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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
UC SEBASTIANI Presidente rel.
RE DI TO DI
Maurizio DRIGANI DI ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1416/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e promossa
D A
, nato l'[...] a [...] e residente Parte_1
in Venezia
c.f. Avv. LO GIUDICE ANDREA C.F._1
E
, nata il [...] alla Spezia e residente in [...]
AN di MA (SP)
c.f. Avv. LO GIUDICE ANDREA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 30.7.2025
1 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 4.11.2025:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
I. I coniugi vivranno separatamente, riconoscendosi la piena libertà di fissare la loro residenza ove meglio credano, anche all'estero, e perciò si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o documento equipollente;
II. Nessuno dei coniugi verserà alcunché per il mantenimento dell'altro, essendo gli stessi economicamente autonomi (Cfr. prod. 4, prod. 5, prod. 6, prod. 11, prod. 12 e prod. 13).
III. L'abitazione familiare sita nel Comune di ANto AN di MA (SP), Via
Pratola n. 3, e identificata al NCEU di detto comune al Fg. 13, mapp. 1444, sub
53 (appartamento) e sub 52 (garage), di piena proprietà di entrambi i coniugi, nella misura di ½ ciascuno, andrà nella disponibilità esclusiva della NO
, la quale vi manterrà la residenza unitamente al figlio pur Pt_2 Per_1
continuando entrambi i ricorrenti a concorrere alle spese per la manutenzione dell'immobile, in misura corrispondente alla quota di diritto reale del quale ciascuno di essi risulta essere titolare;
mentre le spese relative ai servizi e alle utenze saranno a carico della parte che ne ha la disponibilità.
IV. La NO , quale contropartita per l'uso esclusivo della casa Pt_2
familiare a lei riconosciuta, si farà carico in via esclusiva del rimborso, in favore di , delle rate del mutuo di cui in narrativa e meglio specificate CP_1
alla produzione 18, sino all'estinzione integrale dello stesso mutuo, obbligandosi a tenere indenne il signor a qualsiasi onere, verso Pt_1 [...]
, connesso all'adempimento a tale mutuo. CP_1
2 V. I coniugi – essendo l'originario contratto di mutuo stipulato con BA AN
AO stato rinegoziato con , con conseguente prolungamento CP_1
della durata del mutuo stesso rispetto a quella originariamente prevista con
BA AN AO - si obbligano, in esecuzione del presente accordo, a trasferire entro il 31 novembre 2031 a titolo gratuito - in favore dei figli CP_2
e nella misura di ½ ciascuno - il diritto di nuda proprietà sulla casa Per_1
familiare, riservandosi i signori il diritto di usufrutto su di essa, Pt_1 Pt_2
nella misura di ½ ciascuno, con reciproco diritto di accrescimento, e fatta salva in ogni caso in favore della NO l'esclusiva disponibilità Pt_2
dell'immobile di cui al punto III che precede. A tal fine confermano che, in base a perizia a firma Geom. del 19.10.2018 (Cfr. prod. 23) il Persona_2
valore della casa familiare è stato stimato, quanto alla piena proprietà, nella misura di complessivi euro 200.000,00=; quanto al valore della quota di ½ di nuda proprietà, euro 31.000,00= in relazione alla persona del signor Pt_1
(quota di ½ usufrutto euro 69.000,00=); quanto al valore della quota di ½ di nuda proprietà, euro 25.750,00= in relazione alla persona della NO Pt_2
(quota di ½ usufrutto euro 74.250,00=);
VI. I coniugi convengono:
- con riguardo al deposito di conto corrente bancario n. 0067/84926 c/o BA
Fideuram, con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro 1.842,63=, e al deposito titoli fondi Sicav n. 00001900003084926 presso BA Fideuram, con saldo alla del 31.12.2024 pari a 110,97=, le somme in essi depositate rimarranno nell'esclusiva disponibilità della NO;
Pt_2
- con riguardo al deposito di conto corrente bancario n. 0067/75595 c/o BA
Fideuram, con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro 427,65=, e al deposito titoli a custodia n. 00001900003484602 presso BA Fideuram, con saldo alla del 31.12.2024 pari a 0,00=, rimarranno nella esclusiva titolarità del signor e le somme all'attualità su di essi depositate dovranno Pt_1
intendersi, così come quelle che su di esso risulteranno depositate in futuro, di
3 sua esclusiva proprietà. Analogo discorso per quanto concerne il deposito
BancoPosta n. 1056364118;
Con riguardo al figlio maggiorenne il quale continuerà ad abitare nella Per_1
casa familiare, in attesa del suo raggiungimento della piena autonomia economica, i genitori si obbligano a concorrere alle necessità ordinarie e straordinarie dello stesso, nella misura del 50% ciascuno, sia mediante
“supporto” materiale che economico in denaro, eventualmente con rimborso all'altro coniuge di quanto anticipato, previa esibizione di pezza giustificativa;
concordando comunque preventivamente le spese straordinarie, salva obiettiva urgenza”.
Nulla viene, invece, previsto rispetto alla figlia maggiorenne , divenuta CP_2
economicamente autosufficiente e già trasferitasi da tempo ad abitare in luogo diverso dalla casa familiare.
VII. Le spese procuratorie del presente procedimento sono da intendersi a carico del signor Parte_1
VIII. Le parti dichiarano, con la firma del presente atto, di aver concordemente definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., anche personalmente sottoscritto e depositato in data 14.7.2025, premettendo di aver contratto in data 26.8.1995 alla Spezia matrimonio concordatario (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 157 parte II serie A anno 1995), di aver avuto due figli ( e nati rispettivamente il CP_2 Per_1
5.7.1996 e l'11.8.2000, entrambi maggiorenni;
la prima economicamente indipendente, mentre il secondo non ancora autosufficiente economicamente), di essersi separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale della Spezia del 12.12.2018 e di non aver da allora ripreso alcuna forma di
4 comunione materiale e spirituale, hanno chiesto accogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 30.7.2025
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato le parti hanno provveduto a depositare nota scritta sostitutiva di udienza, sottoscritta dalle stesse, con la quale hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi ed hanno integrato le condizioni divorzili di cui al ricorso.
La causa è stata quini rimessa al Collegio per la decisione.
In diritto, il comportamento processuale delle parti, che hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e il lasso di tempo trascorso dalla cessazione della vita in comune, depongono chiaramente per l'impossibilità di ricostituire ogni comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
E' pacifica l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della legge
1.12.1970 n. 898 per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché il decorso del tempo richiesto a tal fine dall'art. 3 comma 1 n. 2) lettera b) della stessa legge, come da ultimo modificata dalla L. 55/2015
Le pattuizioni concordate tra le parti sono conformi a legge, rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e congrue sotto il profilo economico e possono pertanto essere ratificate dal tribunale.
Spese a carico di come concordato tra le parti. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe visti gli artt. 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis. 51 c.p.c.
5 Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto alla Parte_1 Parte_2
Spezia il 26.8.1995 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato civile del suddetto Comune al n. 157 parte II serie A anno 1995), omologando le condizioni concordate tra le parti come di seguito:
“I. I coniugi vivranno separatamente, riconoscendosi la piena libertà di fissare la loro residenza ove meglio credano, anche all'estero, e perciò si danno fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o documento equipollente;
II. Nessuno dei coniugi verserà alcunché per il mantenimento dell'altro, essendo gli stessi economicamente autonomi (Cfr. prod. 4, prod. 5, prod. 6, prod. 11, prod. 12 e prod. 13).
III. L'abitazione familiare sita nel Comune di ANto AN di MA (SP), Via
Pratola n. 3, e identificata al NCEU di detto comune al Fg. 13, mapp. 1444, sub
53 (appartamento) e sub 52 (garage), di piena proprietà di entrambi i coniugi, nella misura di ½ ciascuno, andrà nella disponibilità esclusiva della NO
, la quale vi manterrà la residenza unitamente al figlio pur Pt_2 Per_1
continuando entrambi i ricorrenti a concorrere alle spese per la manutenzione dell'immobile, in misura corrispondente alla quota di diritto reale del quale ciascuno di essi risulta essere titolare;
mentre le spese relative ai servizi e alle utenze saranno a carico della parte che ne ha la disponibilità.
IV. La NO , quale contropartita per l'uso esclusivo della casa Pt_2
familiare a lei riconosciuta, si farà carico in via esclusiva del rimborso, in favore di , delle rate del mutuo di cui in narrativa e meglio specificate CP_1
alla produzione 18, sino all'estinzione integrale dello stesso mutuo, obbligandosi a tenere indenne il signor a qualsiasi onere, verso Pt_1 [...]
, connesso all'adempimento a tale mutuo. CP_1
V. I coniugi – essendo l'originario contratto di mutuo stipulato con BA AN
AO stato rinegoziato con , con conseguente prolungamento CP_1
6 della durata del mutuo stesso rispetto a quella originariamente prevista con
BA AN AO - si obbligano, in esecuzione del presente accordo, a trasferire entro il 31 novembre 2031 a titolo gratuito - in favore dei figli CP_2
e nella misura di ½ ciascuno - il diritto di nuda proprietà sulla casa Per_1
familiare, riservandosi i signori il diritto di usufrutto su di essa, Pt_1 Pt_2
nella misura di ½ ciascuno, con reciproco diritto di accrescimento, e fatta salva in ogni caso in favore della NO l'esclusiva disponibilità Pt_2
dell'immobile di cui al punto III che precede. A tal fine confermano che, in base a perizia a firma Geom. del 19.10.2018 (Cfr. prod. 23) il Persona_2
valore della casa familiare è stato stimato, quanto alla piena proprietà, nella misura di complessivi euro 200.000,00=; quanto al valore della quota di ½ di nuda proprietà, euro 31.000,00= in relazione alla persona del signor Pt_1
(quota di ½ usufrutto euro 69.000,00=); quanto al valore della quota di ½ di nuda proprietà, euro 25.750,00= in relazione alla persona della NO Pt_2
(quota di ½ usufrutto euro 74.250,00=);
VI. I coniugi convengono:
- con riguardo al deposito di conto corrente bancario n. 0067/84926 c/o BA
Fideuram, con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro 1.842,63=, e al deposito titoli fondi Sicav n. 00001900003084926 presso BA Fideuram, con saldo alla del 31.12.2024 pari a 110,97=, le somme in essi depositate rimarranno nell'esclusiva disponibilità della NO;
Pt_2
- con riguardo al deposito di conto corrente bancario n. 0067/75595 c/o BA
Fideuram, con saldo attivo alla data del 31.12.2024 pari ad euro 427,65=, e al deposito titoli a custodia n. 00001900003484602 presso BA Fideuram, con saldo alla del 31.12.2024 pari a 0,00=, rimarranno nella esclusiva titolarità del signor e le somme all'attualità su di essi depositate dovranno Pt_1
intendersi, così come quelle che su di esso risulteranno depositate in futuro, di sua esclusiva proprietà. Analogo discorso per quanto concerne il deposito
BancoPosta n. 1056364118;
7 Con riguardo al figlio maggiorenne il quale continuerà ad abitare nella Per_1
casa familiare, in attesa del suo raggiungimento della piena autonomia economica, i genitori si obbligano a concorrere alle necessità ordinarie e straordinarie dello stesso, nella misura del 50% ciascuno, sia mediante
“supporto” materiale che economico in denaro, eventualmente con rimborso all'altro coniuge di quanto anticipato, previa esibizione di pezza giustificativa;
concordando comunque preventivamente le spese straordinarie, salva obiettiva urgenza”.
Nulla viene, invece, previsto rispetto alla figlia maggiorenne , divenuta CP_2
economicamente autosufficiente e già trasferitasi da tempo ad abitare in luogo diverso dalla casa familiare.
VII. Le spese procuratorie del presente procedimento sono da intendersi a carico del signor Parte_1
VIII. Le parti dichiarano, con la firma del presente atto, di aver concordemente definito ogni loro rapporto patrimoniale ed economico e, quindi, di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualunque titolo.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 6.11.2025
Il Presidente est.
UC TI
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