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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 20/01/2026, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 784/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12490/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174529070 IMP.ENERGIA EL. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13030/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "l'integrale annullamento della cartella".
Resistenti
DE: "accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva della resistente in ordine ai motivi sopra indicati;
nel merito, rigettare l'impugnazione"
AD: "respingere il ricorso"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha per oggetto la cartella di pagamento notificata alla società contribuente.
A sostegno si deducono la mancata regolare notificazione dell'avviso di pagamento presupposto e l'omessa specificazione del calcolo analitico degli interessi moratori.
Si sono costituite in giudizio entrambe le resistenti.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AD ha depositato copia in formato .pdf del messaggio e-mail di ricezione dell'avviso di pagamento, inviato a mezzo PEC all'indirizzo della ricorrente.
Quest'ultima lamenta che la prova della notifica a mezzo PEC dovrebbe essere offerta esclusivamente con modalità telematica mediante il deposito dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml”.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (Cass., n. 16189/2023).
Nella specie non vi sono elementi, diversi dalle produzioni dell'AD, che dimostrino la consegna dell'atto alla ricorrente.
Il ricorso dev'essere pertanto accolto.
L'AD deve essere condannata a rimborsare le spese di lite in favore della ricorrente, mentre nei confronti dell'DE sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
dispone la compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - riscossione. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro
LE
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
IADECOLA ARTURO, Relatore
DE FALCO GIUSEPPE, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12490/2024 depositato il 12/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Roma 1
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio1@pec.adm.gov.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240174529070 IMP.ENERGIA EL. 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13030/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "l'integrale annullamento della cartella".
Resistenti
DE: "accertare e dichiarare, la carenza di legittimazione passiva della resistente in ordine ai motivi sopra indicati;
nel merito, rigettare l'impugnazione"
AD: "respingere il ricorso"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorso ha per oggetto la cartella di pagamento notificata alla società contribuente.
A sostegno si deducono la mancata regolare notificazione dell'avviso di pagamento presupposto e l'omessa specificazione del calcolo analitico degli interessi moratori.
Si sono costituite in giudizio entrambe le resistenti.
La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'AD ha depositato copia in formato .pdf del messaggio e-mail di ricezione dell'avviso di pagamento, inviato a mezzo PEC all'indirizzo della ricorrente.
Quest'ultima lamenta che la prova della notifica a mezzo PEC dovrebbe essere offerta esclusivamente con modalità telematica mediante il deposito dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file "DatiAtto.xml”.
In effetti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata deve essere depositato - a pena di nullità della notifica e salvo il caso di impossibilità - con modalità telematiche, unitamente alle ricevute di accettazione e consegna in formato ".eml" o ".msg" e all'inserimento dei dati identificativi nel file "datiAtto.xml", poiché solo tali forme permettono di verificare la disponibilità informatica dell'atto da parte del destinatario e di provare il raggiungimento dello scopo legale della notificazione e, cioè, la consegna tempestiva e idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa e la corretta instaurazione del contraddittorio, dimostrazione che, invece, manca se l'atto notificato è depositato in diverso formato (nella specie, in formato ".pdf"), a meno che la prova della tempestiva consegna sia desumibile "aliunde", con conseguente sanatoria della nullità, ex art. 156, comma 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (Cass., n. 16189/2023).
Nella specie non vi sono elementi, diversi dalle produzioni dell'AD, che dimostrino la consegna dell'atto alla ricorrente.
Il ricorso dev'essere pertanto accolto.
L'AD deve essere condannata a rimborsare le spese di lite in favore della ricorrente, mentre nei confronti dell'DE sussistono i presupposti per la compensazione delle stesse.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 oltre accessori di legge;
dispone la compensazione delle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - riscossione. Il relatore Il Presidente Arturo Iadecola Alessandro
LE