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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale;
in persona dei magistrati
AN IA Presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 322/2025, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAPPALARDO GIOVANNA CP_1
M.R.; resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale pagina 1 di 5 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(BT) il 01/05/1984) e (nata a [...] il [...]), CP_1 coniugati in Bolzano in data 07/12/2016 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 233, Parte I , Serie /, dell'anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. I coniugi vivranno separati del mutuo rispetto.
2. Per la figlia viene dichiarato l'affidamento congiunto dei genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
i tempi di permanenza della figlia presso il padre (nell'arco di due settimane) vengono stabiliti come segue:
a) nella prima settimana il mercoledì pomeriggio (uscita scuola), senza pernottamento (fino alle 19.30 dopo cena ) oltre al venerdì pomeriggio (uscita scuola) senza pernottamento (fino alle 19.30 dopo cena), fatto salvo che il padre intenda trascorrere il proprio w.e. libero fuori casa, nel qual caso riporterà la figlia alle 18 con divisione al 50% dell'eventuale costo della eventuale baby sitter utilizzata fino al raggiungimento dell'orario 19.30; pagina 2 di 5 b) nella seconda settimana, il mercoledì pomeriggio (uscita scuola) senza pernottamento fino alle ore 19.30, oltre al fine settimana (da venerdì pomeriggio uscita scuola alla domenica sera ore 19.30);
Durante le vacanze scolastiche di Natale, la figlia starà con un genitore la settimana da fine scuola al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre alla ripresa della scuola a gennaio, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno. Quest'anno la bambina trascorrerà con la madre la settimana di Natale. Le vacanze di Ognissanti e Carnevale saranno divise a metà, come pure quelle di Pasqua, curando che la figlia trascorra i giorni da fine scuola alla domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera della domenica ad ore 19 fino al rientro a scuola con l'altro.
Salvo diverso miglior accordo, durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà 2 settimane, anche continuative con il padre, con obbligo tra le parti di concordare il piano ferie entro il 28 febbraio di ogni anno e due settimane anche continuative con la madre, mentre il resto del periodo estivo verrà distribuito secondo la regolamentazione attuata durante l'anno scolastico, anche ricorrendo a campus estivi e estate bambini.
3. La casa familiare in Bolzano, via Resia n. 122/E, viene assegnata in uso esclusivo al padre;
la madre ha già lasciato la casa familiare e richiesto il cambio di residenza.
4. Il padre verserà alla madre, a far data dal mese di ottobre 2025, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo complessivo di euro 700 mensili (tenuto conto che la signora dovrà affrontare un canone di locazione considerevole); l'importo dovrà CP_1 essere versato in via anticipata entro il giorno 5 del mese e soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice Astat del Comune di Bolzano, prima rivalutazione ottobre 2026 su base ottobre 2025.
L'importo dovrà essere versato su conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate IBAN: [...].
Nel caso in cui il signor dovesse recarsi in missione, il contributo dovuto dal Parte_1 padre per la figlia sarà aumentato del 20% dell'intera indennità di missione percepita.
L'eventuale contributo alla locazione che la madre dovesse ricevere dalla mano pubblica, sarà ripartito a metà tra le parti, con rimborso-conguaglio al padre da effettuarsi a cadenza trimestrale con decorrenza dal primo incasso, e obbligo di documentazione.
5. Il padre parteciperà alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% e segnatamente, a titolo esemplificativo:
Spese mediche: nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico e richieste dal pediatra/medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche;
spese oculistiche;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket delle prestazioni sanitarie;
pagina 3 di 5 Spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione alle scuole di ogni grado, rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master;
libri di testo, dizionari e vocabolari;
cartella e dotazione scuola inizio anno scolastico;
attrezzatura tecnica specifica;
attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es computer, tablet); corsi di recupero e lezioni private;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
spese per gite scolastiche con pernottamento;
alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figli;
spese di trasporto da e per la sede universitaria;
ABO+ a tariffa non ridotta;
Spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
baby sitter, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorni estivi, di studio, sportivi;
spese per il conseguimento della patente;
spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli per occasioni o ricorrenze particolari (ad es. comunione, cresima, diciottesimo compleanno, festa di maturità e di laurea). In ogni caso, le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia con il Tribunale di Bolzano al momento vigente, che qui si intende integralmente richiamato.
Per ciò che attiene le spese straordinarie, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta.
6. Scarico fiscale per le spese deducibili o detraibili in ragione della metà per ogni genitore.
7. L' assegno unico universale, quello provinciale ed ogni altra forma di contribuzione pubblica spetteranno in misura totale alla madre.
8. Il padre ha già versato alla madre l'importo di euro 500 (cinquecento) a titolo di contributo per il periodo di affitto agosto/settembre, unitamente al contributo mensile di ottobre 2025.
9. L'autovettura in comproprietà verrà venduta ed il ricavato diviso a metà. Il bollo auto è stato pagato da entrambi. Le parti affideranno la macchina ad un concessionario per la vendita, consegnandogli le chiavi entro fine novembre 2025.
10. Entro una settimana dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni la signora CP_1 consegnerà al signor l'elettrodomestico “Bimby”. Parte_1
pagina 4 di 5 11 . Le parti dichiarano rinunciano reciprocamente alle domande di addebito, di aver già provveduto alla divisione del mobilio, arredi e corredi di casa e di rinunciare reciprocamente a pretese di mantenimento.
12. Le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano il 09/12/2025
Il Presidente estensore
IA MA
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale;
in persona dei magistrati
AN IA Presidente relatore PONTARA Benedetta giudice RAUZI Ivan giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 322/2025, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID Parte_1
ricorrente nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PAPPALARDO GIOVANNA CP_1
M.R.; resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale pagina 1 di 5 rilevato che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
; CP_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi (nato a [...] Parte_1
(BT) il 01/05/1984) e (nata a [...] il [...]), CP_1 coniugati in Bolzano in data 07/12/2016 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al n. 233, Parte I , Serie /, dell'anno 2016, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. I coniugi vivranno separati del mutuo rispetto.
2. Per la figlia viene dichiarato l'affidamento congiunto dei genitori, con collocazione Per_1 prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
i tempi di permanenza della figlia presso il padre (nell'arco di due settimane) vengono stabiliti come segue:
a) nella prima settimana il mercoledì pomeriggio (uscita scuola), senza pernottamento (fino alle 19.30 dopo cena ) oltre al venerdì pomeriggio (uscita scuola) senza pernottamento (fino alle 19.30 dopo cena), fatto salvo che il padre intenda trascorrere il proprio w.e. libero fuori casa, nel qual caso riporterà la figlia alle 18 con divisione al 50% dell'eventuale costo della eventuale baby sitter utilizzata fino al raggiungimento dell'orario 19.30; pagina 2 di 5 b) nella seconda settimana, il mercoledì pomeriggio (uscita scuola) senza pernottamento fino alle ore 19.30, oltre al fine settimana (da venerdì pomeriggio uscita scuola alla domenica sera ore 19.30);
Durante le vacanze scolastiche di Natale, la figlia starà con un genitore la settimana da fine scuola al 30 dicembre e con l'altro dal 31 dicembre alla ripresa della scuola a gennaio, alternando di anno in anno la settimana di Natale con quella di Capodanno. Quest'anno la bambina trascorrerà con la madre la settimana di Natale. Le vacanze di Ognissanti e Carnevale saranno divise a metà, come pure quelle di Pasqua, curando che la figlia trascorra i giorni da fine scuola alla domenica di Pasqua con un genitore e dalla sera della domenica ad ore 19 fino al rientro a scuola con l'altro.
Salvo diverso miglior accordo, durante le vacanze estive, la figlia trascorrerà 2 settimane, anche continuative con il padre, con obbligo tra le parti di concordare il piano ferie entro il 28 febbraio di ogni anno e due settimane anche continuative con la madre, mentre il resto del periodo estivo verrà distribuito secondo la regolamentazione attuata durante l'anno scolastico, anche ricorrendo a campus estivi e estate bambini.
3. La casa familiare in Bolzano, via Resia n. 122/E, viene assegnata in uso esclusivo al padre;
la madre ha già lasciato la casa familiare e richiesto il cambio di residenza.
4. Il padre verserà alla madre, a far data dal mese di ottobre 2025, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo complessivo di euro 700 mensili (tenuto conto che la signora dovrà affrontare un canone di locazione considerevole); l'importo dovrà CP_1 essere versato in via anticipata entro il giorno 5 del mese e soggetto a rivalutazione annuale sulla base dell'indice Astat del Comune di Bolzano, prima rivalutazione ottobre 2026 su base ottobre 2025.
L'importo dovrà essere versato su conto corrente intestato alla moglie alle seguenti coordinate IBAN: [...].
Nel caso in cui il signor dovesse recarsi in missione, il contributo dovuto dal Parte_1 padre per la figlia sarà aumentato del 20% dell'intera indennità di missione percepita.
L'eventuale contributo alla locazione che la madre dovesse ricevere dalla mano pubblica, sarà ripartito a metà tra le parti, con rimborso-conguaglio al padre da effettuarsi a cadenza trimestrale con decorrenza dal primo incasso, e obbligo di documentazione.
5. Il padre parteciperà alle spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% e segnatamente, a titolo esemplificativo:
Spese mediche: nella misura non coperta dal Servizio Sanitario Pubblico e richieste dal pediatra/medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, protesiche e terapeutiche, nonché quelle dentistiche e ortodontiche;
spese oculistiche;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket delle prestazioni sanitarie;
pagina 3 di 5 Spese scolastiche: rette, imposte e costi di iscrizione alle scuole di ogni grado, rette e tasse universitarie, corsi di specializzazione e master;
libri di testo, dizionari e vocabolari;
cartella e dotazione scuola inizio anno scolastico;
attrezzatura tecnica specifica;
attrezzature scolastiche o didattiche particolarmente onerose (ad es computer, tablet); corsi di recupero e lezioni private;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
spese per gite scolastiche con pernottamento;
alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dal figli;
spese di trasporto da e per la sede universitaria;
ABO+ a tariffa non ridotta;
Spese extrascolastiche: spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
baby sitter, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, soggiorni estivi, di studio, sportivi;
spese per il conseguimento della patente;
spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio;
viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli per occasioni o ricorrenze particolari (ad es. comunione, cresima, diciottesimo compleanno, festa di maturità e di laurea). In ogni caso, le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia con il Tribunale di Bolzano al momento vigente, che qui si intende integralmente richiamato.
Per ciò che attiene le spese straordinarie, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (anche tramite sms, WhatsApp o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
il rimborso pro quota al genitore che abbia anticipato le predette spese e che abbia esibito e consegnato idonea documentazione (fatture, quietanze, ricevute e attestazioni di pagamento) entro un mese dalle stesse, dovrà avvenire entro il mese successivo alla richiesta.
6. Scarico fiscale per le spese deducibili o detraibili in ragione della metà per ogni genitore.
7. L' assegno unico universale, quello provinciale ed ogni altra forma di contribuzione pubblica spetteranno in misura totale alla madre.
8. Il padre ha già versato alla madre l'importo di euro 500 (cinquecento) a titolo di contributo per il periodo di affitto agosto/settembre, unitamente al contributo mensile di ottobre 2025.
9. L'autovettura in comproprietà verrà venduta ed il ricavato diviso a metà. Il bollo auto è stato pagato da entrambi. Le parti affideranno la macchina ad un concessionario per la vendita, consegnandogli le chiavi entro fine novembre 2025.
10. Entro una settimana dalla sottoscrizione delle presenti conclusioni la signora CP_1 consegnerà al signor l'elettrodomestico “Bimby”. Parte_1
pagina 4 di 5 11 . Le parti dichiarano rinunciano reciprocamente alle domande di addebito, di aver già provveduto alla divisione del mobilio, arredi e corredi di casa e di rinunciare reciprocamente a pretese di mantenimento.
12. Le spese legali sono integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano il 09/12/2025
Il Presidente estensore
IA MA
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