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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 23/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 312/2022 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. GORI FRANCESCO;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 P.IVA_1
BIANCHI NICOLA;
cod. fisc. contumace; Controparte_2 P.IVA_1
- parte convenuta–
Oggetto: accertamento proprietà.
Conclusioni parte attrice: ““Voglia l'llmo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza: accertata la sussistenza dei presupposti dell'azione di surrogazione di cui all'art.2900 c.c.; accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto a titolo originario ex art.938 c.c. in favore del Sig. sulla particella catastale individuata al Catasto Ur- Controparte_2 bano dei Fabbricati del Comune di Serravalle Pistoiese al foglio n.11 part.24 sub.19 per tut- ti i motivi sopra esposti;
in subordine, accertare dichiarare l'intervenuto acquisto in favore del Sig. sulla particella catastale individuata al Catasto Urbano dei fab- Controparte_2 bricati del Comune di Serravalle Pistoiese al foglio n .11 part. 24 sub. 19 per effetto del tra- sferimento con rinuncia alla proprietà attuato dal Sig. per tutti i motivi sopra Parte_2 esposti;
in ulteriore subordine, costituire il diritto di servitù di passaggio coattiva in favore del fondo intercluso di proprietà del Sig. ed in danno del fondo della Sig.ra Controparte_2
limitatamente alla particella catastale individuata al Catasto Urbano dei fabbri- CP_1 cati del Comune di Serravalle Pistoiese al foglio n .11 part. 24 sub. 19 per tutti i motivi so- pra esposti;
in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.”
Conclusioni parte convenuta: “respinga la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto;
in ipotesi ed in via riconvenzionale occorrendo: ,previa ammissione di CTU al fine di determinare il valore della porzione di proprietà di cui si chiede l'acquisto ex art. 938 c.c., affinché il Tribunale di Pistoia operi il trasferimento ex art. 938 c.c. della porzione di proprietà della convenuta al Sig. previo pagamento della CP_1 Controparte_2
1 somma prevista ex art. 938 c.c. che si indica in € 70.000 (settantamila) già aumentata del doppio, o di quella diversa maggiore o minore che risulterà di giustizia a seguito di istrutto- ria. Con risarcimento del danno. Con vittoria di spese diritti e onorari con distrazione a fa- vore dell'avvocato antistatario che ha anticipato le spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- premesso di avere promosso procedimento di Parte_1 esecuzione immobiliare sull'immobile di Serravalle Pistoiese di proprietà del pro- prio debitore , ha evidenziato che, a seguito di rilievo del perito Controparte_2 estimatore, era stato accertato che una parte dell'abitazione (ovvero le scale di accesso al primo piano dell'abitazione e un wc) erano state realizzate sulla parti- cella foglio 11 part. 24 sub 19 intestata alla madre del debitore A se- CP_1 guito di ciò, ha quindi esercitato azione surrogatoria per rivendicare la proprietà anche di quella particella alternativamente ai sensi dall'art. 938 c.c. o in virtù di rinuncia alla proprietà; in ogni caso vi sarebbe stata costituita una servitù coatti- va di passaggio.
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che non ricorressero nessuno dei presupposti giuridici per l'accoglimento della domanda chiedendo comunque in caso di accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 938 c.c. che le fosse riconosciuto il relativo indennizzo.
2.- Risultano integrati i presupposti per il legittimo esercizio dell'azione surrogatoria.
Infatti, la qualità di creditore – che non è stata contestata - è provata dal deposito del decreto ingiuntivo 31 ottobre 2017 n. 1394 emesso dal Tribunale di
Prato nei confronti della ditta del convenuto.
Inoltre, sussistente è anche l'interesse all'azione dal momento che nell'ambito della procedura esecutiva promossa dall'attore è emersa la necessità di accertare la piena proprietà anche della particella su cui sono stati realizzati i locali a servizio dell'immobile.
Il disegno che segue identifica le zone edificate sulla particella della conve- nuta e da esso si comprende come effettivamente la particella sia integralmente occupata dall'immobile:
2 Come detto è evidente che si tratta di parti che sono ormai incorporate nell'immobile e quindi a suo definitivo servizio, tanto che si potrebbe dubitare anche dell'esistenza di un apprezzabile interesse in capo alla convenuta ad op- porsi alla domanda di occupazione, in quanto non vi sarebbero margini per un ripristino.
Peraltro, che l'occupazione del terreno fosse avvenuta nella ragionevole convinzione di non ledere l'altrui diritto – e, quindi, in buona fede – lo si può de- durre dallo stretto legame intercorrente tra i costruttori e la proprietaria della particella, moglie e madre dei primi, specie se poi l'abitazione è stata adibita a re- sidenza familiare. Le sopra indicate conclusioni sono corroborate, a parere del
Tribunale, anche dalle modalità descritte dall'attore in relazione all'edificazione dell'immobile a cura del padre e del figlio : attraverso la Parte_2 CP_2 sottoscrizione congiunta della richiesta di permesso edilizio del 2007 il primo, ac- cettando espressamente le modalità realizzative dell'edificio come poi ad oggi ef- fettivamente realizzate, ha per facta concludentia accettato che la sua particella - poi trasferita all'odierna convenuta – fosse occupata dall'edificio.
Infine, nessuna prova è stata nemmeno offerta dalla convenuta in merito alla quantificazione del valore del suolo occupato.
3 La domanda di parte attrice deve essere quindi accolta
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- in accoglimento della domanda di parte attrice, accerta l'esistenza dei Per_ presupposti per l'azione surrogatoria promossa, e, per l'effetto, accerta che
è divenuto proprietario esclusivo, ai sensi dell'art.938 c. c. della Parte_3 particella catastale individuata al Catasto Urbano dei Fabbricati del Comune di
Serravalle Pistoiese al foglio n.11 part.24 sub.19;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da parte attrice CP_1 che si liquidano in € 2.500,00 oltre accessori come per legge.
Pistoia, 23/05/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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