Articolo 3 della Legge 15 giugno 1955, n. 513
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15 luglio 1955
Art. 3.
Alla progettazione dei lavori dell'aeroporto di cui al precedente art. 1 ed al coordinamento delle varie opere sara' provveduto a cura del Ministero della difesa (Aeronautica).
L'esecuzione di quelle opere integrative che per la loro speciale natura e destinazione dovranno essere poi esercite da altre Amministrazioni statali o dalla provincia o dal comune di Roma potra' essere dal Ministero dei lavori pubblici concessa o demandata, di intesa col Ministero della difesa (Aeronautica), all'ente cui competera' la successiva gestione.
La progettazione e l'esecuzione dei lavori per la costruzione e sistemazione della strada statale di cui al precedente art. 2, verranno effettuate a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.), d'intesa con il Ministero della difesa (Aeronautica).
A tale scopo il Ministero dei lavori pubblici devolvera' all'Azienda predetta - sugli stanziamenti di cui all'art. 1 della presente legge - la necessaria quota di spesa, da determinarsi d'intesa col Ministero della difesa (Aeronautica).
Entrata in vigore il 15 luglio 1955