Art. 592.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1981, N. 442))
[…] Nell'infanticidio per causa d'onore (art. 578 c.p.) e nell'abbandono di un minore per causa d'onore (art. 592 c.p.), invece, si richiedeva che il fatto fosse commesso «per salvare l'onore proprio o di un proprio congiunto». […]
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