Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/02/2026, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03000/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9647 del 2025, proposto dalla Signora
-OMISSIS- , rappresentata e difesa dall'avvocato DA SC , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Consolato Generale d'Italia a Casablanca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-del provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Casablanca di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato n. 5662 del 27/5/2025 - notificato il 2/6/2025 - nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BE AR DA ;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con gravame ritualmente proposto, la ricorrente, di nazionalità marocchina, -ha impugnato - previa tutela cautelare - il provvedimento n. 5662 del 27/5/2025 - notificato il 2/6/2025-
del Consolato Generale d’Italia a Casablanca di diniego del visto d’ingresso per lavoro subordinato.
La gravata decisione negativa del 27/5/2025 viene così motivata: “la documentazione presentata è incompleta, manca il certificato di stato di famiglia del datore di lavoro e del lavoratore, dichiarazione dei redditi del datore di lavoro, documenti atti a provare la sua esperienza nel settore di assistenza familiare e socio-sanitaria e il certificato CNSS, pertanto non è stato possibile valutare la sua domanda”.
Il 6/10/2025 si è costituito in resistenza il MAECI, a mezzo della difesa erariale.
Nell’ udienza camerale del7/10/2025 , il ricorso è stato rinviato al merito .
All’ udienza pubblica dell’27/1/2026 , la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, la ricorrente censura il diniego del visto deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 22 TUI, dell’art. 31 del DPR 394/1999 nonché dell’art.1, 3 e 10 della L. n. 241/90 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.
In particolare, la prospettata carenza documentale non potrebbe giustificare l’automatico rifiuto del visto, avendo la competente Rappresentanza Diplomatica l’obbligo di assicurare un’adeguata istruttoria - in contraddittorio con l’interessata - garantendo una decisione congruamente motivata.
Invece, la richiedente non ha potuto tempestivamente rappresentare le proprie ragioni in fase endoprocedimentale , essendo stato disatteso, dall’ Ufficio procedente , il principio del contraddittorio amministrativo; né la ricorrente è stata invitata a integrare la documentazione allegata all’ istanza di visto.
Parte resistente, al riguardo, eccepisce come - ratione temporis - non sia più obbligatoria, nel relativo procedimento la Comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10- bis L241/1990 e come
il provvedimento impugnato sia, sostanzialmente, un atto dovuto , attesa la carenza della documentazione prodotta dall’ istante .
Nondimeno è evidente come l’ Ufficio procedente abbia adottato il diniego del tutto omettendo di accertare i presupposti sostanziali per il rilascio del visto d’ingresso per lavoro subordinato, che avrebbe potuto agevolmente acclarare mediante soccorso istruttorio , disponendo l’esibizione di documentazione integrativa ex art. 6, lett. b) L 241/1990..
Inoltre, al fine di assicurare un minimo di contraddittorio amministrativo, legittimamente pretesa dall’odierna ricorrente - avrebbe potuto convocare la lavoratrice marocchina per procedere al cd. colloquio consolare, da verbalizzare nelle forme di rito.
Ma non lo ha fatto.
In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso, in ragione della fondatezza dei motivi espressamente esaminati, considerando assorbiti quelli residui. Per l’effetto, annulla il provvedimento n. 5662 del 27/5/2025 di diniego del visto per lavoro subordinato.
Liquida in misura forfettaria le spese di lite, conformemente all’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto – annulla il provvedimento n. 5662 del 27/5/2025 di diniego del visto per lavoro subordinato.
Liquida le spese di lite - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in
€ 1.500 (millecinquecento) a carico del MAECI e a favore della ricorrente .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FR ZI, Presidente
BE AR DA, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE AR DA | FR ZI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.