Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 587
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Sentenza 30 ottobre 2025

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Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa di appello promossa da un'autocarrozzeria (appellante) avverso la decisione del Giudice di Pace. L'autocarrozzeria, cessionaria di un credito risarcitorio da parte di un danneggiato a seguito di un sinistro stradale, aveva agito in primo grado contro il conducente e il proprietario di un veicolo (convenuti, uno dei quali contumace) e la relativa compagnia assicuratrice, chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal veicolo assicurato, comprensivo delle spese di riparazione, di traino e di noleggio auto sostitutiva. Il Giudice di Pace aveva riconosciuto il diritto al risarcimento solo per le riparazioni e il noleggio, escludendo il traino e pronunciando un mero accertamento del credito, subordinato alla presentazione della fattura ai sensi dell'art. 149-bis del Codice delle Assicurazioni Private (CdA). L'appellante chiedeva la riforma della sentenza per ottenere il riconoscimento dell'IVA e del costo del traino, nonché una pronuncia di condanna. La compagnia assicuratrice (appellata) chiedeva il rigetto dell'appello.

Il Tribunale ha respinto l'appello con riferimento al costo del traino, non essendo stata fornita prova della necessità della spesa. Quanto alla richiesta di condanna, il giudice ha chiarito che l'art. 149-bis CdA configura la fattura come ulteriore fatto costitutivo del credito del cessionario, pertanto, in sua assenza, il diritto non esiste ancora, rendendo errata anche la pronuncia di mero accertamento del Giudice di Pace, che avrebbe dovuto rigettare la domanda. Tuttavia, non essendo stato proposto appello incidentale sul punto, la sentenza di primo grado è stata confermata per quanto riguarda il costo delle riparazioni, con accertamento del credito al netto dell'IVA. Per quanto concerne il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, essendo stata emessa la fattura, l'appello è stato accolto, con condanna delle convenute al pagamento dell'importo di € 500,00, comprensivo di IVA, oltre interessi. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, dato il parziale accoglimento della domanda e dell'appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 587
    Giurisdizione : Trib. Massa
    Numero : 587
    Data del deposito : 30 ottobre 2025

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