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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 993/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5586/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240024752457000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 316/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094
2024 0024 7524 57 000, notificata in data 08.05.2025, relativo a Tassa Automobilistica 2021, eccependo: la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione, la violazione del principio di irretroattività e la violazione del DPR n. 39 del 1953, che non contempla l'immediata iscrizione a ruolo e non può essere derogato dal legislatore regionale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestazione di mancata notifica degli avvisi di accertamento e l'infondatezza del ricorso nel resto.
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo che quanto alla Tassa Auto 2021 la cartella era il primo atto notificato – sempre entro i termini triennali di prescrizione – in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale 56/2023.
La ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva l'irretroattività della legge 56/2023.
All'udienza del 26.01.2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, il ricorso è infondato.
Orbene, in merito alla contestazione della mancata notifica dell'avviso per l'anno 2021 va detto che Regione
Calabria, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge regionale 56/2023 - già dichiarata legittima dalla Corte
Costituzionale con provvedimento n. 152/2018 in relazione ad una legge statale – ha, entro il termine prescrizionale, notificato la sola cartella senza bisogno della notifica dell'avviso di accertamento, rendendo così conosciuta nei termini di legge la propria pretesa al contribuente.
Per la tassa auto relativa all'anno 2021, infatti, è possibile notificare direttamente la cartella di pagamento senza che sia preceduta da un avviso di accertamento, a determinate condizioni.
Nel caso di tassa automobilistica non si applica necessariamente il procedimento di accertamento con avviso preliminare, come invece accade per molte imposte erariali;
la riscossione può avvenire tramite iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale direttamente, qualora risulti dagli archivi regionali o dell'Associazione_1 un omesso pagamento. La competenza della tassa automobilistica, infatti, è regionale: molte Regioni (come la Calabria) hanno stabilito che non è obbligatorio inviare un avviso di accertamento o bonario prima dell'iscrizione a ruolo. Questo avviene in base alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163, che consente la riscossione coattiva del bollo auto tramite ruolo, anche senza avviso bonario. La Regione Calabria gestisce direttamente la tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17, comma 10, della Legge 449/1997. La normativa regionale può prevedere l'accertamento automatizzato con contestuale iscrizione a ruo - lo, consentendo quindi la notifica diretta della cartella esattoriale senza l'invio di un avviso di accertamento preventivo.
Si condivide, tra l'altro, quanto sostenuto dalla Regione Calabria ed ossia che l'atto notificato contiene tutti gli elementi imposti per l'atto di accertamento dall'art. 60 dpr 600/73 ed è firmato dal dirigente dell'Ente impositore ai sensi art. 1 co. 87. l. 549/95 (mentre le cartelle esattoriali non lo sono); pertanto si tratta di un atto di accertamento.
Quanto alla eccezione di irretroattività della norma regionale ai crediti maturati per annualità precedenti alla entrata in vigore della norma stessa, e cioè al 28 dicembre 2023, si evidenzia che il principio del divieto di reatroattività della norma tributaria invocato dal ricorrente, e previsto dall'art.3 della L.212/2000, afferisce alla potestà impositiva ma non già alle modalità di riscossione. La norma regionale si limita a prevedere la riscossione mediante ruolo, con esclusione della necessità della notifica del previo atto impositivo. La tassa automobilistica peraltro appartiene alla categoria dei tributi autodeterminati, al cui mancato pagamento alla relativa scadenza consegue la irrogazione di sanzioni in percentuale determinata normativamente. Ne consegue che in relazione alla disciplina procedimentale deve trovare applicazione il principio tempus regit actum.
E nel caso che ci occupa non v'è stata alcuna applicazione retroattiva della legge 56/2023, atteso che la procedura di contestazione conseguente al mancato pagamento del bollo auto ANNO 2021 è stata avviata solo nel 2024, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge regionale citata.
Quanto al rispetto da parte dell'Ente regionale del termine prescrizionale, va sottolineato come la cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente in data 21.07.2025, ma la resistente ha affidato il plico destinato al contribuente all'ufficio postale nella data del 23.07.2024, come comprovato dalla copia della cartella allegata dalla stessa parte ricorrente, così dovendosi escludere la maturazione del termine di prescrizione triennale. In proposito, va ricordato che, in base al principio della “scissione soggettiva degli effetti della notificazione”, anche se la notifica si è perfezionata in un momento successivo, ovverosia quello della materiale consegna dell'atto al destinatario, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l'atto all'ufficio postale. Il principio, già introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 447/2002, sancito a livello normativo dall'art. 149 c.p.c. e riconfermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2004, è stato consacrato nella giurisprudenza di legittimità dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 8830/2010 e 12332/2017, secondo cui
“il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto, trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro natura recettizia, tutte le volte che dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato”. Nella giurisprudenza della Sezione Tributaria civile, l'applicabilità del principio in questione alla notificazione di atti di imposizione tributaria, in conformità ed in applicazione espressa del principio statuito dalle sentenze da ultimo citate, è stata a sua volta affermata con la sentenza n. 9749/2018, seguita da Cass. n. 14580/2018 (in fattispecie, analoga a quella in esame, di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza ma consegnato per la notifica anteriormente), nonché da Cass. n. 10160/2020 e, da ultimo, da Cass. SS.UU. n. 40543/2021, le quali tutte hanno statuito che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione da parte del contribuente”.
In definitiva il ricorso è assolutamente infondato;
spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso;
spese compensate..
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5586/2025 depositato il 26/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240024752457000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 316/2026 depositato il
28/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di Agenzia delle Entrate – Riscossione e Regione Calabria avverso e per l'annullamento della cartella di pagamento n. 094
2024 0024 7524 57 000, notificata in data 08.05.2025, relativo a Tassa Automobilistica 2021, eccependo: la mancata notifica dell'avviso di accertamento, la prescrizione, la violazione del principio di irretroattività e la violazione del DPR n. 39 del 1953, che non contempla l'immediata iscrizione a ruolo e non può essere derogato dal legislatore regionale.
Si costituiva Agenzia delle Entrate – Riscossione evidenziando il difetto di legittimazione passiva in relazione alla contestazione di mancata notifica degli avvisi di accertamento e l'infondatezza del ricorso nel resto.
Si costituiva Regione Calabria controdeducendo che quanto alla Tassa Auto 2021 la cartella era il primo atto notificato – sempre entro i termini triennali di prescrizione – in ossequio a quanto previsto dalla Legge regionale 56/2023.
La ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale ribadiva l'irretroattività della legge 56/2023.
All'udienza del 26.01.2025 la causa veniva decisa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, il ricorso è infondato.
Orbene, in merito alla contestazione della mancata notifica dell'avviso per l'anno 2021 va detto che Regione
Calabria, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge regionale 56/2023 - già dichiarata legittima dalla Corte
Costituzionale con provvedimento n. 152/2018 in relazione ad una legge statale – ha, entro il termine prescrizionale, notificato la sola cartella senza bisogno della notifica dell'avviso di accertamento, rendendo così conosciuta nei termini di legge la propria pretesa al contribuente.
Per la tassa auto relativa all'anno 2021, infatti, è possibile notificare direttamente la cartella di pagamento senza che sia preceduta da un avviso di accertamento, a determinate condizioni.
Nel caso di tassa automobilistica non si applica necessariamente il procedimento di accertamento con avviso preliminare, come invece accade per molte imposte erariali;
la riscossione può avvenire tramite iscrizione a ruolo e notifica della cartella esattoriale direttamente, qualora risulti dagli archivi regionali o dell'Associazione_1 un omesso pagamento. La competenza della tassa automobilistica, infatti, è regionale: molte Regioni (come la Calabria) hanno stabilito che non è obbligatorio inviare un avviso di accertamento o bonario prima dell'iscrizione a ruolo. Questo avviene in base alla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 163, che consente la riscossione coattiva del bollo auto tramite ruolo, anche senza avviso bonario. La Regione Calabria gestisce direttamente la tassa automobilistica ai sensi dell'art. 17, comma 10, della Legge 449/1997. La normativa regionale può prevedere l'accertamento automatizzato con contestuale iscrizione a ruo - lo, consentendo quindi la notifica diretta della cartella esattoriale senza l'invio di un avviso di accertamento preventivo.
Si condivide, tra l'altro, quanto sostenuto dalla Regione Calabria ed ossia che l'atto notificato contiene tutti gli elementi imposti per l'atto di accertamento dall'art. 60 dpr 600/73 ed è firmato dal dirigente dell'Ente impositore ai sensi art. 1 co. 87. l. 549/95 (mentre le cartelle esattoriali non lo sono); pertanto si tratta di un atto di accertamento.
Quanto alla eccezione di irretroattività della norma regionale ai crediti maturati per annualità precedenti alla entrata in vigore della norma stessa, e cioè al 28 dicembre 2023, si evidenzia che il principio del divieto di reatroattività della norma tributaria invocato dal ricorrente, e previsto dall'art.3 della L.212/2000, afferisce alla potestà impositiva ma non già alle modalità di riscossione. La norma regionale si limita a prevedere la riscossione mediante ruolo, con esclusione della necessità della notifica del previo atto impositivo. La tassa automobilistica peraltro appartiene alla categoria dei tributi autodeterminati, al cui mancato pagamento alla relativa scadenza consegue la irrogazione di sanzioni in percentuale determinata normativamente. Ne consegue che in relazione alla disciplina procedimentale deve trovare applicazione il principio tempus regit actum.
E nel caso che ci occupa non v'è stata alcuna applicazione retroattiva della legge 56/2023, atteso che la procedura di contestazione conseguente al mancato pagamento del bollo auto ANNO 2021 è stata avviata solo nel 2024, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge regionale citata.
Quanto al rispetto da parte dell'Ente regionale del termine prescrizionale, va sottolineato come la cartella di pagamento impugnata è stata notificata al contribuente in data 21.07.2025, ma la resistente ha affidato il plico destinato al contribuente all'ufficio postale nella data del 23.07.2024, come comprovato dalla copia della cartella allegata dalla stessa parte ricorrente, così dovendosi escludere la maturazione del termine di prescrizione triennale. In proposito, va ricordato che, in base al principio della “scissione soggettiva degli effetti della notificazione”, anche se la notifica si è perfezionata in un momento successivo, ovverosia quello della materiale consegna dell'atto al destinatario, gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l'atto all'ufficio postale. Il principio, già introdotto, per gli atti processuali, dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 447/2002, sancito a livello normativo dall'art. 149 c.p.c. e riconfermato dalla stessa Corte Costituzionale con la sentenza n. 28/2004, è stato consacrato nella giurisprudenza di legittimità dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione nn. 8830/2010 e 12332/2017, secondo cui
“il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto, trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio, non ostandovi la loro natura recettizia, tutte le volte che dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato”. Nella giurisprudenza della Sezione Tributaria civile, l'applicabilità del principio in questione alla notificazione di atti di imposizione tributaria, in conformità ed in applicazione espressa del principio statuito dalle sentenze da ultimo citate, è stata a sua volta affermata con la sentenza n. 9749/2018, seguita da Cass. n. 14580/2018 (in fattispecie, analoga a quella in esame, di notifica di avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine di decadenza ma consegnato per la notifica anteriormente), nonché da Cass. n. 10160/2020 e, da ultimo, da Cass. SS.UU. n. 40543/2021, le quali tutte hanno statuito che “in tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione da parte del contribuente”.
In definitiva il ricorso è assolutamente infondato;
spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: Rigetta il ricorso;
spese compensate..