Decreto cautelare 11 novembre 2024
Ordinanza cautelare 4 dicembre 2024
Sentenza 4 novembre 2025
Decreto cautelare 18 novembre 2025
Ordinanza cautelare 12 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/04/2026, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02989/2026REG.PROV.COLL.
N. 08779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8779 del 2025, proposto da
ET s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice, 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 19497/2025, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. AL UR e uditi per le parti gli avvocati Ippoliti e Siracusa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ET s.r.l.s., titolare di esercizio in Roma, piazza delle ET, per la vendita di libri, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande (a fronte di corrispondenti Scia presentate il 6 e il 10 luglio 2023) era destinataria di provvedimento con cui Roma Capitale, in data 6 novembre 2024, disponeva l’inibizione degli effetti delle suddette Scia e vietava alla ET la prosecuzione delle corrispondenti attività.
Il provvedimento era motivato in ragione della ritenuta mancanza dei requisiti di legge ( i.e. , omessa produzione di documentazione che attestasse lo svolgimento dell’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande per almeno due anni negli ultimi cinque) e inattività per un periodo superiore a 180 giorni dal rilascio della Scia, con conseguente decadenza dalla stessa.
La ET impugnava il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo per il Lazio deducendo, in sintesi: omessa comunicazione di avvio del procedimento, non ricevuta dall’interessata, ed esternazione di parte della motivazione (in relazione alla decadenza per inattività) solo col provvedimento finale; tardività del provvedimento, adottato oltre il termine di 60 giorni dalla Scia; la società ben possedeva i requisiti prescritti per l’attività, in quanto il legale rappresentate è socio e rappresentante di altra società operante nel settore alimentare; in ogni caso, il requisito ritenuto mancante dall’amministrazione non poteva essere preteso per la prevalente attività di libreria; erroneo richiamo all’inattività della ricorrente ai fini della decadenza, essendo la ET in realtà subentrata in altra Scia, né in ogni caso tale motivazione sarebbe pertinente per la prevalente attività di libreria.
2. Il Tribunale amministrativo adito, nella resistenza di Roma Capitale, accoglieva parzialmente il ricorso, in relazione all’attività di libreria.
Riteneva il giudice di primo grado, per quanto di rilievo, che i requisiti professionali e la decadenza per inattività, posti a fondamento del provvedimento impugnato, non erano previsti per l’attività prevalente di libreria.
Per il resto il ricorso veniva respinto, ritenendo il Tar che la comunicazione di avvio del procedimento era stata regolarmente inviata all’indirizzo di pec della ricorrente assegnato dalla Camera di commercio, che la stessa ricorrente era tenuta a utilizzare; il provvedimento era comunque vincolato in relazione alla carenza dei requisiti di professionalità inderogabilmente richiesti dalla normativa, non comprovati neppure in giudizio dall’interessata; né rilevava il solo fatto che il rappresentante della ET fosse titolare di altra società la cui licenza, relativa ad articoli per fumatori da tabaccheria, ricomprendeva anche “pastigliaggi, ossia mentine, caramelle, etc.”; era conseguentemente infondata anche la censura di tardività del provvedimento, atteso che la carenza dei requisiti può essere fatta valere in ogni tempo dall’amministrazione.
Il che era ritenuto sufficiente al rigetto del ricorso, stante la natura plurimotivata del provvedimento.
In ogni caso il Tar riteneva infondate anche le restanti censure, poiché effettivamente non risultava dimostrata l’attività di somministrazione in loco da parte dell’interessata nei 180 giorni dalla Scia, termine ben applicabile anche in caso di subentro in una precedente Scia.
3. Avverso la sentenza ha proposto appello la ET s.r.l.s. deducendo:
I) erroneità ed omessa pronuncia: sul contraddittorio endoprocedimentale; comunque, violazione dell’art. 7 ss. l. n. 241 del 1990;
II) erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell’art. 2, comma 8- bis , dell’art. 19 e dell’art. 21- nonies l. n. 241 del 1990; violazione dell’art. 84, comma 2, lett. d) , l.r. n. 22 del 2019, nonché dell’art. 35, comma 3, lett. a) , l.r. n. 22 del 2019; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto;
III) erroneità ed omessa pronuncia: violazione ed errata applicazione dell’art. 84, comma 2, lett. b) , l.r. n. 22 del 2019; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto; violazione del principio di tassatività, dell’art. 12 disp. prel. Cod. civ. e del d.l. n. 1 del 2012.
4. Resiste al gravame Roma Capitale, chiedendone la reiezione.
5. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Può muoversi dall’esame del secondo motivo di gravame, il cui scrutinio è potenzialmente assorbente alla definizione del giudizio.
Con tale motivo d’impugnazione la ET si duole dell’errore che avrebbe commesso il Tar nel respingere la doglianza con cui la ricorrente aveva dedotto in primo grado l’illegittimità del provvedimento in relazione alla carenza dei requisiti professionali per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, carenza che avrebbe dovuto essere eventualmente contestata dall’amministrazione entro 60 giorni dalla Scia, o, al più, entro il termine di 12 mesi ex art. 21- nonies l. n. 241 del 1990, trattandosi di una mancanza originaria dei requisiti richiesti, e non di una loro sopraggiunta perdita.
Né peraltro sarebbe fondata la contestazione di assenza dei requisiti, giacché il legale rappresentante della ET è titolare di altra società ( i.e. , R.C. s.r.l.) operante nel settore alimentare in quanto munita di licenza per articoli per fumatori da tabaccheria, che ricomprende pastigliaggi quali mentine, caramelle, etc.
Il legale rappresentante dell’appellante sarebbe peraltro socio anche di altre società operanti nel settore della ristorazione, e dunque alimentare.
1.1. Il motivo non è condivisibile.
1.1.1. Occorre premettere che, a seguito delle Scia presentate dalla ET nel luglio 2023 di cui in narrativa (nell’ambito delle quali l’interessata dichiarava peraltro espressamente di essere “ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali ”, necessari alla “ somministrazione / vendita del settore alimentare ”, e segnatamente di “ avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale ”), Roma Capitale, con espressa richiesta del 1° settembre 2013 inviata via pec, chiedeva all’interessata di “ trasmettere ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 e ss.mm.ii, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, la […] documentazione ” relativa al suddetto requisito professionale, richiedendo in specie la “ documentazione che attest [asse] di avere, per almeno due anni anche non consecutivi, nel quinquennio precedente, esercitato nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande ”.
Nel medesimo contesto l’amministrazione dava conto che la nota inviata doveva essere intesa “ quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.241/90 e s.m.i., volto all’inibizione dell’attività avviata in virtù della segnalazione certificata di inizio attività, qualora la documentazione sopra indicata non [fosse stata] depositata nei termini ivi fissati ”.
A fronte del mancato riscontro da parte della ET, Roma Capitale informava il 12 dicembre 2023 che l’ufficio “ sta [va] predisponendo la determinazione dirigenziale di inibizione degli effetti e divieto di prosecuzione delle attività, nonché di rimozione degli eventuali effetti ” relativi alla Scia, “ in quanto le attività risulta [va] no svolte senza i requisiti professionali obbligatori per la vendita del settore alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande ”.
Entrambe le comunicazioni venivano trasmesse all’interessata via pec al domicilio digitale risultante dalla Camera di commercio (cfr. la relativa visura, in atti), al quale le stesse venivano recapitate come da ricevute di consegna, pure in atti.
Per tali ragioni, al di là delle deduzioni dell’appellante in ordine all’intervenuta assegnazione d’ufficio di tale indirizzo pec (su cui cfr. peraltro, in generale, l’art. 16, comma 6- bis e 6- ter , d.l. n. 185 del 2008, nonché l’art. 5 d.l. n. 179 del 2012; la stessa appellante dà conto, oltretutto, di aver attivato il proprio diverso indirizzo pec solo nei primi mesi del 2024: cfr. appello, pag. 3) e difettosa informativa al riguardo da parte della Camera di commercio, le suddette comunicazioni - delle quali risulta, si ribadisce, ricevuta di consegna pec in atti - devono ritenersi valide ed efficaci ai sensi di legge (cfr., in proposito, le previsioni generali di cui all’art. 6 d.lgs. n. 82 del 2005).
Alla luce di ciò, l’azione amministrativa risulta dunque in sé tempestiva, avendo Roma Capitale, entro il termine di 60 giorni dalla Scia, inviato alla ET apposita richiesta (“ ai sensi dell’art. 19 della L.241/90 e ss.mm.ii ”) di comprova del detto requisito, nonché fissato a tal fine il termine di 30 giorni, con avvertimento che, in mancanza, sarebbe stata vietata la prosecuzione dell’attività, con rimozione dei relativi effetti (cfr., al riguardo, la previsione generale di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241 del 1990, a tenore della quale « Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata », ipso facto ).
Nel merito, non sono del resto condivisibili le doglianze con cui l’appellante deduce il possesso del requisito oggetto di contestazione, inerente alla prestazione, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, di attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, o la prestazione della propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in posizione a queste assimilabili (ciò in linea con le previsioni dell’art. 71, comma 6, d.lgs. n. 59 del 2010, come richiamato anche dall’art. 6, comma 2, l.r. n. 22 del 2019, oltreché della DGC n. 35/2010, art. 4, comma 1, lett. b) ).
A tal fine non rileva, infatti - a mente del requisito prescritto, nei termini suindicati - l’attività del legale rappresentante della ET quale amministratore unico di altra società, avente a (ben diverso) oggetto la “ vendita articoli religiosi, souvenirs, articoli per fumatori, pellicole fotografiche, cartoleria ” (anche laddove eventualmente comprensiva di vendita di beni quali mentine, caramelle et similia ); così come non ne rileva la qualità di (mera) socia (laddove il requisito era richiesto, eventualmente, in termini di “ socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti ”) di altre società aventi a oggetto (anche) la vendita di prodotti alimentari, come suindicato.
Di qui l’infondatezza della doglianza, stante il difetto di un requisito sostanziale - il cui possesso l’impresa aveva invece espressamente dichiarato, oltretutto, in sede di Scia - per lo svolgimento dell’attività, come da tempestiva contestazione sollevata dell’amministrazione e collegato effetto legale d’inibitoria, nei termini suindicati.
Consegue da ciò il rigetto del motivo, che consente peraltro l’assorbimento degli altri, stante la natura plurimotivata dell’atto, uno dei cui capi motivazionali risulta di per sé confermato a fronte del rigetto delle superiori censure.
2. Così come il giudice di primo grado, si osserva peraltro che anche le altre doglianze non sono condivisibili.
2.1. Nella specie, col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’errore che avrebbe commesso il giudice di primo grado nel trascurare che il contraddittorio procedimentale ha riguardato nella specie esclusivamente la questione inerente alla mancanza dei requisiti professionali, mentre il provvedimento finale commina altresì la decadenza per mancata asserita attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dalla Scia.
Il che varrebbe di per sé a ritenere illegittimo il provvedimento adottato.
2.2. Col terzo motivo, l’appellante si duole anche dell’errore commesso dal Tar nel respingere la censura con cui la ET aveva dedotto in primo grado l’assenza dei presupposti della decadenza per mancata attivazione dell’esercizio nel termine di 180 giorni.
Sotto un primo profilo, difetterebbe in radice un riferimento normativo idoneo a fondare il richiamato termine di 180 giorni per l’avvio dell’attività; né rileverebbe, a tal fine, la previsione dell’art. 84, comma 2, lett. b) , l.r. n. 22 del 2019, relativa alla diversa fattispecie della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mentre la licenza della ricorrente coincide col vicinato abilitato in misura percentuale alla somministrazione.
In tale contesto, in assenza di una previsione normativa sul punto, non potrebbe sostenersi che la previsione si applichi anche al (diverso) caso di specie.
In ogni caso, la disposizione attiene alla mancata “attivazione” dell’attività, non riscontrabile nel caso di specie a fronte di un’attività già esistente e precedentemente avviata, in cui semplicemente l’appellante è subentrata.
La stessa Roma Capitale, in una precedente nota, aveva dato conto del fatto che la decadenza potesse essere pronunciata solo in caso di inattività dell’esercizio protratta per più di 12 mesi.
Anche i riferimenti agli accessi in loco a tal fine eseguiti dall’amministrazione sarebbero da ritenere irrilevanti, essendo alcuni di questi addirittura antecedenti alla scadenza dell’invocato termine di 180 giorni, mentre l’accesso eseguito ad agosto 2024 sarebbe non significativo, giacché in quei giorni il locale era semplicemente inoperativo visto il periodo feriale.
Anche l’accesso del gennaio 2024 sarebbe di suo non significativo, atteso che in quel periodo la società operava - a seguito di lavori eseguiti sul locale - a regime limitato (prediligendo attività di catering ), per poi avere un progressivo sviluppo a partire da marzo 2024.
2.3. In senso inverso a quanto dedotto dall’appellante con le superiori doglianze è sufficiente osservare come debba ritenersi accertato il mancato svolgimento dell’attività da parte della ET per più di 180 giorni, stanti le risultanze dei sopralluoghi eseguiti dalla Polizia municipale nelle date 28 agosto, 20 novembre 2023 e 26 gennaio 2024.
Né possono rilevare, in diverso senso, le fatture prodotte dall’interessata, in quanto tutte relative ad attività di “ catering ”, ben diversa da quella di somministrazione in loco , oggetto di Scia, espressiva dell’esercizio del locale.
A tal fine, l’art. 84, comma 2, l.r. n. 22 del 2019 (ben pertinente in relazione all’attività di somministrazione svolta nell’ambito dell’esercizio della ET) sancisce la decadenza del titolo « b) qualora il titolare dell’esercizio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su richiesta con motivata istanza, non lo attivi entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione o di presentazione della SCIA ».
La disposizione non distingue al riguardo la tipologia di “ Scia ” posta a fondamento dell’attività, e la norma trova ben applicazione nel caso di specie, a fronte delle Scia presentate dalla ET, rispettivamente, per subingresso nell’esercizio di vicinato e inizio attività di somministrazione (con specificazione che si trattava comunque di “ subingresso ”), trattandosi comunque di “ Scia ” che, anche a fronte del subingresso, richiedevano l’avvio dell’attività da parte del titolare che le avesse presentate - essendo la ratio della norma espressa dalla necessità di attivazione dell’esercizio da parte del relativo titolare, anche laddove questi faccia subingresso a precedente dante causa - nel termine di 180 giorni, non rilevando neppure, in diverso senso, che in alcune comunicazioni Roma Capitale avesse fatto riferimento al diverso termine di 12 mesi.
Il che è sufficiente a confermare l’infondatezza delle doglianze di parte appellante, non rilevando le deduzioni di Roma Capitale in ordine alla rinvenuta chiusura dell’esercizio pur oltre 12 mesi.
Alla luce di ciò, neppure è conducente la censura incentrata sull’omessa indicazione, in sede di avvio del procedimento, di tale seconda motivazione provvedimentale, considerato che l’interessata non adduce utili elementi conoscitivi che avrebbe offerto laddove coinvolta sul punto in sede procedimentale, considerato d’altra parte che non sono fondate le doglianze qui proposte (cfr. al riguardo, in generale, Cons. Stato, V, 30 dicembre 2025, n. 10433; 22 ottobre 2025, n. 8188; 5 maggio 2025, n. 3773; 12 giugno 2024, n. 5265, e richiami ivi ; 18 dicembre 2023, n. 10887 e richiami ivi ).
3. In conclusione, per le suesposte ragioni, l’appello va respinto.
3.1. La particolarità della fattispecie e la peculiarità della vicenda occorsa giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge;
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
DI TI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
AL UR, Consigliere, Estensore
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL UR | DI TI |
IL SEGRETARIO