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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 16 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3323/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Scala e Michela De Risi Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Boccia Controparte_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 14.11.2014 al 13.10.2017 con contratto a tempo indeterminato e parziale, con mansioni di sarta, ed inquadrata nel VII livello del CCNL
Commercio Confcommercio pur avendo diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore;
che, benché fosse stata assunta con contratto part time con orario di lavoro di venti ore settimanali, ha sempre prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la propria attività lavorativa osservando l'orario lavorativo articolato dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì; di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di avere sempre percepito la retribuzione mensile di cui alle buste paghe e versata in contanti;
di essersi dimessa in data 13.10.2017, di non avere avuto le differenze retribuite a titolo di lavoro ordinario e a titolo di lavoro straordinario, ratei di 13 ^ e 14^mensilità e il TFR.
Su tali premesse, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di euro 40.435,98 a titolo di differenze retributive maturate per lavoro ordinario, straordinario, 13^ e
14^ mensilità, ferie maturate, permessi e festività e non godute, oltre accessori di legge, spese vinte, con attribuzione. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, disposta la nomina di CTU contabile, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati
(contratto di assunzione, prospetti paga estratto contributivo) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, a tempo indeterminato e part time, con inquadramento della ricorrente nel
VII livello del CCNL Terziario Confcommercio, con mansioni di sarta dal 14 novembre 2014 al 13 ottobre 2017, data dell'avvenuta cessazione del rapporto a seguito di dimissioni per giusta causa.
Le doglianze del ricorrente investono l'effettivo orario di lavoro svolto e la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro articolato dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle
19.30 a fronte delle 20 ore settimanali come stabilite in contratto e avendo rivendicato il diritto ad un inquadramento superiore a quello ricevuto.
Occorre riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate, sulla premessa che la prova rigorosa dell'osservanza di un maggiore orario rispetto a quello inizialmente pattuito tra le parti, nonché lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al formale inquadramento grava integralmente su parte attrice.
La prima teste di parte ricorrente, sig.ra escussa all'udienza del 01 marzo 2023, Testimone_1
ha dichiarato: “ADr: Conosco la ricorrente da molti anni, in quanto circa nel 2009 prendevamo entrambe la Circumvesuviana per andare a lavoro a Napoli e quindi viaggiavamo insieme. Poi ci siamo sempre sentite ma perse di vista e ci siamo nuovamente iniziate a frequentare dopo il 2014, visto che ho varie amiche a Pomigliano D'Arco.
ADR: Siccome lei mi diceva dove lavorava io la andai a trovare sul posto di lavoro. ADr: Si trattava di un negozio di abiti da sposa a Pomigliano D'Arco. L'insegna cava il nome “Le
DO. La prima volta che mi recai a trovare la ricorrente lì si trattava del 2014 e mi sono recata anche dopo.
ADr: Mi sono recata a trovare la ricorrente presso il negozio di cui ho detto per alcuni anni, sicuramente per tre o quattro anni. Mi recavo in media una volta a settimana durante ora di pranzo verso le 14.00 – 14.30, quando la ricorrente aveva la pausa pranzo.
ADr: Mi recavo all'interno del negozio dietro la sala all'interno di una stanza dove vi erano macchine da cucire e tanti abiti da sposa. Lei mi faceva vedere anche le sue realizzazioni. Le facevo compagnia per circa trenta – quaranta minuti e poi andavo via.
ADR: Qualche volta mi sono recata presso il negozio anche la sera quando la ricorrente mi chiedeva una passaggio perchè senza auto. Ciò si è verificato circa tre o quattro volte al mese e anche di più.
ADr: In queste occasioni andavo a prenderla verso le 19.00 ma la aspettavo a volte anche fino alle
20.00.
ADr: Quando mi recavo in negozio ad ora di pranzo, la mia amica a volte mi diceva di fare silenzio perché vi era il titolare che dormiva su un divano in una stanza posta sulla destra, ma io non l'ho mai visto. Non c'era nessuno oltre la mia amica come sarta.
ADr: Quando io ero lì a volte la vedevo cucire con la macchina da cucire. L'ho vista tagliare stoffe
e cucire delle piccolissime perline.
ADR: La mia amica mi diceva di lavorare tutto il giorno dal lunedì al sabato e anche la domenica quando era necessario vestire qualche sposa. Non so se l'appuntamento con le spose per la preparazione lo prendesse lei direttamente con la sposa o su direttive del titolare.
ADr: Non so dire se la mia amica lavorasse anche in proprio”.
La seconda teste di parte ricorrente, sig.ra escussa alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: “ADr: Conosco la ricorrente in quanto siamo amiche di vecchia data. Non ricordo con precisione da quanti anni la conosco, circa dieci quindici anni.
ADr: MI sono recata presso il negozio Le Turandot di Pomigliano D'Arco, nel 2015 per acquistare il vestito per la prima Comunione di mia figlia.
ADR: Siccome sapevo che la ricorrente lavorava lì io mi feci consigliare da lei anche se alla fine non lo acquistai lì. Siccome mia figlia aveva una idea, fu la ricorrente a disegnare un bozzetto del vestito in base alle indicazioni di mia figlia. Fu il proprietario a farmi un preventivo.
ADr: Dopo questa occasione non sono più entrata all'interno del negozio, anche se passando a piedi fuori al negozio a volte la vedevo e la salutavo, ma sempre d fretta perché sapevo che lei stava lavorando. ADr: Mi capitava di vederla sia di mattina che di pomeriggio. A volte mi è anche capitato di darle un passaggio con l'auto qualche volta che il marito era impossibilitato ad andarlo a prendere.
ADr: Nel periodo estivo mi è capitato di accompagnarla anche a sera tardi. Mi chiamava per chiedermi il pacere di accompagnarla a casa. Poteva trattarsi delle 21.30 – 22.00.
ADR: Per il resto non ricordo orari precisi.
ADr: In tutto l'ho accompagnata a casa circa cinque o sei volte. La ricorrente abita a Marigliano anche se non ricordo il nome della strada”.
Al riguardo, non può che mettersi in rilievo che l'estrema genericità delle circostanze riferite dai testi di parte ricorrente e l'occasionalità della frequentazione del luogo di lavoro della ricorrente, non consentono di ritenere accertato lo svolgimento di un orario lavorativo full time.
Entrambe le testi, infatti, hanno dichiarato di conoscere la ricorrente poiché amiche di vecchia data e di essere a conoscenza che la stessa lavorava presso la resistente, senza, però, aver saputo riferire circa l'orario di lavoro effettivo osservato dalla ricorrente. Difatti la teste si è limitata a Tes_1
dichiarare di essersi recata presso il negozio, mediamente una volta a settimana, per circa quattro anni, quando la ricorrente aveva la pausa pranzo intorno alle ore 14:00/14:30. Tale dichiarazione risulta in contrasto con le stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo, secondo le quali la ricorrente avrebbe lavorato dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Priva, poi, di alcun rilievo probatorio appare la seconda testimonianza della teste la quale ha riferito di essersi recata una Tes_2
sola volta, in qualità di cliente, per l'acquisto dell'abito per la prima comunione della figlia e, dopo quella occasione, di non essersi più recata al negozio.
Entrambe hanno poi riferito di essersi, alternativamente, limitate ad accompagnare o a prelevare sul luogo di lavoro la ricorrente quando la stessa ne aveva bisogno.
Per tali ragioni la domanda diretta all'accertamento del maggior orario di lavoro asseritamente svolto non può essere accolta, per cui l'orario di lavoro deve ritenersi accertato nei limiti di quanto contrattualmente stabilito dalle parti.
Ugualmente dicasi per quanto concerne il riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente svolto tra aprile e settembre di ogni anno per genericità delle allegazioni di cui in ricorso in ordine alla frequenza e ai giorni precisi nei quali si sarebbe trattenuta a lavoro fino alle 21.30/22.00.
Con riferimento alla domanda diretta al riconoscimento di mansioni ascrivibili al superiore inquadramento contrattuale ( V livello del CCNL Commercio Confcommerico), giova riportare il pacifico, per quanto risalente, orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).
Orbene, pur non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente producesse in autonomia abiti da cerimonia, dalla realizzazione dei modelli, al taglio delle stoffe, alle cuciture con realizzazione finale dell'abito su misura così come dedotto in ricorso, non vi è dubbio che sulla base delle stesse allegazioni di cui alla memoria difensiva, secondo le quali la ricorrente provvedeva agli aggiusti sugli abiti da sposa in base alle esigenze delle clienti, appare congruo l'inquadramento della stessa nel V livello del CCNL di settore, cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità pratiche, mentre del tutto riduttivo appare l'inquadramento nel VII livello, operato dalla resistente, cui appartengono, invece, i lavoratori che eseguono attività legate alla pulizia ed equivalenti, cioè: addetti alle pulizie – garzone.
Pertanto, la domanda circa l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori e il conseguente diritto a differenze retributive non può che essere accolta.
Va, invece, respinta, la domanda relativa al pagamento di differenze retributive per ferie n godute, per difetto assoluto di prova sul punto.
Per quanto concerne la domanda relativa al pagamento del TFR, va detto che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione
(nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, nessuna prova ha offerto dell'intervenuto esatto adempimento della propria obbligazione.
Sulla base di tali risultanze, è stato conferito incarico al CTU al fine di determinare eventuali differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria ( comprensiva di tredicesima e quattordicesima mensilità) sulla base del diverso inquadramento contrattuale riconosciuto, nonchè a titolo di TFR.
Il Ctu nominato dott. , con valutazione immune da vizi di impostazione e di calcolo, Persona_1
ha accertato che parte ricorrente è ancora creditrice, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 7511,40 di cui euro 2074,41 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità dell'istruttoria e si liquida come da dispositivo, così come le spese di CTU liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro 7.511,40 di cui euro 2074,41 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- Compensa per metà le spese di lite e pone il residuo, liquidato in euro 1.270,00, oltre spese generali, iva e cpa, a carico di parte resistente, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza del 16 gennaio 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 3323/2021 R.G. e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Scala e Michela De Risi Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Boccia Controparte_1
RESISTENTE
Avente ad oggetto: differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.06.2021 e ritualmente notificato, parte ricorrente ha dedotto di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 14.11.2014 al 13.10.2017 con contratto a tempo indeterminato e parziale, con mansioni di sarta, ed inquadrata nel VII livello del CCNL
Commercio Confcommercio pur avendo diritto all'inquadramento nel V livello del CCNL di settore;
che, benché fosse stata assunta con contratto part time con orario di lavoro di venti ore settimanali, ha sempre prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la propria attività lavorativa osservando l'orario lavorativo articolato dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì; di non avere percepito una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
di avere sempre percepito la retribuzione mensile di cui alle buste paghe e versata in contanti;
di essersi dimessa in data 13.10.2017, di non avere avuto le differenze retribuite a titolo di lavoro ordinario e a titolo di lavoro straordinario, ratei di 13 ^ e 14^mensilità e il TFR.
Su tali premesse, ha chiesto la condanna della resistente al pagamento della complessiva somma di euro 40.435,98 a titolo di differenze retributive maturate per lavoro ordinario, straordinario, 13^ e
14^ mensilità, ferie maturate, permessi e festività e non godute, oltre accessori di legge, spese vinte, con attribuzione. Nel costituirsi ritualmente in giudizio, parte resistente ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Fallite le trattative di bonario componimento, istruita la causa mediante escussione dei testi, disposta la nomina di CTU contabile, autorizzato il deposito di note difensive, all'esito, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi.
***
La domanda è solo in parte fondata e deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Costituisce circostanza pacifica tra le parti e, comunque, emergente dai documenti depositati
(contratto di assunzione, prospetti paga estratto contributivo) l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, a tempo indeterminato e part time, con inquadramento della ricorrente nel
VII livello del CCNL Terziario Confcommercio, con mansioni di sarta dal 14 novembre 2014 al 13 ottobre 2017, data dell'avvenuta cessazione del rapporto a seguito di dimissioni per giusta causa.
Le doglianze del ricorrente investono l'effettivo orario di lavoro svolto e la percezione di una retribuzione non proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, avendo allegato di avere continuativamente osservato un orario di lavoro articolato dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle
19.30 a fronte delle 20 ore settimanali come stabilite in contratto e avendo rivendicato il diritto ad un inquadramento superiore a quello ricevuto.
Occorre riportare i tratti salienti delle testimonianze espletate, sulla premessa che la prova rigorosa dell'osservanza di un maggiore orario rispetto a quello inizialmente pattuito tra le parti, nonché lo svolgimento di mansioni superiori rispetto al formale inquadramento grava integralmente su parte attrice.
La prima teste di parte ricorrente, sig.ra escussa all'udienza del 01 marzo 2023, Testimone_1
ha dichiarato: “ADr: Conosco la ricorrente da molti anni, in quanto circa nel 2009 prendevamo entrambe la Circumvesuviana per andare a lavoro a Napoli e quindi viaggiavamo insieme. Poi ci siamo sempre sentite ma perse di vista e ci siamo nuovamente iniziate a frequentare dopo il 2014, visto che ho varie amiche a Pomigliano D'Arco.
ADR: Siccome lei mi diceva dove lavorava io la andai a trovare sul posto di lavoro. ADr: Si trattava di un negozio di abiti da sposa a Pomigliano D'Arco. L'insegna cava il nome “Le
DO. La prima volta che mi recai a trovare la ricorrente lì si trattava del 2014 e mi sono recata anche dopo.
ADr: Mi sono recata a trovare la ricorrente presso il negozio di cui ho detto per alcuni anni, sicuramente per tre o quattro anni. Mi recavo in media una volta a settimana durante ora di pranzo verso le 14.00 – 14.30, quando la ricorrente aveva la pausa pranzo.
ADr: Mi recavo all'interno del negozio dietro la sala all'interno di una stanza dove vi erano macchine da cucire e tanti abiti da sposa. Lei mi faceva vedere anche le sue realizzazioni. Le facevo compagnia per circa trenta – quaranta minuti e poi andavo via.
ADR: Qualche volta mi sono recata presso il negozio anche la sera quando la ricorrente mi chiedeva una passaggio perchè senza auto. Ciò si è verificato circa tre o quattro volte al mese e anche di più.
ADr: In queste occasioni andavo a prenderla verso le 19.00 ma la aspettavo a volte anche fino alle
20.00.
ADr: Quando mi recavo in negozio ad ora di pranzo, la mia amica a volte mi diceva di fare silenzio perché vi era il titolare che dormiva su un divano in una stanza posta sulla destra, ma io non l'ho mai visto. Non c'era nessuno oltre la mia amica come sarta.
ADr: Quando io ero lì a volte la vedevo cucire con la macchina da cucire. L'ho vista tagliare stoffe
e cucire delle piccolissime perline.
ADR: La mia amica mi diceva di lavorare tutto il giorno dal lunedì al sabato e anche la domenica quando era necessario vestire qualche sposa. Non so se l'appuntamento con le spose per la preparazione lo prendesse lei direttamente con la sposa o su direttive del titolare.
ADr: Non so dire se la mia amica lavorasse anche in proprio”.
La seconda teste di parte ricorrente, sig.ra escussa alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato: “ADr: Conosco la ricorrente in quanto siamo amiche di vecchia data. Non ricordo con precisione da quanti anni la conosco, circa dieci quindici anni.
ADr: MI sono recata presso il negozio Le Turandot di Pomigliano D'Arco, nel 2015 per acquistare il vestito per la prima Comunione di mia figlia.
ADR: Siccome sapevo che la ricorrente lavorava lì io mi feci consigliare da lei anche se alla fine non lo acquistai lì. Siccome mia figlia aveva una idea, fu la ricorrente a disegnare un bozzetto del vestito in base alle indicazioni di mia figlia. Fu il proprietario a farmi un preventivo.
ADr: Dopo questa occasione non sono più entrata all'interno del negozio, anche se passando a piedi fuori al negozio a volte la vedevo e la salutavo, ma sempre d fretta perché sapevo che lei stava lavorando. ADr: Mi capitava di vederla sia di mattina che di pomeriggio. A volte mi è anche capitato di darle un passaggio con l'auto qualche volta che il marito era impossibilitato ad andarlo a prendere.
ADr: Nel periodo estivo mi è capitato di accompagnarla anche a sera tardi. Mi chiamava per chiedermi il pacere di accompagnarla a casa. Poteva trattarsi delle 21.30 – 22.00.
ADR: Per il resto non ricordo orari precisi.
ADr: In tutto l'ho accompagnata a casa circa cinque o sei volte. La ricorrente abita a Marigliano anche se non ricordo il nome della strada”.
Al riguardo, non può che mettersi in rilievo che l'estrema genericità delle circostanze riferite dai testi di parte ricorrente e l'occasionalità della frequentazione del luogo di lavoro della ricorrente, non consentono di ritenere accertato lo svolgimento di un orario lavorativo full time.
Entrambe le testi, infatti, hanno dichiarato di conoscere la ricorrente poiché amiche di vecchia data e di essere a conoscenza che la stessa lavorava presso la resistente, senza, però, aver saputo riferire circa l'orario di lavoro effettivo osservato dalla ricorrente. Difatti la teste si è limitata a Tes_1
dichiarare di essersi recata presso il negozio, mediamente una volta a settimana, per circa quattro anni, quando la ricorrente aveva la pausa pranzo intorno alle ore 14:00/14:30. Tale dichiarazione risulta in contrasto con le stesse allegazioni di cui al ricorso introduttivo, secondo le quali la ricorrente avrebbe lavorato dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Priva, poi, di alcun rilievo probatorio appare la seconda testimonianza della teste la quale ha riferito di essersi recata una Tes_2
sola volta, in qualità di cliente, per l'acquisto dell'abito per la prima comunione della figlia e, dopo quella occasione, di non essersi più recata al negozio.
Entrambe hanno poi riferito di essersi, alternativamente, limitate ad accompagnare o a prelevare sul luogo di lavoro la ricorrente quando la stessa ne aveva bisogno.
Per tali ragioni la domanda diretta all'accertamento del maggior orario di lavoro asseritamente svolto non può essere accolta, per cui l'orario di lavoro deve ritenersi accertato nei limiti di quanto contrattualmente stabilito dalle parti.
Ugualmente dicasi per quanto concerne il riconoscimento del lavoro straordinario asseritamente svolto tra aprile e settembre di ogni anno per genericità delle allegazioni di cui in ricorso in ordine alla frequenza e ai giorni precisi nei quali si sarebbe trattenuta a lavoro fino alle 21.30/22.00.
Con riferimento alla domanda diretta al riconoscimento di mansioni ascrivibili al superiore inquadramento contrattuale ( V livello del CCNL Commercio Confcommerico), giova riportare il pacifico, per quanto risalente, orientamento della Suprema Corte, secondo il quale “ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la
S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto) (Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003).
Orbene, pur non essendo stata raggiunta la prova che la ricorrente producesse in autonomia abiti da cerimonia, dalla realizzazione dei modelli, al taglio delle stoffe, alle cuciture con realizzazione finale dell'abito su misura così come dedotto in ricorso, non vi è dubbio che sulla base delle stesse allegazioni di cui alla memoria difensiva, secondo le quali la ricorrente provvedeva agli aggiusti sugli abiti da sposa in base alle esigenze delle clienti, appare congruo l'inquadramento della stessa nel V livello del CCNL di settore, cui appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità pratiche, mentre del tutto riduttivo appare l'inquadramento nel VII livello, operato dalla resistente, cui appartengono, invece, i lavoratori che eseguono attività legate alla pulizia ed equivalenti, cioè: addetti alle pulizie – garzone.
Pertanto, la domanda circa l'avvenuto svolgimento di mansioni superiori e il conseguente diritto a differenze retributive non può che essere accolta.
Va, invece, respinta, la domanda relativa al pagamento di differenze retributive per ferie n godute, per difetto assoluto di prova sul punto.
Per quanto concerne la domanda relativa al pagamento del TFR, va detto che costituisce principio generale, applicabile anche al caso in esame, quello in base al quale il creditore di una prestazione
(nel caso di specie il lavoratore creditore del pagamento) deve allegare e provare il titolo del credito, lo svolgimento della propria controprestazione (nel caso di specie lo svolgimento dell'attività lavorativa) e limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta a quest'ultimo (nel caso di specie il datore di lavoro) dedurre e fornire la prova di avere esattamente adempiuto la prestazione richiesta.
Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere, nessuna prova ha offerto dell'intervenuto esatto adempimento della propria obbligazione.
Sulla base di tali risultanze, è stato conferito incarico al CTU al fine di determinare eventuali differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria ( comprensiva di tredicesima e quattordicesima mensilità) sulla base del diverso inquadramento contrattuale riconosciuto, nonchè a titolo di TFR.
Il Ctu nominato dott. , con valutazione immune da vizi di impostazione e di calcolo, Persona_1
ha accertato che parte ricorrente è ancora creditrice, nei confronti di parte resistente, della complessiva somma di euro 7511,40 di cui euro 2074,41 a titolo di TFR, oltre accessori come per legge.
Le spese di lite, considerato l'esito globale della stessa, sono compensate per metà. Il residuo segue la soccombenza sulla base dei parametri minimi data la non complessità dell'istruttoria e si liquida come da dispositivo, così come le spese di CTU liquidate con separato decreto.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
- Accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro 7.511,40 di cui euro 2074,41 a titolo di TFR, oltre interessi sulle somme di anno in anno rivalutate dalle date di maturazione dei singoli crediti al soddisfo effettivo;
- Compensa per metà le spese di lite e pone il residuo, liquidato in euro 1.270,00, oltre spese generali, iva e cpa, a carico di parte resistente, con attribuzione ai procuratori anticipatari;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Nola il 22 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini