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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 5641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5641 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 9753-23
promosso da
CON AVV. GIANCARLO QUECCHIA ATTORE Parte_1
Contro
, , E CON CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
AVV. VALERIO NOVENTA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di parte attrice in merito all'illegittimità dell'impugnata delibera in conseguenza della modalità contraria alla legge con cui la stessa le è stata notificata, ossia a mezzo mail, si rileva quanto segue. Parte attrice eccepisce che l'art 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che la convocazione avvenga tramite PEC, FAX o consegna a mano con firma di ricezione, rileva pertanto che la convocazione dell'assemblea a mezzo mail ordinaria non
è consentita dalla legge e la relativa delibera è pertanto illegittima.
Parte convenuta rilevava che parte attrice, all'assemblea del 08.09.21, ha votato, come tutti gli altri condomini, a favore della seguente delibera “L'assemblea approva che ogni
tipo di comunicazione e corrispondenza tra amministratore e Condomini avvenga via
email e senza obbligo di raccomandate” come risulta dal punto 3 del doc. 1 prodotto da parte attrice.
Vista l'ordinanza della Suprema Corte Civile – Sez. 2^: la n. 16399- Anno 2025 pubblicata il 18/06/2025 nella causa n. 16688/2024 R.G..
Dalla quale si evincono i seguenti principi :
- non può dirsi validamente eseguito l'avviso di convocazione all'assemblea condominiale mediante messaggio di posta elettronica ordinaria.
- La più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso;
Pag 2 di 5 - l'art. 66, terzo comma, disp. Att. c.c., dopo le modifiche operate dalla legge n. 220 del
2012, stabilisce per l'esecuzione della preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio alla adunanza assembleare (quale requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione in essa presa) forme determinate (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano). L'assemblea non può, allora,
validamente deliberare, né l'amministratore può comunque disporre, che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siano inoltrati mediante messaggio di posta elettronica ordinaria. Semmai il regolamento condominiale, allo scopo di garantire un sollecito svolgimento di tutte le attività concernenti i comuni interessi, può stabilire forme alternative di comunicazione, sempre che esse, tuttavia, prescelgano un valido sistema convenzionale di presunzione di conoscenza degli avvisi diretti agli aventi diritto, tale non rilevandosi il messaggio di posta elettronica semplice. Opera, invero, il limite dell'art. 72 disp.att. c.c., il quale, prescrive che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69”.
La comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea è atto recettizio e solo la posta elettronica certificata (e non la e-mail), consentendo di ritenere la stessa giunta all'indirizzo del destinatario nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario,
determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c... Il citato art. 66, comma 3, non contempla,
invero, il messaggio di posta elettronica semplice, giacché essa non consente di ritenere
Pag 3 di 5 in alcun modo comprovata la consegna della mail all'indirizzo del destinatario. Già più
volte questa Corte ha precisato che “con l'invio a casella e-mail ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l'indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo PEC, non (è) sostituibile con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. N. 35922
e n. 15345 del 2023).
L' ordinanza 16399/25 della Suprema Corte conclude affermando che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: l'art. 66, terzo comma, disp. Att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del , che devono essere Parte_2
soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità
alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice”.
Da tutto quanto sopra si ritiene pertanto illegittima ma notifica della convocazione tramite mail ordinaria e da accogliersi la domanda di parte attrice.
Pag 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede :
• Annulla la delibera assembleare del 29.3.23, condanna i convenuti in solido nei confronti di parte attrice ed in parti uguali nei rapporti interni tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA cpa.
Brescia 18.12.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
Pag 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 9753-23
promosso da
CON AVV. GIANCARLO QUECCHIA ATTORE Parte_1
Contro
, , E CON CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
AVV. VALERIO NOVENTA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riguardo all'eccezione di parte attrice in merito all'illegittimità dell'impugnata delibera in conseguenza della modalità contraria alla legge con cui la stessa le è stata notificata, ossia a mezzo mail, si rileva quanto segue. Parte attrice eccepisce che l'art 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede che la convocazione avvenga tramite PEC, FAX o consegna a mano con firma di ricezione, rileva pertanto che la convocazione dell'assemblea a mezzo mail ordinaria non
è consentita dalla legge e la relativa delibera è pertanto illegittima.
Parte convenuta rilevava che parte attrice, all'assemblea del 08.09.21, ha votato, come tutti gli altri condomini, a favore della seguente delibera “L'assemblea approva che ogni
tipo di comunicazione e corrispondenza tra amministratore e Condomini avvenga via
email e senza obbligo di raccomandate” come risulta dal punto 3 del doc. 1 prodotto da parte attrice.
Vista l'ordinanza della Suprema Corte Civile – Sez. 2^: la n. 16399- Anno 2025 pubblicata il 18/06/2025 nella causa n. 16688/2024 R.G..
Dalla quale si evincono i seguenti principi :
- non può dirsi validamente eseguito l'avviso di convocazione all'assemblea condominiale mediante messaggio di posta elettronica ordinaria.
- La più recente giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la mancata comunicazione a taluno dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale;
ne consegue che la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441 e 1324 c.c., unicamente al singolo avente diritto pretermesso;
Pag 2 di 5 - l'art. 66, terzo comma, disp. Att. c.c., dopo le modifiche operate dalla legge n. 220 del
2012, stabilisce per l'esecuzione della preventiva convocazione di tutti i condomini di un edificio alla adunanza assembleare (quale requisito essenziale per la validità di qualsiasi deliberazione in essa presa) forme determinate (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano). L'assemblea non può, allora,
validamente deliberare, né l'amministratore può comunque disporre, che gli avvisi di convocazione delle future riunioni siano inoltrati mediante messaggio di posta elettronica ordinaria. Semmai il regolamento condominiale, allo scopo di garantire un sollecito svolgimento di tutte le attività concernenti i comuni interessi, può stabilire forme alternative di comunicazione, sempre che esse, tuttavia, prescelgano un valido sistema convenzionale di presunzione di conoscenza degli avvisi diretti agli aventi diritto, tale non rilevandosi il messaggio di posta elettronica semplice. Opera, invero, il limite dell'art. 72 disp.att. c.c., il quale, prescrive che “i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei precedenti articoli 63, 66, 67 e 69”.
La comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea è atto recettizio e solo la posta elettronica certificata (e non la e-mail), consentendo di ritenere la stessa giunta all'indirizzo del destinatario nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario,
determina una presunzione di conoscenza dell'atto analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c... Il citato art. 66, comma 3, non contempla,
invero, il messaggio di posta elettronica semplice, giacché essa non consente di ritenere
Pag 3 di 5 in alcun modo comprovata la consegna della mail all'indirizzo del destinatario. Già più
volte questa Corte ha precisato che “con l'invio a casella e-mail ordinaria vengono a mancare tutti quei sistemi di corredo della certezza della comunicazione che consentono, pur se la mail non sia in concreto letta, di averne per verificati gli effetti legali per il solo fatto che essa sia pervenuta presso l'indirizzo di posta certificata del destinatario” e che la “ricevuta di avvenuta consegna, propria solo della regolare notifica a mezzo PEC, non (è) sostituibile con validi effetti legali, da eventuali forme meno rigorose di analoga documentazione della posta mail ordinaria” (Cass. N. 35922
e n. 15345 del 2023).
L' ordinanza 16399/25 della Suprema Corte conclude affermando che: “Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto: l'art. 66, terzo comma, disp. Att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del , che devono essere Parte_2
soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità
alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice”.
Da tutto quanto sopra si ritiene pertanto illegittima ma notifica della convocazione tramite mail ordinaria e da accogliersi la domanda di parte attrice.
Pag 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede :
• Annulla la delibera assembleare del 29.3.23, condanna i convenuti in solido nei confronti di parte attrice ed in parti uguali nei rapporti interni tra loro al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA cpa.
Brescia 18.12.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
Pag 5 di 5