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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 365/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE OL Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice Rel. Est. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 365/2024 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAGADDINO EA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
EL EA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ritualmente depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, e Parte_1 CP_1
deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.09.2011, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (atto n. 4, parte II,
1 serie A, anno 2011), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia: Persona_1
(10.08.2012).
Rappresentavano il Tribunale di Trapani avevano pronunciato la loro separazione personale con sentenza n. 572/2020, pubblicata il 21.08.2020.
Esponevano che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore , al fine di garantirle il diritto di mantenere un Persona_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, resta affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
2) Tenuto conto che il signor vive e lavora in Calabria al fine di garantirgli di CP_1
frequentare la figlia nelle giornate e nei tempi in cui riesce ad essere presente a San Vito Lo
Capo, dove risiede la minore, il padre può vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e di svago della minore, per due giorni consecutivi nelle occasioni in cui il padre si possa recare a San Vito Lo Capo;
in tal caso, il signor dovrà comunicare alla signora almeno sette giorni prima il CP_1 Pt_1
giorno in cui si recherà a San Vito Lo Capo per tenere con sé la figlia minore, fermo restando l'assoluto rispetto degli impegni scolastici e sportivi della minore stessa.
In caso di disaccordo saranno garantiti i seguenti periodi minimi di permanenza della figlia con il padre: una volta al mese il potrà prendere con sé la minore dal venerdì CP_1 pomeriggio alle ore 18:00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola ovvero, quando non vi sia scuola, sino alle ore 9:00, nonché tutti i mercoledì dall'uscita della scuola alle ore 19:00; ed ancora, in caso di mancato accordo tra i genitori il padre potrà tenere con sé la figlia minore per venti giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da individuarsi tra le prati entro il 3 maggio di ogni anno: in caso di mancato accordo, il signor potrà tenere e vedere la figlia minore dall'1 al 10 luglio e dall'1 al 10 agosto. Sempre CP_1
in caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé la minore, durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26
2 dicembre;
anche tutte le restanti festività civili e religiose verranno passate, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Fatta salva la possibilità per i genitori di modificare la regolamentazione del diritto di visita nel reciproco accordo e tenuto prioritario contro delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore.
3) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore con il CP_1
versamento dell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il 27 di ogni mese, suscettibile di rivalutazione ISTAT;
la predetta somma sarà versata mensilmente dal
Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri alla sig.ra nata a [...] il Parte_1
12.10.1991, mediante accredito presso il c.c. CodiceFiscale_3 prelevandola direttamente dalla retribuzione del sig. . CP_1
4) l'assegno familiare al 50% in favore di entrambi i coniugi.
5) Il signor contribuirà al 50% delle spese straordinarie per la figlia Parte_2
minore , previa comunicazione e condivisione delle stesse e secondo il Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
6) I ricorrenti si obbligano, nell'esclusivo interesse della figlia minore, a comunicarsi vicendevolmente e tempestivamente gli eventuali cambi di residenza.
7) Per l'eventuale visto di espatrio della figlia minore, sia per ragioni di istruzione che di turismo o per altre necessità, entrambi i genitori esprimono il loro consenso”.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si procedeva alla libera audizione delle parti e falliva il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito per opposizione di entrambe.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e ritenutane la necessità nel superiore interesse della prole, veniva disposto l'ascolto assistito della figlia minore, espletato all'udienza del 12.06.2024.
Nella stessa occasione, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
All'esito, considerato quanto verbalizzato dalla minore in riferimento alle sue fragilità
e alla propensione a riavvicinarsi al padre (cfr. dichiarazioni di all'ud. del Persona_1
12.06.2024: “mi sembrerebbe troppo sentirlo, tipo ogni giorno, potrebbe andare bene
3 risentirlo tre volte a settimana anche da adesso. Beh, diciamo che parlasse e mi chiedesse scusa. E io gli direi che mi è mancato. Mi sento più leggera, se si trattasse di nuovo di parlare anche con uno psicologo di quello che mi è successo io lo accetterei”), veniva conferito incarico al Coordinamento di Psicologia giuridica, al fine di sagomare il preferibile regime personale, valutatane la rispondenza all'interesse della minore.
Con note conclusive, entrambe le parti modificavano la domanda congiunta: la Pt_1 chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia, il la modifica dell'importo da CP_1 corrispondere a titolo di assegno di mantenimento.
In seguito, entrambe le parti dichiaravano di recedere dalle istanze di modifica ed insistevano nel ricorso congiunto.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è già stata emessa pronuncia sullo status con sentenza parziale del
29.07.2024.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario, sebbene all'esito del percorso e delle valutazioni effettuate, a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è provveduto all'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infatti, va valorizzato l'esito dei monitoraggi e dei percorsi psicologici svolti, da cui è conclusivamente emerso che: “Alla luce di quanto emerso, si evidenzia un quadro relazionale in progressiva evoluzione, contraddistinto da un graduale riavvicinamento tra
[...]
e la figura paterna. Il signor si è mostrato attento ai bisogni della figlia e Per_1 CP_1 orientato a ricostruire il rapporto su basi attuali, evitando il riemergere di conflitti legati al passato. Parallelamente, il percorso di sostegno psicologico seguito dalla minore sembra aver contribuito al superamento delle difficoltà relazionali pregresse, anche con la figura paterna, tanto che il professionista ha valutato insieme alla minore di conclude4re il percorso, non riscontrando ancora criticità rilevanti. Pertanto, oggi appare funzionale ai bisogni della minore il mantenimento della affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre giacchè figura a cui la ragazza attribuisce maggiore vicinanza affettiva e complicità; il padre oggi è maggiormente integrato nella vita di Persona_1
4 pur nel rispetto dei tempi e della disponibilità emotiva della minore che per età anagrafica ha oggi raggiunto capacità di discernimento e di critica e giudizio autonome, per cui appare utile tenere conto della sua volontà” (cfr. rel. UOS di Psicologia giuridica del 10.10.2025).
Infine, non ravvisandosi soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale, letta la sentenza già emessa in punto di status:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso introduttivo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice relatore
AR Lo AS
Il Presidente
HE OL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. HE OL Presidente dott.ssa AR Lo AS Giudice Rel. Est. dott. Carlo Salvatore Hamel Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 365/2024 V.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. MAGADDINO EA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
EL EA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note ritualmente depositate
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, e Parte_1 CP_1
deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in data 24.09.2011, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Vito Lo Capo (atto n. 4, parte II,
1 serie A, anno 2011), e che dalla loro unione era nata un'unica figlia: Persona_1
(10.08.2012).
Rappresentavano il Tribunale di Trapani avevano pronunciato la loro separazione personale con sentenza n. 572/2020, pubblicata il 21.08.2020.
Esponevano che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita e, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti per giungere ad una pronuncia di divorzio, avanzavano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“1) La figlia minore , al fine di garantirle il diritto di mantenere un Persona_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, resta affidata ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso la madre.
2) Tenuto conto che il signor vive e lavora in Calabria al fine di garantirgli di CP_1
frequentare la figlia nelle giornate e nei tempi in cui riesce ad essere presente a San Vito Lo
Capo, dove risiede la minore, il padre può vedere e tenere con sé la figlia, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio e di svago della minore, per due giorni consecutivi nelle occasioni in cui il padre si possa recare a San Vito Lo Capo;
in tal caso, il signor dovrà comunicare alla signora almeno sette giorni prima il CP_1 Pt_1
giorno in cui si recherà a San Vito Lo Capo per tenere con sé la figlia minore, fermo restando l'assoluto rispetto degli impegni scolastici e sportivi della minore stessa.
In caso di disaccordo saranno garantiti i seguenti periodi minimi di permanenza della figlia con il padre: una volta al mese il potrà prendere con sé la minore dal venerdì CP_1 pomeriggio alle ore 18:00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà a scuola ovvero, quando non vi sia scuola, sino alle ore 9:00, nonché tutti i mercoledì dall'uscita della scuola alle ore 19:00; ed ancora, in caso di mancato accordo tra i genitori il padre potrà tenere con sé la figlia minore per venti giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo, da individuarsi tra le prati entro il 3 maggio di ogni anno: in caso di mancato accordo, il signor potrà tenere e vedere la figlia minore dall'1 al 10 luglio e dall'1 al 10 agosto. Sempre CP_1
in caso di mancato accordo, il padre potrà tenere con sé la minore, durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 26
2 dicembre;
anche tutte le restanti festività civili e religiose verranno passate, a turno con l'altro genitore ad anni alterni. Fatta salva la possibilità per i genitori di modificare la regolamentazione del diritto di visita nel reciproco accordo e tenuto prioritario contro delle esigenze scolastiche, sportive e ricreative della minore.
3) Il signor contribuirà al mantenimento della figlia minore con il CP_1
versamento dell'importo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) entro il 27 di ogni mese, suscettibile di rivalutazione ISTAT;
la predetta somma sarà versata mensilmente dal
Ministero della Difesa – Arma dei Carabinieri alla sig.ra nata a [...] il Parte_1
12.10.1991, mediante accredito presso il c.c. CodiceFiscale_3 prelevandola direttamente dalla retribuzione del sig. . CP_1
4) l'assegno familiare al 50% in favore di entrambi i coniugi.
5) Il signor contribuirà al 50% delle spese straordinarie per la figlia Parte_2
minore , previa comunicazione e condivisione delle stesse e secondo il Persona_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Trapani.
6) I ricorrenti si obbligano, nell'esclusivo interesse della figlia minore, a comunicarsi vicendevolmente e tempestivamente gli eventuali cambi di residenza.
7) Per l'eventuale visto di espatrio della figlia minore, sia per ragioni di istruzione che di turismo o per altre necessità, entrambi i genitori esprimono il loro consenso”.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi, si procedeva alla libera audizione delle parti e falliva il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito per opposizione di entrambe.
Alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti in udienza e ritenutane la necessità nel superiore interesse della prole, veniva disposto l'ascolto assistito della figlia minore, espletato all'udienza del 12.06.2024.
Nella stessa occasione, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
All'esito, considerato quanto verbalizzato dalla minore in riferimento alle sue fragilità
e alla propensione a riavvicinarsi al padre (cfr. dichiarazioni di all'ud. del Persona_1
12.06.2024: “mi sembrerebbe troppo sentirlo, tipo ogni giorno, potrebbe andare bene
3 risentirlo tre volte a settimana anche da adesso. Beh, diciamo che parlasse e mi chiedesse scusa. E io gli direi che mi è mancato. Mi sento più leggera, se si trattasse di nuovo di parlare anche con uno psicologo di quello che mi è successo io lo accetterei”), veniva conferito incarico al Coordinamento di Psicologia giuridica, al fine di sagomare il preferibile regime personale, valutatane la rispondenza all'interesse della minore.
Con note conclusive, entrambe le parti modificavano la domanda congiunta: la Pt_1 chiedeva l'affidamento esclusivo della figlia, il la modifica dell'importo da CP_1 corrispondere a titolo di assegno di mantenimento.
In seguito, entrambe le parti dichiaravano di recedere dalle istanze di modifica ed insistevano nel ricorso congiunto.
Indi, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, è già stata emessa pronuncia sullo status con sentenza parziale del
29.07.2024.
Inoltre, l'assetto come delineato e condiviso tra le parti, non apparendo contrario, sebbene all'esito del percorso e delle valutazioni effettuate, a norme imperative né all'interesse psico-fisico della prole minore, che risulta tutelata anche nel suo diritto alla bigenitorialità e di cui si è provveduto all'ascolto, può essere adottato a regolamento dei rapporti tra le medesime e nei confronti della prole minore.
Infatti, va valorizzato l'esito dei monitoraggi e dei percorsi psicologici svolti, da cui è conclusivamente emerso che: “Alla luce di quanto emerso, si evidenzia un quadro relazionale in progressiva evoluzione, contraddistinto da un graduale riavvicinamento tra
[...]
e la figura paterna. Il signor si è mostrato attento ai bisogni della figlia e Per_1 CP_1 orientato a ricostruire il rapporto su basi attuali, evitando il riemergere di conflitti legati al passato. Parallelamente, il percorso di sostegno psicologico seguito dalla minore sembra aver contribuito al superamento delle difficoltà relazionali pregresse, anche con la figura paterna, tanto che il professionista ha valutato insieme alla minore di conclude4re il percorso, non riscontrando ancora criticità rilevanti. Pertanto, oggi appare funzionale ai bisogni della minore il mantenimento della affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre giacchè figura a cui la ragazza attribuisce maggiore vicinanza affettiva e complicità; il padre oggi è maggiormente integrato nella vita di Persona_1
4 pur nel rispetto dei tempi e della disponibilità emotiva della minore che per età anagrafica ha oggi raggiunto capacità di discernimento e di critica e giudizio autonome, per cui appare utile tenere conto della sua volontà” (cfr. rel. UOS di Psicologia giuridica del 10.10.2025).
Infine, non ravvisandosi soccombenza, le spese del giudizio vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE, in composizione collegiale, letta la sentenza già emessa in punto di status:
- regola il regime personale e patrimoniale tra le parti secondo le condizioni congiunte rassegnate nel ricorso introduttivo;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025
Il Giudice relatore
AR Lo AS
Il Presidente
HE OL
5