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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/12/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Prima Sezione Civile
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2745/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. DESIATO VINCENZA, presso la quale elettivamente domicilia e
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dagli Avv.ti BRUNO MOSCATIELLO e FRANCESCO MOSCATIELLO, presso i quali elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 24/06/2000;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 01/10/2024 nel procedimento di separazione definito con sentenza, depositata in data 12/11/2024.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli ( , nato il [...]; nata il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 24.6.2000 in S. Agata dei Goti, tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Agata dei Goti, da parte della Cancelleria, a mezzo rituale notificazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_2
l'importo mensile complessivo di € 250,00, da corrispondersi entro il di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con adeguamento automatico annuale secondo indice Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie per la stessa purchè previamente comunicate, concordate e documentate, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale;
per il figlio da Per_1 settembre occupato con contratto a tempo determinato, i coniugi concordano la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del , con l'obbligo a riattribuirlo in caso Parte_1 di perdita del lavoro;
3. Nulla reciprocamente per mantenimento/assegno divorzile.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/06/2000 in Sant'Agata De' Goti (BN) da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AGATA DE' GOTI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2000).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso
Riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati signori:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese giudice
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino giudice ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A
resa nella causa civile iscritta al N.2745/2025 R.G. su ricorso congiunto proposto dai coniugi
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. DESIATO VINCENZA, presso la quale elettivamente domicilia e
[...]
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 dagli Avv.ti BRUNO MOSCATIELLO e FRANCESCO MOSCATIELLO, presso i quali elettivamente domicilia, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” contratto dai ricorrenti in data 24/06/2000;
CONCLUSIONI: Le parti insistono chiedono l'accoglimento del ricorso non esistendo possibilità di riconciliazione MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza è redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (art. 132, comma II, n. 4, c.p.c., come modificato dalla L. 18/6/2009 n. 69).
I coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70, da ultimo modificato con legge 6 maggio 2015 n. 55.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, sentiti i coniugi, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento.
Infatti, appaiono sussistenti le condizioni di legge per il divorzio, essendo decorso il termine previsto dalla legge dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice delegato del Tribunale, avvenuta in data 01/10/2024 nel procedimento di separazione definito con sentenza, depositata in data 12/11/2024.
Inoltre, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia perdurata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente.
Le parti – che hanno due figli ( , nato il [...]; nata il [...]) – hanno Per_1 Per_2 concordato le seguenti condizioni regolatrici del divorzio:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 24.6.2000 in S. Agata dei Goti, tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di S. Agata dei Goti, da parte della Cancelleria, a mezzo rituale notificazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. Il sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , Parte_1 Per_2
l'importo mensile complessivo di € 250,00, da corrispondersi entro il di ogni mese a mezzo bonifico bancario, con adeguamento automatico annuale secondo indice Istat, oltre il 30% delle spese straordinarie per la stessa purchè previamente comunicate, concordate e documentate, così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale;
per il figlio da Per_1 settembre occupato con contratto a tempo determinato, i coniugi concordano la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del , con l'obbligo a riattribuirlo in caso Parte_1 di perdita del lavoro;
3. Nulla reciprocamente per mantenimento/assegno divorzile.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e all'ordine pubblico, le stesse sono pienamente recepite dal Collegio.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Pertanto, letti gli artt. 3 n. 2, lett.b) e 4 n. 13 della Legge 1-12-1970 n. 898 come modificati dall'art. 8 n. 13 della legge 6-3-1987 n. 74
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 24/06/2000 in Sant'Agata De' Goti (BN) da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate.
[...]
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SANT'AGATA DE' GOTI di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n. 20, Parte II, Serie A, Anno 2000).
Spese compensate.
Così deciso in S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025 Il Presidente dott.ssa Giovanna Caso