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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/12/2024, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1640/2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo” e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Doni Parte_1 C.F._1
Federica (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._2
difensore, sito in Rovigo, Piazza San Bartolomeo 22,
- RICORRENTE -
CONTRO
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Martina Controparte_1 C.F._3
Auricchio (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo Studio del proprio C.F._4
difensore, sito in Napoli, Via Monte Rosa n. 62;
- RESISTENTE -
NONCHÉ CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio CP_2
Sica (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore C.F._5
sito in Rovigo, P.zza F.lli Cervi n. 5
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “Accertato e dichiarato che sussistono in capo ad (c.f. Parte_1
), residente a [...], i requisiti ex art. 9, comma 3, L. C.F._1
1 898/1970 per l'attribuzione quota di pensione di reversibilità dell'ex coniuge _1
, nato ad [...] il [...], deceduto a Carpi in data 8.4.2020;
[...]
Accertato e dichiarato che, in ragione della durata del rapporto, sussistono in capo ad Pt_1
(c.f. ), residente a [...], i requisiti ex art. 9,
[...] C.F._1 comma 3, L. 898/1970 per l'attribuzione della quota maggioritaria pari al 95% di pensione di reversibilità dell'ex coniuge , nato ad [...] il [...], Persona_1
deceduto a Carpi in data 8.4.2020 dichiarare , P.IVA Controparte_3
obbligato a versare mensilmente in favore di , una quota pari al P.IVA_1 Parte_1
95% di pensione di reversibilità, ovvero nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, dell'ex coniuge , nato ad [...] il [...], deceduto a Persona_1
Carpi in data 8.4.2020, con efficacia dalla data della morte di quest'ultimo;
Spese e compensi di lite refusi”;
Per : “si richiede il rigetto della domanda attorea, o in subordine un'equa Controparte_1
ripartizione della pensione, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari al procuratore anticipatario.”.
Per l' “si rimette alle determinazioni che il Tribunale intenderà adottare in ordine alla quota CP_2
parte di spettanza del coniuge divorziato e del coniuge UP, sempre che la prima dovesse risultare titolare di assegno divorzile. Spese come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso ritualmente notificato a ed all' , ha dedotto Parte_1 Controparte_1 CP_2
che: ha contratto matrimonio civile con in data 28.10.1977 e dalla loro Persona_1
unione sono nati i figli il 28.10.1977, il 14.7.1980, e , il 7.3.1993 ; con Per_2 Per_3 Per_4
Sentenza n. 644/2019 il Tribunale di Rovigo ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio stabilendo un assegno divorzile in favore dell'odierna ricorrente nella misura di 280,00 euro al mese;
successivamente il ha contratto matrimonio con e, tuttavia, dopo _1 Controparte_1
pochi mesi dalle nuove nozze è deceduto;
successivamente al divorzio ella non è passata a nuove nozze;
all'epoca della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, percepiva una retribuzione di circa euro 680,00 mensili e una pensione di invalidità dell'importo di euro 499,50 mensili, a seguito del riconoscimento nel 2016 di un grado di invalidità civile pari al 70%; dal mese di maggio 2024, percepisce una pensione di 500 euro mensili e non è più titolare di pensione di invalidità.
si è costituita in giudizio, deducendo che: sebbene il matrimonio con il Controparte_1 _1
abbia avuto la breve durata di quattro mesi, va evidenziato che la convivenza con lo stesso è risalente di circa venti anni precedenti alle nozze;
attualmente è priva di reddito ed è stata costretta a
2 trasferirsi presso l'abitazione della di lei figlia;
è affetta da gravi problemi di salute che le impediscono di trovare un impiego stabile.
Anche l' si è costituto in giudizio e ha depositato documenti attestanti la liquidazione della CP_2
pensione di reversibilità in favore del coniuge UP , rimettendosi alla Controparte_1 valutazione del Tribunale circa l'attribuzione della quota alla ricorrente.
Le parti hanno precisato le conclusioni come riportate in epigrafe.
2. In via del tutto preliminare, va dato atto della tardività della costituzione della . CP_1
Infatti, a seguito della disposta rinnovazione dell'atto introduttivo, la notifica si è perfezionata in data 22.12.2023, mentre la ha provveduto alla costituzione in data 23.2.2024, dunque oltre il CP_1 termine di trenta giorni prima dell'udienza del 23.12.2024, come assegnato con decreto di fissazione dell'udienza.
Dunque, al momento della avvenuta costituzione erano già maturate tutte le preclusioni di cui agli artt. 473-bis.16 e 473-bis.17 c.p.c., da cui consegue l'inammissibilità delle produzioni documentali della resistente e, dunque, l'inutilizzabilità delle stesse ai fini della decisione.
Va richiamato il contenuto dell'ordinanza del 17.6.2024 in ordine al rigetto dell'istanza di rimessione in termini, pure formulata dal difensore della . CP_1
3. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, sollevata dalla resistente . CP_1
Sul punto, è sufficiente osservare che il petitum e la causa petendi sono chiaramente enucleabili dal ricorso, tanto che la stessa ha articolato difese proprio in relazione a quanto dedotto dalla CP_1
ricorrente.
4. Ciò premesso, giova precisare che a norma dell'art. 9, commi 2 e 3, l. 898/1970, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
9.12.1992 n. 13041) sia il coniuge UP che quello divorziato sono titolari di un proprio diritto all'unico trattamento di reversibilità, diritto autonomo e concorrente che si qualifica come diritto ad una quota della pensione di reversibilità.
I presupposti normativi per l'ottenimento della quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto si identificano, a norma dell' art. 13 L. 74/1987, nella libertà di stato del coniuge divorziato beneficiario richiedente, il quale non deve, infatti, aver contratto nuove nozze;
nella titolarità in capo a costui di assegno divorzile ex art. 5 l. 898/1970 (da intendersi, a norma dell'art. 5
L. 263/2005, come intervenuto riconoscimento dell'assegno da parte del Tribunale); infine, nell'anteriorità del rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico rispetto alla sentenza di divorzio.
3 La questione più complessa attiene, invero, all'individuazione dei criteri di ripartizione del trattamento pensionistico tra gli aventi diritto, in ipotesi di concorso tra ex e attuale coniuge, posto che, in merito, il legislatore ha fatto riferimento, unicamente, alla durata del vincolo matrimoniale.
Secondo l'indirizzo interpretativo estensivo fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, la durata del vincolo ricomprende per l'ex coniuge il periodo tra la celebrazione del matrimonio e lo scioglimento dello stesso (incluso, pertanto, il periodo di separazione personale, cfr. Cass.
15164/2003) e, per l'attuale coniuge, deve intendersi anticipato all'eventuale convivenza more uxorio precedente alla celebrazione delle nuove nozze (cfr. Cass. 15148/2003), con la precisazione che tale convivenza deve essere caratterizzata dalla coabitazione, da una relazione di comunione materiale e morale e da una certa stabilità e continuità temporale (cfr. Cass. 26358/2011).
In conformità alla pronuncia 419/99 della Corte Costituzionale, nonché alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 30.3.2004 n.6272), l' art. 9, comma 3, L. 898/70 va interpretato nel senso che l'elemento temporale della durata dei matrimoni, pur costituendo momento imprescindibile dell'apprezzamento del giudice, deve essere affiancato da ulteriori elementi correttivi della proporzione matematica, in un'ottica di maggiore equità economica e sociale.
Esso, pertanto, è criterio preminente ma non esclusivo per il calcolo delle quote della pensione di reversibilità spettanti agli aventi diritto e deve essere ponderato anche attraverso ulteriori elementi, quali le condizioni economiche delle parti e l'ammontare dell'assegno goduto dal divorziato prima del decesso dell'ex coniuge.
In sostanza la ripartizione deve essere effettuata considerando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità corrisposto, allo scopo di porre il UP al riparo dell'eventualità di uno stato di bisogno che potrebbe derivargli dalla scomparsa del coniuge (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I, 25/08/2022, n.25369; Cass. 23379/04; 6272/04;
1057/02).
Possono, pertanto, essere valutati anche criteri da utilizzare quali correttivi del risultato che conseguirebbe all'applicazione del mero criterio temporale, onde evitare da un lato, che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per il mantenimento del tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, dall'altro, che l'attuale coniuge sia, a sua volta, privato di quanto necessario per la conservazione del tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato.
E ancora, il diritto alla quota della pensione di reversibilità dell'ex coniuge deceduto, previsto dall'art. 9, comma 3, della l. n. 898 del 1970, presuppone, oltre alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, un accertamento sulla spettanza dell'assegno divorzile, in forza di una decisione anche non passata in giudicato ma comunque esistente al momento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione impugnata nella sola
4 parte in cui aveva escluso il diritto alla quota della pensione di reversibilità, in quanto, al momento della decisione, mancava un accertamento sul diritto all'assegno divorzile della richiedente, per essere stato il diverso procedimento di divorzio - già definito parzialmente quanto allo "status" e proseguito per le questioni economiche - definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere) (Cassazione civile sez. I, 30/01/2023, n.2669).
4.1 Nel caso di specie, è riscontrabile per tabulas che la ricorrente fosse titolare di assegno divorzile.
Infatti, la ha depositato la sentenza del Tribunale di Rovigo di cessazione degli effetti civili Pt_1 del matrimonio, con cui ella è stata riconosciuta beneficiaria dell'assegno divorzile, posto a carico di , nella misura di 280,00 euro mensili, rivalutabili annualmente secondo gli Persona_1
indici ISTAT.
Né risulta che la citata sentenza sia stata oggetto di successiva modifica in ordine alle statuizioni relative all'assegno divorzile.
Ciò posto, si osserva che la ricorrente non ha dedotto l'inadempimento del con riferimento _1 alla corresponsione dell'assegno divorzile sino al momento della morte di quest'ultimo, ragione per cui può ritenersi che ella abbia percepito quanto previsto nella citata sentenza sino al momento del decesso del quindi sino all'aprile 2020. _1
Alla luce dei principi sopra richiamati, va certamente tenuta in considerazione la durata del matrimonio, contratto in data 23.10.1977 e cessato nel settembre del 2019.
E ancora, con riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della ricorrente, si rileva che ella
è attualmente titolare di trattamento pensionistico (Cfr. doc. n. 7 allegato al ricorso).
A ben vedere, dalla documentazione depositata dall' si ricava come il trattamento CP_2
pensionistico erogato in favore dalla sia pari a circa 610,00 euro mensili (Cfr. doc. n. 2 Pt_1
). CP_2
La ha poi allegato che l'immobile, corrispondente alla ex casa familiare, è ipotecato, in Pt_1
ragione dei debiti maturati da nei confronti di Agenzia delle Entrate. Parte_2
Sul punto, è d'uopo rilevare che, sebbene la ricorrente abbia offerto prova documentale della consistente esposizione debitoria del non ha tuttavia fornito prova dell'esistenza di _1 un'ipoteca, né ha chiarito se è proprietaria o meno dell'immobile in questione (Cfr. doc. n. 8 allegato al ricorso).
Inoltre, il Collegio reputa rilevante l'ulteriore circostanza per la quale la può contare sul Pt_1
supporto di tre figli, comunque tenuti ex lege a fornire alla madre un sostegno anche economico, qualora necessario.
5 4.2 Con riferimento alla , giova evidenziare come effettivamente la durata del matrimonio CP_1
con il abbia avuto una ridottissima durata;
a tal proposito, si osserva che solo dal tenore _1
delle deduzioni delle parti è possibile desumere che il secondo matrimonio sia durato circa quattro mesi, atteso che nessuna delle stesse si è premurata di depositare l'atto di matrimonio o, quantomeno, di precisare in che data esso sia stato contratto.
Ad ogni buon conto, giova precisare che anche l' ha dato atto che la pensione di reversibilità è CP_2
stata corrisposta alla in quanto coniuge UP (Cfr. doc. n. 3 ). CP_1 CP_2
Relativamente alle condizioni economiche della , questa non hanno fornito alcuna prova e si CP_1
è limitata a dedurre di essere in condizioni economiche disagiate.
Tanto premesso, si osserva che la resistente ha allegato che, sebbene il matrimonio risalga a pochi mesi dalla morte del la convivenza con quest'ultimo è durata circa venti anni. _1
Trattasi di circostanza non oggetto di specifica contestazione da parte della ricorrente, ragione per cui può ritenersi provato che la convivenza tra il e la sia durata per circa venti anni _1 CP_1
prima del matrimonio.
Nondimeno, tale ricostruzione fattuale appare conforme a quanto desumibile dai documenti depositati dalla stessa ricorrente, atteso che la separazione risale all'anno 2000, momento dal quale può certamente ritenersi cessata la convivenza tra la ed il Pt_1 _1
4.3 Ebbene, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, in tema di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello già convivente e UP, la considerazione tra gli altri indicatori, della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non comporta che vi debba essere una un'equiparazione tra la convivenza vissuta nel corso di uno stabile legame affettivo e quella condotta nel corso del matrimonio, sicché la questione di costituzionalità dell'art. 9 l. n. 898 del 1970 che non le pone su un piano equiordinato ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, risulta manifestamente infondata (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.11520 del 15/06/2020).
In questa prospettiva, la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge UP, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durate delle convivenze prematrimoniali, dovendosi riconoscere alla convivenza "more uxorio" non una semplice valenza "correttiva" dei risultati derivanti dall'applicazione del criterio della durata del rapporto matrimoniale, bensì un distinto ed autonomo rilievo giuridico, ove il coniuge interessato provi stabilità ed effettività della comunione di vita prematrimoniale» (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 21247 del 2021, Cass., 26 febbraio 2020, n. 5268;
Cass., 7 dicembre 2011, n. 26358).
6 E ancora, “ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità vanno ponderati ulteriori elementi, quali l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali, senza mai confondere, però, la durata della convivenza con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa in tal senso (Cass.,
21 settembre 2012, n. 16093; Cass., 21 giugno 2012, n. 10391). In conclusione, nel regolare la coesistenza delle posizioni dei coniugi (il divorziato e il UP) in conflitto tra loro, il giudice deve tenere conto dell'elemento temporale (durata dei rispettivi matrimoni), la cui valutazione non può in nessun caso mancare, ma che, al contempo, non può divenire criterio esclusivo nell'apprezzamento giudiziale e deve ponderare (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 419 del 4 novembre 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali” (Cfr. in motivazione Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 21247 del 2021).
Dunque, va posto in rilievo:
- che il matrimonio tra il e la è durato dall'ottobre 1977 al settembre 2019, dunque _1 Pt_1
complessivamente quarantadue anni;
- che la separazione risale al settembre del 2000 e, quantomeno da allora, il ha convissuto _1
con la , con la quale ha poi contratto matrimonio a pochi mesi dalla morte;
CP_1
- che l'assegno divorzile era stato fissato nella misura di 280,00 euro mensili;
- che la può contare sul sostegno di tre figli, mentre la sicuramente di una figlia;
Pt_1 CP_1
- la situazione patrimoniale e reddituale delle parti come sopra esaminata.
Alla luce dei principi sopra esaminati, non può accedersi ad un mero dato aritmetico unicamente ancorato alla durata del matrimonio, che comunque assume portata preponderante nella valutazione da compiersi in ordine alla ripartizione del trattamento di reversibilità.
De iure, il Tribunale ritiene che, tenuto conto di tutte le circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto Persona_1 sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità, apportati al mero criterio matematico, nella misura del 75% in favore di e del 25% in favore di . Parte_1 Controparte_1
Può, pertanto, riconoscersi la relativa ripartizione con effetto dal mese di maggio 2020, mese successivo al decesso di e, pertanto, di attribuzione della pensione di Persona_1
7 reversibilità agli aventi diritto, secondo la normativa settoriale (cfr. Cass. civ. sez. I 14 dicembre
2001 n. 15837).
4.4 Va, infine, precisato che il presente processo è finalizzato esclusivamente all'accertamento del diritto alla quota della pensione di reversibilità in capo all'ex coniuge ed a quello UP e quindi non possono essere fatte valere eventuali pretese creditorie che vanno, invece, eventualmente richieste negli ordinari giudizi di cognizione.
A tal proposito si evidenzia che “in presenza di un coniuge UP avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell'ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d'indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante al coniuge UP, il quale dunque nel giudizio volto alla ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità che gli spetta in astratto, non ha interesse a dolersi della decorrenza data all'altrui diritto” (vedi Cass. 19/9/2008 n.
23880).
E ancora, “Nel caso di concorso del coniuge UP con quello divorziato, il diritto alla quota di riversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato. Tale decorrenza nasce, per entrambi nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge UP che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non
(vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013; Cass. 31/1/2007 n. 2092; 30/3/2004 n. 6272;
14/12/2001 n. 15837 ), nei limiti di eventuali prescrizioni; da ricordare, però, che “la sentenza del
Tribunale che attribuisca al coniuge UP divorziato pensione di reversibilità ha carattere costitutivo agli effetti della prescrizione dei ratei, maturati e non riscossi;
non ha pertanto rilevanza l'istanza prodotta dall'interessato per l'ottenimento di quanto spettantegli” (vedi Corte dei Conti Regione Lazio 16/10/1996 n. 1549; Corte di Appello di Bari 14/6/2005 n. 602).
5. La natura della controversia, dell'esito della stessa, la necessità della pronuncia giurisdizionale sulle quote della pensione, la mancata opposizione dell' giustificano la compensazione CP_2
integrale tra le parti delle spese di lite.
PQM
8 Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile -, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
ACCERTA il diritto di quale coniuge divorziato, con decorrenza dal mese Parte_1
di maggio 2020, a percepire una quota della pensione di reversibilità di nato ad Persona_1
AC il 27.3.1952 e deceduto l'8.4.2020 a Carpi, pari al 75% della pensione di reversibilità, ed accerta il diritto di , quale coniuge UP, a percepire la quota del 25% Controparte_1
della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
Persona_1
DICHIARA compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 15.11.2024
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il Giudice relatore ed estensore dott. Nicola Del Vecchio
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