Art. 4. Certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione 1. La certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al presente regolamento e' rilasciata a domanda.
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e' rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Per coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta' e' rilasciata d'ufficio.
2. Nelle linee guida di cui all'articolo 5 sono contenute indicazioni in merito ai criteri generali per la certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, com-ma 1, ai fini dei passaggi a percorsi di diverso ordine, indirizzo e tipologia nonche' per il riconoscimento dei crediti formativi, anche come strumento per facilitare la permanenza, nei percorsi di istruzione e formazione.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono adottati modelli di certificazione dei saperi e delle competenze di cui all'articolo 2, comma 1, acquisite dagli studenti nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.