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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4238/2020 R.G.
tra rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Giorgi del foro di Ascoli Piceno Parte_1
- -- attore-
e
rappresentato e difeso dall'avv. Olga Mascolo (comunicazioni a Controparte_1
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-Convenuto -
OGGETTO: “responsabilità professionale di avvocato”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 24.10.2024)
Come da verbale dell'udienza del 24.10.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, instaurava il procedimento in epigrafe Parte_1
al fine di accertare la responsabilità professionale dell'avvocato odierno Controparte_1
convenuto.
A tal fine deduceva che, in data 24.5.2000, il sig. marito dell'attrice, decedeva in Persona_1
località agro di Cerignola a seguito di sinistro stradale;
all'esito delle indagini svolte dalla Procura
della Repubblica per accertare la dinamica dell'incidente, l'odierna attrice si rivolgeva all'avv.
per esperire, in base alle risultanze dell'indagine penale, azione risarcitoria nei confronti CP_1
della quale impresa designata ex art. 20, l. n. 990/1969 per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
1 Instaurato dunque dall'avv. presso il Tribunale di Foggia il procedimento r.g. n. 458/2003 CP_1
nei confronti della questo si concludeva con il rigetto della domanda attrice in CP_2
ragione della mancanza di prova dei fatti allegati nell'atto di citazione, circostanza questa addebitabile all'avv. il quale non articolava la prova testimoniale in capitoli separati ex CP_1
art. 244 co. 1 c.p.c. determinando così il rigetto delle richieste istruttorie.
L'erronea formulazione delle richieste istruttorie, tra cui vi era la richiesta di prova testimoniale dei periti che avevano redatto le consulenze nel corso delle indagini penali, determinava, pertanto,
secondo la prospettazione di parte attrice, il rigetto della domanda per mancanza di prova.
Accadeva poi che l'odierna attrice, venuta a conoscenza del rigetto della domanda, sollecitava l'avvocato al fine della proposizione dell'appello che, tuttavia l'odierno convenuto CP_1
notificava solo il 4.7.2021 e, dunque, ben oltre il termine decadenziale annuale fissato ex art. 327
c.p.c. (vigente all'epoca), essendo la sentenza di primo grado depositata in data 11.6.2010, tanto che il giudizio di appello, iscritto con r.g. n, 1342/2911, si concludeva con sentenza della Corte di
Appello n. 612/2016 del 24.5.2016, che dichiarava inammissibile l'appello essendo stato superato il termine annuale decadenziale ex art. 327 c.p.c., con condanna dell'appellante al pagamento delle competenze legali liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori.
Vi è poi che l'avv. ometteva di comunicare alla sig. il deposito della sentenza di CP_1 Pt_1
appello, facendo così spirare i termini per l'eventuale proposizione del ricorso in Cassazione.
L'odierna attrice, ritenendo la condotta dell'avv. negligente ed imperita per avere CP_1
precluso la possibilità di far valere le ragioni dell'attrice sia in primo che secondo grado, con pec del 25.7.2017, contestava all'avv. l'inadempimento professionale e, tuttavia, non riceveva CP_1
alcuna riscontro;
del pari si chiudeva con verbale negativo per mancata comparizione il procedimento di mediazione instaurato dall'attrice, che, pertanto ed all'esito, introduceva il procedimento che ci occupa per responsabilità professionale dell'avvocato, che ravvisava nell'erronea articolazione dei mezzi istruttori in primo grado, nella tardiva proposizione dell'appello e nell'omissione nella comunicazione della sentenza di appello tale da far decorrere inutilmente i termini per l'eventuale ricorso in Cassazione.
Fermo restando il principio per cui l'avvocato non è tenuto a garantire il buon esito della lite intrapresa, deduceva della necessità, nell'esecuzione dell'incarico, dell'adozione della diligenza media la cui violazione implica inadempimento contrattuale.
Accertata dunque l'omessa diligenza e perizia dell'avv. , l'odierna attrice deduceva altresì CP_1
2 la ricorrenza del danno risarcibile e del nesso di causalità tra l'omissione ed il danno, nel senso che se la causa fosse stata diligentemente coltivata dall'avv. , l'esito della domanda proposta CP_1
sarebbe stato favorevole per l'attrice ed i figli minori.
Infatti, la sentenza di primo grado rigettava la domanda attrice reputando la mancanza di prova
“del fatto storico così come narrato nell'atto di citazione”, conseguenza dell'erronea articolazione delle prove orali da parte del Giudice che, pertanto, le dichiarava inammissibili.
Infatti, ove correttamente articolata, l'istruttoria di primo grado avrebbe consentito di acquisire al processo civile le testimonianze dei periti nominati nel corso delle indagini preliminari che, nel procedere alla ricostruzione del sinistro in cui aveva perso la vita il sig. , coniuge Pt_1
dell'attrice, avevano accertato che il marito della , al momento dell'incidente, occupava il Pt_1
posto anteriore dell'autovettura come passeggero e non come conducente;
che il veicolo era condotto da soggetto rimasto ignoto, probabilmente allontanatosi dopo l'impatto dal luogo dell'incidente; che le cause del sinistro erano riconducibili ad uno sbandamento dell'autovettura determinato dalla velocità non commisurata alle circostanze di tempo e luogo con evidenza di tratto curvilineo e orario notturno;
che il veicolo incidentato al momento del sinistro non era assicurato e risultava rubato.
Inoltre, nel giudizio di primo grado si intendeva provare che il sig. prestava attività Pt_1
lavorativa presso l'azienda tessile Ibex e che il relativo stipendio costituiva l'unica fonte di reddito per l'attrice ed i suoi figli minori.
La tardiva proposizione dell'atto di appello, poi, non aveva consentire la revisione della domanda rigettata in primo grado.
Applicato dunque il criterio giurisprudenziale cd. “del più probabile che non”, vi è che sulla base di criteri probabilistici, è dato ritenere che in assenza delle omissioni del difensore, la domanda di parte attrice sarebbe stata accolta.
In merito alla quantificazione dei danni, rappresentava che, se l'avv. avesse adempiuto CP_1
con diligenza al proprio mandato, l'odierna attrice ed i suoi figli avrebbero ottenuto il risarcimento del danno per morte del coniuge a seguito di sinistro stradale che, in applicazione delle tabelle di
Milano del 2011, avrebbe comportato una liquidazione di euro 700.000,00 per danno patrimoniale,
mentre alla violazione del diritto di difesa, con le conseguenze in termini di ansia e malessere,
conseguiva il diritto al riconoscimento del danno non patrimoniale liquidato nella misura stabilita dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento;
infine, parte attrice formulava altresì
3 domanda per il risarcimento del danno da perdita di chances, da liquidare in via equitativa, atteso che l'inadempimento dell'avv. ha privato l'attrice della possibilità di ottenere la riforma CP_1
della sentenza di primo grado ed il risarcimento del danno per la morte del marito, invece fondata come provato dalla documentazione allegata.
Concludeva, pertanto, chiedendo accertare l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avv. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dalla Controparte_1
sig.ra patrimoniali pari ad euro 700.000,00, e non patrimoniali, presenti e futuri, Parte_1
se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di “chance”, o quella diversa, che potrà
essere maggiore oppure minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del
Giudice adito. Con vittoria di spese di giudizio, rimborso forfettario, iva e cap.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.12.2020 si costituiva il convenuto avv. CP_1 CP_1
(avv. O. Mascolo) che, con gli argomenti rubricati in comparsa di costituzione come “questione preliminare” e “questione pregiudiziale” articolava motivi attinenti al merito della domanda, della quale deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto.
Formulava poi domanda riconvenzionale volta al pagamento delle spese di primo grado e del procedimento di impugnazione, che quantificava in almeno euro 25.000,00; infine, chiedeva al
Giudice di valutare se, con l'introduzione del giudizio, vi sia stata lesione del diritto all'immagine professionale dell'avv. ed, accertatane l'esistenza , valutare il concorso della parte e del CP_1
suo procuratore, dei quali chiedeva la condanna in solido al risarcimento del danno inferto.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale, dichiarare inammissibile o comunque rigettare integralmente la domanda proposta da in via riconvenzionale, condannare la Parte_1
sig.ra al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, da liquidarsi nella Parte_1
misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) con sentenza immediatamente esecutiva;
valutata ed accertata la lesione della immagine professionale dell'avv. per effetto della Controparte_1
introduzione del giudizio, nella concorrente responsabilità della parte attrice e del suo difensore,
dichiarare entrambi tenuti in solido al risarcimento del danno inferto. Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
All'udienza di prima comparizione del 19.1.2021, assegnati, su richiesta, i termini ex art. 183 c.p.c. e dato atto, all'esito, della mancata formulazione di richieste istruttorie e ritenuta la causa matura
4 per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 2.5.2024, poi rinviata all'udienza del 24.10.2024, quando la causa era riservata in decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi che la sola parte attrice depositava,
insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
Diritto.
In via preliminare, occorre precisare che gli argomenti rubricati in comparsa di costituzione come
“questione preliminare” e “questione pregiudiziale” attengono al merito della controversia in quanto argomenti addotti per il rigetto della domanda.
In via ancora preliminare, occorre precisare che, con nota depositata telematicamente in data
1.9.2022, l'avv. Olga Mascolo allegava e documentava la circostanza del decesso della parte, avv.
agli effetti dell'art. 300 c.p.c. Controparte_1
Tale allegazione, tuttavia, non rispettava le forme richieste per la dichiarazione di morte della parte costituita che, a norma dell'art. 300 c.p.c., deve essere effettuata in udienza ovvero notificata alle altre parti nell'evidente intento di renderle immediatamente edotte di un effetto che, se ritualmente dichiarato, implica interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione anche in mancanza del provvedimento del Giudice.
Si trattava, inoltre, di deposito irrituale anche se inquadrato nel nuovo corso del processo “a trattazione scritta”. Infatti, se è vero che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in
udienza – nella specie, mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello
svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio
dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 -, produce, ai sensi
dell'art. 300 co. 2 c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione”
(così Cass., ord. n. 16797/2022), deve trattarsi di nota depositata nei modi e tempi di cui all'art. 127
bis c.p.c. e, dunque, a mezzo di note sostitutive dell'udienza preventivamente autorizzate.
Nel caso che ci occupa, invece, la nota dell'1.9.2022 (depositata quando titolare del procedimento era l'avv. Montecalvo) era depositata senza alcun riferimento all'attività di udienza e, per la successiva udienza del 19.1.2023, svolta in trattazione scritta come da provvedimento del
21.12.2022 della Scrivente nel frattempo divenuta titolare del procedimento, alcuna nota sostitutiva del verbale di udienza era depositata dalla difesa della parte convenuta.
Ricondurre l'effetto interruttivo alla dichiarazione dell'1.9.2022, irritualmente depositata
5 telematicamente e dunque senza l'osservanza delle modalità di dichiarazione ex art. 300 c.p.c.,
comporterebbe l'inaccettabile effetto di far decorrere da tale dichiarazione, pur non ritualmente portata a conoscenza dell'altra parte, la decorrenza del termine per l'eventuale riassunzione.
Il difensore della parte convenuta, poi, con nota depositata telematicamente in data 23.10.2024,
stante l'udienza in presenza del successivo 24.10.2024 cui non compariva, si riportava alla dichiarazione dell'1.9.2022, rinnovando dunque una dichiarazione viziata per difetto della forma richiesta dall'art. 300 c.p.c.
Occorre invece ribadire quanto espresso con provvedimento del 19.1.2024 circa l'istanza di interruzione del processo per morte del convenuto avanzata dal difensore dell'attore con nota del
19.1.2024 atteso che, a norma dell'art. 300 c.p.c., ove l'evento interruttivo riguardi la parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore, l'interruzione del processo si verifica dal momento in cui quest'ultimo dichiara in udienza l'evento o lo notifica alle altre parti, sicchè inammissibile è la dichiarazione effettuata dal difensore della parte non colpita ddall'evento.
Passando ad esaminare il merito della domanda proposta da occorre Parte_1
concludere nel senso della sua infondatezza, con conseguente rigetto della stessa.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui “la responsabilità
dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività
professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia
riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse
tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il
riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti” (Cass. civ.,
sez. III, ord. 14 novembre 2022, n. 33442).
Occorre, pertanto, verificare la fondatezza della domanda al fine di accertare se, sia pure adottando criteri probabilistici, il cliente avrebbe conseguito il risultato richiesto nel giudizio patrocinato dal difensore, ove questi avesse tenuto il comportamento richiesto dal cliente del quale si lamenta la mancata adozione.
Nel caso che ci occupa, coniuge di affidava all'avv. Parte_1 Persona_2
odierno convenuto la difesa in un giudizio volto a conseguire il risarcimento del danno CP_1
nei confronti del per il sinistro mortale che aveva visto Controparte_3
coinvolto il proprio coniuge e lamentava che il rigetto della domanda era motivato dalla mancanza di prova in merito ai presupposti della domanda, come aveva motivato il Giudice di primo grado
6 nel rigettare la domanda mancando la prova degli elementi costitutivi del fatto, per non avere l'avvocato articolato le richieste di prova orale in capitoli. CP_1
Occorre dunque verificare la fondatezza della domanda proposta da nel Parte_1
giudizio in cui era costituita con il patrocinio dell'avv. al fine di accertare se il Controparte_1
rigetto sia effettivamente riconducibile alla condotta professionale dell'avvocato ovvero se, anche tenendo il comportamento professionale del quale si lamenta la mancata adozione, l'odierna attrice non avrebbe comunque conseguito il riconoscimento della domanda.
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per “nel caso in cui si ricorra al
[...]
a seguito del verificarsi di sinistri stradali cagionati da autoveicolo non identificato, Parte_2
l'eventuale giudizio si svolge necessariamente in assenza di un contraddittore direttamente coinvolto. Per tale
ragione, il regime probatorio deve fondarsi su prove rigorose e il danneggiato che richieda l'intervento del
Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo
stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ciò in quanto l'accertamento da
compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del
responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo
non identificato: questo è dunque l'oggetto dell'indagine demandata al giudice di merito, il quale potrà –
ovviamente – tener conto delle modalità con cui, fin dall'inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del
fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell'ambito di una valutazione
complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della
denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della
domanda (cfr. Cass., n. 3019/2016; Cass., 12304/2005)” – così Cass., sent. 9 gennaio 2025 n. 450.
Premesso e precisato che la condotta della quale si lamenta la mancata adozione da parte del professionista attiene, quanto al giudizio di primo grado, nella non corretta articolazione dei mezzi istruttori, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, ribadita la necessità di un particolare rigore probatorio da parte attrice nei giudizi volti all'accertamento a carico del , ed osservato che non Parte_2
appare fondata la declaratoria di inammissibilità dell'istruttoria orale per non essere la relativa richiesta articolata in circostanze (invece formulate dal convenuto), vi è che l'esame del giudizio di primo grado, ed in particolare della documentazione allegata consistente in particolare nelle risultanze delle indagini tecniche svolte dalla competente Procura della Repubblica, induce a ritenere che, se anche fossero state ammesse le prove richieste e dunque il giudice avesse formalmente avuto
7 conoscenza degli accertamenti tecnici effettuati in sede penale (ctu e ctu), l'attrice non avrebbe comunque conseguito il chiesto risarcimento.
Infatti, la relazione a firma del prof. consulente nominato nel corso delle indagini disposte Per_3
dalla Procura della Repubblica, ricostruiva la dinamica del sinistro che, dunque, si verificava non in conseguenza di un veicolo ignoto, ma per la condotta di guida del conducente dell'autovettura a bordo della quale si trovava lo rubata e non coperta da assicurazione. Per_2
Pertanto, il coinvolgimento del era richiesto non in Parte_2
quanto sinistro causato da veicolo ignoto, ma in relazione all'altro presupposto consistente nella ricorrenza di danni riportati dai terzi trasportati da veicoli, appunto, non coperti da assicurazione.
Pertanto, le indagini svolte in sede penale si soffermavano in maniera attenta e dettagliata al fine di accertare se l di trovava a bordo del veicolo incidentato quale conducente o terzo Per_2
trasportato addivenendo alla ricostruzione per cui, pur ipotizzando la presenza di due occupati del veicolo (per il ritrovamento nell'abitacolo di una dentiera non riconducibile all ed in Per_2
ragione della posizione delle macchie di sangue rinvenute al di fuori dell'abitacolo), tuttavia non vi erano elementi per affermare con certezza che l occupasse il veicolo quale terzo Per_2
trasportato.
Si legge infatti nella relazione tecnica a firma prof. che “l'esame del cadavere dell ha Per_3 Per_2
dimostrato la presenza di un grave mosaico traumatico, pressoché a disposizione ubiquitaria, costituito da
lesioni tutte di natura contusiva ed in particolare da ecchimosi, ferite lacero – contuse, fratture ossee e
lacerazioni viscerali. (…) La formulazione di ulteriori precisazioni circa il posto occupato dall Per_2
nell'autovettura soffre di tutte le riserve in precedenza illustrate e per le quali non è possibile esprimere alcun
parere di certezza. In particolare, le lesioni dei tegumenti del viso possono suggestivamente ”rapportarsi ad un
violento urto contro le strutture medio – alte dell'abitacolo (ad esempio, il cruscotto ovvero i montanti
anteriori), mentre le lesioni del bacino e dell'arto inferiore destro sono indicative dell'azione traumatica delle
parti inferiori dell'abitacolo stesso, ovvero possono suggestivamente riferirsi a quelle azioni di “puntamento”
nell'azione della frenata di emergenza, con conseguente trasmissione della forza di impatto lungo l'asse dell'arto
e propagazione a livello del bacino. Ciò porterebbe a ritenere che il soggetto fosse alla guida dell'autovettura,
anche se deve segnalarsi che questo tipo di lesività è stata osservata anche nei passeggeri anteriori a motivo di
una istintiva azione di frenata “sul pedale che non c'è”. Non vi sarebbero dunque elementi di certezza per
stabilire se l fosse o meno il conducente dell'autovettura, anche perché le lesioni riscontrate a livello Per_2
toracico (coste e sterno) per quanto suggerite, non sono assolutamente specifiche ed indicative di un'azione
8 traumatica esercitata dallo sterzo;
dette lesioni infatti possono essere ugualmente prodotte per impatto del
torace contro il cruscotto. Del resto, la prevalente localizzazione a destra delle lesioni lascerebbe ipotizzare non
un impatto frontale, ma uno laterale sulla fiancata di destra. Al riguardo, è nostra opinione che, volendo
considerare questa ipotesi ricostruttiva, queste lesioni potevano meglio prodursi se il soggetto occupava il sedile
del passeggero anteriore” – p. 118 del fascicolo del procedimento di primo grado allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
Tanto a significare che, anche se fosse stata esperita l'istruttoria richiesta dall'avv. e CP_1
rigettata dal Giudice di primo grado, che appare completa in rapporto alle circostanze in fatto in cui si era verificato il sinistro e correttamente articolata in capitoli, comunque non sarebbe stata superata l'oggettiva incertezza sul numero degli occupanti il veicolo e sulla circostanza che l occupasse il veicolo come conducente o passeggero, con la conseguenza per cui non Per_2
elevata era la possibilità che, anche ammessa l'istruttoria richiesta dall'avv. , questo CP_1
avrebbe portato all'adozione della domanda.
Di tanto vi è riscontro persino nelle conclusioni di parte attrice che, nella memoria ex art. 190 c.p.c.
introduce un ulteriore pur se tardivo motivo di doglianza consistente nella responsabilità del difensore per mancata dissuasione, lamentando che “se la causa presentava profili di insuperabile
perplessità, l'avvocato avrebbe dovuto dissuadere l'attrice dall'intraprendere il giudizio”.
Il rilievo della probabile infondatezza della domanda di parte attrice esclude, inoltre, ulteriori profili di responsabilità conseguenti alla mancata proposizione di gradi successivi di giudizio.
Per tali ragioni, la domanda proposta da non è fondata ed è pertanto rigettata. Parte_1
E' invece dichiarata inammissibile la domanda proposta dal convenuto di rimborso delle spese del giudizio di primo grado ed in grado di appello, quantificate in euro 25.000,00, trattandosi di domanda da coltivare a mezzo di impugnazione della sentenza.
E' del pari inammissibile poiché priva di collegamento con la domanda di parte attrice nonché
palesemente infondata la domanda proposta dal convenuto con cui si lamenta la lesione dell'immagine professionale del convenuto, essendo l'azione che ci occupa espressione del diritto di difesa.
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55
del 2014, in applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore indeterminato (non essendoci elementi sufficienti a supporto della fondatezza del valore della controversa come indicato nell'atto di citazione) a complessità bassa in considerazione del numero e della
9 complessità delle questioni trattate, non liquidata la fase conclusiva stante il mancato deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. dalla parte convenuta, e liquidata la fase istruttoria e di trattazione con decurtazione del 50% in ragione del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4328/2020 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
21.9.2020;
2. dichiara inammissibili le domande proposte da avv. con comparsa di CP_1 CP_1
costituzione e risposta del 17.12.2020;
3. dichiara tenuta e condanna al pagamento delle competenze di lite del Parte_1
presente giudizio in favore di avv. che, in relazione al valore della CP_1 CP_1
controversia, liquida in euro 3.808,00 per competenze (fase di studio, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, - ridotta del 50% stante il solo deposito delle memorie istruttorie),
cui aggiungere il rimborso forfettario del 15% iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, 13.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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