la questione è stata sollevata da questo Giudice ai sensi dell'art.101 cpc II comma: la conseguenza in tale pagina 3 di 4 fattispecie è l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto di un termine processuale essenziale a garanzia del contraddittorio, posto a presidio di interessi generali e pubblici e non di una parte privata;
in definitiva, il litisconsorzio necessario non è mai stato mai integrato. La perentorietà del termine concesso dal primo Giudice si desume dal tenore dell'ordinanza stessa: altrimenti egli non avrebbe indicato in modo rigoroso quell'adempimento: si parla di termine con carattere perentorio,
quando la legge o lo stesso atto prevedano una decadenza o questa si desuma implicitamente e logicamente dal tenore dell'atto, come nella specie. Tale termine è stato completamente disatteso,
essendo la produzione avvenuta solo dopo quattro anni, e comunque fuori da qualsiasi autorizzazione o riapertura dei termini. Tale comportamento rende la domanda inammissibile, poiché il mancato rispetto di un termine processuale stabilito dal giudice per il compimento di un atto che condiziona l'esame della domanda comporta l'inammissibilità dell'atto stesso (Cass. sent. n. 17126/2006; Cass. ord. n.
26125/2024): la ha offerto motivi assai generici e non riconducibili a una oggettiva difficoltà Pt_1
ai sensi dell'art.153 cpc.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio possono compensarsi perché ricorrono i motivi previsti dall'art. 92 cpc ossia il particolare esito del giudizio, solo in rito, il dibattito giurisprudenziale e la rilevazione solo di ufficio della patologia mai sollevata dalla parte interessata.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
inammissibili le domande proposte da Parte_1
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 3 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 933/2020 rg promosso da:
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Corsi ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso di lei a Pontecorvo in Via San Tommaso d'Aquino n.11……..Attrice
contro c.f. in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Marco CP_1 P.IVA_1
LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Frosinone, Viale Portogallo 1Convenuta
e c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del giorno 13 gennaio
2025 che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione l'attrice ha esposto che in data 8 febbraio 2019, intorno alle ore 22:30, nel territorio comunale di Piedimonte San Germano (FR), lungo la Via Casilina, nei pressi di un impianto semaforico, è rimasta coinvolta in un sinistro stradale mentre viaggiava come passeggera a bordo dell'autovettura Ford Focus targata BT164XG. Il veicolo, di proprietà di è stato Controparte_2
pagina 1 di 4 condotto, al momento dell'incidente, da ed era coperto da polizza assicurativa Parte_2
L'attrice ha anche riferito che l'incidente si è verificato a causa della condotta Controparte_3
negligente del conducente il quale non ha concesso la dovuta precedenza alla Fiat Grande CP_2
Punto targata DT741GB, condotta da e che l'urto, particolarmente violento, ha Controparte_4
interessato il lato posteriore sinistro della Ford Focus, proprio nel punto in cui ella era seduta,
riportando gravi lesioni personali. Sul fondamento di tali presupposti, la ha rassegnato le Pt_1
seguenti conclusioni: “… Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito: accertare e dichiarare la totale
responsabilità del Sig. nella produzione del sinistro di cui in narrativa;
condannare, Parte_2
pertanto, i convenuti in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Parte_1
per l' importo residuo di euro 50.000,00, o nella misura maggiore o minore che verrà accertata nel
corso del giudizio, oltre la corresponsione degli interessi e della rivalutazione;
Condannare, in ogni
caso i convenuti, tutti, al pagamento delle spese processuali”.
Si è costituita l' che ha contestato la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an sia sotto il CP_1
profilo del quantum e ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, esperito il
rituale tentativo di conciliazione, in via principale, respingere la domanda spiegata dall'attrice, per
essere la stessa infondata sia in fatto che in diritto, stante la piena e completa satisfattività degli
importi versati ante causam dalla scrivente compagnia in favore dell'istante; in via subordinata, nella
denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, liquidare in
favore dell'attrice il risarcimento esclusivamente nei limiti dei soli danni che saranno effettivamente
provati ed in nesso causale con l'evento all'esito dell'istruttoria espletanda, previo apprezzamento
delle responsabilità concorrenti e delle colpe addebitabili alla sig.ra per il presumibile Pt_1
mancato uso delle cinture di sicurezza e, pertanto, nella residuale misura percentuale di responsabilità
che dovesse essere eventualmente attribuita alla con applicazione delle previsioni di cui CP_1
all'art. 1227 c.c., previa detrazione in ogni caso delle somme già corrisposte dalla che CP_1
pagina 2 di 4 andranno rivalutate all'attualità; con il rigetto della domanda relativa a rivalutazione ed interessi e
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Il precedente Giudice, per concorde richiesta delle parti, ha disposto direttamente consulenza medico legale nominando il dr e all'udienza virtuale del 17 febbraio 2022 ha ordinato all'attore di Persona_1
depositare l'atto di citazione notificato nei confronti di , evocato in giudizio quale Controparte_2
proprietario del veicolo sul quale l'attrice ha riferito di essere trasportata, litisconsorte necessario
(Cass.n. 15637/2024).
Con ordinanza del 12 novembre 2024 questo Giudice, ai sensi dell'art.101 comma 2 cpc, ha rimesso la causa sul ruolo rilevando che in atti non era stata provata la notifica nei confronti del predetto convenuto invitando le parti a depositare memorie, ma non documenti, sulla Controparte_2
questione sollevata.
All'udienza del 13 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice la domanda è inammissibile.
L'attrice ha depositato la documentazione richiesta alla predetta udienza del 17 febbraio 2022, solo il
14 novembre 2024, senza alcun provvedimento autorizzativo: ella, con il tardivo deposito, non ha richiesto di essere rimessa in termini e non ha offerto a giustificazione della sua mancanza validi argomenti per l'omessa allegazione adducendo che “per mero errore, l'allegato riferibile alle ricevute
di ricevimento dell'atto (separato dall'intero corpo dell'atto principale contenente anche le relate di
notifica) non è stato correttamente allegato/acquisito nel sistema”. Tali motivi non possono in alcun modo sanare l'inadempimento della : l'assolvimento dell'onere relativo alla produzione della Pt_1
prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti del destinatario rappresenta un presupposto imprescindibile affinché la domanda introduttiva possa essere esaminata dal Giudice. Il precedente Giudice istruttore espressamente fissò un termine perentorio di cinque giorni per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione dell'atto, ma l'attrice ha adempiuto dopo che la questione è stata sollevata da questo Giudice ai sensi dell'art.101 cpc II comma: la conseguenza in tale pagina 3 di 4 fattispecie è l'inammissibilità della domanda per mancato rispetto di un termine processuale essenziale a garanzia del contraddittorio, posto a presidio di interessi generali e pubblici e non di una parte privata;
in definitiva, il litisconsorzio necessario non è mai stato mai integrato. La perentorietà del termine concesso dal primo Giudice si desume dal tenore dell'ordinanza stessa: altrimenti egli non avrebbe indicato in modo rigoroso quell'adempimento: si parla di termine con carattere perentorio,
quando la legge o lo stesso atto prevedano una decadenza o questa si desuma implicitamente e logicamente dal tenore dell'atto, come nella specie. Tale termine è stato completamente disatteso,
essendo la produzione avvenuta solo dopo quattro anni, e comunque fuori da qualsiasi autorizzazione o riapertura dei termini. Tale comportamento rende la domanda inammissibile, poiché il mancato rispetto di un termine processuale stabilito dal giudice per il compimento di un atto che condiziona l'esame della domanda comporta l'inammissibilità dell'atto stesso (Cass. sent. n. 17126/2006; Cass. ord. n.
26125/2024): la ha offerto motivi assai generici e non riconducibili a una oggettiva difficoltà Pt_1
ai sensi dell'art.153 cpc.
Le altre questioni devono ritenersi assorbite.
Le spese del presente giudizio possono compensarsi perché ricorrono i motivi previsti dall'art. 92 cpc ossia il particolare esito del giudizio, solo in rito, il dibattito giurisprudenziale e la rilevazione solo di ufficio della patologia mai sollevata dalla parte interessata.
P.Q.M.
-definitivamente pronunciando;
DICHIARA
inammissibili le domande proposte da Parte_1
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 3 giugno 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
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