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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/07/2025, n. 1549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1549 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Prima Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone di:
Antonella Guerra - Presidente
Silvia Rizzuto - Giudice
Virginia Manfroni - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4593/2024 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa in virtù di procura in allegato all'atto di citazione depositato telematicamente dall'Avv. MARI CAROLINA
ATTORE
con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
avente ad oggetto: rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia, Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti:
autorizzare che sia sottoposta a intervento chirurgico di riconversione del sesso o, in Parte_1
subordine, dare atto che l'autorizzazione non è più necessaria per accedere agli interventi chirurgici in ragione del disposto della sentenza n. 143/2024 del 23.07.2024 della Corte Costituzionale con conseguente diritto della parte di accedere al trattamento anche in assenza di autorizzazione giudiziale,
nonché autorizzare l'immediata rettificazione negli atti di stato civile del sesso anagrafico da femminile a maschile e conseguentemente il cambio del nome da “ a ”, ordinando le eventuali Pt_1 CP_1
ulteriori modifiche che dovessero rendersi necessarie ai sensi e per gli effetti della L. 164/82.
Per il Pubblico Ministero:
nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domande e allegazioni di parte attrice
Il presente giudizio muove dalla domanda proposta da al fine di ottenere Parte_1
l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione di sesso nei registri di stato civile da femminile a maschile, al cambiamento del nome in e, infine, all'adeguamento dei caratteri sessuali CP_1
mediante trattamento medico-chirurgico.
Nel ricorso introduttivo parte ricorrente espone di aver sempre vissuto molto precocemente la propria identità psicosessuale come maschile, nonostante la presenza dei caratteri anatomici e biologici
2 femminili, improntando come tale le proprie relazioni, lamentando la sofferenza patita a causa dell'appartenenza a sesso diverso da quello di nascita.
Dalla documentazione medica in atti si evince come parte attrice abbia intrapreso da dicembre 2020 il percorso di transizione di genere FtM (female to male) con il dott. , che ha redatto Persona_1
relazioni circa la valutazione psicodiagnostica per l'iter di transizione, con relazione conclusiva dell'ottobre 2023 (cfr. doc. 7 parte attrice).
Nell'ambito dell'intrapreso percorso di transizione dal genere femminile al maschile, da luglio 2021 ha avviato l'assunzione di terapia ormonale mascolinizzante sotto controllo dell'endocrinologo, dott.
(cfr. doc. 8 ricorrente). Persona_2
Continua parte attrice affermando che, da quando ha avviato la terapia ormonale androgenizzante, egli ha assunto fattezze inequivocabilmente maschili, tanto che tra le amicizie e nella società è noto e conosciuto a tutti con il nome di . Sottolinea, inoltre la propria difficoltà nel vivere pienamente CP_1
la propria identità di genere, che è quella maschile, a causa della discrasia esistente fra le risultanze anagrafiche, che riportano il sesso ed il nome femminile, e l'aspetto esteriore e la vita al maschile che conduce. Tale circostanza genera una costante lesione della privacy dell'esponente, costretto ad esplicitare ai terzi la propria disforia di genere ogni qualvolta deve mostrare i propri documenti. Ciò
limita e comprime gravemente la piena realizzazione così come lo sviluppo della sua personalità e gli crea notevoli problematiche sia a livello sociale che lavorativo.
Dalla documentazione medica in atti risulta che parte attrice “presenti un quadro compatibile con una diagnosi di “disforia di genere” (DG) (DSM-V 302.6, ICD-10 F64.2), confermata dal questionario psicodiagnostico GIDYQ Adolescenti-Adulti versione FtM (female to male), somministrato in data
03.06.21, al quale ha totalizzato un punteggio di 2.11 (Cut off per la diagnosi <3.0) (Deogracias et
3 al., 2007) e dalla concordanza alle risposte degli item della scala di Utrecht Gender Dysphoria Scale
versione adolescenti (Schneider et al, 2016).”
Il certificato emesso dall'endocrinologo, dott. , afferma: “la terapia androgenica ha Persona_2
comportato progressiva mascolinizzazione, con caratteristiche di quasi completa irreversibilità e
stabilità, quali aumento della crescita pilifera su gambe, petto, pancia e pube, crescita della barba,
redistribuzione del grasso corporeo, abbassamento del timbro vocale, ipertrofia del clitoride ed atrofia
della ghiandola mammaria”.
Si rileva la discrepanza percepita tra il genere assegnato alla nascita, dovuto all'anatomia genitale femminile, e quello avvertito come proprio, che già la terapia ormonale mascolinizzante, in corso da luglio 2021, ha contribuito a mitigare e che dovrebbe dissolversi col prosieguo del percorso di affermazione di genere. L'osservazione psicoclinica e la valutazione psicodiagnostica di parte attrice,
evidenziano quanto segue: “si rilevano quote di ansia psichica libera o somatizzata clinicamente significative e fluttuazioni timiche, connesse ad un intenso disagio corporeo. Nel complesso appare profondamente disturbato dall'incongruenza fisica rispetto al genere percepito (maschile). Verbalizza il desiderio di completare una transizione FtM (Female to Male) e di sottoporsi riconversione anatomica chirurgica (mastectomia ed ovariectomia) (cfr. doc. 7 parte attrice).
Domanda di attribuzione di sesso
Nel caso di specie, parte attrice con la documentazione medica sopra dettagliatamente richiamata ha documentato di aver intrapreso e voler completare il percorso di transizione di genere mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale.
4 In tal modo parte attrice sta colmando quello iato esistente tra la propria percezione di sé e la sua identità
sessuale come percepita esternamente e nel contesto sociale.
Va quindi affermato, il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta la propria identità sessuale maschile.
Domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico
La disciplina normativa italiana applicabile al tale domanda è stata oggetto di plurimi e recenti interventi della Corte Cost. il cui esame appare imprescindibile per la decisione.
La questione che era stata posta all'esame della Corte Cost. concerneva se la domanda di rettificazione del sesso possa essere accolta a prescindere dall'effettuazione di un intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari.
Al riguardo dispone l'art. 1 comma 1, l. n. 164 del 1982 che la rettificazione si basa su un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisce ad una persona sesso diverso da quello attribuito nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali.
Investita della questione di costituzionalità del citato articolo, sollevata in riferimento agli art. 2, 3, 32,
117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221/2015, ha affermato che, ai fini della rettificazione anagrafica del sesso, non è necessario sottoporsi ad intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari, tale trattamento rappresentando solo un mezzo eventuale al conseguimento di un benessere psico-fisico della persona interessata. Dichiarando pertanto non fondata la questione di legittimità costituzionale.
5 Tale disposizione prevede che «La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali».
Ad avviso del giudice rimettente, la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 2 e 117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 della CEDU, poiché la previsione della necessità, ai fini della rettificazione anagrafica dell'attribuzione di sesso, dell'intervenuta modificazione dei caratteri sessuali primari attraverso trattamenti clinici altamente invasivi pregiudicherebbe gravemente l'esercizio del diritto fondamentale alla propria identità di genere.
Invero, si legge nella sentenza con cui il Giudice delle leggi ha dichiarato infondata la questione, “viene
(…) lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e, per quanto qui rileva,
delle modalità attraverso le quali realizzarle. Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il
legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia -
la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una
situazione congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai
fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale
costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”.
Tale interpretazione, unica compatibile con i valori espressi nella Costituzione e nel diritto internazionale pattizio, è stata adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, già prima dell'intervento della
Corte costituzionale, aveva rilevato come la scelta dell'individuo di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali dovesse costituire il risultato di “un processo di autodeterminazione verso
l'obiettivo del mutamento di sesso” e come la complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici e psicologici, mettesse “ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in
6 questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da
consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche».
(così, Cass., 20.07.2015, n. 15138).
In tal modo la Corte Cost. ha escluso la necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda in esame.
Con la recentissima pronuncia n. 143 del 23.7.2024, nel solco delle pronunce precedenti, la Corte Cost.
ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che,
potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico,
viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis».
Nel caso di specie in specie risulta che parte attrice si è già sottoposta ad una terapia ormonale sostitutiva presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, una volta confermato il quadro psicologico di disforia di genere (cfr. doc. 8 parte attrice).
7 In base alla documentazione medica in atti, il Collegio ritiene infatti accertato che parte attrice presenti un "disturbo di identità di genere", che potrà essere superato con la transizione dal sesso femminile al sesso maschile.
Detto disturbo è stato ampiamente dimostrato da parte attrice con la documentazione medica versata in atti e sopra dettagliatamente richiamata (cfr. doc. 6, 7 e 10 parte attrice).
Alla luce di questa evidenza documentale, il Collegio non ritiene necessario il compimento di ulteriori approfondimenti istruttori, ritenendo già compiuto il percorso di transizione di genere mediante il trattamento ormonale e il sostegno psicologico comportamentale cui si è sottoposta parte ricorrente.
Emerge pertanto provato il diritto di nata a BRASILE il [...] a [...] Parte_1
all'intervento medico chirurgico per la modifica dei propri caratteri sessuali, che ora, a seguito dell'ultimo arresto della Corte Cost, non richiede più l'autorizzazione giudiziale.
La relativa domanda autorizzatoria non ha più ragione di essere coltivata per sopravvenuta carenza di interesse ad agire alla luce dell'ultima pronuncia del Giudice delle leggi.
Deve pertanto dichiararsi, limitatamente a tale profilo, la cessazione della materia del contendere.
Rettificazione atti di Stato Civile
Alla luce di quanto sopra affermato deve per l'effetto ordinarsi all'Ufficiale di stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'interessata, con il cambiamento del nome da ” a ”. Pt_1 CP_1
Quanto agli altri atti di stato civile, è già previsto dall'art. 5 l. n. 164 del 1982, in linea con il principio di non retroattività della pronuncia, che, per il futuro, “le attestazioni di stato civile riferite a persona della
8 quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”.
Spese di lite
Nulla sulle spese, in difetto di soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa pendente tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Accerta il compiuto il percorso di transizione di genere mediante il trattamento ormonale e il sostegno psicologico comportamentale eseguito nata a [...] il Parte_1
04/12/1999 con il suo conseguente diritto a sottoporsi all'intervento medico chirurgico per la modifica dei caratteri sessuali e all'attribuzione del sesso maschile.
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di autorizzazione all'intervento chirurgico.
3) Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Verona (VR) di annotare nell'atto di nascita di , nata a [...] il [...], la rettifica del sesso anagrafico da Parte_1
femminile in maschile ed il mutamento del nome da a Parte_1 Persona_3
.
[...]
9 Così deciso in Verona, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile in data 6.5.2025
LA GIUDICE REL. LA PRESIDENTE
Virginia Manfroni Antonella Guerra
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