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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA causa n. 63/23 RG
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Pulvirenti e Cera in sost. di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 63/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte appellata (contumace):
Controparte_4
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, l'autocarrozzeria ha dedotto: che il
7.1.21, alle 19:35 circa, il Carrara, lungo la v. Marchetti, all'altezza grossomodo del civico 13, la Fiat
Panda tg FT969XY, di proprietà di e condotta da veniva investita CP_5 Persona_1 dalla Opel Astra tg HD19XSN, di proprietà della , condotta da ed CP_4 Controparte_6 assicurata con la compagnia rumena che, provenendo in retromarcia da una via Controparte_7
1 laterale, ometteva di dare la precedenza alla Panda;
che la la quale si era rivolta per le CP_5
Contr riparazioni ad essa attrice, le aveva ceduto il relativo credito risarcitorio;
che l' on aveva offerto alcun risarcimento.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Contr
Contumace la , l' non contestato l'an della responsabilità, ha viceversa contestato CP_4 la mancata trasmissione della fattura, per gli effetti di cui all'art. 149-bis cda, nonché il quantum del danno, in particolare con riferimento al costo del traino della Panda ed a quello del noleggio dell'auto sostitutiva.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 178/22 il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto dell'attrice al risarcimento solo del costo delle riparazioni e del noleggio dell'auto sostitutiva, peraltro senza iva, e non anche di quello del traino. Ulteriormente, ritenendo che la mancata presentazione della fattura lo impedisse, ha rigettato la domanda di condanna, pronunciando in proposito un mero accertamento.
L'autocarrozzeria ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza nel senso del riconoscimento dell'iva e del costo del traino, nonché dell'emissione di una pronuncia di condanna, sia pure condizionata all'emissione della fattura. Contr
L a viceversa difeso la sentenza impugnata, chiedendo il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Sul costo del traino della Panda.
Il Giudice di Pace, come detto, ha respinto la domanda e sotto questo profilo l'appello va respinto.
In atti non sussiste infatti la prova del fatto che l'auto non fosse in grado di marciare e dunque della necessità della spesa.
2. Sulla condanna.
L'appellante sostiene che la previsione dell'art. 149-bis cda, relativa alla necessità della previa presentazione della fattura affinché il cessionario del credito possa ottenere il pagamento del risarcimento, non atterrebbe alla fattispecie sostanziale del diritto in questione, ma unicamente al pagamento.
Tale tesi, in quanto introduce una distinzione – quella fra esistenza del diritto e diritto alla relativa soddisfazione – priva di fondamento, non può essere condivisa.
Delle due infatti l'una: o il diritto esiste, ed allora il relativo titolare ha anche diritto a che esso venga soddisfatto;
oppure, se manca qualcosa, è il diritto tout court a non esistere. Banalmente: un diritto sotto condizione o a termine non è un diritto esistente che però non può essere soddisfatto: è un diritto che ancora non esiste, in quanto manca uno dei relativi fatti costitutivi.
2 In questa prospettiva, dato l'art. 149-bis cda, in assenza della fattura il diritto del cessionario del credito non esiste. O, se si preferisca, non esiste ancora;
non diversamente da come non esiste ancora un diritto del quale si siano verificati tutti i fatti costitutivi meno uno.
In sostanza, e detta diversamente, l'art. 149-bis cda configura la fattura quale ulteriore fatto costitutivo del credito del cessionario, talché prima della relativa emissione la fattispecie risulta incompleta.
Chiarito questo, è dunque evidente che la sentenza del Giudice di Pace è in effetti errata;
non però nel senso voluto dall'appellante, bensì in quello che non avrebbe dovuto essere pronunciato neppure l'accertamento. Più correttamente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto respingere tout court la domanda per mancanza della fattura. Dopodiché, una volta emessa quest'ultima, la carrozzeria avrebbe potuto riproporre la domanda.
Sul punto l'appellata non ha però proposto appello incidentale, per cui ci si dovrà limitare a respingere l'appello, senza riformare la sentenza di primo grado.
Quanto precede, si noti, vale solo con riferimento al costo delle riparazioni, in quanto solo per tale costo non è stata ancora emessa la fattura.
Al contrario, con riferimento al costo del noleggio dell'auto sostitutiva la fattura è stata emessa, per cui con riferimento al relativo importo l'appello dovrà essere accolto e le convenute condannate (non condizionatamente) al pagamento della somma in questione, salvo stabilire se nella misura indicata nella sentenza di primo grado, vale a dire al netto dell'iva, oppure includendo anche quest'ultima, del che ci si occuperà subito infra.
3. Sull'iva.
In linea di massima, quantomeno in fattispecie quale quella in questione, l'iva è senz'altro dovuta.
Ammesso e non concesso che quando il credito nasce in capo ad un soggetto titolare di partita iva quest'ultima non sia dovuta, questo di certo non vale laddove, come nel caso di specie, il credito nasce in capo ad un soggetto non titolare di partita iva e solo dopo viene ceduto ad uno che ne è invece titolare. In casi di questo genere, il credito nasce infatti senz'altro comprensivo di iva e il fatto che esso venga poi ceduto ad un soggetto titolare di partita iva non può modificarne l'importo.
Detto questo, nella fattispecie per la quale è causa rimane tuttavia la necessità, ex art. 149-bis cda, dell'emissione della fattura, che, condizionando in radice l'esistenza del diritto del cessionario, ovviamente condiziona anche la parte di tale diritto relativa all'iva.
Conseguentemente, per ciò che concerne il costo delle riparazioni l'appello va respinto, con il risultato che, fermo restando, in mancanza di appello incidentale, l'accertamento del credito per l'importo al netto dell'iva, con riferimento a quest'ultima il credito deve invece ritenersi allo stato
3 inesistente. Dopodiché, una volta emessa la fattura, l'attrice potrà ovviamente chiedere la condanna per l'intero importo, iva compresa.
Per ciò che concerne il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, dato che a tale proposito la fattura è stata emessa, l'appello va invece accolto, non solo nel senso, visto sopra, della pronuncia della condanna, anziché del mero accertamento, ma anche in quello del riconoscimento dell'iva.
4. Sintesi.
Senz'altro respinto l'appello con riferimento al costo del traino della Panda, per il resto esso va altresì respinto per ciò che riguarda il costo delle riparazioni, con riferimento al quale rimane fermo l'accertamento del diritto dell'attrice alla somma, al netto dell'iva, di € 5.001,16, impregiudicato il fatto, secondo quanto appena detto, che una volta emessa la fattura sarà possibile la condanna a quello, comprensivo dell'iva, di € 6.101,41.
In riforma della sentenza impugnata, le convenute vanno invece condannate a versare all'attrice il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, iva compresa, per un importo dunque di € 500,00, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalla fattura al saldo.
5. Sulle spese.
Dato il solo parziale accoglimento sia, in generale, della domanda, sia dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello con riferimento alla richiesta di condanna al risarcimento del costo delle spese del traino della Panda;
respinge l'appello con riferimento alla richiesta di modifica della pronuncia di primo grado da accertamento in condanna con riferimento alla somma di € 5.001,16, relativa al risarcimento del costo delle riparazioni;
respinge la domanda di condanna al pagamento dell'iva relativa a tale costo;
condanna le convenute, in solido, a risarcire all'attrice il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, per l'importo di € 500,00, oltre interessi come indicato;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
CH Fornaciari
4
Udienza del 30.10.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Pulvirenti e Cera in sost. di CP_1
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Le parti concludono come da atti introduttivi, si riportano agli atti ed il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CH Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 63/23 RG, fra le seguenti parti:
- parte appellante (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_2
- parte appellata (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
Controparte_3
- parte appellata (contumace):
Controparte_4
Conclusioni
Le parti hanno concluso come sopra.
Oggetto del processo
In primo grado, davanti al Giudice di Pace di Massa, l'autocarrozzeria ha dedotto: che il
7.1.21, alle 19:35 circa, il Carrara, lungo la v. Marchetti, all'altezza grossomodo del civico 13, la Fiat
Panda tg FT969XY, di proprietà di e condotta da veniva investita CP_5 Persona_1 dalla Opel Astra tg HD19XSN, di proprietà della , condotta da ed CP_4 Controparte_6 assicurata con la compagnia rumena che, provenendo in retromarcia da una via Controparte_7
1 laterale, ometteva di dare la precedenza alla Panda;
che la la quale si era rivolta per le CP_5
Contr riparazioni ad essa attrice, le aveva ceduto il relativo credito risarcitorio;
che l' on aveva offerto alcun risarcimento.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno. Contr
Contumace la , l' non contestato l'an della responsabilità, ha viceversa contestato CP_4 la mancata trasmissione della fattura, per gli effetti di cui all'art. 149-bis cda, nonché il quantum del danno, in particolare con riferimento al costo del traino della Panda ed a quello del noleggio dell'auto sostitutiva.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 178/22 il Giudice di Pace ha riconosciuto il diritto dell'attrice al risarcimento solo del costo delle riparazioni e del noleggio dell'auto sostitutiva, peraltro senza iva, e non anche di quello del traino. Ulteriormente, ritenendo che la mancata presentazione della fattura lo impedisse, ha rigettato la domanda di condanna, pronunciando in proposito un mero accertamento.
L'autocarrozzeria ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza nel senso del riconoscimento dell'iva e del costo del traino, nonché dell'emissione di una pronuncia di condanna, sia pure condizionata all'emissione della fattura. Contr
L a viceversa difeso la sentenza impugnata, chiedendo il rigetto dell'appello.
Motivi della decisione
1. Sul costo del traino della Panda.
Il Giudice di Pace, come detto, ha respinto la domanda e sotto questo profilo l'appello va respinto.
In atti non sussiste infatti la prova del fatto che l'auto non fosse in grado di marciare e dunque della necessità della spesa.
2. Sulla condanna.
L'appellante sostiene che la previsione dell'art. 149-bis cda, relativa alla necessità della previa presentazione della fattura affinché il cessionario del credito possa ottenere il pagamento del risarcimento, non atterrebbe alla fattispecie sostanziale del diritto in questione, ma unicamente al pagamento.
Tale tesi, in quanto introduce una distinzione – quella fra esistenza del diritto e diritto alla relativa soddisfazione – priva di fondamento, non può essere condivisa.
Delle due infatti l'una: o il diritto esiste, ed allora il relativo titolare ha anche diritto a che esso venga soddisfatto;
oppure, se manca qualcosa, è il diritto tout court a non esistere. Banalmente: un diritto sotto condizione o a termine non è un diritto esistente che però non può essere soddisfatto: è un diritto che ancora non esiste, in quanto manca uno dei relativi fatti costitutivi.
2 In questa prospettiva, dato l'art. 149-bis cda, in assenza della fattura il diritto del cessionario del credito non esiste. O, se si preferisca, non esiste ancora;
non diversamente da come non esiste ancora un diritto del quale si siano verificati tutti i fatti costitutivi meno uno.
In sostanza, e detta diversamente, l'art. 149-bis cda configura la fattura quale ulteriore fatto costitutivo del credito del cessionario, talché prima della relativa emissione la fattispecie risulta incompleta.
Chiarito questo, è dunque evidente che la sentenza del Giudice di Pace è in effetti errata;
non però nel senso voluto dall'appellante, bensì in quello che non avrebbe dovuto essere pronunciato neppure l'accertamento. Più correttamente, il Giudice di Pace avrebbe dovuto respingere tout court la domanda per mancanza della fattura. Dopodiché, una volta emessa quest'ultima, la carrozzeria avrebbe potuto riproporre la domanda.
Sul punto l'appellata non ha però proposto appello incidentale, per cui ci si dovrà limitare a respingere l'appello, senza riformare la sentenza di primo grado.
Quanto precede, si noti, vale solo con riferimento al costo delle riparazioni, in quanto solo per tale costo non è stata ancora emessa la fattura.
Al contrario, con riferimento al costo del noleggio dell'auto sostitutiva la fattura è stata emessa, per cui con riferimento al relativo importo l'appello dovrà essere accolto e le convenute condannate (non condizionatamente) al pagamento della somma in questione, salvo stabilire se nella misura indicata nella sentenza di primo grado, vale a dire al netto dell'iva, oppure includendo anche quest'ultima, del che ci si occuperà subito infra.
3. Sull'iva.
In linea di massima, quantomeno in fattispecie quale quella in questione, l'iva è senz'altro dovuta.
Ammesso e non concesso che quando il credito nasce in capo ad un soggetto titolare di partita iva quest'ultima non sia dovuta, questo di certo non vale laddove, come nel caso di specie, il credito nasce in capo ad un soggetto non titolare di partita iva e solo dopo viene ceduto ad uno che ne è invece titolare. In casi di questo genere, il credito nasce infatti senz'altro comprensivo di iva e il fatto che esso venga poi ceduto ad un soggetto titolare di partita iva non può modificarne l'importo.
Detto questo, nella fattispecie per la quale è causa rimane tuttavia la necessità, ex art. 149-bis cda, dell'emissione della fattura, che, condizionando in radice l'esistenza del diritto del cessionario, ovviamente condiziona anche la parte di tale diritto relativa all'iva.
Conseguentemente, per ciò che concerne il costo delle riparazioni l'appello va respinto, con il risultato che, fermo restando, in mancanza di appello incidentale, l'accertamento del credito per l'importo al netto dell'iva, con riferimento a quest'ultima il credito deve invece ritenersi allo stato
3 inesistente. Dopodiché, una volta emessa la fattura, l'attrice potrà ovviamente chiedere la condanna per l'intero importo, iva compresa.
Per ciò che concerne il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, dato che a tale proposito la fattura è stata emessa, l'appello va invece accolto, non solo nel senso, visto sopra, della pronuncia della condanna, anziché del mero accertamento, ma anche in quello del riconoscimento dell'iva.
4. Sintesi.
Senz'altro respinto l'appello con riferimento al costo del traino della Panda, per il resto esso va altresì respinto per ciò che riguarda il costo delle riparazioni, con riferimento al quale rimane fermo l'accertamento del diritto dell'attrice alla somma, al netto dell'iva, di € 5.001,16, impregiudicato il fatto, secondo quanto appena detto, che una volta emessa la fattura sarà possibile la condanna a quello, comprensivo dell'iva, di € 6.101,41.
In riforma della sentenza impugnata, le convenute vanno invece condannate a versare all'attrice il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, iva compresa, per un importo dunque di € 500,00, oltre interessi legali (successivamente alla proposizione della domanda nella misura di cui all'art. 1284 comma 4 cc) dalla fattura al saldo.
5. Sulle spese.
Dato il solo parziale accoglimento sia, in generale, della domanda, sia dell'appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge l'appello con riferimento alla richiesta di condanna al risarcimento del costo delle spese del traino della Panda;
respinge l'appello con riferimento alla richiesta di modifica della pronuncia di primo grado da accertamento in condanna con riferimento alla somma di € 5.001,16, relativa al risarcimento del costo delle riparazioni;
respinge la domanda di condanna al pagamento dell'iva relativa a tale costo;
condanna le convenute, in solido, a risarcire all'attrice il costo del noleggio dell'auto sostitutiva, per l'importo di € 500,00, oltre interessi come indicato;
compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
CH Fornaciari
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