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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 08/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1629 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1464/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 24.05.2023
TRA
( , ( ) nonché Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
( nella qualità di eredi della sig.ra Parte_5 C.F._5 Per_1
elettivamente domiciliati in Apricena (FG) alla Via Apollo Undici, 15 presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA PIZZICOLI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in San Nicandro Garganico (FG) alla Via C.F._7
pagina 1 di 7 Normandia, 31 presso lo studio dell'Avv. VINCENZO GUALANO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
nonché nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 C.F._8
(C.F. ), CP_4 C.F._9
(C.F. ), CP_5 C.F._10
(C.F. , Controparte_6 C.F._11
(C.F. ), CP_7 C.F._12
(C.F. ), CP_8 C.F._13
APPELLATI NON COSTITUITI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 12.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di eredi di con atto di appello ritualmente notificato il 18 dicembre Per_1
2023 a a e ai signori Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e hanno CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
interposto gravame avverso la sentenza n. 1464/2023 - emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n. 5620/2020, con la quale il Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda spiegata da e con Controparte_1 Controparte_2 rituale ricorso ex art. 703 comma 3 c.p.c., ha ordinato agli odierni appellanti “l'immediata reintegra di e nel compossesso della servitù di accesso al fondo di Controparte_1 Controparte_2 circa 500 mq sito in San Nicandro Garganico, in catasto al foglio 1 p.lla 351 mediante consegna delle chiavi del lucchetto posto a chiusura del cancello di accesso autorizzando questi ultimi, sin d'ora e in caso di mancata consegna delle stesse a sostituire la serratura fornendo copia della chiave a parte convenuta” e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Con il primo motivo gli appellanti censurano la predetta sentenza, deducendo l'omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, ossia la nullità dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Foggia in sede di “reclamo ex art.669 terdecies cpc” in data
21.12.2018 (eccepita a pag. 4 del ricorso ex art. 703 comma 3 c.p.c.) in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. In particolare, secondo gli appellanti il Collegio avrebbe illegittimamente impedito la partecipazione del loro difensore e l'esposizione delle loro difese all'udienza di discussione del merito del giudizio possessorio – nella quale si discuteva del reclamo proposto da controparte avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta reintegra nel possesso resa in data 20.09.2018 dal medesimo Tribunale - e dichiarato la loro contumacia, ritenendo che non si fossero tempestivamente costituito nel fascicolo telematico.
Precisano che il Tribunale di Foggia avrebbe giudicato in contraddizione all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla questione relativa ai limiti oggettivi della procura alle liti nel procedimento possessorio, per cui le parti già ritualmente costituite nella fase a cognizione sommaria non devono necessariamente conferire, per le ulteriori fasi del procedimento possessorio e per la fase a cognizione piena, nuova procura ai difensori già nominati e costituiti a mezzo degli atti introduttivi del giudizio. Pertanto, la nullità dell'ordinanza collegiale del 21.12.2018 comporterebbe la valenza di giudicato dell'ordinanza di rigetto della richiesta di reintegra nel possesso del 20.09.2018.
Con il secondo motivo e terzo motivo di gravame gli appellanti contestano la decisione del giudice di prime cure: 1) per l'erronea valutazione delle prove testimoniali in quanto il
Tribunale avrebbe considerato solo le dichiarazioni dei testi addotti dagli odierni appellati i sig. e , non prendendo in esame le dichiarazioni rese dai Parte_6 Parte_7 propri testi i sig. e che, secondo gli appellanti, sarebbero Testimone_1 Testimone_2
maggiormente attendibili in quanto “stretti congiunti di tutte le parti in causa ed assidui frequentatori dei luoghi di causa”; 2) nella parte in cui Tribunale di Foggia non ha considerato lo stretto legale di parentela intercorrente tra le parti in causa, tale da escludere la sussistenza della servitù di passaggio e da far ricondurre il godimento assentito – anche in mancanza delle caratteristiche della breve durata – a meri atti di tolleranza che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non possono essere posti a fondamento dell'acquisto del possesso tutelabile con l'azione di reintegra.
pagina 3 di 7 Con il quarto motivo eccepiscono l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e (e successivamente degli eredi di Parte_2 Per_1
quest'ultima), tempestivamente sollevata in primo grado e mai contestata dagli odierni appellati. Nel dettaglio il Giudice di prime cure: 1) avrebbe violato il disposto degli artt. 115 e
167 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
2) non avrebbe considerato, ai fini della decisione, il rogito del 20.10.2014, dal quale emergerebbe che gli appellati non avevano alcuna disponibilità del bene, la cui conduzione, disponibilità ed esclusivo possesso era esclusivamente in capo a Parte_1
Con il quinto e ultimo motivo gli appellanti eccepiscono che il Tribunale di Foggia avrebbe disposto la condanna di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 senza specificare nella motivazione il ruolo da essi assunto nella vicenda processuale.
Osservano che, pur avendo gli appellati indicato nel ricorso introduttivo e la Parte_2
defunta , quali autori morali del denunciato spoglio, non hanno fornito alcuna Per_1
prova di tale qualità, ossia che fossero i mandanti dello spoglio o che avessero autorizzato lo spoglio o quantomeno tratto un vantaggio, tutte circostanze sconfessate dalle risultanze fattuali.
Pertanto, gli appellanti, anche nella loro qualità di eredi di così concludono Per_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente appello, così pronunciare e provvedere: 1 – in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli appellanti , Parte_2 Parte_3 [...]
e di conseguenza dichiarare inefficace nei loro confronti la sentenza Parte_4 Parte_5 appellata, nonché ogni altro provvedimento emesso nei loro confronti nella fase monitoria;
2 – sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della ordinanza collegiale, emessa dal tribunale di Foggia in data 21.12.2018, in quanto adottata in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti;
3
– in conseguenza di quanto richiesto sub. 2 dichiarare che si è formato il giudicato sulla ordinanza di rigetto del richiesto provvedimento di reintegra, emessa dalla Tribunale di Foggia, in persona della dott.ssa Mari, in data 20.09.2018, con conseguente definitivo rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso formulata dagli appellati e;
4 – nel merito, per i motivi Controparte_1 Controparte_2 esposti a sostegno dell'appello, dichiarare infondata la domanda di reintegrazione, formulata dagli appellati e con conseguente rigetto di ogni altra collegata richiesta;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 7 5 – sempre nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere ritenuta fondata la domanda nei confronti della sig.ra dichiarare la estraneità dei sigg. , CP_7 Parte_2 [...]
nei fatti di causa, in quanto gli stessi non possono Pt_3 Parte_4 Parte_5 essere considerati autori morali del lamentato spoglio;
6 – in ogni caso condannare gli appellati
e al pagamento delle spese del doppio grado giudizio, sia nei Controparte_1 Controparte_2 confronti della sig.ra e sia nei confronti dei sigg. , CP_7 Parte_2 Parte_3 [...]
”. Parte_4 Parte_5
1.1Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 Controparte_2
con la conseguente rifusione in loro favore delle spese di giudizio.
1.2 All'udienza del 12/03/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello non merita accoglimento
Il primo motivo è infondato. L' ordinanza che conclude il giudizio di reclamo è espressamente dichiarata “non impugnabile” dall'art.669 terdecies comma 5 cpc., considerato peraltro che tale ordinanza ha gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito – come nel caso di specie- della decisione di merito e inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato.
Infondati – ai limiti della inammissibilità – sono il secondo e terzo motivo. In primo luogo gli appellanti con il gravame non riportano le dichiarazioni rese dai propri testi - i sig. Tes_1
e – che dovrebbero confutare quanto dichiarato dai signori
[...] Testimone_2
e , testi degli appellati e Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Controparte_2 le cui testimonianze sono state considerate dal giudice di prime cure come prova del possesso da parte dei della servitù di passaggio, ma si limitano ad affermare che i testi Parte_8
e sarebbero maggiormente attendibili in quanto “stretti congiunti di tutte le Tes_1 Tes_2 parti in causa ed assidui frequentatori dei luoghi di causa” In secondo luogo, come correttamente osservato dalla difesa dei tutte le circostanze rappresentate nel giudizio Parte_8
cautelare, inerenti l'utilizzazione del sentiero e del terreno nonché delle chiavi di apertura del lucchetto e della sostituzione dello stesso, non sono mai stati oggetto di contestazione da parte di tutte le parti costituite. Inoltre non è mai stato in contestazione l'uso del fondo da pagina 5 di 7 parte dei coniugi i quali hanno provato di aver provveduto a realizzare opere CP_9
sul fondo che si presentava in origine spoglio e privo di valore;
allo stesso modo i testi e Pt_6
hanno dichiarato che i coniugi per oltre venticinque anni accedendo Pt_7 Parte_8 dal cancello in ferro chiuso da un lucchetto, poi sostituito, transitavano sul sentiero per accedere al fondo, come affermato dal giudice di prime cure. Inoltre è lo stesso teste indicato dagli appellanti, sig. , a confermare che i terreni erano raggiungibili attraverso Testimone_1 un sentiero di cui avevano le chiavi tutti i figli di e che il passaggio alla figlia Parte_1
di , venne successivamente impedito dopo un litigio. Parte_9 Controparte_2
A fronte di tale corredo probatorio, gli appellanti si limitano affermare che il passaggio sul sentiero era consentito per un atto di mera tolleranza dovuta agli stretti vincoli familiari, senza nulla provare ( cfr. Cass. n. 17339/2009 e n.10771/95)
Infine non meritano accoglimento neppure il quarto e quinto motivo di gravame. Come già detto, non solo i testi dei coniugi ma anche il teste degli appellanti sig. CP_9 Tes_1
conferma che i terreni erano raggiungibili attraverso un sentiero di cui avevano le
[...]
chiavi tutti i figli di e dunque anche e e che questi Parte_1 Parte_2 Per_1
ultimi, sebbene invitati, si sono sempre sottratti dal consegnare la chiave di apertura del nuovo lucchetto ( si veda raccomandata a.r. del 2.02.2017) e successiva richiesta di presentazione dinanzi all'organismo di mediazione del 29.05.2017 , sicchè l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è destituita di fondamento.
3. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti, in solido, e a favore dei coniugi e e Controparte_1 Controparte_2
liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022. Nulla per le spese tra gli appellanti e i sig.
, e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
tutti contumaci CP_8
4. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, nonché da , , nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi della sig.ra , con atto di citazione, ritualmente notificato il 18 Per_1 dicembre 2023, nei confronti di e , nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza n. 1464/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data 24 CP_8 maggio 2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) Condanna , nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , nella qualità di eredi della sig.ra , al pagamento, in
[...] Parte_5 Per_1
solido tra loro, delle spese del presente giudizio in favore di e Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 3970,00 per compensi professionali, oltre IVA, CP_2
CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 2.07. 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.Salvatore Grillo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere relatore
Dott. Antonello Vitale Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1629 dell'anno 2023, avverso la sentenza n. 1464/2023 emessa dal Tribunale di Foggia il 24.05.2023
TRA
( , ( ) nonché Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 CodiceFiscale_2
( ), ( ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4
( nella qualità di eredi della sig.ra Parte_5 C.F._5 Per_1
elettivamente domiciliati in Apricena (FG) alla Via Apollo Undici, 15 presso lo studio dell'Avv. CLAUDIA PIZZICOLI, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._6 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in San Nicandro Garganico (FG) alla Via C.F._7
pagina 1 di 7 Normandia, 31 presso lo studio dell'Avv. VINCENZO GUALANO, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI
nonché nei confronti di
(C.F. ), Controparte_3 C.F._8
(C.F. ), CP_4 C.F._9
(C.F. ), CP_5 C.F._10
(C.F. , Controparte_6 C.F._11
(C.F. ), CP_7 C.F._12
(C.F. ), CP_8 C.F._13
APPELLATI NON COSTITUITI
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del 12.03.2025, che qui devono intendersi riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
nella qualità di eredi di con atto di appello ritualmente notificato il 18 dicembre Per_1
2023 a a e ai signori Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
e hanno CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
interposto gravame avverso la sentenza n. 1464/2023 - emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del giudizio civile recante R.G. n. 5620/2020, con la quale il Giudice di prime cure, in accoglimento della domanda spiegata da e con Controparte_1 Controparte_2 rituale ricorso ex art. 703 comma 3 c.p.c., ha ordinato agli odierni appellanti “l'immediata reintegra di e nel compossesso della servitù di accesso al fondo di Controparte_1 Controparte_2 circa 500 mq sito in San Nicandro Garganico, in catasto al foglio 1 p.lla 351 mediante consegna delle chiavi del lucchetto posto a chiusura del cancello di accesso autorizzando questi ultimi, sin d'ora e in caso di mancata consegna delle stesse a sostituire la serratura fornendo copia della chiave a parte convenuta” e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite.
pagina 2 di 7 Con il primo motivo gli appellanti censurano la predetta sentenza, deducendo l'omessa pronuncia su un fatto decisivo della controversia, ossia la nullità dell'ordinanza collegiale emessa dal Tribunale di Foggia in sede di “reclamo ex art.669 terdecies cpc” in data
21.12.2018 (eccepita a pag. 4 del ricorso ex art. 703 comma 3 c.p.c.) in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. In particolare, secondo gli appellanti il Collegio avrebbe illegittimamente impedito la partecipazione del loro difensore e l'esposizione delle loro difese all'udienza di discussione del merito del giudizio possessorio – nella quale si discuteva del reclamo proposto da controparte avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta reintegra nel possesso resa in data 20.09.2018 dal medesimo Tribunale - e dichiarato la loro contumacia, ritenendo che non si fossero tempestivamente costituito nel fascicolo telematico.
Precisano che il Tribunale di Foggia avrebbe giudicato in contraddizione all'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale sulla questione relativa ai limiti oggettivi della procura alle liti nel procedimento possessorio, per cui le parti già ritualmente costituite nella fase a cognizione sommaria non devono necessariamente conferire, per le ulteriori fasi del procedimento possessorio e per la fase a cognizione piena, nuova procura ai difensori già nominati e costituiti a mezzo degli atti introduttivi del giudizio. Pertanto, la nullità dell'ordinanza collegiale del 21.12.2018 comporterebbe la valenza di giudicato dell'ordinanza di rigetto della richiesta di reintegra nel possesso del 20.09.2018.
Con il secondo motivo e terzo motivo di gravame gli appellanti contestano la decisione del giudice di prime cure: 1) per l'erronea valutazione delle prove testimoniali in quanto il
Tribunale avrebbe considerato solo le dichiarazioni dei testi addotti dagli odierni appellati i sig. e , non prendendo in esame le dichiarazioni rese dai Parte_6 Parte_7 propri testi i sig. e che, secondo gli appellanti, sarebbero Testimone_1 Testimone_2
maggiormente attendibili in quanto “stretti congiunti di tutte le parti in causa ed assidui frequentatori dei luoghi di causa”; 2) nella parte in cui Tribunale di Foggia non ha considerato lo stretto legale di parentela intercorrente tra le parti in causa, tale da escludere la sussistenza della servitù di passaggio e da far ricondurre il godimento assentito – anche in mancanza delle caratteristiche della breve durata – a meri atti di tolleranza che, ai sensi dell'art. 1144 c.c., non possono essere posti a fondamento dell'acquisto del possesso tutelabile con l'azione di reintegra.
pagina 3 di 7 Con il quarto motivo eccepiscono l'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva di e (e successivamente degli eredi di Parte_2 Per_1
quest'ultima), tempestivamente sollevata in primo grado e mai contestata dagli odierni appellati. Nel dettaglio il Giudice di prime cure: 1) avrebbe violato il disposto degli artt. 115 e
167 c.p.c. che impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita;
2) non avrebbe considerato, ai fini della decisione, il rogito del 20.10.2014, dal quale emergerebbe che gli appellati non avevano alcuna disponibilità del bene, la cui conduzione, disponibilità ed esclusivo possesso era esclusivamente in capo a Parte_1
Con il quinto e ultimo motivo gli appellanti eccepiscono che il Tribunale di Foggia avrebbe disposto la condanna di , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 senza specificare nella motivazione il ruolo da essi assunto nella vicenda processuale.
Osservano che, pur avendo gli appellati indicato nel ricorso introduttivo e la Parte_2
defunta , quali autori morali del denunciato spoglio, non hanno fornito alcuna Per_1
prova di tale qualità, ossia che fossero i mandanti dello spoglio o che avessero autorizzato lo spoglio o quantomeno tratto un vantaggio, tutte circostanze sconfessate dalle risultanze fattuali.
Pertanto, gli appellanti, anche nella loro qualità di eredi di così concludono Per_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Bari, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, ed in accoglimento del presente appello, così pronunciare e provvedere: 1 – in via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva degli appellanti , Parte_2 Parte_3 [...]
e di conseguenza dichiarare inefficace nei loro confronti la sentenza Parte_4 Parte_5 appellata, nonché ogni altro provvedimento emesso nei loro confronti nella fase monitoria;
2 – sempre in via preliminare, dichiarare la nullità della ordinanza collegiale, emessa dal tribunale di Foggia in data 21.12.2018, in quanto adottata in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio tra le parti;
3
– in conseguenza di quanto richiesto sub. 2 dichiarare che si è formato il giudicato sulla ordinanza di rigetto del richiesto provvedimento di reintegra, emessa dalla Tribunale di Foggia, in persona della dott.ssa Mari, in data 20.09.2018, con conseguente definitivo rigetto della domanda di reintegrazione nel possesso formulata dagli appellati e;
4 – nel merito, per i motivi Controparte_1 Controparte_2 esposti a sostegno dell'appello, dichiarare infondata la domanda di reintegrazione, formulata dagli appellati e con conseguente rigetto di ogni altra collegata richiesta;
Controparte_1 Controparte_2
pagina 4 di 7 5 – sempre nel merito, ed in via subordinata, nella denegata ipotesi dovesse essere ritenuta fondata la domanda nei confronti della sig.ra dichiarare la estraneità dei sigg. , CP_7 Parte_2 [...]
nei fatti di causa, in quanto gli stessi non possono Pt_3 Parte_4 Parte_5 essere considerati autori morali del lamentato spoglio;
6 – in ogni caso condannare gli appellati
e al pagamento delle spese del doppio grado giudizio, sia nei Controparte_1 Controparte_2 confronti della sig.ra e sia nei confronti dei sigg. , CP_7 Parte_2 Parte_3 [...]
”. Parte_4 Parte_5
1.1Si sono costituiti e chiedendo il rigetto dell'appello, Controparte_1 Controparte_2
con la conseguente rifusione in loro favore delle spese di giudizio.
1.2 All'udienza del 12/03/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello non merita accoglimento
Il primo motivo è infondato. L' ordinanza che conclude il giudizio di reclamo è espressamente dichiarata “non impugnabile” dall'art.669 terdecies comma 5 cpc., considerato peraltro che tale ordinanza ha gli stessi caratteri di provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impugnato, destinato a perdere efficacia a seguito – come nel caso di specie- della decisione di merito e inidoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di giudicato.
Infondati – ai limiti della inammissibilità – sono il secondo e terzo motivo. In primo luogo gli appellanti con il gravame non riportano le dichiarazioni rese dai propri testi - i sig. Tes_1
e – che dovrebbero confutare quanto dichiarato dai signori
[...] Testimone_2
e , testi degli appellati e Parte_6 Parte_7 Controparte_1 Controparte_2 le cui testimonianze sono state considerate dal giudice di prime cure come prova del possesso da parte dei della servitù di passaggio, ma si limitano ad affermare che i testi Parte_8
e sarebbero maggiormente attendibili in quanto “stretti congiunti di tutte le Tes_1 Tes_2 parti in causa ed assidui frequentatori dei luoghi di causa” In secondo luogo, come correttamente osservato dalla difesa dei tutte le circostanze rappresentate nel giudizio Parte_8
cautelare, inerenti l'utilizzazione del sentiero e del terreno nonché delle chiavi di apertura del lucchetto e della sostituzione dello stesso, non sono mai stati oggetto di contestazione da parte di tutte le parti costituite. Inoltre non è mai stato in contestazione l'uso del fondo da pagina 5 di 7 parte dei coniugi i quali hanno provato di aver provveduto a realizzare opere CP_9
sul fondo che si presentava in origine spoglio e privo di valore;
allo stesso modo i testi e Pt_6
hanno dichiarato che i coniugi per oltre venticinque anni accedendo Pt_7 Parte_8 dal cancello in ferro chiuso da un lucchetto, poi sostituito, transitavano sul sentiero per accedere al fondo, come affermato dal giudice di prime cure. Inoltre è lo stesso teste indicato dagli appellanti, sig. , a confermare che i terreni erano raggiungibili attraverso Testimone_1 un sentiero di cui avevano le chiavi tutti i figli di e che il passaggio alla figlia Parte_1
di , venne successivamente impedito dopo un litigio. Parte_9 Controparte_2
A fronte di tale corredo probatorio, gli appellanti si limitano affermare che il passaggio sul sentiero era consentito per un atto di mera tolleranza dovuta agli stretti vincoli familiari, senza nulla provare ( cfr. Cass. n. 17339/2009 e n.10771/95)
Infine non meritano accoglimento neppure il quarto e quinto motivo di gravame. Come già detto, non solo i testi dei coniugi ma anche il teste degli appellanti sig. CP_9 Tes_1
conferma che i terreni erano raggiungibili attraverso un sentiero di cui avevano le
[...]
chiavi tutti i figli di e dunque anche e e che questi Parte_1 Parte_2 Per_1
ultimi, sebbene invitati, si sono sempre sottratti dal consegnare la chiave di apertura del nuovo lucchetto ( si veda raccomandata a.r. del 2.02.2017) e successiva richiesta di presentazione dinanzi all'organismo di mediazione del 29.05.2017 , sicchè l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è destituita di fondamento.
3. Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e vengono poste a carico degli appellanti, in solido, e a favore dei coniugi e e Controparte_1 Controparte_2
liquidate con le tariffe di cui al DM n. 147/2022. Nulla per le spese tra gli appellanti e i sig.
, e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
tutti contumaci CP_8
4. Sussistono i requisiti ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte degli appellanti, in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, nonché da , , nella
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
qualità di eredi della sig.ra , con atto di citazione, ritualmente notificato il 18 Per_1 dicembre 2023, nei confronti di e , nonché nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
, e Controparte_3 CP_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
avverso la sentenza n. 1464/2023 emessa dal Tribunale di Foggia in data 24 CP_8 maggio 2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata;
2) Condanna , nonché da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , nella qualità di eredi della sig.ra , al pagamento, in
[...] Parte_5 Per_1
solido tra loro, delle spese del presente giudizio in favore di e Controparte_1 [...]
, che liquida in complessivi € 3970,00 per compensi professionali, oltre IVA, CP_2
CAP e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;
3) dichiara che, per effetto della presente decisione, gli appellanti, in solido tra loro, sono tenuti a versare un ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art.13 co.1 bis del d.P.R. n.115 del 2002
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 2.07. 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Dott.Salvatore Grillo
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