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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2961/2020.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2961/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1407/2020, pubblicata in data
01.07.2020 TRA
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pezone ) ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Frattamaggiore
(NA), Via Roma n. 266
APPELLANTE
NONCHE'
in persona dell'Amministratore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Antonio Galasso (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Caiazzo sito in Napoli (NA), Via F.
Carretto n.26
APPELLATA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva innanzi il Tribunale di Napoli Parte_2
Nord la con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1
notificatole il 28.06.2017, decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.024,67, per il mancato pagamento della fattura n.586 del 2015, derivante dalla mancata restituzione della biancheria precedentemente ricevuta a nolo.
L'opponente disconosceva la sottoscrizione di un qualsiasi contratto e l'applicabilità delle condizioni fatte valere nella procedura monitoria. Deduceva che, nel corso del rapporto contrattuale, la aveva già addebitato i costi per la perdita o la CP_1
mancata restituzione del tovagliato nelle singole fatture emesse di volta in volta sotto le voci "addebito per fuori uso" ovvero "reintegro scorta", con costi inferiori a quelli di cui alla fattura qui contestata. Sosteneva che era onere del creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, fornire la prova del proprio credito e che a tal fine le fatture non fossero idonee a sostenere la pretesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, restando a carico della la prova della mancata Controparte_1
restituzione del tovagliato. Chiedeva pertanto di: "1) accertare e dichiarare
l'illegittimità del decreto ingiuntivo e per effetto revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo o inefficace;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del credito azionato da parte opposta e per l'effetto, dichiarare che la opponente nulla è tenuta a corrispondere alla ditta opposta;
3) con vittoria di spese di lite da distrarre al procuratore costituito".
Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto l'opposizione e Controparte_1
deducendone l'infondatezza. Evidenziava che sin dal 2011 aveva intrattenuto pagina 2 di 8 rapporti commerciali con l'opponente fornendole il servizio di noleggio di biancheria e tovagliato, previo pagamento di un corrispettivo pattuito in base al valore di ogni singolo prodotto (tovaglie, tovaglioli, copri macchie, etc.); che la fattura n.586 posta alla base del ricorso monitorio indicava l'importo dovuto in ragione della definitiva perdita e mancata riconsegna della biancheria alla luce degli attuali valori di mercato dei beni smarriti e/ o comunque non restituiti;
che l'importo indicato in fattura derivava dalla somma di prezzi dei diversi prodotti non restituiti il cui totale risultava dalla differenza tra la dotazione in scorta ed il numero dei capi riconsegnati;
che il prezzo praticato in fattura era quello di cui al punto 4.5 del contratto intercorso, basato sulla "fatturazione al nuovo prezzo di mercato”.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1407/2020 del 01.07.2020 il Tribunale Ordinario di Napoli Nord così provvedeva: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.2584/2017; condanna la
, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.1.620,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA nelle vigenti aliquote”.
con atto notificato in data 31.07.2020, Parte_2
proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva all'adita Corte così provvedere: “Riformare integralmente la sentenza n. 1407 del 2020 del Tribunale di Napoli Nord, dichiarando l'illegittimità o comunque l'infondatezza ed insussistenza del credito azionato dalla e per l'effetto dichiarare che la società appellante Controparte_1
nulla è tenuta a corrispondere alla ditta appellata per tutte le ragioni illustrate;
In subordine, nel caso non fossero ritenute sufficienti le censure precedenti ammettere
pagina 3 di 8 la prova per testi disattesa dal Giudice di prime cure con i testi Testimone_1
res.te in Casoria, alla Via G. Gigante n. 26 , res.te in Cercola, al Testimone_2
C.so OM RI n. 312 residente in [...]
Arcangelo Ghisleri n. 28, sulle le seguenti circostanze : Vero e' che prima di concedere la convenzione ad altra ditta che è subentrata alla società opposta, nel novembre del 2015 incaricati della soc. ritirarono tutto il materiale Controparte_1
di loro proprietà; Vero è che gli stessi ritirarono il tutto senza alcuna contestazione
e senza la sottoscrizione di alcun verbale. 3) Condannare la società appellata al pagamento di spese e diritti di entrambi i gradi di giudizio;
Con invito alla appellata
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 cpc, e a comparire, nella udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc e con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, così concludeva: “Rigettare l'appello ed ogni altra richiesta proposta dalla in quanto inammissibile ed infondato;
Parte_2
Condannare la società appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio nonché rimborso spese generali ex art. 2
DM n. 55/14, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
La Corte, all'udienza del 29.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che ha censurato la Parte_2
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di impugnazione: a) Violazione della legge per errata interpretazione circa il principio
pagina 4 di 8 della circolarità dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Mancata prova del fondamento del credito a seguito di puntuale opposizione sui fatti allegati da parte dell'opponente. Mancato raggiungimento della prova.
Necessità di revoca del decreto ingiuntivo. Cassazione n. 13240 del 2019; b) Falsa interpretazione sulla valutazione delle risultanze documentali. Violazione art. 115 e
116 cpc - Presunzione di avvenuta prestazione sebbene specificatamente contestata.
Uso della scienza privata. Cassazione n. 6047 del 2018; c) Violazione art. 115 cpc per la mancata ammissione dei mezzi istruttori in relazione alla prova circa
l'avvenuta riconsegna del tovagliato.
L'appello è fondato.
I primi due motivi di appello, in quanto attinenti entrambi all'onere della prova, possono essere esaminati congiuntamente. Ebbene, a riguardo deve osservarsi che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Tale principio, dunque, costituendo l'architrave dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il
Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Spetta, invero, al creditore, il quale agisce in giudizio, fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. n. 29063/2022 ha puntualizzato che il principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c., prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a suo favore, cosicché per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a pagina 5 di 8 fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio. In particolare, e con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Ebbene, nel caso in esame deve rilevarsi che la nel giudizio Controparte_1
monitorio ha depositato, a sostegno della propria domanda, la fattura cui il ritardato pagamento si riferisce, e la bolla di accompagnamento comprovanti la relativa fornitura. A riguardo vale rilevare che, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che le fatture, se da un lato sono idonee a sostenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, dall'altro, nel giudizio a cognizione piena, non sono valide a sostenere la prova del credito vantato dall'attore in senso sostanziale, in quanto “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass civ. ordinanza n. 949 del 10.01.2024). In
pagina 6 di 8 altri termini, la fattura, così come la nota di debito, può costituire un valido elemento di prova solo quando la stessa non sia stata oggetto di contestazione fra le parti.
(Cass., n. 13651 del 13.6.2006; conf. Cass., Sez. 3, n. 6502 del 3.7.1998; Cass., Sez.
2, n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, n. 46 del 4.1.2002). Nel caso di specie, la fattura n. 586 è stata contestata dall'opponente in primo grado, come risulta, tra l'altro, dalla pec del 31.01.2016 con la quale il legale della non Parte_2
solo confutava l'erroneità dell'intestazione della fattura, ma evidenziava che la stessa non sarebbe stata in alcun modo registrata poiché riportava circostanze non veritiere in ordine alla perdita/mancata restituzione del tovagliato. Se ne contestavano, inoltre, anche i costi e si rappresentava come dal 2012 le perdite venivano contabilizzate nelle fatture che già erano state emesse di volta in volta nel corso del rapporto con la parte opposta (cfr.: pec del 31.01.2016, all. n. 1 produzione di primo grado dell'appellante).
La fattura prodotta dalla parte appellata e la documentazione dalla stessa allegata in sede monitoria, nel giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione proposta dall'ingiunta, contestata da quest'ultima, risulta inidonea a fornire piena prova del credito azionato. Né a fronte di tale contestazione, nel corso del giudizio di merito, la parte opposta ha fornito idonea prova del credito già azionato in via monitoria poiché la prova articolata in prime cure e non reiterata in secondo grado, era comunque generica ed inidonea a fornire la prova specifica del credito azionato.
Il terzo motivo di gravame è assorbito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 1407/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 01.07.2020, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 2584 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 11.12.2017 nei confronti di Parte_3
c) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
delle spese di lite che liquida, per il primo grado in € 150,00
[...]
per spese ed in € 1.701,00 per compensi di avvocato oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il secondo grado in € 250,00 per spese ed in €
2.223,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente
Dr. MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.ssa MONICA CACACE Consigliere est.
Riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 2961/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1407/2020, pubblicata in data
01.07.2020 TRA
(P. IVA , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pezone ) ed CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Frattamaggiore
(NA), Via Roma n. 266
APPELLANTE
NONCHE'
in persona dell'Amministratore, rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Antonio Galasso (C.F. ), ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Salvatore Caiazzo sito in Napoli (NA), Via F.
Carretto n.26
APPELLATA
pagina 1 di 8
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127 ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva innanzi il Tribunale di Napoli Parte_2
Nord la con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Controparte_1
notificatole il 28.06.2017, decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 5.024,67, per il mancato pagamento della fattura n.586 del 2015, derivante dalla mancata restituzione della biancheria precedentemente ricevuta a nolo.
L'opponente disconosceva la sottoscrizione di un qualsiasi contratto e l'applicabilità delle condizioni fatte valere nella procedura monitoria. Deduceva che, nel corso del rapporto contrattuale, la aveva già addebitato i costi per la perdita o la CP_1
mancata restituzione del tovagliato nelle singole fatture emesse di volta in volta sotto le voci "addebito per fuori uso" ovvero "reintegro scorta", con costi inferiori a quelli di cui alla fattura qui contestata. Sosteneva che era onere del creditore opposto, quale attore in senso sostanziale, fornire la prova del proprio credito e che a tal fine le fatture non fossero idonee a sostenere la pretesa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, restando a carico della la prova della mancata Controparte_1
restituzione del tovagliato. Chiedeva pertanto di: "1) accertare e dichiarare
l'illegittimità del decreto ingiuntivo e per effetto revocarlo, annullarlo, dichiararlo nullo o inefficace;
2) accertare e dichiarare l'insussistenza e l'infondatezza del credito azionato da parte opposta e per l'effetto, dichiarare che la opponente nulla è tenuta a corrispondere alla ditta opposta;
3) con vittoria di spese di lite da distrarre al procuratore costituito".
Si costituiva la contestando in fatto ed in diritto l'opposizione e Controparte_1
deducendone l'infondatezza. Evidenziava che sin dal 2011 aveva intrattenuto pagina 2 di 8 rapporti commerciali con l'opponente fornendole il servizio di noleggio di biancheria e tovagliato, previo pagamento di un corrispettivo pattuito in base al valore di ogni singolo prodotto (tovaglie, tovaglioli, copri macchie, etc.); che la fattura n.586 posta alla base del ricorso monitorio indicava l'importo dovuto in ragione della definitiva perdita e mancata riconsegna della biancheria alla luce degli attuali valori di mercato dei beni smarriti e/ o comunque non restituiti;
che l'importo indicato in fattura derivava dalla somma di prezzi dei diversi prodotti non restituiti il cui totale risultava dalla differenza tra la dotazione in scorta ed il numero dei capi riconsegnati;
che il prezzo praticato in fattura era quello di cui al punto 4.5 del contratto intercorso, basato sulla "fatturazione al nuovo prezzo di mercato”.
Chiedeva, pertanto, di rigettare l'opposizione e, per l'effetto, di confermare il decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 1407/2020 del 01.07.2020 il Tribunale Ordinario di Napoli Nord così provvedeva: “rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.2584/2017; condanna la
, in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_2
pagamento, nei confronti della in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €.1.620,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CPA nelle vigenti aliquote”.
con atto notificato in data 31.07.2020, Parte_2
proponeva appello avverso la predetta sentenza, deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di gravame. Chiedeva all'adita Corte così provvedere: “Riformare integralmente la sentenza n. 1407 del 2020 del Tribunale di Napoli Nord, dichiarando l'illegittimità o comunque l'infondatezza ed insussistenza del credito azionato dalla e per l'effetto dichiarare che la società appellante Controparte_1
nulla è tenuta a corrispondere alla ditta appellata per tutte le ragioni illustrate;
In subordine, nel caso non fossero ritenute sufficienti le censure precedenti ammettere
pagina 3 di 8 la prova per testi disattesa dal Giudice di prime cure con i testi Testimone_1
res.te in Casoria, alla Via G. Gigante n. 26 , res.te in Cercola, al Testimone_2
C.so OM RI n. 312 residente in [...]
Arcangelo Ghisleri n. 28, sulle le seguenti circostanze : Vero e' che prima di concedere la convenzione ad altra ditta che è subentrata alla società opposta, nel novembre del 2015 incaricati della soc. ritirarono tutto il materiale Controparte_1
di loro proprietà; Vero è che gli stessi ritirarono il tutto senza alcuna contestazione
e senza la sottoscrizione di alcun verbale. 3) Condannare la società appellata al pagamento di spese e diritti di entrambi i gradi di giudizio;
Con invito alla appellata
a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 cpc, e a comparire, nella udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc e con avvertimento che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale, nell'opporsi all'avversa pretesa, così concludeva: “Rigettare l'appello ed ogni altra richiesta proposta dalla in quanto inammissibile ed infondato;
Parte_2
Condannare la società appellante al pagamento delle spese e compensi professionali del presente grado di giudizio nonché rimborso spese generali ex art. 2
DM n. 55/14, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari.”
La Corte, all'udienza del 29.05.2025 celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che ha censurato la Parte_2
pronuncia di prime cure deducendone l'erroneità sulla base di tre motivi di impugnazione: a) Violazione della legge per errata interpretazione circa il principio
pagina 4 di 8 della circolarità dell'onere della prova nell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Mancata prova del fondamento del credito a seguito di puntuale opposizione sui fatti allegati da parte dell'opponente. Mancato raggiungimento della prova.
Necessità di revoca del decreto ingiuntivo. Cassazione n. 13240 del 2019; b) Falsa interpretazione sulla valutazione delle risultanze documentali. Violazione art. 115 e
116 cpc - Presunzione di avvenuta prestazione sebbene specificatamente contestata.
Uso della scienza privata. Cassazione n. 6047 del 2018; c) Violazione art. 115 cpc per la mancata ammissione dei mezzi istruttori in relazione alla prova circa
l'avvenuta riconsegna del tovagliato.
L'appello è fondato.
I primi due motivi di appello, in quanto attinenti entrambi all'onere della prova, possono essere esaminati congiuntamente. Ebbene, a riguardo deve osservarsi che, come più volte chiarito dalla Corte di legittimità, coloro i quali intendono far valere un proprio diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento: onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat. Tale principio, dunque, costituendo l'architrave dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il
Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Spetta, invero, al creditore, il quale agisce in giudizio, fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione
(ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. n. 29063/2022 ha puntualizzato che il principio dell'onere della prova positivizzato nell'art. 2697 c.c., prescinde dal grado di intrinseca attendibilità delle affermazioni che una parte faccia a suo favore, cosicché per effetto della struttura dialettica del giudizio, che pone le parti in identica posizione, occorre necessariamente che la verifica dei fatti posti a pagina 5 di 8 fondamento della domanda (o delle eccezioni) passi attraverso il vaglio di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio. In particolare, e con specifico riferimento ai giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, costituisce ormai jus receptum il principio per cui la pronuncia del decreto ingiuntivo inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, senza invertire l'onere della prova, gravante sull'opposto, ovvero colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato l'attore. In altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an ed il quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Ebbene, nel caso in esame deve rilevarsi che la nel giudizio Controparte_1
monitorio ha depositato, a sostegno della propria domanda, la fattura cui il ritardato pagamento si riferisce, e la bolla di accompagnamento comprovanti la relativa fornitura. A riguardo vale rilevare che, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che le fatture, se da un lato sono idonee a sostenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, dall'altro, nel giudizio a cognizione piena, non sono valide a sostenere la prova del credito vantato dall'attore in senso sostanziale, in quanto “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass civ. ordinanza n. 949 del 10.01.2024). In
pagina 6 di 8 altri termini, la fattura, così come la nota di debito, può costituire un valido elemento di prova solo quando la stessa non sia stata oggetto di contestazione fra le parti.
(Cass., n. 13651 del 13.6.2006; conf. Cass., Sez. 3, n. 6502 del 3.7.1998; Cass., Sez.
2, n. 10160 del 20.9.1999; Cass., Sez. L, n. 46 del 4.1.2002). Nel caso di specie, la fattura n. 586 è stata contestata dall'opponente in primo grado, come risulta, tra l'altro, dalla pec del 31.01.2016 con la quale il legale della non Parte_2
solo confutava l'erroneità dell'intestazione della fattura, ma evidenziava che la stessa non sarebbe stata in alcun modo registrata poiché riportava circostanze non veritiere in ordine alla perdita/mancata restituzione del tovagliato. Se ne contestavano, inoltre, anche i costi e si rappresentava come dal 2012 le perdite venivano contabilizzate nelle fatture che già erano state emesse di volta in volta nel corso del rapporto con la parte opposta (cfr.: pec del 31.01.2016, all. n. 1 produzione di primo grado dell'appellante).
La fattura prodotta dalla parte appellata e la documentazione dalla stessa allegata in sede monitoria, nel giudizio a cognizione piena introdotto con l'opposizione proposta dall'ingiunta, contestata da quest'ultima, risulta inidonea a fornire piena prova del credito azionato. Né a fronte di tale contestazione, nel corso del giudizio di merito, la parte opposta ha fornito idonea prova del credito già azionato in via monitoria poiché la prova articolata in prime cure e non reiterata in secondo grado, era comunque generica ed inidonea a fornire la prova specifica del credito azionato.
Il terzo motivo di gravame è assorbito.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va accolto l'appello con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese del primo e del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c., e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa ed applicando gli importi tra i valori minimi ed i medi previsti in tabella, con esclusione della sola fase istruttoria non tenutasi nel presente grado di giudizio.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_3 Controparte_1
sentenza n. 1407/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 01.07.2020, così provvede:
a) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il decreto ingiuntivo n. 2584 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il 11.12.2017 nei confronti di Parte_3
c) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_3
delle spese di lite che liquida, per il primo grado in € 150,00
[...]
per spese ed in € 1.701,00 per compensi di avvocato oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, e per il secondo grado in € 250,00 per spese ed in €
2.223,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 25.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Monica Cacace Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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