Art. 592.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
[…] Ai sensi dell'art. 592 c.p., l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano, tenuto conto delle tariffe in vigore e dell'attività processuale svolta, in euro 630,67, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, somma che deve essere versata all'erario ai sensi dell'art. 110 comma 3 del DPR 115/02 essendo la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 5. […]
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