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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/12/2025, n. 2139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2139 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriella Anna Leonardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2220/2018 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Sebastiano Fazzina;
rappresentata e difesa dall'avv. SANTUCCIO CESARE giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Augusta (SR), Strada P.IVA_1
Provinciale Augusta – Brucoli n. 507/A, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n.
pagina 1 di 21 406/B, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROSSITTO e dell'avv. SALVATORE CALENDOLI, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ), e. (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 Per_1
studio dell'avv. PERA ALFIO UGO che li rappresenta e giusta procura in atti.
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e nei confronti di
(GIA' (C.F. Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Certosa n. P.IVA_2
222 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Formisano;
rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
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CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del marzo 2018 ha esposto che: Parte_1
- in data 15.10.2015 veniva ricoverata presso l' per la sussistenza di un Controparte_1 CP_1
grave ed imminente processo artrosico-degenerativo a carico del ginocchio sinistro, al fine di essere pagina 2 di 21 sottoposta ad intervento chirurgico per la protesizzazione dello stesso;
- in data 16.10.2015 veniva sottoposta all'intervento sopramenzionato mediante impianto di artroprotesi cementata;
- durante il ricovero è stata rilevata una infezione che causava secrezione dalla ferita chirurgica, la quale ha comportato la sospensione del trattamento riabilitativo per dare corso, nel medesimo istituto, a terapia antibiotica prima, e a terapia iperbarica, poi;
- in data 10.12.2015 è stata dimessa;
- in data 4.4.2016 veniva ricoverata presso la di Catania ove in data Controparte_6
24.6.2014 si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico per la revisione della artroprotesi in precedenza impiantata con rimozione delle componenti femorale e tibiale della protesi precedentemente impiantata e la collocazione di altra protesi vincolata;
- in data 20.5.2016 veniva dimessa.
Ciò premesso parte attrice ha dedotto che, così come da consulenza di parte allegata, sussistono profili di responsabilità nella condotta dei sanitari dell' Controparte_1
In particolare, lamenta che la condizione di instabilità del ginocchio sinistro oggetto del primo
[...]
intervento ha reso necessaria l'esecuzione di un secondo intervento e il ricorso ad una diversa protesi di natura vincolata differente da quella preventivamente impiantata e caratterizzata da una durata inferiore in quanto maggiormente soggetta ad usura.
L'attrice ha, dunque, adito l'intestato Tribunale chiedendo di: ““ - accertare e dichiarare la responsabilità medica colposa dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Augusta ($R), Strada Provinciale Brucoli n.
pagina 3 di 21 507/A, p. IVA e c.f. , per la responsabilità medica nell'esecuzione dell'intervento P.IVA_1
effettuato in data 16.10.2015 alla Sig.ra per i motivi e le causali sopra ampiamente Parte_1
esposti. - per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della attrice
[...]
di tutti i danni dalla stessa patiti e che ancora patisce, biologici, morali, psicologici, esistenziali, alla vita di relazione, patrimoniali e non patrimoniali, come sopra quantificati, per l'importo sopra determinato e pari a € 75.239,00 oltre alle spese vive eventualmente documentate, con gli accessori di legge oppure della diversa somma maggiore o minore di Giustizia secondo le tabelle che il Tribunale
riterrà di applicare, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro
(16.10.2015) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del novembre 2018 si è costituito in giudizio l'
[...]
che ha anzitutto eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, per non essere stato delineato da controparte alcun inadempimento direttamente imputabile alla struttura sanitaria. Quest'ultima, al fine di opporsi alla pretesa risarcitoria di
[...]
ha poi ritenuto insussistenti i lamentati profili di negligenza dell'operato sanitario ed ha Pt_1
rilevato come le conseguenze dannose prospettate dall'attore derivassero dalla erronea condotta assunta dalla paziente, sottrattasi ai controlli successivi agli atti operatori e rivoltasi ad altri centri.
L' ha ancora contestato la quantificazione del danno richiesto da Controparte_1
controparte. La struttura sanitaria convenuta, per l'eventualità della fondatezza della domanda attorea,
ha chiesto di chiamare in causa il dott. (con il quale intercorre un rapporto d'opera libero- Per_1
professionale di natura contrattuale) al fine di tenerla indenne di tutte le somme da versarsi a qualsiasi pagina 4 di 21 titolo a parte attrice entro e non oltre il limite di €. 51.999,00.
Infine, la Casa di cura ha chiesto al Giudice di valutare l'opportunità di chiamare in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la . Controparte_8
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del maggio 2019 si è
costituito in giudizio anche il dott. opponendosi alla domanda di manleva attesa la sua Per_1
qualità di dipendente dell'Istituto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2019 si è costituita in giudizio
[...]
deducendo l'inoperatività della polizza, l'eventuale operatività a secondo rischio e Controparte_4
la sussistenza di limiti di valore per la polizza azionata nonché, nel merito, contestando le pretese di parte attrice.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, co. 6, c.p.c. con ordinanza del
Per_ 19.01.2021 il processo è stato dichiarato interrotto a seguito della morte del dott. Riassunto il giudizio si sono costituiti e in qualità di eredi di riportandosi Controparte_2 CP_3 Per_1
a tutte le difese già svolte.
Istruito il giudizio a mezzo di prove orali e CTU medico-legale da questo Giudie divenuto nelle more titolare del fascicolo, con provvedimento del 15.03.2024 e con provvedimento dell'8.4.2024, venivano formulate due proposte conciliative che venivano accettate da tutte le parti del giudizio con esclusione dell'attrice. Con ordinanza del 13.05.2024 veniva disposto il richiamo dei CC.TT.UU. i quali non comparivano all'udienza all'uopo fissata e, su richiesta di questo Giudice, rispondevano ai quesiti con relazione scritta.
pagina 5 di 21 Con provvedimento del 30.8.2025 il G.O.T. che ha sostituito questo Giudice, in accoglimento delle richieste di parte attrice, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali “al solo fine di accertare l'entità degli esiti riportati dall'attrice in conseguenza della cattiva condotta dei medici che la ebbero in cura ed eseguirono gli interventi chirurgici” affidando l'incarico ad un diverso Collegio peritale.
Anticipata l'udienza di trattazione del procedimento da questo Giudice, nel frattempo rientrato in servizio, all'udienza del 2.10.2025 è stata revocata l'ordinanza emessa dal G.O.T. e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
Negli scritti conclusionali l' ha dichiarato di aderire alle conclusioni Controparte_1
della CTU e chiesto la condanna di parte attrice, in considerazione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, al pagamento delle spese processuali. Anche gli eredi del
Per_ dott. hanno “manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, e di conseguenza nessuna contestazione muovono alle valutazioni e conclusioni cui sono pervenuti nella relazione integrativa medico- legali del 24.06.2025 i CTU del 4% del danno biologico in tutte le varie voci riportate”.
La compagnia assicuratrice e la parte attrice hanno insistito nelle difese già formulate.
2. Tanto chiarito, si osserva che la responsabilità medica ha, di regola, natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte dell'obbligo risarcitorio deve individuarsi nel contratto atipico di “spedalità”, che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente, con il contestuale sorgere sia delle pagina 6 di 21 prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu
alberghiere. Il regime contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte dei medici ivi operanti, in applicazione dell'art. 1228
c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. La predetta responsabilità, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, sussiste anche laddove il medico non sia dipendente della struttura o sia scelto direttamente dal paziente. La natura contrattuale di tale responsabilità è ormai pacifica, a prescindere dal carattere pubblico o privato dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e
1228 c.c.).
Nel caso che occupa, l' - per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2015 Controparte_1
- risponde secondo i criteri propri della responsabilità da inadempimento, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; più di recente, Cass. Civ. 12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ.
30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ. 20.10.2015, n. 21177). Ancora, in coerente applicazione degli artt.
1218 e 2697 c.c., il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova pagina 7 di 21 malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017,
n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
Con riguardo alla posizione del dott. , si rileva invece che sin dal 1999 la Corte di Per_1
Cassazione, con sent. n. 589/1999, ha ritenuto che l'obbligazione del medico “per responsabilità
professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”
ha natura contrattuale”. Orbene, ferma la non invocabilità della disciplina di cui alla legge n. 24/2017,
l'applicazione del regime della responsabilità da inadempimento di obbligazione – con riguardo al medico - non risulterebbe preclusa neppure dalle disposizioni del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), dal momento che, secondo l'interpretazione maggioritaria del suddetto testo legislativo, “deve escludersi che” con l'art. 3, comma 1, dello stesso “il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale”
(così Cass. Civ. 17.4.2014, n. 8940; cfr. Cass. Civ. 19.2.2013, n. 4030; nella giurisprudenza di merito,
v. Trib. Arezzo 14.2.2013; Trib. Cremona 19.9.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib. Brindisi
18.7.2014; Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Milano 20.2.2015).
3. Venendo alla controversia in esame, l'attrice anche per mezzo dell'espletata Parte_1
consulenza di parte, ha lamentato che la necessità dell'intervento di revisione è correlata alla condizione di instabilità del ginocchio sinistro e che la disfunzionalità della protesi primitivamente impiantata è da correlare alla rescissione dell'intero comparto interno del ginocchio sinistro, cioè del pagina 8 di 21 legamento posteriore obliquo e del punto d'angolo postero-interno, fortuitamente verificatasi nel corso del primo intervento. Inoltre deduce parte attrice, quale autonomo profilo di responsabilità, il verificarsi di una infezione della protesi primitiva.
Sul punto la consulenza medico-legale ha chiarito che “appare corretta la diagnosi iniziale, prima del ricovero presso la Casa di Cura “Villa Salus” di Brucoli (SR). di “Ginocchio varo artrosico bilaterale,
con sintomatologia algica funzionale più accentuata a sinistra”. Corretta l'indicazione all'intervento chirurgico di artroprotesi cementata ginocchio sinistro. Corretto l'accesso chirurgico;
sicuramente censurabile l'osteotomia delle componenti articolari scheletriche femoro-tibiale del comparto mediale,
sicuramente eccessivo, che determinava (vedi controllo Rx eseguito alla una diastasi tra le CP_6
componenti protesiche del comparto interno, con instabilità in valgismo all'obiettività clinica, con lussazione esterna della rotula. Per quanto riguarda il supposto, ma mai acclarato processo infettivo
(esame colturale negativo) comparso dopo il primo intervento, trattasi di un processo flogistico interessante la ferita operatoria e tessuti sottostanti, senza alcuna responsabilità professionale dei chirurghi nel verificarsi dell'evento flogistico, da attribuire invece a deficit nell'asepsi degli ambienti operatori. Purnondimeno, suddetto processo flogistico si è risolto con le adeguate terapie mediche praticate e con le 12 sedute di terapia iperbarica, provocando al massimo un prolungamento dello stato di malattia. I non corretti tagli osteotomici, per l'impianto di protesi di ginocchio sin. eseguiti nel primo intervento, sopra già descritti ed evidenziati sia obiettivamente sia strumentalmente, per l'instabilità
articolare determinata al ginocchio sin. della sig.ra hanno reso necessario, risoltosi il Parte_1
problema flogistico cutaneo e sottocutaneo, l'esecuzione di un secondo intervento di espianto della protesi precedentemente impiantata e l'impianto di una protesi di revisione. Tale intervento è da ritenersi, dal punto di vista ortopedico corretto nell'indicazione e nella esecuzione, con un risultato pagina 9 di 21 clinico-strumentale più che soddisfacente e tale da riparare i deficit algo-funzionali residuati al primo intervento. Alla luce di quanto sopra descritto, dal punto di vista ortopedico è sicuramente censurabile la tecnica chirurgica di eccessiva osteotomia delle componenti scheletriche femoro-tibiale, con impianto protesico diastasato al comparto mediale e ginocchio instabile in valgismo. Purnondimeno
l'intervento chirurgico successivo di impianto di protesi di revisione ha ristabilizzato il ginocchio sinistro. Orbene, posto che corretta appare l'indicazione chirurgica all'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro, l'errore tecnico di natura ortopedica, vale a dire l'osteotomia eccessiva delle componenti scheletriche femoro-tibiale e conseguente impianto protesico diastasato al comparto mediale e instabilità del ginocchio, ha reso necessario un secondo intervento chirurgico di revisione della protesi, rivelatosi risolutivo. Ne deriva, per logica, un prolungamento dello stato di malattia,
prolungamento da attribuire anche al processo flogistico-infettivo superficiale da addebitarsi a deficit asettico degli ambienti nosocomiali di , nonché un danno residuato rappresentato, CP_1
unicamente, da un esito cicatriziale rappresentato da doppia cicatrice, resosi necessario per il secondo accesso chirurgico.”
I nominati CC.TT.UU. hanno inoltre escluso che l'assenza di controlli medici nel periodo compreso tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 da parte della Sig.ra abbia interrotto il nesso causale tra Parte_1
la condotta dei sanitari ed i danni evidenziati in termini di danno biologico temporaneo e danno biologico permanente.
È, dunque, stata raggiunta adeguata prova del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e l'evento dannoso lamentato. Condivisibili si rivelano le conclusioni raggiunte sul punto dai consulenti tecnici d'ufficio, che hanno affermato: “nel corso dell'intervento chirurgico di artroprotesi ginocchio sinistro per gonoartrosi sinistra, del 16 ottobre 2015 presso la , la tecnica Controparte_9
pagina 10 di 21 chirurgica di eccessiva osteotomia delle componenti scheletriche femoro-tibiale, con impianto protesico diastasato al comparto mediale ha determinato un conseguente instabilità del ginocchio sinistro, che unitamente al processo flogistico-superficiale, prontamente trattato, ha reso necessario un secondo intervento chirurgico”.
È invece stato escluso che la “Protesi da revisione” (vincolata) applicata nel secondo intervento sia di più facile usura rispetto alle protesi “standard”.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere alla liquidazione dei danni risarcibili.
Sul punto i CC.TT.UU. hanno concluso riconoscendo un periodo di danno biologico temporaneo al
100% di giorni 40 (periodo di ricoveri ospedalieri resosi necessari per effettuare il secondo intervento chirurgico e l'adeguata terapia fisica riabilitativa) un periodo di danno biologico temporaneo al 75% di ulteriori giorni 15 ed al 50% di giorni 20, che ha operato in relazione al tempo intercorso per una riduzione-stabilizzazione delle menomazioni originatesi.
Per quanto attiene, invece, la valutazione dei postumi permanenti, alla luce delle osservazioni di parte attrice, è stato riconosciuto, oltre al danno rappresentato da un esito cicatriziale da doppia cicatrice,
resosi necessario per il secondo accesso chirurgico e già precedentemente valutato nella bozza di ctu con una percentuale del 2%, il “danno anatomico” rappresentato dalla eccessiva osteotomia ossea nella preparazione di impianto della prima protesi di ginocchio. Ne deriva che i suddetti reliquati fisio-
psichici, da ritenersi a carattere permanente, comportano una complessiva diminuzione della validità
del soggetto (danno biologico permanente), in misura del 4% (quattro per cento).
Sul punto non colgono nel segno le doglianze di parte attrice la quale deduce che nella perizia non sarebbe stato tenuto in considerazione il “danno che la attrice ha dovuto subire per la citata malpractice pagina 11 di 21 derivante dal primo intervento che ha condotto al secondo intervento” e che per una “identica situazione” il Tribunale di Catania aveva riconosciuto “una percentuale relativa alla sola operazione dell'8%”.
Infatti con valutazione esente da critiche e che si condivide i periti nominati, nella risposta alle suddette osservazioni, hanno chiarito che “l'esame obiettivo riportato nelle controdeduzioni redatte dal dott.
è del tutto sovrapponibile a quello rilevato in corso di operazioni peritali e riportato nella bozza Per_2
di ctu e segnatamente: “ assenza di dismetrie in lunghezza degli arti, assenza di instabilità del ginocchio sinistro riprotesizzato con funzionalità quasi sovrapponibile a quella del ginocchio contro laterale
(anch'esso protesizzatao) ; lieve ipomiotrofia a carico della coscia sinistra ( 1 cm.) ed un plus perimetrico di cm. 2 (da edema articolare) del ginocchio omolaterale, elementi questi compatibili con reintervento chirurgico con protesi di revisione”. Dal punto di vista ortopedico, pertanto, si rileva una soddisfacente funzionalità del ginocchio riprotesizzato e nessuna eterometria degli arti inferiori in lunghezza, nonostante l'eccessiva osteotomia delle componenti femoro-tibiale nel primo intervento
(non compensato da impianto di protesi adeguata). Non può, infine essere sottaciuto che il secondo intervento di riprotesizzazione, con protesi di revisione, in un soggetto ultrasettantenne, ha del tutto riparato l'eccessiva tecnica osteotomica del 1° intervento.”.
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, infatti, sono esenti da vizi, danno piena risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice e sono in definitiva pienamente condivise da questo
Tribunale che non ha ritenuto necessario la rinnovazione delle operazioni peritali ad opera di diversi medici così come chiesto da parte attrice.
Deve inoltre evidenziarsi che le conseguenze dannose a cui è andata incontro per la Parte_1
sottoposizione al secondo intervento, lungi dall'essere state reputate irrilevanti (come invece lamentato pagina 12 di 21 da parte attrice), sono state condivisibilmente tenute in considerazione – in modo esplicito - dal
Collegio peritale in sede di determinazione del danno da inabilità temporanea, soprattutto assoluta.
Dovendosi procedere alla traduzione in termini monetari della percentuale sopra individuata occorre fare ricorso, registrandosi una soglia di inabilità inferiore al 10%, alle tabelle delle c.d. lesioni micropermanenti in virtù della previsione contenuta nell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158/2012 (conv.
in legge n. 189/2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 che prevede un criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del decr. lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
Alla luce di quanto detto si stima congrua l'attribuzione a – all'epoca dei fatti Parte_1
sessantaquattrenne, in quanto nata il [...]-, a titolo di danno biologico da invalidità permanente del 4% dell'importo di €. 3.657,07.
Non può riconoscersi in favore dell'attore alcuna altra somma per la superiore causale, non essendo state prospettate da parte attrice circostanze idonee a connotare il pregiudizio in discorso di gravità
eccezionale e superiore rispetto alla media. Ed infatti, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 139, comma
3, del decr. lgs. n. 209/2005 – come si è visto, applicabile al caso di specie -, solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali
“documentati e obiettivamente accertati” ovvero causi o abbia causato “una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, fino al 20 per cento;
l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
pagina 13 di 21 Va invece riconosciuto a alla luce degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici Parte_1
d'ufficio e tenuto conto dei valori risultanti dalle applicabili tabelle delle lesioni c.d. micropermanenti,
il risarcimento di €. 2.247,20 a titolo di pregiudizio da invalidità temporanea totale di giorni 40, di €.
632,03 a titolo di pregiudizio da invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 15, di €. 561,80 a titolo di pregiudizio da invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20.
Va osservato, poi, che essendo l'evento dannoso (16.10.2015) precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle, la somma complessiva di €. 7.098,10 dovrà essere devalutata alla data dell'evento dannoso e su di essa andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% fino alla data odierna.
5. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento di tale importo, Controparte_1
con gli accessori già precisati.
Ciò premesso, nei rapporti interni tra la predetta struttura sanitaria ed il medico chiamato in causa da quest'ultima, dott. , in conformità al condivisibile indirizzo espresso dalla recente Per_1
giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298,
comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità
del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri,
oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro lato, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni pagina 14 di 21 di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (così Cass. Civ. Sez. III 20.10.2021, n. 29001; v.
anche Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28987).
Tornando alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio, ai pur acclarati profili di negligenza nell'operato
Per_ del dott. non si è accompagnata alcuna prova di circostanze tali da integrare quella eccezionale,
straordinariamente grave, del tutto imprevedibile ed improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che forma oggetto della obbligazione, mentre, per altro verso, la struttura sanitaria neppure ha allegato di aver adottato procedure di controllo volte ad escludere ogni rimprovero di trascuratezza.
Da ciò consegue che non potendo reputarsi superata la presunzione di riparto paritario del debito risarcitorio di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., il dott. , e per lui i suoi Per_1
eredi, vanno condannati a tenere indenne l' del pagamento dell'importo Controparte_1
di €. 3.549,05, pari alla metà di €. 7.098,10 riconosciuto a - con gli accessori meglio Parte_1
sopra quantificati - che la struttura sanitaria convenuta è tenuta a versare a parte attrice.
6. Venendo alla posizione della compagnia assicurativa ritiene il Controparte_4
Tribunale che l'eccezione di inoperatività della polizza sia fondata.
Sul punto la suddetta compagnia ha invocato l'applicazione degli articoli 1892 e 1893 c.c.
rappresentando che la stipula del contratto assicurativo per la tutela della RC Professionale è stato
Per_ preceduto dalla compilazione, da parte del dott. di una “Proposta Questionario” [doc. alleg. 3],
ove occorreva indicare alcuni dati rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della compagnia
Per_ Per_ e che in tale occasione il dott. ha reso delle dichiarazioni inesatte. In particolare il dott. ha indicato di essere “dipendente” dell' barrando Controparte_1
pagina 15 di 21 la relativa casella, nonché di essere titolare di una polizza Admiral “a primo rischio” con massimale di
€ 35.000.000,00. Ebbene, secondo le difese di le dette informazioni non Controparte_4
Per_ sarebbero veritiere in quanto dalla lettura degli atti di causa la stessa ha appreso che il dott.
collabora con la Casa di Cura in regime di collaborazione libero-professionale ed ha dedotto che,
verosimilmente, il medico non ha più una copertura a primo rischio con la Admiral, atteso che,
diversamente, la detta compagnia sarebbe stata chiamata in garanzia. A fronte di tale specifica e circostanziata deduzione, parte attrice non ha in alcun modo contestato né la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato né la validità della polizza stipulata con Admiral.
In relazione alla suddetta eccezione giova ricordare che ai sensi dell'art. 1892 c.c., “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” e “Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
[l'assicuratore] non è tenuto a pagare la somma assicurata”.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 12086/2015; Cass.
n. 7273/2013; Cass. n. 25582/2011; Cass. n. 7245/2006; Cass. n. 5115/1994). L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1892 c.c. non esige che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti:
quanto al dolo, pertanto, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, basta che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave pagina 16 di 21 negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia,
occorrendo che l'assicurato abbia consapevolezza dell'importanza dell'informazione (cfr. Cass. n.
3165/2003).
Per_ Nel caso in esame, attesa la non contestazione da parte del dott. deve ritenersi provato che sono state rese informazioni inesatte. Quanto al momento in cui la compagnia assicurativa è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni la stessa deduce che “Dalla lettura degli atti di causa oggi si apprende” della dedotta inesattezza. Neppure tale circostanza risulta in alcun modo contestata
Per_ dal mentre, per altro verso, nessuna prova è stata fornita del fatto che Controparte_4
sia stata a conoscenza della rilevante omissione informativa in epoca precedente.
[...]
Quanto all'elemento soggettivo, quand'anche non si ritenesse sussistente il dolo dell'assicurato, ne
Per_ andrebbe senz'altro affermata la grave negligenza, non potendosi ritenere che il non fosse a conoscenza del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con l' e della Controparte_1 CP_1
esistenza di una polizza assicurativa “a primo rischio”.
In merito al carattere determinante della dichiarazione inesatta o reticente, si è in primo luogo evidenziata la necessità che sussista un collegamento oggettivo per il quale la situazione di fatto occultata comporti una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato (v., sul punto, già
Cass. Civ. Sez. I 12.12.1986, n. 7418). Sempre da tale angolo visuale, poi, la Corte regolatrice, sulla scorta delle più autorevoli indicazioni della dottrina, ha precisato che, ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte o reticenti, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore manifesta l'intenzione di quest'ultimo di attribuire particolare importanza a certi requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi (così Cass. Civ. Sez. I 4.4.1991, n. 3501; Cass. Civ. Sez. III 12.5.1999, n.
pagina 17 di 21 4682; Cass. Civ. Sez. III 19.1.2001, n. 784, per cui il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicurazione, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare un'effettiva influenza sul rischio assicurato;
v. di recente, Cass. Civ. Sez. III 15.9.2021, n. 24907, per cui i requisiti della essenzialità e rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell'assicurato, nonché quello della colpa grave, come richiesti dall'art. 1892 c.c., come pure il nesso eziologico tra gli stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto, sussistono ancor più nel caso in cui l'assicurando ometta di fornire informazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice).
Tutto ciò premesso, nella vicenda in esame, appare evidente che le dichiarazioni inesatte hanno influito sulla valutazione del rischio da parte di atteso che l'onere economico a Controparte_4
carico della Compagnia di Assicurazione è radicalmente diverso a seconda che la polizza sia a primo o a secondo rischio, in quanto, nel primo caso, risponde per l'intero mentre nel secondo caso, qualora il massimale della polizza a primo rischio sia elevato (come, per l'appunto, nel caso di specie essendo pari ed euro 35.000.000,00), la compagnia assicurativa che garantisce a secondo rischio va del tutto esente da condanna o, comunque, risponde in maniera assai marginale.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, devono considerarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 1892
c.c. potendo l'assicuratore sottrarsi al pagamento dell'indennizzo.
Per_ In via consequenziale, va rigettata la domanda degli eredi del dott. di corresponsione dell'indennizzo assicurativo.
7. In conclusione, deve reputarsi parzialmente vittoriosa nei confronti dell' Parte_1 [...]
avendo diritto al pagamento da parte di quest'ultima dell'importo di €. 7.098,10 Controparte_1
pagina 18 di 21 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Essendo stata peraltro la pretesa risarcitoria azionata per somma notevolmente superiore (€. 75.239,00)
rispetto a quanto poi concretamente accordato all'attrice e non avendo l'attrice accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice per un importo superiore rispetto a quello oggetto di accoglimento,
sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di ¾, mentre il residuo ¼ va posto a carico della struttura sanitaria.
Le somme liquidate sono indicate in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa risarcitoria ritenuta fondata, quanto al rapporto intercorso con la struttura sanitaria (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 -
€. 26.000,00).
Quanto alla vicenda processuale intercorsa tra l' e il dott. , Controparte_1 Per_1
quest'ultimo, tenuto a rendere parzialmente indenne la prima a titolo di rivalsa, va condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo per cui è operante la rivalsa, pari ad €. 3.549,05 (scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - 5.200,00).
Nei rapporti tra e il dott. quest'ultimo, risultando Controparte_4 Per_1
soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al valore della domanda di manleva pari pagina 19 di 21 ad €. 75.239,00 (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - 260.000).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio di carattere medico-legale, per come in atti già liquidati,
vanno posti in solido a carico dell' e degli eredi di . Controparte_1 Per_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2220/2018, ogni altra azione ed istanza disattese:
- condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di €. 7.098,10 in valore attuale a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e temporanea, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- condanna gli eredi del dott. a tenere indenne a titolo di rivalsa l' Per_1 [...]
fino all'importo di €. 3.549,05, pari al 50% di €. 7.098,10 dovuti dalla Controparte_1
struttura sanitaria nei confronti di oltre accessori sopra individuati, per le ragioni di cui Parte_1
in motivazione;
- rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Per_1 Controparte_4
[...]
- in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra Controparte_1
e compensa ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di ¾ le
[...] Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi €. 5.077,00, e condanna la predetta struttura sanitaria a pagare all'attore il residuo ¼ per €. 1.269,25 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Cesare Santuccio dichiaratosi antistatario;
- condanna gli eredi di a pagare all' Per_1 Controparte_1
pagina 20 di 21 le spese di lite, che liquida in €. 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna gli eredi di a pagare ad le spese di lite, che Per_1 Controparte_4
liquida in €. 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 Per_1
, in solido, gli oneri della consulenza tecnica medico-legale, per come già in atti quantificati.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 26 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriella Anna Leonardi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2220/2018 promossa da:
, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1
dell'avv. Sebastiano Fazzina;
rappresentata e difesa dall'avv. SANTUCCIO CESARE giusta procura in atti.
ATTRICE
contro
(C.F. Controparte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Augusta (SR), Strada P.IVA_1
Provinciale Augusta – Brucoli n. 507/A, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Scala Greca n.
pagina 1 di 21 406/B, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE ROSSITTO e dell'avv. SALVATORE CALENDOLI, che la rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTA
(C.F. ), e. (C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
), nella qualità di eredi di , elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 Per_1
studio dell'avv. PERA ALFIO UGO che li rappresenta e giusta procura in atti.
ZO IA
e nei confronti di
(GIA' (C.F. Controparte_4 Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, viale Certosa n. P.IVA_2
222 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Formisano;
rappresentata e difesa dall'avv. SPAGNOLO SANTO giusta procura in atti.
ZA AT
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.10.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del marzo 2018 ha esposto che: Parte_1
- in data 15.10.2015 veniva ricoverata presso l' per la sussistenza di un Controparte_1 CP_1
grave ed imminente processo artrosico-degenerativo a carico del ginocchio sinistro, al fine di essere pagina 2 di 21 sottoposta ad intervento chirurgico per la protesizzazione dello stesso;
- in data 16.10.2015 veniva sottoposta all'intervento sopramenzionato mediante impianto di artroprotesi cementata;
- durante il ricovero è stata rilevata una infezione che causava secrezione dalla ferita chirurgica, la quale ha comportato la sospensione del trattamento riabilitativo per dare corso, nel medesimo istituto, a terapia antibiotica prima, e a terapia iperbarica, poi;
- in data 10.12.2015 è stata dimessa;
- in data 4.4.2016 veniva ricoverata presso la di Catania ove in data Controparte_6
24.6.2014 si sottoponeva ad un nuovo intervento chirurgico per la revisione della artroprotesi in precedenza impiantata con rimozione delle componenti femorale e tibiale della protesi precedentemente impiantata e la collocazione di altra protesi vincolata;
- in data 20.5.2016 veniva dimessa.
Ciò premesso parte attrice ha dedotto che, così come da consulenza di parte allegata, sussistono profili di responsabilità nella condotta dei sanitari dell' Controparte_1
In particolare, lamenta che la condizione di instabilità del ginocchio sinistro oggetto del primo
[...]
intervento ha reso necessaria l'esecuzione di un secondo intervento e il ricorso ad una diversa protesi di natura vincolata differente da quella preventivamente impiantata e caratterizzata da una durata inferiore in quanto maggiormente soggetta ad usura.
L'attrice ha, dunque, adito l'intestato Tribunale chiedendo di: ““ - accertare e dichiarare la responsabilità medica colposa dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede ad Augusta ($R), Strada Provinciale Brucoli n.
pagina 3 di 21 507/A, p. IVA e c.f. , per la responsabilità medica nell'esecuzione dell'intervento P.IVA_1
effettuato in data 16.10.2015 alla Sig.ra per i motivi e le causali sopra ampiamente Parte_1
esposti. - per l'effetto, condannare la convenuta Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore della attrice
[...]
di tutti i danni dalla stessa patiti e che ancora patisce, biologici, morali, psicologici, esistenziali, alla vita di relazione, patrimoniali e non patrimoniali, come sopra quantificati, per l'importo sopra determinato e pari a € 75.239,00 oltre alle spese vive eventualmente documentate, con gli accessori di legge oppure della diversa somma maggiore o minore di Giustizia secondo le tabelle che il Tribunale
riterrà di applicare, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria a far data dal sinistro
(16.10.2015) sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi di giustizia da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art 93 c.p.c.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del novembre 2018 si è costituito in giudizio l'
[...]
che ha anzitutto eccepito il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva, per non essere stato delineato da controparte alcun inadempimento direttamente imputabile alla struttura sanitaria. Quest'ultima, al fine di opporsi alla pretesa risarcitoria di
[...]
ha poi ritenuto insussistenti i lamentati profili di negligenza dell'operato sanitario ed ha Pt_1
rilevato come le conseguenze dannose prospettate dall'attore derivassero dalla erronea condotta assunta dalla paziente, sottrattasi ai controlli successivi agli atti operatori e rivoltasi ad altri centri.
L' ha ancora contestato la quantificazione del danno richiesto da Controparte_1
controparte. La struttura sanitaria convenuta, per l'eventualità della fondatezza della domanda attorea,
ha chiesto di chiamare in causa il dott. (con il quale intercorre un rapporto d'opera libero- Per_1
professionale di natura contrattuale) al fine di tenerla indenne di tutte le somme da versarsi a qualsiasi pagina 4 di 21 titolo a parte attrice entro e non oltre il limite di €. 51.999,00.
Infine, la Casa di cura ha chiesto al Giudice di valutare l'opportunità di chiamare in causa, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., la . Controparte_8
Autorizzata la chiamata del terzo, con comparsa di costituzione e risposta del maggio 2019 si è
costituito in giudizio anche il dott. opponendosi alla domanda di manleva attesa la sua Per_1
qualità di dipendente dell'Istituto, chiedendo il rigetto della domanda attorea e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa Controparte_4
Con comparsa di costituzione e risposta dell'ottobre 2019 si è costituita in giudizio
[...]
deducendo l'inoperatività della polizza, l'eventuale operatività a secondo rischio e Controparte_4
la sussistenza di limiti di valore per la polizza azionata nonché, nel merito, contestando le pretese di parte attrice.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art.183, co. 6, c.p.c. con ordinanza del
Per_ 19.01.2021 il processo è stato dichiarato interrotto a seguito della morte del dott. Riassunto il giudizio si sono costituiti e in qualità di eredi di riportandosi Controparte_2 CP_3 Per_1
a tutte le difese già svolte.
Istruito il giudizio a mezzo di prove orali e CTU medico-legale da questo Giudie divenuto nelle more titolare del fascicolo, con provvedimento del 15.03.2024 e con provvedimento dell'8.4.2024, venivano formulate due proposte conciliative che venivano accettate da tutte le parti del giudizio con esclusione dell'attrice. Con ordinanza del 13.05.2024 veniva disposto il richiamo dei CC.TT.UU. i quali non comparivano all'udienza all'uopo fissata e, su richiesta di questo Giudice, rispondevano ai quesiti con relazione scritta.
pagina 5 di 21 Con provvedimento del 30.8.2025 il G.O.T. che ha sostituito questo Giudice, in accoglimento delle richieste di parte attrice, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali “al solo fine di accertare l'entità degli esiti riportati dall'attrice in conseguenza della cattiva condotta dei medici che la ebbero in cura ed eseguirono gli interventi chirurgici” affidando l'incarico ad un diverso Collegio peritale.
Anticipata l'udienza di trattazione del procedimento da questo Giudice, nel frattempo rientrato in servizio, all'udienza del 2.10.2025 è stata revocata l'ordinanza emessa dal G.O.T. e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in misura ridotta.
Negli scritti conclusionali l' ha dichiarato di aderire alle conclusioni Controparte_1
della CTU e chiesto la condanna di parte attrice, in considerazione della mancata accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice, al pagamento delle spese processuali. Anche gli eredi del
Per_ dott. hanno “manifestato la volontà di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice, e di conseguenza nessuna contestazione muovono alle valutazioni e conclusioni cui sono pervenuti nella relazione integrativa medico- legali del 24.06.2025 i CTU del 4% del danno biologico in tutte le varie voci riportate”.
La compagnia assicuratrice e la parte attrice hanno insistito nelle difese già formulate.
2. Tanto chiarito, si osserva che la responsabilità medica ha, di regola, natura contrattuale, con applicazione del relativo regime di ripartizione dell'onere della prova, del grado di colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale. Nei confronti della struttura sanitaria, la fonte dell'obbligo risarcitorio deve individuarsi nel contratto atipico di “spedalità”, che viene ad esistenza al momento dell'accettazione del paziente, con il contestuale sorgere sia delle pagina 6 di 21 prestazioni principali di carattere sanitario sia di quelle secondarie accessorie, assistenziali e lato sensu
alberghiere. Il regime contrattuale si applica sia per i fatti di inadempimento propri della struttura, da ricondursi all'art. 1218 c.c., sia per le condotte dei medici ivi operanti, in applicazione dell'art. 1228
c.c., in tema di responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. La predetta responsabilità, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, sussiste anche laddove il medico non sia dipendente della struttura o sia scelto direttamente dal paziente. La natura contrattuale di tale responsabilità è ormai pacifica, a prescindere dal carattere pubblico o privato dell'ente presso il quale la prestazione è eseguita (v., ex multis, Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; Cass. 3.2.2012, n. 1620), ed ha trovato anche conferma normativa, per quanto attiene alla struttura sanitaria, con l'entrata in vigore della legge n. 24/2017 (v. art. 7, secondo cui la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e
1228 c.c.).
Nel caso che occupa, l' - per le prestazioni rese nel mese di ottobre 2015 Controparte_1
- risponde secondo i criteri propri della responsabilità da inadempimento, con applicazione del relativo regime probatorio sopra ricordato, per cui il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore,
astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante
(Cass. Sez. Un. Civ. n. 577/2008; più di recente, Cass. Civ. 12.12.2013, n. 27855; Cass. Civ.
30.09.2014, n. 20547 e Cass. Civ. 20.10.2015, n. 21177). Ancora, in coerente applicazione degli artt.
1218 e 2697 c.c., il Supremo Collegio ha ulteriormente precisato che, in tema di responsabilità
contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di una nuova pagina 7 di 21 malattia e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto il proprio onere probatorio, spetta al danneggiante dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, mediante la prova che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. III 26.7.2017,
n. 18392; di recente, Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28991).
Con riguardo alla posizione del dott. , si rileva invece che sin dal 1999 la Corte di Per_1
Cassazione, con sent. n. 589/1999, ha ritenuto che l'obbligazione del medico “per responsabilità
professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”
ha natura contrattuale”. Orbene, ferma la non invocabilità della disciplina di cui alla legge n. 24/2017,
l'applicazione del regime della responsabilità da inadempimento di obbligazione – con riguardo al medico - non risulterebbe preclusa neppure dalle disposizioni del decreto legge 13 settembre 2012, n.
158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi), dal momento che, secondo l'interpretazione maggioritaria del suddetto testo legislativo, “deve escludersi che” con l'art. 3, comma 1, dello stesso “il legislatore abbia inteso esprimere un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale”
(così Cass. Civ. 17.4.2014, n. 8940; cfr. Cass. Civ. 19.2.2013, n. 4030; nella giurisprudenza di merito,
v. Trib. Arezzo 14.2.2013; Trib. Cremona 19.9.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib. Brindisi
18.7.2014; Trib. Milano 18.11.2014; Trib. Milano 20.2.2015).
3. Venendo alla controversia in esame, l'attrice anche per mezzo dell'espletata Parte_1
consulenza di parte, ha lamentato che la necessità dell'intervento di revisione è correlata alla condizione di instabilità del ginocchio sinistro e che la disfunzionalità della protesi primitivamente impiantata è da correlare alla rescissione dell'intero comparto interno del ginocchio sinistro, cioè del pagina 8 di 21 legamento posteriore obliquo e del punto d'angolo postero-interno, fortuitamente verificatasi nel corso del primo intervento. Inoltre deduce parte attrice, quale autonomo profilo di responsabilità, il verificarsi di una infezione della protesi primitiva.
Sul punto la consulenza medico-legale ha chiarito che “appare corretta la diagnosi iniziale, prima del ricovero presso la Casa di Cura “Villa Salus” di Brucoli (SR). di “Ginocchio varo artrosico bilaterale,
con sintomatologia algica funzionale più accentuata a sinistra”. Corretta l'indicazione all'intervento chirurgico di artroprotesi cementata ginocchio sinistro. Corretto l'accesso chirurgico;
sicuramente censurabile l'osteotomia delle componenti articolari scheletriche femoro-tibiale del comparto mediale,
sicuramente eccessivo, che determinava (vedi controllo Rx eseguito alla una diastasi tra le CP_6
componenti protesiche del comparto interno, con instabilità in valgismo all'obiettività clinica, con lussazione esterna della rotula. Per quanto riguarda il supposto, ma mai acclarato processo infettivo
(esame colturale negativo) comparso dopo il primo intervento, trattasi di un processo flogistico interessante la ferita operatoria e tessuti sottostanti, senza alcuna responsabilità professionale dei chirurghi nel verificarsi dell'evento flogistico, da attribuire invece a deficit nell'asepsi degli ambienti operatori. Purnondimeno, suddetto processo flogistico si è risolto con le adeguate terapie mediche praticate e con le 12 sedute di terapia iperbarica, provocando al massimo un prolungamento dello stato di malattia. I non corretti tagli osteotomici, per l'impianto di protesi di ginocchio sin. eseguiti nel primo intervento, sopra già descritti ed evidenziati sia obiettivamente sia strumentalmente, per l'instabilità
articolare determinata al ginocchio sin. della sig.ra hanno reso necessario, risoltosi il Parte_1
problema flogistico cutaneo e sottocutaneo, l'esecuzione di un secondo intervento di espianto della protesi precedentemente impiantata e l'impianto di una protesi di revisione. Tale intervento è da ritenersi, dal punto di vista ortopedico corretto nell'indicazione e nella esecuzione, con un risultato pagina 9 di 21 clinico-strumentale più che soddisfacente e tale da riparare i deficit algo-funzionali residuati al primo intervento. Alla luce di quanto sopra descritto, dal punto di vista ortopedico è sicuramente censurabile la tecnica chirurgica di eccessiva osteotomia delle componenti scheletriche femoro-tibiale, con impianto protesico diastasato al comparto mediale e ginocchio instabile in valgismo. Purnondimeno
l'intervento chirurgico successivo di impianto di protesi di revisione ha ristabilizzato il ginocchio sinistro. Orbene, posto che corretta appare l'indicazione chirurgica all'intervento di artroprotesi al ginocchio sinistro, l'errore tecnico di natura ortopedica, vale a dire l'osteotomia eccessiva delle componenti scheletriche femoro-tibiale e conseguente impianto protesico diastasato al comparto mediale e instabilità del ginocchio, ha reso necessario un secondo intervento chirurgico di revisione della protesi, rivelatosi risolutivo. Ne deriva, per logica, un prolungamento dello stato di malattia,
prolungamento da attribuire anche al processo flogistico-infettivo superficiale da addebitarsi a deficit asettico degli ambienti nosocomiali di , nonché un danno residuato rappresentato, CP_1
unicamente, da un esito cicatriziale rappresentato da doppia cicatrice, resosi necessario per il secondo accesso chirurgico.”
I nominati CC.TT.UU. hanno inoltre escluso che l'assenza di controlli medici nel periodo compreso tra il dicembre 2015 e l'aprile 2016 da parte della Sig.ra abbia interrotto il nesso causale tra Parte_1
la condotta dei sanitari ed i danni evidenziati in termini di danno biologico temporaneo e danno biologico permanente.
È, dunque, stata raggiunta adeguata prova del nesso di causalità tra l'operato del sanitario e l'evento dannoso lamentato. Condivisibili si rivelano le conclusioni raggiunte sul punto dai consulenti tecnici d'ufficio, che hanno affermato: “nel corso dell'intervento chirurgico di artroprotesi ginocchio sinistro per gonoartrosi sinistra, del 16 ottobre 2015 presso la , la tecnica Controparte_9
pagina 10 di 21 chirurgica di eccessiva osteotomia delle componenti scheletriche femoro-tibiale, con impianto protesico diastasato al comparto mediale ha determinato un conseguente instabilità del ginocchio sinistro, che unitamente al processo flogistico-superficiale, prontamente trattato, ha reso necessario un secondo intervento chirurgico”.
È invece stato escluso che la “Protesi da revisione” (vincolata) applicata nel secondo intervento sia di più facile usura rispetto alle protesi “standard”.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre procedere alla liquidazione dei danni risarcibili.
Sul punto i CC.TT.UU. hanno concluso riconoscendo un periodo di danno biologico temporaneo al
100% di giorni 40 (periodo di ricoveri ospedalieri resosi necessari per effettuare il secondo intervento chirurgico e l'adeguata terapia fisica riabilitativa) un periodo di danno biologico temporaneo al 75% di ulteriori giorni 15 ed al 50% di giorni 20, che ha operato in relazione al tempo intercorso per una riduzione-stabilizzazione delle menomazioni originatesi.
Per quanto attiene, invece, la valutazione dei postumi permanenti, alla luce delle osservazioni di parte attrice, è stato riconosciuto, oltre al danno rappresentato da un esito cicatriziale da doppia cicatrice,
resosi necessario per il secondo accesso chirurgico e già precedentemente valutato nella bozza di ctu con una percentuale del 2%, il “danno anatomico” rappresentato dalla eccessiva osteotomia ossea nella preparazione di impianto della prima protesi di ginocchio. Ne deriva che i suddetti reliquati fisio-
psichici, da ritenersi a carattere permanente, comportano una complessiva diminuzione della validità
del soggetto (danno biologico permanente), in misura del 4% (quattro per cento).
Sul punto non colgono nel segno le doglianze di parte attrice la quale deduce che nella perizia non sarebbe stato tenuto in considerazione il “danno che la attrice ha dovuto subire per la citata malpractice pagina 11 di 21 derivante dal primo intervento che ha condotto al secondo intervento” e che per una “identica situazione” il Tribunale di Catania aveva riconosciuto “una percentuale relativa alla sola operazione dell'8%”.
Infatti con valutazione esente da critiche e che si condivide i periti nominati, nella risposta alle suddette osservazioni, hanno chiarito che “l'esame obiettivo riportato nelle controdeduzioni redatte dal dott.
è del tutto sovrapponibile a quello rilevato in corso di operazioni peritali e riportato nella bozza Per_2
di ctu e segnatamente: “ assenza di dismetrie in lunghezza degli arti, assenza di instabilità del ginocchio sinistro riprotesizzato con funzionalità quasi sovrapponibile a quella del ginocchio contro laterale
(anch'esso protesizzatao) ; lieve ipomiotrofia a carico della coscia sinistra ( 1 cm.) ed un plus perimetrico di cm. 2 (da edema articolare) del ginocchio omolaterale, elementi questi compatibili con reintervento chirurgico con protesi di revisione”. Dal punto di vista ortopedico, pertanto, si rileva una soddisfacente funzionalità del ginocchio riprotesizzato e nessuna eterometria degli arti inferiori in lunghezza, nonostante l'eccessiva osteotomia delle componenti femoro-tibiale nel primo intervento
(non compensato da impianto di protesi adeguata). Non può, infine essere sottaciuto che il secondo intervento di riprotesizzazione, con protesi di revisione, in un soggetto ultrasettantenne, ha del tutto riparato l'eccessiva tecnica osteotomica del 1° intervento.”.
Le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti, infatti, sono esenti da vizi, danno piena risposta alle osservazioni del consulente di parte attrice e sono in definitiva pienamente condivise da questo
Tribunale che non ha ritenuto necessario la rinnovazione delle operazioni peritali ad opera di diversi medici così come chiesto da parte attrice.
Deve inoltre evidenziarsi che le conseguenze dannose a cui è andata incontro per la Parte_1
sottoposizione al secondo intervento, lungi dall'essere state reputate irrilevanti (come invece lamentato pagina 12 di 21 da parte attrice), sono state condivisibilmente tenute in considerazione – in modo esplicito - dal
Collegio peritale in sede di determinazione del danno da inabilità temporanea, soprattutto assoluta.
Dovendosi procedere alla traduzione in termini monetari della percentuale sopra individuata occorre fare ricorso, registrandosi una soglia di inabilità inferiore al 10%, alle tabelle delle c.d. lesioni micropermanenti in virtù della previsione contenuta nell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 158/2012 (conv.
in legge n. 189/2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della legge n. 24/2017 che prevede un criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del decr. lgs. n. 209/2005 (c.d. codice delle assicurazioni private).
Alla luce di quanto detto si stima congrua l'attribuzione a – all'epoca dei fatti Parte_1
sessantaquattrenne, in quanto nata il [...]-, a titolo di danno biologico da invalidità permanente del 4% dell'importo di €. 3.657,07.
Non può riconoscersi in favore dell'attore alcuna altra somma per la superiore causale, non essendo state prospettate da parte attrice circostanze idonee a connotare il pregiudizio in discorso di gravità
eccezionale e superiore rispetto alla media. Ed infatti, deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 139, comma
3, del decr. lgs. n. 209/2005 – come si è visto, applicabile al caso di specie -, solo qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali
“documentati e obiettivamente accertati” ovvero causi o abbia causato “una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”, fino al 20 per cento;
l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche.
pagina 13 di 21 Va invece riconosciuto a alla luce degli accertamenti compiuti dai consulenti tecnici Parte_1
d'ufficio e tenuto conto dei valori risultanti dalle applicabili tabelle delle lesioni c.d. micropermanenti,
il risarcimento di €. 2.247,20 a titolo di pregiudizio da invalidità temporanea totale di giorni 40, di €.
632,03 a titolo di pregiudizio da invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 15, di €. 561,80 a titolo di pregiudizio da invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20.
Va osservato, poi, che essendo l'evento dannoso (16.10.2015) precedente alla data in cui sono state redatte le tabelle, la somma complessiva di €. 7.098,10 dovrà essere devalutata alla data dell'evento dannoso e su di essa andranno corrisposti la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) al tasso annuo medio ponderato dello 0,2% fino alla data odierna.
5. Il convenuto va pertanto condannato al pagamento di tale importo, Controparte_1
con gli accessori già precisati.
Ciò premesso, nei rapporti interni tra la predetta struttura sanitaria ed il medico chiamato in causa da quest'ultima, dott. , in conformità al condivisibile indirizzo espresso dalla recente Per_1
giurisprudenza di legittimità, si evidenzia che “la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298,
comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità
del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri,
oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro lato, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni pagina 14 di 21 di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (così Cass. Civ. Sez. III 20.10.2021, n. 29001; v.
anche Cass. Civ. Sez. III 11.11.2019, n. 28987).
Tornando alla vicenda sottoposta all'odierno vaglio, ai pur acclarati profili di negligenza nell'operato
Per_ del dott. non si è accompagnata alcuna prova di circostanze tali da integrare quella eccezionale,
straordinariamente grave, del tutto imprevedibile ed improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che forma oggetto della obbligazione, mentre, per altro verso, la struttura sanitaria neppure ha allegato di aver adottato procedure di controllo volte ad escludere ogni rimprovero di trascuratezza.
Da ciò consegue che non potendo reputarsi superata la presunzione di riparto paritario del debito risarcitorio di cui agli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., il dott. , e per lui i suoi Per_1
eredi, vanno condannati a tenere indenne l' del pagamento dell'importo Controparte_1
di €. 3.549,05, pari alla metà di €. 7.098,10 riconosciuto a - con gli accessori meglio Parte_1
sopra quantificati - che la struttura sanitaria convenuta è tenuta a versare a parte attrice.
6. Venendo alla posizione della compagnia assicurativa ritiene il Controparte_4
Tribunale che l'eccezione di inoperatività della polizza sia fondata.
Sul punto la suddetta compagnia ha invocato l'applicazione degli articoli 1892 e 1893 c.c.
rappresentando che la stipula del contratto assicurativo per la tutela della RC Professionale è stato
Per_ preceduto dalla compilazione, da parte del dott. di una “Proposta Questionario” [doc. alleg. 3],
ove occorreva indicare alcuni dati rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte della compagnia
Per_ Per_ e che in tale occasione il dott. ha reso delle dichiarazioni inesatte. In particolare il dott. ha indicato di essere “dipendente” dell' barrando Controparte_1
pagina 15 di 21 la relativa casella, nonché di essere titolare di una polizza Admiral “a primo rischio” con massimale di
€ 35.000.000,00. Ebbene, secondo le difese di le dette informazioni non Controparte_4
Per_ sarebbero veritiere in quanto dalla lettura degli atti di causa la stessa ha appreso che il dott.
collabora con la Casa di Cura in regime di collaborazione libero-professionale ed ha dedotto che,
verosimilmente, il medico non ha più una copertura a primo rischio con la Admiral, atteso che,
diversamente, la detta compagnia sarebbe stata chiamata in garanzia. A fronte di tale specifica e circostanziata deduzione, parte attrice non ha in alcun modo contestato né la sussistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato né la validità della polizza stipulata con Admiral.
In relazione alla suddetta eccezione giova ricordare che ai sensi dell'art. 1892 c.c., “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave” e “Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli
[l'assicuratore] non è tenuto a pagare la somma assicurata”.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento del contratto di assicurazione quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore (cfr. Cass. n. 12086/2015; Cass.
n. 7273/2013; Cass. n. 25582/2011; Cass. n. 7245/2006; Cass. n. 5115/1994). L'elemento soggettivo richiesto dall'art. 1892 c.c. non esige che l'assicurato ponga in essere artifici o altri mezzi fraudolenti:
quanto al dolo, pertanto, è sufficiente la sua coscienza e volontà di rendere una dichiarazione inesatta o reticente;
quanto alla colpa grave, basta che la dichiarazione inesatta o reticente sia frutto di una grave pagina 16 di 21 negligenza inerente al momento della coscienza dell'inesattezza o della dichiarazione della notizia,
occorrendo che l'assicurato abbia consapevolezza dell'importanza dell'informazione (cfr. Cass. n.
3165/2003).
Per_ Nel caso in esame, attesa la non contestazione da parte del dott. deve ritenersi provato che sono state rese informazioni inesatte. Quanto al momento in cui la compagnia assicurativa è venuta a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni la stessa deduce che “Dalla lettura degli atti di causa oggi si apprende” della dedotta inesattezza. Neppure tale circostanza risulta in alcun modo contestata
Per_ dal mentre, per altro verso, nessuna prova è stata fornita del fatto che Controparte_4
sia stata a conoscenza della rilevante omissione informativa in epoca precedente.
[...]
Quanto all'elemento soggettivo, quand'anche non si ritenesse sussistente il dolo dell'assicurato, ne
Per_ andrebbe senz'altro affermata la grave negligenza, non potendosi ritenere che il non fosse a conoscenza del tipo di rapporto di lavoro intercorrente con l' e della Controparte_1 CP_1
esistenza di una polizza assicurativa “a primo rischio”.
In merito al carattere determinante della dichiarazione inesatta o reticente, si è in primo luogo evidenziata la necessità che sussista un collegamento oggettivo per il quale la situazione di fatto occultata comporti una maggiore probabilità di verificazione dell'evento assicurato (v., sul punto, già
Cass. Civ. Sez. I 12.12.1986, n. 7418). Sempre da tale angolo visuale, poi, la Corte regolatrice, sulla scorta delle più autorevoli indicazioni della dottrina, ha precisato che, ai fini dell'annullamento del contratto di assicurazione ex art. 1892 c.c. per dichiarazioni inesatte o reticenti, la predisposizione di un questionario da parte dell'assicuratore manifesta l'intenzione di quest'ultimo di attribuire particolare importanza a certi requisiti, richiamando l'attenzione del contraente a fornire risposte complete e veritiere sui quesiti medesimi (così Cass. Civ. Sez. I 4.4.1991, n. 3501; Cass. Civ. Sez. III 12.5.1999, n.
pagina 17 di 21 4682; Cass. Civ. Sez. III 19.1.2001, n. 784, per cui il contratto di assicurazione è annullabile, ai sensi dell'art. 1892 c.c., quando l'assicurato abbia con coscienza e volontà omesso di riferire all'assicurazione, nonostante gli sia stata rivolta apposita domanda, circostanze suscettibili di esercitare un'effettiva influenza sul rischio assicurato;
v. di recente, Cass. Civ. Sez. III 15.9.2021, n. 24907, per cui i requisiti della essenzialità e rilevanza delle dichiarazioni reticenti dell'assicurato, nonché quello della colpa grave, come richiesti dall'art. 1892 c.c., come pure il nesso eziologico tra gli stessi ed il consenso dell'assicuratore alla conclusione del contratto, sussistono ancor più nel caso in cui l'assicurando ometta di fornire informazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice).
Tutto ciò premesso, nella vicenda in esame, appare evidente che le dichiarazioni inesatte hanno influito sulla valutazione del rischio da parte di atteso che l'onere economico a Controparte_4
carico della Compagnia di Assicurazione è radicalmente diverso a seconda che la polizza sia a primo o a secondo rischio, in quanto, nel primo caso, risponde per l'intero mentre nel secondo caso, qualora il massimale della polizza a primo rischio sia elevato (come, per l'appunto, nel caso di specie essendo pari ed euro 35.000.000,00), la compagnia assicurativa che garantisce a secondo rischio va del tutto esente da condanna o, comunque, risponde in maniera assai marginale.
Per tutte le ragioni esposte, pertanto, devono considerarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 1892
c.c. potendo l'assicuratore sottrarsi al pagamento dell'indennizzo.
Per_ In via consequenziale, va rigettata la domanda degli eredi del dott. di corresponsione dell'indennizzo assicurativo.
7. In conclusione, deve reputarsi parzialmente vittoriosa nei confronti dell' Parte_1 [...]
avendo diritto al pagamento da parte di quest'ultima dell'importo di €. 7.098,10 Controparte_1
pagina 18 di 21 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Essendo stata peraltro la pretesa risarcitoria azionata per somma notevolmente superiore (€. 75.239,00)
rispetto a quanto poi concretamente accordato all'attrice e non avendo l'attrice accettato la proposta conciliativa formulata dal Giudice per un importo superiore rispetto a quello oggetto di accoglimento,
sussistono i presupposti per compensare le spese di lite nella misura di ¾, mentre il residuo ¼ va posto a carico della struttura sanitaria.
Le somme liquidate sono indicate in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. n. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità della pretesa risarcitoria ritenuta fondata, quanto al rapporto intercorso con la struttura sanitaria (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 -
€. 26.000,00).
Quanto alla vicenda processuale intercorsa tra l' e il dott. , Controparte_1 Per_1
quest'ultimo, tenuto a rendere parzialmente indenne la prima a titolo di rivalsa, va condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, per come modificati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'importo per cui è operante la rivalsa, pari ad €. 3.549,05 (scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - 5.200,00).
Nei rapporti tra e il dott. quest'ultimo, risultando Controparte_4 Per_1
soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali, quantificate secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo al valore della domanda di manleva pari pagina 19 di 21 ad €. 75.239,00 (scaglione di riferimento: €. 52.001,00 - 260.000).
Gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio di carattere medico-legale, per come in atti già liquidati,
vanno posti in solido a carico dell' e degli eredi di . Controparte_1 Per_1
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 2220/2018, ogni altra azione ed istanza disattese:
- condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1
somma di €. 7.098,10 in valore attuale a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente e temporanea, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;
- condanna gli eredi del dott. a tenere indenne a titolo di rivalsa l' Per_1 [...]
fino all'importo di €. 3.549,05, pari al 50% di €. 7.098,10 dovuti dalla Controparte_1
struttura sanitaria nei confronti di oltre accessori sopra individuati, per le ragioni di cui Parte_1
in motivazione;
- rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Per_1 Controparte_4
[...]
- in relazione alla vicenda processuale intercorsa tra Controparte_1
e compensa ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella misura di ¾ le
[...] Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi €. 5.077,00, e condanna la predetta struttura sanitaria a pagare all'attore il residuo ¼ per €. 1.269,25 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Cesare Santuccio dichiaratosi antistatario;
- condanna gli eredi di a pagare all' Per_1 Controparte_1
pagina 20 di 21 le spese di lite, che liquida in €. 1.278,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- condanna gli eredi di a pagare ad le spese di lite, che Per_1 Controparte_4
liquida in €. 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
- pone definitivamente a carico di e di Controparte_1 Per_1
, in solido, gli oneri della consulenza tecnica medico-legale, per come già in atti quantificati.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 26 dicembre 2025
Il GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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