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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4393 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale ConSIliere dott.ssa Francesca Sicilia ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3843 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C. F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Pasquale Serafino;
Appellante
(C.F.: ) rappresentato e difeso da dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Ugo D'Angelo;
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'appellante in data 24.4.2025 e dalla difesa dell'appellato in data 2.4.2025.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di precetto notificato il 24.4.2018, , in virtù della Parte_1 sentenza n. 1499/2008, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01-
09.12.2008 e successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1841/2016 del
05.05.2016, nonché di provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.05.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n.1904/2016 RG, con atto di precetto, notificato in data 24.04.2018, intimava ad di rilasciare libero e vuoto il cavedio di mq 20,50, nonché la relativa CP_1 cassa scala di accesso avente ingresso dal civico 21 (ex 17) per ivi immettersi nel possesso. proponeva opposizione, contestando la legittimità del titolo esecutivo. CP_1
Deduceva che:
- sia la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1499/2018 sia la sentenza della Corte d'Appello n. 1841/2016 non facevano riferimento al cavedio, ma solamente ai beni siti in Striano alla via Poggiomarino n. 13 individuati in NCEU foglio 7 part. 571 sub 5 (deposito), per cui il cavedio, non essendo stato oggetto di scioglimento della comunione tra Parte_1 ed è ancora in comune tra le parti, circostanza che non inficia CP_1 lo scioglimento per gli altri beni;
- la , unitamente all'atto di precetto, notificava l'ordinanza resa dal Parte_1
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.05.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n.1904/2016 RG, per cui l'ordinanza non poteva essere efficace, avendo, a sua volta, modificato i titoli giudiziali passati in giudicato;
- l'inefficacia della suddetta ordinanza e di annullamento dell'atto di precetto notificato il 24.4.2018.
Al procedimento recante n. 3155/2018 RG veniva riunito il procedimento recante rg n. 6626/2021, relativo alla fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, scaturito dalla notifica, in data 22.05.2018, ad dell'atto di CP_1
pagina 2 di 16 preavviso di prosieguo dell'esecuzione.
Avverso tale atto esecutivo, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., iscritta CP_1 al n.1307/2018 RG, contestando la nullità dell'atto di preavviso opposto in quanto in prosieguo della procedura esecutiva n.1904/2016 RG, perento per decorso dei termini.
Con atto di citazione, notificato in data 31.10.2018, riassumeva Parte_1 il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, chiedendone il rigetto, con condanna di alla refusione delle spese sia della fase cautelare, che di merito. CP_1
Si costituiva l'opponente nel procedimento iscritto al n. 6626/2018 CP_1
RG chiedendo:
- l'accoglimento della opposizione proposta, nella quale eccepiva la nullità dell'atto di preavviso in quanto effettuato nella procedura n. 1904/2016 RGE, perento per decorso dei termini;
- la riunione del giudizio per palese connessione soggettiva ed oggettiva a quello di opposizione a precetto n.3155/18 RG, depositando agli atti il verbale dell'Ufficiale Giudiziario di esecuzione con immissione nel possesso del bene ottenuto dalla in data 27.09.2018, con conseguente richiesta di Parte_1 restituzione del possesso dell'immobile oggetto di giudizio.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU nominato ing. , Per_1 nonché la riunione per litispendenza al presente giudizio di quello recante n.
6626/18 RG, instaurato dalla per riassunzione nel merito della Parte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c..
All'udienza del 25.11.2021, il Giudice riservava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle memorie conclusive, l'opponente contestava la inidoneità del CP_1 titolo esecutivo giudiziale (rappresentato dalla sentenza n. 1499/2008 del Tribunale di Torre Annunziata, seguita dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1841/2016 del 05.05.2016), azionato da controparte a sorreggere l'esecuzione intrapresa relativamente al cd. , che non ha costituito oggetto del giudizio di Pt_2 divisione tra le odierne parti in causa, essendo stato completamente pretermesso, anche dal CTU ing. , sia nella formazione delle quote della comunione, sia Per_2 nell'attribuzione dei valori dei beni facenti parte della massa, nonché
pagina 3 di 16 nell'accertamento peritale eseguito dal CTU ing. . Per_1
Con sentenza n. 1496/2022 pubblicata in data 19.6.2022 il Tribunale di Torre
Annunziata così si pronunciava:
“a) accoglie l'opposizione spiegata da e dichiara il cavedio estraneo alla CP_1 quota attribuita a , in quanto bene non oggetto del titolo esecutivo Parte_1 perchè pretermesso nella divisione giudiziale statuita con le sentenze di primo e secondo grado e, per l'effetto, dichiara inefficace e l'atto di precetto notificato ad
in data 24.04.2018 e la successiva attività svolta;
b) rigetta la domanda CP_1 proposta da;
c) compensa le spese di lite tra le parti.” Parte_1
In motivazione affermava il giudice di primo grado che:
- andassero valutati i titoli azionati dalla per verificare se il cavedio Parte_1 fosse ricompreso o meno tra i beni da consegnare a quest'ultima;
- dall'analisi delle due sentenze (quella del Tribunale di Torre Annunziata e quella della Corte d'Appello), in quella di secondo grado non veniva menzionato il cavedio;
- dalla verifica effettuata dal ctu, il cavedio risultava escluso dalla quota B
(attraverso un calcolo della superficie complessiva della quota) spettante alla
, nonostante fosse contiguo al deposito di proprietà di quest'ultima; Parte_1 tuttavia, il cavedio ha accesso autonomo e separato dal deposito e poteva dunque ritenersi estraneo alla suddetta quota;
- l'opposizione spiegata da nel giudizio principale (R.G. n. 3155/2018) CP_1 andava accolta, mentre la domanda della andava rigettata, Parte_1 considerando che l'ordinanza con la quale era stata revocata la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte e disposta la prosecuzione dell'esecuzione, fosse relativa alla fase cautelare del giudizio di opposizione;
- la conclusione della procedura esecutiva proseguita in pendenza di opposizione a seguito del rigetto dell'istanza sospensiva ex art. 624 c.p.c. non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione continuando a sussistere l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo;
pagina 4 di 16 - tale ragionamento giuridico risultava valido anche considerando che il cavedio era stato consegnato alla medio tempore;
Parte_1
- compensava le spese data la complessità della questione oggetto di causa.
ha proposto appello chiedendo in via preliminare: Parte_1
I)= Sospensione: fa riserva di avanzare specifica istanza di sospensione della sentenza n. 1496 / 2022 laddove esso - a seguito del precetto del 30 agosto CP_1
2022 – proseguisse nell'azione esecutiva.
In via formale:
II ) = dichiarare tutte le domande formulate da nell'ambito dei giudizi CP_1
R.G. 3155 / 18 e 6626 / 18 inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate.
Per l'effetto rigettarle integralmente, e conseguentemente annullare la sentenza 1496
/ 2022.
III )= dichiarare inutilizzabile la CTU dell'Ing. nell'ambito dei giudizi 3155 / Per_1
2018 + 6626 / 2018 .
IV ) = dichiarare l'erroneità della CTU dell'Ing. stante la definitività dei Per_1 menzionati provvedimenti giudiziari.
Nel merito:
V ) = Accogliere l'appello formulato da e per l'effetto annullare la Parte_1 sentenza 1496 / 2022 emessa in data 09 giugno 2022, pubblicata in data 20 giugno
2022, nell'ambito dei procedimenti civili.
Conseguentemente rigettare tutte le domande di nell'ambito dei giudizi CP_1
3155 / 2018 e 6626 / 2018.
VI) = Con vittoria di spese e compensi dei due gradi dei giudizi.
Condannare esso appellato - - al pagamento delle spese e compensi dei CP_1 due gradi del giudizio. Il tutto , con attribuzione al procuratore antistatario .
VII) =Emettere ogni altro provvedimento opportuno e necessario a favore di Parte_1
.”
[...]
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta l'inammissibilità della nomina del CTU in ordine all'analisi di situazioni giuridiche già decise dai Per_1 giudici nel procedimento recante R.G. n. 1307/2018 e CP_2 CP_3 nel procedimento recante R.G. n. 1904/2016 dove il cavedio risultava
[...] assegnato all'appellante. Chiede, quindi, che la relazione dell'ingegner venga Per_1
pagina 5 di 16 dichiarata nulla.
Con il secondo motivo d'appello chiede che venga annullata la sentenza n.
1496/2022 e rigettata ogni richiesta o domanda di poiché le questioni CP_1 sottese erano già state esaminate in altri gradi di giudizio con sentenze passate in giudicato.
Con il terzo motivo d'appello asserisce nuovamente l'erronea valutazione del giudice che ha condiviso le risultanze della ctu ritenendola inammissibile poiché avente ad oggetto situazioni giuridiche passate in giudicato.
Sostiene, inoltre, l'appellante che i beni oggetto di causa sono di titolarità dell'appellante per atto di compravendita del notaio (con estremi di vendita Per_3 meglio specificati nell'atto introduttivo).
Oltretutto, lamenta che la sentenza impugnata incide sulla sfera giuridica dei terzi estranei, avendo disposto uno stravolgimento di fatto e di diritto sulla base di quanto poc'anzi esplicitato.
Conseguentemente, sostiene che le domande di sono inammissibili, CP_1 improponibili, improcedibili ed infondate.
Inoltre, nonostante la sentenza impugnata sia meramente dichiarativa, ne chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva.
In ultimo chiede che sia l'appellato ad essere condannato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituisce proponendo appello incidentale e chiedendo: CP_1
“1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da Parte_1
perché fuori dal paradigma dell'art. 342 c.p.c.; 2) rigettare il gravame
[...] principale in quanto inammissibile nel rito per palese violazione dell'art. 342 c.p.c. e del tutto infondato in fatto ed in diritto;
3) accogliere integralmente l'appello incidentale così come proposto e riformare parzialmente la sentenza nei termini sopra indicati e specificati;
4) per il principio di soccombenza, condannare l'appellante principale alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di , con Controparte_4 attribuzione agli avv.ti Ugo ed Angela D'Angelo antistatari.”
Pertanto, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché carente dei requisiti richiesti dalla suddetta norma.
pagina 6 di 16 Deduce, poi:
- l'infondatezza nel merito dell'appello principale in quanto, l'appellante ha sostenuto il travalicamento dei titoli esecutivi (sentenze dei precedenti gradi di giudizio summenzionate) da parte dell'appellato, e tuttavia, l'azione giudiziale dell'appellante era, invece, volta proprio all'applicazione degli stessi, essendo dette statuizioni eseguite in maniera scorretta dalla che invece si è impossessata del bene Parte_1 oggetto di esame;
- che dette sentenze non sono passate in giudicato e non sono ostative alle opposizioni definite con la sentenza impugnata così come confermato dal giudice di primo grado e con l'ordinanza del GOP;
- che l'atto di compravendita citato non ha rilevanza in quanto gli è opponibile la sentenza gravata;
- che la nomina del ctu, non riguardava questioni di merito decise nelle sentenze passate in giudicato, e peraltro, l'appellante nulla ha eccepito in ordine al contenuto della relazione tecnica;
- che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con appello incidentale chiede la riforma della sentenza impugnata deducendo:
- l'omessa regolazione delle spese di ctu interamente anticipate dall'appellante;
- l'erronea statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite dei due giudizi riuniti, nonostante l'accoglimento delle opposizioni proposte dall'appellante.
Con ordinanza del 7.2.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2024, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
29.4.2025.
Con decreto presidenziale del 2.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 29.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
6.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 6.5.2025), concedendo alle parti pagina 7 di 16 i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante incidentale ex art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio pagina 8 di 16 di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Con i proposti motivi di gravame riassumibili in un unico ampio motivo di appello,
l'appellante ha censurato la gravata sentenza, lamentando l'inammissibilità della nomina del CTU ing. in ordine all'analisi di situazioni giuridiche già decise Per_1 dai giudici nel procedimento recante R.G. n. 1307/2018 e CP_2 CP_3 nel procedimento recante R.G. n. 1904/2016 dove il cavedio risultava
[...] assegnato all'appellante nonchè l'erronea valutazione del giudice che ha condiviso le risultanze della ctu ritenendola inammissibile poiché avente ad oggetto situazioni giuridiche passate in giudicato, chiedendo l'annullamento della sentenza gravata essendo le questioni sottese erano già state esaminate in altri gradi di giudizio con sentenze passate in giudicato, asserendo peraltro che i beni oggetto di causa fossero di titolarità dell'appellante, incidendo così la sentenza sulla sfera giuridica dei terzi.
Trattasi di doglienze infondate in fatto e in diritto per l'assorbente rilievo secondo cui il giudice di primo grado, con ordinanza del 18 gennaio 2019, condivisibilmente, lette le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenutane la ammissibilità e la opportunità, ha nominato un CTU al fine di verificare se, sulla base delle sentenze depositate in atti (n. 1499/2008 emessa da questo Tribunale, nonché n. 1841/16 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli), unitamente alla CTU redatta nell'ambito del giudizio di divisione rg. n. 257/2002, se sussista la pretermissione del bene oggetto dell' opposizione (cavedio di mq 20,50).
Altrettando condivisibilmente il giudice di prime cure ha accolto le risultanze della ctu espletata a firma dell'ing. , apparendo le stesse ad avviso della Persona_4
Corte scevre da vizi logici e formali, nella parte in cui il ctu nominato ha così concluso: “il vano scale ed il cavedio sono state pretermesse dalle sentenze n.
1499/2008 emessa dal Tribunale di T/Annunziata, n. 1841/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli nonché dalla CTU dall'ing. redatta nell'ambito del Persona_5
pagina 9 di 16 giudizio di scioglimento della comunione di cui alla RG 0257/02; tale risultanza trova motivazione sul fatto che la somma delle superfici del vano scale e del cavedio non contribuiscono affatto alla formazione della superficie relativa alla quota B assegnata alla SI. ”; “letta la sentenza n. 1499/2008 emessa dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, la sentenza n. 1841/16 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli e
l'elaborato peritale redatto nell'ambito del giudizio di divisione di cui alla RG n.
257/2002 unitamente agli rilievi tecnici eseguiti sui luoghi di causa nonché espletati i dovuti calcoli analitici ed esame di sovrapposizione, si è pervenuti alla conclusione che il cavedio (unitamente al vano scale) è stato pretermesso sia dalle sentenze sopra indicate che dalla CTU elaborata in sede di giudizio di scioglimento della comunione”.
Correttamente, dunque, il cavedio di cui è causa è stato ritenuto estraneo alla quota assegnata alla , con accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1 CP_1
nel giudizio di primo grado, in quanto bene in questione non era oggetto del
[...] titolo esecutivo perchè pretermesso nella divisione giudiziale statuita con le sentenze di primo e secondo grado.
Correttamente è stato dichiarato conseguentemente inefficace l'atto di precetto notificato ad in data 24.04.2018 e la successiva attività svolta. CP_1
Non pertinenti appaiono le doglianze dell'appellante in ordine alla inammissibilità delle domande avanzate in primo grado dall'odierna parte appellante per essere sottese all'opposizione proposta questioni già decise con sentenze passate in giudicato, non trattandosi di contestazioni inerenti l'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale in cui il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso ( nello stesso senso v. Cass. n. 26089 del 30.11.2005, n.
10504/2004, n. 17632/2002 - che pur non inficiando il titolo nella sua formazione, siano idonei a dimostrare la sua inefficacia - ad esempio in quanto il diritto in esso consacrato è già stato soddisfatto), essendosi trattato nel caso in esame di verificare l'oggetto del titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione a precetto di rilascio notificato sulla scorta dei titoli giudiziali.
pagina 10 di 16 Per le ragioni sopra esposte, l'appello principale proposto da Parte_1
è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
[...]
2. Appello incidentale
Con appello incidentale tempestivo ha chiesto la riforma della CP_1 sentenza impugnata deducendo: -l'omessa regolazione delle spese di ctu interamente anticipate dall'appellante; - l'erronea statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite dei due giudizi riuniti, nonostante l'accoglimento delle opposizioni proposte dall'appellante.
Trattasi invero di doglianze fondate in fatto e in diritto rilevato.
Invero la sentenza impugnata ha omesso la regolamentazione delle spese di ctu il cui importo nella misura liquidata in corso di causa deve essere posto a carico dell'opposto soccombente in primo grado.
Erroneamente la sentenza impugnata, inoltre, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa alla luce della complessità della questione affrontata e della circostanza che il cavedio è contiguo al deposito assegnato alla SI.ra , pur non essendo stato valutato nell'ambito del giudizio di divisione, Parte_1 con motivazione non rispondente ai dettami di cui all'art. 92 c.p.c..
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, pagina 11 di 16 inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
Ebbene, nel caso di specie la giustificazione offerta dal giudice a quo non risponde pienamente a detti requisiti e, dunque, non si sottrae alla fondata censura svolta dall'appellante in via incidentale. In particolare, esclusa a monte attesa la pronunzia in rito, la ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che ricorre di regola allorquando sia l'attore che il convenuto abbiano ottenuto una soddisfazione solo parziale delle posizioni fatte valere in giudizio, la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure appare criticabile sotto un duplice profilo: 1) sia per il riferimento alla “decisione in rito”, dovendosi escludere, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che le ipotesi oggetto dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. contemplino anche la natura “in rito” della pronuncia emessa al fine di consentire di per sé al giudice di compensare le spese processuali (cfr. Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18348/20 depositata il 4 settembre); 2) sia per il riferimento alla “novità delle questioni poste a base” della decisione, cui pure fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che pure non ricorre nell'ipotesi in esame non essendo ravvisabile alcuna novità della decisione non avendo, peraltro, il
Giudice mai fatto menzione di alcuna specifica situazione connotata da tale assoluta eccezionalità.
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n.
26956; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
pagina 12 di 16 In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle sopra esposte ragioni, va accolto l'appello incidentale e per l'effetto annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti anziché porle a carico della parte soccombente ex art 91 c.p.c. e non ha disciplinato le spese di ctu.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve dunque procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico dell'appellante principale le spese di entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante in via incidentale vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal pagina 13 di 16 DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione fino a 1.100 euro in base al valore della controversia
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico degli appellante principale anche le spese di ctu di primo grado nella misura determinata in corso di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1496/2022 pubblicata in data 19.6.2022 CP_1 dal Tribunale di Torre Annunziata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) nel merito, rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma, per quanto di ragione, la sentenza impugnata;
pagina 14 di 16 2) accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto: - CP_1 annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti e non ha disciplinato le spese di ctu;
3) dichiara tenuta e condanna l'appellante principale Parte_1 al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore
[...] dell'appellante in via incidentale liquidate complessivamente in euro
926,00 per il primo grado (euro 662,00 per compensi professionali ed euro
264,00 per spese) ed in euro 673,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
4) le spese di ctu sono liquidate definitivamente nella misura determinata in corso di causa ponendone il pagamento a carico di parte appellante
; Parte_1
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.9.2025
Il ConSIliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale ConSIliere dott.ssa Francesca Sicilia ConSIliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 3843 del ruolo generale dell'anno 2022 vertente tra
(C. F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Pasquale Serafino;
Appellante
(C.F.: ) rappresentato e difeso da dell'Avv. CP_1 CodiceFiscale_2
Ugo D'Angelo;
Appellato – Appellante incidentale
Oggetto: opposizione a precetto.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa dell'appellante in data 24.4.2025 e dalla difesa dell'appellato in data 2.4.2025.
pagina 1 di 16 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di precetto notificato il 24.4.2018, , in virtù della Parte_1 sentenza n. 1499/2008, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01-
09.12.2008 e successiva sentenza della Corte di Appello di Napoli n.1841/2016 del
05.05.2016, nonché di provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.05.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n.1904/2016 RG, con atto di precetto, notificato in data 24.04.2018, intimava ad di rilasciare libero e vuoto il cavedio di mq 20,50, nonché la relativa CP_1 cassa scala di accesso avente ingresso dal civico 21 (ex 17) per ivi immettersi nel possesso. proponeva opposizione, contestando la legittimità del titolo esecutivo. CP_1
Deduceva che:
- sia la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1499/2018 sia la sentenza della Corte d'Appello n. 1841/2016 non facevano riferimento al cavedio, ma solamente ai beni siti in Striano alla via Poggiomarino n. 13 individuati in NCEU foglio 7 part. 571 sub 5 (deposito), per cui il cavedio, non essendo stato oggetto di scioglimento della comunione tra Parte_1 ed è ancora in comune tra le parti, circostanza che non inficia CP_1 lo scioglimento per gli altri beni;
- la , unitamente all'atto di precetto, notificava l'ordinanza resa dal Parte_1
Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata in data 17.05.2017 nell'ambito della procedura esecutiva n.1904/2016 RG, per cui l'ordinanza non poteva essere efficace, avendo, a sua volta, modificato i titoli giudiziali passati in giudicato;
- l'inefficacia della suddetta ordinanza e di annullamento dell'atto di precetto notificato il 24.4.2018.
Al procedimento recante n. 3155/2018 RG veniva riunito il procedimento recante rg n. 6626/2021, relativo alla fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, scaturito dalla notifica, in data 22.05.2018, ad dell'atto di CP_1
pagina 2 di 16 preavviso di prosieguo dell'esecuzione.
Avverso tale atto esecutivo, proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., iscritta CP_1 al n.1307/2018 RG, contestando la nullità dell'atto di preavviso opposto in quanto in prosieguo della procedura esecutiva n.1904/2016 RG, perento per decorso dei termini.
Con atto di citazione, notificato in data 31.10.2018, riassumeva Parte_1 il giudizio di opposizione agli atti esecutivi, chiedendone il rigetto, con condanna di alla refusione delle spese sia della fase cautelare, che di merito. CP_1
Si costituiva l'opponente nel procedimento iscritto al n. 6626/2018 CP_1
RG chiedendo:
- l'accoglimento della opposizione proposta, nella quale eccepiva la nullità dell'atto di preavviso in quanto effettuato nella procedura n. 1904/2016 RGE, perento per decorso dei termini;
- la riunione del giudizio per palese connessione soggettiva ed oggettiva a quello di opposizione a precetto n.3155/18 RG, depositando agli atti il verbale dell'Ufficiale Giudiziario di esecuzione con immissione nel possesso del bene ottenuto dalla in data 27.09.2018, con conseguente richiesta di Parte_1 restituzione del possesso dell'immobile oggetto di giudizio.
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del CTU nominato ing. , Per_1 nonché la riunione per litispendenza al presente giudizio di quello recante n.
6626/18 RG, instaurato dalla per riassunzione nel merito della Parte_1 opposizione ex art. 617 c.p.c..
All'udienza del 25.11.2021, il Giudice riservava la causa a sentenza con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Nelle memorie conclusive, l'opponente contestava la inidoneità del CP_1 titolo esecutivo giudiziale (rappresentato dalla sentenza n. 1499/2008 del Tribunale di Torre Annunziata, seguita dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n.
1841/2016 del 05.05.2016), azionato da controparte a sorreggere l'esecuzione intrapresa relativamente al cd. , che non ha costituito oggetto del giudizio di Pt_2 divisione tra le odierne parti in causa, essendo stato completamente pretermesso, anche dal CTU ing. , sia nella formazione delle quote della comunione, sia Per_2 nell'attribuzione dei valori dei beni facenti parte della massa, nonché
pagina 3 di 16 nell'accertamento peritale eseguito dal CTU ing. . Per_1
Con sentenza n. 1496/2022 pubblicata in data 19.6.2022 il Tribunale di Torre
Annunziata così si pronunciava:
“a) accoglie l'opposizione spiegata da e dichiara il cavedio estraneo alla CP_1 quota attribuita a , in quanto bene non oggetto del titolo esecutivo Parte_1 perchè pretermesso nella divisione giudiziale statuita con le sentenze di primo e secondo grado e, per l'effetto, dichiara inefficace e l'atto di precetto notificato ad
in data 24.04.2018 e la successiva attività svolta;
b) rigetta la domanda CP_1 proposta da;
c) compensa le spese di lite tra le parti.” Parte_1
In motivazione affermava il giudice di primo grado che:
- andassero valutati i titoli azionati dalla per verificare se il cavedio Parte_1 fosse ricompreso o meno tra i beni da consegnare a quest'ultima;
- dall'analisi delle due sentenze (quella del Tribunale di Torre Annunziata e quella della Corte d'Appello), in quella di secondo grado non veniva menzionato il cavedio;
- dalla verifica effettuata dal ctu, il cavedio risultava escluso dalla quota B
(attraverso un calcolo della superficie complessiva della quota) spettante alla
, nonostante fosse contiguo al deposito di proprietà di quest'ultima; Parte_1 tuttavia, il cavedio ha accesso autonomo e separato dal deposito e poteva dunque ritenersi estraneo alla suddetta quota;
- l'opposizione spiegata da nel giudizio principale (R.G. n. 3155/2018) CP_1 andava accolta, mentre la domanda della andava rigettata, Parte_1 considerando che l'ordinanza con la quale era stata revocata la sospensione dell'esecuzione inaudita altera parte e disposta la prosecuzione dell'esecuzione, fosse relativa alla fase cautelare del giudizio di opposizione;
- la conclusione della procedura esecutiva proseguita in pendenza di opposizione a seguito del rigetto dell'istanza sospensiva ex art. 624 c.p.c. non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione continuando a sussistere l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo;
pagina 4 di 16 - tale ragionamento giuridico risultava valido anche considerando che il cavedio era stato consegnato alla medio tempore;
Parte_1
- compensava le spese data la complessità della questione oggetto di causa.
ha proposto appello chiedendo in via preliminare: Parte_1
I)= Sospensione: fa riserva di avanzare specifica istanza di sospensione della sentenza n. 1496 / 2022 laddove esso - a seguito del precetto del 30 agosto CP_1
2022 – proseguisse nell'azione esecutiva.
In via formale:
II ) = dichiarare tutte le domande formulate da nell'ambito dei giudizi CP_1
R.G. 3155 / 18 e 6626 / 18 inammissibili, improponibili, improcedibili, infondate.
Per l'effetto rigettarle integralmente, e conseguentemente annullare la sentenza 1496
/ 2022.
III )= dichiarare inutilizzabile la CTU dell'Ing. nell'ambito dei giudizi 3155 / Per_1
2018 + 6626 / 2018 .
IV ) = dichiarare l'erroneità della CTU dell'Ing. stante la definitività dei Per_1 menzionati provvedimenti giudiziari.
Nel merito:
V ) = Accogliere l'appello formulato da e per l'effetto annullare la Parte_1 sentenza 1496 / 2022 emessa in data 09 giugno 2022, pubblicata in data 20 giugno
2022, nell'ambito dei procedimenti civili.
Conseguentemente rigettare tutte le domande di nell'ambito dei giudizi CP_1
3155 / 2018 e 6626 / 2018.
VI) = Con vittoria di spese e compensi dei due gradi dei giudizi.
Condannare esso appellato - - al pagamento delle spese e compensi dei CP_1 due gradi del giudizio. Il tutto , con attribuzione al procuratore antistatario .
VII) =Emettere ogni altro provvedimento opportuno e necessario a favore di Parte_1
.”
[...]
Con il primo motivo d'appello parte appellante lamenta l'inammissibilità della nomina del CTU in ordine all'analisi di situazioni giuridiche già decise dai Per_1 giudici nel procedimento recante R.G. n. 1307/2018 e CP_2 CP_3 nel procedimento recante R.G. n. 1904/2016 dove il cavedio risultava
[...] assegnato all'appellante. Chiede, quindi, che la relazione dell'ingegner venga Per_1
pagina 5 di 16 dichiarata nulla.
Con il secondo motivo d'appello chiede che venga annullata la sentenza n.
1496/2022 e rigettata ogni richiesta o domanda di poiché le questioni CP_1 sottese erano già state esaminate in altri gradi di giudizio con sentenze passate in giudicato.
Con il terzo motivo d'appello asserisce nuovamente l'erronea valutazione del giudice che ha condiviso le risultanze della ctu ritenendola inammissibile poiché avente ad oggetto situazioni giuridiche passate in giudicato.
Sostiene, inoltre, l'appellante che i beni oggetto di causa sono di titolarità dell'appellante per atto di compravendita del notaio (con estremi di vendita Per_3 meglio specificati nell'atto introduttivo).
Oltretutto, lamenta che la sentenza impugnata incide sulla sfera giuridica dei terzi estranei, avendo disposto uno stravolgimento di fatto e di diritto sulla base di quanto poc'anzi esplicitato.
Conseguentemente, sostiene che le domande di sono inammissibili, CP_1 improponibili, improcedibili ed infondate.
Inoltre, nonostante la sentenza impugnata sia meramente dichiarativa, ne chiede la sospensione dell'efficacia esecutiva.
In ultimo chiede che sia l'appellato ad essere condannato al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Si costituisce proponendo appello incidentale e chiedendo: CP_1
“1) in via preliminare dichiarare inammissibile l'atto di appello proposto da Parte_1
perché fuori dal paradigma dell'art. 342 c.p.c.; 2) rigettare il gravame
[...] principale in quanto inammissibile nel rito per palese violazione dell'art. 342 c.p.c. e del tutto infondato in fatto ed in diritto;
3) accogliere integralmente l'appello incidentale così come proposto e riformare parzialmente la sentenza nei termini sopra indicati e specificati;
4) per il principio di soccombenza, condannare l'appellante principale alla refusione di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di , con Controparte_4 attribuzione agli avv.ti Ugo ed Angela D'Angelo antistatari.”
Pertanto, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. poiché carente dei requisiti richiesti dalla suddetta norma.
pagina 6 di 16 Deduce, poi:
- l'infondatezza nel merito dell'appello principale in quanto, l'appellante ha sostenuto il travalicamento dei titoli esecutivi (sentenze dei precedenti gradi di giudizio summenzionate) da parte dell'appellato, e tuttavia, l'azione giudiziale dell'appellante era, invece, volta proprio all'applicazione degli stessi, essendo dette statuizioni eseguite in maniera scorretta dalla che invece si è impossessata del bene Parte_1 oggetto di esame;
- che dette sentenze non sono passate in giudicato e non sono ostative alle opposizioni definite con la sentenza impugnata così come confermato dal giudice di primo grado e con l'ordinanza del GOP;
- che l'atto di compravendita citato non ha rilevanza in quanto gli è opponibile la sentenza gravata;
- che la nomina del ctu, non riguardava questioni di merito decise nelle sentenze passate in giudicato, e peraltro, l'appellante nulla ha eccepito in ordine al contenuto della relazione tecnica;
- che non sussistono i presupposti per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
Con appello incidentale chiede la riforma della sentenza impugnata deducendo:
- l'omessa regolazione delle spese di ctu interamente anticipate dall'appellante;
- l'erronea statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite dei due giudizi riuniti, nonostante l'accoglimento delle opposizioni proposte dall'appellante.
Con ordinanza del 7.2.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.9.2024, differita dopo alcuni rinvii d'ufficio al
29.4.2025.
Con decreto presidenziale del 2.4.2025 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia in esame, per l'udienza del 29.4.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127- ter cod. proc. civ..
E, depositate tali note la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del
6.5.2025 (ritualmente comunicata alle parti in data 6.5.2025), concedendo alle parti pagina 7 di 16 i termini, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per il deposito di memorie di replica.
C. Esame dei motivi di appello
1. Appello principale
Preliminarmente, va disattesa, perché infondata, la censura di inammissibilità del gravame principale formulata dall'appellante incidentale ex art. 342 c.p.c..
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 –
3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ.,
Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del
16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio pagina 8 di 16 di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
Ciò posto, e passando all'esame, nel merito, dell'appello principale, va detto che lo stesso è infondato e va rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Con i proposti motivi di gravame riassumibili in un unico ampio motivo di appello,
l'appellante ha censurato la gravata sentenza, lamentando l'inammissibilità della nomina del CTU ing. in ordine all'analisi di situazioni giuridiche già decise Per_1 dai giudici nel procedimento recante R.G. n. 1307/2018 e CP_2 CP_3 nel procedimento recante R.G. n. 1904/2016 dove il cavedio risultava
[...] assegnato all'appellante nonchè l'erronea valutazione del giudice che ha condiviso le risultanze della ctu ritenendola inammissibile poiché avente ad oggetto situazioni giuridiche passate in giudicato, chiedendo l'annullamento della sentenza gravata essendo le questioni sottese erano già state esaminate in altri gradi di giudizio con sentenze passate in giudicato, asserendo peraltro che i beni oggetto di causa fossero di titolarità dell'appellante, incidendo così la sentenza sulla sfera giuridica dei terzi.
Trattasi di doglienze infondate in fatto e in diritto per l'assorbente rilievo secondo cui il giudice di primo grado, con ordinanza del 18 gennaio 2019, condivisibilmente, lette le richieste istruttorie formulate dalle parti, ritenutane la ammissibilità e la opportunità, ha nominato un CTU al fine di verificare se, sulla base delle sentenze depositate in atti (n. 1499/2008 emessa da questo Tribunale, nonché n. 1841/16 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli), unitamente alla CTU redatta nell'ambito del giudizio di divisione rg. n. 257/2002, se sussista la pretermissione del bene oggetto dell' opposizione (cavedio di mq 20,50).
Altrettando condivisibilmente il giudice di prime cure ha accolto le risultanze della ctu espletata a firma dell'ing. , apparendo le stesse ad avviso della Persona_4
Corte scevre da vizi logici e formali, nella parte in cui il ctu nominato ha così concluso: “il vano scale ed il cavedio sono state pretermesse dalle sentenze n.
1499/2008 emessa dal Tribunale di T/Annunziata, n. 1841/2016 emessa dalla Corte
d'Appello di Napoli nonché dalla CTU dall'ing. redatta nell'ambito del Persona_5
pagina 9 di 16 giudizio di scioglimento della comunione di cui alla RG 0257/02; tale risultanza trova motivazione sul fatto che la somma delle superfici del vano scale e del cavedio non contribuiscono affatto alla formazione della superficie relativa alla quota B assegnata alla SI. ”; “letta la sentenza n. 1499/2008 emessa dal Tribunale di Parte_1
Torre Annunziata, la sentenza n. 1841/16 emessa dalla Corte d'Appello di Napoli e
l'elaborato peritale redatto nell'ambito del giudizio di divisione di cui alla RG n.
257/2002 unitamente agli rilievi tecnici eseguiti sui luoghi di causa nonché espletati i dovuti calcoli analitici ed esame di sovrapposizione, si è pervenuti alla conclusione che il cavedio (unitamente al vano scale) è stato pretermesso sia dalle sentenze sopra indicate che dalla CTU elaborata in sede di giudizio di scioglimento della comunione”.
Correttamente, dunque, il cavedio di cui è causa è stato ritenuto estraneo alla quota assegnata alla , con accoglimento dell'opposizione spiegata da Parte_1 CP_1
nel giudizio di primo grado, in quanto bene in questione non era oggetto del
[...] titolo esecutivo perchè pretermesso nella divisione giudiziale statuita con le sentenze di primo e secondo grado.
Correttamente è stato dichiarato conseguentemente inefficace l'atto di precetto notificato ad in data 24.04.2018 e la successiva attività svolta. CP_1
Non pertinenti appaiono le doglianze dell'appellante in ordine alla inammissibilità delle domande avanzate in primo grado dall'odierna parte appellante per essere sottese all'opposizione proposta questioni già decise con sentenze passate in giudicato, non trattandosi di contestazioni inerenti l'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale in cui il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso ( nello stesso senso v. Cass. n. 26089 del 30.11.2005, n.
10504/2004, n. 17632/2002 - che pur non inficiando il titolo nella sua formazione, siano idonei a dimostrare la sua inefficacia - ad esempio in quanto il diritto in esso consacrato è già stato soddisfatto), essendosi trattato nel caso in esame di verificare l'oggetto del titolo esecutivo giudiziale in sede di opposizione a precetto di rilascio notificato sulla scorta dei titoli giudiziali.
pagina 10 di 16 Per le ragioni sopra esposte, l'appello principale proposto da Parte_1
è infondato in fatto e in diritto e deve essere rigettato.
[...]
2. Appello incidentale
Con appello incidentale tempestivo ha chiesto la riforma della CP_1 sentenza impugnata deducendo: -l'omessa regolazione delle spese di ctu interamente anticipate dall'appellante; - l'erronea statuizione in ordine alla compensazione delle spese di lite dei due giudizi riuniti, nonostante l'accoglimento delle opposizioni proposte dall'appellante.
Trattasi invero di doglianze fondate in fatto e in diritto rilevato.
Invero la sentenza impugnata ha omesso la regolamentazione delle spese di ctu il cui importo nella misura liquidata in corso di causa deve essere posto a carico dell'opposto soccombente in primo grado.
Erroneamente la sentenza impugnata, inoltre, ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa alla luce della complessità della questione affrontata e della circostanza che il cavedio è contiguo al deposito assegnato alla SI.ra , pur non essendo stato valutato nell'ambito del giudizio di divisione, Parte_1 con motivazione non rispondente ai dettami di cui all'art. 92 c.p.c..
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, pagina 11 di 16 inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
Ebbene, nel caso di specie la giustificazione offerta dal giudice a quo non risponde pienamente a detti requisiti e, dunque, non si sottrae alla fondata censura svolta dall'appellante in via incidentale. In particolare, esclusa a monte attesa la pronunzia in rito, la ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che ricorre di regola allorquando sia l'attore che il convenuto abbiano ottenuto una soddisfazione solo parziale delle posizioni fatte valere in giudizio, la motivazione addotta dal
Giudice di prime cure appare criticabile sotto un duplice profilo: 1) sia per il riferimento alla “decisione in rito”, dovendosi escludere, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che le ipotesi oggetto dell'art. 92, comma 2,
c.p.c. contemplino anche la natura “in rito” della pronuncia emessa al fine di consentire di per sé al giudice di compensare le spese processuali (cfr. Corte di
Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18348/20 depositata il 4 settembre); 2) sia per il riferimento alla “novità delle questioni poste a base” della decisione, cui pure fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che pure non ricorre nell'ipotesi in esame non essendo ravvisabile alcuna novità della decisione non avendo, peraltro, il
Giudice mai fatto menzione di alcuna specifica situazione connotata da tale assoluta eccezionalità.
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n.
26956; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
pagina 12 di 16 In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
Pertanto, alla luce delle sopra esposte ragioni, va accolto l'appello incidentale e per l'effetto annullata la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti anziché porle a carico della parte soccombente ex art 91 c.p.c. e non ha disciplinato le spese di ctu.
D. Le spese processuali
Passando alla regolamentazione delle spese di lite la Corte deve dunque procedere, in conseguenza della riforma (parziale) della sentenza impugnata, anche ad una nuova regolamentazione di quelle del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. (Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico dell'appellante principale le spese di entrambi i gradi di giudizio, in base al principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellante in via incidentale vittorioso, vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi (per tutte le fasi, anche in assenza di fase istruttoria in appello;
cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI -
3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal pagina 13 di 16 DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale per il primo grado e alla Corte d'Appello per il secondo, con riferimento allo scaglione fino a 1.100 euro in base al valore della controversia
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
E, avuto riguardo all'esito complessivo della lite, vanno poste a carico degli appellante principale anche le spese di ctu di primo grado nella misura determinata in corso di giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, proposto da nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza n. 1496/2022 pubblicata in data 19.6.2022 CP_1 dal Tribunale di Torre Annunziata, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) nel merito, rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
e, per l'effetto, conferma, per quanto di ragione, la sentenza impugnata;
pagina 14 di 16 2) accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto: - CP_1 annulla la sentenza impugnata nella parte in cui ha compensato le spese di lite tra le parti e non ha disciplinato le spese di ctu;
3) dichiara tenuta e condanna l'appellante principale Parte_1 al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore
[...] dell'appellante in via incidentale liquidate complessivamente in euro
926,00 per il primo grado (euro 662,00 per compensi professionali ed euro
264,00 per spese) ed in euro 673,00 per il secondo (per compensi professionali), il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari;
4) le spese di ctu sono liquidate definitivamente nella misura determinata in corso di causa ponendone il pagamento a carico di parte appellante
; Parte_1
5) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.9.2025
Il ConSIliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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