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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4141/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Giorgio BISERNI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Giorgio BISERNI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso e con collocamento paritario.
L'immobile in locazione sito in Venezia Lido via Isola di Lemno 4 int. 2 , già adibito a casa familiare, resta in uso al padre che continuerà a corrispondere l'importo della locazione e a pagare le utenze;
L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1
pag. 1 di 5 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà settimana con giorni da concordare con la madre, Per_1 ma che indicativamente seguono – in modo non vincolante – il seguente calendario che occupa uno spazio temporale ciclico di due settimane:
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con la madre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con il padre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con la madre;
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con il padre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con la madre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con il padre.
Durante le vacanze estive, la minore starà con il padre 30 (trenta) giorni anche non consecutivi a decorrere dall'estate 2026.
I genitori comunicheranno il periodo prescelto entro il 30.04 di ogni anno, avendo cura di evitare la coincidenza dei periodi.
I ponti durante l'anno saranno alternati.
Le vacanze natalizie – da quelle del 2025 – saranno trascorse una settimana con la madre ed una con il padre avendo cura di alternare di anno in anno la prima settimana (23.12 – 30.12) con la seconda (31.12 – 06.12) ma il giorno di
Natale sarà trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena.
Durante le vacanze pasquali i diritti di visita rimarranno invariati ma il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Il giorno di pasquetta (lunedì dell'Angelo), conseguentemente sarà trascorso con il genitore con il quale la minore cena la sera di Pasqua. Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia anche qualora non sia il giorno di sua spettanza nel mentre, il compleanno della figlia sarà festeggiato con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Previo accordo tra i genitori, i diritti di visita potranno sempre essere ampliati.
Nel caso di malattia della bambina la minore rimarrà presso il genitore ove si trova al momento della scoperta della malattia.
3) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 300 a decorrere dal mese di ottobre 2025, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra importo rivalutabile secondo gli indici Istat (prima Pt_1 rivalutazione 2026). L'assegno unico, attualmente percepito in ragione del 50% tra i genitori e pari ad € 200,00 (salvo future modifiche), verrà riversato per l'intero da ottobre 2025 alla Sig.ra la quale potrà anche chiederlo Pt_1
Pt_ direttamente con la nuova domanda del 2026, obbligandosi il Sig. a dare – qualora necessario – il proprio consenso o comunque a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria. Le spese straordinarie – in ordine alle quali le
Parti richiamano il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia – verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, mediante esibizione dei titoli giustificativi.
Il rimborso della quota del 50% a favore del genitore che abbia sostenuto la spesa straordinaria dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, all'esibizione dei titoli giustificativi della spesa ove richiesti;
pag. 2 di 5 4) i denari ricevuti in occasione di compleanni, battesimi e comunque regalati ai minori dai parenti ed amici saranno depositati presso un conto di deposito presso – che sarà aperto appositamente - per la minore Controparte_1 Per_1 ed ivi conservati nell'interesse della figlia minore;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome della figlia minore.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/9/2025 le parti, che hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata il [...] a [...], hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti a regolazione dell'affidamento e mantenimento della figlia minore;
All'udienza fissata il 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno confermato le suesposte conclusioni congiunte, chiedendone concordemente l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Nel caso di specie non si ravvisano ragioni ostative all'accoglimento del ricorso congiunto, posto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore, prevedendone l'affidamento condiviso ai genitori con frequentazione pressoché paritetica e con contributo del padre al mantenimento ordinario indiretto nella misura di €
300,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale, che risulta congrua tenuto conto dei redditi delle parti e dell'attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori.
Le spese processuali vanno compensate data l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
PRENDE ATTO degli accordi tra i genitori;
RATIFICA le condizioni concordate dai ricorrenti confermate con le note scritte sostitutive dell'udienza, di seguito integralmente riprodotte:
“1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e con collocamento Per_1 paritario.
L'immobile in locazione sito in Venezia Lido via Isola di Lemno 4 int. 2 , già adibito a casa familiare, resta in uso al padre che continuerà a corrispondere l'importo della locazione e a pagare le utenze;
L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1 pag. 3 di 5 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà settimana con giorni da concordare con la madre, Per_1 ma che indicativamente seguono – in modo non vincolante – il seguente calendario che occupa uno spazio temporale ciclico di due settimane:
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con la madre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con il padre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con la madre;
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con il padre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con la madre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con il padre.
Durante le vacanze estive, la minore starà con il padre 30 (trenta) giorni anche non consecutivi a decorrere dall'estate 2026.
I genitori comunicheranno il periodo prescelto entro il 30.04 di ogni anno, avendo cura di evitare la coincidenza dei periodi.
I ponti durante l'anno saranno alternati.
Le vacanze natalizie – da quelle del 2025 – saranno trascorse una settimana con la madre ed una con il padre avendo cura di alternare di anno in anno la prima settimana (23.12 – 30.12) con la seconda (31.12 – 06.12) ma il giorno di
Natale sarà trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena.
Durante le vacanze pasquali i diritti di visita rimarranno invariati ma il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Il giorno di pasquetta (lunedì dell'Angelo), conseguentemente sarà trascorso con il genitore con il quale la minore cena la sera di Pasqua. Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia anche qualora non sia il giorno di sua spettanza nel mentre, il compleanno della figlia sarà festeggiato con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Previo accordo tra i genitori, i diritti di visita potranno sempre essere ampliati.
Nel caso di malattia della bambina la minore rimarrà presso il genitore ove si trova al momento della scoperta della malattia.
3) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 300 a decorrere dal mese di ottobre 2025, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra importo rivalutabile secondo gli indici Istat Pt_1
(prima rivalutazione 2026). L'assegno unico, attualmente percepito in ragione del 50% tra i genitori e pari ad € 200,00
(salvo future modifiche), verrà riversato per l'intero da ottobre 2025 alla Sig.ra la quale potrà anche chiederlo Pt_1
Pt_ direttamente con la nuova domanda del 2026, obbligandosi il Sig. a dare – qualora necessario – il proprio consenso o comunque a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria. Le spese straordinarie – in ordine alle quali le
Parti richiamano il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia – verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno, mediante esibizione dei titoli giustificativi.
Il rimborso della quota del 50% a favore del genitore che abbia sostenuto la spesa straordinaria dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, all'esibizione dei titoli giustificativi della spesa ove richiesti;
pag. 4 di 5 4) i denari ricevuti in occasione di compleanni, battesimi e comunque regalati ai minori dai parenti ed amici saranno depositati presso un conto di deposito presso – che sarà aperto appositamente - per la minore Controparte_1 Per_1 ed ivi conservati nell'interesse della figlia minore;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome della figlia minore”;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Giorgio BISERNI, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Giorgio BISERNI, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento di figli minori nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso e con collocamento paritario.
L'immobile in locazione sito in Venezia Lido via Isola di Lemno 4 int. 2 , già adibito a casa familiare, resta in uso al padre che continuerà a corrispondere l'importo della locazione e a pagare le utenze;
L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1
pag. 1 di 5 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà settimana con giorni da concordare con la madre, Per_1 ma che indicativamente seguono – in modo non vincolante – il seguente calendario che occupa uno spazio temporale ciclico di due settimane:
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con la madre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con il padre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con la madre;
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con il padre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con la madre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con il padre.
Durante le vacanze estive, la minore starà con il padre 30 (trenta) giorni anche non consecutivi a decorrere dall'estate 2026.
I genitori comunicheranno il periodo prescelto entro il 30.04 di ogni anno, avendo cura di evitare la coincidenza dei periodi.
I ponti durante l'anno saranno alternati.
Le vacanze natalizie – da quelle del 2025 – saranno trascorse una settimana con la madre ed una con il padre avendo cura di alternare di anno in anno la prima settimana (23.12 – 30.12) con la seconda (31.12 – 06.12) ma il giorno di
Natale sarà trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena.
Durante le vacanze pasquali i diritti di visita rimarranno invariati ma il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Il giorno di pasquetta (lunedì dell'Angelo), conseguentemente sarà trascorso con il genitore con il quale la minore cena la sera di Pasqua. Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia anche qualora non sia il giorno di sua spettanza nel mentre, il compleanno della figlia sarà festeggiato con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Previo accordo tra i genitori, i diritti di visita potranno sempre essere ampliati.
Nel caso di malattia della bambina la minore rimarrà presso il genitore ove si trova al momento della scoperta della malattia.
3) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 300 a decorrere dal mese di ottobre 2025, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra importo rivalutabile secondo gli indici Istat (prima Pt_1 rivalutazione 2026). L'assegno unico, attualmente percepito in ragione del 50% tra i genitori e pari ad € 200,00 (salvo future modifiche), verrà riversato per l'intero da ottobre 2025 alla Sig.ra la quale potrà anche chiederlo Pt_1
Pt_ direttamente con la nuova domanda del 2026, obbligandosi il Sig. a dare – qualora necessario – il proprio consenso o comunque a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria. Le spese straordinarie – in ordine alle quali le
Parti richiamano il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia – verranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, mediante esibizione dei titoli giustificativi.
Il rimborso della quota del 50% a favore del genitore che abbia sostenuto la spesa straordinaria dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, all'esibizione dei titoli giustificativi della spesa ove richiesti;
pag. 2 di 5 4) i denari ricevuti in occasione di compleanni, battesimi e comunque regalati ai minori dai parenti ed amici saranno depositati presso un conto di deposito presso – che sarà aperto appositamente - per la minore Controparte_1 Per_1 ed ivi conservati nell'interesse della figlia minore;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome della figlia minore.”;
Per il Pubblico Ministero: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 29/9/2025 le parti, che hanno intrattenuto una relazione sentimentale dalla quale è nata il [...] a [...], hanno concordemente chiesto l'adozione dei provvedimenti a regolazione dell'affidamento e mantenimento della figlia minore;
All'udienza fissata il 5/11/2025 innanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno confermato le suesposte conclusioni congiunte, chiedendone concordemente l'accoglimento.
Il Pubblico Ministero è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., il Tribunale deve prendere atto, se non contrari all'interesse morale e materiale dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Nel caso di specie non si ravvisano ragioni ostative all'accoglimento del ricorso congiunto, posto che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori non si pongono in contrasto con l'interesse morale e materiale della figlia minore, prevedendone l'affidamento condiviso ai genitori con frequentazione pressoché paritetica e con contributo del padre al mantenimento ordinario indiretto nella misura di €
300,00 mensili, soggetta a rivalutazione annuale, che risulta congrua tenuto conto dei redditi delle parti e dell'attribuzione integrale alla madre dell'assegno unico.
Non si è ritenuto necessario l'ascolto della minore in ragione dell'età e dell'accordo dei genitori.
Le spese processuali vanno compensate data l'assenza di soccombenza;
P.Q.M.
PRENDE ATTO degli accordi tra i genitori;
RATIFICA le condizioni concordate dai ricorrenti confermate con le note scritte sostitutive dell'udienza, di seguito integralmente riprodotte:
“1) la figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso e con collocamento Per_1 paritario.
L'immobile in locazione sito in Venezia Lido via Isola di Lemno 4 int. 2 , già adibito a casa familiare, resta in uso al padre che continuerà a corrispondere l'importo della locazione e a pagare le utenze;
L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di Per_1 pag. 3 di 5 2) Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore per metà settimana con giorni da concordare con la madre, Per_1 ma che indicativamente seguono – in modo non vincolante – il seguente calendario che occupa uno spazio temporale ciclico di due settimane:
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con la madre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con il padre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con la madre;
- da lunedì pomeriggio a mercoledì pomeriggio con il padre;
- da mercoledì pomeriggio a venerdì pomeriggio con la madre;
- da venerdì pomeriggio a lunedì pomeriggio con il padre.
Durante le vacanze estive, la minore starà con il padre 30 (trenta) giorni anche non consecutivi a decorrere dall'estate 2026.
I genitori comunicheranno il periodo prescelto entro il 30.04 di ogni anno, avendo cura di evitare la coincidenza dei periodi.
I ponti durante l'anno saranno alternati.
Le vacanze natalizie – da quelle del 2025 – saranno trascorse una settimana con la madre ed una con il padre avendo cura di alternare di anno in anno la prima settimana (23.12 – 30.12) con la seconda (31.12 – 06.12) ma il giorno di
Natale sarà trascorso a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena.
Durante le vacanze pasquali i diritti di visita rimarranno invariati ma il giorno di Pasqua sarà trascorso con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Il giorno di pasquetta (lunedì dell'Angelo), conseguentemente sarà trascorso con il genitore con il quale la minore cena la sera di Pasqua. Ciascun genitore, inoltre, trascorrerà il giorno del proprio compleanno con la figlia anche qualora non sia il giorno di sua spettanza nel mentre, il compleanno della figlia sarà festeggiato con un genitore a pranzo e con l'altro a cena avendo cura di alternare di anno in anno il pranzo con la cena. Previo accordo tra i genitori, i diritti di visita potranno sempre essere ampliati.
Nel caso di malattia della bambina la minore rimarrà presso il genitore ove si trova al momento della scoperta della malattia.
3) il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_2 Per_1 la somma mensile di € 300 a decorrere dal mese di ottobre 2025, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra importo rivalutabile secondo gli indici Istat Pt_1
(prima rivalutazione 2026). L'assegno unico, attualmente percepito in ragione del 50% tra i genitori e pari ad € 200,00
(salvo future modifiche), verrà riversato per l'intero da ottobre 2025 alla Sig.ra la quale potrà anche chiederlo Pt_1
Pt_ direttamente con la nuova domanda del 2026, obbligandosi il Sig. a dare – qualora necessario – il proprio consenso o comunque a sottoscrivere la documentazione che si rendesse necessaria. Le spese straordinarie – in ordine alle quali le
Parti richiamano il Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia – verranno sostenute dai genitori nella misura del
50% ciascuno, mediante esibizione dei titoli giustificativi.
Il rimborso della quota del 50% a favore del genitore che abbia sostenuto la spesa straordinaria dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, all'esibizione dei titoli giustificativi della spesa ove richiesti;
pag. 4 di 5 4) i denari ricevuti in occasione di compleanni, battesimi e comunque regalati ai minori dai parenti ed amici saranno depositati presso un conto di deposito presso – che sarà aperto appositamente - per la minore Controparte_1 Per_1 ed ivi conservati nell'interesse della figlia minore;
5) le parti prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del rispettivo passaporto o altro documento valido per l'espatrio, anche a nome della figlia minore”;
COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 1/12/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 5 di 5