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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/03/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2159/2024 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
, Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26
rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Boccetti
[...]
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
Burgello
-resistente-
Pag. 1 a 8 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti, quali docenti e personale ATA dipendenti a tempo indeterminato del resistente, tuttora in servizio (fatta eccezione per CP_1
ed , in pensione, rispettivamente, nel 2021 e nel Controparte_2 Parte_20
2020), agiscono in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corretta valutazione della loro anzianità di servizio, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'assegnazione della esatta posizione stipendiale spettante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive maturate in forza del giusto inquadramento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'editio actionis, così come articolata dal
[...]
, atteso che l'atto introduttivo appare contenere tutti gli elementi Controparte_1 previsti dall'art. 414 c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo.
3.1. Occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
3.2. Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento
Pag. 2 a 8 al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina la pretesa azionata in giudio.
3.3. Da ciò discende che, in mancanza di tale allegazione, la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis.
3.4. Ora, la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi, bensì dall' impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è, cioè, necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, il petitum nonché le ragioni poste a fondamento della domanda.
3.5. Dalle considerazioni appena svolte e da un esame complessivo del ricorso introduttivo, emerge che non può ritenersi del tutto carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, essendo ben individuabile tanto il bene della vita (petitum mediato) richiesto dai ricorrenti (riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, con tutte le conseguenze contrattuali e retributive che ne discendono), sia le ragioni giuridiche (causa petendi) sottese alla loro istanza
(enucleate alle pagine 3 e seguenti dell'atto introduttivo).
3.6. Risultano, poi, compiutamente allegati e prodotti in giudizio i certificati di servizio di ciascuno di essi, dai quali è possibile ricavare la sussistenza del rapporto di lavoro col resistente ed il fatto che tutti fossero in servizio – immessi a CP_1
ruolo o, comunque, con incarichi a tempo determinato – nel 2013 (circostanze, invero, neppure contestate dall'odierna parte resistente).
3.7. Ne consegue che il ricorso introduttivo non può dirsi affetto da nullità.
Pag. 3 a 8 4. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
5. Occorre richiamare e fare proprie, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato l'odierna questione controversa (cfr., per tutte, Trib. Lucca, sez. lav., sent. n.
74/2025), pienamente condivise dal Giudicante.
5.1. Ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 78/2010, “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
5.2. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico.
5.3. Nel seguito, sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n.
3/2011 e l'accordo tra e del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 CP_3 CP_4
agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata, ai fini economici, dell'anno 2012.
5.4. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn.
304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015), inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni), che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 cit. è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
5.5. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni
Pag. 4 a 8 bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
5.6. Con sent. n. 178/2015, la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando
“l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, il Giudice delle Leggi non ha dichiarato illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco, ma tutti quelli che, intervenuti successivamente (d.l. n, 98/2011, l. n. 147/2013 e l. n. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità
e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
5.7. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte
d'Appello di Firenze, con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024, ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
5.8. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024:
“le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli
Pag. 5 a 8 effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
5.9. Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
6. Alla luce di quanto sin qui esposto, merita accoglimento la domanda proposta dagli odierni ricorrente – docenti e personale ATA –, osservandosi che, ragionare diversamente, significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta. Tale annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera.
7. Considerato il 2013 come anno lavorato ai fini giuridici, i ricorrenti hanno, altresì, diritto ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera e l'esatta collocazione nella posizione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto
Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, prevedendo 6 fasce stipendiali (0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni, 35 anni-fino alla pensione).
8. Il resistente deve essere, altresì, condannato (in via generica, tale CP_1
essendo la domanda dei ricorrenti) alle differenze retributive da ciascuno maturate per tale ricostruzione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.
8.1. Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di
Pag. 6 a 8 disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
8.2. Sugli importi dovuti deve essere, inoltre, deve essere escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera e condanna parte resistente al riconoscimento della predetta annualità, al collocamento degli stessi nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ed al pagamento in loro favore delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.368,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/03/2025
Pag. 7 a 8
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2159/2024 R.G. promossa da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, Parte_4 Parte_5 Pt_6
,
[...] Parte_7 Parte_8 [...]
, , , , Pt_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15
, ,
[...] Parte_16 Parte_17 Pt_18
,
[...] Parte_19 Parte_20 Parte_21
, Parte_22 Parte_23
, , Parte_24 Parte_25 Parte_26
rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Boccetti
[...]
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA DEL Controparte_1
L.R.P.T., rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla dott.ssa Maria Elena
Burgello
-resistente-
Pag. 1 a 8 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli odierni ricorrenti, quali docenti e personale ATA dipendenti a tempo indeterminato del resistente, tuttora in servizio (fatta eccezione per CP_1
ed , in pensione, rispettivamente, nel 2021 e nel Controparte_2 Parte_20
2020), agiscono in giudizio per far accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anno 2013, con conseguente condanna dell'Amministrazione alla corretta valutazione della loro anzianità di servizio, ai fini della ricostruzione della carriera e dell'assegnazione della esatta posizione stipendiale spettante, nonché al pagamento delle relative differenze retributive maturate in forza del giusto inquadramento contrattuale, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Parte resistente eccepisce l'infondatezza dell'avversa domanda e ne chiede il rigetto.
3. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza dell'editio actionis, così come articolata dal
[...]
, atteso che l'atto introduttivo appare contenere tutti gli elementi Controparte_1 previsti dall'art. 414 c.p.c. in ordine al contenuto del medesimo.
3.1. Occorre rilevare che, ai fini dell'individuazione della domanda nei suoi elementi oggettivi, deve aversi riguardo alla definizione del petitum inteso, in via immediata, come provvedimento richiesto al giudice, e, in via mediata, come bene della vita richiesto alla controparte, ed alla definizione della causa petendi intesa come ragione o titolo giuridico del domandare.
3.2. Occorre, inoltre, specificare che, essendo il petitum mediato e la causa petendi le due angolazioni del diritto sostanziale affermato, che è l'oggetto del processo, la causa petendi viene concretamente individuata attraverso il riferimento
Pag. 2 a 8 al fatto costitutivo di tale diritto, cioè al fatto storico da cui origina la pretesa azionata in giudio.
3.3. Da ciò discende che, in mancanza di tale allegazione, la causa petendi risulta essere assolutamente incerta e la domanda, per quanto riguarda il rito del lavoro, nel quale non vi è una previsione espressa al riguardo, risulta affetta da nullità ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c., cioè per inidoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo rappresentato dalla cd. editio actionis.
3.4. Ora, la nullità per omessa indicazione dell'oggetto della domanda o degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne sono il fondamento non è causata da una mera formale omessa indicazione degli stessi, bensì dall' impossibilità della relativa individuazione attraverso il complessivo esame dell'atto; è, cioè, necessario che siano del tutto omessi ovvero siano assolutamente incerti, sulla base del complessivo esame dell'atto, il petitum nonché le ragioni poste a fondamento della domanda.
3.5. Dalle considerazioni appena svolte e da un esame complessivo del ricorso introduttivo, emerge che non può ritenersi del tutto carente od omessa la determinazione dell'oggetto della domanda e dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda ai sensi dell'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. e non deve, conseguentemente, essere dichiarata la nullità del ricorso introduttivo del giudizio, essendo ben individuabile tanto il bene della vita (petitum mediato) richiesto dai ricorrenti (riconoscimento, ai fini giuridici, del servizio prestato nell'anno 2013, con tutte le conseguenze contrattuali e retributive che ne discendono), sia le ragioni giuridiche (causa petendi) sottese alla loro istanza
(enucleate alle pagine 3 e seguenti dell'atto introduttivo).
3.6. Risultano, poi, compiutamente allegati e prodotti in giudizio i certificati di servizio di ciascuno di essi, dai quali è possibile ricavare la sussistenza del rapporto di lavoro col resistente ed il fatto che tutti fossero in servizio – immessi a CP_1
ruolo o, comunque, con incarichi a tempo determinato – nel 2013 (circostanze, invero, neppure contestate dall'odierna parte resistente).
3.7. Ne consegue che il ricorso introduttivo non può dirsi affetto da nullità.
Pag. 3 a 8 4. Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento.
5. Occorre richiamare e fare proprie, in questa sede, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni rese dalla giurisprudenza di merito che ha affrontato l'odierna questione controversa (cfr., per tutte, Trib. Lucca, sez. lav., sent. n.
74/2025), pienamente condivise dal Giudicante.
5.1. Ai sensi dell'art. 9 d.l. n. 78/2010, “Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno effetto per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
5.2. In altri termini, tali anni non dovevano esser considerati validi ai fini della progressione economica in sede di ricostruzione della carriera del personale scolastico.
5.3. Nel seguito, sono stati recuperati gli anni 2010 e 2011 con il decreto n.
3/2011 e l'accordo tra e del 13 marzo 2013, mentre l'accordo del 7 CP_3 CP_4
agosto 2014 ha permesso di recuperare l'anzianità maturata, ai fini economici, dell'anno 2012.
5.4. Circa la validità ai fini della progressione economica dell'anno 2013, il ragionamento deve partire dalla copiosa giurisprudenza costituzionale (sent. nn.
304/2013, 310/2013, 154/2014, 219/2014, 167/2015), inerente il blocco normativo delle progressioni economiche (art. 9 d.l. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni), che ne riteneva la legittimità in quanto incidente sul trattamento economico dei dipendenti solo in modo temporaneo. In altri termini, il carattere eccezionale dell'art. 9 cit. è collegato alla limitazione temporale del sacrificio economico imposto ai dipendenti pubblici, a fronte di esigenze altrettanto temporanee di contenimento della spesa pubblica.
5.5. La salvezza del blocco normativo, ritenuta dalla Corte Costituzionale nelle sentenze suddette, presuppone un'interpretazione stringente della normativa, che deve essere limitata al fatto che i trattamenti retributivi degli anni interessati al blocco non potevano superare quello usualmente spettante per l'anno 2010, precludendo, conseguentemente, ogni possibile incremento nei medesimi anni
Pag. 4 a 8 bloccati che, altrimenti, sarebbe risultato dalle progressioni di anzianità. Ciò di riflesso al fatto che, per gli anni oggetto del blocco, era vietato ogni incremento delle risorse destinate al pagamento delle medesime progressioni economiche.
5.6. Con sent. n. 178/2015, la Corte Costituzionale si è espressa dichiarando
“l'illegittimità sopravvenuta” del blocco permanente della contrattazione collettiva nel settore pubblico. In altre parole, il Giudice delle Leggi non ha dichiarato illegittimo il primo provvedimento che ha determinato il blocco, ma tutti quelli che, intervenuti successivamente (d.l. n, 98/2011, l. n. 147/2013 e l. n. 190/2014), hanno reso strutturale quel blocco temporaneo, sovvertendo ogni carattere di temporaneità
e eccezionalità, ben al di là della consueta limitazione temporale del sacrificio economico imposto al dipendente pubblico dalle versioni precedenti.
5.7. Alla luce della giurisprudenza costituzionale ora sintetizzata, la Corte
d'Appello di Firenze, con sent. n. 66 del 30 gennaio 2024, ha sancito il diritto del personale docente a vedersi riconosciuto l'anno 2013 nella progressione di carriera del personale docente, dovendo ritenersi legittima un'interpretazione stringente della normativa, circoscritta al mero divieto di incrementi retributivi negli anni del blocco, ferma restando la valutazione giuridica di quel medesimo servizio nella complessiva carriera del docente, anche al fine di avanzare nelle fasce di anzianità superiori e quindi, negli anni successivi al blocco, ricevere gli effetti positivi sul proprio trattamento economico.
5.8. Dirimente in tal senso è un recente arresto giurisprudenziale emesso della
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 16133/2024 datata 11 giugno 2024:
“le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive (…) sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di «Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli
Pag. 5 a 8 effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”.
5.9. Allo stato, si ha dunque la validità dell'anno 2013 ai soli fini giuridici.
6. Alla luce di quanto sin qui esposto, merita accoglimento la domanda proposta dagli odierni ricorrente – docenti e personale ATA –, osservandosi che, ragionare diversamente, significherebbe ammettere un'interpretazione estensiva della normativa in questione che trasformerebbe quella compressione economica temporanea in un pregiudizio permanente e strutturale sulla carriera, in aperto contrasto con gli stessi principi enunciati dalla Consulta. Tale annualità, quindi, deve essere computata nella ricostruzione di carriera.
7. Considerato il 2013 come anno lavorato ai fini giuridici, i ricorrenti hanno, altresì, diritto ad ottenere la corretta ricostruzione di carriera e l'esatta collocazione nella posizione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del Comparto
Scuola, sottoscritto in data 19.07.2011, che ha previsto una rimodulazione delle posizioni stipendiali per i dipendenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza dal 1.9.2011, prevedendo 6 fasce stipendiali (0-8 anni, 9-14 anni, 15-20 anni, 21-27 anni, 28-34 anni, 35 anni-fino alla pensione).
8. Il resistente deve essere, altresì, condannato (in via generica, tale CP_1
essendo la domanda dei ricorrenti) alle differenze retributive da ciascuno maturate per tale ricostruzione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Dagli atti di causa, infatti, emerge che parte ricorrente ha interrotto la prescrizione soltanto con la notifica del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio.
8.1. Non trova, invece, applicazione al caso di specie il termine di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di
Pag. 6 a 8 disposizione, traslativi o abdicativi (cfr. Tribunale Trapani, sez. lav., 30/10/2020, n.
448 e giurisprudenza ivi richiamata).
8.2. Sugli importi dovuti deve essere, inoltre, deve essere escluso il cumulo tra interessi e rivalutazione, posto che l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 ha sancito la regola dell'alternatività delle due voci risarcitorie, ragion per cui parte ricorrente ha diritto soltanto alla maggior somma tra il differenziale di svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati sull'ammontare nominale del credito.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di controversia (causa di lavoro), del suo valore (indeterminabile – complessità bassa, con applicazione dello scaglione tariffario delle cause di valore fra euro 5.201,00 e
26.000,00 – cfr. Cass. 29821/2019), dell'assenza di autonoma fase istruttoria e dei minimi tariffari, alla luce della serialità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento ai fini giuridici del servizio prestato nell'anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera e condanna parte resistente al riconoscimento della predetta annualità, al collocamento degli stessi nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ed al pagamento in loro favore delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali, come indicato in parte motiva;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.368,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 2.109,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 12/03/2025
Pag. 7 a 8
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 8 a 8