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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2025, n. 20371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20371 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PA IC nato a [...] il [...] PROVINCIA DI FOGGIA avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20371 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, investita dell'appello delle parti civili, in riforma della sentenza resa il 20 dicembre 2019 dal Tribunale di Foggia, ha condannato IC SC, in solido con il responsabile civile Provincia di Foggia, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite. 1.1. Nell'editto accusatorio, l'imputato, dipendente dell'ente Provincia di Foggia, in qualità di progettista, direttore e verificatore dei lavori di installazione della segnaletica stradale provvisoria, in violazione della normativa di cui al capitolo n. 2 del D.M. 10.7.2002, avrebbe omesso di predisporre una sufficiente segnaletica di avvicinamento da installare lungo la S.S. 655, ove vi era un restringimento della carreggiata, e un sufficiente segnalamento temporaneo da installare in corrispondenza del raccordo obliquo che chiudeva la predetta strada, con conseguente obbligo di deviazione verso la seconda rampa di raccordo, non prevedendo adeguati segnali lungo tutto il tratto interessato. La strada interessata dall'incidente mortale era a quattro corsie, con spartitraffico centrale, la quale, proprio in concomitanza dello svincolo ove si era verificato l'incidente, presentava una curvatura piuttosto accentuata verso sinistra, laddove lo svincolo si presentava con una rampa ancor più accentuata sulla destra. Il limite di velocità sulla strada statale era di 90 km/h, mentre la rampa presentava originariamente un limite di 40 km/h. La sede stradale con due corsie di marcia, nella cui direzione l'auto con a bordo ER NT (alla guida) e OR IA (passeggero) procedeva, era stata totalmente interdetta al traffico a causa di lavori, con deviazione obbligatoria sulla rampa volgente a destra. La chiusura della strada era stata disposta quattro giorni prima rispetto all'incidente di cui si tratta;
e già la sera precedente a questo era stato teatro di un altro incidente, con esito non mortale, avente le medesime caratteristiche di quello occorso al NT e al IA: il veicolo era uscito di strada, non essendo riuscito a conformare la propria traiettoria alla curvatura della rampa a causa della velocità sostenuta. Nel caso dell'incidente verificatosi il giorno prima, l'auto aveva abbattuto il guard-rail che costeggiava la rampa di uscita, finendo nel fossato antistante. L'auto del NT fece lo stesso percorso, finendo nella medesima scarpata e ribaltandosi, senza tuttavia trovare neanche l'opposizione del guard-rail poiché divelto il giorno precedente. 2. Il Tribunale aveva assolto l'imputato sul presupposto che la segnaletica apposta su quel tratto di strada fosse adeguata. Al riguardo, aveva richiamato la consulenza tecnica della difesa laddove questa affermava la sussistenza di segnali di preselezione e di direzione atti a garantire una facile leggibilità. In particolare, la 2 segnaletica orizzontale di colore giallo non solo risultava facilmente leggibile ma anche idonea e coerente con il codice della strada e con il DM del 10.7.2002, il quale avrebbe una valenza esemplificativa, lasciando ai responsabili della applicazione delle misure un certo margine di libertà per meglio adeguarle alle situazioni concrete. In sostanza, il primo Giudice concludeva nel senso che la segnaletica orizzontale e la zona zebrata presente nel tratto interessato risultavano ben chiare e visibili, rendendo di fatto superflua la collocazione dei delineatori flessibili e che la presenza di una segnaletica verticale (cartellonistica posizionata a circa 600 metri dallo svincolo di Foggia) riportava in alto un divieto di transito e due frecce indicanti la prima uscita (Bari ) e la seconda uscita (Foggia) che risultava pienamente visibile ed idonea a guidare gli utenti della strada. Sottolineava altresì che, alla luce delle condizioni ambientali, non si rendeva necessaria l'installazione di un impianto sequenziale ad otto lanterne semaforiche, nonché di lampeggiatori mono-faccia, poiché tale segnaletica risultava opportuna in circostanze ambientali caratterizzate da foschia e nebbia, condizioni non rilevate al momento del sopralluogo. Escludeva pertanto qualsiasi violazione da parte dell'imputato delle norme che regolano l'installazione della segnaletica, osservando che non era stato provato alcun nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'exitus letale, riferibile all'alta velocità della vettura condotta dal NT e all'assenza del guard rail che avrebbe impedito la caduta nella scarpata del veicolo. 3. La Corte di appello di Bari, sottolineata la particolare pericolosità della deviazione e sostenendo che quanto più la situazione è pericolosa tanto più la segnalazione deve essere chiara, ha osservato che la posizione di alcuni cartelli sulla destra, tipica dei cartelli che servono a segnalare le uscite consigliate, e l'assenza di segnaletica sulla sinistra non possono ritenersi adeguate alla situazione 'non abituale', quale quella che si presentava;
e che l'apposizione dei segnalatori luminosi (le otto lanterne semaforiche e i quattro lampeggiatori monofaccia di forma circolare), previsti dallo SC, in quanto progettista dei lavori di quel tratto stradale, e non installati, avrebbero costituito un chiaro monito per qualunque utente della strada in ordine alla presenza di situazione 'non abituale'. Ha affermato che la mancata apposizione di tali strumenti di segnalamento rappresenta un'ulteriore mancanza molto rilevante rispetto alla quale la posizione di garanzia dell'imputato passava da quella di progettista (che li aveva previsti) a quella di direttore dei lavori (che non ne aveva rilevato l'assenza). Facendo applicazione del criterio della 'probabilità prevalente', la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che le condotte omissive dell'imputato siano state idonee a provocare, unitamente al concorso di colpa del guidatore, il "danno ingiusto" del decesso dei 3 NT e del IA, a mente dell'art. 2051 cod. civ., prima ancora che ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. 4. Avverso la prefata pronuncia della Corte di appello di Bari propongono ricorso per cassazione le difese di SC e della Provincia di Foggia, i cui motivi si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 5. Il ricorso nell'interesse di IC SC si fonda cinque motivi. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legge processuale (artt. 581 e 591 comma 1, cod. proc. pen.) per non aver la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità degli appelli, proposti dalle parti civili, per la genericità delle censure in ordine alla valutazione di adeguatezza della segnaletica predisposta dall'imputato, in occasione dei lavori del tratto stradale interessato dall'incidente. Genericità degli atti di appello che comporterebbe la formazione del giudicato sui profili non specificamente devoluti e richiamati dal ricorrente;
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legge processuale (artt. 591, 597, 520-521 cod. proc. pen.) per aver la Corte di appello assegnato valenza decisiva alla mancanza di lanterne semaforiche e lampeggianti, attribuibile all'imputato, senza che tali elementi fossero stati specificamente contestati ed avessero formato oggetto di specifica impugnazione delle parti civili;
5.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e conseguente vizio di motivazione per avere, la Corte di merito, applicato il principio del "più probabile che non", invece di quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio", atteso il giudicato assolutorio;
5.4. Con il quarto motivo, la difesa denuncia la mancata osservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, al fine di accertare il nesso di causalità, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la valutazione del giudice di primo grado circa le chiare ed inequivocabili percepibilità e visibilità della segnaletica, ritenendo invece che l'omessa predisposizione delle lanterne e dei lampeggianti fosse rimproverabile all'imputato a prescindere dalle condizioni ambientali. I Giudici di secondo grado non si sarebbero poi confrontati con la disciplina regolamentare di cui al D.M. 10.7.2002 che indica l'uso di segnali luminosi durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità, circostanze che non ricorrevano nel caso di specie. La Corte di appello avrebbe anche travisato l'entità dell'eccesso di velocità dell'auto guidata dal NT, individuando erroneamente il limite massimo che interessava in concreto il tratto di strada, scenario dell'incidente, perché la velocità dell'auto andava confrontata con la velocità imposta in quel punto, che era di 20 km/h e non di 90 km/h in condizioni ordinarie;
4 5.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e conseguente vizio di motivazione sotto un duplice profilo. Da un lato, la Corte avrebbe erroneamente applicato l'art. 2051 cod. civ., norma che presuppone la responsabilità oggettiva del custode-danneggiante, che non può trovare spazio nel processo penale;
dall'altro, anche a voler ritenere corretto sussumere il caso in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo della citata disposizione, non confrontandosi con il principio stabilito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 15375/2011) in forza del quale, a fronte della concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia, è esclusa la configurabilità di una insidia sulla strada e la conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica. Infine, in relazione all'art. 2043 cod. civ., la difesa evidenzia che, pur volendo ritenere configurata la violazione della regola cautelare da parte dell'imputato, la Corte di merito avrebbe omesso di verificare in concreto se il rispetto di detta regola avrebbe impedito l'evento, non essendo sufficiente affermare la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base della violazione di una specifica norma. 6. Il ricorso nell'interesse della Provincia di Foggia consta di due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'erronea applicazione della legge penale e degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., nonché il conseguente vizio di motivazione, per aver la Corte di merito omesso di accertare il fatto storico mediante una concreta valutazione della reale incidenza della condotta tenuta dal conducente, avendo unicamente incentrato l'intero ragionamento sulla sola posizione di garanzia dello SC. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 7. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. 8. In data 14 febbraio 2025 è pervenuta memora di replica nell'interesse dell'imputato, a firma dei suoi difensori, avvocati Carlo Marseglia e Giulio SC. 9. In data 10 febbraio 2025 sono pervenute conclusioni e nota spese dell'avv. IU RR per le parti civili da lui rappresentate. In data 13 febbraio 2025 sono pervenute conclusioni e nota spese dell'avv. Giulio Treggiari per le parti civili dallo stesso rappresentate. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 2. Venendo al ricorso dell'imputato. Privo di pregio è il primo motivo con cui questi lamenta la genericità degli appelli delle costituite parti civili avverso la sentenza assolutoria. Deve infatti osservarsi che le parti civili hanno proposto appello avverso il capo della sentenza relativo alla responsabilità civile dell'imputato, dolendosi dell'inadeguatezza delle misure precauzionali poste in essere dall'imputato, come hanno peraltro sostenuto i consulenti tecnici del pubblico ministero e delle stesse parti civili, altresì contestando che il piano di emergenza predisposto non fosse stato realizzato secondo il progetto. Chiedevano pertanto alla Corte di merito di tenere conto delle relazioni dei predetti consulenti tecnici ai fini della valutazione della condotta dell'imputato. Nessuna genericità è pertanto dato ravvisare nelle censure sollevate dalle parti civili, tenuto anche conto che esula dalla loro impugnazione ogni profilo di responsabilità penale. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6564, 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato Marcello, Rv. 284101; più di recente, Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379, secondo cui, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo). Ciò perché il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Sez. 4, n. 38818 del 04/05/2005, De Bona, Rv. 232427; nello stesso senso, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902). Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur evidenziando che, nel capo di imputazione, era specificamente contestata all'imputato la mancata corretta apposizione di segnalazione di pericolo, e non anche la verifica della 6 presenza della segnalazione corretta, ha osservato che nell'editto accusatorio era comunque riportato che egli rivestiva altresì l'incarico di direttore dei lavori, conseguendone che l'omesso controllo delle opere installate gli andasse addebitato, sulla base di un accertamento che, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, investa unicamente gli elementi costitutivi dell'illecito civile, essendo il giudice dell'impugnazione chiamato a valutare non se il fatto presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica, contestata all'imputato come reato, ma se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. Accertamento dell'illecito civile rispetto al quale, sempre conformemente al dictum della Corte Costituzionale, deve applicarsi il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", il quale consente di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appaia più probabile di ogni altra ipotesi e, in particolare, dell'ipotesi contraria. Correttamente applicando l'anzidetto criterio, la sentenza impugnata - rilevato che l'imputato, in qualità di progettista dei lavori del tratto stradale interessato, non avrebbe posto in essere adeguati accorgimenti per indurre gli utenti della strada a moderare la velocità e che, in qualità di direttore dei lavori, non avrebbe nemmeno verificato che le segnalazioni da lui stesso progettate fossero state apposte - ha sostenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che le anzidette condotte omissive sono state idonee a provocare il danno ingiusto del decesso di NT ER e IA OR, atteso che, ove l'imputato avesse tenuto le condotte adeguate alla situazione contingente, il NT avrebbe ridotto la velocità che invece pur teneva in violazione delle norme sulla circolazione stradale in quel tratto di strada e, quindi, l'evento non si sarebbe verificato. Trattandosi di impugnazione ai soli fini della responsabilità civile, non rileva la natura della sentenza di proscioglimento di primo grado dell'imputato, se di assoluzione piena o di estinzione del reato per prescrizione. Il secondo e il terzo motivo dell'imputato sono pertanto manifestamente infondati. Parimenti si dica con riguardo alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, contestata da entrambi i ricorrenti. È pacificamente acquisito che il giudice di appello, che perviene ad un overturning sfavorevole, sia tenuto a dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, adottando una motivazione maggiormente persuasiva rispetto a quella riformata. Nel caso di specie, la Corte di appello ha operato il ribaltamento della prima sentenza sulla base di un iter argonnentativo corretto, logico e persuasivo. Tenendo conto della normativa prevista dal D.M. 10.7.2002 ("... sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti... per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle 7 sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti;
guidarli; convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale"), la Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso in esame, il tratto della strada interessato dai lavori presentava una obiettiva particolare pericolosità, circostanza che comportava la necessità di una segnaletica particolarmente chiara (p. 9 della sentenza impugnata: "quanto più la situazione è pericolosa tanto più la segnalazione deve essere chiara"). Del resto, lo stesso D.M. citato prevede che le istruzioni in esso contenute lascino ai responsabili un certo margine di libertà per meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni concrete. Come si è più sopra ricordato, la Corte territoriale correttamente dà rilievo alla duplice veste dell'imputato per ricollegarvi le due diverse posizioni di garanzia dallo stesso rivestite nella vicenda e i corrispondenti comportamenti doverosi ad esse collegati, aspetti del tutto ignorati dal primo Giudice. La sentenza impugnata, inoltre, argomenta diffusamente sull'esistenza di una concreta situazione di pericolo a causa della conformazione della strada dovuta ai lavori di manutenzione in corso, come accertato in giudizio, sottolineando che, solo il giorno prima, si era verificato in quel luogo un altro sinistro con modalità analoghe, ma con conseguenze non esiziali, circostanza utile per comprendere quale fosse lo stato dei luoghi e confermare la obiettiva pericolosità della strada. Il Giudice di appello ha esposto le ragioni per le quali ulteriori presidi di sicurezza (rispetto a quelli già presenti e ritenute sufficienti dal Giudice di primo grado), che peraltro erano già stati valutati come necessari e previsti nel progetto specifico, erano indispensabili e, con applicazione corretta del criterio della probabilità prevalente, ha escluso che l'incidente fosse attribuibile esclusivamente alla condotta del guidatore (che certamente viaggiava ad una velocità più elevata di quella consentita). Il primo motivo del responsabile civile Provincia di Foggia è assorbito dalle considerazioni che precedono. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore delle parti civili non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta, perché esse non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di 8 Il Presidente Il Consigliere estensore impugnazione proposti. Invero, in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 10/01/2024, D., Rv. 285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla per spese quanto alle parti civili. Così deciso il 20 febbraio 2025
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 20371 Anno 2025 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 20/02/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, investita dell'appello delle parti civili, in riforma della sentenza resa il 20 dicembre 2019 dal Tribunale di Foggia, ha condannato IC SC, in solido con il responsabile civile Provincia di Foggia, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, nei confronti delle parti civili costituite. 1.1. Nell'editto accusatorio, l'imputato, dipendente dell'ente Provincia di Foggia, in qualità di progettista, direttore e verificatore dei lavori di installazione della segnaletica stradale provvisoria, in violazione della normativa di cui al capitolo n. 2 del D.M. 10.7.2002, avrebbe omesso di predisporre una sufficiente segnaletica di avvicinamento da installare lungo la S.S. 655, ove vi era un restringimento della carreggiata, e un sufficiente segnalamento temporaneo da installare in corrispondenza del raccordo obliquo che chiudeva la predetta strada, con conseguente obbligo di deviazione verso la seconda rampa di raccordo, non prevedendo adeguati segnali lungo tutto il tratto interessato. La strada interessata dall'incidente mortale era a quattro corsie, con spartitraffico centrale, la quale, proprio in concomitanza dello svincolo ove si era verificato l'incidente, presentava una curvatura piuttosto accentuata verso sinistra, laddove lo svincolo si presentava con una rampa ancor più accentuata sulla destra. Il limite di velocità sulla strada statale era di 90 km/h, mentre la rampa presentava originariamente un limite di 40 km/h. La sede stradale con due corsie di marcia, nella cui direzione l'auto con a bordo ER NT (alla guida) e OR IA (passeggero) procedeva, era stata totalmente interdetta al traffico a causa di lavori, con deviazione obbligatoria sulla rampa volgente a destra. La chiusura della strada era stata disposta quattro giorni prima rispetto all'incidente di cui si tratta;
e già la sera precedente a questo era stato teatro di un altro incidente, con esito non mortale, avente le medesime caratteristiche di quello occorso al NT e al IA: il veicolo era uscito di strada, non essendo riuscito a conformare la propria traiettoria alla curvatura della rampa a causa della velocità sostenuta. Nel caso dell'incidente verificatosi il giorno prima, l'auto aveva abbattuto il guard-rail che costeggiava la rampa di uscita, finendo nel fossato antistante. L'auto del NT fece lo stesso percorso, finendo nella medesima scarpata e ribaltandosi, senza tuttavia trovare neanche l'opposizione del guard-rail poiché divelto il giorno precedente. 2. Il Tribunale aveva assolto l'imputato sul presupposto che la segnaletica apposta su quel tratto di strada fosse adeguata. Al riguardo, aveva richiamato la consulenza tecnica della difesa laddove questa affermava la sussistenza di segnali di preselezione e di direzione atti a garantire una facile leggibilità. In particolare, la 2 segnaletica orizzontale di colore giallo non solo risultava facilmente leggibile ma anche idonea e coerente con il codice della strada e con il DM del 10.7.2002, il quale avrebbe una valenza esemplificativa, lasciando ai responsabili della applicazione delle misure un certo margine di libertà per meglio adeguarle alle situazioni concrete. In sostanza, il primo Giudice concludeva nel senso che la segnaletica orizzontale e la zona zebrata presente nel tratto interessato risultavano ben chiare e visibili, rendendo di fatto superflua la collocazione dei delineatori flessibili e che la presenza di una segnaletica verticale (cartellonistica posizionata a circa 600 metri dallo svincolo di Foggia) riportava in alto un divieto di transito e due frecce indicanti la prima uscita (Bari ) e la seconda uscita (Foggia) che risultava pienamente visibile ed idonea a guidare gli utenti della strada. Sottolineava altresì che, alla luce delle condizioni ambientali, non si rendeva necessaria l'installazione di un impianto sequenziale ad otto lanterne semaforiche, nonché di lampeggiatori mono-faccia, poiché tale segnaletica risultava opportuna in circostanze ambientali caratterizzate da foschia e nebbia, condizioni non rilevate al momento del sopralluogo. Escludeva pertanto qualsiasi violazione da parte dell'imputato delle norme che regolano l'installazione della segnaletica, osservando che non era stato provato alcun nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'exitus letale, riferibile all'alta velocità della vettura condotta dal NT e all'assenza del guard rail che avrebbe impedito la caduta nella scarpata del veicolo. 3. La Corte di appello di Bari, sottolineata la particolare pericolosità della deviazione e sostenendo che quanto più la situazione è pericolosa tanto più la segnalazione deve essere chiara, ha osservato che la posizione di alcuni cartelli sulla destra, tipica dei cartelli che servono a segnalare le uscite consigliate, e l'assenza di segnaletica sulla sinistra non possono ritenersi adeguate alla situazione 'non abituale', quale quella che si presentava;
e che l'apposizione dei segnalatori luminosi (le otto lanterne semaforiche e i quattro lampeggiatori monofaccia di forma circolare), previsti dallo SC, in quanto progettista dei lavori di quel tratto stradale, e non installati, avrebbero costituito un chiaro monito per qualunque utente della strada in ordine alla presenza di situazione 'non abituale'. Ha affermato che la mancata apposizione di tali strumenti di segnalamento rappresenta un'ulteriore mancanza molto rilevante rispetto alla quale la posizione di garanzia dell'imputato passava da quella di progettista (che li aveva previsti) a quella di direttore dei lavori (che non ne aveva rilevato l'assenza). Facendo applicazione del criterio della 'probabilità prevalente', la Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che le condotte omissive dell'imputato siano state idonee a provocare, unitamente al concorso di colpa del guidatore, il "danno ingiusto" del decesso dei 3 NT e del IA, a mente dell'art. 2051 cod. civ., prima ancora che ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. 4. Avverso la prefata pronuncia della Corte di appello di Bari propongono ricorso per cassazione le difese di SC e della Provincia di Foggia, i cui motivi si enunciano nei limiti strettamente necessari per la motivazione (art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 5. Il ricorso nell'interesse di IC SC si fonda cinque motivi. 5.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legge processuale (artt. 581 e 591 comma 1, cod. proc. pen.) per non aver la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità degli appelli, proposti dalle parti civili, per la genericità delle censure in ordine alla valutazione di adeguatezza della segnaletica predisposta dall'imputato, in occasione dei lavori del tratto stradale interessato dall'incidente. Genericità degli atti di appello che comporterebbe la formazione del giudicato sui profili non specificamente devoluti e richiamati dal ricorrente;
5.2. Con il secondo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legge processuale (artt. 591, 597, 520-521 cod. proc. pen.) per aver la Corte di appello assegnato valenza decisiva alla mancanza di lanterne semaforiche e lampeggianti, attribuibile all'imputato, senza che tali elementi fossero stati specificamente contestati ed avessero formato oggetto di specifica impugnazione delle parti civili;
5.3. Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e conseguente vizio di motivazione per avere, la Corte di merito, applicato il principio del "più probabile che non", invece di quello dell'oltre ogni ragionevole dubbio", atteso il giudicato assolutorio;
5.4. Con il quarto motivo, la difesa denuncia la mancata osservanza dell'obbligo di motivazione rafforzata. In particolare, al fine di accertare il nesso di causalità, la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la valutazione del giudice di primo grado circa le chiare ed inequivocabili percepibilità e visibilità della segnaletica, ritenendo invece che l'omessa predisposizione delle lanterne e dei lampeggianti fosse rimproverabile all'imputato a prescindere dalle condizioni ambientali. I Giudici di secondo grado non si sarebbero poi confrontati con la disciplina regolamentare di cui al D.M. 10.7.2002 che indica l'uso di segnali luminosi durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità, circostanze che non ricorrevano nel caso di specie. La Corte di appello avrebbe anche travisato l'entità dell'eccesso di velocità dell'auto guidata dal NT, individuando erroneamente il limite massimo che interessava in concreto il tratto di strada, scenario dell'incidente, perché la velocità dell'auto andava confrontata con la velocità imposta in quel punto, che era di 20 km/h e non di 90 km/h in condizioni ordinarie;
4 5.5. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e conseguente vizio di motivazione sotto un duplice profilo. Da un lato, la Corte avrebbe erroneamente applicato l'art. 2051 cod. civ., norma che presuppone la responsabilità oggettiva del custode-danneggiante, che non può trovare spazio nel processo penale;
dall'altro, anche a voler ritenere corretto sussumere il caso in esame nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 cod. civ., la Corte di merito non avrebbe fatto buon governo della citata disposizione, non confrontandosi con il principio stabilito dalla Suprema Corte (cfr. sent. n. 15375/2011) in forza del quale, a fronte della concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire, con l'ordinaria diligenza, l'anomalia, è esclusa la configurabilità di una insidia sulla strada e la conseguente responsabilità della p.a. per difetto di manutenzione della strada pubblica. Infine, in relazione all'art. 2043 cod. civ., la difesa evidenzia che, pur volendo ritenere configurata la violazione della regola cautelare da parte dell'imputato, la Corte di merito avrebbe omesso di verificare in concreto se il rispetto di detta regola avrebbe impedito l'evento, non essendo sufficiente affermare la responsabilità dell'imputato unicamente sulla base della violazione di una specifica norma. 6. Il ricorso nell'interesse della Provincia di Foggia consta di due motivi. 6.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce l'erronea applicazione della legge penale e degli artt. 2051 e 2043 cod. civ., nonché il conseguente vizio di motivazione, per aver la Corte di merito omesso di accertare il fatto storico mediante una concreta valutazione della reale incidenza della condotta tenuta dal conducente, avendo unicamente incentrato l'intero ragionamento sulla sola posizione di garanzia dello SC. 6.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata. 7. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi. 8. In data 14 febbraio 2025 è pervenuta memora di replica nell'interesse dell'imputato, a firma dei suoi difensori, avvocati Carlo Marseglia e Giulio SC. 9. In data 10 febbraio 2025 sono pervenute conclusioni e nota spese dell'avv. IU RR per le parti civili da lui rappresentate. In data 13 febbraio 2025 sono pervenute conclusioni e nota spese dell'avv. Giulio Treggiari per le parti civili dallo stesso rappresentate. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili perché manifestamente infondati. 2. Venendo al ricorso dell'imputato. Privo di pregio è il primo motivo con cui questi lamenta la genericità degli appelli delle costituite parti civili avverso la sentenza assolutoria. Deve infatti osservarsi che le parti civili hanno proposto appello avverso il capo della sentenza relativo alla responsabilità civile dell'imputato, dolendosi dell'inadeguatezza delle misure precauzionali poste in essere dall'imputato, come hanno peraltro sostenuto i consulenti tecnici del pubblico ministero e delle stesse parti civili, altresì contestando che il piano di emergenza predisposto non fosse stato realizzato secondo il progetto. Chiedevano pertanto alla Corte di merito di tenere conto delle relazioni dei predetti consulenti tecnici ai fini della valutazione della condotta dell'imputato. Nessuna genericità è pertanto dato ravvisare nelle censure sollevate dalle parti civili, tenuto anche conto che esula dalla loro impugnazione ogni profilo di responsabilità penale. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha correttamente richiamato il consolidato insegnamento giurisprudenziale secondo cui nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6564, 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato Marcello, Rv. 284101; più di recente, Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379, secondo cui, in tema di reati colposi, il ricorso per cassazione con cui si deduca la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ai fini della sua ammissibilità, sotto il profilo della specificità, non può limitarsi a segnalare la mancanza formale di coincidenza tra l'imputazione originaria e il fatto ritenuto in sentenza, dovendo altresì allegare il concreto pregiudizio che ne è derivato per l'esercizio del diritto di difesa, non sussistendo la violazione predetta ove, sulla ricostruzione del fatto operata dal giudice, le parti si siano confrontate nel processo). Ciò perché il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata in riferimento all'evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Sez. 4, n. 38818 del 04/05/2005, De Bona, Rv. 232427; nello stesso senso, Sez. 4, n. 51516 del 21/06/2013, Miniscalco e altro, Rv. 257902). Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur evidenziando che, nel capo di imputazione, era specificamente contestata all'imputato la mancata corretta apposizione di segnalazione di pericolo, e non anche la verifica della 6 presenza della segnalazione corretta, ha osservato che nell'editto accusatorio era comunque riportato che egli rivestiva altresì l'incarico di direttore dei lavori, conseguendone che l'omesso controllo delle opere installate gli andasse addebitato, sulla base di un accertamento che, in conformità ai principi stabiliti dalla sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale, investa unicamente gli elementi costitutivi dell'illecito civile, essendo il giudice dell'impugnazione chiamato a valutare non se il fatto presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica, contestata all'imputato come reato, ma se quella condotta sia stata idonea a provocare un danno ingiusto secondo l'art. 2043 cod. civ. Accertamento dell'illecito civile rispetto al quale, sempre conformemente al dictum della Corte Costituzionale, deve applicarsi il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente", il quale consente di ritenere adeguatamente dimostrata una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appaia più probabile di ogni altra ipotesi e, in particolare, dell'ipotesi contraria. Correttamente applicando l'anzidetto criterio, la sentenza impugnata - rilevato che l'imputato, in qualità di progettista dei lavori del tratto stradale interessato, non avrebbe posto in essere adeguati accorgimenti per indurre gli utenti della strada a moderare la velocità e che, in qualità di direttore dei lavori, non avrebbe nemmeno verificato che le segnalazioni da lui stesso progettate fossero state apposte - ha sostenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che le anzidette condotte omissive sono state idonee a provocare il danno ingiusto del decesso di NT ER e IA OR, atteso che, ove l'imputato avesse tenuto le condotte adeguate alla situazione contingente, il NT avrebbe ridotto la velocità che invece pur teneva in violazione delle norme sulla circolazione stradale in quel tratto di strada e, quindi, l'evento non si sarebbe verificato. Trattandosi di impugnazione ai soli fini della responsabilità civile, non rileva la natura della sentenza di proscioglimento di primo grado dell'imputato, se di assoluzione piena o di estinzione del reato per prescrizione. Il secondo e il terzo motivo dell'imputato sono pertanto manifestamente infondati. Parimenti si dica con riguardo alla violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, contestata da entrambi i ricorrenti. È pacificamente acquisito che il giudice di appello, che perviene ad un overturning sfavorevole, sia tenuto a dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte, adottando una motivazione maggiormente persuasiva rispetto a quella riformata. Nel caso di specie, la Corte di appello ha operato il ribaltamento della prima sentenza sulla base di un iter argonnentativo corretto, logico e persuasivo. Tenendo conto della normativa prevista dal D.M. 10.7.2002 ("... sulle strade possono presentarsi anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti... per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle 7 sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti;
guidarli; convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale"), la Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso in esame, il tratto della strada interessato dai lavori presentava una obiettiva particolare pericolosità, circostanza che comportava la necessità di una segnaletica particolarmente chiara (p. 9 della sentenza impugnata: "quanto più la situazione è pericolosa tanto più la segnalazione deve essere chiara"). Del resto, lo stesso D.M. citato prevede che le istruzioni in esso contenute lascino ai responsabili un certo margine di libertà per meglio adeguare le misure da adottare alle situazioni concrete. Come si è più sopra ricordato, la Corte territoriale correttamente dà rilievo alla duplice veste dell'imputato per ricollegarvi le due diverse posizioni di garanzia dallo stesso rivestite nella vicenda e i corrispondenti comportamenti doverosi ad esse collegati, aspetti del tutto ignorati dal primo Giudice. La sentenza impugnata, inoltre, argomenta diffusamente sull'esistenza di una concreta situazione di pericolo a causa della conformazione della strada dovuta ai lavori di manutenzione in corso, come accertato in giudizio, sottolineando che, solo il giorno prima, si era verificato in quel luogo un altro sinistro con modalità analoghe, ma con conseguenze non esiziali, circostanza utile per comprendere quale fosse lo stato dei luoghi e confermare la obiettiva pericolosità della strada. Il Giudice di appello ha esposto le ragioni per le quali ulteriori presidi di sicurezza (rispetto a quelli già presenti e ritenute sufficienti dal Giudice di primo grado), che peraltro erano già stati valutati come necessari e previsti nel progetto specifico, erano indispensabili e, con applicazione corretta del criterio della probabilità prevalente, ha escluso che l'incidente fosse attribuibile esclusivamente alla condotta del guidatore (che certamente viaggiava ad una velocità più elevata di quella consentita). Il primo motivo del responsabile civile Provincia di Foggia è assorbito dalle considerazioni che precedono. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Le spese in favore delle parti civili non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto espresso da Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino Ciro e da Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore delle parti civili non è dovuta, perché esse non hanno fornito alcun contributo, essendosi limitate a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di 8 Il Presidente Il Consigliere estensore impugnazione proposti. Invero, in tema di diritto alla rifusione delle spese di parte civile nel giudizio di merito, la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare telematicamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, n. 1144 del 07/11/2023, dep. 10/01/2024, D., Rv. 285598).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Nulla per spese quanto alle parti civili. Così deciso il 20 febbraio 2025