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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/07/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 504/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
dott.Caterina Passarelli Presidente
dott.Martina Gasparini Consigliere
dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BOCCHINO ENRICO
appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARUSO PAOLO
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (c.f./P.Iva ), contumace P.IVA_3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1802/2023 pubblicata il 20 settembre 2023 CONCLUSIONI
per parte appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la sussistenza del presupposto del Canone Unico e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 95 - ID Pratica 13816913 del
09.08.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
per parte appellata : Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_2 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1802 del 20 settembre
2023, ovvero in subordine accogliere i motivi assorbiti, come riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.; con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
Ragioni della Decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 ottobre 2022,
[...]
(di seguito, conveniva in giudizio il COMUNE DI CP_1 CP_1
SELVAZZANO DENTRO e chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13816913 emesso il 9.8.2022 notificatole il 12.08.2022 dalla per conto del Comune di Selvazzano Dentro Parte_1 ai sensi dell' art. 1, comma 831 della L.160/2019 e del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (doc. 3), approvato con Deliberazione di
C.C. n. 7 del 30.4.2021, con il quale per conto del Comune di Selvazzano Pt_1
pag. 2/11 Dentro, aveva intimato a il pagamento della somma di €1.048,00 a titolo di CP_1 canone unico per l'occupazione del territorio comunale (di seguito, CUP) per l'anno
2022, maggiorato di indennità, sanzioni e interessi.
Si costituiva in giudizio nella sua veste di concessionaria per l'accertamento e la Pt_1 riscossione del CUP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento a carico di CP_1
La convenuta affermava che dovesse ritenersi occupante in via mediata Pt_1 CP_1 del suolo pubblico comunale e contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art.5 comma 14- quinquies D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, di interpretazione autentica del comma 831, art.1 L n.160/2019. Secondo la prospettazione della difesa di tale Pt_1 norma non potrebbe trovare applicazione nel settore delle telecomunicazioni e si riferirebbe esclusivamente ad altri settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica.
sosteneva la debenza del canone unico anche in ragione del fatto che TIM non lo Pt_1 corrispondeva per le utenze In merito, produceva una missiva del 26 maggio CP_1
2022 proveniente dall'ufficio legale di TIM nella quale si affermava che “ai fini del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture dovuto dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, Legge
160/2019) la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori utilizzatori, anche in via mediata, delle infrastrutture di (doc. 9). CP_3
contestava inoltre quanto affermato da nell'atto di citazione (pag.13 Pt_1 CP_1 ultimo capoverso), secondo cui essa verserebbe a TIM un corrispettivo “più che indennitario” per ciascun utente connesso tramite la infrastruttura di TIM, rilevando l'assenza di prova documentale che dimostrasse versamenti commisurati al numero delle utenze.
In ordine alla misura del canone richiesto, l'appellata allegava di avere quantificato l'importo dovuto per il CUP in €800,00 (oltre indennità sanzioni ed accessori), ossia nella misura minima prevista all'art.1, comma 831 L 160/2019, sulla base della prova pag. 3/11 dell'esistenza di almeno una utenza sul territorio del Comune di Selvazzano CP_1
Dentro (la propria utenza, come allegato al doc.n.2).
Dal punto di vista procedurale, affermava di aver richiesto a di presentare la CP_1 dichiarazione relativa alle utenze in data 07.09.2021 (Allegato Prod.11), senza ricevere riscontro.
Il Comune di Selvazzano Dentro rimaneva contumace.
2. Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione da parte di e ha annullato l'impugnato avviso di accertamento esecutivo e ha CP_1 condannato i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provate, in quanto non contestate, le circostanze di fatto che avesse rapporti contrattuali con il concessionario TIM che le CP_1 consentivano di fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale utilizzando servizi per il collegamento, impianti, cavi e centraline forniti da
TIM con accesso solo virtuale all'infrastruttura TIM “perché non ha materiale CP_1 disponibilità del collegamento e dell'infrastruttura”.
Ha ritenuto pertanto che nel caso in esame la titolarità dei contratti di vendita in capo a sia separata dalla titolarità delle infrastrutture, di proprietà di TIM, e che CP_1 pertanto la fattispecie ricade in quella prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art.5 comma 15-quinquies del D.L. n.146/2021.
Il Tribunale di Padova ha, di conseguenza, ritenuto il canone dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (TIM) ed ha escluso che il
Comune potesse richiederlo anche a ritenendo maggiormente convincente CP_1
l'interpretazione dell'art.5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021 proposta da in quanto aderente al tenore letterale della norma. CP_1
3. Avverso l'indicata pronuncia, I.C.A. propone appello con atto notificato il 20 marzo
2024, chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto. L'impugnazione è affidata formalmente ad un solo motivo: la violazione e/o errata applicazione dell'articolo 1, comma 831, Legge 160/2019, modificato dall'articolo 1, comma 848,
pag. 4/11 Legge 178/2020, oggetto di interpretazione autentica dettata dall'articolo 5, comma 14- quinquies, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del comune di Selvazzano Dentro.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente la fattispecie di “occupazione mediata” del suolo pubblico comunqle da parte di e, conseguentemente, ha escluso l'obbligo di pagamento del CUP da CP_1 parte di quest'ultima, ai sensi dell'art.1 comma 831 L 160/2019. Secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe tenuta al pagamento del canone CP_1 unico sulla base del numero delle sue utenze, in quanto occuperebbe il suolo pubblico comunale attraverso l'utilizzo materiale delle reti TIM in rame o in fibra ottica, esistenti sul suolo pubblico comunale, senza le quali non potrebbe attivare alcuna utenza.
L'occupazione mediata di suolo pubblico da parte di secondo l'appellante, CP_1 non sarebbe esclusa né dal fatto che l'utilizzo delle reti TIM avvenga tramite accessi telematici (NGA – ) e sia condiviso con altri operatori né dall'applicazione della Per_1 norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 14-quinquies D.L.
n.146/2021. Tale norma, secondo I.C.A., non sarebbe applicabile al settore delle telecomunicazioni in quanto non è prevista – a differenza dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
Il Comune di Selvazzano Dentro rimane contumace.
Si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, affermando che sia divenuta non più contestabile la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso il requisito dell'utilizzo materiale dell'infrastruttura di proprietà di TIM, in mancanza di specifica contestazione di tale autonoma ratio decidendi.
pag. 5/11 Infatti, l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione costituisce presupposto per l'applicazione del contributo unico, come stabilito all'art.1 comma 831 della L.n.160/2019 secondo cui “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria”.
L'esclusione dell'utilizzo materiale, da parte di delle infrastrutture di TIM CP_1 renderebbe pertanto irrilevante la questione, sulla quale è incentrato l'appello, circa l'applicabilità o meno della norma di interpretazione autentica di cui all'art.5, comma
14-quinquies L. n.146/2021, in quanto inidonea a sovvertire l'esito della decisione.
La parte appellata contesta la fondatezza dell'appello anche nel merito e chiede la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'occupazione mediata delle infrastrutture di TIM da parte di e la conseguente imposizione CP_1 del canone unico.
ripropone infine, il secondo e il terzo motivo di opposizione - assorbiti e non CP_1 esaminati dal Tribunale di Padova – con i quali aveva contestato la violazione della
L.n.160/2019 e del Regolamento comunale in mancanza di un preliminare formale accertamento, da parte dell'Ente, della asserita occupazione abusiva ed aveva contestato l'illegittima quantificazione delle somme dovute.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
4.1. Il canone unico patrimoniale o CUP è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dall'art. 1 comma 816 ss. della L.n.160/2019, e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la AP e il SA. Il testo originario della norma prevedeva che “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e pag. 6/11 condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.
4.2. Il comma 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato successivamente modificato del comma 848 della legge n.178/2020 (legge di bilancio
2021), prevedendo che “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Pertanto, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), che era tenuto a pagare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che fossero o meno suoi clienti), nella formulazione attuale la norma ha introdotto la figura degli “occupanti mediati”, ulteriori soggetti passivi delle richieste di pagamento del canone, individuati in chiunque utilizzi materialmente le infrastrutture del titolare della concessione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento, in favore del Comune, del corrispettivo per l'occupazione mediata del suolo pubblico, calcolato sulla base del parametro costituito dal numero di utenze connesse.
4.3. Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020 riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009 n.
1 - Dipartimento delle Finanze -
Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei pag. 7/11 cavi e delle condutture di altri soggetti. Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di AP e SA da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”. Per la quantificazione del compenso per la occupazione del suolo pubblico con la posa di cavi di telecomunicazioni il legislatore ha scelto di utilizzare il solo parametro del numero delle utenze, ritenendolo di semplice utilizzo e congruo quale misuratore dell'utilizzo più intenso del bene da parte degli operatori che hanno venduto tali utenze. Non è stato adottato alcun altro parametro fra i vari possibili quali ad esempio l'intensità del flusso di dati e la lunghezza delle linee. Le ragioni di tale scelta sono chiarite nella citata circolare del 20/01/2009 n. 1 nella più agevole determinazione del canone dovuto.
4.4. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma 848 della L n.178/2020 è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021,
n. 215 che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine
“occupazione mediata”, ha stabilito che: “a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas pag. 8/11 naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»; In altri termini, l'occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del CUP), pur se di fatto esistente, viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. La norma vincola l'interprete, ad esempio, a ritenere che le società di distribuzione del gas non occupino in via mediata le tubature attraverso le quali transita il gas destinato ai loro clienti. L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14- quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs.23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e nel settore dell'energia elettrica con il D.L. 18 giugno
2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale.
E' pacifico che, nel Comune di Selvazzano Dentro, abbia concordato con TIM CP_1
l'utilizzo delle sue reti di telecomunicazione e che non abbia posato reti proprie in nessuna tratta presente sul territorio comunale. Deve pertanto escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti TIM da parte di possa qualificarsi come occupazione CP_1 mediata e conseguentemente il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa pag. 9/11 dichiarazione circa il numero delle utenze – è solamente TIM, quale concessionaria delle reti.
5. Deve darsi atto di persistenti contrasti nella giurisprudenza di merito (ex multis, in senso conforme alla sentenza appellata, Tribunale di Rovigo 7.05.2025, Tribunale di
Vicenza 21 gennaio 2025 ; in senso contrario Tribunale di Livorno 16 gennaio 2025 – motivata in quanto “Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, come da sentenze cui fanno riferimento le parti” e Tribunale di Padova
31.07.2024 motivata in ragione del fatto che l'operatore non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett.a) del comma 14 quinquies dell'art.5 del DL.160/19 ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando contrariis rejectis:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte CP_2 appellata , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Controparte_1
€1.860,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento,
pag. 10/11 da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 01 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 504/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
dott.Caterina Passarelli Presidente
dott.Martina Gasparini Consigliere
dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. BOCCHINO ENRICO
appellante e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARUSO PAOLO
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (c.f./P.Iva ), contumace P.IVA_3
appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 1802/2023 pubblicata il 20 settembre 2023 CONCLUSIONI
per parte appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello:
accertare e dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza stante la sussistenza del presupposto del Canone Unico e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento esecutivo per il Canone unico annuale - anno 2022 - n. 95 - ID Pratica 13816913 del
09.08.2022.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.
per parte appellata : Controparte_1
Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello di Venezia dichiarare inammissibile o comunque respingere integralmente l'appello proposto da e, per l'effetto, Controparte_2 confermare l'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 1802 del 20 settembre
2023, ovvero in subordine accogliere i motivi assorbiti, come riproposti in appello ex art. 346 c.p.c.; con ogni conseguente statuizione e con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
Ragioni della Decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 7 ottobre 2022,
[...]
(di seguito, conveniva in giudizio il COMUNE DI CP_1 CP_1
SELVAZZANO DENTRO e chiedendo Parte_1
l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 13816913 emesso il 9.8.2022 notificatole il 12.08.2022 dalla per conto del Comune di Selvazzano Dentro Parte_1 ai sensi dell' art. 1, comma 831 della L.160/2019 e del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” (doc. 3), approvato con Deliberazione di
C.C. n. 7 del 30.4.2021, con il quale per conto del Comune di Selvazzano Pt_1
pag. 2/11 Dentro, aveva intimato a il pagamento della somma di €1.048,00 a titolo di CP_1 canone unico per l'occupazione del territorio comunale (di seguito, CUP) per l'anno
2022, maggiorato di indennità, sanzioni e interessi.
Si costituiva in giudizio nella sua veste di concessionaria per l'accertamento e la Pt_1 riscossione del CUP, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'avviso di accertamento a carico di CP_1
La convenuta affermava che dovesse ritenersi occupante in via mediata Pt_1 CP_1 del suolo pubblico comunale e contestava l'applicabilità alla fattispecie dell'art.5 comma 14- quinquies D.L. n.146 del 21 ottobre 2021, di interpretazione autentica del comma 831, art.1 L n.160/2019. Secondo la prospettazione della difesa di tale Pt_1 norma non potrebbe trovare applicazione nel settore delle telecomunicazioni e si riferirebbe esclusivamente ad altri settori, come quelli del gas e dell'energia elettrica.
sosteneva la debenza del canone unico anche in ragione del fatto che TIM non lo Pt_1 corrispondeva per le utenze In merito, produceva una missiva del 26 maggio CP_1
2022 proveniente dall'ufficio legale di TIM nella quale si affermava che “ai fini del canone unico patrimoniale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture dovuto dalle società erogatrici di servizi di pubblica utilità (art. 1, comma 831, Legge
160/2019) la scrivente Società provvede a dichiarare annualmente entro la scadenza di legge le proprie utenze non comprensive di quelle appartenenti agli altri operatori utilizzatori, anche in via mediata, delle infrastrutture di (doc. 9). CP_3
contestava inoltre quanto affermato da nell'atto di citazione (pag.13 Pt_1 CP_1 ultimo capoverso), secondo cui essa verserebbe a TIM un corrispettivo “più che indennitario” per ciascun utente connesso tramite la infrastruttura di TIM, rilevando l'assenza di prova documentale che dimostrasse versamenti commisurati al numero delle utenze.
In ordine alla misura del canone richiesto, l'appellata allegava di avere quantificato l'importo dovuto per il CUP in €800,00 (oltre indennità sanzioni ed accessori), ossia nella misura minima prevista all'art.1, comma 831 L 160/2019, sulla base della prova pag. 3/11 dell'esistenza di almeno una utenza sul territorio del Comune di Selvazzano CP_1
Dentro (la propria utenza, come allegato al doc.n.2).
Dal punto di vista procedurale, affermava di aver richiesto a di presentare la CP_1 dichiarazione relativa alle utenze in data 07.09.2021 (Allegato Prod.11), senza ricevere riscontro.
Il Comune di Selvazzano Dentro rimaneva contumace.
2. Con sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Padova ha accolto l'opposizione da parte di e ha annullato l'impugnato avviso di accertamento esecutivo e ha CP_1 condannato i convenuti, in solido fra loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite.
Il giudice di prime cure ha ritenuto provate, in quanto non contestate, le circostanze di fatto che avesse rapporti contrattuali con il concessionario TIM che le CP_1 consentivano di fornire servizi di telecomunicazione per rete fissa nel territorio comunale utilizzando servizi per il collegamento, impianti, cavi e centraline forniti da
TIM con accesso solo virtuale all'infrastruttura TIM “perché non ha materiale CP_1 disponibilità del collegamento e dell'infrastruttura”.
Ha ritenuto pertanto che nel caso in esame la titolarità dei contratti di vendita in capo a sia separata dalla titolarità delle infrastrutture, di proprietà di TIM, e che CP_1 pertanto la fattispecie ricade in quella prevista dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art.5 comma 15-quinquies del D.L. n.146/2021.
Il Tribunale di Padova ha, di conseguenza, ritenuto il canone dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture (TIM) ed ha escluso che il
Comune potesse richiederlo anche a ritenendo maggiormente convincente CP_1
l'interpretazione dell'art.5 comma 14 quinquies del D.L. 146/2021 proposta da in quanto aderente al tenore letterale della norma. CP_1
3. Avverso l'indicata pronuncia, I.C.A. propone appello con atto notificato il 20 marzo
2024, chiedendo la conferma dell'avviso di accertamento opposto. L'impugnazione è affidata formalmente ad un solo motivo: la violazione e/o errata applicazione dell'articolo 1, comma 831, Legge 160/2019, modificato dall'articolo 1, comma 848,
pag. 4/11 Legge 178/2020, oggetto di interpretazione autentica dettata dall'articolo 5, comma 14- quinquies, D.L. 146/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021 e del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione spazi ed aree pubbliche, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del comune di Selvazzano Dentro.
L'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto insussistente la fattispecie di “occupazione mediata” del suolo pubblico comunqle da parte di e, conseguentemente, ha escluso l'obbligo di pagamento del CUP da CP_1 parte di quest'ultima, ai sensi dell'art.1 comma 831 L 160/2019. Secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe tenuta al pagamento del canone CP_1 unico sulla base del numero delle sue utenze, in quanto occuperebbe il suolo pubblico comunale attraverso l'utilizzo materiale delle reti TIM in rame o in fibra ottica, esistenti sul suolo pubblico comunale, senza le quali non potrebbe attivare alcuna utenza.
L'occupazione mediata di suolo pubblico da parte di secondo l'appellante, CP_1 non sarebbe esclusa né dal fatto che l'utilizzo delle reti TIM avvenga tramite accessi telematici (NGA – ) e sia condiviso con altri operatori né dall'applicazione della Per_1 norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 comma 14-quinquies D.L.
n.146/2021. Tale norma, secondo I.C.A., non sarebbe applicabile al settore delle telecomunicazioni in quanto non è prevista – a differenza dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale – una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale.
Il Comune di Selvazzano Dentro rimane contumace.
Si costituisce in giudizio chiedendo la conferma della sentenza appellata. CP_1
Eccepisce l'inammissibilità dell'appello per carenza di interesse, affermando che sia divenuta non più contestabile la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha escluso il requisito dell'utilizzo materiale dell'infrastruttura di proprietà di TIM, in mancanza di specifica contestazione di tale autonoma ratio decidendi.
pag. 5/11 Infatti, l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione costituisce presupposto per l'applicazione del contributo unico, come stabilito all'art.1 comma 831 della L.n.160/2019 secondo cui “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria”.
L'esclusione dell'utilizzo materiale, da parte di delle infrastrutture di TIM CP_1 renderebbe pertanto irrilevante la questione, sulla quale è incentrato l'appello, circa l'applicabilità o meno della norma di interpretazione autentica di cui all'art.5, comma
14-quinquies L. n.146/2021, in quanto inidonea a sovvertire l'esito della decisione.
La parte appellata contesta la fondatezza dell'appello anche nel merito e chiede la conferma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'occupazione mediata delle infrastrutture di TIM da parte di e la conseguente imposizione CP_1 del canone unico.
ripropone infine, il secondo e il terzo motivo di opposizione - assorbiti e non CP_1 esaminati dal Tribunale di Padova – con i quali aveva contestato la violazione della
L.n.160/2019 e del Regolamento comunale in mancanza di un preliminare formale accertamento, da parte dell'Ente, della asserita occupazione abusiva ed aveva contestato l'illegittima quantificazione delle somme dovute.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata rimessa in decisione ai sensi dell'art.352 c.p.c., con i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. L'appello non merita accoglimento e la sentenza di primo grado va confermata.
4.1. Il canone unico patrimoniale o CUP è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio
2021, dall'art. 1 comma 816 ss. della L.n.160/2019, e ha sostituito alcune entrate degli enti locali, e in particolare la AP e il SA. Il testo originario della norma prevedeva che “Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e pag. 6/11 condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria: Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50
Comuni abitanti oltre 20.000: euro 1 In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete”.
4.2. Il comma 831 dell'art.1 della legge n.160/2019 (legge di bilancio 2020), è stato successivamente modificato del comma 848 della legge n.178/2020 (legge di bilancio
2021), prevedendo che “il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze. Pertanto, mentre nella formulazione originaria la norma prevedeva un unico legittimato passivo del canone (il titolare della concessione), che era tenuto a pagare una somma proporzionata al numero di utenti materialmente connessi alle reti di sua proprietà (che fossero o meno suoi clienti), nella formulazione attuale la norma ha introdotto la figura degli “occupanti mediati”, ulteriori soggetti passivi delle richieste di pagamento del canone, individuati in chiunque utilizzi materialmente le infrastrutture del titolare della concessione. Tali soggetti sono tenuti al pagamento, in favore del Comune, del corrispettivo per l'occupazione mediata del suolo pubblico, calcolato sulla base del parametro costituito dal numero di utenze connesse.
4.3. Il termine “occupazione mediata” del suolo pubblico introdotto dal comma 848 della legge n.178/2020 riprende un concetto già introdotto con la circolare MEF 20/01/2009 n.
1 - Dipartimento delle Finanze -
Direzione federalismo fiscale, nella quale veniva chiarito che ciascuna società che fruisce, a qualunque titolo, delle infrastrutture di telecomunicazioni, effettua un'occupazione del suolo pubblico, seppure in via mediata, attraverso l'utilizzazione dei pag. 7/11 cavi e delle condutture di altri soggetti. Nella citata circolare (che concludeva per l'obbligo di pagamento di AP e SA da parte degli occupanti mediati) sono svolte le seguenti considerazioni, tuttora attuali, circa la natura dell'occupazione mediata: “l'evoluzione tecnologica raggiunta nel settore dei servizi di pubblica utilità ha comportato che i cavi e le condutture che vengono installati sul suolo e nel sottosuolo siano suscettibili di essere contemporaneamente utilizzati da diverse società di erogazione di pubblici servizi, che non sono, però, titolari delle suddette infrastrutture con le quali si realizzano le occupazioni stesse, come ad esempio, avviene nel campo delle telecomunicazioni”. Per la quantificazione del compenso per la occupazione del suolo pubblico con la posa di cavi di telecomunicazioni il legislatore ha scelto di utilizzare il solo parametro del numero delle utenze, ritenendolo di semplice utilizzo e congruo quale misuratore dell'utilizzo più intenso del bene da parte degli operatori che hanno venduto tali utenze. Non è stato adottato alcun altro parametro fra i vari possibili quali ad esempio l'intensità del flusso di dati e la lunghezza delle linee. Le ragioni di tale scelta sono chiarite nella citata circolare del 20/01/2009 n. 1 nella più agevole determinazione del canone dovuto.
4.4. Il comma 831 dell'articolo 1 della legge n.160/2019, come sostituito dall'art.1, comma 848 della L n.178/2020 è stato fatto oggetto di interpretazione autentica, introdotta con l'art. 5, comma 14-quinquies D.L. n.
146 del 21 ottobre 2021, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021,
n. 215 che, in discontinuità rispetto al significato precedentemente attribuito al termine
“occupazione mediata”, ha stabilito che: “a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali, tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita. b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas pag. 8/11 naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»; In altri termini, l'occupazione mediata (e la conseguente titolarità passiva dell'obbligo di pagamento del CUP), pur se di fatto esistente, viene normativamente esclusa nei casi in cui siano distinti il titolare delle infrastrutture e il titolare dei contratti di vendita. La norma vincola l'interprete, ad esempio, a ritenere che le società di distribuzione del gas non occupino in via mediata le tubature attraverso le quali transita il gas destinato ai loro clienti. L'interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14- quinquies D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021 si applica, per espressa previsione normativa, quando sussista la separazione fra soggetti titolari delle infrastrutture e soggetti titolari del contratto di somministrazione del bene distribuito per il tramite delle infrastrutture stesse in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali È vero che nel settore delle telecomunicazioni la separazione non è attuata in via legislativa, a differenza di quanto invece si è verificato, ad esempio, nel settore del gas naturale con il D.Lgs.23 maggio 2000, n. 164, il cui art. 21 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione del gas da quella di vendita e nel settore dell'energia elettrica con il D.L. 18 giugno
2007, n. 73, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 il cui art. 1 ha imposto la separazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica da quella di vendita della stessa. Tuttavia, nel settore delle telecomunicazioni la separazione tra titolare delle infrastrutture e titolari dei contratti di vendita può venire stabilita dagli operatori in via contrattuale, come accaduto nel caso in esame. Non è pertanto condivisibile quanto sostenuto dall'appellante, secondo il quale detta norma di interpretazione autentica sarebbe da riferire esclusivamente alle società che operano nel mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, potendo estendersi anche al settore delle telecomunicazioni quando prevista in via contrattuale.
E' pacifico che, nel Comune di Selvazzano Dentro, abbia concordato con TIM CP_1
l'utilizzo delle sue reti di telecomunicazione e che non abbia posato reti proprie in nessuna tratta presente sul territorio comunale. Deve pertanto escludersi in concreto che l'utilizzo delle reti TIM da parte di possa qualificarsi come occupazione CP_1 mediata e conseguentemente il soggetto tenuto al pagamento del CUP – previa pag. 9/11 dichiarazione circa il numero delle utenze – è solamente TIM, quale concessionaria delle reti.
5. Deve darsi atto di persistenti contrasti nella giurisprudenza di merito (ex multis, in senso conforme alla sentenza appellata, Tribunale di Rovigo 7.05.2025, Tribunale di
Vicenza 21 gennaio 2025 ; in senso contrario Tribunale di Livorno 16 gennaio 2025 – motivata in quanto “Nella materia delle telecomunicazioni non ricorre alcuna normativa regolamentare o contrattuale che preveda una separazione tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, come da sentenze cui fanno riferimento le parti” e Tribunale di Padova
31.07.2024 motivata in ragione del fatto che l'operatore non risulta essere una “società di vendita” di traffico telefonico, come previsto dalla lett.a) del comma 14 quinquies dell'art.5 del DL.160/19 ma un operatore del settore della telefonia, che opera con proprie infrastrutture e, in via mediata, con infrastrutture di terzi concessionari).
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base delle fasi di studio, introduttiva e decisoria, con applicazione dei valori medi tariffari.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando contrariis rejectis:
I. Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza appellata.
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte CP_2 appellata , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in Controparte_1
€1.860,00 per compensi professionali oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia) per il versamento,
pag. 10/11 da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione Seconda, in data 01 luglio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Caterina Caniato dott.Caterina Passarelli
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