Ordinanza cautelare 22 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Decreto presidenziale 23 gennaio 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Lanfranco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Stignano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza n. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS- recante ordine di demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi delle opere abusive realizzate sulla particella n. -OMISSIS- del foglio-OMISSIS-;
2) della nota prot. n. -OMISSIS- con la quale il Comune di Stignano ha richiesto di fornire copia dei provvedimenti autorizzativi che hanno generato le aggiunte al progetto originariamente approvato e concesso;
3) del sopralluogo del-OMISSIS-;
4) di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. NI GL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto notificato il 19.1.2024 e depositato in pari data, ER US ha esposto:
-) egli è proprietario, a seguito di atto di compravendita rogato il 30.9.2011, di un’unità immobiliare a civile abitazione a unica elevazione con annessa corte di pertinenza esclusiva della superficie complessiva di 150 mq, sita in Stignano, Contrada Favaco snc (oggi n. 198), accatastata al foglio-OMISSIS-, particelle graffate -OMISSIS-;
-) dopo dodici anni dall’acquisto, con nota dell’11.10.2023 il Comune di Stignano rilevava di aver riscontrato difformità sull’immobile osservando che la nuova proprietà aveva posto in essere delle modifiche non riscontrate negli archivi comunali peraltro interessati, negli anni, da furti e da un incendio;
-) il 7.11.2023 egli obiettava al Comune che dalla comunicazione inviata non si evincevano presunte difformità rispetto al progetto assentito, peraltro datato al 3.4.1976 e dunque antecedente all’acquisto -avvenuto il 30.9.2011- dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava;
-) non di meno, con ordinanza n. -OMISSIS- – prot. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, il Comune di Stignano ordinava la demolizione e riduzione in pristino dello stato dei luoghi, avendo rilevato “ un allargamento perimetrale al piano terra, rispetto al progetto assentito originariamente e una sopraelevazione del piano primo, rispetto alle quote originarie di progetto, entrambe di origine abusiva ”, in assenza di apposito titolo edilizio.
1.1- L’ordine demolitorio viene avversato per i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Costituzione. Difetto assoluto di istruttoria. Eccesso di potere per erronea rappresentazione e valutazione dei fatti. Contraddittorietà manifesta. Ingiustizia manifesta. Illogicità manifesta .
Il ricorrente, sulla scorta di perizia di parte, deduce errore di fatto tale da ripercuotersi sulla motivazione posta a base del provvedimento impugnato, osservando nello specifico che:
-) l’immobile in questione, facente parte di una costruzione di n. 6 lotti di fabbrica, ciascuno composto da due unità immobiliari per un totale di 12 “villette”, è stato regolarmente costruito giusta licenza edilizia n. -OMISSIS- e autorizzazione del Genio civile prot. n. -OMISSIS- e ha avuto numerosi passaggi di proprietà, essendo stato rivenduto nell’anno 1977 dal costruttore ad altro soggetto che, a sua volta, lo rivendeva nell’anno 1980 ad altro soggetto ancora, deceduto il quale l’erede lo rivendeva nell’anno 2011 al ricorrente;
-) dalla perizia di parte emergerebbe l’assenza di alcun allargamento perimetrale al piano terra ovvero di sopraelevazione al primo piano, a maggior ragione da parte del ricorrente stesso;
-) difatti, la geometria del fabbricato in pianta è identica alla planimetria del progetto a suo tempo assentito ed è rientrante nel perimetro del progetto stesso, non è presente nessun allargamento perimetrale del piano terra e il numero dei vani corrispondente a quanto riportato nell’atto di vendita, mentre, quanto alla presunta sopraelevazione, l’unità immobiliare non ha un piano primo, ma solo un piano terra, per cui è per definizione assente un secondo piano o una sopraelevazione del primo piano rispetto al piano terra, né sussisterebbero “opere abusivamente iniziate” in itinere , atteso che l’immobile è rifinito in tutte le sue parti interne ed esterne né vi sono lavori in corso sullo stabile;
-) in sostanza gli abusi edilizi non risulterebbero né individuati nè qualificati e comunque sarebbero fattualmente insussistenti.
II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 del DPR 380/2001. Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Ingiustizia manifesta. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Il deducente afferma che, a tutto concedere, sussisterebbe mera difformità parziale e non, invece, un intervento realizzato in totale assenza del permesso di costruire o in totale difformità da esso, contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato, con conseguente applicazione -anche alla luce del decorso del tempo e dall’estraneità del ricorrente alla realizzazione delle opere con conseguente legittimo affidamento- alla sanzione pecuniaria e non demolitoria, la cui applicabilità non sarebbe stata neanche valutata da parte dell’Amministrazione.
III) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 lettera b) della Legge 241/1990. Contraddittorietà manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.
Viene contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento a base dell’ordinanza impugnata e dunque l’omessa attivazione del contraddittorio, nel corso del quale -ove questo fosse intervenuto- il ricorrente avrebbe potuto fornire gli elementi, quivi depositati, a sostegno della legittimità della propria posizione.
2- Il Comune di Stignano, seppur regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
3- Alla camera di consiglio del 21.2.2024, con ordinanza n.-OMISSIS-, ritenuto di approfondire nella più idonea sede di merito i profili di illegittimità dell’ordine di ripristino impugnato dedotti dalla parte ricorrente e, pertanto, in vista di ciò, mantenere la res adhuc integra è stato sospeso il provvedimento impugnato fissando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 20.11.2024.
4- All’udienza pubblica del 20.11.2024, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata disposta una verificazione tecnica ai sensi dell’art. 66 c.p.a., incaricando all’uopo il Dirigente generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria, con facoltà di delega.
Al verificatore è stato demandato -premessa una breve descrizione dello stato dei luoghi, dell’inquadramento urbanistico e degli eventuali vincoli- di riferire per iscritto in ordine alla sussistenza [a] dell’allargamento perimetrale al piano terra rispetto al progetto assentito originariamente e [b] di una sopraelevazione del primo piano, rispetto alle quote originarie di progetto, affermate nell’ordinanza n. -OMISSIS- oggetto di impugnazione, accertando altresì la sussistenza o meno delle necessarie autorizzazioni e specificandone le relative caratteristiche strutturali e dimensionali, corredando il tutto dalla necessaria documentazione fotografica e planimetrica, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 21.5.2025.
5- A seguito di proroga termini richiesta dal verificatore e accordata con decreto n.-OMISSIS-, in data 20.5.2025 è stata depositata la relazione con i relativi allegati.
6- All’udienza pubblica del 22.5.2025 parte ricorrente ha eccepito la tardività del deposito della verificazione e ha chiesto termini a difesa, ragion per cui la controversia è stata rinviata all’udienza del 22.10.2025.
7- In data 20.9.2025 il ricorrente ha depositato memoria.
8- In data 20.10.2025 il ricorrente ha chiesto l’autorizzazione al deposito tardivo di documenti –ritenendo sussistere un errore scusabile dovuto al reperimento degli stessi solo nell’imminenza dell’udienza- attinenti alla sanatoria di una villetta posta nell’ambito del medesimo compendio e prospiciente quella oggetto della controversia, in relazione alla quale –seppure costituente manufatto identico a quello del ricorrente- nulla era stato contestato in termini di sopraelevazione abusiva.
9- All’udienza pubblica del 22.10.2025 dopo la discussione di rito il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
10- Il ricorso, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente, è infondato.
11- Si premette che, per consolidata giurisprudenza:
“ Il provvedimento con cui è ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino” (Consiglio di Stato sez. II, 07/07/2025, n.5827);
-) “ L'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate ” (Consiglio di Stato sez. VII, 17/07/2025, n. 6301).
12- Nella fattispecie controversa, con il gravato provvedimento, il Comune di Stignano:
-) richiama un sopralluogo congiunto della Polizia Municipale del medesimo Ente e dei Carabinieri di Stignano avvenuto il-OMISSIS-, la successiva richiesta dell’11.10.2023 con cui il Comune stesso chiedeva al ricorrente copia dei provvedimenti autorizzativi a base delle aggiunte al progetto originariamente approvato e il riscontro di quest’ultimo datato 7.11.2023 nel quale questi dichiara di aver acquistato l’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all’attualità;
-) osserva che [i] l’immobile, facente parte di un villaggio turistico, è stato edificato con licenza di costruzione edilizia n. -OMISSIS- ad oggetto la “costruzione di num. 12 villette unifamiliari a n. 1 piano fuori terra” ed inoltre [ii] è stato rilevato un allargamento perimetrale al piano terra, rispetto al progetto assentito originariamente, e una sopraelevazione del primo piano, rispetto alle quote originarie di progetto entrambi di origine abusiva;
-) afferma che le opere in contestazione, stante la loro consistenza, devono essere considerate “interventi di nuova costruzione”, riconducibili all’art. 3 lettera e) del D.P.R. n. 380/2001, in quanto costituiscono inconfutabilmente nuovi organismi edili, caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e, dunque, idonei a determinare una trasformazione del territorio.
13- Tanto chiarito, in ordine al profilo fattuale, dalla verificazione –dalle cui conclusioni, tenuto conto anche dell’accurata istruttoria in contraddittorio con parte ricorrente comprensivo delle valutazioni delle osservazioni depositate da quest’ultimo, il Collegio non rinviene alcuna ragione di discostarsi- emerge che:
a) quanto alla sussistenza dell’allargamento perimetrale al piano terra rispetto al progetto assentito originariamente, il verificatore afferma che sussiste l’ampliamento al piano terra dell’area di sedime e della sagoma dell’immobile, così come propriamente definiti, rispetto al progetto assentito originariamente, per la realizzazione di un vano, in muratura di mattoni forati, delle dimensioni di circa m 1.60 x m 6.30, per una superficie lorda di circa mq 10,00 e mc 25,00 (Allegati “D4 e D5”) soggiungendo che in merito non risultano rilasciate le necessarie autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia e sismica;
b) quanto alla sussistenza di una sopraelevazione del primo piano, rispetto alle quote originarie di progetto, affermate nell’ordinanza n. -OMISSIS- oggetto di impugnazione, e alla sussistenza o meno delle necessarie autorizzazioni il verificatore, pur precisando l’erroneità del riferimento nell’ordinanza gravata, ad un primo piano, ha comunque concluso nel senso che sussiste una sopraelevazione dell’immobile rispetto alle quote originarie di progetto e tale sopraelevazione ha determinato un ampliamento della sagoma in verticale dell’edificio, con un incremento volumetrico pari a circa mc 25,00. Anche con riferimento a tale profilo soggiunge il verificatore che non risultano rilasciate le necessarie autorizzazioni in materia urbanistico-edilizia e sismica.
14- Alla luce di quanto ora esposto deve ritenersi che -in disparte la terminologia riferita alla numerazione dei piani la cui erroneità non comporta comunque incertezza o travisamento nell’individuazione dell’abuso- risulti acclarata l’esistenza degli interventi abusivi oggetto della gravata ordinanza, non avendo parte ricorrente fornito adeguata evidenza probatoria dell’esistenza di titoli edilizi che avrebbero legittimato la realizzazione del manufatto nello stato in cui è stato accertato sia dal Comune che in sede di verificatore.
I suddetti ampliamenti, si soggiunge, per le relative caratteristiche sono stati correttamente ritenuti idonei a generare nuovi volumi, con conseguente immunità da censure dell’inquadramento in termini di nuova costruzione che, in difetto dei necessari titoli edificatori, giustifica l’adozione dell’ordine demolitorio oggetto di controversia.
15- Quanto poi all’obiezione del ricorrente circa la mancata valutazione, da parte del verificatore, della documentazione richiamata dal ricorrente negli scritti difensivi, si osserva che, dalla disamina della relazione risulta che la documentazione sia stata comunque acquisita in sede istruttoria, sebbene irrilevante per giungere a diverse conclusioni.
16- In ordine, poi, alla dedotta estraneità del ricorrente all’abuso e dell’asserito legittimo affidamento maturato, risulta dirimente il dato giurisprudenziale consolidato per cui “ L'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario dell'immobile anche se egli non è responsabile della realizzazione dell'opera abusiva, in quanto gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa o dall'eventuale stato di buona fede del proprietario ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 14.7.2025, n.6178).
17- Peraltro, non risulta sul punto sovrapponibile all’odierna fattispecie il precedente di questa Sezione (sentenza n. 513 del 2019, che, precisa il Collegio, esprime considerazioni enucleate dal Consiglio di Stato, v. sentenza n. 8126 del 2024) riferito ad un’ipotesi-limite –qualificata peraltro in tale sede come del tutto eccezionale e dunque inidonea a superare i principi operanti in materia- e che il ricorrente richiamato nei propri scritti difensivi (memoria del 20.9.2025) e ribadisce in sede di discussione orale.
Nel caso oggetto dell’odierna controversia non si ravvisa infatti, a differenza della vicenda illo tempore scrutinata, l’esistenza di alcun procedimento amministrativo (peraltro coinvolgente direttamente l’odierno ricorrente) posto in essere nell’arco temporale tra la realizzazione dell’abuso e la successiva contestazione che abbia effettivamente interessato il Comune e dunque lo abbia posto nell’evidente condizione di potersi (e doversi) rendere conto, per l’oggetto e le caratteristiche dell’intervento, della pregressa sussistenza di un abuso poi contestato, invece, solo a distanza di decenni, con conseguente violazione, in tale caso specifico, del principio dell’affidamento.
Peraltro, del tutto inconferente sul punto, per più ordini di motivi, è sia l’attestazione del Sindaco del -OMISSIS-(doc. 12 all. E alla relazione di verificazione) che il certificato di abitabilità del 26.7.1977 (doc. 13 all. E alla relazione di verificazione).
In primo luogo, dal punto di vista temporale detti documenti non risultano precisamente collocabili in termini di anteriorità o posteriorità rispetto agli abusi, di talché le deduzioni del ricorrente finiscono per poggiare su basi del tutto ipotetiche e apodittiche.
In secondo luogo, nessuno dei predetti documenti risulta allegato –né tanto meno richiamato- nel contratto di compravendita a favore del ricorrente (all. 004 alla produzione del 19.1.2024) o nelle note di trascrizione relative ai precedenti passaggi di proprietà e versate in atti (all. 005 e all. 006 alla medesima produzione), né, ancor più a monte, il ricorrente ha comprovato di essere venuto a conoscenza della loro esistenza all’epoca dell’acquisto dell’immobile; anzi, si soggiunge opportunamente, su tale ultimo aspetto –ossia sull’esistenza di siffatti documenti- il ricorrente dice alcunchè in sede procedimentale o nella consulenza di parte versata in atti, essendo detti documenti emersi per la prima volta solo in seguito all’acquisizione degli stessi da parte del verificatore presso gli uffici del Comune di Stignano (pag. 10 della relazione), ragion per cui risulta privo di fondamento l’assunto posto a base dell’affermato legittimo affidamento sulla alla legittimità dello stato di fatto dell’immobile al momento dell’acquisto dell’immobile, non avendo il ricorrente dimostrato alcunché in ordine all’avvenuta conoscenza di detti documenti all’epoca dell’acquisto e e conseguenzialmente in ordine alla rilevanza degli stessi in ordine allo stato dell’immobile utile a determinare un “errore determinante” che possa, in termini di affidamento, inficiare l’ordine demolitorio.
Per completezza, l’assenza di allegazione o di alcun richiamo a documenti di tal fatta in sede di compravendita rende inconferente anche il richiamo al precedente del T.A.R. Sicilia, Catania (n. 3000 del 21.12.2012), parimenti invocato dal ricorrente in sede di discussione, atteso che esso pertiene ad una diversa fattispecie in cui i documenti del Comune attestanti la regolarità degli abusi erano stati regolarmente allegati al rogito notarile –peraltro stipulato a brevissima distanza (circa un anno) dal relativo rilascio – con il quale il soggetto poi destinatario dell’ordine demolitorio aveva acquistato gli appartamenti oggetto di controversia.
Ancora, del tutto irrilevante è l’autorizzazione dell’Ufficio del Genio Civile del 13.2.1995, tanto perché non risulta che in relazione a tale vicenda fosse stato avviato e concluso alcun procedimento amministrativo quanto perché tale circostanza è stata dedotta in giudizio in termini meramente induttivi e ipotetici.
18- Quanto poi all’ulteriore produzione in giudizio del 20.10.2025 il Collegio, anche a ritenere superabile il problema della tardività, ritiene la stessa palesemente irrilevante, almeno nei termini prospettati dal ricorrente, e dunque inidonea ad incidere sull’esito della controversia.
In primo luogo, non è comprensibile la ragione per cui il verificatore avrebbe dovuto estendere la sua analisi alla situazione di fabbricati limitrofi, tenuto conto che l’oggetto della verificazione -conformemente, come si vedrà appresso, al thema decidendum - attiene alla situazione del fabbricato di proprietà del ricorrente.
In secondo luogo, non risulta che il tema della situazione di altre villette limitrofe sia stato posto -viepiù sotto forma di specifica censura- in sede di ricorso, le cui doglianze sono calibrate in via esclusiva sulla situazione del fabbricato del ricorrente e senza tenere in considerazione la situazione di altri manufatti (ad es., sotto forma di disparità di trattamento, che sarebbe comunque irrilevante trattandosi di provvedimento vincolato, ovvero in termini di carenze istruttorie o travisamento fattuale).
D’altra parte, la deduzione per cui la mancata contestazione della medesima violazione relativamente ad un fabbricato prospiciente a quello del ricorrente deporrebbe, stante l’identità dei suddetti fabbricati, per l’assenza di alcun abuso riferibile anche all’immobile oggetto di controversia (giacchè in caso contrario l’amministrazione comunale lo avrebbe contestato anche per l’altro fabbricato) non si limita a specificare le doglianze già dedotte ma finisce per introdurre surrettiziamente un tema di doglianza estraneo a quelli prospettati in ricorso (a valere in termini di criticità istruttoria o disparità di trattamento), peraltro in assenza di alcuna riserva in tal senso da parte ricorrente.
D’altronde risulta sul punto dirimente osservare che l’enfatizzata identità dei due fabbricati e della sovrapponibilità delle relative vicende costruttive è un dato meramente affermato in termini del tutto generici ed assertivi, tenuto tra l’altro conto che, dalla documentazione fotografica e dalle osservazioni del consulente di parti in atti (richiamati nella nota depositata il 20.10.2025), non è dato comunque riscontrare adeguatamente l’affermata identità dei fabbricati.
19- Irrilevante è, infine, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, giusta la pacifica giurisprudenza –pienamente applicabile al caso controverso- per cui “ L'ordine di demolizione di un abuso edilizio costituisce un atto dovuto e vincolato e, in quanto tale, il mancato avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990 non può assumere rilievo qualora sia palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente ordinato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge ” (Consiglio di Stato sez. VII, 14/04/2025, n.3168).
A ciò deve peraltro soggiungersi che, avendo l’amministrazione prospettato sin dal sopralluogo dubbi sulla regolarità del manufatto sui quali ha chiesto chiarimenti documentali, lo stesso ricorrente è stato posto comunque in condizione di interloquire sull’argomento.
20- In conclusione, il ricorso va rigettato.
21- La mancata costituzione in giudizio del Comune di Stignano –al quale va non di meno comunicata la presente sentenza per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali- esime il Collegio dalla pronuncia sulle spese nei confronti dello stesso.
Vengono invece poste a carico del ricorrente, per soccombenza, la verificazione –relativamente alle quali l’organo verificatore aveva depositato notula il 20.5.2025 in calce all’elaborato peritale (all. 008 – F)- liquidate come dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Relativamente alle spese processuali:
-) nulla va disposto quanto al Comune di Stignano;
-) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’organo verificatore, delle spese per la verificazione, liquidandole in complessivi € 3.467,08 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT TI, Presidente
NI GL, Primo Referendario, Estensore
US Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI GL | AT TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.