Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00923/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00935/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 935 del 2023, proposto da
Tenuta Agricola Castello di UR AR e C., P.A.B. Produzioni Agricole Brianco, Bovindoc, RA NA UR, AR UR, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Hebert D'Herin, Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Biella, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Savatteri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.R.P.A. Piemonte, Azienda Sanitaria Locale di Biella, Comune di SA, Comune di Dorzano, Cordar s.p.a., Biella Servizi, Co.S.R.A.B., non costituiti in giudizio;
nei confronti
Renerwaste SA s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Bracci, UC Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determinazione della Provincia di Biella 16 agosto 2023, n. 1281;
di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso con tale determinazione, comunque compresi i verbali delle sedute delle conferenze di servizi del 3 marzo 2023 e del 20 luglio 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Biella e di Renerwaste SA s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026 il dott. IO NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le ricorrenti conducono un’azienda agricola nel Comune di SA ed ivi risiedono.
La Cascina Brianco è un complesso immobiliare ed aziendale formatosi nell’Ottocento, composto da fabbricati produttivi e residenziali, terreni, campi coltivati ed altri mezzi di produzione, dove si coltiva il riso di Baraggia DOP.
Nelle vicinanze della Cascina Brianco, la Provincia di Biella ha da tempo autorizzato la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio. L’autorizzazione unica per la produzione di energia da fonti rinnovabili è stata rilasciata nel 2017 alla San Tommaso s.r.l., con contestuale autorizzazione integrata ambientale (determinazione dirigenziale del 20 aprile 2017 n. 392).
Dopo alcune proroghe in favore della San Tommaso s.r.l., nel 2021 la Provincia di Biella ha volturato l’autorizzazione in capo alla società Renerwaste SA, odierna controinteressata. L’impianto, tuttavia, non è stato realizzato.
Nel luglio 2022, la Provincia ha avviato il procedimento di riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006. La società Renerwaste SA ha trasmesso alla Provincia la documentazione progettuale, con talune varianti relative alla collocazione, alle dimensioni ed alle caratteristiche degli edifici e dei manufatti, ridefinendo la zona di compostaggio, raddoppiando la capacità della caldaia (da 500 Kw a 950 Kw), aumentando il volume di capacità dei digestori (da 4900 mc a 6800 mc), modificando l’opera di mitigazione ambientale (la “collinetta”).
All’esito della conferenza di servizi, la Provincia ha adottato, con prescrizioni, l’impugnata determinazione del 16 agosto 2023 n. 1281 (“Installazione IPPC 3 RENERWASTE SALUSSOLA S.R.L. Riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006”).
Le ricorrenti ne chiedono l’annullamento, affidandosi a motivi così riassumibili:
1. Violazione degli artt. 29-octies e 29-quater del d.lgs. n. 152 del 2006 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: la Provincia ha invitato a partecipare alla conferenza di servizi l’A.R.P.A. Piemonte, la A.S.L. di Biella, i Comuni di SA e di Dorzano, la società Cordar s.p.a., il consorzio Co.S.R.A.B., ma avrebbe illegittimamente omesso di convocare altri enti ed amministrazioni (Comando dei Vigili del fuoco, Prefettura di Biella, Soprintendenza, Regione Piemonte, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, SNAM Rete Gas, RFI - Rete Ferroviaria Italiana) che invece erano presenti nel procedimento che portò al rilascio dell’originaria autorizzazione del 2017, rispetto alla quale le varianti progettuali avrebbero richiesto un’adeguata e compiuta istruttoria;
2. Violazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione: la Provincia avrebbe violato la disposizione secondo la quale “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia”; il divieto può essere superato unicamente secondo le modalità e le condizioni poste dal successivo art. 60, primo comma: “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, (…) riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56”; la “collinetta” di mitigazione ambientale ricadrebbe nell’indicata fascia di rispetto ferroviario, a meno di 30 metri dal tracciato della linea ferroviaria esistente, fra la Cascina Brianco e l’area dell’impianto; al riguardo, la Provincia avrebbe illegittimamente omesso di invitare RFI - Rete Ferroviaria Italiana alla conferenza di servizi;
3. Violazione della delibera della Giunta regionale 12 marzo 2021 n. 15-2970, violazione del Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti per la Provincia di Biella ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: secondo l’allegato alla deliberazione regionale del 2021 (§ 4.2.7, pag. 13), in caso di impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano “è necessario assicurare la protezione della popolazione residente dagli impatti odorigeni, dovuto alle fasi di trasporto e movimentazione dei rifiuti, localizzando l'impianto fuori dai margini del territorio urbanizzato e comunque in posizione tale per cui le aree ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nelle zone circostanti» e si prescrive che “a tal fine, per quanto riguarda i centri e i nuclei abitativi e le strutture sensibili (scuole, ospedali ecc.) individuati dal PRG la distanza minima da rispettare per l'insediamento di nuovi impianti è di 500 metri dal confine dell'impianto”; nel Programma provinciale di organizzazione dello smaltimento dei rifiuti per la Provincia di Biella (§ 9.4, pag. 213), viene posto il seguente vincolo per gli impianti di termodistruzione e per gli impianti di recupero energetico alimentati con frazioni combustibili derivati da rifiuti: “i siti idonei alla realizzazione di un impianto di trattamento termico non devono ricadere in aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri”; entrambe le predette fasce di rispetto sarebbero violate dall’autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Biella, con riferimento alla linea di confine dell’area di impianto ed alle abitazioni della Cascina Brianco presenti nel Comune di SA e nel Comune di Dorzano;
4. Violazione dell’art. 272-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, violazione del d.m. 28 giugno 2023 n. 309 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: in occasione della conferenza di servizi, la Provincia di Biella non avrebbe tenuto conto del sopravvenuto decreto del Ministero dell’Ambiente (pubblicato in G.U. il 10 luglio 2023), che ha introdotto una innovativa e complessa disciplina tecnica per la descrizione, la valutazione, il monitoraggio e la regolamentazione delle emissioni odorigene.
Si sono costituiti la Provincia di Biella e la controinteressata società Renerwaste SA, depositando documenti e memorie per chiedere il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 2 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità formulate dall’amministrazione e dalla controinteressata, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Con il primo motivo, le ricorrenti lamentano la mancata convocazione alla conferenza di servizi per il riesame ed il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale AIA, da parte della Provincia di Biella, delle amministrazioni e degli enti che avevano partecipato, nel 2017, alla conferenza indetta per il suo originario rilascio.
La censura è generica, poiché non chiarisce su quali sub-procedimenti e su quali profili tecnici ed ambientali i soggetti pretermessi avrebbero dovuto esprimersi in fase istruttoria (salvo quanto si dirà appresso per il secondo motivo, riguardante la fascia di rispetto dalla linea ferroviaria), ed è comunque infondata.
Ai sensi degli artt. 29-quater e 29-octies del d.lgs. n. 152 del 2006, il procedimento qui controverso è finalizzato al riesame di alcuni profili ambientali inerenti al progetto, suscettibili di aggiornamento periodico alla luce delle migliori tecniche disponibili, per assicurare la costante osservanza delle disposizioni della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni provenienti dalle attività industriali e dagli allevamenti, per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
L’allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006 riporta l’elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dall’autorizzazione integrata: “1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto); 2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza); 3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210)”. In conformità a tali previsioni, la Provincia ha individuato l’oggetto del procedimento nel verbale della prima seduta di conferenza del 3 marzo 2023 (doc. 5): “(…) L’autorizzazione integrata ricomprende: autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento o del recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art 269 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii; autorizzazione allo scarico di acque reflue in rete fognaria ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Occorre inoltre prevedere l’aggiornamento del piano di prevenzione delle acque meteoriche”.
La determinazione n. 1281 del 2023 precisa poi che “il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'allegato IX alla Parte seconda del D.Lgs 152/06” e richiama espressamente le tre autorizzazioni sopra indicate.
Nella specie, il procedimento di riesame dell’autorizzazione ambientale riguardava essenzialmente: l’aggiornamento delle tecnologie sulla base dell’evoluzione impiantistica e dell’esperienza maturata nella gestione di tale tipologia di impianti; la razionalizzazione del layout impiantistico ed il miglioramento della viabilità interna allo stabilimento; la riduzione dei consumi di acqua e della produzione di reflui; la riduzione della produzione di effluenti in atmosfera e l’abbattimento delle emissioni odorigene.
La Provincia di Biella ha legittimamente circoscritto la partecipazione alla nuova conferenza di servizi agli enti competenti ad esprimersi su riesame dei descritti aspetti progettuali: l’A.R.P.A. Piemonte, la A.S.L. di Biella, i Comuni di SA e di Dorzano, la società Cordar s.p.a., il consorzio Co.S.R.A.B.
Il Comando dei Vigili del Fuoco di Biella aveva, al di fuori della conferenza, valutato positivamente la documentazione progettuale di propria competenza ed espresso parere favorevole al rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (doc. 6). Analogamente, la Soprintendenza per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, esaminata la documentazione progettuale, aveva approvato il piano dei sondaggi archeologici proposto in sede di riesame (doc. 7).
Ne discende l’infondatezza del motivo.
Le ricorrenti deducono, poi, la violazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 753 del 1980, rilevando che la “collinetta” di mitigazione ambientale ricadrebbe nella fascia di rispetto ferroviario, a meno di 30 metri dal tracciato della linea ferroviaria esistente, fra la Cascina Brianco e l’area dell’impianto, e che la Provincia di Biella avrebbe illegittimamente omesso di richiedere il nulla osta di RFI - Rete Ferroviaria Italiana alla variante progettuale.
In contrario, può osservarsi che, comparando il progetto autorizzato nel 2017 e la variante sottoposta ad aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale (doc. 4), la “collinetta” resta collocata all’interno del sedime sul lato est dell’impianto, nella medesima posizione. La modifica progettuale interessa il versante all’interno dell’area di impianto, mentre il versante esterno, di fronte alla linea ferroviaria, risulta sostanzialmente immodificato e, in particolare, conserva la stessa distanza dalla ferrovia.
L’opera di mitigazione ambientale era già prevista ed assentita nel precedente progetto del 2017. La modesta modifica prospettica non incide sulla sicurezza del traffico ferroviario e, pertanto, legittimamente la Provincia di Biella ha rinnovato l’autorizzazione ambientale senza richiedere nuovamente il parere di RFI - Rete Ferroviaria Italiana.
Con il terzo motivo, le ricorrenti denunciano la violazione delle distanze minime prescritte: a) dal Programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti, pari a 200 metri tra l’impianto ed i vicini insediamenti residenziali non costituiti da case sparse; b) dalla delibera della Regione Piemonte 12 marzo 2021 n. 15-2970, pari a 500 metri tra il confine dell’impianto ed i limitrofi centri abitati.
Il motivo è infondato per entrambi i profili.
In primo luogo, la prescrizione del § 9.4 del Programma provinciale si riferisce agli impianti di trattamento termico dei rifiuti, i quali “non devono ricadere in aree con presenza di insediamenti residenziali, non costituite da case sparse, a distanza inferiore a 200 metri”. Viceversa, l’impianto autorizzato dalla Provincia di Biella non è destinato all’incenerimento dei rifiuti, bensì alla produzione di biometano, mediante trattamento di rifiuti organici selezionati in processi di digestione anaerobica e compostaggio. Donde l’inapplicabilità della previsione regolamentare invocata dalle ricorrenti.
La delibera regionale n. 15-2970 del 2021, recante “Disposizioni e Linee guida per la valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale, nell’ambito dell’istruttoria del procedimento amministrativo relativo agli impianti di recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometano», in attuazione del d.lgs. n. 152 del 2006 nonché della legge regionale n. 44 del 2000, prevede, al § 4.2, che “in relazione alla gestione dei rifiuti organici, il Piano promuove la valorizzazione dell’impiantistica di trattamento già esistente sul territorio regionale, privilegiando eventuali potenziamenti o ristrutturazioni funzionali alla realizzazione di sistemi integrati di digestione anaerobica, seguiti dal trattamento aerobico, in modo da massimizzare il recupero di materia della Forsu trattata con il recupero di energia”. Allo scopo di tutelare la popolazione residente nell’area dalle emissioni odorigene derivanti dal trattamento dei rifiuti, la delibera stabilisce che gli impianti debbano essere preferibilmente localizzati fuori dai margini del territorio urbanizzato e comunque in posizione tale per cui le aree ad uso pubblico non siano di fatto utilizzabili dalla popolazione residente nelle zone circostanti e che “la presenza di centri e nuclei abitativi, nella fascia di 1000 metri, e la presenza di case sparse ed aree con presenze antropiche concentrate e significative, nella fascia di 500 metri, rispetto all'insediamento di nuovi impianti, deve essere valutata in sede di progettazione e dovrà essere verificato il carico residenziale / antropico esistente”.
L’individuazione del sito dell’impianto è stata originariamente effettuata dalla Provincia di Biella con l’autorizzazione del 2017 ed il progetto di riesame non ne modifica in modo apprezzabile il perimetro.
Nel caso in esame, i manufatti situati ad una distanza inferiore a quella stabilita dalla delibera regionale, la cascina agricola ed alcune isolate abitazioni contigue, non paiono assimilabili a territorio urbanizzato ovvero a centri abitati con presenze antropiche significative.
Anche il terzo motivo, pertanto, è infondato e va respinto.
Infine, non sussiste la violazione del d.m. 28 giugno 2023 n. 309. Le ricorrenti affermano, invero in modo generico, che la Provincia di Biella e gli enti chiamati ad esprimersi in conferenza di servizi avrebbero dovuto tener conto dei nuovi indirizzi contenuti nel decreto ministeriale, in materia di impianti ed attività che hanno un potenziale impatto odorigeno.
Il decreto detta un elenco delle categorie generali di impianti e attività che, potenzialmente, possono produrre tali emissioni, affidando però alle Regioni il compito di aggiornarle ed integrarle sulla base delle proprie specificità territoriali. Il carattere meramente orientativo e non vincolante di tali disposizioni emerge dalle stesse premesse del decreto ministeriale, laddove chiarisce, nel paragrafo introduttivo, che “(…) attesa la natura di documento tecnico di indirizzo per autorità e per operatori del settore, l’elaborato contiene una serie di orientamenti che si sviluppano nei soli ambiti di discrezionalità tecnica ammessi dalla normativa della parte quinta del D.lgs. 152/2006 e che rinviano, per quanto necessario, alle azioni di titolarità delle autorità regionali e delle autorità competenti, per modulare e attuare tali orientamenti”, con la puntualizzazione che “(…) il documento non può in alcun modo interferire, considerata la propria natura, con l’applicazione delle normative regionali oggi vigenti in materia che assicurino, anche attraverso distinte modalità, un equiparabile livello di tutela in materia di emissioni odorigene”.
Sul piano temporale, le varianti al progetto sono state presentate dalla società Renerwaste SA prima della pubblicazione del decreto ministeriale, avvenuta in prossimità della conclusione della conferenza di servizi. Perciò, in assenza di una disciplina statale di indirizzo, le amministrazioni intervenute alla conferenza hanno legittimamente preso a riferimento le prescrizioni regolamentari in materia di emissioni odorigene di cui alla delibera della Regione Piemonte n. 13-4554 del 2017 (“Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno”), concludendo in termini favorevoli con prescrizioni, in merito all’aggiornamento dell’autorizzazione ambientale alla luce delle migliori tecniche disponibili.
Nella prima seduta del Comitato tecnico provinciale per i problemi ambientali, in data 16 febbraio 2023 (doc. 4), la Provincia ha preso atto del contributo fornito da A.R.P.A. Piemonte per la valutazione dello studio di impatto olfattivo presentato dalla società proponente (doc. 9), richiedendo integrazioni alla relazione di progetto. In seguito, nella seduta dell’11 luglio 2023, l’A.R.P.A. Piemonte ed il Comitato tecnico hanno giudicato positivamente la documentazione integrativa e concluso l’istruttoria (doc. 12).
Ne discende, pertanto, l’infondatezza della censura.
In conclusione, il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della Provincia di Biella e di Renerwaste SA s.r.l., a ciascuna nella misura di euro 3.000,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
IO NE, Consigliere, Estensore
Marco Costa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO NE | UC EL |
IL SEGRETARIO