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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/11/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2287/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la presente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. (siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ex art 7
d.lgs. 164/2024)
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2287/2022 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Brandi come da procura in atti;
Parte_1
- attrice - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Zonca e Roberto Cota come da procura in atti;
- convenuta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (contratto di appalto). Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.11.2025 (che si richiama).
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Società – già - propone formale e tempestiva opposizione avverso al Parte_1 Parte_2 decreto n. 656/2022 con il quale il Tribunale di Asti le ha ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma capitale di euro 64.715,79, oltre interessi ed accessori, quale portata dalle fatture CP_2 nn. 872/EU del 27.12.2017, 172/EU del 13.3.2018, 173/EU del 13.3.2018. Sostiene in particolare l'opponente che tra le due società era in corso un contratto di subappalto, essendo a sua volta appaltatrice di avente ad oggetto la realizzazione di Parte_1 Controparte_3 un terrazzo e di un impianto di climatizzazione (contratto 20.4.2016) per il prezzo complessivo di euro
74500,00, oltre che la realizzazione di ulteriori opere extracontratto, che unica Controparte_2 esecutrice delle opere appaltate, aveva effettivamente realizzato solo parte delle opere commissionatele conseguentemente emettendo le fatture nn. 349/EU 361/EU del del 31.5.2016 per complessivi euro
30950,00 che erano state regolarmente pagate, che inoltre tali opere erano viziate tanto che la committente aveva intentato causa contro – poi – per Controparte_3 Parte_2 Parte_1 ripetizione somme e risarcimento danni (peraltro conclusasi con una sentenza di primo grado, n.
514/2021, di condanna della a versare alla appaltatrice la somma, ancora Controparte_3 Parte_1 dovuta per le opere svolte, di euro 14.227,07, come da doc. 12 att.), che dunque solo parte delle opere pagina 1 di 6 erano state realizzate ed erano presenti vizi, di tal che il contratto di subappalto doveva intendersi risolto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le somme richieste in sede monitoria non erano dovute e la subappaltatrice doveva ritenersi responsabile anche del mancato guadagno patito da
[...]
a causa del suo inadempimento, da computarsi in euro 93527,08 pari alla differenza tra il prezzo Pt_1 convenuto per l'appalto concluso con e quanto effettivamente ricavato da detto Controparte_3 contratto. si è costituita in giudizio sostenendo che l'esecuzione delle opere commissionatele era Controparte_2 risultata più complicata del previsto, che inoltre la committenza, aveva svolto Controparte_3 numerose nuove richieste per poi, all'inizio del mese di luglio 2016, impedirle l'ingresso nel cantiere, di tal che nessun inadempimento le era imputabile, ed anzi le fatture azionate erano relative esclusivamente a lavori effettivamente svolti, eccependo poi la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi ex art 1667 c.c., contestando la avvenuta risoluzione del contratto ed altresì la debenza di alcunchè a titolo di mancato guadagno.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, concessi i termini di trattazione, formulata proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. e licenziata CTU tecnica, la causa, nel frattempo riassegnata ad altro GI, è stata rimessa in decisione (come da ordinanza 12.2.2025 che in questa sede si richiama e si conferma).
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie in atti e si dichiara la inammissibilità delle memorie 17.11.2025, non autorizzate.
Si premette altresì che è pacifico, per emergere documentalmente, la successione – Parte_2
(si veda la visura camerale doc. 1 att. in atti). Parte_1
Nel merito, è noto il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 2421/2006).
Nel caso di specie è pacifico in causa che tra le parti intercorse contratto di (sub) appalto, Parte_1 essendo committente, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili e di un impianto di climatizzazione per il corrispettivo, calcolato a corpo, di euro 74500,00 (contratto 28.4.2016 doc. 3 att. avente specificamente ad oggetto: a) lo smantellamento del balcone e la rimozione totale del climatizzatore esistente;
b) lo smaltimento delle macerie di risultanza e delle parti della macchina esausta;
c) la realizzazione del nuovo terrazzo compreso la parte oltre il parapetto e la relativa impermealizzazione e le finiture richieste;
d) la realizzazione delle nuove tubazioni per la climatizzazione in ingresso con passaggio interrato all'interno del terrazzo;
e) la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla climatizzazione;
f) la fornitura e posa delle nuove macchine per la climatizzazione (sistema completo); g) la fornitura e la posa di 15 valvole per l'impianto riscaldamento a soffitto con relativi cronotermostati). Deve altresì ritenersi pacifico il già avvenuto pagamento della somma di euro 30.950,00 (circostanza allegata da e non contestata dalla controparte). Parte_1
pagina 2 di 6 Esperisce dunque azione di adempimento chiedendo il pagamento della somma di euro Controparte_2
23.500,00 portata dalla fattura 872/2017 relativa al SAL 3, ed euro 5000,00 portata dalla fattura 172/2018 relativa a parte del SAL 4 oltre euro 36215,70 portata dalla fattura 173/2018 relativa a lavori cd. extracontratto.
Le fatture hanno peraltro contenuto generico ed è omessa la produzione dei citati SAL.
Premesso che è pacifica la mancata risoluzione del contratto (non essendo in alcun modo stata azionata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.), formula dunque eccezione di Parte_1 inadempimento ex art 1460 c.c. sostenendo che molte opere erano non ultimate e/o viziate o comunque non concordate. Osservato, ancora, che non hanno pregio i rilievi concernenti la decadenza dall'azione di garanzia ex art 1667 c.c. se non altro perché trattasi di opere non concluse, ovvero per non essere – pacificamente – stato portato a compimento il negozio, ed ancora che, in ogni caso, il rilievo dei vizi ha contenuto affatto generico – con la sola eccezione della totale inidoneità delle macchine di condizionamento fornite su cui infra -, contesta la suddetta ricostruzione rilevando di aver realizzato Controparte_2 correttamente tutte le opere portate dalle fatture azionate e comunque concordate. E' inoltre pacifico che il contratto tra le odierne parti costituiva in realtà un subappalto delle opere già appaltate a da e che tra dette parti ( e si Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 Parte_1 era svolta una precedente causa, RG 2714/2017, nell'ambito della quale si era portata a compimento una complessa CTU, elaborata sulla base della analisi della complessa contabilità di cantiere, tendente a verificare e computare i lavori effettivamente svolti da nel cantiere (versata Controparte_2 CP_3 in atti sub doc. 13 att.). assume dunque, specificamente, che non sarebbero state eseguite o sarebbero state mal Parte_1 eseguite le opere individuate come tali nella CTU redatta nella causa RG 2714/2017, versata in atti
(cfr. atto di citazione pag. 20, la ha allegato gli atti della vertenza RG 2714/2017 Tribunale di Pt_1 Asti, relativi proprio all'esecuzione delle opere appaltate dallo e subappaltate alla Controparte_3
Eurotec Srl, che hanno valore di prova documentale della cattiva ed incompleta esecuzione delle opere per le quali ad oggi la agisce in giudizio): a fronte della genericità dei rilievi posti da CP_2
a fondamento della domanda (e supportati da istanze di prova orale altrettanto Controparte_2 generiche), e degli altrettanto generici rilievi svolti da in sede di eccezione di Parte_1 inadempimento, soccorre dunque, quale unico rilievo specifico, il riferimento di alla CTU Parte_1 redatta nella causa RG 2714/2017 ovvero alle conclusioni raggiunte, in quella sede, dal consulente d'ufficio, in termini di opere effettivamente svolte – ovvero non svolte – nel cantiere (in cui, CP_3 come già detto e come emerge pacificamente, l'unico effettivo esecutore era . Controparte_2
Sulla base di detto rilievo – ovvero utilizzando come dato di partenza le conclusioni (in termini di opere effettivamente realizzate ovvero non realizzate dall'appaltatore) di cui alla citata CTU redatta nella causa RG 2714/2017 - la nuova CTU, svolta in questo giudizio, con argomentazioni congrue e scevre da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza di opere edili ed assimilabili su terrazzo esterno dedotte in contratto e non realizzate dalla per complessivi euro 789,95 più IVA. Né sul punto Controparte_2 sono state sollevate contestazioni (nel senso che le contestazioni di riguardano il computo Parte_1 del valore delle opere e non la individuazione delle opere stesse, sul punto si veda anche infra)
Ha poi valorizzato le opere di fornitura impianto trattamento aria , ritenendo che Controparte_2 avesse fornito un impianto di climatizzazione totalmente inidoneo ed inutilizzabile, per complessivi euro 25963,77 oltre IVA. Sul punto ha eccepito di essersi limitata a fornire esattamente l'impianto che le era Controparte_2 stato chiesto, macchine marca AERMEC modello RTH H 80 (poi risultato non idoneo).
pagina 3 di 6 La circostanza è pacifica ed esclude l'inadempimento di (si aggiunga che nello stesso Controparte_2 contratto si escludeva espressamente che dovesse realizzare il progetto termico con ciò Controparte_2 dovendosi intendere che l'appaltatore fosse tenuto appunto alla mera esecuzione della esatta prestazione dedotta in contratto).
Con riferimento alle opere dedotte in contratto emergerebbe dunque un inadempimento di
[...] riferito ad opere edili da valutarsi complessivamente in euro 789,95 oltre IVA. CP_2
come già rilevato, ha peraltro osservato di non aver ultimato le opere per fatto della Controparte_2 committente che, nel luglio 2016, le aveva impedito l'accesso al cantiere, e di aver CP_3 CP_3 conseguentemente richiesto, con le fatture azionate in via monitoria nn. 872/EU del 27.12.2017 e
172/EU del 13.3.2018, il pagamento della sola somma di euro 28.500,00 (in luogo di quella pari ad oltre 43.000,00 ancora dovuta ove si fosse realizzata la esecuzione integrale del contratto): la circostanza della interruzione dei lavori per fatto della è ammessa dalla stessa di tal CP_3 Parte_1 che non può ritenersi corretta la ulteriore deduzione, da quanto azionato, della somma di euro 789,95
(si vuole dire, in altri termini, che la subappaltatrice ha già formulato domanda per somma ampiamente inferiore a quella contrattualmente prevista pur a fronte di un inadempimento risultato complessivamente pari ad opere del valore di soli euro 769,95, onde, sul punto, deve accogliersi la domanda formulata in via monitoria).
Con specifico riferimento poi alle opere non dedotte nel contratto scritto del 20.4.2016 (doc. 3 att.), genericamente indicate nella fattura n. 173/UE, nei termini di canalizzazione, carpenteria metallica, domotica, demolizione soletta smaltimento macerie, fornitura guaina bituminosa provvisoria più copertina, modifica tubazioni riscaldamento e fognatura, premesse le argomentazioni di cui sopra, deve ancora una volta menzionarsi il già detto richiamo, svolto da alle risultanze della CTU Parte_1 di cui alla causa RG 2714/2017, sulla base delle quali la CTU svolta in questa causa, con argomentazioni, come già detto, congrue e scevre da vizi logici, ha ritenuto svolte opere definite come di canalizzazione, carpenteria metallica, domotica, modifica tubazioni riscaldamento e fognatura, per un valore complessivo di euro 11980,84 oltre IVA. Sul punto deve osservarsi che non hanno fondamento le – sole - contestazioni di che: nella Parte_1 prima memoria istruttoria sostiene la insussistenza di accordo in merito alla realizzazione di dette opere, dopo aver, nel corso di tutto l'atto di citazione, dato pacificamente atto della estensione del contratto di appalto anche oltre l'oggetto originario dello stesso con ciò evidenziando la ritenuta validità dei relativi accordi orali in deroga ai vincoli di forma di cui all'art 3 del contratto doc. 3 (in particolare si veda l'atto di citazione, punto 15: lo in corso di esecuzione delle opere Controparte_3 appaltate, richiedeva altresì l'esecuzione di alcuni lavori extra contratto;
opere anche queste, dalla
subappaltate alla invero le missive venivano sempre indirizzate anche al Parte_2 CP_2 subappaltatore;
la stessa già aveva allegato l'estensione dell'oggetto degli Parte_1 Parte_2 accordi anche nella causa RG 2714/2017 e dette opere cd. extracontrattuali erano state utilmente computate nella CTU redatta in quella sede e più volte richiamata negli atti della stessa opponente
[...]
si aggiunga ancora che la giurisprudenza ha più volte espresso il principio per cui Il patto di Pt_1 adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi, Cass 4541/2012); in sede di CTU contesta il computo del valore di dette opere cd. extracontrattuali ritenendo che tale computo sarebbe stato esattamente ripreso da quello già svolto nella CTU RG 2714/2017 senza tenere conto della differenza di costo del contratto di subappalto
- in mancanza dunque della decurtazione dovuta in ragione del margine di guadagno contrattualmente pagina 4 di 6 atteso da -, nonostante il rilievo, da condividersi, del CTU, per cui il valore di dette opere Parte_1 non era in alcun modo calcolato in contratto onde è stato semplicemente valutato alla luce del prezziario regionale (ciò in applicazione dell'art. 1657 c.c.). Deve dunque ritenersi la debenza, a tale titolo, della minor somma di euro 11980,84 oltre IVA.
Nessun fondamento ha, infine, la domanda di intesa a vedersi corrispondere da Parte_1 [...] le somme che la stessa non avrebbe guadagnato in forza del contratto Studio Ansaldi CP_2 Parte_1 s.r.l./Nibo s.r.l. per fatto e colpa di ed infatti, a tacer d'altro, non emerge, per quanto Controparte_2 già detto, alcun inadempimento rilevante di tale cioè da far ritenere che, ove tale Controparte_2 inadempimento non ci fosse stato, il contratto Studio Ansaldi s.r.l./Nibo s.r.l. sarebbe stato portato a regolare compimento con conseguente integrale pagamento del corrispettivo da parte di Controparte_3
(anzi, nella stessa sentenza 514/2021 emessa nella causa RG 2714/2017 si esclude la risoluzione
[...] del contratto per inadempimento dell'appaltatore; né evidentemente, la responsabilità di
[...] per la mancata locupletazione di può desumersi dalla mail del 6.4.2018 doc. 10 att. CP_2 Parte_1 nel contesto della quale tale di SIG Solar Group riferisce che considerata la Parte_3 CP_2 vertenza giudiziale tra e annullerà alcune fatture – quelle oggi azionate Parte_1 Controparte_3
- e i rapporti di dare/avere saranno regolati all'esito dell'attività legale e delle responsabilità che potranno essere accertate alle parti, ovvero dalla mail 8 maggio 2018 doc. 11 att. con la quale tale di riferisce allo stesso che pagherà acconto di euro Tes_1 Controparte_2 Pt_3 Parte_2
7872,00 e per la restante somma rimarrà in attesa della pratica legale in corso, pacifico CP_2 essendo, a tacer d'altro, che nessuno specifico impegno o rinuncia al credito risulta posto in essere da e che detto credito è stato azionato solo nell'anno 2022 ben oltre la definizione, in Controparte_2 primo grado, della causa RG 2714/2017).
Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovrà essere condannata a Parte_1 versare a a titolo di adempimento contrattuale, la somma di euro 40.480,84 Controparte_2
(28.500,00 + 11980,84) oltre Iva se dovuta e oltre interessi ex art 231/2002 dalla data della domanda (notifica del ricorso per decreto ingiuntivo 10.6.2022) al saldo effettivo.
Restando assorbita ogni altra questione (in particolare la domanda, formulata in via subordinata da di consegna dei macchinari di climatizzazione). Controparte_2
Stante la reciproca soccombenza si dispone la compensazione integrale tra le parti di 1/3 delle spese di lite della presente fase di opposizione – complessivamente liquidate come in dispositivo alla luce del DM 55/2014, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della media difficoltà della causa e delle attività svolte, nonché dell'assenza di produzione di notula quanto agli esborsi per TP (sul punto richiamandosi Cass. 26729/2024) – e la posizione dei restanti 2/3 a carico della parte opponente prevalentemente soccombente. Parte_1 Non sussistono i presupposti per la applicazione dell'art 96 c.p.c.. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di prevalentemente soccombente. Controparte_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, rigettata o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Asti n. 656/2022,
pagina 5 di 6 dichiara tenuta a pagare, in favore di la somma di euro 40.480,84 oltre Iva Parte_1 Controparte_2 se dovuta e oltre interessi ex art 231/2002 dalla data del 10.6.2022 al saldo effettivo, compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite della presente fase di opposizione – complessivamente liquidate in euro 7616,00 per compensi oltre 379,50 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA – e pone i restanti 2/3 a carico della parte opponente ed a favore di Parte_1
Controparte_2 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in data 24.2.2025, a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di Controparte_2 Parte_1
Asti, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elga Bulgarelli ha pronunziato la presente
SENTENZA ex art 281 sexies c.p.c. (siccome novellato dal d.lgs. 149/2022 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ex art 7
d.lgs. 164/2024)
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2287/2022 promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Brandi come da procura in atti;
Parte_1
- attrice - contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avvocati Andrea Zonca e Roberto Cota come da procura in atti;
- convenuta – avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo (contratto di appalto). Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 18.11.2025 (che si richiama).
CONCISI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La Società – già - propone formale e tempestiva opposizione avverso al Parte_1 Parte_2 decreto n. 656/2022 con il quale il Tribunale di Asti le ha ingiunto il pagamento, in favore di
[...]
della somma capitale di euro 64.715,79, oltre interessi ed accessori, quale portata dalle fatture CP_2 nn. 872/EU del 27.12.2017, 172/EU del 13.3.2018, 173/EU del 13.3.2018. Sostiene in particolare l'opponente che tra le due società era in corso un contratto di subappalto, essendo a sua volta appaltatrice di avente ad oggetto la realizzazione di Parte_1 Controparte_3 un terrazzo e di un impianto di climatizzazione (contratto 20.4.2016) per il prezzo complessivo di euro
74500,00, oltre che la realizzazione di ulteriori opere extracontratto, che unica Controparte_2 esecutrice delle opere appaltate, aveva effettivamente realizzato solo parte delle opere commissionatele conseguentemente emettendo le fatture nn. 349/EU 361/EU del del 31.5.2016 per complessivi euro
30950,00 che erano state regolarmente pagate, che inoltre tali opere erano viziate tanto che la committente aveva intentato causa contro – poi – per Controparte_3 Parte_2 Parte_1 ripetizione somme e risarcimento danni (peraltro conclusasi con una sentenza di primo grado, n.
514/2021, di condanna della a versare alla appaltatrice la somma, ancora Controparte_3 Parte_1 dovuta per le opere svolte, di euro 14.227,07, come da doc. 12 att.), che dunque solo parte delle opere pagina 1 di 6 erano state realizzate ed erano presenti vizi, di tal che il contratto di subappalto doveva intendersi risolto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), le somme richieste in sede monitoria non erano dovute e la subappaltatrice doveva ritenersi responsabile anche del mancato guadagno patito da
[...]
a causa del suo inadempimento, da computarsi in euro 93527,08 pari alla differenza tra il prezzo Pt_1 convenuto per l'appalto concluso con e quanto effettivamente ricavato da detto Controparte_3 contratto. si è costituita in giudizio sostenendo che l'esecuzione delle opere commissionatele era Controparte_2 risultata più complicata del previsto, che inoltre la committenza, aveva svolto Controparte_3 numerose nuove richieste per poi, all'inizio del mese di luglio 2016, impedirle l'ingresso nel cantiere, di tal che nessun inadempimento le era imputabile, ed anzi le fatture azionate erano relative esclusivamente a lavori effettivamente svolti, eccependo poi la prescrizione dell'azione di garanzia per vizi ex art 1667 c.c., contestando la avvenuta risoluzione del contratto ed altresì la debenza di alcunchè a titolo di mancato guadagno.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto, concessi i termini di trattazione, formulata proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c. e licenziata CTU tecnica, la causa, nel frattempo riassegnata ad altro GI, è stata rimessa in decisione (come da ordinanza 12.2.2025 che in questa sede si richiama e si conferma).
***
Preliminarmente si richiamano e si confermano le ordinanze istruttorie in atti e si dichiara la inammissibilità delle memorie 17.11.2025, non autorizzate.
Si premette altresì che è pacifico, per emergere documentalmente, la successione – Parte_2
(si veda la visura camerale doc. 1 att. in atti). Parte_1
Nel merito, è noto il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 2421/2006).
Nel caso di specie è pacifico in causa che tra le parti intercorse contratto di (sub) appalto, Parte_1 essendo committente, avente ad oggetto la realizzazione di opere edili e di un impianto di climatizzazione per il corrispettivo, calcolato a corpo, di euro 74500,00 (contratto 28.4.2016 doc. 3 att. avente specificamente ad oggetto: a) lo smantellamento del balcone e la rimozione totale del climatizzatore esistente;
b) lo smaltimento delle macerie di risultanza e delle parti della macchina esausta;
c) la realizzazione del nuovo terrazzo compreso la parte oltre il parapetto e la relativa impermealizzazione e le finiture richieste;
d) la realizzazione delle nuove tubazioni per la climatizzazione in ingresso con passaggio interrato all'interno del terrazzo;
e) la realizzazione dell'impianto elettrico relativo alla climatizzazione;
f) la fornitura e posa delle nuove macchine per la climatizzazione (sistema completo); g) la fornitura e la posa di 15 valvole per l'impianto riscaldamento a soffitto con relativi cronotermostati). Deve altresì ritenersi pacifico il già avvenuto pagamento della somma di euro 30.950,00 (circostanza allegata da e non contestata dalla controparte). Parte_1
pagina 2 di 6 Esperisce dunque azione di adempimento chiedendo il pagamento della somma di euro Controparte_2
23.500,00 portata dalla fattura 872/2017 relativa al SAL 3, ed euro 5000,00 portata dalla fattura 172/2018 relativa a parte del SAL 4 oltre euro 36215,70 portata dalla fattura 173/2018 relativa a lavori cd. extracontratto.
Le fatture hanno peraltro contenuto generico ed è omessa la produzione dei citati SAL.
Premesso che è pacifica la mancata risoluzione del contratto (non essendo in alcun modo stata azionata la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.), formula dunque eccezione di Parte_1 inadempimento ex art 1460 c.c. sostenendo che molte opere erano non ultimate e/o viziate o comunque non concordate. Osservato, ancora, che non hanno pregio i rilievi concernenti la decadenza dall'azione di garanzia ex art 1667 c.c. se non altro perché trattasi di opere non concluse, ovvero per non essere – pacificamente – stato portato a compimento il negozio, ed ancora che, in ogni caso, il rilievo dei vizi ha contenuto affatto generico – con la sola eccezione della totale inidoneità delle macchine di condizionamento fornite su cui infra -, contesta la suddetta ricostruzione rilevando di aver realizzato Controparte_2 correttamente tutte le opere portate dalle fatture azionate e comunque concordate. E' inoltre pacifico che il contratto tra le odierne parti costituiva in realtà un subappalto delle opere già appaltate a da e che tra dette parti ( e si Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 Parte_1 era svolta una precedente causa, RG 2714/2017, nell'ambito della quale si era portata a compimento una complessa CTU, elaborata sulla base della analisi della complessa contabilità di cantiere, tendente a verificare e computare i lavori effettivamente svolti da nel cantiere (versata Controparte_2 CP_3 in atti sub doc. 13 att.). assume dunque, specificamente, che non sarebbero state eseguite o sarebbero state mal Parte_1 eseguite le opere individuate come tali nella CTU redatta nella causa RG 2714/2017, versata in atti
(cfr. atto di citazione pag. 20, la ha allegato gli atti della vertenza RG 2714/2017 Tribunale di Pt_1 Asti, relativi proprio all'esecuzione delle opere appaltate dallo e subappaltate alla Controparte_3
Eurotec Srl, che hanno valore di prova documentale della cattiva ed incompleta esecuzione delle opere per le quali ad oggi la agisce in giudizio): a fronte della genericità dei rilievi posti da CP_2
a fondamento della domanda (e supportati da istanze di prova orale altrettanto Controparte_2 generiche), e degli altrettanto generici rilievi svolti da in sede di eccezione di Parte_1 inadempimento, soccorre dunque, quale unico rilievo specifico, il riferimento di alla CTU Parte_1 redatta nella causa RG 2714/2017 ovvero alle conclusioni raggiunte, in quella sede, dal consulente d'ufficio, in termini di opere effettivamente svolte – ovvero non svolte – nel cantiere (in cui, CP_3 come già detto e come emerge pacificamente, l'unico effettivo esecutore era . Controparte_2
Sulla base di detto rilievo – ovvero utilizzando come dato di partenza le conclusioni (in termini di opere effettivamente realizzate ovvero non realizzate dall'appaltatore) di cui alla citata CTU redatta nella causa RG 2714/2017 - la nuova CTU, svolta in questo giudizio, con argomentazioni congrue e scevre da vizi logici, ha ritenuto la sussistenza di opere edili ed assimilabili su terrazzo esterno dedotte in contratto e non realizzate dalla per complessivi euro 789,95 più IVA. Né sul punto Controparte_2 sono state sollevate contestazioni (nel senso che le contestazioni di riguardano il computo Parte_1 del valore delle opere e non la individuazione delle opere stesse, sul punto si veda anche infra)
Ha poi valorizzato le opere di fornitura impianto trattamento aria , ritenendo che Controparte_2 avesse fornito un impianto di climatizzazione totalmente inidoneo ed inutilizzabile, per complessivi euro 25963,77 oltre IVA. Sul punto ha eccepito di essersi limitata a fornire esattamente l'impianto che le era Controparte_2 stato chiesto, macchine marca AERMEC modello RTH H 80 (poi risultato non idoneo).
pagina 3 di 6 La circostanza è pacifica ed esclude l'inadempimento di (si aggiunga che nello stesso Controparte_2 contratto si escludeva espressamente che dovesse realizzare il progetto termico con ciò Controparte_2 dovendosi intendere che l'appaltatore fosse tenuto appunto alla mera esecuzione della esatta prestazione dedotta in contratto).
Con riferimento alle opere dedotte in contratto emergerebbe dunque un inadempimento di
[...] riferito ad opere edili da valutarsi complessivamente in euro 789,95 oltre IVA. CP_2
come già rilevato, ha peraltro osservato di non aver ultimato le opere per fatto della Controparte_2 committente che, nel luglio 2016, le aveva impedito l'accesso al cantiere, e di aver CP_3 CP_3 conseguentemente richiesto, con le fatture azionate in via monitoria nn. 872/EU del 27.12.2017 e
172/EU del 13.3.2018, il pagamento della sola somma di euro 28.500,00 (in luogo di quella pari ad oltre 43.000,00 ancora dovuta ove si fosse realizzata la esecuzione integrale del contratto): la circostanza della interruzione dei lavori per fatto della è ammessa dalla stessa di tal CP_3 Parte_1 che non può ritenersi corretta la ulteriore deduzione, da quanto azionato, della somma di euro 789,95
(si vuole dire, in altri termini, che la subappaltatrice ha già formulato domanda per somma ampiamente inferiore a quella contrattualmente prevista pur a fronte di un inadempimento risultato complessivamente pari ad opere del valore di soli euro 769,95, onde, sul punto, deve accogliersi la domanda formulata in via monitoria).
Con specifico riferimento poi alle opere non dedotte nel contratto scritto del 20.4.2016 (doc. 3 att.), genericamente indicate nella fattura n. 173/UE, nei termini di canalizzazione, carpenteria metallica, domotica, demolizione soletta smaltimento macerie, fornitura guaina bituminosa provvisoria più copertina, modifica tubazioni riscaldamento e fognatura, premesse le argomentazioni di cui sopra, deve ancora una volta menzionarsi il già detto richiamo, svolto da alle risultanze della CTU Parte_1 di cui alla causa RG 2714/2017, sulla base delle quali la CTU svolta in questa causa, con argomentazioni, come già detto, congrue e scevre da vizi logici, ha ritenuto svolte opere definite come di canalizzazione, carpenteria metallica, domotica, modifica tubazioni riscaldamento e fognatura, per un valore complessivo di euro 11980,84 oltre IVA. Sul punto deve osservarsi che non hanno fondamento le – sole - contestazioni di che: nella Parte_1 prima memoria istruttoria sostiene la insussistenza di accordo in merito alla realizzazione di dette opere, dopo aver, nel corso di tutto l'atto di citazione, dato pacificamente atto della estensione del contratto di appalto anche oltre l'oggetto originario dello stesso con ciò evidenziando la ritenuta validità dei relativi accordi orali in deroga ai vincoli di forma di cui all'art 3 del contratto doc. 3 (in particolare si veda l'atto di citazione, punto 15: lo in corso di esecuzione delle opere Controparte_3 appaltate, richiedeva altresì l'esecuzione di alcuni lavori extra contratto;
opere anche queste, dalla
subappaltate alla invero le missive venivano sempre indirizzate anche al Parte_2 CP_2 subappaltatore;
la stessa già aveva allegato l'estensione dell'oggetto degli Parte_1 Parte_2 accordi anche nella causa RG 2714/2017 e dette opere cd. extracontrattuali erano state utilmente computate nella CTU redatta in quella sede e più volte richiamata negli atti della stessa opponente
[...]
si aggiunga ancora che la giurisprudenza ha più volte espresso il principio per cui Il patto di Pt_1 adottare la forma scritta per un determinato atto può essere revocato anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili col suo mantenimento, in quanto nel sistema contrattuale vige la libertà della forma, per cui, al di fuori dei casi tassativi di forma legale, i contraenti sono liberi di eleggere una forma e poi rinunciarvi, Cass 4541/2012); in sede di CTU contesta il computo del valore di dette opere cd. extracontrattuali ritenendo che tale computo sarebbe stato esattamente ripreso da quello già svolto nella CTU RG 2714/2017 senza tenere conto della differenza di costo del contratto di subappalto
- in mancanza dunque della decurtazione dovuta in ragione del margine di guadagno contrattualmente pagina 4 di 6 atteso da -, nonostante il rilievo, da condividersi, del CTU, per cui il valore di dette opere Parte_1 non era in alcun modo calcolato in contratto onde è stato semplicemente valutato alla luce del prezziario regionale (ciò in applicazione dell'art. 1657 c.c.). Deve dunque ritenersi la debenza, a tale titolo, della minor somma di euro 11980,84 oltre IVA.
Nessun fondamento ha, infine, la domanda di intesa a vedersi corrispondere da Parte_1 [...] le somme che la stessa non avrebbe guadagnato in forza del contratto Studio Ansaldi CP_2 Parte_1 s.r.l./Nibo s.r.l. per fatto e colpa di ed infatti, a tacer d'altro, non emerge, per quanto Controparte_2 già detto, alcun inadempimento rilevante di tale cioè da far ritenere che, ove tale Controparte_2 inadempimento non ci fosse stato, il contratto Studio Ansaldi s.r.l./Nibo s.r.l. sarebbe stato portato a regolare compimento con conseguente integrale pagamento del corrispettivo da parte di Controparte_3
(anzi, nella stessa sentenza 514/2021 emessa nella causa RG 2714/2017 si esclude la risoluzione
[...] del contratto per inadempimento dell'appaltatore; né evidentemente, la responsabilità di
[...] per la mancata locupletazione di può desumersi dalla mail del 6.4.2018 doc. 10 att. CP_2 Parte_1 nel contesto della quale tale di SIG Solar Group riferisce che considerata la Parte_3 CP_2 vertenza giudiziale tra e annullerà alcune fatture – quelle oggi azionate Parte_1 Controparte_3
- e i rapporti di dare/avere saranno regolati all'esito dell'attività legale e delle responsabilità che potranno essere accertate alle parti, ovvero dalla mail 8 maggio 2018 doc. 11 att. con la quale tale di riferisce allo stesso che pagherà acconto di euro Tes_1 Controparte_2 Pt_3 Parte_2
7872,00 e per la restante somma rimarrà in attesa della pratica legale in corso, pacifico CP_2 essendo, a tacer d'altro, che nessuno specifico impegno o rinuncia al credito risulta posto in essere da e che detto credito è stato azionato solo nell'anno 2022 ben oltre la definizione, in Controparte_2 primo grado, della causa RG 2714/2017).
Conclusivamente, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovrà essere condannata a Parte_1 versare a a titolo di adempimento contrattuale, la somma di euro 40.480,84 Controparte_2
(28.500,00 + 11980,84) oltre Iva se dovuta e oltre interessi ex art 231/2002 dalla data della domanda (notifica del ricorso per decreto ingiuntivo 10.6.2022) al saldo effettivo.
Restando assorbita ogni altra questione (in particolare la domanda, formulata in via subordinata da di consegna dei macchinari di climatizzazione). Controparte_2
Stante la reciproca soccombenza si dispone la compensazione integrale tra le parti di 1/3 delle spese di lite della presente fase di opposizione – complessivamente liquidate come in dispositivo alla luce del DM 55/2014, in applicazione del criterio c.d. del decisum (Cass. S.U. 19014/07), tenuto conto della media difficoltà della causa e delle attività svolte, nonché dell'assenza di produzione di notula quanto agli esborsi per TP (sul punto richiamandosi Cass. 26729/2024) – e la posizione dei restanti 2/3 a carico della parte opponente prevalentemente soccombente. Parte_1 Non sussistono i presupposti per la applicazione dell'art 96 c.p.c.. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, sono poste definitivamente a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di prevalentemente soccombente. Controparte_2 Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, rigettata o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza, deduzione, difesa o eccezione, definitivamente pronunciando, revoca il decreto ingiuntivo Tribunale di Asti n. 656/2022,
pagina 5 di 6 dichiara tenuta a pagare, in favore di la somma di euro 40.480,84 oltre Iva Parte_1 Controparte_2 se dovuta e oltre interessi ex art 231/2002 dalla data del 10.6.2022 al saldo effettivo, compensa tra le parti 1/3 delle spese di lite della presente fase di opposizione – complessivamente liquidate in euro 7616,00 per compensi oltre 379,50 per esposti oltre 15% rimborso forfettario spese generali IVA e CPA – e pone i restanti 2/3 a carico della parte opponente ed a favore di Parte_1
Controparte_2 pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento in data 24.2.2025, a carico delle parti in ragione di 1/3 a carico di e 2/3 a carico di Controparte_2 Parte_1
Asti, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elga Bulgarelli
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