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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 21/10/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4165/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 AMBROSETTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTRICE OPPONENTE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1 TEMPORE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANASITI FABIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA T.CANNIZZARO, 58 IS. 273 98122 MESSINA CONVENUTO OPPOSTO
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_2
), e , IN PERSONA DEL LEGALE P.IVA_2 Controparte_3 RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_3 AVVOCATURA STATO MILANO elettivamente dom.to in indirizzo telematico . CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, Nel merito: In via preliminare: • disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente avanti codesto Ill.mo Tribunale al n. r.g. 47/2023 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e di economia processuale. In via principale: • per le ragioni esposte negli atti difensivi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata n. 03320230007192905000. In via subordinata: • accertato che la cartella esattoriale opposta, sgravata nelle more del giudizio da parte dell'Ente impositore dell'importo complessivo di € 214.490,46=, è ora pari ad € 23.820,19= in ogni caso, per le ragioni tutte esposte in atti, dichiararne la nullità e/o l'annullamento per omessa e/o errata e/o insufficiente motivazione, in quanto la cartella non contiene gli elementi indispensabili per una corretta verifica dell'importo residuo ora ingiunto;
in ogni caso respingendo tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata: • preso atto dello sgravio parziale della cartella impugnata per complessivi € 214.490,46= e che quindi la stessa è ora pari ad € 23.820,19=, rideterminare comunque la somma dovuta dalla signora in relazione alle spese di giustizia concretamente alla stessa Parte_1 ascrivibili ed a fronte della corretta ripartizione delle stesse tra tutti i condannati nei processi penali scaturiti dall'indagine n. 6544/2016 r.g.n.r. (tra cui il n. 3173/2018 r.g.n.r.) e tutti quelli meglio indicati in narrativa, nella misura che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita, in ogni caso respingendo tutte le domande formulate dalla controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese legali, oltre al rimborso forfettario del 15%, c.p.a. ed Iva se dovute. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che il Giudice, voglia acquisire, ex art. 210 c.p.c., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e dall'ufficio segreteria del P.M. Dott. l'elenco di tutti i Per_1 condannati nei processi scaturiti dall'indagine 6544/2016 r.g.n.r. e dagli stralci di detta indagine al fine di individuare l'esatto numero dei soggetti tenuti a compartecipare alle spese di giustizia afferenti. Si chiede inoltre la prova per testi sui capitoli indicati nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. con i testi ivi indicati da intendersi integralmente richiamata.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via preliminare, si chiede voler revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. 2) Nel merito Dichiarare parzialmente cessata la matteria del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio pari ad €
€ 214.490,46 confermando nel resto la cartella impugnata. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio. 4) In subordine, ritenere e dichiarare il difetto di responsabilità di Controparte_1 nell'emissione della cartella esattoriale compensando integralmente le spese del giudizio nei suoi confronti.
CONCLUSIONI PER E Controparte_2 CP_4
Dichiarare parzialmente cessata la matteria del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio;
respingere nel resto le domande avversarie. Vinte ovvero, in subordine, compensate le spese di lite.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione ex art. 615 e 617 cpc avverso la cartella n. Parte_1 03320230007192905000 emessa dall in base a ruolo emesso da Controparte_3 [...]
in nome e per conto del , per il pagamento di spese di giustizia CP_1 Controparte_2 per euro 249.333,68 relative ad un procedimento penale (rgn 3173/2018) in esito al quale era stata condannata per corruzione e falso materiale ed ideologico.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità della cartella per difetto di motivazione articolando i seguenti specifici motivi:
1) la cartella non è stata preceduta da alcun atto prodromico;
2) l'erroneità e sproporzione dell'importo quantificato a titolo di spese in quanto il costo delle indagini penali ricomprendeva procedimenti cui essa opponente era estranea e avrebbe dovuto essere ripartito pro quota per ciascun condannato ai sensi dell'art 205 TUSG;
3) la mancata indicazione nella sentenza della Corte d'appello della condanna al pagamento di importi relativi alla cassa ammende.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 dando atto di aver provveduto ad effettuare uno sgravio parziale della pretesa.
Si costituivano altresì il e l contestando l'opposizione di cui chiedevano Controparte_2 CP_4 il rigetto per la somma residua rispetto a quella non oggetto di sgravio e per il resto la declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere
Preliminarmente, è incontestato che, in sede di autotutela, l' ha provveduto ad un primo sgravio CP_5 di € 214.490,46 e poi ad ulteriore sgravio per € 11.226,75. La partita di credito 6702/2023 sulla quale è fondata la cartella opposta risulta pertanto essere stata sgravata di tali importi per spese non afferenti i fatti contestati all'opponente.
Ne consegue che l'importo complessivo residuato di € 391.601,21, come risultante dal foglio notizie relativo al RGNR 3173/2018, è stato ripartito tra i 19 soggetti condannati nel procedimento di indagine a carico dell'attrice opponente, come indicato alla voce “Altre annotazioni” della PC 6702/2023, con indicazione del residuo dovuto sulla cartella, pari ad € 23.610,69.
Pertanto, in tale quadro, deve dichiararsi la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto al residuo credito, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Circa il primo motivo si osserva come la cartella di pagamento contiene gli elementi necessari e sufficienti che consentono al debitore di verificare la debenza delle somme in essa indicate (in virtù del riferimento alla partita di credito) ed è conforme al modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art. 25, II comma, DPR 602/1973 e altresì al DM 3/9/1999, n. 321 (laddove all'art. 1, II co. prevede che: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Del resto, dal contenuto dell'opposizione è indubbio che la controparte abbia piena contezza delle ragioni su cui si basa l'attività di riscossione. Infine, la cartella esattoriale opposta non prevede la notifica del provvedimento giudiziario sotteso bensì la sola iscrizione a ruolo, come ha avuto modo di affermare anche la giurisprudenza di legittimità “…in coerenza con la funzione svolta, nella fattispecie, dalla notifica della cartella esattoriale che costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito a un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (arg. Corte di Cassazione, sentenza n. 8147/2020).
Anche il secondo motivo è infondato. E' documentato che le spese processuali afferenti alla fase delle indagini e maturate per le attività di intercettazioni, consulenze tecniche ed attività disposte dalla pagina 3 di 4 Procura della Repubblica di Como (proc n 178/2018), risultano annotate nei fogli notizie della Procura, ai sensi degli artt. 168 e ss. TUSG (DPR. 115/2002) con le indicazioni relative ai numeri di fattura e ai decreti di liquidazione. Come già sopra precisato, l' ha provveduto ad effettuare lo sgravio di CP_5 spese di procedimenti connessi ma non direttamente afferenti l'opponente nonché di spese afferenti ad altri e diversi imputati ed infine il residuo credito è stato ripartito tra i 19 soggetti condannati nel procedimento di indagine a carico dell'attrice opponente, con indicazione del residuo dovuto sulla cartella, pari ad € 23.610,69.
E' pure infondato il terzo motivo, poiché le spese processuali lamentate sono relative alla definizione del processo in udienza preliminare (€ 150,00), alla definizione del giudizio in Cassazione (€ 60,00) e all'importo di € 3.000.00 relativa all'ammenda comminata dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite attesa la parziale reciproca soccombenza possono essere ragionevolmente compensate tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara estinto in parte il giudizio per cessata materia del contendere, con riferimento alle somme oggetto di sgravio;
2) rigetta nel resto l'opposizione.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Como, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4165/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 AMBROSETTI MASSIMO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTRICE OPPONENTE contro
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Controparte_1 TEMPORE (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PANASITI FABIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato in VIA T.CANNIZZARO, 58 IS. 273 98122 MESSINA CONVENUTO OPPOSTO
, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F. Controparte_2
), e , IN PERSONA DEL LEGALE P.IVA_2 Controparte_3 RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. P.IVA_3 AVVOCATURA STATO MILANO elettivamente dom.to in indirizzo telematico . CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE OPPONENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, Nel merito: In via preliminare: • disporre la riunione del presente procedimento con quello pendente avanti codesto Ill.mo Tribunale al n. r.g. 47/2023 per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e di economia processuale. In via principale: • per le ragioni esposte negli atti difensivi, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata n. 03320230007192905000. In via subordinata: • accertato che la cartella esattoriale opposta, sgravata nelle more del giudizio da parte dell'Ente impositore dell'importo complessivo di € 214.490,46=, è ora pari ad € 23.820,19= in ogni caso, per le ragioni tutte esposte in atti, dichiararne la nullità e/o l'annullamento per omessa e/o errata e/o insufficiente motivazione, in quanto la cartella non contiene gli elementi indispensabili per una corretta verifica dell'importo residuo ora ingiunto;
in ogni caso respingendo tutte le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via ulteriormente subordinata: • preso atto dello sgravio parziale della cartella impugnata per complessivi € 214.490,46= e che quindi la stessa è ora pari ad € 23.820,19=, rideterminare comunque la somma dovuta dalla signora in relazione alle spese di giustizia concretamente alla stessa Parte_1 ascrivibili ed a fronte della corretta ripartizione delle stesse tra tutti i condannati nei processi penali scaturiti dall'indagine n. 6544/2016 r.g.n.r. (tra cui il n. 3173/2018 r.g.n.r.) e tutti quelli meglio indicati in narrativa, nella misura che risulterà di giustizia ad istruttoria esperita, in ogni caso respingendo tutte le domande formulate dalla controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese legali, oltre al rimborso forfettario del 15%, c.p.a. ed Iva se dovute. In via istruttoria: Senza inversione dell'onere probatorio, si chiede che il Giudice, voglia acquisire, ex art. 210 c.p.c., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como e dall'ufficio segreteria del P.M. Dott. l'elenco di tutti i Per_1 condannati nei processi scaturiti dall'indagine 6544/2016 r.g.n.r. e dagli stralci di detta indagine al fine di individuare l'esatto numero dei soggetti tenuti a compartecipare alle spese di giustizia afferenti. Si chiede inoltre la prova per testi sui capitoli indicati nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. con i testi ivi indicati da intendersi integralmente richiamata.
CONCLUSIONI PARTE OPPOSTA Controparte_1
Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 1) In via preliminare, si chiede voler revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella impugnata. 2) Nel merito Dichiarare parzialmente cessata la matteria del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio pari ad €
€ 214.490,46 confermando nel resto la cartella impugnata. 3) Con vittoria di spese e compensi del giudizio. 4) In subordine, ritenere e dichiarare il difetto di responsabilità di Controparte_1 nell'emissione della cartella esattoriale compensando integralmente le spese del giudizio nei suoi confronti.
CONCLUSIONI PER E Controparte_2 CP_4
Dichiarare parzialmente cessata la matteria del contendere con riferimento alle somme oggetto di sgravio;
respingere nel resto le domande avversarie. Vinte ovvero, in subordine, compensate le spese di lite.
pagina 2 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva opposizione ex art. 615 e 617 cpc avverso la cartella n. Parte_1 03320230007192905000 emessa dall in base a ruolo emesso da Controparte_3 [...]
in nome e per conto del , per il pagamento di spese di giustizia CP_1 Controparte_2 per euro 249.333,68 relative ad un procedimento penale (rgn 3173/2018) in esito al quale era stata condannata per corruzione e falso materiale ed ideologico.
A fondamento dell'opposizione, eccepiva la nullità della cartella per difetto di motivazione articolando i seguenti specifici motivi:
1) la cartella non è stata preceduta da alcun atto prodromico;
2) l'erroneità e sproporzione dell'importo quantificato a titolo di spese in quanto il costo delle indagini penali ricomprendeva procedimenti cui essa opponente era estranea e avrebbe dovuto essere ripartito pro quota per ciascun condannato ai sensi dell'art 205 TUSG;
3) la mancata indicazione nella sentenza della Corte d'appello della condanna al pagamento di importi relativi alla cassa ammende.
Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto, Controparte_1 dando atto di aver provveduto ad effettuare uno sgravio parziale della pretesa.
Si costituivano altresì il e l contestando l'opposizione di cui chiedevano Controparte_2 CP_4 il rigetto per la somma residua rispetto a quella non oggetto di sgravio e per il resto la declaratoria di cessazione parziale della materia del contendere
Preliminarmente, è incontestato che, in sede di autotutela, l' ha provveduto ad un primo sgravio CP_5 di € 214.490,46 e poi ad ulteriore sgravio per € 11.226,75. La partita di credito 6702/2023 sulla quale è fondata la cartella opposta risulta pertanto essere stata sgravata di tali importi per spese non afferenti i fatti contestati all'opponente.
Ne consegue che l'importo complessivo residuato di € 391.601,21, come risultante dal foglio notizie relativo al RGNR 3173/2018, è stato ripartito tra i 19 soggetti condannati nel procedimento di indagine a carico dell'attrice opponente, come indicato alla voce “Altre annotazioni” della PC 6702/2023, con indicazione del residuo dovuto sulla cartella, pari ad € 23.610,69.
Pertanto, in tale quadro, deve dichiararsi la parziale estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Quanto al residuo credito, l'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Circa il primo motivo si osserva come la cartella di pagamento contiene gli elementi necessari e sufficienti che consentono al debitore di verificare la debenza delle somme in essa indicate (in virtù del riferimento alla partita di credito) ed è conforme al modello ministeriale di cui al DM 28/6/1999 e successive modifiche, come richiamato dall'art. 25, II comma, DPR 602/1973 e altresì al DM 3/9/1999, n. 321 (laddove all'art. 1, II co. prevede che: “il ruolo deve contenere […] l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo"). Del resto, dal contenuto dell'opposizione è indubbio che la controparte abbia piena contezza delle ragioni su cui si basa l'attività di riscossione. Infine, la cartella esattoriale opposta non prevede la notifica del provvedimento giudiziario sotteso bensì la sola iscrizione a ruolo, come ha avuto modo di affermare anche la giurisprudenza di legittimità “…in coerenza con la funzione svolta, nella fattispecie, dalla notifica della cartella esattoriale che costituisce notificazione di un omologo del precetto riferito a un titolo esecutivo rappresentato, a sua volta, dal sotteso ruolo (arg. Corte di Cassazione, sentenza n. 8147/2020).
Anche il secondo motivo è infondato. E' documentato che le spese processuali afferenti alla fase delle indagini e maturate per le attività di intercettazioni, consulenze tecniche ed attività disposte dalla pagina 3 di 4 Procura della Repubblica di Como (proc n 178/2018), risultano annotate nei fogli notizie della Procura, ai sensi degli artt. 168 e ss. TUSG (DPR. 115/2002) con le indicazioni relative ai numeri di fattura e ai decreti di liquidazione. Come già sopra precisato, l' ha provveduto ad effettuare lo sgravio di CP_5 spese di procedimenti connessi ma non direttamente afferenti l'opponente nonché di spese afferenti ad altri e diversi imputati ed infine il residuo credito è stato ripartito tra i 19 soggetti condannati nel procedimento di indagine a carico dell'attrice opponente, con indicazione del residuo dovuto sulla cartella, pari ad € 23.610,69.
E' pure infondato il terzo motivo, poiché le spese processuali lamentate sono relative alla definizione del processo in udienza preliminare (€ 150,00), alla definizione del giudizio in Cassazione (€ 60,00) e all'importo di € 3.000.00 relativa all'ammenda comminata dalla Suprema Corte di Cassazione a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le spese di lite attesa la parziale reciproca soccombenza possono essere ragionevolmente compensate tra tutte le parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara estinto in parte il giudizio per cessata materia del contendere, con riferimento alle somme oggetto di sgravio;
2) rigetta nel resto l'opposizione.
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Como, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 4 di 4