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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1988/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Ministro pro-tempore, con l'Avvocatura Generale dello
Stato, per legge
APPELLANTE
E
CP_1
con gli Avv.ti P. Caponetti e L. Caponetti giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 956/2023, pubblicata in data 31 gennaio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva il ricorso con cui aveva chiesto di CP_1 condannare il a pagargli la somma complessiva di € 2.483,61 a titolo di Parte_1 differenze retributive per il lavoro carcerario svolto in favore dell'amministrazione, oltre interessi legali.
A fondamento, per la questione che ancora interessa nel grado, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione ordinaria quinquennale formula dal , sul rilievo Parte_1
che il relativo termine non decorresse in costanza di rapporto di lavoro carcerario, in sé privo di stabilità.
2. In data 31 luglio 2023 il depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi Parte_1
dell'art. 434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, lamentava con articolate censure la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 cc e dell'art. 2697 cc con riferimento al dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale applicata alla fattispecie controversa.
3. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
4. All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è infondato.
6. La questione del regime della prescrizione nel lavoro carcerario, d'interesse nel grado, è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17484/2024, che, all'esito di un'ampia ricostruzione della fattispecie, ha evidenziate le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, ritenendo che rispetto ad esse i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con configurabilità a loro carico di una situazione di metus. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha quindi affermato che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto ”le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi
2 per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione”.
7. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
8. Esaminando, dunque, le doglianze dell'appellante in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora osservato che l'amministrazione appellante non ha indicato alla Corte la prova che il rapporto di lavoro dell'appellato si fosse risolto, a effetti giuridici, in concomitanza con i periodi di stasi dell'attività lavorativa, ovvero con i trasferimenti del detenuto in istituti carcerari nel tempo diversi, omissione quest'ultima viepiù rilevante dovendosi tener conto del fatto che il rapporto di lavoro dei detenuti s'instaura col , non con l'istituto di pena (Cass. n. Parte_1
18309/2009).
9. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di una tale prova, lo spirare del termine di prescrizione fosse stato impedito dalla notifica del ricorso ex art. 414 cpc, intervenuta in modo valido per la prima udienza del 28 marzo 2022 (v. fascicolo telematico d'ufficio del primo grado).
10. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
11. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti, perché la controversia è stata definita alla stregua di principi di diritto intervenuti nelle more del giudizio di appello a composizione di orientamenti di merito difformi (art. 92 cpc).
12. La natura di amministrazione statale dell'ente appellante osta all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1988/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante il Ministro pro-tempore, con l'Avvocatura Generale dello
Stato, per legge
APPELLANTE
E
CP_1
con gli Avv.ti P. Caponetti e L. Caponetti giusta procura in atti
APPELLATO
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 956/2023, pubblicata in data 31 gennaio 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in oggetto il Tribunale accoglieva il ricorso con cui aveva chiesto di CP_1 condannare il a pagargli la somma complessiva di € 2.483,61 a titolo di Parte_1 differenze retributive per il lavoro carcerario svolto in favore dell'amministrazione, oltre interessi legali.
A fondamento, per la questione che ancora interessa nel grado, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di prescrizione ordinaria quinquennale formula dal , sul rilievo Parte_1
che il relativo termine non decorresse in costanza di rapporto di lavoro carcerario, in sé privo di stabilità.
2. In data 31 luglio 2023 il depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi Parte_1
dell'art. 434 cpc e chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte. A sostegno, lamentava con articolate censure la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 cc e dell'art. 2697 cc con riferimento al dies a quo di decorrenza della prescrizione quinquennale applicata alla fattispecie controversa.
3. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
4. All'udienza del 26 febbraio 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è infondato.
6. La questione del regime della prescrizione nel lavoro carcerario, d'interesse nel grado, è stata recentemente affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17484/2024, che, all'esito di un'ampia ricostruzione della fattispecie, ha evidenziate le peculiarità del lavoro dei detenuti in carcere con particolare riferimento alle modalità di assegnazione e di turnazione alle attività lavorative, ritenendo che rispetto ad esse i lavoratori non hanno alcun potere di controllo e di scelta, con configurabilità a loro carico di una situazione di metus. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha quindi affermato che “non rilevano ai fini della prescrizione le cessazioni intermedie, che, a ben guardare, neppure sono realmente tali configurandosi piuttosto come sospensioni del rapporto di lavoro” e che pertanto ”le peculiari caratteristiche dell'attività lavorativa e la sua funzione rieducativa e di reinserimento sociale che, per tali motivi, prevede la predisposizione di meri elenchi
2 per l'ammissione al lavoro ed è soggetta a turni di rotazione ed avvicendamento, escludono la configurabilità di periodi di lavoro, come quelli dei contratti a termine, volontariamente concordati in un sistema legislativamente disciplinato quanto a causali, oggetto e durata.
In ogni caso, è onere dell'amministrazione individuare il momento nel quale il rapporto di lavoro sostanzialmente unico debba considerarsi concluso, qualora ciò sia avvenuto prima della fine dello stato di detenzione”.
7. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
8. Esaminando, dunque, le doglianze dell'appellante in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va allora osservato che l'amministrazione appellante non ha indicato alla Corte la prova che il rapporto di lavoro dell'appellato si fosse risolto, a effetti giuridici, in concomitanza con i periodi di stasi dell'attività lavorativa, ovvero con i trasferimenti del detenuto in istituti carcerari nel tempo diversi, omissione quest'ultima viepiù rilevante dovendosi tener conto del fatto che il rapporto di lavoro dei detenuti s'instaura col , non con l'istituto di pena (Cass. n. Parte_1
18309/2009).
9. Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto che, in difetto di una tale prova, lo spirare del termine di prescrizione fosse stato impedito dalla notifica del ricorso ex art. 414 cpc, intervenuta in modo valido per la prima udienza del 28 marzo 2022 (v. fascicolo telematico d'ufficio del primo grado).
10. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi respinto.
11. Le spese del giudizio di secondo grado sono compensate tra le parti, perché la controversia è stata definita alla stregua di principi di diritto intervenuti nelle more del giudizio di appello a composizione di orientamenti di merito difformi (art. 92 cpc).
12. La natura di amministrazione statale dell'ente appellante osta all'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
Respinge l'appello.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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