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Sentenza 28 agosto 2023
Sentenza 28 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2023, n. 35801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35801 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IG PR, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35801 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2022 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in data 04 ottobre 2017 dal Tribunale di Potenza, con cui AT ZI è stato prosciolto per prescrizione dal reato di cui all'art. 221 r.d. n. 773/1931 in relazione all'art. 58 r.d. n. 635/1940, ritenendo che il reato fosse stato consumato nell'anno 1998, in cui l'imputato aveva trasferito le armi in suo possesso nella nuova abitazione in cui si era trasferito a seguito di matrimonio. La Corte di appello ha accogto l'impugnazione proposta dal Procuratore generale, secondo cui la commissione del reato, in quanto di natura omissiva, si sarebbe protratta fino al momento del sequestro delle armi, intervenuto in data 06 febbraio 2013, ma ha dichiarato ugualmente maturata la prescrizione, nella pendenza del giudizio di secondo grado. Ha respinto, invece, l'impugnazione proposta dall'imputato, il quale chiedeva di essere assolto, sia per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto l'obbligo di rinnovazione della denuncia del possesso di armi era stato introdotto solo nel 2011 e quindi in epoca successiva alla commissione del reato, come accertata dal giudice di primo grado, sia per l'insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo egli agito in buona fede, stante il tenore della norma preesistente. La Corte ha respinto, infine, l'impugnazione proposta dall'imputato contro il provvedimento di confisca delle armi stesse, e motivata dall'essere dette armi storiche ovvero appartenenti anche ad altri eredi. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso AT ZI, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Murano, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli .artt. 221 r.d. n. 773/1931 e 58 r.d. n. 635/1940. La sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto sussistente il reato, perché l'obbligo di ripetere la denuncia del possesso delle armi non era previsto dalla legge nel 1998, quando tale spostamento era stato effettuato, in quanto l'imputato le aveva trasferite in una diversa abitazione, compresa però sempre nel Comune di Rionero in Vulture. All'epoca la legge stabiliva l'obbligo di rinnovo della denuncia solo in caso di spostamento in altra località, da intendersi come una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza, e solo con la legge n. 204/2010, in vigore dal luglio 2011, la norma era stata modificata introducendo tale obbligo in caso di qualunque spostamento «in altro luogo», quindi anche se compreso nella medesima circoscrizione. La norma precedente era stata sempre interpretata nel senso indicato dalla Corte di cassazione, per cui l'omesso rinnovo della denuncia da parte dell'imputato era in realtà corretto e conforme alla legge. La nuova disciplina non poteva essere fatta retroagire, come stabilito dall'art. 2 cod.pen., e la diversa interpretazione applicata dalla Corte di appello era errata e illegittima, dovendo essere dichiarato insussistente il reato, commesso nel 1998. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La sentenza impugnata è errata laddove non ha comunque ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato. L'imputato aveva agito in buona fede nel non ripetere la denuncia del possesso delle armi, interpretando la legge nel suo significato letterale, e l'errore interpretativo in cui era eventualmente caduto era un errore scusabile, relativo ad una norma penale o extrapenale. La prosecuzione della condotta omissiva anche dopo l'introduzione della nuova normativa, poi, era giustificata dall'incertezza sull'interpretazione di quest'ultima, su cui aveva riferito il teste dell'accusa, ed era stata quindi tenuta senza il necessario elemento soggettivo. La censura era stata proposta anche con l'atto di appello, ma la Corte non l'aveva affrontata, cadendo così nel vizio di motivazione lamentato. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla infondatezza del reato, trattandosi di armi antiche. La norma contestata non è applicabile nel caso di detenzione di armi antiche, e due dei fucili detenuti dall'imputato appartenevano ai suoi avi ed erano quindi sicuramente qualificabili come tali. La sentenza impugnata ha respinto il relativo motivo di appello affermando la mancanza di prova di tale qualità delle armi sequestrate, ma, al contrario, è stato dimostrato che due fucili risalivano almeno agli anni '50 e non erano, comunque, funzionanti. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancanza„ contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla confisca delle armi. Tale decisione è errata perché la Corte di cassazione ha escluso l'obbligatorietà della confisca nel caso di trasporto di armi senza il preventivo avviso all'autorità di P.S., e perché le armi non sono di proprietà dell'imputato bensì di tutti gli eredi del padre premorto, e quindi anche dei suoi due fratelli. La Corte di appello ha respinto il relativo motivo asserendo non essere tale 3 circostanza dimostrata, mentre ciò era stato affermato Cal teste EL ZI, che la sentenza non ha neppure citato. Quelle armi non potevano quindi essere sequestrate e poi confiscate, appartenendo a terzi estranei al reato contestato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità ricorso. 4. Il difensore ha depositato una memoria difensiva, con cui ripete i motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente il reato contestato perché trattasi di un reato omissivo a condotta permanente, commesso perciò sino al momento in cui la doverosa denuncia è divenuta impossibile per l'intervenuto sequestro delle armi, eseguito in data 06 febbraio 2013. Il ricorso non contesta, infatti, tale affermazione, limitandosi a ripetere che il reato è stato commesso nel 1998, nel primo atto di trasferimento delle armi stesse;
la correttezza di detta qualificazione non può perciò essere oggetto di esame da parte di questa Corte, in mancanza di devoluzione sul punto. L'accertamento della consumazione del reato anche in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.204/2010, cioè il 01 luglio 2011, toglie rilevanza ai motivi del ricorso che lo ritengono insussistente perché la condotta sarebbe stata tenuta prima di detta normativa, dal momento che la condotta penalmente rilevante risulta, in realtà, essere proseguita anche successivamente alla data sopra indicata. 2.1. Peraltro deve affermarsi che la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è certa, anche se esso dovesse essere ritenuto commesso precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 204/2010. Questo decreto legislativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha introdotto una fattispecie di reato prima inesistente, ma ha solo modificato un termine della normativa preesistente, sostituendo alla parola "località" la parola "luogo". 4 2.2. La disciplina relativa alla denuncia delle armi era dettata, sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 204/2011, dal combinato disposto degli artt. 38 r.d. n. 773/1931 e 58 r.d. n. 635/1940. Quest'ultima norma stabiliva, infatti, che «In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art.38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato». L'art. 3, comma primo, lett. e), d.lgs. n. 204/2010 ha introdotto all'art. 38 r.d. n. 773/1931 un quinto comma che recita, per quanto di interesse: «La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia». Appare evidente l'identità tra le due norme, a parte la modestissima variazione lessicale. In particolare è evidente che esse hanno la medesima finalità, quella di rendere l'autorità di polizia sempre edotta del luogo, o della località, in cui sono custodite delle armi, conoscenza che richiede non, genericamente, la conoscenza del Comune in cui esse si trovano, bensì l'indirizzo preciso, oltre al nome del loro detentore. L'omessa denuncia del trasferimento di armi in un altro luogo, o località, costituiva quindi un reato anche prima della predetta modifica normativa, essendo anche la violazione dell'art. 58 r.d. n. 635/1940 una contravvenzione punita con l'arresto o l'ammenda. Infatti questa Corte, già all'epoca, interpretava la norma di cui all'art. 58 r.d. n. 635/1940 come un obbligo a ripetere la denuncia delle armi anche quando esse venivano trasferite all'interno della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio di P.S. Si vedano, ad esempio, le seguenti sentenze: «In caso di trasferimento di armi già denunciate da un'abitazione a un'altra, anche nell'ambito della circoscrizione di un medesimo ufficio di polizia, deve essere rinnovata la denuncia, dovendo avere l'ufficio certezza del luogo ove le armi sono detenute. L'omessa denuncia costituisce violazione penalmente sanzionata, alla quale consegue la confisca prevista dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152. (Sez. 1, n. 1161 del 18/03/1993, Rv. 193974; Sez. 1, n. 563 del 04/02/1991, Rv. 187767). Tale principio è stato confermato anche in tempi più recenti: «In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato 5 che, a seguito della modifica dell'art. 38, comma quinto, da parte dell'art. 3, comma primo, lett. e, D.Lgs. n. 204 del 2010, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967)» (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Rv. 267657). L'affermazione del ricorrente, che la condotta contestata sia divenuta reato solo dopo il 01 luglio 2010, è quindi infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è parimenti infondato, anche qualora si ritenesse che il reato è stato commesso prima della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 204/2010. Il reato contestato è una contravvenzione, punita quindi a titolo di colpa. Pertanto l'elemento soggettivo necessario per ritenere punibile la sua violazione è anche la mera negligenza, che abbia fatto trascurare al ricorrente il rispetto di un obbligo stabilito dalla legge. Il ricorso, in realtà, intende asserire che la denuncia del nuovo luogo di detenzione delle armi è stata omessa volontariamente, ma nella convinzione della insussistenza di un obbligo di rinnovazione della denuncia precedentemente effettuata. Questa affermazione, peraltro, anche se dimostrata, non escluderebbe la sussistenza del reato, perché configurerebbe un errore non su un elemento materiale del reato ma sulla legge penale, un errore relativo cioè alla rilevanza penale della propria condotta, correttamente percepita ed attuata;
tale errore, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., é inescusabile. E appena il caso di sottolineare che tale errore non è dovuto a ignoranza incolpevole, in quanto il ricorrente poteva facilmente informarsi circa l'esatta interpretazione della legge, che, come dimostrato dalle sentenze sopra citate, era stata ripetutamente fornita dalla Corte di cassazione in epoca molto precedente a quella in cui il trasferimento delle armi sarebbe stato effettuato. In ogni caso, deve sottolinearsi che l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato non emerge ictu oculi, ma richiederebbe un'approfondita istruttoria. La decisione della Corte di appello, di dichiarare la prescrizione del reato, sarebbe quindi corretta, perché conforme al principio stabilito dall'art. 129, secondo comma, cod.proc.pen., che consente di pronunciare l'assoluzione dell'imputato, qualora sussista una causa di estinzione del reato, solo se la prova dell'innocenza sia «evidente». 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha dimostrato che le armi in questione siano antiche, ed anche nel ricorso egli fa riferimento, solo genericamente, alla provenienza di due 6 fucili ad un'epoca anteriore agli anni '50 del secolo scorso, datazione assolutamente irrilevante per la classificare indicata. La nozione di 'arma antica' è dettata dall'art. 10, settimo comma, legge n. 110/1975, secondo cui «Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890». Per quanto risulta, nessuna delle armi detenute dal ricorrente aveva tali caratteristiche, né egli lo ha mai sostenuto. Tale norma stabilisce anche che, per dette armi, «restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», relative appunto alle armi antiche. L'omessa denuncia del loro spostamento costituirebbe quindi il reato contestato, anche qualora le armi detenute dal ricorrente avessero le caratteristiche sopra indicate. Come stabilito da questa Corte, «In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa» (sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650) 5.Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accertata sussistenza del reato contestato, per i motivi sopra evidenziati, impone la confisca delle armi, ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975. Questa Corte ha infatti confermato che «La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta - consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975» (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Rv. 280232; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Rv. 249393). Inoltre «La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato. (Fattispecie in terna di illecita detenzione di munizioni e omessa denuncia del trasferimento di armi)». (Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Rv. 246532) Il titolo che legittima la confisca delle armi è la loro detenzione da parte di un soggetto non autorizzato, che le detiene quindi illecitamente, anche se non ne 7 sia il formale proprietario. E' corretto sostenere che la confisca non può essere disposta su armi appartenenti a persona estranea al reato, ma l'affermazione del ricorrente, che le armi che egli deteneva non siano confiscabili perché appartenenti anche ad altri coeredi, è manifestamente infondata. In primo luogo, tale asserita appartenenza a terzi non è stata dimostrata, mancando una prova certa della esistenza di altri eredi e del non avere essi rinunciato all'eredità, come ritenuto dalla Corte di appello che„ con motivazione adeguata e non illogica, ha valutato insufficiente, a tal proposito, una dichiarazione generica resa da un familiare dello stesso imputato. E' appena il caso di rilevare che, se il ricorrente intendeva censurare il travisamento di quella prova testimoniale, peraltro non dedotto, avrebbe dovuto allegarne il testo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso stesso (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv.276432) In secondo luogo, deve rilevarsi che, qualora si ritenesse provata la circostanza della esistenza di più coeredi, tutti comproprietari delle armi cadute in eredità, si tratterebbe o di una eredità indivisa, che impedisce di attribuire a ciascuno la proprietà di singole armi, cosicché tutte risulterebbero confiscabili a AT ZI quanto meno per la parte di sua proprietà, o di una eredità suddivisa attribuendo a ciascun erede la proprietà di una singola arma, cosicché anche i coeredi sarebbero divenuti obbligati a denunciare la proprietà di quelle a loro attribuite e il luogo di loro detenzione, potendo essere ritenuti anch'essi responsabili del reato contestato all'odierno ricorrente qualora non avessero effettuato tale denuncia. 6. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo infondati o manifestamente infondati tutti i motivi proposti. Al rigetto fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA MASI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore IG PR, che ha depositato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 35801 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MASI PAOLA Data Udienza: 05/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 10 marzo 2022 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa in data 04 ottobre 2017 dal Tribunale di Potenza, con cui AT ZI è stato prosciolto per prescrizione dal reato di cui all'art. 221 r.d. n. 773/1931 in relazione all'art. 58 r.d. n. 635/1940, ritenendo che il reato fosse stato consumato nell'anno 1998, in cui l'imputato aveva trasferito le armi in suo possesso nella nuova abitazione in cui si era trasferito a seguito di matrimonio. La Corte di appello ha accogto l'impugnazione proposta dal Procuratore generale, secondo cui la commissione del reato, in quanto di natura omissiva, si sarebbe protratta fino al momento del sequestro delle armi, intervenuto in data 06 febbraio 2013, ma ha dichiarato ugualmente maturata la prescrizione, nella pendenza del giudizio di secondo grado. Ha respinto, invece, l'impugnazione proposta dall'imputato, il quale chiedeva di essere assolto, sia per l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato, in quanto l'obbligo di rinnovazione della denuncia del possesso di armi era stato introdotto solo nel 2011 e quindi in epoca successiva alla commissione del reato, come accertata dal giudice di primo grado, sia per l'insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo egli agito in buona fede, stante il tenore della norma preesistente. La Corte ha respinto, infine, l'impugnazione proposta dall'imputato contro il provvedimento di confisca delle armi stesse, e motivata dall'essere dette armi storiche ovvero appartenenti anche ad altri eredi. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso AT ZI, per mezzo del suo difensore avv. Antonio Murano, articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., in relazione agli .artt. 221 r.d. n. 773/1931 e 58 r.d. n. 635/1940. La sentenza impugnata è errata laddove ha ritenuto sussistente il reato, perché l'obbligo di ripetere la denuncia del possesso delle armi non era previsto dalla legge nel 1998, quando tale spostamento era stato effettuato, in quanto l'imputato le aveva trasferite in una diversa abitazione, compresa però sempre nel Comune di Rionero in Vulture. All'epoca la legge stabiliva l'obbligo di rinnovo della denuncia solo in caso di spostamento in altra località, da intendersi come una diversa circoscrizione dell'autorità di pubblica sicurezza, e solo con la legge n. 204/2010, in vigore dal luglio 2011, la norma era stata modificata introducendo tale obbligo in caso di qualunque spostamento «in altro luogo», quindi anche se compreso nella medesima circoscrizione. La norma precedente era stata sempre interpretata nel senso indicato dalla Corte di cassazione, per cui l'omesso rinnovo della denuncia da parte dell'imputato era in realtà corretto e conforme alla legge. La nuova disciplina non poteva essere fatta retroagire, come stabilito dall'art. 2 cod.pen., e la diversa interpretazione applicata dalla Corte di appello era errata e illegittima, dovendo essere dichiarato insussistente il reato, commesso nel 1998. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La sentenza impugnata è errata laddove non ha comunque ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato. L'imputato aveva agito in buona fede nel non ripetere la denuncia del possesso delle armi, interpretando la legge nel suo significato letterale, e l'errore interpretativo in cui era eventualmente caduto era un errore scusabile, relativo ad una norma penale o extrapenale. La prosecuzione della condotta omissiva anche dopo l'introduzione della nuova normativa, poi, era giustificata dall'incertezza sull'interpretazione di quest'ultima, su cui aveva riferito il teste dell'accusa, ed era stata quindi tenuta senza il necessario elemento soggettivo. La censura era stata proposta anche con l'atto di appello, ma la Corte non l'aveva affrontata, cadendo così nel vizio di motivazione lamentato. 2.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla infondatezza del reato, trattandosi di armi antiche. La norma contestata non è applicabile nel caso di detenzione di armi antiche, e due dei fucili detenuti dall'imputato appartenevano ai suoi avi ed erano quindi sicuramente qualificabili come tali. La sentenza impugnata ha respinto il relativo motivo di appello affermando la mancanza di prova di tale qualità delle armi sequestrate, ma, al contrario, è stato dimostrato che due fucili risalivano almeno agli anni '50 e non erano, comunque, funzionanti. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., per la mancanza„ contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla confisca delle armi. Tale decisione è errata perché la Corte di cassazione ha escluso l'obbligatorietà della confisca nel caso di trasporto di armi senza il preventivo avviso all'autorità di P.S., e perché le armi non sono di proprietà dell'imputato bensì di tutti gli eredi del padre premorto, e quindi anche dei suoi due fratelli. La Corte di appello ha respinto il relativo motivo asserendo non essere tale 3 circostanza dimostrata, mentre ciò era stato affermato Cal teste EL ZI, che la sentenza non ha neppure citato. Quelle armi non potevano quindi essere sequestrate e poi confiscate, appartenendo a terzi estranei al reato contestato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità ricorso. 4. Il difensore ha depositato una memoria difensiva, con cui ripete i motivi del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi, e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente il reato contestato perché trattasi di un reato omissivo a condotta permanente, commesso perciò sino al momento in cui la doverosa denuncia è divenuta impossibile per l'intervenuto sequestro delle armi, eseguito in data 06 febbraio 2013. Il ricorso non contesta, infatti, tale affermazione, limitandosi a ripetere che il reato è stato commesso nel 1998, nel primo atto di trasferimento delle armi stesse;
la correttezza di detta qualificazione non può perciò essere oggetto di esame da parte di questa Corte, in mancanza di devoluzione sul punto. L'accertamento della consumazione del reato anche in epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n.204/2010, cioè il 01 luglio 2011, toglie rilevanza ai motivi del ricorso che lo ritengono insussistente perché la condotta sarebbe stata tenuta prima di detta normativa, dal momento che la condotta penalmente rilevante risulta, in realtà, essere proseguita anche successivamente alla data sopra indicata. 2.1. Peraltro deve affermarsi che la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato è certa, anche se esso dovesse essere ritenuto commesso precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 204/2010. Questo decreto legislativo, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non ha introdotto una fattispecie di reato prima inesistente, ma ha solo modificato un termine della normativa preesistente, sostituendo alla parola "località" la parola "luogo". 4 2.2. La disciplina relativa alla denuncia delle armi era dettata, sino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 204/2011, dal combinato disposto degli artt. 38 r.d. n. 773/1931 e 58 r.d. n. 635/1940. Quest'ultima norma stabiliva, infatti, che «In caso di trasferimento del detto materiale da una località all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art.38 della legge nella località dove il materiale stesso è stato trasportato». L'art. 3, comma primo, lett. e), d.lgs. n. 204/2010 ha introdotto all'art. 38 r.d. n. 773/1931 un quinto comma che recita, per quanto di interesse: «La denuncia di detenzione di cui al primo comma deve essere ripresentata ogni qual volta il possessore trasferisca l'arma in un luogo diverso da quello indicato nella precedente denuncia». Appare evidente l'identità tra le due norme, a parte la modestissima variazione lessicale. In particolare è evidente che esse hanno la medesima finalità, quella di rendere l'autorità di polizia sempre edotta del luogo, o della località, in cui sono custodite delle armi, conoscenza che richiede non, genericamente, la conoscenza del Comune in cui esse si trovano, bensì l'indirizzo preciso, oltre al nome del loro detentore. L'omessa denuncia del trasferimento di armi in un altro luogo, o località, costituiva quindi un reato anche prima della predetta modifica normativa, essendo anche la violazione dell'art. 58 r.d. n. 635/1940 una contravvenzione punita con l'arresto o l'ammenda. Infatti questa Corte, già all'epoca, interpretava la norma di cui all'art. 58 r.d. n. 635/1940 come un obbligo a ripetere la denuncia delle armi anche quando esse venivano trasferite all'interno della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio di P.S. Si vedano, ad esempio, le seguenti sentenze: «In caso di trasferimento di armi già denunciate da un'abitazione a un'altra, anche nell'ambito della circoscrizione di un medesimo ufficio di polizia, deve essere rinnovata la denuncia, dovendo avere l'ufficio certezza del luogo ove le armi sono detenute. L'omessa denuncia costituisce violazione penalmente sanzionata, alla quale consegue la confisca prevista dall'art. 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152. (Sez. 1, n. 1161 del 18/03/1993, Rv. 193974; Sez. 1, n. 563 del 04/02/1991, Rv. 187767). Tale principio è stato confermato anche in tempi più recenti: «In tema di reati concernenti le armi, configura il reato di cui all'art. 38 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), sanzionato ai sensi dell'art. 17 T.U.L.P.S., il trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., senza provvedere a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli. (In motivazione la Corte ha precisato 5 che, a seguito della modifica dell'art. 38, comma quinto, da parte dell'art. 3, comma primo, lett. e, D.Lgs. n. 204 del 2010, la violazione al predetto obbligo non può più ritenersi sanzionata né ai sensi degli artt. 58, R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e 221 T.U.L.P.S, né, nel caso di armi comuni da sparo, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967)» (Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Rv. 267657). L'affermazione del ricorrente, che la condotta contestata sia divenuta reato solo dopo il 01 luglio 2010, è quindi infondata. 3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è parimenti infondato, anche qualora si ritenesse che il reato è stato commesso prima della modifica normativa introdotta dal d.lgs. n. 204/2010. Il reato contestato è una contravvenzione, punita quindi a titolo di colpa. Pertanto l'elemento soggettivo necessario per ritenere punibile la sua violazione è anche la mera negligenza, che abbia fatto trascurare al ricorrente il rispetto di un obbligo stabilito dalla legge. Il ricorso, in realtà, intende asserire che la denuncia del nuovo luogo di detenzione delle armi è stata omessa volontariamente, ma nella convinzione della insussistenza di un obbligo di rinnovazione della denuncia precedentemente effettuata. Questa affermazione, peraltro, anche se dimostrata, non escluderebbe la sussistenza del reato, perché configurerebbe un errore non su un elemento materiale del reato ma sulla legge penale, un errore relativo cioè alla rilevanza penale della propria condotta, correttamente percepita ed attuata;
tale errore, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., é inescusabile. E appena il caso di sottolineare che tale errore non è dovuto a ignoranza incolpevole, in quanto il ricorrente poteva facilmente informarsi circa l'esatta interpretazione della legge, che, come dimostrato dalle sentenze sopra citate, era stata ripetutamente fornita dalla Corte di cassazione in epoca molto precedente a quella in cui il trasferimento delle armi sarebbe stato effettuato. In ogni caso, deve sottolinearsi che l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato non emerge ictu oculi, ma richiederebbe un'approfondita istruttoria. La decisione della Corte di appello, di dichiarare la prescrizione del reato, sarebbe quindi corretta, perché conforme al principio stabilito dall'art. 129, secondo comma, cod.proc.pen., che consente di pronunciare l'assoluzione dell'imputato, qualora sussista una causa di estinzione del reato, solo se la prova dell'innocenza sia «evidente». 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non ha dimostrato che le armi in questione siano antiche, ed anche nel ricorso egli fa riferimento, solo genericamente, alla provenienza di due 6 fucili ad un'epoca anteriore agli anni '50 del secolo scorso, datazione assolutamente irrilevante per la classificare indicata. La nozione di 'arma antica' è dettata dall'art. 10, settimo comma, legge n. 110/1975, secondo cui «Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890». Per quanto risulta, nessuna delle armi detenute dal ricorrente aveva tali caratteristiche, né egli lo ha mai sostenuto. Tale norma stabilisce anche che, per dette armi, «restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», relative appunto alle armi antiche. L'omessa denuncia del loro spostamento costituirebbe quindi il reato contestato, anche qualora le armi detenute dal ricorrente avessero le caratteristiche sopra indicate. Come stabilito da questa Corte, «In tema di armi antiche, non è qualificabile come arma comune da sparo, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 110 del 1975, quella ad avancarica o comunque fabbricata anteriormente al 1890, atteso il disposto di cui all'art. 10, settimo comma, della medesima legge, sicché la sua detenzione, senza farne denuncia all'autorità ai sensi degli artt. 38 e 39 T.U.L.P.S., integra la contravvenzione prevista dall'art. 697 cod. pen. e non la fattispecie delittuosa» (sez. 1, n. 39787 del 20/04/2015, Rv. 264650) 5.Anche il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'accertata sussistenza del reato contestato, per i motivi sopra evidenziati, impone la confisca delle armi, ai sensi dell'art. 6 legge n. 152/1975. Questa Corte ha infatti confermato che «La confisca obbligatoria in materia di armi si applica anche nel caso di accertamento della violazione dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635, poiché la relativa condotta - consistente nella omessa ripetizione della denuncia all'autorità di pubblica sicurezza di detenere armi in costanza del trasferimento - si risolve nella illecita detenzione di armi non denunciate e, pertanto, rientra nelle ipotesi di confisca obbligatoria previste dall'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., come richiamato dall'art. 6, legge n. 152 del 1975» (Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Rv. 280232; Sez. 1, n. 5841 del 17/01/2011, Rv. 249393). Inoltre «La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati, anche contravvenzionali, concernenti le armi, ed è obbligatoria anche in caso di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato. (Fattispecie in terna di illecita detenzione di munizioni e omessa denuncia del trasferimento di armi)». (Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Rv. 246532) Il titolo che legittima la confisca delle armi è la loro detenzione da parte di un soggetto non autorizzato, che le detiene quindi illecitamente, anche se non ne 7 sia il formale proprietario. E' corretto sostenere che la confisca non può essere disposta su armi appartenenti a persona estranea al reato, ma l'affermazione del ricorrente, che le armi che egli deteneva non siano confiscabili perché appartenenti anche ad altri coeredi, è manifestamente infondata. In primo luogo, tale asserita appartenenza a terzi non è stata dimostrata, mancando una prova certa della esistenza di altri eredi e del non avere essi rinunciato all'eredità, come ritenuto dalla Corte di appello che„ con motivazione adeguata e non illogica, ha valutato insufficiente, a tal proposito, una dichiarazione generica resa da un familiare dello stesso imputato. E' appena il caso di rilevare che, se il ricorrente intendeva censurare il travisamento di quella prova testimoniale, peraltro non dedotto, avrebbe dovuto allegarne il testo, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso stesso (si veda, tra le altre, Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv.276432) In secondo luogo, deve rilevarsi che, qualora si ritenesse provata la circostanza della esistenza di più coeredi, tutti comproprietari delle armi cadute in eredità, si tratterebbe o di una eredità indivisa, che impedisce di attribuire a ciascuno la proprietà di singole armi, cosicché tutte risulterebbero confiscabili a AT ZI quanto meno per la parte di sua proprietà, o di una eredità suddivisa attribuendo a ciascun erede la proprietà di una singola arma, cosicché anche i coeredi sarebbero divenuti obbligati a denunciare la proprietà di quelle a loro attribuite e il luogo di loro detenzione, potendo essere ritenuti anch'essi responsabili del reato contestato all'odierno ricorrente qualora non avessero effettuato tale denuncia. 6. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve perciò essere rigettato, essendo infondati o manifestamente infondati tutti i motivi proposti. Al rigetto fa seguito, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente