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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1104/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
, con l'Avv. GUIDO MARONE Parte_1
-Appellante-
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3842/2024 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 21.3.2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 26/4/2024, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 3842/2024 del 21.3.2024 emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con r.g. 38371/2023, nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta on.le Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del
Lavoro, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa Antoniana Colli, n. 3482/2024, depositata in data 21.03.2024, nel ricorso iscritto al R.G. n. 38371 del 2023, stante l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, voglia disporre la condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito l'appellato che ha concluso per il rigetto del gravame proposto.
All'udienza odierna, sostituita alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono. Si precisa che, questa Corte si è già pronunciata ripetutamente sulla medesima questione con diverse pronunce (v. Cda Roma n. 4074/2024 e n.
4487/2024) alle cui motivazioni ci si riporta, anche ai senti dell'art. 118
c.p.c..
L'art.92 cpc dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
2 Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 20012 del 2023).
Il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese in ragione della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché dalla recentissima pronuncia della Corte di cassazione (in data
27.10.23).
3 Il Collegio osserva che, nel caso in esame, non ricorrono le ragioni indicate dall'art. 92, II co., c.p.c. - così come risultante all'esito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77 del
19.4.2018 - che consentono la compensazione totale o parziale delle spese processuali e pertanto la sentenza sotto tale profilo è meritevole di riforma.
Al momento della presentazione del ricorso di primo grado
(25.11.2023) la questione relativa all'attribuzione della Carta del
Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto amplio riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato
(sent. 1842 del 16 marzo 2022) e della Corte di cassazione (sent.
27.10.2023 n. 29961) nonché della Corte di Giustizia (18 maggio
2022); le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque, anche nella giurisprudenza di merito, largamente diffuse con il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015.
Nel momento in cui il giudizio è stato instaurato la questione portata all'attenzione del Tribunale non era più nuova, controversa ed incerta.
Pertanto, la motivazione in forza della quale è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio non può essere condivisa.
Quanto alla liquidazione delle spese trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal
23/10/2022 ed in particolare l'art.
6. La disposizione richiamata prevede “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21.3.2024 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia pari ad € 500,00 devono essere liquidate nell'importo
4 complessivo di € 258,00 così determinato: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase decisionale.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l'appellato alla rifusione, per l'intero, delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari a €.
258,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellato va altresì condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 250,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, pari a € 258,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA da distrarsi;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 250,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
AT CA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa AT CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1104/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza del giorno 24.6.2025, sostituita dalla trattazione cartolare, vertente
TRA
, con l'Avv. GUIDO MARONE Parte_1
-Appellante-
E
, in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3842/2024 del Tribunale di
Roma, pubblicata il 21.3.2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti
1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso in appello depositato in data 26/4/2024, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 3842/2024 del 21.3.2024 emessa dal Tribunale di Roma, a definizione del giudizio iscritto con r.g. 38371/2023, nella parte in cui ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia codesta on.le Corte di Appello adita, in funzione del Giudice del
Lavoro, previa fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ., accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sez. Lavoro, G.L. dott.ssa Antoniana Colli, n. 3482/2024, depositata in data 21.03.2024, nel ricorso iscritto al R.G. n. 38371 del 2023, stante l'accoglimento delle domande proposte nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure, voglia disporre la condanna alla refusione delle spese di lite ex art. 91 cod. proc. civ. in relazione ad entrambi i gradi di giudizio da attribuire in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Si è costituito l'appellato che ha concluso per il rigetto del gravame proposto.
All'udienza odierna, sostituita alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
L'appello merita accoglimento per le ragioni che seguono. Si precisa che, questa Corte si è già pronunciata ripetutamente sulla medesima questione con diverse pronunce (v. Cda Roma n. 4074/2024 e n.
4487/2024) alle cui motivazioni ci si riporta, anche ai senti dell'art. 118
c.p.c..
L'art.92 cpc dispone che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
2 Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta, nella richiamata pronuncia n. 77/2018, ha chiarito che possono assumere rilievo, quali ragioni atte a giustificare la compensazione delle spese di lite anche le situazioni “di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, in cui la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite potrebbe costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti. Si è ritenuto, ad esempio, che l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate, come l'oscillante soluzione ad esse data dalla giurisprudenza, consente la compensazione delle spese, trattandosi di circostanze che incidono sull'atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese (cfr. Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 20012 del 2023).
Il Tribunale ha motivato la compensazione delle spese in ragione della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché dalla recentissima pronuncia della Corte di cassazione (in data
27.10.23).
3 Il Collegio osserva che, nel caso in esame, non ricorrono le ragioni indicate dall'art. 92, II co., c.p.c. - così come risultante all'esito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 77 del
19.4.2018 - che consentono la compensazione totale o parziale delle spese processuali e pertanto la sentenza sotto tale profilo è meritevole di riforma.
Al momento della presentazione del ricorso di primo grado
(25.11.2023) la questione relativa all'attribuzione della Carta del
Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto amplio riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato
(sent. 1842 del 16 marzo 2022) e della Corte di cassazione (sent.
27.10.2023 n. 29961) nonché della Corte di Giustizia (18 maggio
2022); le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque, anche nella giurisprudenza di merito, largamente diffuse con il riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015.
Nel momento in cui il giudizio è stato instaurato la questione portata all'attenzione del Tribunale non era più nuova, controversa ed incerta.
Pertanto, la motivazione in forza della quale è stata disposta la compensazione delle spese di giudizio non può essere condivisa.
Quanto alla liquidazione delle spese trova applicazione ratione temporis il DM 147/2022 (che ha modificato il DM 55/2014) in vigore dal
23/10/2022 ed in particolare l'art.
6. La disposizione richiamata prevede “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 21.3.2024 ed è quindi pacifica l'applicazione della citata normativa.
Le spese per il primo grado di giudizio, tenuto conto del valore della controversia pari ad € 500,00 devono essere liquidate nell'importo
4 complessivo di € 258,00 così determinato: € 105,00 per la fase di studio, € 63,00 per la fase introduttiva, € 90,00 per la fase decisionale.
L'appello va dunque accolto e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, deve condannarsi l'appellato alla rifusione, per l'intero, delle spese di lite del giudizio di primo grado, pari a €.
258,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
L'appellato va altresì condannato alle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 250,00 oltre spese forfettarie al 15% IVA e
CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, così provvede:
- condanna il alla rifusione delle Controparte_1 spese di lite del giudizio di primo grado, pari a € 258,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA da distrarsi;
- condanna l'appellato alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello, liquidate in € 250,00 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Roma, 24/6/2025
Il Presidente Estensore
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