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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/03/2025, n. 4627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4627 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25629 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Domenico Gagliardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...] CP_1
Resistente - contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27.11.24 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la parte resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.4.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 26.8.92 contraeva matrimonio in Torre Annunziata con dalla cui unione erano nati tre figli, maggiorenni al deposito del CP_1
ricorso; che con decreto del 31.1.2017 il Tribunale di Torre Annunziata
omologava la separazione personale, le cui condizioni prevedevano che i tre figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti avrebbero continuato a convivere con il padre presso la casa coniugale a lui assegnata,
ove ancora all'attualità risiedevano, che la moglie avrebbe beneficiato di un contributo di mantenimento, atteso il suo stato di inoccupazione, nella somma mensile di € 400,00, mentre lui si sarebbe occupato del mantenimento dei figli,
con spese straordinarie ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, infine obbligandosi i coniugi a trasferire ai figli, la loro quota di nuda proprietà della casa coniugale, come poi avvenuto;
che dalla separazione non si era ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi, deducendo che la moglie si era trasferita in Roma, ove stabilmente conviveva con nuovo compagno ed aveva intrapreso attività lavorativa, chiedeva pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con condanna della resistente al pagamento di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Concesso termine per il rinnovo della notifica alla resistente, alfine perfezionatasi ex art.140 c.p.c., il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, concesso nuovo termine per il rinnovo della notifica dei provvedimenti presidenziali, all'udienza del 29.11.23, dichiarata la contumacia respinta la richiesta di discussione orale della causa ex art.281decies c.p.c. del ricorrente che chiedeva decidersi il giudizio senza termini istruttori, il G.I.
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni al 27.11.24.
A detta udienza trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. il riservava la decisione al Collegio con termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, anche in considerazione del comportamento processuale della resistente, rimasta contumace. Deve, pertanto, essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26.8.1992.
Relativamente alle altre questioni, alcun provvedimento deve essere assunto in punto di assegno divorzile, in difetto di domanda.
Deve essere respinta la richiesta del ricorrente di condanna della resistente al versamento del contributo di mantenimento per i figli, attualmente di 32, 27 e
28 anni ed il primo dei quali già padre, con lui conviventi, in difetto di prova relativamente alla sussistenza del diritto al mantenimento.
Ed invero, secondo un consolidato indirizzo della Corte di legittimità (cfr.,
Cass. 24731/2024, Cass. 26875/2023) cui il Tribunale aderisce l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
(come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è
idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto",
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa
(Cass. 26875/2023). Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Occorre, di conseguenza che sia provato dal richiedente l'impegno del figlio rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass.
29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020).
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto",
rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà,
caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi,
di una collocazione lavorativa.
Nel caso di specie ove i figli (uno dei quali, ultratrentenne ha già costituito anche nucleo familiare), hanno da tempo raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso,
non è stata data prova dal ricorrente (che non ha articolato richieste istruttorie né richiesto termini istruttori) che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale sia derivata da ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), qui invero nemmeno allegate.
Né deponendo la mancata costituzione della madre come non contestazione.
La domanda va pertanto respinta rendendo superfluo l'esame comparativo della capacità economica delle parti.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite, attesa anche la mancata costituzione della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25629/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26.8.1992 in Torre del Greco (NA) da nato a [...] Parte_1
Annunziata (NA) il 10.10.1959 e , nata a [...] CP_1
(NA) il 05/07/1957, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torre del Greco (registro degli atti di matrimonio, atto n. 472,
parte I, serie A, anno 1992);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) rigetta le ulteriori domande del ricorrente;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 10.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25629 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], il [...], con il Parte_1
patrocinio dell'Avv. Domenico Gagliardi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nata a [...], il [...] CP_1
Resistente - contumace
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 27.11.24 parte ricorrente precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta. Nessuno per la parte resistente.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7.4.22 ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1
premesso che in data 26.8.92 contraeva matrimonio in Torre Annunziata con dalla cui unione erano nati tre figli, maggiorenni al deposito del CP_1
ricorso; che con decreto del 31.1.2017 il Tribunale di Torre Annunziata
omologava la separazione personale, le cui condizioni prevedevano che i tre figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti avrebbero continuato a convivere con il padre presso la casa coniugale a lui assegnata,
ove ancora all'attualità risiedevano, che la moglie avrebbe beneficiato di un contributo di mantenimento, atteso il suo stato di inoccupazione, nella somma mensile di € 400,00, mentre lui si sarebbe occupato del mantenimento dei figli,
con spese straordinarie ripartite tra i coniugi nella misura del 50%, infine obbligandosi i coniugi a trasferire ai figli, la loro quota di nuda proprietà della casa coniugale, come poi avvenuto;
che dalla separazione non si era ricostituita alcuna comunione spirituale e materiale tra i coniugi, deducendo che la moglie si era trasferita in Roma, ove stabilmente conviveva con nuovo compagno ed aveva intrapreso attività lavorativa, chiedeva pertanto dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con condanna della resistente al pagamento di euro 400,00 a titolo di mantenimento dei figli oltre al 50%
delle spese straordinarie.
Concesso termine per il rinnovo della notifica alla resistente, alfine perfezionatasi ex art.140 c.p.c., il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e,
segnatamente, confermava le condizioni separative e rimetteva le parti dinnanzi a sé quale G.I. per il proseguo.
Successivamente, concesso nuovo termine per il rinnovo della notifica dei provvedimenti presidenziali, all'udienza del 29.11.23, dichiarata la contumacia respinta la richiesta di discussione orale della causa ex art.281decies c.p.c. del ricorrente che chiedeva decidersi il giudizio senza termini istruttori, il G.I.
rinviava la causa per precisazione delle conclusioni al 27.11.24.
A detta udienza trattata cartolarmente ex art.127ter c.p.c. il riservava la decisione al Collegio con termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali.
Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del
Tribunale in sede di separazione personale omologata e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, anche in considerazione del comportamento processuale della resistente, rimasta contumace. Deve, pertanto, essere dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26.8.1992.
Relativamente alle altre questioni, alcun provvedimento deve essere assunto in punto di assegno divorzile, in difetto di domanda.
Deve essere respinta la richiesta del ricorrente di condanna della resistente al versamento del contributo di mantenimento per i figli, attualmente di 32, 27 e
28 anni ed il primo dei quali già padre, con lui conviventi, in difetto di prova relativamente alla sussistenza del diritto al mantenimento.
Ed invero, secondo un consolidato indirizzo della Corte di legittimità (cfr.,
Cass. 24731/2024, Cass. 26875/2023) cui il Tribunale aderisce l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. La prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento
(come detto a carico del richiedente) verte sulla circostanza che il figlio abbia curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o si sia, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è
idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto",
in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendono giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa
(Cass. 26875/2023). Il che significa, in particolare, che, una volta raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, presunzione che, per essere vinta,
necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Occorre, di conseguenza che sia provato dal richiedente l'impegno del figlio rivolto al reperimento di un'occupazione nel mercato del lavoro e la concreta assenza di personale responsabilità nel ritardo a conseguirla (cfr. Cass.
29264/2022, Cass. 37366/2021, Cass. 17380/2020, Cass. 17183/2020).
La dimostrazione del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto",
rispetto al quale, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà,
caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi,
di una collocazione lavorativa.
Nel caso di specie ove i figli (uno dei quali, ultratrentenne ha già costituito anche nucleo familiare), hanno da tempo raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso,
non è stata data prova dal ricorrente (che non ha articolato richieste istruttorie né richiesto termini istruttori) che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale sia derivata da ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione), qui invero nemmeno allegate.
Né deponendo la mancata costituzione della madre come non contestazione.
La domanda va pertanto respinta rendendo superfluo l'esame comparativo della capacità economica delle parti.
Sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del ricorso per dichiarare l'irripetibilità delle spese di lite, attesa anche la mancata costituzione della resistente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 25629/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26.8.1992 in Torre del Greco (NA) da nato a [...] Parte_1
Annunziata (NA) il 10.10.1959 e , nata a [...] CP_1
(NA) il 05/07/1957, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Torre del Greco (registro degli atti di matrimonio, atto n. 472,
parte I, serie A, anno 1992);
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898;
3) rigetta le ulteriori domande del ricorrente;
4) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 10.3.2025
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
Il Giudice estensore
Dott.ssa Simona Rossi