Ordinanza collegiale 25 settembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02715/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06126/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6126 del 2025, proposto da
Autogrill Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca e Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
l’Autorità di regolazione dei trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Gentile e RA Lazzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Massimo Gentile in Roma, via Sebino n. 29;
nei confronti
San Marco Petroli Distribuzione S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della sollecitazione alla domanda di partecipazione per l’affidamento del “Servizio di distribuzione delle attività commerciali e ristorative da intendersi come somministrazione al pubblico e la vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari” da svolgersi nei Lotti nn. 520, 521, 522, 523, 524, 525 (Tabella A) pubblicata da Autostrade per l’Italia S.p.A in data 15 aprile 2025;
ove occorrer possa, della delibera dell’Autorità dei Trasporti – ART n. 1 dell’11 gennaio 2023 a conclusione del procedimento avviato con delibera n. 77/2021, unitamente all’Allegato A e al relativo Annesso 1 nonché alla relazione istruttoria e alla relazione sull’analisi di impatto della regolazione;
ove occorrer possa, del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE del 5 luglio 2024 n. 181 unitamente agli allegati Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti sui sedimi autostradali e Documento di analisi procedurale; di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di regolazione dei trasporti, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di Autostrade per l’Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa IU La AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’odierno ricorso, Autogrill Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento con cui Autostrade per l’Italia s.p.a. ha promosso, mediante “Sollecitazione alla domanda di partecipazione”, l’avvio di una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento delle subconcessioni inerenti al “ Servizio di distribuzione delle attività commerciali e ristorative da intendersi come somministrazione al pubblico e la vendita di bevande, alimenti e altri prodotti anche non alimentari ”.
Il ricorso si fonda essenzialmente su vizi di illegittimità derivata degli atti presupposti, recepiti nella sollecitazione, ovvero la delibera dell’A.r.t. n. 1/2023 e il decreto interministeriale n. 181/2024.
Nelle more del giudizio, il Consiglio di Stato con la sentenza 9699 del 2025 ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del Tar Piemonte n. 412 del 2024, confermando la legittimità delle misure previste nella presupposta delibera dell’A.r.t.
Con memoria del 28 gennaio 2026 Autogrill s.p.a. ha pertanto dichiarato di non avere più interesse al ricorso e ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità del medesimo, con compensazione delle spese di lite.
Il Collegio deve, pertanto, prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso.
La definizione in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA EL, Presidente
Giuseppe Grauso, Primo Referendario
IU La AL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IU La AL | RA EL |
IL SEGRETARIO