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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 02/02/2026, n. 1546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1546 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1546/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7850/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045184956000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19486/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120249045184956000 per complessivi euro 582,51 aventi ad oggetto la cartella di pagamento n.07120130124588868000 per presunto mancato pagamento della Tares per l'anno 2013, la cartella di pagamento n.07120220166165262000 per presunto mancato pagamento del ticket ex art 2 del d.lgs 124/98 e la cartella di pagamento n.07120230025143681001 per presunto mancato pagamento dell'imposta di registro "locazione fabbricati" oltre interessi e spese della relativa procedura.
Con il ricorso parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.07120130124588868000 indicata nella intimazione in epigrafe per presunto mancato pagamento della Tares per l'anno 2013 ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto nell'anno 2013 non sarebbe stato titolare di alcun diritto sull'immobile in oggetto, che ha cominciato a condurre in locazione solo successivamente come emerge dal contratto di locazione allegato in atti.
L'intimazione di pagamento quale atto successivo sarebbe nulla per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica.
Infine parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale riferito alla Tares relativa all'annualità 2013, anche in caso di prova della notifica della suddetta cartella in data
6.10.2014 come indicato nella intimazione impugnata, essendo decorsi da tale data undici anni.
Pertanto il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottostante, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio in resistenza rilevando, a fronte della dimostrata validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato (per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti), l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto riguardanti il merito della pretesa e aspetti afferenti alla cartella notificata il 6.10.2014 con rispetto dell'ulteriore quinquennio per la notifica dell'intimazione. Nella specie non si sarebbe realizzata alcune prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impugnato successivamente alla notifica della cartella di pagamento in questione. In conclusione l'Agenzia ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo e comunque ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha replicato con memoria rilevando quanto all'allegato 1 di ADER che sarebbe un tentativo di provare la notifica della cartella n. 07120130124588868000 ed ha evidenziato come la documentazione depositata non sia sufficiente a provare la notifica della stessa, risultando incompleta;
contestando altresì il mancato deposito da parte dell'Agenzia della cartella in questione atteso il deposito solo dell'estratto di ruolo (atto interno). Parimenti incompleta è la dimostrazione della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120199012259817000 alla data del 22.07.2019, di cui all'allegato 2, in mancanza del deposito di alcuna ricevuta attestante l'avvenuta notifica dell'atto di intimazione. Pertanto il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della intimazione di pagamento indicata in epigrafe con riferimento alla sottostante cartella di pagamento n.07120130124588868000 per presunto mancato pagamento della Tares per l'anno 2013 di cui di eccepisce la carenza di legittimazione passiva del ricorrente in quanto nell'anno 2013 non sarebbe stato titolare di alcun diritto sull'immobile avendo cominciato a condurre in locazione lo stesso solo successivamente come documentato dal contratto di locazione allegato in atti.
Inoltre l'intimazione di pagamento quale atto successivo sarebbe nulla per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, risultando altresì prescritta la pretesa per decorso del termine quinquennale riferito alla Tares relativa all'annualità 2013.
L'Agenzia delle entrate riscossione costituitasi in giudizio in resistenza si è opposta al ricorso eccependo profili di inammissibilità e comunque di infondatezza delle censure atteso il corretto operato della stessa in relazione agli adempimenti di notifica della cartella e degli altri atti interruttivi come documentato.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Va osservato, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti, che non risulta comprovata la corretta e regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto di intimazione impugnata.
Riguardo al deposito della documentazione da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione resistente va evidenziato che la stessa non appare idonea a comprovare la correttezza dell'adempimento della notifica, atteso che risulta che la ricevuta Allegato 1 riferita alla cartella di pagamento in questione reca una data
(28.01.14) non corrispondente a quella indicata nella intimazione di pagamento (6.10.2014), inoltre non è indicata la data del deposito al Comune e le ulteriori indicazioni scritte dal notificante, incaricato alla consegna, non sono intellegibili nè chiare (non assumendo elemento di prova adeguato e chiaro pure l'Avviso di deposito di atti nella casa del Comune, depositato in atti, privo di data e timbro leggibile). inoltre non risulta depositata copia della cartella di pagamento in questione.
Parimenti riguardo all'allegato 2 depositato dall'Agenzia riguardante la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120199012259817000, si rileva la insufficienza della documentazione attestante la notifica della stessa in mancanza del deposito di alcuna ricevuta attestante l'avvenuto adempimento notificatorio, risultando depositata solo la copia dell'intimazione di pagamento.
Tali elementi e circostanze, come documentate dalla resistente, dimostrano la non sufficienza della prova della correttezza dell'adempimento e confermano quanto censurato da parte ricorrente riguardo al mancato perfezionamento del procedimento di notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata e la inidoneità della stessa, con la conseguente prescrizione della pretesa, in relazione alla tipologia del tributo e all'annualità di riferimento (tares 2013).
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687; idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti non risulta correttamente eseguito dall'ente con conseguente inefficacia dell'operato anche nella fase successiva. In definitiva la predetta censura sulla mancata notifica di atti presupposti e l'eccezione di prescrizione sono fondate e il ricorso va accolto, con assorbimento delle altre doglianze non esaminate in quanto non rilevanti rispetto a quanto sopraesposto;
dall'accoglimento del ricorso ne consegue, per l'effetto, l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata con riferiemnto alla cartella di pagamento in contestazione.
Le spese del giudizio tenuto conto della particolarità della controversia possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAMINITI MARIANGELA, Giudice monocratico in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7850/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249045184956000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 19486/2025 depositato il
12/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n.07120249045184956000 per complessivi euro 582,51 aventi ad oggetto la cartella di pagamento n.07120130124588868000 per presunto mancato pagamento della Tares per l'anno 2013, la cartella di pagamento n.07120220166165262000 per presunto mancato pagamento del ticket ex art 2 del d.lgs 124/98 e la cartella di pagamento n.07120230025143681001 per presunto mancato pagamento dell'imposta di registro "locazione fabbricati" oltre interessi e spese della relativa procedura.
Con il ricorso parte ricorrente impugna la cartella di pagamento n.07120130124588868000 indicata nella intimazione in epigrafe per presunto mancato pagamento della Tares per l'anno 2013 ed ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in quanto nell'anno 2013 non sarebbe stato titolare di alcun diritto sull'immobile in oggetto, che ha cominciato a condurre in locazione solo successivamente come emerge dal contratto di locazione allegato in atti.
L'intimazione di pagamento quale atto successivo sarebbe nulla per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica.
Infine parte ricorrente ha eccepito la prescrizione della pretesa per decorso del termine quinquennale riferito alla Tares relativa all'annualità 2013, anche in caso di prova della notifica della suddetta cartella in data
6.10.2014 come indicato nella intimazione impugnata, essendo decorsi da tale data undici anni.
Pertanto il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato e della cartella sottostante, con condanna della parte intimata al pagamento delle spese di lite da attribuire al difensore anticipatario.
L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita in giudizio in resistenza rilevando, a fronte della dimostrata validità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato (per irreperibilità del destinatario con deposito presso la casa comunale e svolgimento degli altri adempimenti previsti), l'inammissibilità delle censure proposte avverso l'atto opposto riguardanti il merito della pretesa e aspetti afferenti alla cartella notificata il 6.10.2014 con rispetto dell'ulteriore quinquennio per la notifica dell'intimazione. Nella specie non si sarebbe realizzata alcune prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impugnato successivamente alla notifica della cartella di pagamento in questione. In conclusione l'Agenzia ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agente della NE in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo e comunque ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell'odierna udienza parte ricorrente ha replicato con memoria rilevando quanto all'allegato 1 di ADER che sarebbe un tentativo di provare la notifica della cartella n. 07120130124588868000 ed ha evidenziato come la documentazione depositata non sia sufficiente a provare la notifica della stessa, risultando incompleta;
contestando altresì il mancato deposito da parte dell'Agenzia della cartella in questione atteso il deposito solo dell'estratto di ruolo (atto interno). Parimenti incompleta è la dimostrazione della notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120199012259817000 alla data del 22.07.2019, di cui all'allegato 2, in mancanza del deposito di alcuna ricevuta attestante l'avvenuta notifica dell'atto di intimazione. Pertanto il ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Alla udienza del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversa vicenda verte sulla legittimità della intimazione di pagamento indicata in epigrafe con riferimento alla sottostante cartella di pagamento n.07120130124588868000 per presunto mancato pagamento della Tares per l'anno 2013 di cui di eccepisce la carenza di legittimazione passiva del ricorrente in quanto nell'anno 2013 non sarebbe stato titolare di alcun diritto sull'immobile avendo cominciato a condurre in locazione lo stesso solo successivamente come documentato dal contratto di locazione allegato in atti.
Inoltre l'intimazione di pagamento quale atto successivo sarebbe nulla per omessa notifica della cartella di pagamento prodromica, risultando altresì prescritta la pretesa per decorso del termine quinquennale riferito alla Tares relativa all'annualità 2013.
L'Agenzia delle entrate riscossione costituitasi in giudizio in resistenza si è opposta al ricorso eccependo profili di inammissibilità e comunque di infondatezza delle censure atteso il corretto operato della stessa in relazione agli adempimenti di notifica della cartella e degli altri atti interruttivi come documentato.
Il ricorso è fondato per le seguenti ragioni.
Va osservato, alla luce di quanto rappresentato e documentato in atti, che non risulta comprovata la corretta e regolare notifica della cartella di pagamento presupposta all'atto di intimazione impugnata.
Riguardo al deposito della documentazione da parte dell'Agenzia delle entrate riscossione resistente va evidenziato che la stessa non appare idonea a comprovare la correttezza dell'adempimento della notifica, atteso che risulta che la ricevuta Allegato 1 riferita alla cartella di pagamento in questione reca una data
(28.01.14) non corrispondente a quella indicata nella intimazione di pagamento (6.10.2014), inoltre non è indicata la data del deposito al Comune e le ulteriori indicazioni scritte dal notificante, incaricato alla consegna, non sono intellegibili nè chiare (non assumendo elemento di prova adeguato e chiaro pure l'Avviso di deposito di atti nella casa del Comune, depositato in atti, privo di data e timbro leggibile). inoltre non risulta depositata copia della cartella di pagamento in questione.
Parimenti riguardo all'allegato 2 depositato dall'Agenzia riguardante la notifica della successiva intimazione di pagamento n. 07120199012259817000, si rileva la insufficienza della documentazione attestante la notifica della stessa in mancanza del deposito di alcuna ricevuta attestante l'avvenuto adempimento notificatorio, risultando depositata solo la copia dell'intimazione di pagamento.
Tali elementi e circostanze, come documentate dalla resistente, dimostrano la non sufficienza della prova della correttezza dell'adempimento e confermano quanto censurato da parte ricorrente riguardo al mancato perfezionamento del procedimento di notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata e la inidoneità della stessa, con la conseguente prescrizione della pretesa, in relazione alla tipologia del tributo e all'annualità di riferimento (tares 2013).
Va infatti ricordato che in materia di riscossione delle imposte e tributi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti con le relative notificazioni e perfezionamento delle stesse, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario (cfr. Corte Cass., Sez. trib., 19 luglio 2013, n. 17687; idem, Cass. civ. 26 gennaio 2024, n. 2552); tale modulo procedimentale con la descritta sequenza degli atti non risulta correttamente eseguito dall'ente con conseguente inefficacia dell'operato anche nella fase successiva. In definitiva la predetta censura sulla mancata notifica di atti presupposti e l'eccezione di prescrizione sono fondate e il ricorso va accolto, con assorbimento delle altre doglianze non esaminate in quanto non rilevanti rispetto a quanto sopraesposto;
dall'accoglimento del ricorso ne consegue, per l'effetto, l'annullamento della intimazione di pagamento impugnata con riferiemnto alla cartella di pagamento in contestazione.
Le spese del giudizio tenuto conto della particolarità della controversia possono compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese