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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2747/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2747/25 R.G. V.G. promossa
da
elettivamente domiciliato in Novara presso lo studio dell'avv. Irene Doniselli, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, dichiarare l'adozione della signora , nata a [...] – Podilskyi (Ucraina) nella Parte_2
regione di Khmelnytskyi, il 04 marzo 1989, cittadina ucraina, residente a Kamianets – Podilskyi
(Ucraina), via Zhvanetske Shosse n. 4, da parte del signor nato a [...] Parte_1
(VA), il 2 maggio 1958, C.F. , cittadino italiano, residente in [...]C.F._1 (VA), via Pineta n. 25, con tutti gli effetti di Legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2025 chiedeva farsi luogo all'adozione da parte Parte_1
propria di , cittadina ucraina nata nel 1989 e figlia della di lui moglie Parte_2
. Persona_1
Il ricorrente esponeva sul punto che dal lontano 2008 egli era profondamente legato da un rapporto di stima e di grande affetto alla atteso che durante la stagione estiva ella aveva sempre Pt_2
trascorso svariati periodi di tempo presso l'abitazione della madre e del che nel corso del Parte_1
tempo si era preso cura della figlia dell'adottanda concorrendo anche al suo mantenimento.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si rileva che sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 C.C.
In secondo luogo, si osserva che l'adozione conviene sia all'adottanda, in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia attorea e quindi di formalizzare un vincolo di affetto che l'accompagna ormai da tempo, sia all'adottante, privo di figli propri e legato alla stessa da un rapporto equiparabile nei suoi profili affettivi alla filiazione.
Si rileva, altresì, che il padre dell'adottanda è deceduto nel 2005, che l'adottanda è divorziata e che la di lei madre ha prestato il suo assenso.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
;
[...]
2) dispone che l'adottanda adotti il cognome dell'adottante anteponendolo al suo;
3) manda la cancelleria per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese di lite
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Presidente estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2747/25 R.G. V.G. promossa
da
elettivamente domiciliato in Novara presso lo studio dell'avv. Irene Doniselli, Parte_1
che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Voglia il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero, dichiarare l'adozione della signora , nata a [...] – Podilskyi (Ucraina) nella Parte_2
regione di Khmelnytskyi, il 04 marzo 1989, cittadina ucraina, residente a Kamianets – Podilskyi
(Ucraina), via Zhvanetske Shosse n. 4, da parte del signor nato a [...] Parte_1
(VA), il 2 maggio 1958, C.F. , cittadino italiano, residente in [...]C.F._1 (VA), via Pineta n. 25, con tutti gli effetti di Legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03/06/2025 chiedeva farsi luogo all'adozione da parte Parte_1
propria di , cittadina ucraina nata nel 1989 e figlia della di lui moglie Parte_2
. Persona_1
Il ricorrente esponeva sul punto che dal lontano 2008 egli era profondamente legato da un rapporto di stima e di grande affetto alla atteso che durante la stagione estiva ella aveva sempre Pt_2
trascorso svariati periodi di tempo presso l'abitazione della madre e del che nel corso del Parte_1
tempo si era preso cura della figlia dell'adottanda concorrendo anche al suo mantenimento.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
In primo luogo, si rileva che sono rispettati i requisiti formali richiesti dall'art. 291 C.C.
In secondo luogo, si osserva che l'adozione conviene sia all'adottanda, in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia attorea e quindi di formalizzare un vincolo di affetto che l'accompagna ormai da tempo, sia all'adottante, privo di figli propri e legato alla stessa da un rapporto equiparabile nei suoi profili affettivi alla filiazione.
Si rileva, altresì, che il padre dell'adottanda è deceduto nel 2005, che l'adottanda è divorziata e che la di lei madre ha prestato il suo assenso.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dispone farsi luogo all'adozione di da parte di Parte_2 Parte_1
;
[...]
2) dispone che l'adottanda adotti il cognome dell'adottante anteponendolo al suo;
3) manda la cancelleria per quanto di competenza;
4) dichiara irripetibili le spese di lite
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 16/06/2025
Il Presidente estensore