Articolo 25 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 24Articolo 26
Versione
22 marzo 1913
Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sara' fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Entrata in vigore il 22 marzo 1913