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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/12/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 793/2025 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ricci, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, , e di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi. Controparte_1
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio in Egitto (a Il Cairo), il
30.11.2010, ed il relativo atto veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Frosinone (FR); gli stessi sceglievano il regime della separazione dei beni e fissavano la residenza coniugale in Frosinone (FR), via Selva Dei Mulini n. 5; dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
venuta meno l'affectio coniugalis, con sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 119/2024, del
2.02.2024, emessa nella contumacia del marito, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
i coniugi erano economicamente autosufficienti;
gli stessi non si erano riconciliati.
ha scelto la contumacia. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti, è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio Difensore, il quale ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma
4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, vista la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 119/2024, del 2.02.2024, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio e, pertanto, non devono essere rese statuizioni al riguardo.
5. Considerata le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia del resistente, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Egitto (a Il Cairo), il
30.11.2010, da , nata a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato in [...] (a Menia), il 28.01.1981 (trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Frosinone (FR) dell'anno 2011, atto Parte Seconda, Serie C, N.
1); − ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott.ssa Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 793/2025 ed instaurata da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Ricci, per procura congiunta al Parte_1 ricorso;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27.03.2025, ha adito questo Tribunale, Parte_1 domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, , e di dichiarare l'indipendenza economica dei coniugi. Controparte_1
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio in Egitto (a Il Cairo), il
30.11.2010, ed il relativo atto veniva trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Frosinone (FR); gli stessi sceglievano il regime della separazione dei beni e fissavano la residenza coniugale in Frosinone (FR), via Selva Dei Mulini n. 5; dalla relazione matrimoniale non nascevano figli;
venuta meno l'affectio coniugalis, con sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 119/2024, del
2.02.2024, emessa nella contumacia del marito, veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
i coniugi erano economicamente autosufficienti;
gli stessi non si erano riconciliati.
ha scelto la contumacia. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti, è comparsa la ricorrente, assistita dal proprio Difensore, il quale ha chiesto la decisione della causa, insistendo nelle domande formulate nei propri scritti difensivi. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., comma
4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n. 898/70.
Nello specifico, vista la sentenza del Tribunale di Frosinone, n. 119/2024, del 2.02.2024, che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi (all. al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata elevata in giudizio e, pertanto, non devono essere rese statuizioni al riguardo.
5. Considerata le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria e la contumacia del resistente, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92
c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Egitto (a Il Cairo), il
30.11.2010, da , nata a [...], il [...], e Parte_1 Controparte_1
nato in [...] (a Menia), il 28.01.1981 (trascritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Frosinone (FR) dell'anno 2011, atto Parte Seconda, Serie C, N.
1); − ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frosinone (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 18.12.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema