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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3052/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3052/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MAFFIODO FABRIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FIO' MATTIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria del 12/05/2025):
“CONCLUSIONI
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
Alla luce della documentazione in questa sede prodotta (doc. 11) e di quella prodotta dal resistente, la signora richiede che, ex art. 210 c.p.c., il Tribunale Ill.mo Voglia ordinare a controparte Pt_1
l'esibizione della documentazione attestante la situazione reddituale del signor , in particolare: CP_1
• estratti conto e movimentazione aggiornata dei seguenti conti correnti/rapporti bancari: estratto pagina 1 di 8 aggiornato conto corrente n. 106401581 c/o Controparte_2
• rapporto gestione collettiva del risparmio c/o Bancoposta Fondi s.p.a. Società di gestione del risparmio
(id. rapporto 05822531009_ANATRIBSGR_01878425_20100302);
• conto deposito risparmio c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1513U5232NQRY76);
• conto deposito risparmio c/o (id. Controparte_3 rapporto971038805851402Q102E1513U5233NQRWP4);
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. Controparte_3 rapporto971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HQW;
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HRV);
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HRZ);
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HS7);
• conto deposito risparmio c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805852004X2020T2251U5321HXDVQK);
- documentazione dalla quale si evinca l'ammontare del beneficio Naspi goduto dal ricorrente. CP_4
b) indagine fiscale.
La ricorrente insta affinché il Tribunale Ill.mo Voglia, in ogni caso, disporre una indagine fiscale volta ad accertare la reale situazione reddituale del signor . CP_1
Per_ c) qualora ritenuto necessario al fine delle decisioni in ordine all'affidamento del figlio minore ed alle modalità di incontro padre-figlio:
- disporre una CTU volta a verificare le capacità genitoriali dei signori e CP_1 Pt_1
- qualora non contrario al preminente interesse del minore e qualora ritenuto utile ai fini della decisione, procedere all'audizione del figlio minore.
Nel merito. In via principale:
- pronunciare la separazione tra i coniugi e , sposati il giorno Parte_1 Controparte_1
21.08.1999, in Torino, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino, al numero 341, uff. 2, parte 1, serie -, anno 1999;
- assegnare alla signora la casa familiare, di proprietà esclusiva dei genitori del signor Parte_1
, sita in Torino, Via Mercandante, n. 52, con tutti i beni ivi contenuti;
CP_1
pagina 2 di 8 - affidare il figlio minore , in via esclusiva, alla madre, demandando alla medesima le Persona_2 decisioni (anche di straordinaria amministrazione) relative al minore;
- disporre la presa in carico del nucleo familiare ai S.S.T. ed al servizio di N.P.I./psicologia dell'età evolutiva;
- determinare le modalità ed i tempi degli incontro padre-figlio secondo quanto suggerito dai servizi coinvolti, stabilendo che la ripresa dei contatti tra i due avvenga (almeno inizialmente) in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo;
Per_
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento di mediante la Controparte_1 corresponsione alla signora di un assegno mensile proporzionato ai redditi del resistente Parte_1
e, comunque, non inferiore ad Euro 300,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e comunque successivamente documentate, come da Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati, sostenute dalla madre in favore del figlio;
- stabilire che l'assegno unico al nucleo familiare venga percepito, in via esclusiva, dalla odierna ricorrente.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Per parte resistente (come da note del 06/05/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis
Nel merito
- Pronunciare la separazione tra i coniugi e , sposati il giorno Parte_1 Controparte_1
21.08.1999, in Torino, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino, al numero 341, uff. 2, parte I, serie -, anno 1999;
- Assegnare alla signora la casa familiare, sita in Torino, Via Mercadante, n. 52; Pt_1
- Disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte degli assistenti sociali competenti territorialmente;
- Affidare in modo condiviso il figlio minore , ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2 prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere il minore nelle modalità disposte dai Servizi territorialmente competenti;
pagina 3 di 8 Per_
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento di mediante la corresponsione alla CP_1 signora di un assegno mensile pari ad euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessarie ove previamente concordate e comunque documentate, come da Protocollo d'Intesa tra
Magistrati e Avvocati;
- Disporre che l'assegno unico venga richiesto e goduto direttamente dalla SI.ra ; Parte_1
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze professionali di causa, oltre oneri di legge.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
21/08/1999. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/02/2001 e il 13/12/2009. Per_3
Con ricorso depositato il 09/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo del figlio Per_
la previsione di un calendario per il regime di visita padre-figlio, nonché di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente, si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, instando per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, per la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti, per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di tenerlo con sé secondo il gradimento del figlio, nonché per la previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre di €150,00 mensili oltre il
50% delle le spese straordinarie.
All'udienza del 10/05/2023 il Presidente sentiva le parti e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Le parti, ritualmente, depositavano la documentazione reddituale richiesta in sede di udienza.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 15/06/2023, il Presidente si pronunciava in via provvisoria, disponendo, tra le tante, l'affido esclusivo del figlio alla madre, con previsione di incontri in luogo neutro padre-figlio, e presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti. Si pronunciava,
pagina 4 di 8 altresì, sull'assegnazione della casa coniugale, sul contributo economico al mantenimento del figlio da parte del padre, nominando infine il G.I.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative.
All'udienza dell'11/10/2023, il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Le parti, nel rispetto dei termini, depositavano quindi le predette memorie.
All'udienza del 28/02/2024, le parti insistevano sulle istanze istruttorie di cui alle memorie depositate. Il
G.I. si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 28/03/2024, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle prove, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il resistente, con note scritte depositate il 06/05/2025, precisava le conclusioni. Anche la ricorrente, con memoria depositata il 12/05/2025, precisava le conclusioni.
All'udienza del 13/05/2025 il Giudice rinviava a successiva udienza per medesimi incombenti.
All'udienza del 17/06/2025 le parti precisavano le conclusioni, richiamandosi alle note già depositate. Il
Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Le parti, quindi, depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Ritiene preliminarmente il Collegio che la causa sia matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria. Per_ Deve essere ribadito l'affidamento esclusivo del minore (nato il [...]) alla madre, nella forma c.d. rafforzata ex art. 337 quater c.c., come già disposto con l'ordinanza presidenziale, in quanto non sono emersi né si sono verificati nel corso del giudizio, fatti nuovi o modificazioni tali da giustificare una diversa valutazione della situazione genitoriale dei coniugi già condotta in quella sede.
Al di là dell'esito del procedimento penale a carico del resistente per gravi reati in ambito familiare in danno della moglie e della figlia ora maggiorenne (art. 609 bis c.p.), conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti (v. doc. depositato da parte resistente in data 27/5/2025),
l'affidamento mono genitoriale risulta, nel caso di specie, giustificato alla luce delle relazioni sociali e pagina 5 di 8 psicologiche acquisite agli atti (v. in particolare ultima relazione di aggiornamento in data 14.5.2025), dalle quali emerge un costante atteggiamento di disinteresse affettivo del padre nei confronti del figlio, rimasto sostanzialmente immutato nel corso del giudizio. Nello specifico -al contrario di quanto sostenuto dal resistente (egli ha asserito che gli incontri con il figlio non sarebbero avvenuti a causa della Per_ reticenza di - gli operatori dei servizi territoriali hanno riferito che il sig. non si sarebbe CP_1 mai realmente attivato per avere informazioni in merito al figlio, né avrebbe espresso la volontà o il desiderio di incontrarlo, delegando peraltro tale incombente al minore il quale, una volta raggiunta la maggiore età, “se vorrà potrà cercarlo” (cfr. pag.1 relazione del 14.5.2025). Per_ peraltro ha dimostrato, secondo quanto relazionato da ultimo dal Servizio Sociale, una certa resistenza nell'incontrare la figura paterna, percepita come assente e disinteressata.
Nel caso in esame, dunque, l'affidamento esclusivo risulta essere soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore, per il quale la madre rappresenta figura di riferimento in quanto unico genitore a occuparsi affettivamente del suo accudimento.
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà a cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con Pt_1 un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, cui resta dunque assegnata la casa coniugale sita in
Torino, via Mercadante, n. 52.
Quanto al regime di visita, attesa la discontinuità che ha caratterizzato la frequentazione tra il minore ed il padre nel corso degli anni successivi al suo allontanamento dalla casa familiare e considerata l'età del figlio, ritiene questo Collegio che le visite potranno riprendere con le cautele del luogo neutro solo laddove sia il padre a richiederle e valutato il gradimento del minore, nonché previa adeguata preparazione psicologica dello stesso.
Va peraltro confermata la presa in carico della situazione del minore e del nucleo nel suo complesso da parte dei competenti Servizi Sociali e di NPI fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse Per_ di
Quanto al contributo al mantenimento per il minore, tenuto conto che la madre si occupa integralmente ed in via esclusiva dell'accudimento e mantenimento diretto del figlio, ora in età adolescenziale – le cui esigenze economiche, legate alla crescita, aumenteranno col tempo- tenuto conto della sostanziale pagina 6 di 8 Per_ assenza di rapporti fra e il padre e considerata l'esistenza di uno squilibrio tra le situazioni economico reddituali delle parti (la sig.ra allo stato, lavora come colf, con una retribuzione Pt_1 di circa € 200 al mese - v. doc.13 parte ricorrente- essendo inoltre rimasta nella disponibilità della casa già coniugale;
il sig. è impiegato presso la ditta Tempore S.p.a. – v. doc. 19 parte ricorrente, CP_1 con retribuzione mensile netta par a €1.220,00, egli risulta gravato dalla rata del mutuo per la sua abitazione pari ad € 275,00, oltre alle spese ordinarie per le utenze e a un finanziamento per € 82,00 mensili), deve essere posto a carico del padre un assegno mensile per contribuire al mantenimento di Per_
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di importo pari a € 300,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie indicate in dispositivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere parzialmente compensate (nella misura di 1/3), stante la convergenza delle domande in punto status e dovendosi porre la restante parte (2/3) a carico del resistente, maggiormente soccombente sulla domanda di affidamento e di contributo al mantenimento del minore;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e della limitata attività istruttoria svolta:
- Fase studio: € 900,00
- Fase introduttiva: € 700,00
- Fase istruttoria: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.454,00.
TOTALE € 3.957,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.. Per_ Affida il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla medesima le Pt_1 decisioni di maggior interesse per il minore, ex art. 337 quater c.c., disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Assegna la casa coniugale sita in Torino, Via Mercadante, n. 52, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra . Parte_1
pagina 7 di 8 Dispone che gli incontri padre-figlio possano riprendere ove sia il padre a richiederli e valutato il gradimento del minore, nonché previa adeguata preparazione psicologica dello stesso, in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo.
Richiede ai Servizi sociali e di NPI di proseguire nella presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse del minore.
Invita i genitori a collaborare alla realizzazione degli interventi.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, CP_1
l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_1 dette spese, che liquida in € 2.638,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del MOT, dott. Gilberto Di Carlo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3052/2023 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 dell'avv. MAFFIODO FABRIZIO che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 dell'avv. FIO' MATTIA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da memoria del 12/05/2025):
“CONCLUSIONI
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
Alla luce della documentazione in questa sede prodotta (doc. 11) e di quella prodotta dal resistente, la signora richiede che, ex art. 210 c.p.c., il Tribunale Ill.mo Voglia ordinare a controparte Pt_1
l'esibizione della documentazione attestante la situazione reddituale del signor , in particolare: CP_1
• estratti conto e movimentazione aggiornata dei seguenti conti correnti/rapporti bancari: estratto pagina 1 di 8 aggiornato conto corrente n. 106401581 c/o Controparte_2
• rapporto gestione collettiva del risparmio c/o Bancoposta Fondi s.p.a. Società di gestione del risparmio
(id. rapporto 05822531009_ANATRIBSGR_01878425_20100302);
• conto deposito risparmio c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1513U5232NQRY76);
• conto deposito risparmio c/o (id. Controparte_3 rapporto971038805851402Q102E1513U5233NQRWP4);
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. Controparte_3 rapporto971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HQW;
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HRV);
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HRZ);
• certificato di deposito e buoni fruttiferi c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805851402Q1020E1514B0548SQ4HS7);
• conto deposito risparmio c/o (id. rapporto Controparte_3
971038805852004X2020T2251U5321HXDVQK);
- documentazione dalla quale si evinca l'ammontare del beneficio Naspi goduto dal ricorrente. CP_4
b) indagine fiscale.
La ricorrente insta affinché il Tribunale Ill.mo Voglia, in ogni caso, disporre una indagine fiscale volta ad accertare la reale situazione reddituale del signor . CP_1
Per_ c) qualora ritenuto necessario al fine delle decisioni in ordine all'affidamento del figlio minore ed alle modalità di incontro padre-figlio:
- disporre una CTU volta a verificare le capacità genitoriali dei signori e CP_1 Pt_1
- qualora non contrario al preminente interesse del minore e qualora ritenuto utile ai fini della decisione, procedere all'audizione del figlio minore.
Nel merito. In via principale:
- pronunciare la separazione tra i coniugi e , sposati il giorno Parte_1 Controparte_1
21.08.1999, in Torino, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino, al numero 341, uff. 2, parte 1, serie -, anno 1999;
- assegnare alla signora la casa familiare, di proprietà esclusiva dei genitori del signor Parte_1
, sita in Torino, Via Mercandante, n. 52, con tutti i beni ivi contenuti;
CP_1
pagina 2 di 8 - affidare il figlio minore , in via esclusiva, alla madre, demandando alla medesima le Persona_2 decisioni (anche di straordinaria amministrazione) relative al minore;
- disporre la presa in carico del nucleo familiare ai S.S.T. ed al servizio di N.P.I./psicologia dell'età evolutiva;
- determinare le modalità ed i tempi degli incontro padre-figlio secondo quanto suggerito dai servizi coinvolti, stabilendo che la ripresa dei contatti tra i due avvenga (almeno inizialmente) in luogo neutro ed alla presenza di personale educativo;
Per_
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento di mediante la Controparte_1 corresponsione alla signora di un assegno mensile proporzionato ai redditi del resistente Parte_1
e, comunque, non inferiore ad Euro 300,00=, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e comunque successivamente documentate, come da Protocollo d'Intesa tra
Magistrati ed Avvocati, sostenute dalla madre in favore del figlio;
- stabilire che l'assegno unico al nucleo familiare venga percepito, in via esclusiva, dalla odierna ricorrente.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Per parte resistente (come da note del 06/05/2025):
“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis
Nel merito
- Pronunciare la separazione tra i coniugi e , sposati il giorno Parte_1 Controparte_1
21.08.1999, in Torino, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Torino, al numero 341, uff. 2, parte I, serie -, anno 1999;
- Assegnare alla signora la casa familiare, sita in Torino, Via Mercadante, n. 52; Pt_1
- Disporre la presa in carico del nucleo familiare da parte degli assistenti sociali competenti territorialmente;
- Affidare in modo condiviso il figlio minore , ad entrambi i genitori, con residenza Persona_2 prevalente presso la madre, con facoltà del padre di vedere il minore nelle modalità disposte dai Servizi territorialmente competenti;
pagina 3 di 8 Per_
- Disporre che il SI. contribuisca al mantenimento di mediante la corresponsione alla CP_1 signora di un assegno mensile pari ad euro 150,00 rivalutabile annualmente secondo gli Parte_1 indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessarie ove previamente concordate e comunque documentate, come da Protocollo d'Intesa tra
Magistrati e Avvocati;
- Disporre che l'assegno unico venga richiesto e goduto direttamente dalla SI.ra ; Parte_1
In ogni caso
- Con vittoria di spese, competenze professionali di causa, oltre oneri di legge.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Controparte_1
21/08/1999. Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/02/2001 e il 13/12/2009. Per_3
Con ricorso depositato il 09/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva quindi l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento esclusivo del figlio Per_
la previsione di un calendario per il regime di visita padre-figlio, nonché di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre di € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie.
Ritualmente, si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di Controparte_1 separazione, instando per l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, per la presa in carico del nucleo familiare da parte dei servizi sociali competenti, per l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con facoltà per il padre di tenerlo con sé secondo il gradimento del figlio, nonché per la previsione di un contributo al mantenimento del figlio da parte del padre di €150,00 mensili oltre il
50% delle le spese straordinarie.
All'udienza del 10/05/2023 il Presidente sentiva le parti e si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Le parti, ritualmente, depositavano la documentazione reddituale richiesta in sede di udienza.
A scioglimento della riserva, con provvedimento del 15/06/2023, il Presidente si pronunciava in via provvisoria, disponendo, tra le tante, l'affido esclusivo del figlio alla madre, con previsione di incontri in luogo neutro padre-figlio, e presa in carico del nucleo da parte dei servizi competenti. Si pronunciava,
pagina 4 di 8 altresì, sull'assegnazione della casa coniugale, sul contributo economico al mantenimento del figlio da parte del padre, nominando infine il G.I.
Le parti depositavano le rispettive memorie integrative.
All'udienza dell'11/10/2023, il G.I., su richiesta delle parti, concedeva i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
Le parti, nel rispetto dei termini, depositavano quindi le predette memorie.
All'udienza del 28/02/2024, le parti insistevano sulle istanze istruttorie di cui alle memorie depositate. Il
G.I. si riservava. A scioglimento della riserva, con ordinanza del 28/03/2024, il G.I. si pronunciava in ordine all'ammissione delle prove, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni.
Il resistente, con note scritte depositate il 06/05/2025, precisava le conclusioni. Anche la ricorrente, con memoria depositata il 12/05/2025, precisava le conclusioni.
All'udienza del 13/05/2025 il Giudice rinviava a successiva udienza per medesimi incombenti.
All'udienza del 17/06/2025 le parti precisavano le conclusioni, richiamandosi alle note già depositate. Il
Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
Le parti, quindi, depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
E' provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Ritiene preliminarmente il Collegio che la causa sia matura per la decisione, senza necessità di ulteriore attività istruttoria. Per_ Deve essere ribadito l'affidamento esclusivo del minore (nato il [...]) alla madre, nella forma c.d. rafforzata ex art. 337 quater c.c., come già disposto con l'ordinanza presidenziale, in quanto non sono emersi né si sono verificati nel corso del giudizio, fatti nuovi o modificazioni tali da giustificare una diversa valutazione della situazione genitoriale dei coniugi già condotta in quella sede.
Al di là dell'esito del procedimento penale a carico del resistente per gravi reati in ambito familiare in danno della moglie e della figlia ora maggiorenne (art. 609 bis c.p.), conclusosi con sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti (v. doc. depositato da parte resistente in data 27/5/2025),
l'affidamento mono genitoriale risulta, nel caso di specie, giustificato alla luce delle relazioni sociali e pagina 5 di 8 psicologiche acquisite agli atti (v. in particolare ultima relazione di aggiornamento in data 14.5.2025), dalle quali emerge un costante atteggiamento di disinteresse affettivo del padre nei confronti del figlio, rimasto sostanzialmente immutato nel corso del giudizio. Nello specifico -al contrario di quanto sostenuto dal resistente (egli ha asserito che gli incontri con il figlio non sarebbero avvenuti a causa della Per_ reticenza di - gli operatori dei servizi territoriali hanno riferito che il sig. non si sarebbe CP_1 mai realmente attivato per avere informazioni in merito al figlio, né avrebbe espresso la volontà o il desiderio di incontrarlo, delegando peraltro tale incombente al minore il quale, una volta raggiunta la maggiore età, “se vorrà potrà cercarlo” (cfr. pag.1 relazione del 14.5.2025). Per_ peraltro ha dimostrato, secondo quanto relazionato da ultimo dal Servizio Sociale, una certa resistenza nell'incontrare la figura paterna, percepita come assente e disinteressata.
Nel caso in esame, dunque, l'affidamento esclusivo risulta essere soluzione maggiormente rispondente alle esigenze psicoaffettive del minore, per il quale la madre rappresenta figura di riferimento in quanto unico genitore a occuparsi affettivamente del suo accudimento.
Conseguentemente, e per la gravità degli aspetti testé evidenziati, unitamente alle difficoltà a cui la sig.ra andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con Pt_1 un genitore sostanzialmente assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per il figlio siano adottate dalla madre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
In considerazione di quanto sopra stabilito, deve inoltre disporsi che il minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre, cui resta dunque assegnata la casa coniugale sita in
Torino, via Mercadante, n. 52.
Quanto al regime di visita, attesa la discontinuità che ha caratterizzato la frequentazione tra il minore ed il padre nel corso degli anni successivi al suo allontanamento dalla casa familiare e considerata l'età del figlio, ritiene questo Collegio che le visite potranno riprendere con le cautele del luogo neutro solo laddove sia il padre a richiederle e valutato il gradimento del minore, nonché previa adeguata preparazione psicologica dello stesso.
Va peraltro confermata la presa in carico della situazione del minore e del nucleo nel suo complesso da parte dei competenti Servizi Sociali e di NPI fino a quando ritenuto opportuno e necessario, nell'interesse Per_ di
Quanto al contributo al mantenimento per il minore, tenuto conto che la madre si occupa integralmente ed in via esclusiva dell'accudimento e mantenimento diretto del figlio, ora in età adolescenziale – le cui esigenze economiche, legate alla crescita, aumenteranno col tempo- tenuto conto della sostanziale pagina 6 di 8 Per_ assenza di rapporti fra e il padre e considerata l'esistenza di uno squilibrio tra le situazioni economico reddituali delle parti (la sig.ra allo stato, lavora come colf, con una retribuzione Pt_1 di circa € 200 al mese - v. doc.13 parte ricorrente- essendo inoltre rimasta nella disponibilità della casa già coniugale;
il sig. è impiegato presso la ditta Tempore S.p.a. – v. doc. 19 parte ricorrente, CP_1 con retribuzione mensile netta par a €1.220,00, egli risulta gravato dalla rata del mutuo per la sua abitazione pari ad € 275,00, oltre alle spese ordinarie per le utenze e a un finanziamento per € 82,00 mensili), deve essere posto a carico del padre un assegno mensile per contribuire al mantenimento di Per_
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, di importo pari a € 300,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie indicate in dispositivo.
Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere parzialmente compensate (nella misura di 1/3), stante la convergenza delle domande in punto status e dovendosi porre la restante parte (2/3) a carico del resistente, maggiormente soccombente sulla domanda di affidamento e di contributo al mantenimento del minore;
esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, in applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per essersi l'attività defensionale esaurita successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto del valore della domanda, della complessità della fattispecie e della limitata attività istruttoria svolta:
- Fase studio: € 900,00
- Fase introduttiva: € 700,00
- Fase istruttoria: € 903,00
- Fase decisionale: € 1.454,00.
TOTALE € 3.957,00
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.. Per_ Affida il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra demandando alla medesima le Pt_1 decisioni di maggior interesse per il minore, ex art. 337 quater c.c., disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso la madre.
Assegna la casa coniugale sita in Torino, Via Mercadante, n. 52, con gli arredi che la compongono, alla sig.ra . Parte_1
pagina 7 di 8 Dispone che gli incontri padre-figlio possano riprendere ove sia il padre a richiederli e valutato il gradimento del minore, nonché previa adeguata preparazione psicologica dello stesso, in idoneo ambiente neutro, da individuarsi a cura dei Servizi sociali di zona, alla presenza di personale educativo.
Richiede ai Servizi sociali e di NPI di proseguire nella presa in carico della situazione del minore e dei suoi genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno, fino a quando ritenuto necessario nell'interesse del minore.
Invita i genitori a collaborare alla realizzazione degli interventi.
Dispone che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre, il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, CP_1
l'assegno periodico di € 300,00 da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive (per una attività) e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamandosi espressamente il Protocollo d'intesa del 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e l'Ordine degli Avvocati di Torino.
Compensa nella misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e, per l'effetto:
Dichiara tenuto e condanna a rifondere a la restante parte di Controparte_1 Parte_1 dette spese, che liquida in € 2.638,00 oltre esborsi, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Minuta redatta con la collaborazione del MOT, dott. Gilberto Di Carlo
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