Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/03/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
n.2601/2010 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento iscritto al n.2601 del Ruolo Generale per l'anno 2010
promosso da
(CF ), (CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(CF ), (CF ) e Pt_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4 Parte_5
(CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv. Daniela C.F._5
Corso, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine dell'atto di citazione attori
contro
(CF , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._6
dell'avv. Nicola Ragucci, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 17.6.2010
convenuto e contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_2 C.F._7
dell'avv. Bruno Satta, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.6.2010 convenuto pagina 1 di 23
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_3 C.F._8
dell'avv. Antonio Carta, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.6.2010
convenuto e contro
(CF ) CP_4 C.F._9
convenuta, contumace la causa è stata spedita a sentenza sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli attori (come da note ex art.127ter cpc depositate il 16.6.2023) voglia il Tribunale:
(I) (in via istruttoria:) (a) conferire incarico al CTU diretto a stimare il valore del cespite ereditario costituito dall'appartamento per civile abitazione sito in Comune di Cagliari, via Alghero n.4, p.4,
distinto in NCEU del Comune di Cagliari alla sezione A, fg.18, part.2005, sub.15 e a predisporre un comodo progetto divisionale;
(b) disporre altresì la richiesta di informazioni scritte alla CP_5
sulla titolarità del conto corrente bancario n.01864/1000/00000152 alla data del 10/4/2009 e sulle
[...]
movimentazioni del conto predetto, in dare e avere, dal giorno 01/01/2007 al 30/4/2009; (II) in subordine, qualora ritenga la causa matura per la decisione, voglia: a) accertare e dichiarare la qualità degli attori di eredi della signora , nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta ab intestato in Quartu Sant'Elena il 24.10.2008; b) NEI CONFRONTI DI : CP_1
(1) accertare e dichiarare la natura di donazione diretta e/o indiretta delle somme percepite dal convenuto a titolo di rimborso sui conti titoli distinti ai numeri 4152280 e 4168720 accessi su
[...]
, nonché a titolo di saldo attivo del c/c 45181184, pari alla data della chiusura 10.04.2009 CP_5
ad € 74.074,81, e, per l'effetto, (2) ordinare a il conferimento alla massa ereditaria delle CP_1
relative somme con rivalutazione monetaria ed interessi, ex artt.737 e 751 cc, nonché (3) di fornire la pagina 2 di 23 rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie della dalla data della cointestazione dei R_
citati rapporti bancari sino al decesso;
c) NEI CONFRONTI DI : (1) accertare e CP_2
dichiarare la natura di donazione diretta e/o indiretta delle somme percepite dal convenuto a titolo di rimborso sul libretto di risparmio postale n.125251 e, per l'effetto, (2) ordinare a il CP_2
conferimento alla massa ereditaria delle relative somme con rivalutazione monetaria ed interessi, ex artt.737 e 751 cc, nonché (3) di fornire la rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie della dal 9.10.1995 alla data di estinzione del rapporto;
d) NEI CONFRONTI DI : R_ CP_3
(1) accertare e dichiarare la natura di donazione diretta e/o indiretta delle somme percepite da CP_3
a titolo di trattamenti pensionistici di , consistenti nella pensione di reversibilità
[...] Persona_1
distinta al n.20144029 e nell'indennità di accompagnamento distinta al n.7049109 e, per l'effetto, (2)
ordinare a il conferimento alla massa ereditaria delle relative somme con rivalutazione CP_3
monetaria ed interessi, ex artt.737 e 751 cc, al netto del quantum utilizzato per le esigenze alimentari della , nonché (3) di fornire la rendicontazione della relativa gestione dalla data di conferimento R_
della delega sino al decesso;
per l'effetto, NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONVENUTI: e) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria, previa collazione ex artt.737 e 751 cc, procedendo alla formazione del progetto di divisione e delle relative quote, con attribuzione a ciascuno dei condividenti della quota spettante in denaro, per quanto attiene ai cespiti mobiliari, ed in natura, per quanto attiene al cespite immobiliare sopra individuato al punto (I)(a), ovvero, qualora venga accertata l'impossibilità di procedere alla divisione in natura, con la sua vendita ai sensi dell'art.788 cpc, con conseguente ripartizione della somma ricavata in proporzione delle relative quote, al netto delle spese ed onorari del presente giudizio;
g) con vittoria di spese ed onorari di causa.
Nell'interesse di (come da note ex art.127ter cpc depositate il 9.6.2023): si richiama e CP_1
conferma “in toto” l'atto di costituzione in giudizio e le conclusioni ivi formulate, fatta eccezione per la domanda riconvenzionale ivi contenuta a pag.12, oggetto di espressa rinuncia (come verbalizzato all'udienza del 6 luglio 2017 e ribadito con note del 20.05.2022), e quindi si chiede che il Tribunale
pagina 3 di 23 voglia: (1) accertare la qualità di coerede della de cuius , deceduta a Quartu Sant'Elena Persona_1
il 24.10.2008, in capo al convenuto unitamente ai suoi otto fratelli parti del presente CP_1
giudizio; (2) accertare altresì la qualità in capo al medesimo di legatario, in forza ed in CP_1
virtù del testamento olografo del 15.10.2007 della defunta madre , pubblicato con atto a Persona_1
rogito notaio di Villasor in data 11.05.2010 e, conseguentemente (3) accertare, a tale titolo, il Per_2
suo diritto di trattenere, in conto della quota di 1/9 dell'asse ereditario da attribuire al medesimo, la somma di € 43.260/71, o quella maggiore o minore che dovesse essere provata in corso di causa, quale saldo attivo dei diritti spettanti alla de cuius sul conto corrente n.45181 , Filiale Ca- Controparte_5
Bonaria 016, e sul deposito custodia ed amministrazione titoli di appoggio al conto corrente citato,
ovvero quello distinti inizialmente con il n.100022248/91 e successivamente con il n.3100/2502363; (4)
in via riconvenzionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.752 cc: (a) accertare il pagamento in via esclusiva da parte del di pesi ereditari per la somma complessiva di € 14.150/08, o di CP_1
quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, e conseguentemente (b) condannare in via di regresso i germani , , , , , e Parte_1 Pt_4 Pt_3 Pt_2 Pt_5 CP_4 CP_3
al pagamento in favore di della somma di € 1.572/23 ciascuno, o di quella CP_2 CP_1
minore o maggiore risultante come dovuta, maggiorata dagli interesse dalle date dei singoli pagamenti eseguiti dal creditore;
(5) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto dalla de cuius nella consistenza che sarà accertata in corso di causa, secondo le norme Persona_1
di legge, e ciò anche con attribuzione del ricavato della vendita dell'immobile sito in Cagliari, per una quota pari a 1/9 dell'asse ereditario (ovvero alla diversa quota minore o maggiore che risultasse spettante in giudizio) a favore di ciascuno degli eredi della predetta defunta, e con ogni consequenziale pronuncia di legge;
(6) rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto in quanto infondate;
(7) porre le spese della divisione a carico della massa, (8) con CP_1
condanna degli attori alla rifusione di onorari, diritti e spese del procedimento secondo il principio della soccombenza in relazione alle domande formulate nei confronti di e dell'ulteriore CP_1
pagina 4 di 23 azione di regresso formulata in via riconvenzionale da nei confronti di tutti i germani CP_1
condividenti per il rimborso delle spese sostenute a titolo di pagamento dei pesi ereditari.
Nell'interesse di (come da note ex art.127ter cpc depositate il 12.6.2023): si confermano CP_2
le conclusioni come già precisate nelle note depositate il 23 maggio 2022, ovvero (come da memoria ex art.183 n.1 cpc) voglia il Tribunale: (1) accertare la qualità di coerede della “de cuius” R_
, deceduta a Quartu S. Elena il 24.10.2008, in capo al convenuto unitamente ai
[...] CP_2
suoi otto fratelli parti del presente giudizio;
(2) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto dalla de cuius nella consistenza che sarà accertata in corso di Persona_1
causa, secondo le norme di legge, con conseguente attribuzione di beni ereditari - o del ricavato della relativa vendita - corrispondenti alla quota pari ad 1/9 dell'intero asse ereditario (ovvero alla diversa quota minore o maggiore che risultasse spettante in giudizio) a favore di ciascuno degli eredi della predetta defunta, il tutto occorrendo anche previa vendita dell'immobile appartenente alla “de cuius”
indicato nell'espositiva della comparsa di risposta depositata da con ogni CP_2
consequenziale pronuncia di legge;
(3) rigettare tutte le domande formulate dagli attori nei confronti del convenuto in quanto infondate;
(4) porre le spese della divisione a carico della CP_2
massa, (5) con condanna degli attori alla rifusione di competenze e spese del procedimento secondo il principio della soccombenza in relazione alle ulteriori domande formulate nei confronti di
[...]
. CP_2
Nell'interesse di (come da note ex art.127ter cpc depositate il 12.6.2023): si insiste per CP_3
l'accoglimento delle conclusioni formulate in comparsa di costituzione e risposta e quindi si chiede che il Tribunale, previo accertamento dei fatti indicati in premessa (della suddetta comparsa) e della qualità in capo alle parti in causa di coeredi di , deceduta a Quartu Sant'Elena il Persona_1
24.10.2008, voglia: (1) in via principale: (a) disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sul patrimonio relitto da nella consistenza accertata in corso di causa, secondo le norme di Persona_1
legge, con conseguente attribuzione di beni ereditari, ovvero del ricavato della relativa vendita, sia dei pagina 5 di 23 beni mobili sia degli immobili, per una quota pari ad 1/9 dell'intero asse ereditario a favore di ciascuno degli eredi della predetta defunta, il tutto anche, se necessario, previa vendita dell'immobile appartenente alla “de cuius” indicato nell'espositiva (della comparsa di risposta), con ogni consequenziale pronuncia di legge, e (3) ponendo le spese della divisione a carico della massa;
(4)
rigettare tutte le altre domande “ex adverso” formulate nei confronti di in quanto CP_3
infondate; (5) in via riconvenzionale: (a) accertare che ha prelevato dall'appartamento Parte_5
in Cagliari, via Alghero 4, i beni indicati nella lista inserita nel fascicolo di parte, o quelli che risulteranno provati in corso di causa, (b) condannando la medesima a conferire gli stessi nell'asse ereditario in natura o per imputazione del loro valore alla quota di spettanza della stessa attrice;
(c)
ai sensi e per gli effetti dell'art.752 cc, accertare il pagamento in via esclusiva da parte di CP_3
di debiti ereditari per la somma complessiva di € 586,70, o di quella maggiore o minore che
[...]
dovesse risultare in corso di causa, e conseguentemente (d) condannare in via di regresso gli altri eredi al pagamento in favore di (rectius: ) della quota di loro spettanza, CP_1 CP_3 CP_1
maggiorata degli interessi dalle date dei singoli pagamenti;
(6) con condanna degli attori alla rifusione di onorari, diritti e spese del procedimento secondo il principio della soccombenza, in relazione alle ulteriori domande formulate specificamente nei confronti di e a quelle CP_3
riconvenzionali dallo stesso proposte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazioni notificate nel marzo 2010 , , e hanno Parte_1 Pt_2 Pt_4 Pt_3 Pt_5
convenuto in giudizio i propri fratelli , , e per concludere come CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
sopra indicato al punto (II) dopo aver dedotto che:
le attuali parti sono tutte figli ed eredi legittimi della madre vedova nata a [...]_3
Fluminimaggiore il 12 giugno 1919 e deceduta “ab intestato” in Quartu Sant'Elena il 24 ottobre 2008,
la quale in vita:
(I) era piena proprietaria dell'appartamento ad uso civile abitazione in Cagliari, via Alghero 4,
pagina 6 di 23 distinto in NCEU a Fg.18, mapp.2005, sub 15;
(II) era titolare dei seguenti trattamenti pensionistici (allegati 5, 6, 7 e 8): (1) pensione di reversibilità
n.20144029 erogata dall' pari mediamente ad € 592,00 mensili;
(2) indennità di CP_6
accompagnamento tipologia INVCIV n.7049109, con importo netto di € 6.042,00 erogato al 7/10/2008;
(III) era intestataria dei seguenti titoli Poste Italiane spa, Filiale Cagliari 10 (allegati 13 e 14): a)
libretto di risparmio n.1999544, estinto il 17/08/2007; b) deposito titoli n.125251, aperto il 9/10/1995
ed estinto il 23/08/2005;
(IV) era infine titolare, insieme al figlio , dei seguenti rapporti bancari presso CP_1 [...]
, Filiale di Cagliari, via Bonaria 34, (allegati 9, 10, 11 e 12): a) conto corrente n.451811-84; CP_5
b) conto titoli n.4152280; (c) conto titoli n.4168720;
alla fine dell'anno 2007 le patologie cardiovascolari da cui era affetta la - che fino ad allora R_
aveva sempre vissuto da sola nell'appartamento di via Alghero, essendo autosufficiente e pienamente capace di intendere e di volere - si sono notevolmente aggravate, e in tale situazione i figli , CP_2
e manifestando l'intendimento di starle vicino, ne hanno determinato di fatto CP_3 CP_1
l'isolamento e l'allontanamento dagli altri membri della famiglia e da allora ne hanno gestito in via esclusiva le risorse patrimoniali, senza fornire agli altri germani alcun rendiconto;
in particolare:
era delegato alla riscossione del trattamento pensionistico sub (II), che veniva CP_3
accreditato presso la Filiale di Cagliari, viale Poetto, di Poste Italiane,
ha gestito i libretti postali sub (III) sino alla data di estinzione;
CP_2
ha gestito quale contitolare i rapporti sub (IV), costituiti con esclusive risorse CP_1
economiche della;
R_
inoltre: ha omesso di prestare assistenza alla madre, da cui si recava esclusivamente il CP_1
mercoledì (omettendo di ospitarla la domenica e negli altri giorni festivi); nel mese di agosto 2008,
senza informarne i fratelli, ha condotto la madre in una casa di riposo in Quartu Sant'Elena, loc. Foxi,
ove la stessa si è spenta nell'ottobre successivo;
pagina 7 di 23 dopo il decesso della madre, gli ha formalmente richiesto la consegna integrale della Parte_2
documentazione inerente i conti bancari, con le singole movimentazioni in dare e in avere, con riserva di chiedergli il conferimento delle somme percepite ex art.737 cc (allegato 16);
analoghe richieste, con riferimento rispettivamente ai trattamenti pensionistici e alle posizioni postali,
sono state avanzate nei confronti di (allegato 17) e di (allegati 18 e 19); CP_3 CP_2
non avendo i predetti convenuti ottemperato, la relativa documentazione è stata acquisita da Pt_2
a mezzo di accesso agli atti (allegati da 5 a 14); la documentazione così acquisita ha evidenziato
[...]
quanto segue: a) il conto corrente riportava alla data della sua estinzione (10/04/2009) CP_5
un saldo finale di € 74.074,81, che è stato girato sul conto 01864/1000/00000152; b) il conto titoli n.4152280 è stato chiuso in data 31/12/2007, con rimborso di € 51.000,00; c) il conto CP_5
titoli n.4168720 è stato chiuso in data 15/01/2008, con rimborso di € 42.000,00; d) il CP_5
deposito titoli Poste Italiane n.125251 è stato chiuso il 28/02/2002, con rimborso di € 15.000,00; e) il libretto di risparmio postale n.1999544 è stato estinto il 17/08/2007, con rimborso di € 9.233,94; f) il trattamento pensionistico di reversibilità è stato interamente corrisposto dall' nell'anno 2008, per CP_6
complessivi € 6.250,00; g) l'indennità di accompagnamento è stata liquidata dall' il Controparte_7
7/10/2008, per complessivi € 6.024,00;
quanto sopra ha evidenziato che ingenti risorse finanziarie della Soddu sono state gestite in via esclusiva da , e , per le posizioni sopra rispettivamente indicate, senza che CP_1 CP_3 CP_2
gli stessi abbiano mai fornito alcuna documentazione o rendicontazione, nonostante i solleciti;
si eccepisce perciò che la gestione e l'incasso di somme - documentato dalle operazioni di rimborso e accredito, estinzione e riscossione diretta sopra indicate - abbiano avuto ad oggetto risorse patrimoniali di esclusiva competenza della che, come tali, devono essere conferite all'asse R_
ereditario a titolo di collazione, quali donazioni dirette o indirette, ex art.737 cc.
, e si sono tempestivamente costituiti mentre , CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
regolarmente citata, è stata dichiarata contumace alla prima udienza.
pagina 8 di 23 ha concluso come sopra indicato (oltre che, in via riconvenzionale, per la condanna di CP_1
a conferire in natura o per imputazione del loro valore i beni mobili da essa prelevati Parte_5
dall'appartamento ereditato) dopo aver eccepito e dedotto che:
l'esponente intende aderire alla domanda di scioglimento della comunione, da effettuarsi secondo le norme di legge, mentre contesta le ulteriori domande degli attori;
in particolare eccepisce di non avere alcun obbligo di conferimento di beni alla massa ereditaria in virtù del testamento olografo del 15.10.2007 della defunta madre, pubblicato con rogito Notaio Per_2
di Villasor in data 11.05.2010 Rep.12431 Racc.3424 (doc.2): con detto testamento, infatti, la de cuius lo ha beneficiato di un legato in conto di legittima, con peso a carico di tutta l'eredità, avente ad oggetto i diritti ad essa spettanti sul conto corrente cointestato con l'esponente aperto presso la filiale di in viale Bonaria a Cagliari, disponendo “…che tutte le somme in esso contenute CP_5
vadano a lui in modo che possa disporre liberamente e pienamente per tutto quanto ritenga opportuno e necessario”;
l'odierno convenuto, unitamente agli otto germani, partecipa quindi alla comunione ereditaria secondo le norme di legge, cioè per la quota di 1/9 dell'intero asse, ma la sua quota - in virtù del legato di cui sopra - dovrà essere innanzitutto composta (a) dalla metà delle risorse finanziarie presenti alla data del 24.10.2008 sul conto corrente cointestato con la defunta madre, ovvero quello CP_5
n.45181 (doc.3), nonché (b) dalla metà delle risorse finanziarie presenti alla stessa data sul deposito custodia e amministrazione titoli di appoggio al conto corrente citato, ovvero quello distinto inizialmente con il n.10022248/91 e successivamente con il n.3100/2502363 (doc.5);
occorre quindi evidenziare l'errore in cui sono incorsi gli attori, che di fatto hanno duplicato le risorse in oggetto: contrariamente a quanto da essi dedotto, infatti, il conto custodia e gestione titoli era uno solo, distinto con il n.10022248/91 (docc.10 e 11 di controparte), mentre quelli indicati con i
Contr nn.4152280 e 4168720 non sono separati conti titoli ma numeri identificativi di il cui valore, alle rispettive scadenze del 14.10.2007 e del 15.01.2008, quindi ben prima del decesso della , è R_
pagina 9 di 23 confluito nel c/c di riferimento o di appoggio, ovvero quello n.45181 citato (pagg.12 e 13 doc.10 di controparte), per poi essere reinvestito;
per determinare la consistenza dell'asse ereditario occorre quindi considerare quanto segue: A) alla data di apertura della successione il conto corrente n.45181 aveva un saldo attivo di € 2.521/43
(doc.4), la metà del quale (€ 1.260/71) dovrà essere imputata nella quota di a titolo di legato, CP_1
mentre la restante metà è dello stesso quale cointestatario-comproprietario del conto;
B) CP_1
analogamente, poiché alla data di apertura della successione nel deposito titoli di appoggio erano custoditi investimenti per complessivi € 84.000,00 - di cui € 52.000/00 per il BOT codice 4297540 con scadenza 15.12.2008 (doc.4) ed € 32.000/00 per il BOT codice 4309170 con scadenza 15.01.2009
(doc.5) - la metà di tale somma (€ 42.000/00) dovrà essere imputata nella quota di a titolo di CP_1
legato, mentre la restante metà è dello stesso quale cointestatario-comproprietario del conto e CP_1
dei titoli;
si contesta dunque che la “de cuius” abbia effettuato delle donazioni dirette o indirette in favore dell'esponente ed ancor più che dette liberalità possano ricollegarsi alla cointestazione dei rapporti bancari sopra esaminati, essendo falso che essi fossero costituiti da risorse esclusive della come R_
risulta dai molteplici versamenti in contanti eseguiti personalmente da nel corso degli CP_1
anni;
con riferimento all'obbligo di rendicontazione delle risorse patrimoniali confluite nei suddetti conti si evidenzia quanto segue, in relazione ai movimenti risultanti dall'estratto conto prodotto dagli attori come documento 9: per quanto l'esponente possa ricordare e ricostruire quanto di competenza della
è stato utilizzato: a) mediante bonifici, per sostenere le spese straordinarie del Condominio di R_
via Alghero;
b) mediante assegni emessi dalla stessa (ad esempio due, di € 7.402/00 ciascuno, R_
per spese relative al ricovero del marito presso “Casa Amica”, fino al marzo 2003, e poi presso
“Domus Vittoria coop a r.l.”); c) mediante prelievi in contanti, per le spese correnti di mantenimento quali oneri condominiali ordinari (doc.6), imposta comunale sull'appartamento (doc.7), spese mensili pagina 10 di 23 per l'assistenza domiciliare ricevuta nel 2007 (doc.8), per quella domiciliare e per il ricovero del 2008
(doc.9) e per tutte le altre spese mensili, di cui non è possibile al momento fornire prova documentale,
sostenute per assicurare alla madre una vita dignitosa (ad esempio le spese per la pulizia della casa,
per la parrucchiera, ecc.);
per le ragioni esposte difettano categoricamente i presupposti di fatto per la configurabilità degli atti di liberalità ipotizzati dagli attori e, conseguentemente, di qualsivoglia obbligo di al CP_1
conferimento alla massa nei termini invocati da controparte nelle conclusioni, delle quali si chiede il rigetto;
con riferimento all'assistenza della madre si evidenzia che sono stati solo l'esponente e i germani e a provvedervi e che le condizioni della si sono effettivamente aggravate solo CP_3 CP_2 R_
alla fine del 2007 (mentre fino ad allora, seppur ultraottantenne, come affermato dagli attori aveva in generale goduto di buona salute ed era sempre rimasta pienamente capace di intendere e di volere);
il ricovero della esclusivamente per il mese di agosto 2008, è stato determinato R_
dall'indisponibilità della badante che la assisteva, tanto che al termine di tale mese, col rientro in servizio della badante, la è rientrata nella sua abitazione, dove le è stata fornita l'assistenza e la R_
cura di cui necessitava fino ai suoi ultimi giorni di vita (quando per l'ulteriore aggravarsi delle sue condizioni si è reso necessario un secondo ricovero presso una struttura di Quartu S. Elena, dove è
deceduta pochi giorni dopo);
è poi falso che gli attori siano stati allontanati o isolati dalla madre ad opera dei convenuti - non essendo stati nemmeno specificati le modalità e i fatti concreti con cui ciò sarebbe avvenuto -, visto tra l'altro che essi sono sempre stati nelle condizioni di vederla e di recarsi liberamente nella sua casa,
avendo tutti a disposizione le chiavi dell'appartamento (nel quale hanno infatti continuato ad accedere a loro piacimento anche dopo il decesso della asportandone tutti i beni mobili e gli arredi); R_
quanto alla domanda riconvenzionale, l'esponente ha sostenuto in proprio in via esclusiva le seguenti spese: € 6.500,00 per il funerale della madre, pagata in contanti all'Agenzia Funebre di Cabras
pagina 11 di 23 (doc.10); € 357,60 per il necrologio sul quotidiano L'NE DA (doc.11); € 7.206,94 per Parte_6
le tasse di successione relative all'immobile ereditario e per la relativa voltura catastale (docc.12 e 13);
per tale ragione lo stesso, ai sensi dell'art.752 cc, ha il diritto di ottenere da ciascuno coerede il rimborso della somma di € 1.572,23, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo.
- che ha formulato difese sostanzialmente identiche a quelle del fratello con CP_2 CP_1
riferimento all'assistenza fornita alla madre, alle sue condizioni di salute e di vita dal 2007 in poi e all'adesione alla domanda di scioglimento della comunione, da effettuarsi secondo le norme di legge
(ovvero in 9 quote di pari valore) - ha concluso come sopra indicato dopo aver ulteriormente dedotto ed eccepito che:
sulla ricostruzione del patrimonio relitto si riconosce ovviamente che sia in esso compreso l'appartamento che costituiva la casa di abitazione della , ovvero quello in Cagliari, via Alghero R_
4, distinto al NCEU al foglio 18, numero 2005, sub.15;
si contestano invece le infondate domande di collazione e restituzione alla massa specificamente formulate nei confronti dell'esponente, negandosi categoricamente che la “de cuius” abbia mai effettuato donazioni dirette o indirette in suo favore ed ancor più che le pretese liberalità possano essere configurate in virtù dei rapporti con Poste Italiane spa allegati e documentati dagli attori;
si specifica sul punto che , nonostante la mera cointestazione del libretto postale, non CP_2
ha mai goduto nemmeno in parte delle risorse finanziarie della “de cuius” ivi depositate né le ha mai gestite, non essendo mai stato in possesso del libretto o di qualsivoglia altra documentazione relativa a detti rapporti (ai quali di fatto è sempre rimasto del tutto estraneo, oltre che all'oscuro di gran parte dei movimenti effettuati): l'esponente si è infatti sempre limitato ad assistere la madre, solo quando gli veniva richiesto, nelle singole operazioni e/o adempimenti che la stessa riteneva di effettuare, in piena autonomia, con le risorse esistenti nel libretto e nel deposito titoli intrattenuti presso Poste Italiane
spa;
in relazione ai movimenti risultanti dall'estratto conto prodotto dagli attori come allegato al pagina 12 di 23 documento 14, ferma l'assoluta carenza di qualsivoglia elemento che possa far anche solo ipotizzare un utilizzo delle relative somme da parte di , può comunque evidenziarsi quanto segue: CP_2
il libretto di risparmio n.1999544 era utilizzato dalla principalmente per le spese relative al R_
ricovero del marito (prima presso “Casa Amica”, fino al marzo del 2003, poi presso Persona_3
“Domus Vittoria coop. a r.l”), tanto che dall'estratto conto prodotto dagli attori risultano prelevati mensilmente € 1.233,66, pari agli oneri mensili di ricovero (vedi doc.5), fino al decesso del predetto
Persona_3
la ha poi incaricato l'esponente di pagare con le risorse di tale libretto le spese funerarie di R_ Per_3
deceduto l'1.3.2004 (docc.6 e 7);
[...]
la “de cuius” prelevava dal libretto postale anche le somme per le spese della normale vita quotidiana e per effettuare ai nipoti le piccole donazioni d'uso in occasione di ricorrenze (festività, compleanni,
superamento di esami scolastici e/o universitari);
il rapporto titoli n.125252 (“regolato sul libretto di risparmio 1999544”) era una mera appendice del libretto postale, nel senso che le somme ivi presenti venivano con tutta probabilità investite in BOT
(transitando nel conto titoli), per ottenere una rendita superiore, e venivano ivi riaccreditate alla scadenza dell'investimento: conseguentemente, anche all'estinzione dei BOT del 28.2.2002 le relative somme sono state accreditate nel libretto postale (che alla data del 28.1.2003 evidenziava un attivo di €
9.233,94);
dal già citato estratto relativo ai movimenti del libretto risulta infine che dall'agosto 2005, ovvero più
di tre anni prima dell'apertura della successione, nel libretto non era più presente praticamente alcuna somma, così come nessuna risorsa risulta più presente sul conto titoli dal febbraio del 2002;
per le ragioni esposte difettano categoricamente i presupposti per la configurabilità degli atti di liberalità ipotizzati dagli attori nei confronti di e di una sua attività di gestione delle CP_2
risorse presenti sui conti postali e, conseguentemente, di qualsivoglia obbligo del medesimo alla collazione o alla rendicontazione invocate da controparte.
pagina 13 di 23 - che ha formulato difese analoghe a quelle dei fratelli convenuti con riferimento CP_3
all'assistenza fornita alla madre, alle sue condizioni di salute e di vita dal 2007 in poi e all'adesione alla domanda di scioglimento della comunione, da effettuarsi secondo le norme di legge (ovvero ciascuno per la quota di 1/9) - ha concluso come sopra indicato dopo aver ulteriormente dedotto ed eccepito che:
si nega in radice che l'esponente abbia in alcun modo gestito, percepito, trattenuto o anche solo goduto delle risorse finanziarie della madre, o che questa abbia effettuato nei suoi confronti donazioni dirette o indirette, o che le stesse possano essere ritenute sussistenti in conseguenza della concreta riscossione del trattamento pensionistico;
sul punto si rileva che la in ragione delle sue difficoltà di deambulazione, aveva delegato il R_
figlio a riscuotere gli importi versati mensilmente dall' a titolo di trattamento CP_3 CP_6
pensionistico e quello liquidato una tantum a titolo di indennità di accompagnamento;
l'esponente, pertanto, si occupava della mera riscossione materiale delle somme presso l'ufficio postale di competenza, che subito dopo consegnava integralmente alla madre, la quale le gestiva in piena autonomia ed esclusivamente per le proprie spese ordinarie e straordinarie;
non avendo gestito né percepito risorse finanziarie della “de cuius” non può ritenersi sussistente in capo a né l'obbligo di rendicontazione né quello di conferimento di beni alla comunione, CP_3
con conseguente infondatezza delle relative domande;
quanto alle domande riconvenzionali:
l'esponente ha sostenuto le seguenti spese, per un totale di € 586,79 (doc.1) di cui chiede a ciascuno dei coeredi il rimborso “pro quota”: € 336,00 TARSU anno 2008; € 41,80 bollette ISGAS sett.-ott.-nov.
2008; € 49,50 bolletta Telecom 6° bimestre 2008; € 100,55 bolletta lug.-ott. 2009; € 58,94 Pt_7
bollette ENEL sett.-ott. 2008;
dopo il decesso della madre l'attrice ha sottratto dall'appartamento ereditario gran Parte_5
parte dei beni e degli arredi ivi contenuti, indicati nell'elenco depositato come all.2, che dovranno pagina 14 di 23 essere conferiti all'asse ereditario, in natura o per imputazione del loro valore alla quota della stessa attrice;
Alla prima udienza tutte le parti costituite hanno confermato le precedenti difese e conclusioni,
contestando quelle avverse;
gli attori di sono in particolare riservati di promuovere querela di falso contro il testamento olografo prodotto da , rilevando che la era affetta da svariati e CP_1 R_
gravi problemi di salute.
Con le prime memorie ex art.183 cpc:
gli attori hanno ulteriormente dedotto:
in ordine alla comparsa di risposta di , che: CP_1
impregiudicata ogni questione in ordine alla autenticità e/o veridicità del testamento olografo datato
15 ottobre 2007, pubblicato l'11 maggio 2010 -per il cui accertamento ci si riserva di dedurre appositi mezzi istruttori -, se ne contesta in ogni caso la validità, poiché la non era nel pieno possesso R_
delle facoltà mentali necessarie per redigerlo (essendo all'epoca già affetta da gravi patologie, tra una cerebropatia vascolare cronica, che verosimilmente potevano essere tali da pregiudicarne la capacità
di autodeterminazione);
in conseguenza, non sarà liberato dall'obbligo di conferire quanto illegittimamente CP_1
percepito dalla de cuius, visto che lo stesso gestiva liberamente i risparmi dei due conti a lui cointestati e non ha mai tenuto una regolare rendicontazione delle spese sostenute nell'interesse della madre;
in ordine alle difese di e , che: CP_2 CP_3
e , così come hanno sempre amministrato e denari della madre e per questa CP_2 CP_3 CP_1
ragione è fondata la domanda riconvenzionale proposta nei loro confronti, dovendosi contestare per quanto già detto che la li abbia gestiti in autonomia, visto tra l'altro che in tal caso non avrebbe R_
certo manifestato la necessità di cointestare tutti i conti bancari e postali;
ha ulteriormente dedotto, sulla eccepita annullabilità del testamento per la supposta CP_1
pagina 15 di 23 incapacità della testatrice, che gli stessi attori hanno chiaramente dedotto che la è sempre stata R_
sino alla sua morte pienamente capace di intendere e di volere, essendo rimasta lucida e capace di autodeterminarsi anche dopo la fine dell'anno 2007, nonostante l'aggravarsi delle sue patologie;
ha ulteriormente dedotto che: CP_2
si prende atto del testamento prodotto da e delle eccezioni formulate agli attori, CP_1
rilevandosi tuttavia che a prescindere dalla sussistenza o meno degli asseriti vizi il legato è stato disposto nel suddetto testamento in conto di legittima e con esclusione di qualsivoglia prededuzione rispetto alla massa, con la conseguenza che per l'ipotesi di validità della disposizione risulterebbe proporzionalmente ridotta la quota spettante al legatario sugli altri beni e con l'ulteriore conseguenza che essa non è comunque idonea in alcun modo ad alterare la consistenza delle quote spettanti ai condividenti (pari ad 1/9 del patrimonio relitto), ma semmai la loro semplice composizione;
per quanto sopra l'esponente, pur ritenendo che la validità del testamento non costituisca un punto decisivo della controversia, si limita a rimettersi sul punto alle valutazioni e statuizioni che saranno emesse dal Tribunale, così come si rimette alle stesse relativamente alle pretese avanzate in via riconvenzionale dai convenuti e CP_1 CP_3
Dopo il deposito delle ulteriori memorie ex art.183 cpc la causa è stata istruita con documenti,
interrogatori formali di tutte le parti costituite e prove per testi.
Nel corso della suddetta istruttoria:
all'udienza del 10.2.2016 i procuratori delle parti hanno dato concordemente atto “di aver raggiunto l'accordo sull'importo oggetto di collazione, pari ad € 43.260,71, da dividersi in sei quote uguali di cui cinque a favore degli attori e la restante quota a favore della contumace, con conseguente abbandono delle ulteriori reciproche domande, fatta eccezione per la vendita dell'immobile”, restando “da definire le modalità di pagamento dell'importo oggetto di collazione”;
alla successiva udienza del 5.5.2016, fissata per la definizione amichevole della controversia:
ha formulato le seguenti proposte transattive, tra loro alternative: (1) pagamento in CP_1
pagina 16 di 23 favore dei soli attori e della contumace della somma omnicomprensiva di € 43.260/71 - da dividere in sei quote uguali di € 7.210/11 -, corrispondente al 50% del saldo del conto corrente cointestato con la de cuius, da corrispondersi al momento del rogito di vendita del cespite immobiliare, il cui ricavato dovrà essere invece suddiviso in parti uguali tra i nove coeredi, ovvero (2) pagamento in favore dei soli attori e della contumace della minor somma di € 36.854/42, da dividere in quote uguali di €
6.142/42 - in virtù dell'imputazione anche a carico dei percipienti delle spese di successione a loro carico -, da corrispondersi entro 12 mesi dal perfezionamento della transazione, salva la vendita del cespite immobiliare il cui ricavato dovrà essere invece suddiviso in parti uguali tra i nove coeredi;
ha dichiarato di aderire ad entrambe le suddette proposte, alla condizione della rinuncia CP_3
degli attori ad ogni pretesa vantata nei suoi confronti e fatti salvi i suoi diritti sul cespite immobiliare ricadente in comunione;
si è dichiarato disponibile a conciliare la causa alle condizioni CP_2
prospettate da , fermi i suoi diritti sul ricavato della vendita dell'immobile caduto in CP_1
successione ed alla condizione della rinuncia integrale a tutte le domande e pretese formulate nei suoi confronti;
gli attori hanno invece sostenuto che le suddette proposte, preannunciate con lettera
13/04/2016, appaiono difformi da quella del verbale 10.2.2016 ed hanno quindi chiesto la prosecuzione dell'istruttoria;
all'udienza del 6.7.2017 ha rinunciato alla domanda riconvenzionale originariamente CP_1
formulata contro la sorella (sulla quale ha invece insistito ). Pt_5 CP_3
La causa, in assenza di conciliazione, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte,
dopo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
È documentato e pacifico che le attuali parti siano tutte figli ed eredi, per quote di pari valore (1/9
ciascuno), della comune madre deceduta in Quartu Sant'Elena il 24 ottobre 2008. Persona_1
È altresì documentato che la abbia (parzialmente) disposto del suo patrimonio con il testamento R_
olografo prodotto da come doc.2 (datato 15 ottobre 2007, pubblicato con rogito del notaio CP_1
pagina 17 di 23 dell'11.5.2010, rep.12541, racc.3424, registrato in Sanluri il 17.5.2010). Persona_4
Sul punto occorre infatti premettere: che l'autenticità del suddetto testamento (ovvero la sua provenienza dalla mano della deve ritenersi tacitamente riconosciuta, ai sensi dell'art.215 n.2 R_
cpc, posto che nessuna delle controparti di lo ha espressamente e formalmente CP_1
disconosciuto dopo la sua produzione;
che l'incapacità naturale della testatrice eccepita dagli attori -
oltre a non essere stata collegata ad alcuna espressa domanda di annullamento del testamento - è
rimasta mera allegazione, non essendo stata fornita di alcun riscontro probatorio (ed essendo inoltre in contraddizione con la loro originaria prospettazione, secondo cui la madre si sarebbe aggravata solo alla fine del 2007, pur mantenendo sempre le proprie capacità intellettive: vedi capi 6 e 7 dell'atto di citazione).
Il suddetto testamento - che appare scritto, datato e sottoscritto da unica mano, e nel quale non si riscontrano cancellazioni, abrasioni, correzioni o postille (come attestato nel verbale di pubblicazione e verificabile con la visione del documento) - ha il seguente tenore letterale:
“Testamento olografo in pieno possesso delle mie facoltà capace di intendere e volere dispongo la chiusura Persona_5
del conto corrente contestato a me medesima e a mio figlio presso la banca intesa in CP_1
vialle Bonaria a Cagliari e che tutte le somme in esso contenute vadano a lui in modo che possa disporre liberamente e pienamente per tutto quanto ritenga opportuno e necessario.
Cagliari 15 ottobre 2007
In fede ”. Persona_1
Alla luce del suo chiaro tenore letterale ritiene lo scrivente che con tale disposizione la abbia R_
voluto legare al figlio (ai sensi dell'art.658 cc) il solo saldo del credito relativo al conto corrente CP_1
al medesimo cointestato (eventualmente) esistente al momento dell'apertura della CP_5
successione e della chiusura del conto, con esclusione delle somme provenienti dal conto deposito titoli ad esso collegato, non citato espressamente e, quindi, da ritenersi non compreso nel legato.
pagina 18 di 23 Ne consegue, con riferimento alle somme del citato conto corrente, che le stesse non rientrano nell'eredità e che non vi è alcun obbligo di rendicontazione da parte del convenuto . CP_1
Occorre altresì premettere, in accordo con il consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, che nel caso di rapporto bancari cointestati deve presumersi che le somme ivi depositate appartengano in misura uguale a ciascun cointestatario, salvo prova contraria il cui onere incombe su chi voglia vincere tale presunzione e che, nel caso, non è stata fornita né dedotta (essendo rimasta meramente allegata la circostanza, espressamente contestata dal convenuto, che i conti cointestati alla e a CP_5 R_
venissero alimentati esclusivamente con risorse finanziarie della prima): CP_1
conseguentemente il saldo del conto depositi , a prescindere dalla sua esclusione dal legato CP_5
testamentario, deve ritenersi incluso nell'eredità solo per il 50%, la restante metà appartenendo iure proprio all'altro contitolare in forza della (non superata) presunzione.
Venendo ora all'esame delle domande proposte dagli attori contro occorre anzitutto CP_1
rilevare che i prelievi e gli incassi indicati dagli attori, essendo avvenuti dopo il decesso della R_
non possono qualificarsi nemmeno astrattamente come donazioni (dirette o indirette) che possano essere oggetto di collazione.
Gli stessi incassi, con riferimento a quelli collegati al rimborso dei titoli di cui al conto depositi, devono pertanto essere conferiti alla massa, per il 50% indicato, non come collazione di donazioni ma - previa riqualificazione giuridica dei fatti prospettati dagli attori - a titolo di restituzione alla comunione ereditaria di somme di denaro ad essa appartenenti: solo in tal senso, ed entro tali limiti, l'accertamento e la richiesta di “conferimento alla massa” delle somme provenienti dai conti formulata CP_5
nei confronti di è fondata e meritevole di accoglimento. CP_1
Ciò premesso, essendo documentato dalle stesse produzioni di che dopo l'apertura della CP_1
successione quest'ultimo abbia incassato la somma capitale di € 84.000,00 quale “controvalore titoli e fondi al 30.11.2008”, ne deriva che lo stesso, in (parziale) accoglimento delle domande in esame, deve essere dichiarato tenuto a restituire alla massa la somma di € 42.000,00, oltre interessi legali dal pagina 19 di 23 30.11.2008, di cui 1/9 al medesimo spettante quale coerede (o, il che è lo stesso, deve essere dichiarato debitore nei confronti di ciascuno dei coeredi della somma capitale di € 4.666,66, oltre interessi legali dal 30.11.2008).
Le domande formulate dagli attori verso sono invece integralmente infondate, visto che: CP_2
risulta documentato dalla stessa lettera delle Poste Italiane dai medesimi prodotta (doc.13) che tutti i rapporti della siano stati estinti prima del suo decesso (in particolare, il libretto di risparmio il R_
17.8.2007 e il deposito titoli addirittura il 23.8.2005); che non è stata fornita alcuna prova del fatto che alla data di apertura della successione nel patrimonio della vi fossero somme provenienti dai R_
rapporto con Poste, e tantomeno che delle stesse si sia appropriato (con conseguente CP_2
insussistenza degli allegati obblighi di rendicontazione, collazione e/o restituzione).
Analogamente infondate sono le domande formulate dagli attori verso , visto che anche CP_3
nel caso: risulta documentato dalla lettera dell' prodotta dagli attori (doc.8) che tutte le somme CP_6
dovute alla per trattamento pensionistico ed indennità di accompagnamento sono state R_
corrisposte prima del suo decesso;
che non è stata fornita alcuna prova del fatto che alla data di apertura della successione nel patrimonio relitto vi fossero ancora somme derivanti dai pagamenti dell' , e CP_6
tantomeno che delle stesse si sia appropriato (che, al contrario, dalle testimonianze CP_3
assunte - provenienti da soggetti disinteressati ed attendibili quali “badante” della Persona_6
dal 2003 al 2007 - era incaricato unicamente del materiale incasso allo sportello della pensione R_
della madre, alla quale veniva consegnata subito dopo il ritiro).
È fondata la domanda riconvenzionale formulata da , il quale ha documentato di aver CP_1
sostenuto i pagamenti per spese funerarie e debiti ereditari dal medesimo indicati, per un ammontare complessivo di € 14.064,54: ne deriva che ciascun coerede, in accoglimento delle domande in esame e in adempimento degli obblighi di contribuzione pro quota di cui all'art.752 cc, deve essere dichiarato debitore nei suoi confronti della somma capitale di € 1.562,72, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti al saldo (o, il che è lo stesso, che deve essere dichiarato creditore nei CP_1
pagina 20 di 23 confronti della massa della somma capitale di € 14.064,54, oltre interessi legali, di cui 1/9 a carico dello stesso ). CP_1
La domanda riconvenzionale formulata da nei confronti di è infondata, non CP_3 Parte_5
essendo stata fornita alcuna prova della presenza nell'asse ereditario dei beni mobili di cui all'elenco indicato e tantomeno del fatto che la convenuta in riconvenzione se ne sia appropriata.
È invece fondata la domanda riconvenzionale formulata da confronti degli altri eredi, Parte_8
essendo stati nel caso documentati (con le produzioni di cui all'all.1) i pagamenti dei debiti ereditari indicati, per un ammontare complessivo di € 586,70: ne deriva che ciascun coerede, in accoglimento della domanda in esame e in adempimento degli obblighi di contribuzione pro quota di cui all'art.752
cc, deve essere dichiarato debitore nei suoi confronti della somma capitale di € 65,18, oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti.
Per quanto premesso l'asse relitto dalla da dividere in 9 quote di pari valore, è composto: a) dal R_
lato attivo dall'appartamento di via Alghero e dal credito per restituzioni nei confronti di , CP_1
dell'ammontare complessivo di € 42.000,00, oltre interessi legali dal 30.11.2008 (spettante a ciascun coerede, debitore compreso, per la quota di 1/9); b) dal lato passivo dal debito nei confronti dello stesso
, per la somma capitale di € 14.064,54, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti CP_1
indicati (a carico di ciascun coerede, creditore compreso, per la quota di 1/9, cioè per la somma capitale di € 1.562,72 oltre interessi legali) e da quello nei confronti di , per la somma capitale di € CP_3
586,70, oltre interessi legali sui singoli importi dei pagamenti indicati dalle date dei pagamenti (a carico di ciascun coerede, creditore compreso, per la quota di 1/9, cioè per la somma capitale di € 65,18
oltre interessi legali).
In relazione allo scioglimento della comunione la causa non è ancora pronta per la decisione, essendo preliminarmente necessario accertare il valore dell'immobile di via Alghero e la sua eventuale divisibilità (oltre che la sua regolarità urbanistica ed edilizia, per il caso che sia indivisibile e debba essere messo in vendita per mancanza di richieste di assegnazione di qualcuna delle parti).
pagina 21 di 23 La regolamentazione delle spese deve essere riservata alla sentenza definitiva, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione e non definitivamente pronunciando:
dichiara che le attuali parti sono figli ed eredi di deceduta in Quartu Sant'Elena il 24 Persona_1
ottobre 2008, per la quota di 1/9 ciascuno;
in parziale accoglimento delle domande formulate da ai capi (2) e (3) delle conclusioni in CP_1
epigrafe, che per il resto rigetta, dichiara che lo stesso, in forza del testamento olografo pubblicato l'11.5.2010 con verbale del notaio di Villasor rep.12541, racc.3424, è legatario ai sensi Per_2
dell'art.658 cc del saldo attivo del rapporto di c/c n.45181 esistente al momento CP_5
dell'apertura della successione, con esclusione delle somme riferibili al conto deposito titoli ad esso collegato, che devono invece ritenersi escluse dal legato ed incluse nella massa ereditaria per il 50% del loro ammontare complessivo (ovvero per la somma capitale di € 42.000,00), appartenendo per la restante metà allo stesso (quale cointestatario del rapporto); CP_1
in parziale accoglimento (e previa riqualificazione di cui in motivazione) delle domande formulate dagli attori contro , che per il resto rigetta, dichiara debitore verso la massa CP_1 CP_1
della somma capitale di € 42.000,00, oltre interessi legali dal 30.11.2008 al saldo, a titolo di restituzione del 50% delle somme provenienti dal conto deposito titoli incassate il CP_5
30.11.2008, e lo condanna quindi al pagamento in favore di ciascun attore della somma capitale di €
4.666,66, oltre interessi legali dal 30.11.2008 al saldo;
rigetta le domande formulate dagli attori nei confronti di e , nonché quella CP_2 CP_3
riconvenzionale formulata da quest'ultimo nei confronti di;
Parte_5
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da al capo (4) delle conclusioni CP_1
in epigrafe, accertato che lo stesso ha sostenuto pagamenti di debiti ereditari per complessivi €
14.064,54, dichiara che ciascun coerede è debitore nei suoi confronti dell'importo di € 1.562,72, oltre pagina 22 di 23 interessi legali dalle date dei singoli pagamenti, e lo condanna quindi al relativo pagamento di tali somme in favore di;
CP_1
in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da al capo (5) lettere (c) e (d) CP_3
delle conclusioni in epigrafe, accertato che lo stesso ha sostenuto pagamenti di debiti ereditari per complessivi € 586,70, dichiara che ciascun coerede è debitore nei suoi confronti dell'importo di € 65,18
oltre interessi legali dalle date dei singoli pagamenti, e lo condanna quindi al relativo pagamento di tali somme in favore di;
CP_3
accerta e dichiara che il patrimonio relitto da da dividere in 9 quote di pari valore, è Persona_1
composto: a) dal lato attivo dall'appartamento di via Alghero 4, distinto al NCEU al foglio 18,
part.2005, sub.15 e dal credito nei confronti di dell'ammontare di € 42.000,00, oltre CP_1
interessi legali dal 30.11.2008 (spettante a ciascun coerede, debitore compreso, per la quota di 1/9); b)
dal lato passivo dal debito nei confronti dello stesso , per la somma capitale di € CP_1
14.064,54, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti indicati (a carico di ciascun coerede, creditore compreso, per la quota di 1/9, cioè per la somma capitale di € 1.562,72 oltre interessi legali) e da quello nei confronti di , per la somma capitale di € 586,70, oltre interessi legali sui singoli importi CP_3
dei pagamenti indicati dalle date dei pagamenti (a carico di ciascun coerede, creditore compreso, per la quota di 1/9, cioè per la somma capitale di € 65,18 oltre interessi legali);
rimette la causa in istruttoria come da contestuale ordinanza per la prosecuzione delle operazioni di divisione;
spese alla sentenza definitiva.
Cagliari, 4 marzo 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 23 di 23