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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/09/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 830/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dai proc. dom. avv. GARLASCHINI TIZIANA e avv. BARRA ALESSANDRO, entrambi del Foro di Milano, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dai proc. dom. avv. LOCATELLI MAURIZIO e avv. MARENZI ANGELA CRISTINA, entrambi del Foro di Bergamo, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con la nomina d'ufficio del Curatore Speciale
Avv. SABRINA GHEZZI, difensore dei minori (C.F. Persona_1
, nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] – _2 C.F._2 rispettivamente ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 272/2024 e n. 273/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Preliminarmente, in punto PROCESSUALE, qualora il Collegio Voglia disporre RIMESSIONE in ISTRUTTORIA, ex art. 187 e art. 279 c.2 n.4 c.p.c., disponendo ulteriore istruzione della causa, (si chiede) PRONUNCIARSI SENTENZA PARZIALE IMMEDIATA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, sussistendone tutti i presupposti. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ES LN (BG) il 21 aprile 2007 tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES Controparte_1
LN, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza - CONFERMARE per i minori e R_
il regime di AFFIDO CONDIVISO, con collocazione prevalente presso la _2 madre, come statuito– e mai modificato con i provvedimenti provvisori - in separazione consensuale dichiarata dal Tribunale di Bergamo RG 8191/2019, e omologata il 10 dicembre 2019; IN SUBORDINE, -DISPORSI il regime di AFFIDO CONDIVISO con collocazione esclusiva presso la madre, e conferendo alla madre Parte_2 di operare le scelte ordinarie e altresì non ordinarie ma comunque prevedibili che attengono alla vita quotidiana dei minori;
tuttavia espressamente confermando il diritto del padre a partecipare alle scelte di cura straordinarie mediche e scolastiche ed educative dei figli;
IN ULTERIORE SUBORDINE, solo e soltanto nell'interesse immediato e attuale dei minori, ribadendone l'assenza dei relativi presupposti di legge, in considerazione delle - seppur parziali - risultanze istruttorie e dell'interrogatorio dei minori, disporsi l'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO alla madre, concedendo al padre comunque di partecipare alle scelte di cura straordinarie non prevedibili mediche, scolastiche, educative di maggior rilievo dei figli;
IN OGNI CASO, -RESPINGERE la domanda di affidamento super esclusivo, stanti la carenza dei presupposti di legge, e stante l'assenza di elementi probatori idonei a tale pronuncia, come raccolti in giudizio;
-RESPINGERE le conclusioni del Curatore dei minori, in quanto indebitamente gravatorie della posizione del ricorrente, formulate in violazione del principio dispositivo della domanda, e in quanto espansive delle domande formulate dalla resistente
e comunque destituite di fondamento e di qualsivoglia elemento istruttorio CP_1 processualmente verificato e/o stante la carenza dei necessari presupposti giuridici a tale pronuncia;
- CONFERMARE l'assegno di mantenimento a carico del Sig. in Parte_1 favore dei figli minori e nella misura di € 500,00.=, disposta nel R_ _2 presente giudizio, come già aumentata rispetto alla pronuncia di separazione,
, per l'effetto, la richiesta della Sig.ra avanzata (peraltro solo CP_3 CP_1 nelle memorie dicembre 2024) di ulteriore aumento ad € 600,00.= dell'assegno di mantenimento, posto che nessuna variazione di spese sostenute e/o da sostenersi in favore dei minori è stata documentata e nessuna modifica dei redditi della SI CP_1
e/o Sig. è occorsa (né è stata documentata) dall'inizio del presente giudizio;
Parte_1
- CONFERMARE la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie in favore pagina 2 di 35 dei minori, come statuite in separazione, individuate in ossequio alle linee-guida del Tribunale di Bergamo;
- AUTORIZZARE la vendita della casa coniugale, così come previsto nella sentenza di separazione e rimasta sospesa nei provvedimenti interinali resi nel presente giudizio, fissando termine, all'occorrenza, allo scopo;
IN VIA ISTRUTTORIA e IN OGNI CASO - ORDINARE agli Assistenti Sociali di ES LN di PREDISPORRE UN PERCORSO DI RIAVVICINAMENTO PADRE-FIGLI, nel superiore interesse dei minori, e in ottemperanza al provvedimento di Questo Tribunale del 18 aprile 2024 – e mai attuato – che così disponeva : incarica i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di organizzare in favore dei minori e tutti gli interventi di sostegno, anche psicologico, al fine del R_ _2 riavvicinamento padre-figli” in tal caso DISPONENDO interazione con gli assistenti sociali del Distretto di Milano competenti per il padre e, se ritenuto, DISPONENDO assunzione di periodiche informazioni presso gli ambienti scolastici e socioeducativi frequentati dai minori;
- ancora in via ISTRUTTORIA, si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria 183 n.2 del 13 gennaio 2023, capitoli n.3 e n.5 sul rapporto padre- figli;
si insiste inoltre nell'ammissione dei capitoli a prova diretta formulati in memoria 183 n.3 del 02 febbraio 2023 , capitoli da n.6 a n.23 compresi;
e altresì nella prova contraria diretta richiesta in memoria 183 n.2 e nella prova contraria indiretta richiesta nella memoria 183 n.3; con i medesimi testi ivi indicati;
IN OGNI CASO, - REVOCARE il Curatore dei minori, - RESPINGERE ogni e qualsiasi altra domanda e/o eccezione di parte resistente - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
e , con ogni conseguente statuizione. 2) Controparte_1 Parte_1
Eccettuata la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettare siccome del tutto illegittime e manifestamente infondate tutte le domande avanzate dal ricorrente sia in fatto che in diritto. 3) Disporre ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ. l'affidamento super esclusivo dei figli e alla madre R_ _2 SI.ra , essendo l'affido esclusivo o condiviso con il padre, alla luce Controparte_1 di quanto riferito e documentato in atti, contrario all'interesse dei minori. Solo in via subordinata disporsi l'affido esclusivo alla madre. 4) Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori l'importo non inferiore ad € 300,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e l' sottoscritto il 31.10.2024. 5) CP_4
Assegnare la casa d'abitazione coniugale sita in Comune di ES LN (BG), Via Partigiani n. 6 (int.26), in comproprietà tra i coniugi e gravata di mutuo ipotecario, in uso alla SI.ra con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, Controparte_1 con collocamento dei minori presso detta abitazione. 6) Disporre che “l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico” venga attribuito per intero alla SI.ra CP_1
. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa
[...] venisse rimessa in istruttoria, ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte pagina 3 di 35 nei capitoli sotto elencati: 1) Vero che la sera dell'8 febbraio 2022 il figlio minore
[...] riceveva via WhatsApp da suo padre un messaggio in cui, dopo alcuni R_ secondi di immagini di normale video musicale, comparivano d'improvviso una serie di immagini pornografiche di cui al doc. 2) di parte convenuta che mi si rammostra. 2) Vero che il minore mostrava il messaggio e relativo video alla madre. 3) Persona_1
Vero che il minore a seguito di tale episodio decideva di bloccare i Persona_1 contatti con suo padre tramite WhatsApp così come faceva anche il FR
[...]
che nell'occasione era insieme a pur non avendo visto il video. 4) _2 R_
Vero che il SI. il giorno successivo pubblicava negli “stati” Parte_1 di Whats App quanto riportato nel doc. 3) di parte convenuta che mi si rammostra. 5) Vero che la SI è originaria di Carobbio Degli Angeli (BG), ove Controparte_1 risiedono i nonni materni, i quali da sempre hanno aiutato la coppia nell'accudimento dei figli, mentre entrambi i genitori erano impegnati al lavoro. 6) Vero che e R_ hanno sempre frequentato l'Oratorio di Carobbio degli Angeli, partecipato al _2 catechismo e ricevuto la prima confessione e la prima comunione, con piena adesione di entrambi i genitori e che nel periodo 2020/2021 avrebbe compiuto il cammino R_ per il sacramento della cresima, mentre avrebbe iniziato il primo dei due anni di _2 preparazione alla stessa. 7) Vero che il SI. , giunto il periodo Parte_1 dell'iscrizione (settembre 2020) negava il proprio consenso alla partecipazione dei figli al catechismo e, per quanto riguarda anche alla cresima, arrivando a telefonare R_ sia al Parroco Don che alla Curia di Bergamo per diffidare tali Autorità dal Per_2 consentire il catechismo. 8) Vero che il 28 ottobre 2020 nel corso di una telefonata con il padre, così come anche in altre precedenti occasioni, i due figli e R_ _2 imploravano il padre di consentire loro la frequenza del catechismo e di dare l'assenso per la cresima di e, dopo l'ennesimo suo rifiuto, gli stessi manifestavano il loro R_ sconforto con pianti e con atteggiamenti decisamente più “freddi” nei confronti del padre. 9) Vero che a partire dal mese di ottobre 2020 il SI. Parte_1 cessava di far visita ai figli minori e limitava i contatti telefonici con gli stessi a sporadici messaggi serali via WhatsApp. 10) Vero che già nei mesi precedenti all'ottobre 2020, e manifestavano disagio nell'affrontare le visite paterne, nel corso delle R_ _2 quali il SI. pronunciava invettive ed offese nei confronti Parte_1 della SI e dei nonni materni, poneva insistentemente domande Controparte_1 riferite a quest'ultima, proibiva di riferire alla madre determinati fatti ovvero indicava loro ciò che avrebbero o non avrebbero potuto riferire alla madre con ordini perentori e minaccia di punizioni, si lamentava con loro sugli aspetti economici legati alla separazione, prospettava ai figli che in futuro sarebbero andati a vivere con lui, giungendo nell'aprile 2020 a leggere ai figli una lettera inviata dai legali della madre al legale del padre. 11) Vero che in data 04.12.2020, asserendo il SI. Parte_1
che fosse fissato per cure dei figli minori e l'appuntamento
[...] R_ _2 presso lo studio dentistico “KIBA” di Milano, si recava a ritirare i figli fuori da scuola. 12) Vero che i figli minori non volevano andare con il padre ma la SI CP_1
li convinceva circa la necessità di recarsi con lui dal dentista a Milano. 13) Vero
[...]
pagina 4 di 35 che quando e salivano in macchina, il padre subito polemizzava con R_ _2 loro, chiedendo spiegazioni in merito all'atteggiamento poco entusiasta che manifestavano nei suoi confronti. 14) Vero che alla risposta di “perché siamo R_ ancora arrabbiati con te” il padre rispondeva sbraitando “siete ancora arrabbiati con me per un cazzo di catechismo?”; faceva seguito dicendo “si perché sei cattivo”. _2
15) Vero che dopo le frasi riportate al cap. 14) il padre frenava bruscamente, tanto che sbatteva il capo contro il poggiatesta. 16) Vero che entrambi i figli minori erano _2 seduti sul sedile posteriore e non avevano le cinture allacciate. 17) Vero che durante il tragitto in autovettura di cui ai capitoli che precedono a partire dal n. 11), il SI.
riferiva a e che non li avrebbe portati dal Parte_1 R_ _2 dentista, ma all'Oriocenter. 18) Vero che per tutto il tempo del viaggio di cui ai capitoli che precedono a partire dal n. 11), il padre si rivolgeva ai figli riferendosi in termini offensivi alla SI.ra , utilizzando epiteti spregiativi riferiti a lei ed ai Controparte_1 suoi genitori, ciò per cui il figlio gli rivolgeva un rimprovero, al che il padre gli _2 indirizzava un pugno e si arrestava prima di attingerne il viso e gli diceva “se R_ picchi mio FR ti picchio io”. 19) Vero che il SI. si Parte_1 fermava al distributore di carburante “Esso” che si trova lungo la Strada Statale 42 in località Albano Sant'ND (BG) per comprare dei panini. 20) Vero che mentre il padre si trovava all'interno del chiosco del distributore di carburante, il figlio minore telefonava alla nonna, SI , piangendo e chiedendo che R_ Parte_3 venisse a prenderli. 21) Vero che alla domanda della nonna di indicarle dove fossero, inviava alcune fotografie del distributore e dell'area di sosta in cui si trovavano _2 di cui al doc. 4) di parte convenuta che si rammostra. 22) Vero che il SI.
[...]
tornava all'autovettura e il figlio gli chiedeva di poter andare Parte_1 R_ in bagno, al fine di trattenersi ancora lì per aspettare la nonna. 23) Vero che visti sopraggiungere i nonni, il SI. afferrava per Parte_1 _2 strappargli di mano il cellulare e lo spingeva all'interno della sua autovettura, al che scappava e la nonna, che si era avvicinata al veicolo del ricorrente, riceveva dal R_ medesimo uno spintone che le faceva perdere l'equilibrio e andare a sbattere contro l'autovettura. 24) Vero che nel frattempo la nonna aveva chiesto Parte_3
l'intervento dei Carabinieri e successivamente avvisato la figlia , la Controparte_1 quale si trovava al lavoro. 25) Vero che dapprima arrivava la SI.ra Controparte_1
e subito dopo la pattuglia dei Carabinieri. 26) Vero che i Carabinieri intervenuti chiedevano conto dell'accaduto e prendevano conoscenza di quanto loro riferito dalla nonna e poi dai minori e per poi chiedere ai bambini con quale genitore R_ _2 volessero andare e gli stessi rispondevano che volevano tornare a casa con la mamma, alla quale pertanto venivano affidati. 27) Vero che, dopo i fatti esposti nei precedenti capitoli a partire dal n. 11), la SI apprendeva dallo studio Controparte_1 dentistico “KIBA” che il SI. era stato informato già tre Parte_1 giorni prima che il medico da cui e avrebbero dovuto ricevere la R_ _2 prestazione odontoiatrica, ossia la Dott.ssa aveva disdettato l'appuntamento Pt_4 per motivi familiari. 28) Vero che il SI. in data 11 dicembre Parte_1 Parte_1
pagina 5 di 35 2020 inviava il seguente messaggio WhatsApp alla SI : “ti Controparte_1 avviso che ho firmato il modulo per la cresima e il catechismo dei ragazzi. Non hai vinto perché il resto avrà il suo corso ma in questo caso chi ci perde sono loro perché faranno la cresima senza il padre” di cui al doc. 6) di parte convenuta che mi si rammostra. 29) Vero che il SI. quando telefonava ai figli, e ciò sino al mese Parte_1 di ottobre 2020, pretendeva che gli stessi si chiudessero in camera e non si facessero sentire dalla madre. 30) Vero che nel mese di febbraio 2020 la SI.ra Controparte_1 si accorgeva che il padre aveva attivato una opzione di collegamento dell'applicazione WhatsApp dei cellulari dei figli, con un computer nella sua disponibilità esclusiva, per controllare la messaggistica dei loro cellulari. 31) Vero che nel corso delle visite paterne la convivente del SI. , SI.ra entrava in Parte_1 Controparte_5 conflitto e polemica con i due bambini, spesso recriminava con il padre contro i figli, fino a lasciarsi andare la stessa a frequenti pianti. 32) Vero che e facevano R_ _2 presente alla madre che durante le visite paterne dovevano dormire in soggiorno su uno scomodo divano letto. 33) Vero che il SI. trascorreva il Parte_1 tempo con i figli giocando alla “play station“, più volte riportandoli all'abitazione materna senza aver svolto i compiti ovvero rimproverandoli se li portavano da fare a Milano. 34) Vero che il SI. è inadempiente agli obblighi Parte_1 assunti in sede di separazione riguardanti arretrati relativi al contributo di mantenimento dei figli sia di natura ordinaria che straordinaria, alla quota 50% del mutuo ipotecario riferito alla casa coniugale cointestata, alla quota 50% del finanziamento bancario Findomestic, alla quota 50% del rimborso per l'affidamento bancario gravante sul conto corrente cointestato e per indebiti addebiti medesimo di rate polizza vita pensione e polizza vita e finanziamento riferite al solo SI. , alla quota Parte_1 del 50% per interessi passivi bancari e competenze sul conto corrente cointestato, alla quota del 50% degli assegni familiari, alla quota del 50% del credito d'imposta risultante dal Modello 730 per l'anno 2018, alla spesa per pensione del cane OF di proprietà del SI. relativa al periodo dal 10 al 18 luglio 2020, per una Parte_1 somma ammontante a tutto il 31.12.2022 ad € 17.723,23.= come da docc. 14), 15), 16), 25) e 26) di parte convenuta che si rammostrano. 35) Vero che la SI CP_1
ha sempre lavorato regolarmente come operaia, con orario che da lunedì a
[...] sabato la vede impegnata dalle 8.30 alle 15.00 ciò che le consente, per il resto della giornata, di occuparsi dei figli e della casa. 36) Vero che i due figli e R_ _2 così come la SI , hanno mantenuto rapporti con il nonno Controparte_1 paterno, anche dopo la separazione. 37) Vero che la SI , Testimone_1 compagna del padre del SI. , avvisava in data 17.07.2022 la Parte_1 SI della morte del FR del SI. , Controparte_1 Parte_1 dopo di che quest'ultimo lamentava con la stessa di aver riferito la circostanza alla SI.ra
, dicendole al telefono in pari data: “vengo dove lavori e ti spacco le Controparte_1 gambe”. Si indicano quali testi a prova diretta sui capitoli ut supra, nonché a prova contraria sugli avversari capitoli che fossero eventualmente ammessi: - R_ residente in [...], da escutere su tutti i
[...]
pagina 6 di 35 capitoli ad esclusioni dei capp. 34) e 37); - residente in [...]
LN, via Dei Partigiani n. 6, da escutere su tutti i capitoli ad esclusioni dei capp. 34) e 37); - SI.ra residente in [...]
n. 11, da escutere su tutti i capitoli;
- SI.ra residente in [...]degli Testimone_2
Angeli (BG), Via Donizetti n. 11, da escutere su tutti i capitoli;
- SI.ra , Testimone_1 residente in [...], da escutere sui capitoli 36) e 37). - SI.
, residente in [...] da escutere sui Testimone_3 capitoli 36) e 37). Respingersi in ogni caso la consulenza tecnica d'ufficio sui minori, essendo del tutto puntuale, approfondito ed esaustivo il lavoro svolto dai Servizi Sociali della Val Cavallina, e tenuto conto di quanto emerso appurato dall'incarico svolto del curatore dei minori e dell'audizione di questi ultimi avanti l'Ill.mo Giudice. IN OGNI CASO: Spese, anticipazioni e compensi professionali di causa interamente rifusi”.
Per il Curatore speciale dei minori: “NEL MERITO 1. DISPORRE L'AFFIDO SUPER- ESCLUSIVO dei minori in favore della madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano i figli minori, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare, disporre che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori;
2. DISPORRE che la madre comunichi al padre resistente - tramite i Servizi Sociali delegati - le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli in modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre;
3. INCARICARE i Servizi Sociali competenti territorialmente di mantenere la presa in carico del nucleo familiare proseguendo il monitoraggio sul nucleo familiare e sulle condizioni dei minori, offrendo ai minori, laddove dovessero esprimerne il desiderio, la possibilità di avviare un percorso psicoterapeutico che li aiuti a rielaborare quanto accaduto ed imparare a gestire diversamente la sofferenza che li accompagna nella loro quotidianità (principalmente l'ansia che il padre possa interferire con le loro vite come in passato), segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia situazioni di pregiudizio per i minori;
4. CONFERMARE nel resto quanto in precedenza stabilito in ordine al mantenimento dei minori e all'assegnazione della casa familiare;
5. DISPORRE che le frequentazioni tra il padre e i minori avvengano a mezzo di incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali delegati, soltanto ove i minori ne facciano richiesta;
6. PRESCRIVERE alla madre e al padre di collaborare con i Servizi Sociali, di impegnarsi nell'esercizio responsabile delle funzioni genitoriali e di seguire i conSIli degli operatori. ASSEGNARE termine per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 7 di 35 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2022, - premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il giorno 21/04/2007 a Controparte_1
ES LN (trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n. 3, parte II, serie A), dalla cui unione sono nati i figli (n. l'01/02/2008) R_
e (n. il 31/12/2009), nonché di essersi separato dalla coniuge consensualmente _2 alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto datato 03/12/2019 - adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di disporre il regime di affidamento, collocamento e diritti di visita dei figli secondo le modalità ritenute più idonee dal Servizio sociale territoriale a cui chiedeva di conferire un incarico urgente per verificare lo stato psicologico di e R_
e le ragioni della loro opposizione alla frequentazione con il padre, nonché per _2 svolgere un'approfondita indagine sull'intero nucleo familiare e regolamentare le frequentazioni tra il genitore e i due minori;
chiedeva, infine, di ridurre il contributo per il mantenimento dei figli posto a suo carico da euro 200,00 al mese ad euro 150,00 per ciascun figlio, ferma la pari ripartizione tra i genitori delle spese di natura straordinaria.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva che, a far data dalla separazione dei coniugi, i figli venivano collocati presso la madre nell'abitazione coniugale sita a ES LN, mentre il marito si trasferiva a Milano;
che, da allora, il rapporto tra il padre e i figli andava via via inclinandosi fino ad interrompersi del tutto, e ciò in ragione della condotta ostacolante del diritto/dovere di visita paterno posta in essere continuativamente dalla madre dei minori; che, infatti, dal dicembre dell'anno 2019 l'odierna convenuta intraprendeva una vera e propria opera di demonizzazione e demolizione della figura paterna volta ad escludere progressivamente il SInor dalla vita dei figli, in particolare lamentando, improvvisamente, un presunto Parte_1
e indimostrato atteggiamento aggressivo e denigratorio tenuto dal padre nei confronti della figura materna, dei minori e financo dei suoceri;
che, infatti, in occasione delle frequentazioni tra padre e figli, questi ultimi, sovente, riportavano al padre le frasi ingiuriose proferite alla loro presenza dalla madre e il sentimento di rancore serbato da quest'ultima nei confronti del SInor che peraltro la madre era solita usare Parte_1 espressioni, quali “Il PÀ è un coglione”, che venivano riportate dai figli in occasione delle visite presso il domicilio paterno accompagnate da altre esternazioni del tipo “la mamma ti odia all'ennesima potenza… la mamma non ti vuole più vedere”, circostanze che facevano emergere la loro sofferenza e il loro coinvolgimento nel conflitto genitoriale;
che in particolare i minori non venivano lasciati liberi nelle frequentazioni con il padre dovendo rispettare i “diktat” materni sugli orari di rientro a casa e sulle attività da svolgere durante il tempo di visita paterno (i figli erano costretti a cenare frettolosamente per essere riaccompagnati a casa o a impiegare tutto il tempo nello svolgimento dei compiti scolastici); che, con il passare del tempo, l'atteggiamento della madre comportava un progressivo allontanamento della figura paterna che veniva relegata a inutile e fastidioso orpello;
che e iniziavano, altresì, improvvisamente, R_ _2
a opporre resistenza sia alle telefonate sia alle visite del padre, assumendo atteggiamenti pagina 8 di 35 di sfida e inaudita sfrontatezza, arrivando anche a rimproverare al padre la presenza della nuova compagna, dapprima accettata (riportando frasi del tipo “La mamma ci ha detto che se c'è lei tu non ci vuoi più bene”; “la mamma ha detto che non avrà nessuno perché vuole bene solo a noi”); che, in questo clima, in una escalation di false accuse e continue critiche nei confronti del padre alla presenza dei minori, si consumava il drammatico episodio del 4 dicembre 2020 che sanciva la definitiva rottura dei rapporti tra padre e figli;
che, più in particolare, quel giorno SInor si trovava insieme ai minori Parte_1 presso il distributore “Esso” per acquistare dei panini per il pranzo, quando veniva raggiunto dal suocero che gli sferrava un pugno, per fortuna andato a vuoto, proferendo frasi minacciose e ingiuriose nei suoi confronti;
che, in questa occasione, i minori, già gravemente coinvolti nel conflitto genitoriale, dichiaravano ai militari intervenuti di voler tornare a casa della madre, sicché da questo momento le frequentazioni con il padre cessavano del tutto tanto è vero che ancora oggi il padre non vede né sente i figli, che vengono gestiti in via esclusiva dalla madre, la quale, dal canto suo, non si era in alcun modo prodigata per indurre i figli a riprendere le frequentazioni con l'altro genitore;
che anche la difesa dell'odierno ricorrente - nell'ottobre 2021 - tentava con l'invio di una missiva di far riallacciare il rapporto tra il padre e i figli, ma senza esito, visto che la madre in quell'occasione ribadiva le proprie ingiustificate richieste economiche;
che, per quanto concerne il contributo per il mantenimento dei figli, in ragione della situazione di ristrettezza economica sopravvenuta a causa della mancata vendita della casa coniugale da parte della SI in spregio quanto pattuito nell'accordo di separazione, CP_1 il ricorrente si trovava costretto a chiedere una riduzione del contributo per il mantenimento dei figli, dovendo sostenere le spese per l'abitazione dove conviveva con l'attuale compagna per euro 500 al mese, i costi dello psicologo pari ad euro 180 al mese e le rate di un finanziamento Compass pari ad euro 250 al mese.
Con memoria difensiva depositata in data 21/04/2022 si costituiva in giudizio
[...]
nulla opponendo alla domanda di divorzio ma chiedendo di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori previa audizione di e già R_ _2 ultradodicenni;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 300,00 al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero importo dell'assegno unico erogato dall'Inps, con conferma dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, gravata da mutuo ipotecario cointestato. Nel merito, la convenuta lamentava l'incapacità di di rapportarsi in modo adeguato con i figli, aspetto confermato anche Parte_1 dall'episodio avvenuto, da ultimo, in data 08/02/2022, allorquando l'odierno ricorrente - che non vedeva i figli già da ottobre 2020 - faceva improvvisamente irruzione nella vita di inviandogli un video pornografico, più specificatamente un video musicale in R_ cui, dopo alcuni secondi di immagini, comparivano all'improvviso scene pornografiche;
che tale episodio sconvolgeva letteralmente che lo confidava alla madre, e pure R_
pur non avendo visto il video, rimaneva gravemente turbato dall'accaduto; che, _2 alle giuste rimostranze che la SI rivolgeva verso il marito, quest'ultimo il CP_1 giorno successivo pubblicava degli “stati” di whatsapp chiaramente allusivi nei confronti pagina 9 di 35 della madre con lo scopo di ferirla;
che, comunque, questo comportamento del padre doveva essere letto in considerazione del fatto che costui aveva più volte espresso la volontà che i figli “si svegliassero”, riportando le esperienze da adulto che lui stesso aveva avuto alla loro età, manifestando una visione educativa non condivisa dalla SI e non corrispondente ai desideri e all'indole dei due minori;
che, unitamente CP_1 all'episodio sopra descritto, si era reso responsabile di un altro grave Parte_1 avvenimento avvenuto il 4 dicembre 2020, periodo in cui, per sua decisione unilaterale, aveva già interrotto le visite con i figli dall'ottobre 2020 a seguito di un litigio telefonico dovuto al fatto che il padre aveva negato il proprio assenso all'iscrizione di entrambi al catechismo e a far ricevere il sacramento della Cresima a sebbene ciò R_ corrispondesse ai desideri dei minori, che ci tenevano a svolgere queste attività insieme ai compagni di classe e ai loro coetanei, verso i quali provavano disagio e vergogna per tale forma di esclusione e per il comportamento paterno che l'aveva determinata; che, infatti, durante un litigio telefonico avvenuto in data 28 ottobre 2020, i figli imploravano al padre di consentire loro la frequenza del catechismo e di dare l'assenso per la celebrazione della Cresima, ma dopo l'ennesimo immotivato rifiuto del genitore, presi dallo sconforto, limitavano i contatti con il padre a sporadici messaggi;
che, venendo a quel giorno di dicembre, assumendo di dover accompagnare i figli presso Parte_1 uno studio dentistico a Milano (circostanza che poi veniva smentita nei giorni successivi), prelevava i figli fuori da scuola un'ora prima dell'orario di uscita e quando i minori salivano in macchina subito polemizzava chiedendo loro spiegazioni rispetto all'atteggiamento poco entusiasta che costoro manifestavano nei suoi confronti;
che a quel punto rispondeva di essere ancora arrabbiato con il padre per la questione del R_ catechismo e aggiungeva di ritenere “cattivo” il genitore, che, udite queste frasi, _2 arrestava bruscamente l'autovettura facendo sbattere il capo di contro il _2 poggiatesta dal momento che entrambi erano seduti sul sedile posteriore senza le cinture allacciate;
che durante il tragitto in autovettura confessava a e Parte_1 R_ che non li avrebbe portati dal dentista ma all'Oriocenter, rivolgendo termini _2 offensivi alla madre e dispregiativi nei confronti dei nonni materni, motivo per cui reagiva rimproverando il genitore e, per tutta risposta, costui faceva il gesto di _2 dargli un pugno, gesto a cui rispondeva “se picchi mio FR ti picchio io”; che R_ poco dopo si fermava al distributore di carburante per comprare dei panini e, Parte_1 mentre si trovava all'interno del chiosco, telefonava alla nonna materna, SI R_
piangendo e chiedendo di essere recuperato dai nonni, inviando loro Parte_3 alcune fotografie dell'area di sosta in cui si trovavano;
che, a quel punto, chiedeva R_ al padre di poter andare in bagno al fine di trattenersi ancora lì per aspettare la nonna;
che, visti sopraggiungere i suoceri, afferrava per strappargli di mano Parte_1 _2 il cellulare e spingerlo all'interno della sua autovettura, al che scappava e la R_ nonna, che si era avvicinata al veicolo del ricorrente, veniva spinta da quest'ultimo perdendo l'equilibrio e andando a sbattere contro l'auto; che, nel frattempo, veniva richiesto l'intervento dei Carabinieri e veniva avvisata la SI che lasciava CP_1 il posto di lavoro per raggiungere i figli;
che comunque, la resistenza dei figli a trascorrere pagina 10 di 35 quel giorno del 4 dicembre insieme al padre discendeva dai comportamenti tenuti da quest'ultimo per tutto l'autunno di quell'anno, quando, a seguito del litigio telefonico, non si era più presentato a casa nei suoi giorni di visita limitandosi ad inviare Parte_1 sporadici messaggi;
che, peraltro, solo dopo tale grave episodio il padre si risolveva a sottoscrivere il modulo per l'iscrizione al catechismo e a prestare il consenso per la cresima di decisione che veniva comunicata alla madre con un messaggio R_ whatsapp in data 11/12/2020, messaggio in cui scriveva anche: “Non hai Parte_1 vinto perché il resto avrà il suo corso ma in questo caso chi ci perde sono loro perché faranno la cresima senza il padre”; che, ad ogni modo, già nei mesi precedenti all'ottobre 2020, e manifestavano disagio nell'affrontare le visite paterne in quanto R_ _2 durante i tragitti in auto spesso si lasciava andare a lunghe invettive e offese Parte_1 nei confronti della madre, faceva sentire figli in colpa dicendo di non avere più soldi e, in un'occasione, faceva anche leggere loro una lettera inviatagli dai Legali della madre prospettando che in futuro avrebbero dovuto andare a vivere con lui, parlando di avvocati e azioni legali;
che inoltre, non aveva mai attribuito rilevanza alla gestione Parte_1 dei compiti dei figli durante gli orari di visita, pretendendo di trascorrere con loro tutto il tempo giocando alla playstation, riportandoli al domicilio materno senza che i minori avessero svolto i compiti e, ancor peggio, rimproverandoli se solo li avessero portati nella sua casa a Milano, trascurando il fatto che il figlio maggiore ha una diagnosi di R_ disortografia e discalculia;
che, comunque, non si era adoperato in alcun Parte_1 modo per favorire un riavvicinamento con i figli, se non chiedendo - in tempi di poco precedenti alla presentazione del ricorso introduttivo - di tenerli con sé come se nulla fosse accaduto, richiesta a cui i minori opponevano un netto rifiuto nonostante le insistenze della madre di provare a dialogare e aprirsi ad un incontro chiarificatore con l'altro genitore. In definitiva, contestava le presunte interferenze nelle telefonate o nelle visite paterne e più in generale nel rapporto tra i figli minori e il padre evidenziando come, in realtà, fosse stato il SInor a pretendere che due ragazzi si chiudessero in Parte_1 camera per parlare al telefono con lui;
che anche solo il fatto che la madre pretendesse semplicemente il rispetto delle condizioni concordate in sede di separazione quanto agli orari di rientro a casa dei figli, veniva considerato da come una “ritorsione” Parte_1
o una “imposizione” materna. Quanto agli aspetti economici, la convenuta rappresentava che in assenza di decurtazioni dello stipendio avvenute perché sanzionato Parte_1 disciplinarmente, avrebbe goduto di un reddito da lavoro dipendente superiore a 46.000
€ lordi annui;
aggiungeva di essersi vista costretta a ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento ex art. 156 codice civile in quanto, dal mese di ottobre 2020, ossia da quando aveva interrotto le frequentazioni con i minori, l'odierno ricorrente non aveva neanche più versato un solo euro per il mantenimento dei figli;
la SI CP_1 invece, continuava a percepire uno stipendio di circa 1.300 € al mese, lavorando come operaia dalle ore 08:30 alle 15:00, per occuparsi, nel resto della giornata, dei figli e della casa;
peraltro, il ricorrente, asseriva di dover sostenere le spese per l'abitazione dove conviveva con l'attuale compagna, SI senza però documentare tali Controparte_5 esborsi e omettendo di precisare che la casa in cui vivevano era in realtà di proprietà della pagina 11 di 35 compagna;
precisava, infine, di essere gravata di una rata di 584,32 € per il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale cointestata, visto che controparte non provvedeva a corrispondere la sua quota del 50%.
Così instaurato il contraddittorio ed esperito infruttuosamente il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'esito dell'udienza tenutasi in data 05/05/2022, il Presidente del Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ed incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di svolgere una profondità indagine psicosociale sull'intero nucleo e sulle condizioni di benessere dei figli, al fine di acquisire ogni elemento utile per la valutazione delle capacità genitoriali del padre e dello stato di salute dei minori, confermando l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre e il versamento di un contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza resa in data 11/11/2022, il giudice istruttore accoglieva la richiesta di aumento del contributo economico per i figli a carico dell'odierno ricorrente, da euro 200 ad euro 250 al mese per ciascun figlio, rinnovando gli incarichi disposti in capo ai servizi sociali territoriali, sia per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico in favore di sia per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore Parte_1 dei minori e R_ _2
Concessi i termini di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza resa in data 06/06/2023 il giudice istruttore rigettava le prove orali formulate dalle parti, invitando i Servizi Sociali a trasmettere una relazione dettagliata di aggiornamento.
Con successiva ordinanza resa in data 18/04/2024, il giudice istruttore nominava l'avvocata Sabrina Ghezzi, esperta in diritto di famiglia, quale curatore speciale di R_
e assegnando termine per la costituzione in giudizio nell'interesse e in _2 rappresentanza dei minori.
Con comparsa depositata in data 30/08/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale nonché difensore tecnico dei minori, rappresentando, in primo luogo, di aver incontrato e sentito entrambi i ragazzini in data 4 luglio 2024. Nel merito, la Curatrice avv. Sabrina Ghezzi riportava una condizione di serenità di entrambi i minori, che avevano ben concluso l'anno scolastico, terminando il secondo anno di liceo di Scienze umane R_ con buoni risultati e concludendo il primo anno del liceo scientifico con ottimi _2 risultati. Riferiva che entrambi i minori avevano recentemente partecipato al centro ricreativo estivo dell'oratorio come animatori e si mostravano attivi nei percorsi per adolescenti proposti dalla parrocchia. Dichiarava di aver appurato come la posizione e il pensiero dei minori non si era modificato negli ultimi mesi rispetto alla possibilità di rivedere il padre e riprendere i contatti con lui, argomenti che parevano togliere loro serenità; che, infatti, con lucidità e chiarezza [avevano] riportato a tutti gli operatori il desiderio non solo di non voler riprendere i rapporti col padre, ma anche il timore che l'eventuale presenza di quest'ultimo nelle loro vite possa essere intrusiva e limitante nelle
pagina 12 di 35 loro scelte, come accaduto in passato;
che sia sia avevano espresso R_ _2 stanchezza e frustrazione per questo procedimento, desiderando stare tranquilli senza avere il pensiero di dover incontrare il padre o parlare del loro passato; che, peraltro, il Servizio Sociale aveva proposto ai ragazzi la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico come opportunità personale di crescita e di analisi della situazione familiare, ma gli stessi avevano riferito di non essere contrari questo percorso, ma di non sentirne all'attualità l'eSIenza, ragion per cui, dopo un confronto con la psicologa del consultorio familiare ASST Bergamo Est, il Servizio sociale aveva condiviso l'importanza di lasciare aperta questa opportunità in favore dei minori senza imporla. Quanto al colloquio avvenuto tra i minori e la Curatrice speciale, quest'ultima riferiva come entrambi i ragazzi si fossero mostrati collaboranti e disponibili al dialogo, raccontando il loro vissuto in modo sereno ed educato, desiderosi di esprimere il loro punto di vista; più in particolare, e erano stati molto chiari nell'esporre la loro R_ _2 posizione, e altrettanto chiaramente avevano riportato il loro stato emotivo;
i ricordi brutti legati al padre sono ancora vivi in loro (la squalifica della mamma, i maltrattamenti della nonna materna, il diniego a gite, il diniego alla cresima, i messaggi e video inappropriati, ecc.) e rimane netta la loro scelta di distanziarsi dal padre, anche tramite telefono e messaggi;
che, allo stato attuale, l'affidamento dei minori alla madre appariva il miglior regime a tutela del benessere dei ragazzi, e comunque, non parevano esservi i presupposti per avviare incontri protetti padre-figli stante il netto rifiuto di e R_ _2 nonostante i tentativi messi in atto dai Servizi incaricati.
All'udienza tenutasi in data 13/11/2024, il giudice istruttore procedeva all'audizione diretta dei minori e R_ _2
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 26/03/2025 per la precisazione delle conclusioni. Riassegnata la causa al Giudice relatore per via del collocamento a riposo del precedente giudice titolare del fascicolo (v. decreto Presidente vicario del Tribunale emesso in data 21/03/2025), all'udienza del 15/05/2025 i difensori delle parti e la Curatrice speciale precisavano le conclusioni come sopra riportate e la decisione veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunte brevemente le domande e i fatti di causa, il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione posto che le capacità genitoriali di madre e padre e la qualità della relazione sussistente tra i figli e ciascun genitore è emersa pacificamente dalle relazioni trasmesse dal Servizio sociale incaricato da questo Tribunale. Alla luce delle emergenze in atti, va dunque dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle difese di parte ricorrente e di parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, vertendo le stesse su circostanze irrilevanti o, comunque, superflue ai fini del decidere.
* * *
Prima di entrare nel merito della decisione, al Collegio preme ricordare alle parti il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio
pagina 13 di 35 convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 21/04/2007 a ES LN e che si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 14/11/2019, omologate con decreto di questo Tribunale datato 03/12/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes.
Venendo al merito delle questioni controverse il Tribunale osserva come le parti discutano
- essenzialmente - sul regime di affidamento della prole e sulla ripartizione degli oneri di mantenimento.
In punto di diritto, pare utile premettere che con l'adozione della Legge n. 54/2006 anche il nostro ordinamento si è uniformato ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 sui “diritti del fanciullo”, in particolare per quanto concerne la tutela del superiore interesse del minore alla bigenitorialità. Tale principio costituisce, oggi, una delle direttrici fondamentali nella disciplina della responsabilità genitoriale, orientando le decisioni dell'Autorità giudiziaria in materia di affidamento. Nel nostro ordinamento, infatti, l'affido condiviso rappresenta la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore sia capace di condividere con l'altro i progetti e le scelte relative alla vita dei figli, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile (cfr. Trib. Bergamo, sent. n. 1107 del 14/04/2022-09/05/2022). La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve pagina 14 di 35 attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al mimino il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di padre e madre di crescere ed educare il figlio, giudizio che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), che la giurisprudenza di merito ha riscontrato in una pluralità di situazioni, come, ad esempio, in caso di sostanziale disinteresse manifestato da un genitore per le complessive eSIenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, in caso di manifesta incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire di uno dei genitori, in caso di manifesta difficoltà di relazione del figlio con uno dei due genitori, nel caso in cui il genitore sottopone il figlio ad uno stress continuo che gli impedisce di vivere una vita armonica, nel caso in cui il genitore abbia usato violenza, anche soltanto verbale, nei confronti dell'altro alla presenza della prole.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento c.d. super- esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
Quando si deroga al principio dell'affidamento condiviso, infatti, l'ordinamento contempla due principali alternative: l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, che vale, come si è detto, quando solo un genitore risulti inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, oppure l'affidamento al Servizio sociale, nel caso in cui entrambi i genitori risultino inadeguati o incapaci di prendersi cura del minore.
pagina 15 di 35 L'affidamento al Servizio sociale, infatti, rappresenta una misura temporanea di protezione, finalizzata primariamente alla tutela del minore e comporta, di fatto, una SInificativa compressione delle prerogative genitoriali;
in tale contesto, i Servizi sociali non si limitano a svolgere un ruolo meramente sostitutivo, ma sono investiti anche di una funzione proattiva di supporto e recupero, attraverso interventi educativi, di accompagnamento e monitoraggio.
Infine, pare il caso di rimarcare che, trattandosi di una questione – quella dell'affidamento
– che riguarda direttamente la vita del figlio, il nostro ordinamento prevede all'art. 315- bis c.c. che il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato: l'ascolto costituisce sia l'esercizio di un diritto da parte del minore capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito alle questioni e procedure che lo riguardano (vale a dire le questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare) sia primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad assumere decisioni a tutela di quel bambino o adolescente (v. Cass. n. 6129/2015; Cass. n. 13377/2023). E, ancora recentemente, la Cassazione ha ricordato che l'ascolto è espressione di un diritto personalissimo attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo (v. Cass. n. 32290 del 15/11/2023-21/11/2023).
La normativa recentemente introdotta con la c.d. “riforma Cartabia” ha introdotto un'ipotesi “obbligatoria” di ascolto del minore da parte del giudice, allorquando il minore rifiuta di incontrare uno o ad entrambi i genitori, allo scopo di chiarire eventuali motivi di questo rifiuto. La previsione di cui all'articolo 473-bis.6 c.p.c. pare porsi in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, in presenza del rifiuto di un figlio a frequentare un genitore, già imponeva all'Autorità giudiziaria di verificarne le cause e di non adottare provvedimenti coercitivi qualora gli stessi possano rivelarsi dannosi per il minore: a tal proposito, infatti, i giudici europei hanno escluso una possibile violazione del diritto alla vita familiare, sancito all'art. 8 Cedu, quando, a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le eSIenze del minore assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi in
“ascolto” e ledendo in tal modo l'interesse del figlio (cfr. Trib. Terni, sent. n. 354/2022; vedi caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; caso Ca. Pa. c. Romania, sentenza 17.4.2012; caso c. Romania sentenza del 10.1.2012). In un altro caso deciso dai giudici Per_3 europei contro lo Stato italiano veniva stato messo in rilievo come Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause (cfr. caso I.M. c. Italia sentenza del 10.11.2022; v. anche pagina 16 di 35 Petrov e X c. Russia, sentenza del 23.10.2018). Come già scritto in altri precedenti di questo Tribunale, Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un SInificativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente che subirà, direttamente o indirettamente, gli effetti della decisione; quando, a fronte di un approfondito esame della situazione familiare e di elementi di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, si accerta che la relazione tra il figlio ed uno dei genitori è compromessa a causa - anche solo in parte - di condotte del genitore rifiutato, occorre che sia quest'ultimo ad attuare i necessari percorsi per poter ripristinare un rapporto sereno e armonico con il figlio, poiché qualunque forzatura potrebbe produrre effetti peggiori, essendo il giudice delle relazioni familiari sempre chiamato ad operare un bilanciamento di interessi contrapposti: come già detto, quelli del genitore di esercitare le proprie prerogative genitoriali e quelli del figlio a veder rispettata la propria volontà e il proprio “sentire” (cfr. Trib. Bergamo, sentenza n. 740 del 29/02/2024-21/03/2024).
Fatte queste brevi ma doverose premesse giuridiche, nel caso di specie pare opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni spontaneamente rese dai minori durante l'ascolto condotto dal giudice istruttore.
Sentito per primo, rappresentava lucidamente il proprio vissuto Controparte_2 emotivo e le ragioni del rifiuto ad incontrare il padre, dichiarando testualmente:
“frequento la seconda superiore del liceo scientifico a ES. La scuola mi piace. Sto bene. Ho già detto che il PA non lo voglio vedere, per tanti motivi. Parte tutto dalla separazione dei miei genitori, quando ogni weekend andavamo da nostro padre. Ad un certo punto ha iniziato a parlare male della mamma, la definiva una malata psichiatrica, che l'avrebbe sciolta nell'acido, questo davanti a noi che non potevamo dire nulla perché altrimenti si arrabbiava. Spesso usava la parola “budria” per offendere nostra madre. Noi cercavamo di capire il perché dicesse certe cose e lui rispondeva che la mamma lo stava mettendo sul lastrico, che lo stava lasciando senza soldi. Anche la compagna di nostro padre parlava male della mamma, la definiva animale anche in presenza di nostro padre che annuiva ed era d'accordo con lei. Io ho avuto da ridire su quello che diceva e la compagna di nostro padre si è messa a piangere. Mio padre mi ha costretto a chiederle scusa. Avevo forse 11 anni, ero alle medie. L'episodio più SInificativo è stato il 4 dicembre 2021. All'epoca non vedevamo nostro padre da un po', visto che ogni volta che ci incontravamo faceva cose strane, litigava con tutti, ci diceva che non avevamo una vita a causa di nostra madre, che non ci lasciava liberi e noi piangevamo. Quando gli dicevamo “PA basta, per piacere” lui diceva che era la mamma che ci diceva di rispondere così, mentre in realtà noi non lo volevamo vedere. Il 4 dicembre 2021 doveva portarci dal dentista, siamo saliti in macchina con lui che era già arrabbiato, finché non siamo arrivati al benzinaio dove ci ha detto che in realtà il dentista non c'era, ma che avrebbe voluto passare una giornata con noi. Noi abbiamo rifiutato e lui ha alzato le mani e ci ha quasi colpito. Io e mio FR ci siamo messi a piangere e abbiamo chiamato i nostri nonni materni chiedendo di venirci a prendere. Sono sceso dalla macchina di mio pagina 17 di 35 padre, correndo verso la macchina dei nonni. Mio padre a quel punto ha spinto mia nonna contro l'auto e l'ha fatta cadere. Dopo sono arrivati i Carabinieri ed è finito tutto. Da quel momento non vedo mio padre e non voglio vederlo, non voglio che venga a prendermi e non voglio andare da lui nel fine settimana. Voglio stare solo con mia mamma”.
Anche esprimeva il proprio punto di vista, esplicitando i motivi dell'interruzione R_ della relazione con il padre, dichiarando testualmente: “faccio il liceo scienze umane al
sono al terzo anno. Entrando qua dentro non ce l'ho fatta a guardarlo e non ci Per_4 tengo a vederlo né voglio, per tanti motivi. Tante volte ho cercato di andarmene dal suo appartamento, anche se poi mi pregava di rientrare. Ho spesso litigato anche con la sua compagna e con lui per i continui insulti che sentivo rivolgere contro mia mamma. Non stavo bene né stando a casa sua né andando in giro perché faceva scenate. Un giorno eravamo fuori col cane e lui si è inginocchiato e si è messo a piangere davanti a tutto il parco dicendo che la mamma lo stava mettendo sul lastrico, di aiutarlo. Sosteneva che a 16 anni potevo decidere con chi stare e mi diceva di andare con lui. Una volta gli ho detto che sicuramente non andavo da lui e lui mi ha risposto che era stata la mamma a convincermi. Quando andavamo in vacanza con lui gli insulti erano all'ordine del giorno. Spesso ci lasciava a casa da soli e noi provavamo a chiamare la mamma perché con lui non avevamo il permesso di farlo, perché si arrabbiava. Quelle vacanze non le vivevo bene perché non potevamo sentire nessuno. Una volta ha insultato anche tutti i miei amici. Una volta ha tentato di parlarmi dell'avvocato e della casa, cose che non capivo, per poi illustrarmi con le carte in mano come lo stava riducendo mia madre, definendola
“strega”. Non voglio più avere niente a che fare con mio padre perché mi fa stare male, anche sapere che era qua oggi mi ha fatto stare male e venire l'ansia. Vorrei che continuasse la sua vita da solo” (v. verbale udienza del 13/11/2024).
Orbene, già da queste dichiarazioni rese dai minori emerge come la relazione padre-figli si sia compromessa nel tempo per causa - esclusiva o prevalente - imputabile al SInor
che non ha mancato di esporre i minori a offese e denigrazioni nei confronti Parte_1 della figura materna ma neppure è stato in grado di preservare i figli dalle problematiche natura economica conseguenti alla disgregazione del nucleo familiare.
Anche durante il colloquio intercorso tra l'assistente sociale e il minore R_ quest'ultimo raccontava l'episodio del 4 dicembre 2020 con le lacrime agli occhi in quanto riportava che quando ci ripensa si agita ancora molto; sempre in un'occasione R_ avrebbe chiesto alla compagna del padre di non parlare male della propria madre, considerato che non la conosceva, ma a quel punto la compagna del padre si sarebbe offesa e il SInor lo avrebbe obbligato a scusarsi con lei. dichiarava Parte_1 R_ all'assistente sociale di non escludere che un giorno, quando sarà più grande, potrà rivedere il padre, ma che ancora oggi l'idea di incontrarlo lo agitava e non lo faceva stare bene, aggiungendo anche “Il PA non penso che ci voglia bene, se no ci avrebbe chiesto scusa! Anche io quando sbaglio chiedo scusa!”. L'assistente sociale riportava come il colloquio con fosse stato molto ricco di episodi da lui riportati con il PA, e che R_
pagina 18 di 35 nel raccontarli il ragazzo si era spesso incupito e parlava con le lacrime agli occhi; al termine dell'incontro dichiarava all'assistente sociale che avrebbe chiesto alla R_ madre di cambiare il nome da “ a perché avendo il padre litigato Parte_1 CP_1 con molte persone lui spesso si sentiva a disagio;
a quel punto, la madre rispondeva a che avrebbe dovuto crescere mostrando rispetto per tutti e dimostrando di essere R_ un “Giambanco” migliore, rimando che aveva molto tranquillizzato che ora ha R_ meno difficoltà a portare questo cognome.
In sede di colloquio con l'assistente sociale raccontava di avere tanti amici e di _2 essere sereno da quando vive solo con la madre e in quanto, quando viveva con R_ loro anche il padre, il clima in casa era sempre molto teso anche se la madre cercava in ogni modo di mostrarsi serena, di farli giocare e di renderli felici;
ricordava che il PA, dopo la separazione, gli faceva leggere le “carte gli avvocati”, dalle quali non capiva niente. Anche raccontava alcuni episodi vissuti con il padre e di quando, dovendo _2 recarsi a Milano a casa sua, aveva sempre paura della rabbia del padre che riversava su chiunque. Sempre ricordava che da piccolo aveva avuto dei momenti felici con _2 il SInor ma che pian piano questi momenti sono stati cancellati dai Parte_1 comportamenti negativi messi in atto dal padre. All'esito di questi incontri, l'assistente sociale dava atto della condizione di serenità vissuta dai figli in quel momento e della assenza di condizioni per disporre un calendario di incontri anche in forma facilitata, comunque proponendo alla madre e ai figli di iniziare un percorso di sostegno personale volto alla rielaborazione di quanto vissuto in famiglia, proposta che veniva accolta da madre e figli (con più fatica da tanto che nel mese di settembre 2022 i minori _2 iniziavano ad incontrare il dottor che durante il periodo della Controparte_6 separazione dei genitori aveva già svolto alcuni incontri con i ragazzi (v. relazioni Servizio sociale Tutela Minori Valcavallina, a firma dell'assistente sociale dr.ssa
[...]
datate 30/09/2022 e 06/02/2023). Tes_4
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'odierno ricorrente, il collegio ritiene che i minori non abbiano reso un racconto vago e generico, ma, compatibilmente con la circostanza che i fatti risalgono a molto tempo prima, hanno raccontato ciò che ricordavano e che li aveva più sconvolti dal punto di vista emotivo. Le loro dichiarazioni, infatti, paiono spontanee e credibili anche perché coerenti con il vissuto emotivo espresso in sede di ascolto dinanzi al giudice, alla curatrice speciale e agli operatori del servizio sociale, a cui hanno esternato i loro ricordi, spesso, con le lacrime agli occhi.
Non può certo sostenersi – come vorrebbe la difesa paterna – che il racconto dei due ragazzi non sia autentico e genuino per il solo fatto che prima degli avvenimenti di ottobre-dicembre 2020 i minori incontravano il padre e vi erano stati momenti felici trascorsi insieme (che il ricorrente si è preoccupato di documentare attraverso alcuni scatti fotografici). I due minori - per quanto abbiano assunto la medesima posizione di rifiuto nei confronti del padre - in sede di audizione hanno fatto emergere ricordi diversi (ciascuno di loro, per esempio, ha evocato diversi termini offensivi e denigratori che il padre rivolgeva verso la figura materna in assenza di quest'ultima), ricordi dolorosi che,
pagina 19 di 35 durante il loro percorso di crescita e maturazione, paiono esser stati capaci di rielaborare ma che, ancora oggi, li portano ad assumere un atteggiamento difensivo e di chiusura verso quel genitore dal quale non si sono sentiti ascoltati e protetti e che chiedono di non incontrare per preservare lo stato di benessere e tranquillità raggiunto.
Già in sede di colloquio con la psicologa del servizio specialistico e R_ _2 parlavano del padre senza bisogno di essere sollecitati, raccontando nei dettagli sia l'episodio relativo alla lite avvenuta fra il padre e i nonni materni, chiamati in quell'occasione dai minori a loro protezione, sia anche altri episodi in cui i comportamenti del padre suscitavano in loro imbarazzo e sofferenza (per esempio affermava: “Il R_
Papa si arrabbia spesso e ciò non porta quasi mai a nulla… il PA andava al bar e litigava perché non c'era il cappuccino di soia ad esempio… sempre per cavolate… noi eravamo imbarazzati per queste scene… ricordo che anche in vacanza il PA litigava sempre con tutti”; invece, a proposito del disagio accusato davanti e _2 comportamenti del padre, ricordava che lo stesso bestemmiava davanti alla scuola quando li andava a prendere o si presentava con una maglietta con scritto “Buongiorno un cazzo”, diceva “ci faceva fare una brutta figura davanti a tutti”, e ancora “Lui rovinava tutti i momenti belli… ora siamo molto tranquilli, dovrebbe capire ciò che ci ha fatto, non ha mai chiesto scusa. Lui pensa che non gli dobbiamo voler bene perché nostro padre, lui dice di non aver sbagliato nulla… pensa ci sia un complotto contro di lui che noi, da stupidi, seguiamo, come se non si accorgesse che noi eravamo angosciati quando andavamo con lui…”). Durante quel colloquio i ragazzi descrivevano il fastidio e il dispiacere provato nel sentire il PA squalificare la madre, dicendo che era una “matta” e che l'avrebbe fatta ricoverare in psichiatria, insultandola gratuitamente (“noi piangevamo”) (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa del Persona_5
Consultorio di ES LN, datata 21/09/2022).
Al di là della verità storica dei fatti riferiti dai figli, quel che assume rilevanza è il loro vissuto, i loro desideri e le loro personali opinioni, che al Tribunale paiono frutto di una autonoma e consapevole elaborazione. Dall'ascolto e dall'indagine psico-sociale demandata ai Servizi territoriali, non sono emersi elementi che facciano sorgere anche solo il sospetto che vi sia stato un condizionamento materno rispetto alla posizione assunta nel tempo da e Come anzidetto, i due ragazzi – rispettivamente R_ _2 di anni 15 e 16 all'epoca dell'ascolto – hanno riportato, in maniera del tutto spontanea, episodi della loro sfera privata in cui il padre avrebbe assunto comportamenti che li hanno sconvolti e destabilizzati dal punto di vista psico-emotivo. Del resto, lo stesso ricorrente non nasconde il clima conflittuale a cui possono essere stati lungamente esposti i figli all'esito della separazione. Ma, al netto della vicenda processuale che ha riguardato la separazione dei coniugi, non può sottacersi il fatto che - per Parte_1 ragioni non note al Tribunale - abbia di fatto rinunciato a mantenere una relazione continuativa con i figli (al di là di là del messaggio con scritto “buonanotte” inviato loro la sera, senza aggiungere altro) e a chiedere conto alla madre delle condizioni di benessere e di salute dei figli o della loro vita scolastica o di relazione;
non vi è traccia, infatti, di richieste di contatto via messaggio o mail inoltrate da nei confronti di Parte_1 pagina 20 di 35 nel periodo dicembre 2020-ottobre 2021. Ciò costituisce un dato di fatto CP_1 insuperabile che denota l'atteggiamento di assoluta inerzia, superficialità e trascuratezza, assunto dal per almeno un anno, durante il quale non si è preoccupato di Parte_1 chiedere un incontro chiarificatore con i figli. Il disinteresse mostrato verso i figli nell'arco di un intero anno non è un fatto di poco conto – al di là che nessuna spiegazione viene offerta dalla difesa paterna – in quanto il rifiuto opposto da e non R_ _2
è altro che il frutto dell'inadeguatezza genitoriale mostrata da sia dal punto Parte_1 di vista affettivo (nessuno sforzo serio e partecipato veniva fatto dal padre per riallacciare il rapporto con i figli, al di là del messaggio della “buonanotte”) sia dal punto di vista materiale (costituisce dato pacifico e documentato che dopo il litigio coi figli Parte_1 ometteva di versare l'assegno di mantenimento, costringendo la madre a ricorrere al Tribunale per ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro ex art. 156 c.c.).
Ebbene, in questi comportamenti di scarsissima cura e attenzione per i bisogni affettivi e materiali dei minori si è consolidata la posizione di rifiuto dei ragazzini, all'epoca dei fatti già in età preadolescenziale e, pertanto, capaci di elaborare un giudizio autonomo verso la figura paterna.
Deve aggiungersi, ad ogni modo, che l'odierno ricorrente non è stato neppure in grado di documentare le condotte “ostacolanti” - genericamente descritte in atti - che la CP_1 avrebbe messo in atto nella relazione tra padre e figli: fermo il fatto che l'odierno ricorrente neppure ha mai dedotto un inadempimento da parte della madre rispetto al calendario delle visite concordate in sede di separazione, il medesimo neppure è stato in grado di dimostrare, attraverso messaggi e/o registrazioni di conversazioni telefoniche, di aver tentato di riprendere la relazione con i minori, costituendo circostanza pacifica l'esatto contrario, ovvero che è stato lo stesso a decidere unilateralmente di Parte_1 non adempiere al proprio diritto/dovere di frequentazione dei figli dopo il litigio telefonico avvenuto con loro nel mese di ottobre 2020.
Peraltro, non può essere trascurato il fatto che il presente procedimento di divorzio veniva promosso da solamente nel febbraio 2022, allorquando i rapporti con i figli Parte_1 minorenni si erano già interrotti da oltre un anno. In altri termini, l'inerzia del padre nell'assumere iniziative tese a recuperare la relazione con i figli dimostra, di per sé sola, l'incapacità dello stesso di anteporre i bisogni dei figli alle proprie eSIenze e ai propri scopi: anche durante i colloqui avvenuti con gli assistenti sociali del Servizio di Milano, ammetteva di aver tentato solo nel marzo 2022 “di ripristinare la Parte_1 calendarizzazione degli incontri senza ottenere alcun risultato”, omettendo - a parere di questo Collegio - di mostrare alcun pentimento per aver interrotto i rapporti con i figli per un lasso di tempo così lungo;
si legge nella relazione che nel corso del colloquio con l'Assistente sociale di Milano Giambanco “in prima battuta motiva[va] tale scelta come forma di tutela (“sono io ad essere stato aggredito”), poi arrivava ad attribuire ai minori la responsabilità delle sue scelte (dopo l'episodio di dicembre 2020 i figli decidevano di interrompere “ogni rapporto con lo stesso riportando alla madre dei contenuti, a suo dire, non veritieri” e che “prima di tale episodio vi erano state tensioni legate
pagina 21 di 35 all'iscrizione al catechismo ma già chiarite discusse con i figli stessi”), dichiarando, infine, di non comprendere “la posizione di e se non legandola ad un R_ _2 condizionamento materno” (v. relazione ai servizi sociali di Milano, a firma dell'Ass. sociale dott. e della psicologa dr.ssa , data a17/11/2022). Per_6 Per_7
Particolarmente evocativo del funzionamento paterno è il messaggio inviato alla SI el quale scriveva che prestava il consenso alla frequentazione del CP_1 Parte_1 catechismo e alla celebrazione della cresima di mettendo però in guardia la R_ madre che, in questa scelta, “chi ci perde sono loro perché faranno la cresima senza il padre” (doc. 6). A giustificazione del proprio diniego (iniziale) alla frequentazione del catechismo e al ricevimento del sacramento della cresima, riferiva in atti di Parte_1 essere “ateo” e quindi contrario ai sacramenti, pensiero che aveva voluto esprimere liberamente, una volta cessata l'unione matrimoniale, mentre la madre, lungi dal comprendere la posizione paterna, [aveva] preferito giovarsi del malcontento dei figli, nulla spiegando loro in ordine alla legittimità del pensiero paterno e impedendo di fatto un sereno confronto sul punto (p.
7-8 memoria integrativa ricorrente).
Ora, da questo argomentare di si traggono elementi a riprova Parte_1 del fatto che lo stesso non ha compreso (tuttora) che il corretto esercizio della responsabilità genitoriale presuppone la capacità del genitore di accompagnare i figli nel loro percorso di crescita e maturazione anche quando costoro esprimono delle preferenze che non coincidono con i desiderata e le aspirazioni del genitore (art. 337-ter c.c.): sconcerta, dunque, la posizione assunta dal padre, che anziché accogliere il punto di vista dei figli (all'epoca di 11 e 12 anni), venendo incontro ai loro desideri e al bisogno di seguire un percorso religioso al pari dei loro amici e coetanei, deliberatamente anteponeva e imponeva il proprio convincimento personale agli altri membri della famiglia, arrivando persino ad incolpare l'altro genitore di non aver fatto abbastanza per sostenere il “pensiero paterno”. L'atteggiamento autoreferenziale assunto da in quell'occasione, Parte_1 dimostra come, già all'epoca, non fosse praticabile il regime dell'affidamento condiviso che, come detto, presuppone la capacità di ciascun genitore di assumere linee educative comuni con l'altro, coerenti con il modello comportamentale offerto, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio: ebbene, il fatto che, dopo la separazione, Parte_1 avesse mutato il proprio credo non poteva in alcun modo giustificare la frustrazione dei bisogni espressi dai figli minori, che, fino a quel momento, avevano seguito il catechismo della Chiesa Cattolica, ricevendo il battesimo e la comunione, ed avendo peraltro i genitori scelto di sposarsi con il rito religioso. Ancor più grave, però, è la modalità ritorsiva e ricattatoria con la quale il genitore arrivava a prestare il proprio consenso alla cresima di e al catechismo (si è già detto del messaggio in cui R_ Parte_1 dichiarava per iscritto che non avrebbe preso parte a questa celebrazione a scapito dei figli, doc. 6), modalità che, a parere del Tribunale, esprime tutta l'incapacità del padre di cogliere il disagio dei figli e di accompagnarli nel percorso di crescita e maturazione anche quando i bisogni e le preferenze da questi manifestati non dovessero corrispondere ai desiderata paterni.
pagina 22 di 35 Particolarmente grave è pure l'accusa che la difesa paterna rivolge a questa Autorità Giudiziaria, dimostrando totale noncuranze dei principi di probità, correttezza e decoro che dovrebbero accompagnare l'esercizio dell'attività difensiva, laddove, anziché analizzare i dati di realtà che hanno connotato questa vicenda familiare, si spinge ad affermare, testualmente, che “…il SInor non è mai stato incriminato per Parte_1 alcun reato, né iscritto nel registro degli indagati, il SInor è un padre come Parte_1 tanti, travolto dalla macchina della Giustizia che fin troppo stesso giudica i padri
“colpevoli fino a prova contraria”, qualsiasi assurdità le madri raccontino in giudizio” (p. 12). Del resto, la biasimevole considerazione della “Giustizia” e l'assoluta mancanza di rispetto per la controparte processuale, da parte degli Avvocati ND Barra e Tiziana Garlaschini, si traeva già dall'eloquente scambio di e-mail avvenuto tra gli stessi difensori e l'assistito , scambio imprudentemente allegato Parte_1 alla comparsa conclusionale del ricorrente1.
Come sopra illustrato, il regime di affidamento deve essere deciso tenendo in considerazione esclusivamente l'interesse morale e materiale del figlio, per cui in presenza di un netto rifiuto ad incontrare il genitore – si badi, giustificato da una serie di vissuti di sofferenza e disagio originati dal comportamento di quel genitore – appare evidente l'incapacità di questo genitore di cogliere i reali bisogni del figlio, di farsi interprete delle sue aspirazioni ed inclinazioni, che stanno alla base dell'assunzione di scelte consapevoli e mirate a salvaguardare e promuovere il superiore interesse di quel bambino/adolescente.
A tutto quanto sopra esposto deve aggiungersi che proprio dallo scambio di mail avvenuto tra madre e padre - prodotto in atti dalla difesa del ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale - si traggono ulteriori indizi inequivocabili per affermare che Parte_1 non ha mai manifestato un autentico interessamento per la vita dei figli, non essendosi mai preoccupato di chiedere a informazioni sulla vita quotidiana di e CP_1 _2 in un'epoca in cui, peraltro, vigeva ancora l'affidamento condiviso: è R_
pagina 23 di 35 documentalmente provato che rivolgeva alla odierna convenuta le prime Parte_1 richieste scritte nell'anno 2024 (a distanza di quasi tre anni dall'interruzione dei rapporti coi minori) solo perché così gli veniva “suggerito” strategicamente dai suoi Legali al fine di precostituirsi delle prove documentali da utilizzare in sede processuale. Più precisamente, risulta documentato che, in data 25/10/2024, alle ore 19:56, Parte_1 scriveva una mail a il cui testo si trascrive di seguito: CP_1
Ciao , volevo chiederti dei nostri figli come stanno di salute (visto che non ho CP_1 accesso al fascicolo sanitario), ho visto che dal diario elettronico il 23 risultano assenti, per l'intera giornata e le prime 3 ore, come mai uno si e l'altro no? R_ _2
Inoltre per quanto riguarda il rendimento scolastico, del nulla da dire, mentre il _2 vedo che ha difficoltà nelle solite materie, tenendo conto che le materie sono R_ aumentate, come pensi di aiutarlo se non ti sei già organizzata.
Risulta, poi, che in data 28/10/2024 informava i suoi Legali, inviando una Parte_1 mail con scritto “Buongiorno come da accordi inviata prima mail alla SI venerdì a oggi nessuna risposta”; di qui, appare più che evidente che il suggerimento di interessarsi alla vita dei figli scrivendo alla madre fosse giunto dai difensori Avv. Garlaschini e Avv. Barra.
Ebbene, in data 29/10/2024 riscontrava la mail di con il Controparte_1 Parte_1 testo che si trascrive di seguito, assumendo un tono cordiale e pacato, pur senza nascondere lo stupore: Ciao, mi fa piacere che dopo quasi quattro anni mi chiedi come stanno i ragazzi. Stanno bene grazie il 23 risultano assenti entrambi per l'intera mattinata, non so come mai dalla tua App vedi che è stato assente tre ore _2
Per quanto riguarda bisogna tenere conto anche dei suoi progressi, non solo dei R_ brutti voti. Ha preso un sette e mezzo in matematica (materia in cui era stato rimandato) e un sette e mezzo in fisica (materia nuova e per lui difficile) il 3 in latino è segnalato con il colore blu perché tutta la classe ha preso l'insufficienza e quindi è un voto nullo ,il 4 in inglese e il 4 e mezzo in chimica erano verifiche multitematiche e lui fa fatica tenendo conto delle difficoltà che ha (DSA) e comunque ha tutto il tempo per recuperare. E' seguito da quest'estate da una ragazza che gli fa ripetizioni due volte a settimana, il supporto ce l'ha, bisogna solo dargli fiducia e incoraggiarlo sempre e non limitarsi solo al brutto voto ,perché dietro ai voti ic'é un percorso importante per lui ,e sta frequentando comunque un liceo.
Così, quello stesso giorno, condivideva il testo della risposta ricevuta coi suoi Parte_1
Legali, compiacendosi per il risultato ottenuto grazie ai “suggerimenti” dei nuovi difensori, scrivendo testualmente: Buonasera Avvocatessa. Risposta della SI!!!!! Mi fa specie la risposta dopo 4 anni!!!!! Altri suggerimenti? Volevo inviare un altra mail per la relazione dsa fatta e visita ortopedica annuale che dovrebbe aver prenotato in regime mutalistico e non privato. In attesa del da farsi. Cordiali saluti
pagina 24 di 35 Ed, infatti, i suggerimenti dei Legali si spingevano sino al punto di correggere il contenuto dei messaggi che predisponeva per l'invio alla SI allo scopo Parte_1 CP_1 di evitare contenuti inappropriati da parte del loro assistito, a riprova di quanto lo stile comunicativo di quest'ultimo non fosse per nulla adeguato al contesto di un padre che avrebbe dovuto riavvicinarsi ai figli “in punta di piedi” visto il tempo trascorso senza alcun interessamento prima d'ora.
Così, dopo alcuni scambi cortesi, in data il 16/02/2025 scriveva a Parte_1 CP_1
, … colgo l'occasione per chiederti cosa sta accadendo al rendimento Persona_9 scolastico di che è notevolmente peggiorato rispetto all'anno scorso, e quindi R_ come hai intenzione di intervenire per aiutarlo, supportarlo, stimolarlo come precedentemente mi avevi scritto in precedenza. Valuta tu se informarlo del mio interesse per non creargli ansie o disagi” e, ancora, in data 21/03/2025 scriveva: “Ciao Ho visto oggi il diario scolas4co del ho notato nelle valutazioni in varie materie un calo. _2
Mi sono stupido, perché di solito eccelle. Mi chiedo se sta bene, se ha qualche problema di cui non sono a conoscenza, ti chiedo cortesemente di aggiornarmi, e fammi la cortesia di informarlo del mio interesse, e digli che spero che torni sulla cresta dell'onda come è sempre stato. Grazie.
A qual punto, sempre in data 21/03/2025 replicava: Ciao, ti riferisci al 4 in CP_1 motoria ?? Perché ha preso un 9 e mezzo anche il 19 Marzo e 9 in inglese .... _2 non ha nessun problema sta frequentando un liceo scientifico in modo eccellente anche se ha preso un unico 4 (in motoria!!!) in tutto l'anno !!”. Dopo qualche giorno, in data 24/03/2025, scriveva ancora: Ciao, la presente per precisare alcune cose. Le leggere flessioni in ALCUNE materie ,come hai scritto tu, merita di essere commentata perché è facile guardare il registro e giudicare, ma ignori delle cose che è il caso di chiarire Prima cosa quel 6 e mezzo che vedi in latino è stato il voto più alto della classe, così come il 6 in fisica, uno dei pochi ad aver raggiunto la sufficienza. Per il resto i suoi voti parlano da soli, ma anche se dovesse avere un calo e ogni tanto delle insufficienze, lui dà sempre il massimo e l'impegno è sempre costante. è un ragazzo intelligente, perspicace, _2 brillante e maturo (non solo in ambito scolastico) al di là delle sue valutazioni, e non si può pretendere da un ragazzino di 15 anni sempre il massimo dei voti. Inoltre ti ricordo come ti ho già accennato che sta frequentando un liceo SCIENTIFICO una delle scuole piu' difficili, bisogna solo essere orgogliosi di lui e non vedere solo un 4 o delle leggere flessioni per poi giudicare, il registro scolastico non è legato alla VITA dei ragazzi! Buona serata.
Il contenuto della mail sopra riportata veniva immediatamente inoltrato da ai Parte_1 suoi Legali, che, anche in quell'occasione - peraltro utilizzando un lessico offensivo verso la controparte e del tutto inappropriato per la funzione svolta - gli suggerivano come rispondere abbozzando il testo di una mail. L'Avv. ND Barra scriveva testualmente, riferendosi alla SI (le sottolineature e il grassetto sono del CP_1
Collegio): “Nervosetta. Per certi versi, anche meglio, sembra che il Tuo interessamento per i ragazzi la disturbi. Però, come Ti dicevo su uozzapp mentre Ti scrivo questa mail, a
pagina 25 di 35 noi interessa poco che lei capisca, non capisca o altro, tanto meno vogliamo farla innervosire o, al contrario, calmarla. Cazzi suoi, se non vuole capire un cazzo non capirà un cazzo neppure se le fai i disegnini. Noi vogliamo degli scambi che, in determinate circostanze, potrebbero servirci in giudizio. Io direi che lei puoi rispondere in modo pacato e stringato, come segue: "Ciao, nessun giudizio su e, anzi, sono _2 ben lieto di quel che mi dici: soltanto che, avendo informazioni solo attraverso il registro scolastico, - chiedo proprio per capire cosa succeda "dietro" i numeri man mano che li vedo. Lascio, come al solito, a te decidere se riferire al ragazzo del mio interessamento". Ecco, null'altro, tanto se anche adesso la non è che recuperi il rapporto coi R_0 ragazzi oggi, si alzano solo i toni e nell'unico momento sbagliato, cioè quello in cui probabilmente - salvo alzate di ingegno del nuovo Giudice - si va a sentenza. Ma anzi, lei dirà sempre peggio di Te ai ragazzi: pensa se lei dice che li giudichi e sei ossessivo, poi un domani saltano fuori queste mail in cui Tu hai solo chiesto pacatamente... La figura di merda non la fai mica Tu, e i ragazzi, è fisiologico, crescendo maturano.
Anche l'avv. Tiziana Garlaschini non tardava ad offrire i propri suggerimenti al cliente con lo scopo di costruire una immagine di padre attento e premuroso, evidentemente lontana dalla realtà, pure l'avv. Garlaschini senza mancare di offendere la SI
“Concordo su tutta linea, tenore e contenuto della risposta predisposta da CP_1
ND in primis...Concordo con le istruzioni ricevute da ND (pacatezza e risposta puntuale). tuttavia, non concordo del tutto sulla frase "lascio a te decidere se riferire sul mio interessamento". Io modificherei con "vorrei tu riferissi ai ragazzi del mio interessamento ma, se riterrai di non farlo pur dispiacendomene, come al solito mi adatterò alla tua decisione, per il bene dei ragazzi " in ogni caso conSIlio a di Pt_1 raccogliere tutte le mail di richiesta info e le risposte tutte della ....ehm "SI" in una cartelletta; un giorno - quando cresceranno/matureranno - i ragazzi chiederanno, e
farai in fretta a esibire loro il plico di mail.... E' già accaduto in un caso che R_1
ND conosce bene (T. e figlia;
una gran testa di c... di padre); la figlia - più piccola dei Tuoi - ha di recente chiesto di poter leggere lo scambio mail dei genitori all'epoca del divorzio, per "capire alcune cose". saluti a tutti.
Gli scambi di mail dimostrano come i tentativi del padre di mettersi in contatto con la madre dei minori – dopo che questi avevano bloccato l'utenza del padre sul cellulare – sono avvenuti solamente in corso di causa, ed esclusivamente per rispondere ad una strategia processuale suggerita dai difensori di Parte_1
Non appare necessario al Collegio argomentare ulteriormente sulla necessità di prevedere l'affidamento “rafforzato” di e alla madre, l'unico genitore di riferimento R_ _2 per i minori da quando decideva di interrompere con loro la relazione e le Parte_1 frequentazioni.
Quel che non può essere sottaciuta è la circostanza che, con ogni probabilità, l'opposizione di alla richiesta di affidamento superesclusivo dei figli è Parte_1 giustificata da interessi economici, ovvero dal tentativo di evitare la condanna alla rifusione delle spese processuali: infatti, in una mail inviata in data 09/12/2024, l'Avv. pagina 26 di 35 ND Barra scriveva al SInor “Ciao , ecco qui la memoria che Parte_1 Pt_1 depositeremo presso il Tribunale di Bergamo. Dati i tempi ristretti, non è modificabile.... In ogni caso, lo scopo della memoria, così come formulata e come già la comparsa è di: - avviarsi verso una definizione il più possibile rapida del procedimento come da Te richiesto cercando, al contempo, di ridurre le conseguenze più deteriori;
- in particolare, cercare di evitare l'affido super esclusivo (anche se, in concreto, ad oggi poco cambierebbe) e, soprattutto, tentare di evitare che il Giudice, confermando l'affido esclusivo, Ti condanni anche alle spese processuali. Il rischio di condanna alle spese, come più volte detto, comunque, visto che fino ad ora ha accolto tutte le pretese di controparte, è reale e concreto, tuttavia abbandonare il procedimento "mollando" tutto senza difendersi comporterebbe la certezza di subire la condanna alle spese. Così, invece, cerchiamo di avviarci verso l'uscita e di minimizzare i rischi, oltre a provare a tamponare qualche danno […].
Ora, avendo i figli una età per cui debbono ritenersi capaci di autodeterminarsi, in conformità al loro interesse, appare insuperabile la volontà da questi manifestata rispetto ad avere la madre come unico genitore di riferimento anche per la loro vita scolastica e di relazione, volontà che è stata motivata sia per i comportamenti messi in atto dal genitore, sia per il disinteresse percepito nei loro confronti. Dalle relazioni del servizio sociale e dalle risultanze dell'ascolto diretto dei minori è emerso chiaramente che la loro posizione e il loro pensiero non si è modificato nel corso del procedimento di divorzio e che, oggi, sia sia esprimono non solo la loro ferma volontà di non R_ _2 incontrare il padre ma anche una condizione di stanchezza e frustrazione per il permanere di questo procedimento, dei colloqui periodici con l'assistente sociale e dell'incontro con il curatore speciale, che li affatica nel proprio quotidiano poiché il pensiero di rivedere il padre o di riprendere i contatti con lui toglie loro serenità (v. relazione Servizio sociale Tutela Minori Valcavallina, a firma dell'assistente sociale dr.ssa datata Testimone_4
26/07/2024).
Ancora recentemente, ha raccontato all'Assistente sociale di essere molto _2 infastidito dal fatto che nell'unica insufficienza che ha preso durante tutto l'anno scolastico, il padre abbia subito scritto una mail per chiedere spiegazioni ignorando gli altri ottimi voti conseguiti; dichiarava “ho una media molto alta, ho preso 4 in _2 educazione fisica, ho anche fatto i calcoli per vedere se la media si fosse abbassata e si era abbassata di 0.1 e lui subito a mandare la mail”). Pure si diceva concorde R_ con il FR nel vivere con fastidio e difficoltà le mail che invia il SI. di Parte_1 richiesta di spiegazione di eventuali insufficienze (v. relazione Servizio sociale Tutela Minori Valcavallina, a firma dell'assistente sociale dr.ssa datata Testimone_4
07/05/2025).
Per tutti i motivi sopra esposti e alla luce di quanto emerso in corso di causa rispetto all'adeguatezza della madre, che ha mostrato capacità di instaurare una solida relazione affettiva coi figli basata sulla comprensione, sull'ascolto e su un assiduo rapporto, a fronte delle descritte carenze genitoriali del padre, il Tribunale ritiene che debba essere disposto pagina 27 di 35 l'affidamento super-esclusivo alla madre nell'interesse di e con R_ _2 conseguente attribuzione alla del potere di assumere tutte le decisioni più CP_1 importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., in quanto regime che appare maggiormente tutelante, conforme agli interessi attuali dei figli e in linea coi bisogni da questi espressi in sede di ascolto. Soltanto la decisione in ordine ad un eventuale trasferimento di residenza abituale dei figli minori dovrà essere previamente concertata tra i genitori.
La madre affidataria avrà cura di tenere informato il padre – attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali territoriali - delle decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli in modo che possa vigilare sul corretto Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Posto il collocamento dei minori presso il domicilio materno, la ripresa di frequentazioni tra il padre e i figli adolescenti è rimessa alla volontà dei ragazzi, secondo i tempi che il padre potrà concordare direttamente coi figli quando costoro si dichiareranno pronti a ripristinare una relazione con questo genitore, anche senza l'intermediazione del Servizio sociale viste le fatiche manifestate dai minori nel corso del presente procedimento.
Al Servizio sociale deve essere conferito il mandato di attivare in favore di e R_ un percorso di supporto psicoterapeutico allorquando ne manifesteranno _2
l'eSIenza.
Prima di passare alle questioni economiche, deve essere respinta, in quanto infondata, la richiesta di avanzata in atti di rimozione dell'incarico del curatore speciale, Parte_1 laddove giunge persino ad affermare - oltre il limite della leale dialettica processuale - che il curatore è inutile e dannoso per i minori per il fatto che ha coscientemente istigato la SI a trasformare la sua domanda di affidamento esclusivo in CP_1 affidamento super-esclusivo: ora, al di là del fatto che il Tribunale può pronunciare i provvedimenti sull'affidamento anche d'ufficio, senza che vi sia corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, senza che operino preclusioni processuali rispetto ad eventuali modifiche in corso di causa della relativa domanda, non pare superfluo ricordare alla difesa paterna che il curatore speciale assume un ruolo di difesa e di rappresentanza degli interessi del minore in tutte quelle situazioni in cui si prospetta al Tribunale l'ipotesi di assunzione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, poiché la condotta di uno o entrambi i genitori appare gravemente pregiudizievole per il figlio ex artt. 330 e 333 c.c. A comprova della assoluta infondatezza dell'istanza avanzata da basti Parte_1 osservare che, nella memoria integrativa di costituzione lo stesso ricorrente richiamava l'art. 78 c.p.c. e la Convenzione del ConSIlio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei fanciulli per invocare la nomina di un rappresentante (curatore speciale) che potesse costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dei figli (pp. 13-14).
Nulla di più giuridicamente errato è quanto afferma la difesa del padre persino nella memoria di replica, ove sostiene – testualmente – che la domanda di affidamento è
pagina 28 di 35 patto/domanda a disposizione dei coniugi e che, pertanto, non è una domanda a disposizione del Curatore dei minori (p. 10): il regime di affidamento dei minori non rientra nei diritti disponibili delle parti, essendo sempre possibile per il giudice stabilire un assetto diverso da quello concordato o chiesto dai genitori, nel rispetto del principio del best interest of child; inoltre, rientra nel ruolo del curatore speciale che si costituisce in rappresentanza del minore il potere di formulare domande in punto di affidamento, collocamento e diritti di visita, sicché, ancora una volta, è del tutto privo di fondamento logico giuridico il ragionamento proposto dalla difesa del ricorrente, convinta che la domanda inerente all'affidamento non possa essere avanzata dal curatore speciale. Non si comprende, a questo punto, cosa competa al difensore del minore, posto che, a parere dei Legali del ricorrente, non è compito del Curatore dei minori incaricato nel presente giudizio occuparsi delle capacità genitoriali della madre– come invece si occupa, cfr. pag.13 della conclusionale) -; non è compito del curatore dei minori occuparsi del padre
– come invece si occupa, cfr. pag.14 e ss della conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori occuparsi di e sostenere le doglianze (vere o presunte e comunque indimostrate
) della verso il come invece si occupa, cfr. pag.16 e ss. della CP_1 Parte_5 conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori occuparsi delle dichiarazioni fiscali ai fini dell'assegno unico – come invece si occupa a pag. 17 della conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori occuparsi del fatto che il partecipi Parte_1 economicamente alle varie iniziative intraprese dalla come invece si occupa CP_1 apag.15 della conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori giudicare (sic!) la capacità genitoriale della madre e del padre – come invece fa, a pag. 13 e ss e a pag 14 e ss della conclusionale (p. 10 memoria di replica).
Venendo agli aspetti economici, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in ES LN, via Partigiani n. 6/26, con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti, in favore di affinché continui ad abitarla Controparte_1 insieme ai figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Non può essere accolta, infatti, la richiesta del ricorrente di autorizzare la vendita della casa coniugale, così come previsto nella sentenza di separazione, posto che il giudice del divorzio è tenuto ad assumere esclusivamente i provvedimenti a tutela della prole minorenne e, così, ad assegnare l'immobile ad uno dei genitori allorquando ne ricorrono i presupposti di legge. Sorprende che la difesa di parte ricorrente, pur dichiarando di conoscere la regola per la quale un eventuale accordo tra i coniugi di messa in vendita della casa familiare può essere fatto valere nell'ambito di un giudizio di divisione laddove tale patto risulti valido e coercibile (p. 10 memoria di replica), fino alla fine di questo giudizio divorzile ha ostinatamente reiterato la domanda di autorizzazione alla vendita.
In assenza di altre soluzioni abitative idonee per i figli, a questo Tribunale non resta che applicare le norme che tutelano gli interessi della prole minorenne e, così, assegnare la casa coniugale alla madre affidataria dei minori come previsto dall'art. 337-sexies c.c.
Quanto agli obblighi di mantenimento dei figli, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al pagina 29 di 35 proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali eSIenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che, ad eccezione dell'anno di imposta 2020 in cui l'odierno ricorrente ha percepito un reddito lordo di soli 18.081 euro avendo svolto attività lavorativa corrispondente a 143 giorni per effetto di un provvedimento disciplinare assunto dal datore di lavoro nei suoi confronti (Mod.730/2021), il reddito percepito da (che lavora con un contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso la società “Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.” è notevolmente cresciuto nell'arco dell'ultimo triennio, passando da euro 30.382 nell'anno d'imposta 2021 (Mod. 730/2022) ad euro 37.388 nell'anno d'imposta 2023 (Mod. 730/2024) ed euro 39.373 nell'anno di imposta 2024 (Mod. 730/2025), corrispondente ad una retribuzione netta mensile di euro 2.406 circa, già al netto delle imposte e rapportata a 12 mensilità. Dalla documentazione versata in atti risultano poi le ricevute di addebito sul conto corrente di un finanziamento Findomestic (vo. 8), di cui però l'odierno ricorrente non ha fornito prova del relativo contratto al fine di dimostrare sia l'ammontare del capitale finanziato sia la durata del finanziamento;
inoltre, è pacifico che egli conviva con l'attuale compagna presso un immobile di proprietà di quest'ultima, e che contribuisce alle spese domestiche effettuando in suo favore bonifici mensili per circa 250-270 euro con la causale “spese appartamento Milano” (doc. 7).
Quanto alla condizione dell'odierna convenuta risulta che la stessa continua ad abitare nella ex casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo, la cui rata mensile ammonta a circa 585 euro, che viene pagata integralmente dalla convenuta. Quanto ai redditi dalla stessa percepiti, risulta che nell'anno di imposta 2021 dichiarava un reddito lordo annuo pari a euro 17.326 (v. Mod. 730/2022), rimasto invariato nell'anno di imposta 2022 e 2023, aumentato ad euro 19.419 lordi annui nell'anno di imposta 2024 (Mod. 730/2025), corrispondente ad una retribuzione netta mensile di euro 1.480 circa, già al netto delle imposte e rapportata a 12 mensilità.
Per tutti i motivi sopra esposti, considerate le capacità di guadagno delle parti, gli oneri gravanti su ciascuno e l'assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli a carico del padre, il Tribunale reputa equo e congruo elevare il contributo mensile a carico di ad euro 300,00 al mese per il mantenimento ordinario indiretto di ciascun Parte_1 figlio, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, confermando per il pregresso il contributo economico previsto dal Giudice istruttore in corso di causa (inizialmente confermato nella misura di euro 200,00, al mese per ciascun figlio e poi elevato ad euro pagina 30 di 35 250,00), fatta salva la rivalutazione annuale ex Istat (con prima decorrenza per la rivalutazione da settembre 2026).
L'aumento della misura dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli segue proporzionalmente l'incremento dei redditi guadagnati da ciascuna parte, ed è pertanto l'effetto del mutamento di circostanze verificatesi in corso di causa attraverso la documentazione fiscale prodotta da ciascuna parte. Ma di tale circostanza pare esserne pienamente consapevole la difesa di che, in una mail indirizzata alla parte Parte_1 ricorrente in data 09/12/2024, scriveva testualmente (le sottolineature e il grassetto è del Collegio): “Ciao , ecco qui la memoria che depositeremo presso il Tribunale di Pt_1
Bergamo. Dati i tempi ristretti, non è modificabile. […] - ovviamente, abbiamo contestato la loro pretesa di aumento dell'assegno, visto che non ci sono nuove circostanze che lo giustifichino. Poi, detto tra noi, con i Tuoi redditi e redditi della Signora, € 500,00.= è la misura giusta, ma non era sbagliata nemmeno quella di € 400,00.= e non lo sarebbe neppure quella di € 600,00.=, auspichiamo che il Giudice confermi l'assegno attuale non rilevando incrementi dei Tuoi redditi”.
Ciò detto sul contributo ordinario, resta fermo l'onere in capo entrambi i genitori di contribuire in pari misura alle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli in base al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Stante l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, l'assegno unico erogato dall'Inps deve essere riconosciuto di diritto, per intero, in favore di Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Considerato che l'odierno ricorrente è risultato totalmente soccombente su tutte le domande avanzate nel presente giudizio, va condannato a Parte_1 rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 7.616,00, a titolo di compensi professionali, determinati in base ai parametri “medi” delle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità” (D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ii.) previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.
deve poi essere condannato a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore dello Stato per l'attività prestata dal Curatore speciale in rappresentanza die figli minori, spese che si liquidano in euro 6.500,00 a titolo di compensi professionali, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in base ai parametri “medio-bassi” delle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità” (D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ii.), importo già aumentato del 30% per la presenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.
P.Q.M.
pagina 31 di 35 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 21/04/2007 Parte_1 Controparte_1
a ES LN (trascritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 3, parte II, Serie A, anno 2007);
2) dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori e Persona_1 [...] alla madre la quale potrà assumere autonomamente _2 Controparte_1 anche le decisioni più importanti per la vita dei figli in tema di salute, educazione e istruzione, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla vita dei figli in ambito educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche, somministrazione di farmaci, attività ludiche-ricreative o sportive extra-didattiche, frequentazioni amicali, regime alimentare, eventuale aiuto compiti, rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessera sanitaria etc.), in ambito medico- sanitario (a titolo esemplificativo, esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.), in ambito scolastico (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico). La madre terrà autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione, avendo cura di tenere periodicamente informato il padre – tramite il Servizio sociale qui incaricato – sull'andamento scolastico dei figli e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, al fine di consentirne la vigilanza (art. 337-quater, ultimo comma c.c.); solo le decisioni inerenti ad un'eventuale cambio di residenza dei minori dovranno essere condivise dai genitori;
3) dispone che i minori e rimangano collocati, ai fini della residenza R_ _2 anagrafica, presso l'abitazione materna;
4) dispone che la ripresa di frequentazioni e/o contatti telefonici tra il padre e i figli adolescenti è rimessa alla volontà dei ragazzi, secondo i tempi che il padre potrà concordare direttamente coi figli quando costoro si dichiareranno pronti a ripristinare una relazione con il genitore, anche senza l'ausilio e l'intermediazione del Servizio sociale territorialmente competente salvo che siano gli stessi minori a richiederlo;
5) incarica il Servizio sociale e specialistico di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare, al fine di verificare l'evoluzione dello stato di benessere psico-emotivo dei minori, attivando in favore di e un percorso di supporto psicoterapeutico R_ _2 allorquando costoro ne manifesteranno l'eSIenza;
pagina 32 di 35 6) conferma l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa coniugale, sita in ES LN, Via Partigiani n. 6 (int.26), in comproprietà tra le parti e gravata di mutuo ipotecario, in favore di con tutti gli arredi e le suppellettili ivi Controparte_1 presenti;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando Parte_1 alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 al mese per ciascuno, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale (con prima rivalutazione da settembre 2026), confermando, per il pregresso, i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
8) pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrente al 50% nelle spese straordinarie del figlio , in base al seguente Protocollo: «Premesso che sono da intendersi R_2 ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di pagina 33 di 35 recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e pagina 34 di 35 possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall'Inps potrà essere chiesto e percepito per intero dalla madre affidataria in via esclusiva;
10) condanna il ricorrente a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese di lite liquidate in complessivi euro 7.616,00, a titolo di compensi CP_1 professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.;
11) condanna il ricorrente a rifondere in favore dello Stato, Parte_1 per l'attività prestata dal Curatore speciale, l'importo di euro 6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.;
12) rigetta nel resto.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRESCORE BALNEARIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 35 di 35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 09/12/2024, l'avv. ND Barra scriveva a (le sottolineature e il grassetto sono Parte_1 del Collegio): Ciao , ecco qui la memoria che depositeremo presso il Tribunale di Bergamo. Dati i Pt_1 tempi ristretti, non è modificabile. In ogni caso: - non abbiamo contestato nel dettaglio tutte le fregnacce di controparte perché sarebbe venuta una comparsa lunghissima e il Giudice ha già dimostrato di non leggere con particolare attenzione, meglio poche cose e chiare (e già così è venuta lunga), del resto continuare a contrapporre reciproche versioni non comprovate non ha senso… In data 17/12/2024, l'avv. ND Barra scriveva a (le sottolineature e il grassetto sono del Parte_1 Collegio): Ciao …. Sono note brevissime, perché:
1. le note di trattazione non sono una memoria, Per_8 ma servono per formulare al Giudice le istanze immediate e per la prosecuzione del processo. Controparte le userà per replicare alla nostra ultima replica, ma affari suoi, adesso è solo tempo di dire al Giudice cosa chiediamo per questa udienza;
2. tutte le nostre argomentazioni le abbiamo esposte nelle memorie precedenti, inutile ribadire, nel contesto sbagliato, sempre le stesse cose, oltretutto in una causa in cui tutti scrivono e nessuno, a partire da chi più di tutti sarebbe deputato a farlo (il Giudice), legge. In data 27/02/2025, l'avv. ND Barra scriveva a (le sottolineature e il grassetto sono del Parte_1 Collegio): … al 26 marzo si terrà l'udienza scritta per la quale predisporremo le memorie, poi, salvo invenzioni particolari da parte del Giudice, verranno assegnati i termini per deposito delle comparse conclusionali e relative repliche. Spirati questi termini, il Giudice (coi suoi tempi) redigerà la sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 15/05/2025, promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dai proc. dom. avv. GARLASCHINI TIZIANA e avv. BARRA ALESSANDRO, entrambi del Foro di Milano, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 dai proc. dom. avv. LOCATELLI MAURIZIO e avv. MARENZI ANGELA CRISTINA, entrambi del Foro di Bergamo, giusta procura in atti – CONVENUTA;
con la nomina d'ufficio del Curatore Speciale
Avv. SABRINA GHEZZI, difensore dei minori (C.F. Persona_1
, nato a [...] in data [...], e C.F._1 [...]
(C.F. ), nato a [...] il [...] – _2 C.F._2 rispettivamente ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo n. 272/2024 e n. 273/2024; con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione degli effetti civili del matrimonio
pagina 1 di 35 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Preliminarmente, in punto PROCESSUALE, qualora il Collegio Voglia disporre RIMESSIONE in ISTRUTTORIA, ex art. 187 e art. 279 c.2 n.4 c.p.c., disponendo ulteriore istruzione della causa, (si chiede) PRONUNCIARSI SENTENZA PARZIALE IMMEDIATA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO, sussistendone tutti i presupposti. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE,
- DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ES LN (BG) il 21 aprile 2007 tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ES Controparte_1
LN, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza - CONFERMARE per i minori e R_
il regime di AFFIDO CONDIVISO, con collocazione prevalente presso la _2 madre, come statuito– e mai modificato con i provvedimenti provvisori - in separazione consensuale dichiarata dal Tribunale di Bergamo RG 8191/2019, e omologata il 10 dicembre 2019; IN SUBORDINE, -DISPORSI il regime di AFFIDO CONDIVISO con collocazione esclusiva presso la madre, e conferendo alla madre Parte_2 di operare le scelte ordinarie e altresì non ordinarie ma comunque prevedibili che attengono alla vita quotidiana dei minori;
tuttavia espressamente confermando il diritto del padre a partecipare alle scelte di cura straordinarie mediche e scolastiche ed educative dei figli;
IN ULTERIORE SUBORDINE, solo e soltanto nell'interesse immediato e attuale dei minori, ribadendone l'assenza dei relativi presupposti di legge, in considerazione delle - seppur parziali - risultanze istruttorie e dell'interrogatorio dei minori, disporsi l'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO alla madre, concedendo al padre comunque di partecipare alle scelte di cura straordinarie non prevedibili mediche, scolastiche, educative di maggior rilievo dei figli;
IN OGNI CASO, -RESPINGERE la domanda di affidamento super esclusivo, stanti la carenza dei presupposti di legge, e stante l'assenza di elementi probatori idonei a tale pronuncia, come raccolti in giudizio;
-RESPINGERE le conclusioni del Curatore dei minori, in quanto indebitamente gravatorie della posizione del ricorrente, formulate in violazione del principio dispositivo della domanda, e in quanto espansive delle domande formulate dalla resistente
e comunque destituite di fondamento e di qualsivoglia elemento istruttorio CP_1 processualmente verificato e/o stante la carenza dei necessari presupposti giuridici a tale pronuncia;
- CONFERMARE l'assegno di mantenimento a carico del Sig. in Parte_1 favore dei figli minori e nella misura di € 500,00.=, disposta nel R_ _2 presente giudizio, come già aumentata rispetto alla pronuncia di separazione,
, per l'effetto, la richiesta della Sig.ra avanzata (peraltro solo CP_3 CP_1 nelle memorie dicembre 2024) di ulteriore aumento ad € 600,00.= dell'assegno di mantenimento, posto che nessuna variazione di spese sostenute e/o da sostenersi in favore dei minori è stata documentata e nessuna modifica dei redditi della SI CP_1
e/o Sig. è occorsa (né è stata documentata) dall'inizio del presente giudizio;
Parte_1
- CONFERMARE la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie in favore pagina 2 di 35 dei minori, come statuite in separazione, individuate in ossequio alle linee-guida del Tribunale di Bergamo;
- AUTORIZZARE la vendita della casa coniugale, così come previsto nella sentenza di separazione e rimasta sospesa nei provvedimenti interinali resi nel presente giudizio, fissando termine, all'occorrenza, allo scopo;
IN VIA ISTRUTTORIA e IN OGNI CASO - ORDINARE agli Assistenti Sociali di ES LN di PREDISPORRE UN PERCORSO DI RIAVVICINAMENTO PADRE-FIGLI, nel superiore interesse dei minori, e in ottemperanza al provvedimento di Questo Tribunale del 18 aprile 2024 – e mai attuato – che così disponeva : incarica i Servizi Sociali, in collaborazione con i Servizi Specialistici, di organizzare in favore dei minori e tutti gli interventi di sostegno, anche psicologico, al fine del R_ _2 riavvicinamento padre-figli” in tal caso DISPONENDO interazione con gli assistenti sociali del Distretto di Milano competenti per il padre e, se ritenuto, DISPONENDO assunzione di periodiche informazioni presso gli ambienti scolastici e socioeducativi frequentati dai minori;
- ancora in via ISTRUTTORIA, si insiste nelle richieste istruttorie di cui alla memoria 183 n.2 del 13 gennaio 2023, capitoli n.3 e n.5 sul rapporto padre- figli;
si insiste inoltre nell'ammissione dei capitoli a prova diretta formulati in memoria 183 n.3 del 02 febbraio 2023 , capitoli da n.6 a n.23 compresi;
e altresì nella prova contraria diretta richiesta in memoria 183 n.2 e nella prova contraria indiretta richiesta nella memoria 183 n.3; con i medesimi testi ivi indicati;
IN OGNI CASO, - REVOCARE il Curatore dei minori, - RESPINGERE ogni e qualsiasi altra domanda e/o eccezione di parte resistente - con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
Per parte convenuta: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: IN VIA PRINCIPALE: 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
e , con ogni conseguente statuizione. 2) Controparte_1 Parte_1
Eccettuata la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rigettare siccome del tutto illegittime e manifestamente infondate tutte le domande avanzate dal ricorrente sia in fatto che in diritto. 3) Disporre ai sensi dell'art. 337 quater cod. civ. l'affidamento super esclusivo dei figli e alla madre R_ _2 SI.ra , essendo l'affido esclusivo o condiviso con il padre, alla luce Controparte_1 di quanto riferito e documentato in atti, contrario all'interesse dei minori. Solo in via subordinata disporsi l'affido esclusivo alla madre. 4) Disporre che il padre corrisponda a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori l'importo non inferiore ad € 300,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie in conformità al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Bergamo, l'Ordine degli Avvocati di Bergamo e l' sottoscritto il 31.10.2024. 5) CP_4
Assegnare la casa d'abitazione coniugale sita in Comune di ES LN (BG), Via Partigiani n. 6 (int.26), in comproprietà tra i coniugi e gravata di mutuo ipotecario, in uso alla SI.ra con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, Controparte_1 con collocamento dei minori presso detta abitazione. 6) Disporre che “l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico” venga attribuito per intero alla SI.ra CP_1
. IN VIA ISTRUTTORIA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la causa
[...] venisse rimessa in istruttoria, ammettersi prova per testi sulle circostanze di fatto dedotte pagina 3 di 35 nei capitoli sotto elencati: 1) Vero che la sera dell'8 febbraio 2022 il figlio minore
[...] riceveva via WhatsApp da suo padre un messaggio in cui, dopo alcuni R_ secondi di immagini di normale video musicale, comparivano d'improvviso una serie di immagini pornografiche di cui al doc. 2) di parte convenuta che mi si rammostra. 2) Vero che il minore mostrava il messaggio e relativo video alla madre. 3) Persona_1
Vero che il minore a seguito di tale episodio decideva di bloccare i Persona_1 contatti con suo padre tramite WhatsApp così come faceva anche il FR
[...]
che nell'occasione era insieme a pur non avendo visto il video. 4) _2 R_
Vero che il SI. il giorno successivo pubblicava negli “stati” Parte_1 di Whats App quanto riportato nel doc. 3) di parte convenuta che mi si rammostra. 5) Vero che la SI è originaria di Carobbio Degli Angeli (BG), ove Controparte_1 risiedono i nonni materni, i quali da sempre hanno aiutato la coppia nell'accudimento dei figli, mentre entrambi i genitori erano impegnati al lavoro. 6) Vero che e R_ hanno sempre frequentato l'Oratorio di Carobbio degli Angeli, partecipato al _2 catechismo e ricevuto la prima confessione e la prima comunione, con piena adesione di entrambi i genitori e che nel periodo 2020/2021 avrebbe compiuto il cammino R_ per il sacramento della cresima, mentre avrebbe iniziato il primo dei due anni di _2 preparazione alla stessa. 7) Vero che il SI. , giunto il periodo Parte_1 dell'iscrizione (settembre 2020) negava il proprio consenso alla partecipazione dei figli al catechismo e, per quanto riguarda anche alla cresima, arrivando a telefonare R_ sia al Parroco Don che alla Curia di Bergamo per diffidare tali Autorità dal Per_2 consentire il catechismo. 8) Vero che il 28 ottobre 2020 nel corso di una telefonata con il padre, così come anche in altre precedenti occasioni, i due figli e R_ _2 imploravano il padre di consentire loro la frequenza del catechismo e di dare l'assenso per la cresima di e, dopo l'ennesimo suo rifiuto, gli stessi manifestavano il loro R_ sconforto con pianti e con atteggiamenti decisamente più “freddi” nei confronti del padre. 9) Vero che a partire dal mese di ottobre 2020 il SI. Parte_1 cessava di far visita ai figli minori e limitava i contatti telefonici con gli stessi a sporadici messaggi serali via WhatsApp. 10) Vero che già nei mesi precedenti all'ottobre 2020, e manifestavano disagio nell'affrontare le visite paterne, nel corso delle R_ _2 quali il SI. pronunciava invettive ed offese nei confronti Parte_1 della SI e dei nonni materni, poneva insistentemente domande Controparte_1 riferite a quest'ultima, proibiva di riferire alla madre determinati fatti ovvero indicava loro ciò che avrebbero o non avrebbero potuto riferire alla madre con ordini perentori e minaccia di punizioni, si lamentava con loro sugli aspetti economici legati alla separazione, prospettava ai figli che in futuro sarebbero andati a vivere con lui, giungendo nell'aprile 2020 a leggere ai figli una lettera inviata dai legali della madre al legale del padre. 11) Vero che in data 04.12.2020, asserendo il SI. Parte_1
che fosse fissato per cure dei figli minori e l'appuntamento
[...] R_ _2 presso lo studio dentistico “KIBA” di Milano, si recava a ritirare i figli fuori da scuola. 12) Vero che i figli minori non volevano andare con il padre ma la SI CP_1
li convinceva circa la necessità di recarsi con lui dal dentista a Milano. 13) Vero
[...]
pagina 4 di 35 che quando e salivano in macchina, il padre subito polemizzava con R_ _2 loro, chiedendo spiegazioni in merito all'atteggiamento poco entusiasta che manifestavano nei suoi confronti. 14) Vero che alla risposta di “perché siamo R_ ancora arrabbiati con te” il padre rispondeva sbraitando “siete ancora arrabbiati con me per un cazzo di catechismo?”; faceva seguito dicendo “si perché sei cattivo”. _2
15) Vero che dopo le frasi riportate al cap. 14) il padre frenava bruscamente, tanto che sbatteva il capo contro il poggiatesta. 16) Vero che entrambi i figli minori erano _2 seduti sul sedile posteriore e non avevano le cinture allacciate. 17) Vero che durante il tragitto in autovettura di cui ai capitoli che precedono a partire dal n. 11), il SI.
riferiva a e che non li avrebbe portati dal Parte_1 R_ _2 dentista, ma all'Oriocenter. 18) Vero che per tutto il tempo del viaggio di cui ai capitoli che precedono a partire dal n. 11), il padre si rivolgeva ai figli riferendosi in termini offensivi alla SI.ra , utilizzando epiteti spregiativi riferiti a lei ed ai Controparte_1 suoi genitori, ciò per cui il figlio gli rivolgeva un rimprovero, al che il padre gli _2 indirizzava un pugno e si arrestava prima di attingerne il viso e gli diceva “se R_ picchi mio FR ti picchio io”. 19) Vero che il SI. si Parte_1 fermava al distributore di carburante “Esso” che si trova lungo la Strada Statale 42 in località Albano Sant'ND (BG) per comprare dei panini. 20) Vero che mentre il padre si trovava all'interno del chiosco del distributore di carburante, il figlio minore telefonava alla nonna, SI , piangendo e chiedendo che R_ Parte_3 venisse a prenderli. 21) Vero che alla domanda della nonna di indicarle dove fossero, inviava alcune fotografie del distributore e dell'area di sosta in cui si trovavano _2 di cui al doc. 4) di parte convenuta che si rammostra. 22) Vero che il SI.
[...]
tornava all'autovettura e il figlio gli chiedeva di poter andare Parte_1 R_ in bagno, al fine di trattenersi ancora lì per aspettare la nonna. 23) Vero che visti sopraggiungere i nonni, il SI. afferrava per Parte_1 _2 strappargli di mano il cellulare e lo spingeva all'interno della sua autovettura, al che scappava e la nonna, che si era avvicinata al veicolo del ricorrente, riceveva dal R_ medesimo uno spintone che le faceva perdere l'equilibrio e andare a sbattere contro l'autovettura. 24) Vero che nel frattempo la nonna aveva chiesto Parte_3
l'intervento dei Carabinieri e successivamente avvisato la figlia , la Controparte_1 quale si trovava al lavoro. 25) Vero che dapprima arrivava la SI.ra Controparte_1
e subito dopo la pattuglia dei Carabinieri. 26) Vero che i Carabinieri intervenuti chiedevano conto dell'accaduto e prendevano conoscenza di quanto loro riferito dalla nonna e poi dai minori e per poi chiedere ai bambini con quale genitore R_ _2 volessero andare e gli stessi rispondevano che volevano tornare a casa con la mamma, alla quale pertanto venivano affidati. 27) Vero che, dopo i fatti esposti nei precedenti capitoli a partire dal n. 11), la SI apprendeva dallo studio Controparte_1 dentistico “KIBA” che il SI. era stato informato già tre Parte_1 giorni prima che il medico da cui e avrebbero dovuto ricevere la R_ _2 prestazione odontoiatrica, ossia la Dott.ssa aveva disdettato l'appuntamento Pt_4 per motivi familiari. 28) Vero che il SI. in data 11 dicembre Parte_1 Parte_1
pagina 5 di 35 2020 inviava il seguente messaggio WhatsApp alla SI : “ti Controparte_1 avviso che ho firmato il modulo per la cresima e il catechismo dei ragazzi. Non hai vinto perché il resto avrà il suo corso ma in questo caso chi ci perde sono loro perché faranno la cresima senza il padre” di cui al doc. 6) di parte convenuta che mi si rammostra. 29) Vero che il SI. quando telefonava ai figli, e ciò sino al mese Parte_1 di ottobre 2020, pretendeva che gli stessi si chiudessero in camera e non si facessero sentire dalla madre. 30) Vero che nel mese di febbraio 2020 la SI.ra Controparte_1 si accorgeva che il padre aveva attivato una opzione di collegamento dell'applicazione WhatsApp dei cellulari dei figli, con un computer nella sua disponibilità esclusiva, per controllare la messaggistica dei loro cellulari. 31) Vero che nel corso delle visite paterne la convivente del SI. , SI.ra entrava in Parte_1 Controparte_5 conflitto e polemica con i due bambini, spesso recriminava con il padre contro i figli, fino a lasciarsi andare la stessa a frequenti pianti. 32) Vero che e facevano R_ _2 presente alla madre che durante le visite paterne dovevano dormire in soggiorno su uno scomodo divano letto. 33) Vero che il SI. trascorreva il Parte_1 tempo con i figli giocando alla “play station“, più volte riportandoli all'abitazione materna senza aver svolto i compiti ovvero rimproverandoli se li portavano da fare a Milano. 34) Vero che il SI. è inadempiente agli obblighi Parte_1 assunti in sede di separazione riguardanti arretrati relativi al contributo di mantenimento dei figli sia di natura ordinaria che straordinaria, alla quota 50% del mutuo ipotecario riferito alla casa coniugale cointestata, alla quota 50% del finanziamento bancario Findomestic, alla quota 50% del rimborso per l'affidamento bancario gravante sul conto corrente cointestato e per indebiti addebiti medesimo di rate polizza vita pensione e polizza vita e finanziamento riferite al solo SI. , alla quota Parte_1 del 50% per interessi passivi bancari e competenze sul conto corrente cointestato, alla quota del 50% degli assegni familiari, alla quota del 50% del credito d'imposta risultante dal Modello 730 per l'anno 2018, alla spesa per pensione del cane OF di proprietà del SI. relativa al periodo dal 10 al 18 luglio 2020, per una Parte_1 somma ammontante a tutto il 31.12.2022 ad € 17.723,23.= come da docc. 14), 15), 16), 25) e 26) di parte convenuta che si rammostrano. 35) Vero che la SI CP_1
ha sempre lavorato regolarmente come operaia, con orario che da lunedì a
[...] sabato la vede impegnata dalle 8.30 alle 15.00 ciò che le consente, per il resto della giornata, di occuparsi dei figli e della casa. 36) Vero che i due figli e R_ _2 così come la SI , hanno mantenuto rapporti con il nonno Controparte_1 paterno, anche dopo la separazione. 37) Vero che la SI , Testimone_1 compagna del padre del SI. , avvisava in data 17.07.2022 la Parte_1 SI della morte del FR del SI. , Controparte_1 Parte_1 dopo di che quest'ultimo lamentava con la stessa di aver riferito la circostanza alla SI.ra
, dicendole al telefono in pari data: “vengo dove lavori e ti spacco le Controparte_1 gambe”. Si indicano quali testi a prova diretta sui capitoli ut supra, nonché a prova contraria sugli avversari capitoli che fossero eventualmente ammessi: - R_ residente in [...], da escutere su tutti i
[...]
pagina 6 di 35 capitoli ad esclusioni dei capp. 34) e 37); - residente in [...]
LN, via Dei Partigiani n. 6, da escutere su tutti i capitoli ad esclusioni dei capp. 34) e 37); - SI.ra residente in [...]
n. 11, da escutere su tutti i capitoli;
- SI.ra residente in [...]degli Testimone_2
Angeli (BG), Via Donizetti n. 11, da escutere su tutti i capitoli;
- SI.ra , Testimone_1 residente in [...], da escutere sui capitoli 36) e 37). - SI.
, residente in [...] da escutere sui Testimone_3 capitoli 36) e 37). Respingersi in ogni caso la consulenza tecnica d'ufficio sui minori, essendo del tutto puntuale, approfondito ed esaustivo il lavoro svolto dai Servizi Sociali della Val Cavallina, e tenuto conto di quanto emerso appurato dall'incarico svolto del curatore dei minori e dell'audizione di questi ultimi avanti l'Ill.mo Giudice. IN OGNI CASO: Spese, anticipazioni e compensi professionali di causa interamente rifusi”.
Per il Curatore speciale dei minori: “NEL MERITO 1. DISPORRE L'AFFIDO SUPER- ESCLUSIVO dei minori in favore della madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa, disponendo che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano i figli minori, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale. In particolare, disporre che la madre possa provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative al rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio dei minori;
2. DISPORRE che la madre comunichi al padre resistente - tramite i Servizi Sociali delegati - le decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei figli in modo che egli possa vigilare sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre;
3. INCARICARE i Servizi Sociali competenti territorialmente di mantenere la presa in carico del nucleo familiare proseguendo il monitoraggio sul nucleo familiare e sulle condizioni dei minori, offrendo ai minori, laddove dovessero esprimerne il desiderio, la possibilità di avviare un percorso psicoterapeutico che li aiuti a rielaborare quanto accaduto ed imparare a gestire diversamente la sofferenza che li accompagna nella loro quotidianità (principalmente l'ansia che il padre possa interferire con le loro vite come in passato), segnalando immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia situazioni di pregiudizio per i minori;
4. CONFERMARE nel resto quanto in precedenza stabilito in ordine al mantenimento dei minori e all'assegnazione della casa familiare;
5. DISPORRE che le frequentazioni tra il padre e i minori avvengano a mezzo di incontri protetti organizzati dai Servizi Sociali delegati, soltanto ove i minori ne facciano richiesta;
6. PRESCRIVERE alla madre e al padre di collaborare con i Servizi Sociali, di impegnarsi nell'esercizio responsabile delle funzioni genitoriali e di seguire i conSIli degli operatori. ASSEGNARE termine per il deposito delle comparse conclusionali e per le memorie di replica. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 7 di 35 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2022, - premettendo di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario con il giorno 21/04/2007 a Controparte_1
ES LN (trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo Comune, anno 2007, atto n. 3, parte II, serie A), dalla cui unione sono nati i figli (n. l'01/02/2008) R_
e (n. il 31/12/2009), nonché di essersi separato dalla coniuge consensualmente _2 alle condizioni omologate da questo Tribunale con decreto datato 03/12/2019 - adiva l'intestato Tribunale chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di disporre il regime di affidamento, collocamento e diritti di visita dei figli secondo le modalità ritenute più idonee dal Servizio sociale territoriale a cui chiedeva di conferire un incarico urgente per verificare lo stato psicologico di e R_
e le ragioni della loro opposizione alla frequentazione con il padre, nonché per _2 svolgere un'approfondita indagine sull'intero nucleo familiare e regolamentare le frequentazioni tra il genitore e i due minori;
chiedeva, infine, di ridurre il contributo per il mantenimento dei figli posto a suo carico da euro 200,00 al mese ad euro 150,00 per ciascun figlio, ferma la pari ripartizione tra i genitori delle spese di natura straordinaria.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente deduceva che, a far data dalla separazione dei coniugi, i figli venivano collocati presso la madre nell'abitazione coniugale sita a ES LN, mentre il marito si trasferiva a Milano;
che, da allora, il rapporto tra il padre e i figli andava via via inclinandosi fino ad interrompersi del tutto, e ciò in ragione della condotta ostacolante del diritto/dovere di visita paterno posta in essere continuativamente dalla madre dei minori; che, infatti, dal dicembre dell'anno 2019 l'odierna convenuta intraprendeva una vera e propria opera di demonizzazione e demolizione della figura paterna volta ad escludere progressivamente il SInor dalla vita dei figli, in particolare lamentando, improvvisamente, un presunto Parte_1
e indimostrato atteggiamento aggressivo e denigratorio tenuto dal padre nei confronti della figura materna, dei minori e financo dei suoceri;
che, infatti, in occasione delle frequentazioni tra padre e figli, questi ultimi, sovente, riportavano al padre le frasi ingiuriose proferite alla loro presenza dalla madre e il sentimento di rancore serbato da quest'ultima nei confronti del SInor che peraltro la madre era solita usare Parte_1 espressioni, quali “Il PÀ è un coglione”, che venivano riportate dai figli in occasione delle visite presso il domicilio paterno accompagnate da altre esternazioni del tipo “la mamma ti odia all'ennesima potenza… la mamma non ti vuole più vedere”, circostanze che facevano emergere la loro sofferenza e il loro coinvolgimento nel conflitto genitoriale;
che in particolare i minori non venivano lasciati liberi nelle frequentazioni con il padre dovendo rispettare i “diktat” materni sugli orari di rientro a casa e sulle attività da svolgere durante il tempo di visita paterno (i figli erano costretti a cenare frettolosamente per essere riaccompagnati a casa o a impiegare tutto il tempo nello svolgimento dei compiti scolastici); che, con il passare del tempo, l'atteggiamento della madre comportava un progressivo allontanamento della figura paterna che veniva relegata a inutile e fastidioso orpello;
che e iniziavano, altresì, improvvisamente, R_ _2
a opporre resistenza sia alle telefonate sia alle visite del padre, assumendo atteggiamenti pagina 8 di 35 di sfida e inaudita sfrontatezza, arrivando anche a rimproverare al padre la presenza della nuova compagna, dapprima accettata (riportando frasi del tipo “La mamma ci ha detto che se c'è lei tu non ci vuoi più bene”; “la mamma ha detto che non avrà nessuno perché vuole bene solo a noi”); che, in questo clima, in una escalation di false accuse e continue critiche nei confronti del padre alla presenza dei minori, si consumava il drammatico episodio del 4 dicembre 2020 che sanciva la definitiva rottura dei rapporti tra padre e figli;
che, più in particolare, quel giorno SInor si trovava insieme ai minori Parte_1 presso il distributore “Esso” per acquistare dei panini per il pranzo, quando veniva raggiunto dal suocero che gli sferrava un pugno, per fortuna andato a vuoto, proferendo frasi minacciose e ingiuriose nei suoi confronti;
che, in questa occasione, i minori, già gravemente coinvolti nel conflitto genitoriale, dichiaravano ai militari intervenuti di voler tornare a casa della madre, sicché da questo momento le frequentazioni con il padre cessavano del tutto tanto è vero che ancora oggi il padre non vede né sente i figli, che vengono gestiti in via esclusiva dalla madre, la quale, dal canto suo, non si era in alcun modo prodigata per indurre i figli a riprendere le frequentazioni con l'altro genitore;
che anche la difesa dell'odierno ricorrente - nell'ottobre 2021 - tentava con l'invio di una missiva di far riallacciare il rapporto tra il padre e i figli, ma senza esito, visto che la madre in quell'occasione ribadiva le proprie ingiustificate richieste economiche;
che, per quanto concerne il contributo per il mantenimento dei figli, in ragione della situazione di ristrettezza economica sopravvenuta a causa della mancata vendita della casa coniugale da parte della SI in spregio quanto pattuito nell'accordo di separazione, CP_1 il ricorrente si trovava costretto a chiedere una riduzione del contributo per il mantenimento dei figli, dovendo sostenere le spese per l'abitazione dove conviveva con l'attuale compagna per euro 500 al mese, i costi dello psicologo pari ad euro 180 al mese e le rate di un finanziamento Compass pari ad euro 250 al mese.
Con memoria difensiva depositata in data 21/04/2022 si costituiva in giudizio
[...]
nulla opponendo alla domanda di divorzio ma chiedendo di disporre CP_1
l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori previa audizione di e già R_ _2 ultradodicenni;
chiedeva, inoltre, di porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 300,00 al mese per ciascun figlio oltre al 50% delle spese straordinarie e all'intero importo dell'assegno unico erogato dall'Inps, con conferma dell'assegnazione alla madre della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, gravata da mutuo ipotecario cointestato. Nel merito, la convenuta lamentava l'incapacità di di rapportarsi in modo adeguato con i figli, aspetto confermato anche Parte_1 dall'episodio avvenuto, da ultimo, in data 08/02/2022, allorquando l'odierno ricorrente - che non vedeva i figli già da ottobre 2020 - faceva improvvisamente irruzione nella vita di inviandogli un video pornografico, più specificatamente un video musicale in R_ cui, dopo alcuni secondi di immagini, comparivano all'improvviso scene pornografiche;
che tale episodio sconvolgeva letteralmente che lo confidava alla madre, e pure R_
pur non avendo visto il video, rimaneva gravemente turbato dall'accaduto; che, _2 alle giuste rimostranze che la SI rivolgeva verso il marito, quest'ultimo il CP_1 giorno successivo pubblicava degli “stati” di whatsapp chiaramente allusivi nei confronti pagina 9 di 35 della madre con lo scopo di ferirla;
che, comunque, questo comportamento del padre doveva essere letto in considerazione del fatto che costui aveva più volte espresso la volontà che i figli “si svegliassero”, riportando le esperienze da adulto che lui stesso aveva avuto alla loro età, manifestando una visione educativa non condivisa dalla SI e non corrispondente ai desideri e all'indole dei due minori;
che, unitamente CP_1 all'episodio sopra descritto, si era reso responsabile di un altro grave Parte_1 avvenimento avvenuto il 4 dicembre 2020, periodo in cui, per sua decisione unilaterale, aveva già interrotto le visite con i figli dall'ottobre 2020 a seguito di un litigio telefonico dovuto al fatto che il padre aveva negato il proprio assenso all'iscrizione di entrambi al catechismo e a far ricevere il sacramento della Cresima a sebbene ciò R_ corrispondesse ai desideri dei minori, che ci tenevano a svolgere queste attività insieme ai compagni di classe e ai loro coetanei, verso i quali provavano disagio e vergogna per tale forma di esclusione e per il comportamento paterno che l'aveva determinata; che, infatti, durante un litigio telefonico avvenuto in data 28 ottobre 2020, i figli imploravano al padre di consentire loro la frequenza del catechismo e di dare l'assenso per la celebrazione della Cresima, ma dopo l'ennesimo immotivato rifiuto del genitore, presi dallo sconforto, limitavano i contatti con il padre a sporadici messaggi;
che, venendo a quel giorno di dicembre, assumendo di dover accompagnare i figli presso Parte_1 uno studio dentistico a Milano (circostanza che poi veniva smentita nei giorni successivi), prelevava i figli fuori da scuola un'ora prima dell'orario di uscita e quando i minori salivano in macchina subito polemizzava chiedendo loro spiegazioni rispetto all'atteggiamento poco entusiasta che costoro manifestavano nei suoi confronti;
che a quel punto rispondeva di essere ancora arrabbiato con il padre per la questione del R_ catechismo e aggiungeva di ritenere “cattivo” il genitore, che, udite queste frasi, _2 arrestava bruscamente l'autovettura facendo sbattere il capo di contro il _2 poggiatesta dal momento che entrambi erano seduti sul sedile posteriore senza le cinture allacciate;
che durante il tragitto in autovettura confessava a e Parte_1 R_ che non li avrebbe portati dal dentista ma all'Oriocenter, rivolgendo termini _2 offensivi alla madre e dispregiativi nei confronti dei nonni materni, motivo per cui reagiva rimproverando il genitore e, per tutta risposta, costui faceva il gesto di _2 dargli un pugno, gesto a cui rispondeva “se picchi mio FR ti picchio io”; che R_ poco dopo si fermava al distributore di carburante per comprare dei panini e, Parte_1 mentre si trovava all'interno del chiosco, telefonava alla nonna materna, SI R_
piangendo e chiedendo di essere recuperato dai nonni, inviando loro Parte_3 alcune fotografie dell'area di sosta in cui si trovavano;
che, a quel punto, chiedeva R_ al padre di poter andare in bagno al fine di trattenersi ancora lì per aspettare la nonna;
che, visti sopraggiungere i suoceri, afferrava per strappargli di mano Parte_1 _2 il cellulare e spingerlo all'interno della sua autovettura, al che scappava e la R_ nonna, che si era avvicinata al veicolo del ricorrente, veniva spinta da quest'ultimo perdendo l'equilibrio e andando a sbattere contro l'auto; che, nel frattempo, veniva richiesto l'intervento dei Carabinieri e veniva avvisata la SI che lasciava CP_1 il posto di lavoro per raggiungere i figli;
che comunque, la resistenza dei figli a trascorrere pagina 10 di 35 quel giorno del 4 dicembre insieme al padre discendeva dai comportamenti tenuti da quest'ultimo per tutto l'autunno di quell'anno, quando, a seguito del litigio telefonico, non si era più presentato a casa nei suoi giorni di visita limitandosi ad inviare Parte_1 sporadici messaggi;
che, peraltro, solo dopo tale grave episodio il padre si risolveva a sottoscrivere il modulo per l'iscrizione al catechismo e a prestare il consenso per la cresima di decisione che veniva comunicata alla madre con un messaggio R_ whatsapp in data 11/12/2020, messaggio in cui scriveva anche: “Non hai Parte_1 vinto perché il resto avrà il suo corso ma in questo caso chi ci perde sono loro perché faranno la cresima senza il padre”; che, ad ogni modo, già nei mesi precedenti all'ottobre 2020, e manifestavano disagio nell'affrontare le visite paterne in quanto R_ _2 durante i tragitti in auto spesso si lasciava andare a lunghe invettive e offese Parte_1 nei confronti della madre, faceva sentire figli in colpa dicendo di non avere più soldi e, in un'occasione, faceva anche leggere loro una lettera inviatagli dai Legali della madre prospettando che in futuro avrebbero dovuto andare a vivere con lui, parlando di avvocati e azioni legali;
che inoltre, non aveva mai attribuito rilevanza alla gestione Parte_1 dei compiti dei figli durante gli orari di visita, pretendendo di trascorrere con loro tutto il tempo giocando alla playstation, riportandoli al domicilio materno senza che i minori avessero svolto i compiti e, ancor peggio, rimproverandoli se solo li avessero portati nella sua casa a Milano, trascurando il fatto che il figlio maggiore ha una diagnosi di R_ disortografia e discalculia;
che, comunque, non si era adoperato in alcun Parte_1 modo per favorire un riavvicinamento con i figli, se non chiedendo - in tempi di poco precedenti alla presentazione del ricorso introduttivo - di tenerli con sé come se nulla fosse accaduto, richiesta a cui i minori opponevano un netto rifiuto nonostante le insistenze della madre di provare a dialogare e aprirsi ad un incontro chiarificatore con l'altro genitore. In definitiva, contestava le presunte interferenze nelle telefonate o nelle visite paterne e più in generale nel rapporto tra i figli minori e il padre evidenziando come, in realtà, fosse stato il SInor a pretendere che due ragazzi si chiudessero in Parte_1 camera per parlare al telefono con lui;
che anche solo il fatto che la madre pretendesse semplicemente il rispetto delle condizioni concordate in sede di separazione quanto agli orari di rientro a casa dei figli, veniva considerato da come una “ritorsione” Parte_1
o una “imposizione” materna. Quanto agli aspetti economici, la convenuta rappresentava che in assenza di decurtazioni dello stipendio avvenute perché sanzionato Parte_1 disciplinarmente, avrebbe goduto di un reddito da lavoro dipendente superiore a 46.000
€ lordi annui;
aggiungeva di essersi vista costretta a ricorrere al Tribunale per ottenere un provvedimento ex art. 156 codice civile in quanto, dal mese di ottobre 2020, ossia da quando aveva interrotto le frequentazioni con i minori, l'odierno ricorrente non aveva neanche più versato un solo euro per il mantenimento dei figli;
la SI CP_1 invece, continuava a percepire uno stipendio di circa 1.300 € al mese, lavorando come operaia dalle ore 08:30 alle 15:00, per occuparsi, nel resto della giornata, dei figli e della casa;
peraltro, il ricorrente, asseriva di dover sostenere le spese per l'abitazione dove conviveva con l'attuale compagna, SI senza però documentare tali Controparte_5 esborsi e omettendo di precisare che la casa in cui vivevano era in realtà di proprietà della pagina 11 di 35 compagna;
precisava, infine, di essere gravata di una rata di 584,32 € per il mutuo ipotecario acceso per l'acquisto della casa coniugale cointestata, visto che controparte non provvedeva a corrispondere la sua quota del 50%.
Così instaurato il contraddittorio ed esperito infruttuosamente il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'esito dell'udienza tenutasi in data 05/05/2022, il Presidente del Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento esclusivo dei figli alla madre ed incaricando i Servizi sociali territorialmente competenti di svolgere una profondità indagine psicosociale sull'intero nucleo e sulle condizioni di benessere dei figli, al fine di acquisire ogni elemento utile per la valutazione delle capacità genitoriali del padre e dello stato di salute dei minori, confermando l'assegnazione della casa coniugale in favore della madre e il versamento di un contributo di euro 200,00 al mese per ciascun figlio a carico del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con ordinanza resa in data 11/11/2022, il giudice istruttore accoglieva la richiesta di aumento del contributo economico per i figli a carico dell'odierno ricorrente, da euro 200 ad euro 250 al mese per ciascun figlio, rinnovando gli incarichi disposti in capo ai servizi sociali territoriali, sia per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità e psicologico in favore di sia per l'avvio di un percorso di sostegno psicologico in favore Parte_1 dei minori e R_ _2
Concessi i termini di cui all'articolo 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza resa in data 06/06/2023 il giudice istruttore rigettava le prove orali formulate dalle parti, invitando i Servizi Sociali a trasmettere una relazione dettagliata di aggiornamento.
Con successiva ordinanza resa in data 18/04/2024, il giudice istruttore nominava l'avvocata Sabrina Ghezzi, esperta in diritto di famiglia, quale curatore speciale di R_
e assegnando termine per la costituzione in giudizio nell'interesse e in _2 rappresentanza dei minori.
Con comparsa depositata in data 30/08/2024 si costituiva in giudizio il curatore speciale nonché difensore tecnico dei minori, rappresentando, in primo luogo, di aver incontrato e sentito entrambi i ragazzini in data 4 luglio 2024. Nel merito, la Curatrice avv. Sabrina Ghezzi riportava una condizione di serenità di entrambi i minori, che avevano ben concluso l'anno scolastico, terminando il secondo anno di liceo di Scienze umane R_ con buoni risultati e concludendo il primo anno del liceo scientifico con ottimi _2 risultati. Riferiva che entrambi i minori avevano recentemente partecipato al centro ricreativo estivo dell'oratorio come animatori e si mostravano attivi nei percorsi per adolescenti proposti dalla parrocchia. Dichiarava di aver appurato come la posizione e il pensiero dei minori non si era modificato negli ultimi mesi rispetto alla possibilità di rivedere il padre e riprendere i contatti con lui, argomenti che parevano togliere loro serenità; che, infatti, con lucidità e chiarezza [avevano] riportato a tutti gli operatori il desiderio non solo di non voler riprendere i rapporti col padre, ma anche il timore che l'eventuale presenza di quest'ultimo nelle loro vite possa essere intrusiva e limitante nelle
pagina 12 di 35 loro scelte, come accaduto in passato;
che sia sia avevano espresso R_ _2 stanchezza e frustrazione per questo procedimento, desiderando stare tranquilli senza avere il pensiero di dover incontrare il padre o parlare del loro passato; che, peraltro, il Servizio Sociale aveva proposto ai ragazzi la possibilità di intraprendere un percorso di sostegno psicologico come opportunità personale di crescita e di analisi della situazione familiare, ma gli stessi avevano riferito di non essere contrari questo percorso, ma di non sentirne all'attualità l'eSIenza, ragion per cui, dopo un confronto con la psicologa del consultorio familiare ASST Bergamo Est, il Servizio sociale aveva condiviso l'importanza di lasciare aperta questa opportunità in favore dei minori senza imporla. Quanto al colloquio avvenuto tra i minori e la Curatrice speciale, quest'ultima riferiva come entrambi i ragazzi si fossero mostrati collaboranti e disponibili al dialogo, raccontando il loro vissuto in modo sereno ed educato, desiderosi di esprimere il loro punto di vista; più in particolare, e erano stati molto chiari nell'esporre la loro R_ _2 posizione, e altrettanto chiaramente avevano riportato il loro stato emotivo;
i ricordi brutti legati al padre sono ancora vivi in loro (la squalifica della mamma, i maltrattamenti della nonna materna, il diniego a gite, il diniego alla cresima, i messaggi e video inappropriati, ecc.) e rimane netta la loro scelta di distanziarsi dal padre, anche tramite telefono e messaggi;
che, allo stato attuale, l'affidamento dei minori alla madre appariva il miglior regime a tutela del benessere dei ragazzi, e comunque, non parevano esservi i presupposti per avviare incontri protetti padre-figli stante il netto rifiuto di e R_ _2 nonostante i tentativi messi in atto dai Servizi incaricati.
All'udienza tenutasi in data 13/11/2024, il giudice istruttore procedeva all'audizione diretta dei minori e R_ _2
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza del 26/03/2025 per la precisazione delle conclusioni. Riassegnata la causa al Giudice relatore per via del collocamento a riposo del precedente giudice titolare del fascicolo (v. decreto Presidente vicario del Tribunale emesso in data 21/03/2025), all'udienza del 15/05/2025 i difensori delle parti e la Curatrice speciale precisavano le conclusioni come sopra riportate e la decisione veniva rimessa al Collegio previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così riassunte brevemente le domande e i fatti di causa, il Collegio rileva che, dal punto di vista istruttorio, la controversia è pienamente matura per la decisione posto che le capacità genitoriali di madre e padre e la qualità della relazione sussistente tra i figli e ciascun genitore è emersa pacificamente dalle relazioni trasmesse dal Servizio sociale incaricato da questo Tribunale. Alla luce delle emergenze in atti, va dunque dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle difese di parte ricorrente e di parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, vertendo le stesse su circostanze irrilevanti o, comunque, superflue ai fini del decidere.
* * *
Prima di entrare nel merito della decisione, al Collegio preme ricordare alle parti il principio di diritto in base al quale il giudice di merito è libero di attingere il proprio
pagina 13 di 35 convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla sua formazione, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata - gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto (cfr. Cass. n. 29730/2020; Cass. n. 26517/2024).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Dalla documentazione versata in atti risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 21/04/2007 a ES LN e che si separavano consensualmente alle condizioni di cui al verbale di udienza presidenziale del 14/11/2019, omologate con decreto di questo Tribunale datato 03/12/2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra i coniugi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita una eventuale riconciliazione ed emergendo, altresì, come da allora non sia stata ripristinata una comunione di vita materiale e spirituale, il Tribunale accerta e dichiara che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n. 898/1970 e successive modifiche (Legge n. 55 del 2015) per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto inter partes.
Venendo al merito delle questioni controverse il Tribunale osserva come le parti discutano
- essenzialmente - sul regime di affidamento della prole e sulla ripartizione degli oneri di mantenimento.
In punto di diritto, pare utile premettere che con l'adozione della Legge n. 54/2006 anche il nostro ordinamento si è uniformato ai principi sanciti dalla Convenzione di New York del 1989 sui “diritti del fanciullo”, in particolare per quanto concerne la tutela del superiore interesse del minore alla bigenitorialità. Tale principio costituisce, oggi, una delle direttrici fondamentali nella disciplina della responsabilità genitoriale, orientando le decisioni dell'Autorità giudiziaria in materia di affidamento. Nel nostro ordinamento, infatti, l'affido condiviso rappresenta la regola di prioritaria attuazione anche quando viene meno la coabitazione tra genitori sposati o conviventi, ma tale regime presuppone che ciascun genitore sia capace di condividere con l'altro i progetti e le scelte relative alla vita dei figli, che sia idoneo ad assumere linee educative comuni, coerenti con il modello comportamentale offerto e conformi alle inclinazioni e aspirazioni dei figli medesimi, e che abbia la volontà e le risorse personali per occuparsi fattivamente dell'accudimento della prole, sia sotto il profilo affettivo sia sotto il profilo materiale, salvo impossibilità assoluta a sé non imputabile (cfr. Trib. Bergamo, sent. n. 1107 del 14/04/2022-09/05/2022). La Suprema Corte, nel corso degli anni, ha più volte enunciato il principio di diritto secondo cui, in materia di affidamento dei figli, il giudice deve pagina 14 di 35 attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia più idoneo a ridurre al mimino il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità di padre e madre di crescere ed educare il figlio, giudizio che potrà fondarsi anche sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore (v. da ultimo, Cass. n. 23333/2023; conf. Cass. n. 28244/2019; Cass. n. 27348/2022).
Costituendo, come detto, il modello preferenziale, l'art. 337-quater c.c. dispone che ad esso possa derogarsi, mediante la previsione dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, quando l'affidamento condiviso risulti contrario all'interesse del minore, con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento monogenitoriale dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo “in positivo” sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche “in negativo” sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore (v. Cass. n. 6535/2019; conf. Cass. n. 16593/2008), che la giurisprudenza di merito ha riscontrato in una pluralità di situazioni, come, ad esempio, in caso di sostanziale disinteresse manifestato da un genitore per le complessive eSIenze di cura, di istruzione e di educazione del figlio, in caso di manifesta incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire di uno dei genitori, in caso di manifesta difficoltà di relazione del figlio con uno dei due genitori, nel caso in cui il genitore sottopone il figlio ad uno stress continuo che gli impedisce di vivere una vita armonica, nel caso in cui il genitore abbia usato violenza, anche soltanto verbale, nei confronti dell'altro alla presenza della prole.
I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che se la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso, è pur vero che questa conflittualità deve mantenersi nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, assumendo, diversamente, connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (ex multis, Cass. n. 26517/2024; Cass. n. 6535/2019). All'esito di simili verifiche, il perseguimento dell'obiettivo di assicurare l'esclusivo interesse morale e materiale della prole può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, quali l'affidamento c.d. super- esclusivo del figlio a un genitore, all'esito dell'accertamento dell'inidoneità genitoriale dell'altro (cfr. Cass. n. 4056/2023; Cass. n. 32876/2022).
Quando si deroga al principio dell'affidamento condiviso, infatti, l'ordinamento contempla due principali alternative: l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, che vale, come si è detto, quando solo un genitore risulti inidoneo all'esercizio della responsabilità genitoriale, oppure l'affidamento al Servizio sociale, nel caso in cui entrambi i genitori risultino inadeguati o incapaci di prendersi cura del minore.
pagina 15 di 35 L'affidamento al Servizio sociale, infatti, rappresenta una misura temporanea di protezione, finalizzata primariamente alla tutela del minore e comporta, di fatto, una SInificativa compressione delle prerogative genitoriali;
in tale contesto, i Servizi sociali non si limitano a svolgere un ruolo meramente sostitutivo, ma sono investiti anche di una funzione proattiva di supporto e recupero, attraverso interventi educativi, di accompagnamento e monitoraggio.
Infine, pare il caso di rimarcare che, trattandosi di una questione – quella dell'affidamento
– che riguarda direttamente la vita del figlio, il nostro ordinamento prevede all'art. 315- bis c.c. che il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato: l'ascolto costituisce sia l'esercizio di un diritto da parte del minore capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito alle questioni e procedure che lo riguardano (vale a dire le questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare) sia primario elemento di valutazione del miglior interesse del minore da parte dell'Autorità Giudiziaria chiamata ad assumere decisioni a tutela di quel bambino o adolescente (v. Cass. n. 6129/2015; Cass. n. 13377/2023). E, ancora recentemente, la Cassazione ha ricordato che l'ascolto è espressione di un diritto personalissimo attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall'acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante, al processo (v. Cass. n. 32290 del 15/11/2023-21/11/2023).
La normativa recentemente introdotta con la c.d. “riforma Cartabia” ha introdotto un'ipotesi “obbligatoria” di ascolto del minore da parte del giudice, allorquando il minore rifiuta di incontrare uno o ad entrambi i genitori, allo scopo di chiarire eventuali motivi di questo rifiuto. La previsione di cui all'articolo 473-bis.6 c.p.c. pare porsi in linea di continuità con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo che, in presenza del rifiuto di un figlio a frequentare un genitore, già imponeva all'Autorità giudiziaria di verificarne le cause e di non adottare provvedimenti coercitivi qualora gli stessi possano rivelarsi dannosi per il minore: a tal proposito, infatti, i giudici europei hanno escluso una possibile violazione del diritto alla vita familiare, sancito all'art. 8 Cedu, quando, a seguito del fermo rifiuto del figlio alla frequentazione di un genitore più volte affermato nel corso dell'ascolto, il genitore rifiutato non sia stato in grado di percepire le eSIenze del minore assumendo un ruolo rivendicativo della propria posizione genitoriale senza porsi in
“ascolto” e ledendo in tal modo l'interesse del figlio (cfr. Trib. Terni, sent. n. 354/2022; vedi caso P. c. Polonia, sentenza 25.1.2011; caso Ca. Pa. c. Romania, sentenza 17.4.2012; caso c. Romania sentenza del 10.1.2012). In un altro caso deciso dai giudici Per_3 europei contro lo Stato italiano veniva stato messo in rilievo come Le giurisdizioni nazionali devono procedere a un esame approfondito della situazione familiare nel suo complesso e di tutta una serie di elementi, in particolare di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, e procedere ad una valutazione equilibrata e ragionevole dei rispettivi interessi di ciascuno, cercando costantemente di determinare quale sia la migliore soluzione per il minore, considerazione che assume un'importanza fondamentale in tutte le cause (cfr. caso I.M. c. Italia sentenza del 10.11.2022; v. anche pagina 16 di 35 Petrov e X c. Russia, sentenza del 23.10.2018). Come già scritto in altri precedenti di questo Tribunale, Se, infatti, è patrimonio condiviso che un armonico sviluppo dei minori possa conseguirsi soltanto in presenza di un SInificativo rapporto con ciascun genitore, è parimenti indiscusso che obiettivo principale di qualunque provvedimento giudiziario è il benessere di quel bambino/adolescente che subirà, direttamente o indirettamente, gli effetti della decisione; quando, a fronte di un approfondito esame della situazione familiare e di elementi di ordine fattuale, affettivo, psicologico, materiale e sanitario, si accerta che la relazione tra il figlio ed uno dei genitori è compromessa a causa - anche solo in parte - di condotte del genitore rifiutato, occorre che sia quest'ultimo ad attuare i necessari percorsi per poter ripristinare un rapporto sereno e armonico con il figlio, poiché qualunque forzatura potrebbe produrre effetti peggiori, essendo il giudice delle relazioni familiari sempre chiamato ad operare un bilanciamento di interessi contrapposti: come già detto, quelli del genitore di esercitare le proprie prerogative genitoriali e quelli del figlio a veder rispettata la propria volontà e il proprio “sentire” (cfr. Trib. Bergamo, sentenza n. 740 del 29/02/2024-21/03/2024).
Fatte queste brevi ma doverose premesse giuridiche, nel caso di specie pare opportuno prendere le mosse dalle dichiarazioni spontaneamente rese dai minori durante l'ascolto condotto dal giudice istruttore.
Sentito per primo, rappresentava lucidamente il proprio vissuto Controparte_2 emotivo e le ragioni del rifiuto ad incontrare il padre, dichiarando testualmente:
“frequento la seconda superiore del liceo scientifico a ES. La scuola mi piace. Sto bene. Ho già detto che il PA non lo voglio vedere, per tanti motivi. Parte tutto dalla separazione dei miei genitori, quando ogni weekend andavamo da nostro padre. Ad un certo punto ha iniziato a parlare male della mamma, la definiva una malata psichiatrica, che l'avrebbe sciolta nell'acido, questo davanti a noi che non potevamo dire nulla perché altrimenti si arrabbiava. Spesso usava la parola “budria” per offendere nostra madre. Noi cercavamo di capire il perché dicesse certe cose e lui rispondeva che la mamma lo stava mettendo sul lastrico, che lo stava lasciando senza soldi. Anche la compagna di nostro padre parlava male della mamma, la definiva animale anche in presenza di nostro padre che annuiva ed era d'accordo con lei. Io ho avuto da ridire su quello che diceva e la compagna di nostro padre si è messa a piangere. Mio padre mi ha costretto a chiederle scusa. Avevo forse 11 anni, ero alle medie. L'episodio più SInificativo è stato il 4 dicembre 2021. All'epoca non vedevamo nostro padre da un po', visto che ogni volta che ci incontravamo faceva cose strane, litigava con tutti, ci diceva che non avevamo una vita a causa di nostra madre, che non ci lasciava liberi e noi piangevamo. Quando gli dicevamo “PA basta, per piacere” lui diceva che era la mamma che ci diceva di rispondere così, mentre in realtà noi non lo volevamo vedere. Il 4 dicembre 2021 doveva portarci dal dentista, siamo saliti in macchina con lui che era già arrabbiato, finché non siamo arrivati al benzinaio dove ci ha detto che in realtà il dentista non c'era, ma che avrebbe voluto passare una giornata con noi. Noi abbiamo rifiutato e lui ha alzato le mani e ci ha quasi colpito. Io e mio FR ci siamo messi a piangere e abbiamo chiamato i nostri nonni materni chiedendo di venirci a prendere. Sono sceso dalla macchina di mio pagina 17 di 35 padre, correndo verso la macchina dei nonni. Mio padre a quel punto ha spinto mia nonna contro l'auto e l'ha fatta cadere. Dopo sono arrivati i Carabinieri ed è finito tutto. Da quel momento non vedo mio padre e non voglio vederlo, non voglio che venga a prendermi e non voglio andare da lui nel fine settimana. Voglio stare solo con mia mamma”.
Anche esprimeva il proprio punto di vista, esplicitando i motivi dell'interruzione R_ della relazione con il padre, dichiarando testualmente: “faccio il liceo scienze umane al
sono al terzo anno. Entrando qua dentro non ce l'ho fatta a guardarlo e non ci Per_4 tengo a vederlo né voglio, per tanti motivi. Tante volte ho cercato di andarmene dal suo appartamento, anche se poi mi pregava di rientrare. Ho spesso litigato anche con la sua compagna e con lui per i continui insulti che sentivo rivolgere contro mia mamma. Non stavo bene né stando a casa sua né andando in giro perché faceva scenate. Un giorno eravamo fuori col cane e lui si è inginocchiato e si è messo a piangere davanti a tutto il parco dicendo che la mamma lo stava mettendo sul lastrico, di aiutarlo. Sosteneva che a 16 anni potevo decidere con chi stare e mi diceva di andare con lui. Una volta gli ho detto che sicuramente non andavo da lui e lui mi ha risposto che era stata la mamma a convincermi. Quando andavamo in vacanza con lui gli insulti erano all'ordine del giorno. Spesso ci lasciava a casa da soli e noi provavamo a chiamare la mamma perché con lui non avevamo il permesso di farlo, perché si arrabbiava. Quelle vacanze non le vivevo bene perché non potevamo sentire nessuno. Una volta ha insultato anche tutti i miei amici. Una volta ha tentato di parlarmi dell'avvocato e della casa, cose che non capivo, per poi illustrarmi con le carte in mano come lo stava riducendo mia madre, definendola
“strega”. Non voglio più avere niente a che fare con mio padre perché mi fa stare male, anche sapere che era qua oggi mi ha fatto stare male e venire l'ansia. Vorrei che continuasse la sua vita da solo” (v. verbale udienza del 13/11/2024).
Orbene, già da queste dichiarazioni rese dai minori emerge come la relazione padre-figli si sia compromessa nel tempo per causa - esclusiva o prevalente - imputabile al SInor
che non ha mancato di esporre i minori a offese e denigrazioni nei confronti Parte_1 della figura materna ma neppure è stato in grado di preservare i figli dalle problematiche natura economica conseguenti alla disgregazione del nucleo familiare.
Anche durante il colloquio intercorso tra l'assistente sociale e il minore R_ quest'ultimo raccontava l'episodio del 4 dicembre 2020 con le lacrime agli occhi in quanto riportava che quando ci ripensa si agita ancora molto; sempre in un'occasione R_ avrebbe chiesto alla compagna del padre di non parlare male della propria madre, considerato che non la conosceva, ma a quel punto la compagna del padre si sarebbe offesa e il SInor lo avrebbe obbligato a scusarsi con lei. dichiarava Parte_1 R_ all'assistente sociale di non escludere che un giorno, quando sarà più grande, potrà rivedere il padre, ma che ancora oggi l'idea di incontrarlo lo agitava e non lo faceva stare bene, aggiungendo anche “Il PA non penso che ci voglia bene, se no ci avrebbe chiesto scusa! Anche io quando sbaglio chiedo scusa!”. L'assistente sociale riportava come il colloquio con fosse stato molto ricco di episodi da lui riportati con il PA, e che R_
pagina 18 di 35 nel raccontarli il ragazzo si era spesso incupito e parlava con le lacrime agli occhi; al termine dell'incontro dichiarava all'assistente sociale che avrebbe chiesto alla R_ madre di cambiare il nome da “ a perché avendo il padre litigato Parte_1 CP_1 con molte persone lui spesso si sentiva a disagio;
a quel punto, la madre rispondeva a che avrebbe dovuto crescere mostrando rispetto per tutti e dimostrando di essere R_ un “Giambanco” migliore, rimando che aveva molto tranquillizzato che ora ha R_ meno difficoltà a portare questo cognome.
In sede di colloquio con l'assistente sociale raccontava di avere tanti amici e di _2 essere sereno da quando vive solo con la madre e in quanto, quando viveva con R_ loro anche il padre, il clima in casa era sempre molto teso anche se la madre cercava in ogni modo di mostrarsi serena, di farli giocare e di renderli felici;
ricordava che il PA, dopo la separazione, gli faceva leggere le “carte gli avvocati”, dalle quali non capiva niente. Anche raccontava alcuni episodi vissuti con il padre e di quando, dovendo _2 recarsi a Milano a casa sua, aveva sempre paura della rabbia del padre che riversava su chiunque. Sempre ricordava che da piccolo aveva avuto dei momenti felici con _2 il SInor ma che pian piano questi momenti sono stati cancellati dai Parte_1 comportamenti negativi messi in atto dal padre. All'esito di questi incontri, l'assistente sociale dava atto della condizione di serenità vissuta dai figli in quel momento e della assenza di condizioni per disporre un calendario di incontri anche in forma facilitata, comunque proponendo alla madre e ai figli di iniziare un percorso di sostegno personale volto alla rielaborazione di quanto vissuto in famiglia, proposta che veniva accolta da madre e figli (con più fatica da tanto che nel mese di settembre 2022 i minori _2 iniziavano ad incontrare il dottor che durante il periodo della Controparte_6 separazione dei genitori aveva già svolto alcuni incontri con i ragazzi (v. relazioni Servizio sociale Tutela Minori Valcavallina, a firma dell'assistente sociale dr.ssa
[...]
datate 30/09/2022 e 06/02/2023). Tes_4
Contrariamente a quanto affermato dalla difesa dell'odierno ricorrente, il collegio ritiene che i minori non abbiano reso un racconto vago e generico, ma, compatibilmente con la circostanza che i fatti risalgono a molto tempo prima, hanno raccontato ciò che ricordavano e che li aveva più sconvolti dal punto di vista emotivo. Le loro dichiarazioni, infatti, paiono spontanee e credibili anche perché coerenti con il vissuto emotivo espresso in sede di ascolto dinanzi al giudice, alla curatrice speciale e agli operatori del servizio sociale, a cui hanno esternato i loro ricordi, spesso, con le lacrime agli occhi.
Non può certo sostenersi – come vorrebbe la difesa paterna – che il racconto dei due ragazzi non sia autentico e genuino per il solo fatto che prima degli avvenimenti di ottobre-dicembre 2020 i minori incontravano il padre e vi erano stati momenti felici trascorsi insieme (che il ricorrente si è preoccupato di documentare attraverso alcuni scatti fotografici). I due minori - per quanto abbiano assunto la medesima posizione di rifiuto nei confronti del padre - in sede di audizione hanno fatto emergere ricordi diversi (ciascuno di loro, per esempio, ha evocato diversi termini offensivi e denigratori che il padre rivolgeva verso la figura materna in assenza di quest'ultima), ricordi dolorosi che,
pagina 19 di 35 durante il loro percorso di crescita e maturazione, paiono esser stati capaci di rielaborare ma che, ancora oggi, li portano ad assumere un atteggiamento difensivo e di chiusura verso quel genitore dal quale non si sono sentiti ascoltati e protetti e che chiedono di non incontrare per preservare lo stato di benessere e tranquillità raggiunto.
Già in sede di colloquio con la psicologa del servizio specialistico e R_ _2 parlavano del padre senza bisogno di essere sollecitati, raccontando nei dettagli sia l'episodio relativo alla lite avvenuta fra il padre e i nonni materni, chiamati in quell'occasione dai minori a loro protezione, sia anche altri episodi in cui i comportamenti del padre suscitavano in loro imbarazzo e sofferenza (per esempio affermava: “Il R_
Papa si arrabbia spesso e ciò non porta quasi mai a nulla… il PA andava al bar e litigava perché non c'era il cappuccino di soia ad esempio… sempre per cavolate… noi eravamo imbarazzati per queste scene… ricordo che anche in vacanza il PA litigava sempre con tutti”; invece, a proposito del disagio accusato davanti e _2 comportamenti del padre, ricordava che lo stesso bestemmiava davanti alla scuola quando li andava a prendere o si presentava con una maglietta con scritto “Buongiorno un cazzo”, diceva “ci faceva fare una brutta figura davanti a tutti”, e ancora “Lui rovinava tutti i momenti belli… ora siamo molto tranquilli, dovrebbe capire ciò che ci ha fatto, non ha mai chiesto scusa. Lui pensa che non gli dobbiamo voler bene perché nostro padre, lui dice di non aver sbagliato nulla… pensa ci sia un complotto contro di lui che noi, da stupidi, seguiamo, come se non si accorgesse che noi eravamo angosciati quando andavamo con lui…”). Durante quel colloquio i ragazzi descrivevano il fastidio e il dispiacere provato nel sentire il PA squalificare la madre, dicendo che era una “matta” e che l'avrebbe fatta ricoverare in psichiatria, insultandola gratuitamente (“noi piangevamo”) (v. relazione psicologica a firma della dr.ssa del Persona_5
Consultorio di ES LN, datata 21/09/2022).
Al di là della verità storica dei fatti riferiti dai figli, quel che assume rilevanza è il loro vissuto, i loro desideri e le loro personali opinioni, che al Tribunale paiono frutto di una autonoma e consapevole elaborazione. Dall'ascolto e dall'indagine psico-sociale demandata ai Servizi territoriali, non sono emersi elementi che facciano sorgere anche solo il sospetto che vi sia stato un condizionamento materno rispetto alla posizione assunta nel tempo da e Come anzidetto, i due ragazzi – rispettivamente R_ _2 di anni 15 e 16 all'epoca dell'ascolto – hanno riportato, in maniera del tutto spontanea, episodi della loro sfera privata in cui il padre avrebbe assunto comportamenti che li hanno sconvolti e destabilizzati dal punto di vista psico-emotivo. Del resto, lo stesso ricorrente non nasconde il clima conflittuale a cui possono essere stati lungamente esposti i figli all'esito della separazione. Ma, al netto della vicenda processuale che ha riguardato la separazione dei coniugi, non può sottacersi il fatto che - per Parte_1 ragioni non note al Tribunale - abbia di fatto rinunciato a mantenere una relazione continuativa con i figli (al di là di là del messaggio con scritto “buonanotte” inviato loro la sera, senza aggiungere altro) e a chiedere conto alla madre delle condizioni di benessere e di salute dei figli o della loro vita scolastica o di relazione;
non vi è traccia, infatti, di richieste di contatto via messaggio o mail inoltrate da nei confronti di Parte_1 pagina 20 di 35 nel periodo dicembre 2020-ottobre 2021. Ciò costituisce un dato di fatto CP_1 insuperabile che denota l'atteggiamento di assoluta inerzia, superficialità e trascuratezza, assunto dal per almeno un anno, durante il quale non si è preoccupato di Parte_1 chiedere un incontro chiarificatore con i figli. Il disinteresse mostrato verso i figli nell'arco di un intero anno non è un fatto di poco conto – al di là che nessuna spiegazione viene offerta dalla difesa paterna – in quanto il rifiuto opposto da e non R_ _2
è altro che il frutto dell'inadeguatezza genitoriale mostrata da sia dal punto Parte_1 di vista affettivo (nessuno sforzo serio e partecipato veniva fatto dal padre per riallacciare il rapporto con i figli, al di là del messaggio della “buonanotte”) sia dal punto di vista materiale (costituisce dato pacifico e documentato che dopo il litigio coi figli Parte_1 ometteva di versare l'assegno di mantenimento, costringendo la madre a ricorrere al Tribunale per ottenere il pagamento diretto dal datore di lavoro ex art. 156 c.c.).
Ebbene, in questi comportamenti di scarsissima cura e attenzione per i bisogni affettivi e materiali dei minori si è consolidata la posizione di rifiuto dei ragazzini, all'epoca dei fatti già in età preadolescenziale e, pertanto, capaci di elaborare un giudizio autonomo verso la figura paterna.
Deve aggiungersi, ad ogni modo, che l'odierno ricorrente non è stato neppure in grado di documentare le condotte “ostacolanti” - genericamente descritte in atti - che la CP_1 avrebbe messo in atto nella relazione tra padre e figli: fermo il fatto che l'odierno ricorrente neppure ha mai dedotto un inadempimento da parte della madre rispetto al calendario delle visite concordate in sede di separazione, il medesimo neppure è stato in grado di dimostrare, attraverso messaggi e/o registrazioni di conversazioni telefoniche, di aver tentato di riprendere la relazione con i minori, costituendo circostanza pacifica l'esatto contrario, ovvero che è stato lo stesso a decidere unilateralmente di Parte_1 non adempiere al proprio diritto/dovere di frequentazione dei figli dopo il litigio telefonico avvenuto con loro nel mese di ottobre 2020.
Peraltro, non può essere trascurato il fatto che il presente procedimento di divorzio veniva promosso da solamente nel febbraio 2022, allorquando i rapporti con i figli Parte_1 minorenni si erano già interrotti da oltre un anno. In altri termini, l'inerzia del padre nell'assumere iniziative tese a recuperare la relazione con i figli dimostra, di per sé sola, l'incapacità dello stesso di anteporre i bisogni dei figli alle proprie eSIenze e ai propri scopi: anche durante i colloqui avvenuti con gli assistenti sociali del Servizio di Milano, ammetteva di aver tentato solo nel marzo 2022 “di ripristinare la Parte_1 calendarizzazione degli incontri senza ottenere alcun risultato”, omettendo - a parere di questo Collegio - di mostrare alcun pentimento per aver interrotto i rapporti con i figli per un lasso di tempo così lungo;
si legge nella relazione che nel corso del colloquio con l'Assistente sociale di Milano Giambanco “in prima battuta motiva[va] tale scelta come forma di tutela (“sono io ad essere stato aggredito”), poi arrivava ad attribuire ai minori la responsabilità delle sue scelte (dopo l'episodio di dicembre 2020 i figli decidevano di interrompere “ogni rapporto con lo stesso riportando alla madre dei contenuti, a suo dire, non veritieri” e che “prima di tale episodio vi erano state tensioni legate
pagina 21 di 35 all'iscrizione al catechismo ma già chiarite discusse con i figli stessi”), dichiarando, infine, di non comprendere “la posizione di e se non legandola ad un R_ _2 condizionamento materno” (v. relazione ai servizi sociali di Milano, a firma dell'Ass. sociale dott. e della psicologa dr.ssa , data a17/11/2022). Per_6 Per_7
Particolarmente evocativo del funzionamento paterno è il messaggio inviato alla SI el quale scriveva che prestava il consenso alla frequentazione del CP_1 Parte_1 catechismo e alla celebrazione della cresima di mettendo però in guardia la R_ madre che, in questa scelta, “chi ci perde sono loro perché faranno la cresima senza il padre” (doc. 6). A giustificazione del proprio diniego (iniziale) alla frequentazione del catechismo e al ricevimento del sacramento della cresima, riferiva in atti di Parte_1 essere “ateo” e quindi contrario ai sacramenti, pensiero che aveva voluto esprimere liberamente, una volta cessata l'unione matrimoniale, mentre la madre, lungi dal comprendere la posizione paterna, [aveva] preferito giovarsi del malcontento dei figli, nulla spiegando loro in ordine alla legittimità del pensiero paterno e impedendo di fatto un sereno confronto sul punto (p.
7-8 memoria integrativa ricorrente).
Ora, da questo argomentare di si traggono elementi a riprova Parte_1 del fatto che lo stesso non ha compreso (tuttora) che il corretto esercizio della responsabilità genitoriale presuppone la capacità del genitore di accompagnare i figli nel loro percorso di crescita e maturazione anche quando costoro esprimono delle preferenze che non coincidono con i desiderata e le aspirazioni del genitore (art. 337-ter c.c.): sconcerta, dunque, la posizione assunta dal padre, che anziché accogliere il punto di vista dei figli (all'epoca di 11 e 12 anni), venendo incontro ai loro desideri e al bisogno di seguire un percorso religioso al pari dei loro amici e coetanei, deliberatamente anteponeva e imponeva il proprio convincimento personale agli altri membri della famiglia, arrivando persino ad incolpare l'altro genitore di non aver fatto abbastanza per sostenere il “pensiero paterno”. L'atteggiamento autoreferenziale assunto da in quell'occasione, Parte_1 dimostra come, già all'epoca, non fosse praticabile il regime dell'affidamento condiviso che, come detto, presuppone la capacità di ciascun genitore di assumere linee educative comuni con l'altro, coerenti con il modello comportamentale offerto, tenuto conto delle inclinazioni ed aspirazioni del figlio: ebbene, il fatto che, dopo la separazione, Parte_1 avesse mutato il proprio credo non poteva in alcun modo giustificare la frustrazione dei bisogni espressi dai figli minori, che, fino a quel momento, avevano seguito il catechismo della Chiesa Cattolica, ricevendo il battesimo e la comunione, ed avendo peraltro i genitori scelto di sposarsi con il rito religioso. Ancor più grave, però, è la modalità ritorsiva e ricattatoria con la quale il genitore arrivava a prestare il proprio consenso alla cresima di e al catechismo (si è già detto del messaggio in cui R_ Parte_1 dichiarava per iscritto che non avrebbe preso parte a questa celebrazione a scapito dei figli, doc. 6), modalità che, a parere del Tribunale, esprime tutta l'incapacità del padre di cogliere il disagio dei figli e di accompagnarli nel percorso di crescita e maturazione anche quando i bisogni e le preferenze da questi manifestati non dovessero corrispondere ai desiderata paterni.
pagina 22 di 35 Particolarmente grave è pure l'accusa che la difesa paterna rivolge a questa Autorità Giudiziaria, dimostrando totale noncuranze dei principi di probità, correttezza e decoro che dovrebbero accompagnare l'esercizio dell'attività difensiva, laddove, anziché analizzare i dati di realtà che hanno connotato questa vicenda familiare, si spinge ad affermare, testualmente, che “…il SInor non è mai stato incriminato per Parte_1 alcun reato, né iscritto nel registro degli indagati, il SInor è un padre come Parte_1 tanti, travolto dalla macchina della Giustizia che fin troppo stesso giudica i padri
“colpevoli fino a prova contraria”, qualsiasi assurdità le madri raccontino in giudizio” (p. 12). Del resto, la biasimevole considerazione della “Giustizia” e l'assoluta mancanza di rispetto per la controparte processuale, da parte degli Avvocati ND Barra e Tiziana Garlaschini, si traeva già dall'eloquente scambio di e-mail avvenuto tra gli stessi difensori e l'assistito , scambio imprudentemente allegato Parte_1 alla comparsa conclusionale del ricorrente1.
Come sopra illustrato, il regime di affidamento deve essere deciso tenendo in considerazione esclusivamente l'interesse morale e materiale del figlio, per cui in presenza di un netto rifiuto ad incontrare il genitore – si badi, giustificato da una serie di vissuti di sofferenza e disagio originati dal comportamento di quel genitore – appare evidente l'incapacità di questo genitore di cogliere i reali bisogni del figlio, di farsi interprete delle sue aspirazioni ed inclinazioni, che stanno alla base dell'assunzione di scelte consapevoli e mirate a salvaguardare e promuovere il superiore interesse di quel bambino/adolescente.
A tutto quanto sopra esposto deve aggiungersi che proprio dallo scambio di mail avvenuto tra madre e padre - prodotto in atti dalla difesa del ricorrente unitamente alla comparsa conclusionale - si traggono ulteriori indizi inequivocabili per affermare che Parte_1 non ha mai manifestato un autentico interessamento per la vita dei figli, non essendosi mai preoccupato di chiedere a informazioni sulla vita quotidiana di e CP_1 _2 in un'epoca in cui, peraltro, vigeva ancora l'affidamento condiviso: è R_
pagina 23 di 35 documentalmente provato che rivolgeva alla odierna convenuta le prime Parte_1 richieste scritte nell'anno 2024 (a distanza di quasi tre anni dall'interruzione dei rapporti coi minori) solo perché così gli veniva “suggerito” strategicamente dai suoi Legali al fine di precostituirsi delle prove documentali da utilizzare in sede processuale. Più precisamente, risulta documentato che, in data 25/10/2024, alle ore 19:56, Parte_1 scriveva una mail a il cui testo si trascrive di seguito: CP_1
Ciao , volevo chiederti dei nostri figli come stanno di salute (visto che non ho CP_1 accesso al fascicolo sanitario), ho visto che dal diario elettronico il 23 risultano assenti, per l'intera giornata e le prime 3 ore, come mai uno si e l'altro no? R_ _2
Inoltre per quanto riguarda il rendimento scolastico, del nulla da dire, mentre il _2 vedo che ha difficoltà nelle solite materie, tenendo conto che le materie sono R_ aumentate, come pensi di aiutarlo se non ti sei già organizzata.
Risulta, poi, che in data 28/10/2024 informava i suoi Legali, inviando una Parte_1 mail con scritto “Buongiorno come da accordi inviata prima mail alla SI venerdì a oggi nessuna risposta”; di qui, appare più che evidente che il suggerimento di interessarsi alla vita dei figli scrivendo alla madre fosse giunto dai difensori Avv. Garlaschini e Avv. Barra.
Ebbene, in data 29/10/2024 riscontrava la mail di con il Controparte_1 Parte_1 testo che si trascrive di seguito, assumendo un tono cordiale e pacato, pur senza nascondere lo stupore: Ciao, mi fa piacere che dopo quasi quattro anni mi chiedi come stanno i ragazzi. Stanno bene grazie il 23 risultano assenti entrambi per l'intera mattinata, non so come mai dalla tua App vedi che è stato assente tre ore _2
Per quanto riguarda bisogna tenere conto anche dei suoi progressi, non solo dei R_ brutti voti. Ha preso un sette e mezzo in matematica (materia in cui era stato rimandato) e un sette e mezzo in fisica (materia nuova e per lui difficile) il 3 in latino è segnalato con il colore blu perché tutta la classe ha preso l'insufficienza e quindi è un voto nullo ,il 4 in inglese e il 4 e mezzo in chimica erano verifiche multitematiche e lui fa fatica tenendo conto delle difficoltà che ha (DSA) e comunque ha tutto il tempo per recuperare. E' seguito da quest'estate da una ragazza che gli fa ripetizioni due volte a settimana, il supporto ce l'ha, bisogna solo dargli fiducia e incoraggiarlo sempre e non limitarsi solo al brutto voto ,perché dietro ai voti ic'é un percorso importante per lui ,e sta frequentando comunque un liceo.
Così, quello stesso giorno, condivideva il testo della risposta ricevuta coi suoi Parte_1
Legali, compiacendosi per il risultato ottenuto grazie ai “suggerimenti” dei nuovi difensori, scrivendo testualmente: Buonasera Avvocatessa. Risposta della SI!!!!! Mi fa specie la risposta dopo 4 anni!!!!! Altri suggerimenti? Volevo inviare un altra mail per la relazione dsa fatta e visita ortopedica annuale che dovrebbe aver prenotato in regime mutalistico e non privato. In attesa del da farsi. Cordiali saluti
pagina 24 di 35 Ed, infatti, i suggerimenti dei Legali si spingevano sino al punto di correggere il contenuto dei messaggi che predisponeva per l'invio alla SI allo scopo Parte_1 CP_1 di evitare contenuti inappropriati da parte del loro assistito, a riprova di quanto lo stile comunicativo di quest'ultimo non fosse per nulla adeguato al contesto di un padre che avrebbe dovuto riavvicinarsi ai figli “in punta di piedi” visto il tempo trascorso senza alcun interessamento prima d'ora.
Così, dopo alcuni scambi cortesi, in data il 16/02/2025 scriveva a Parte_1 CP_1
, … colgo l'occasione per chiederti cosa sta accadendo al rendimento Persona_9 scolastico di che è notevolmente peggiorato rispetto all'anno scorso, e quindi R_ come hai intenzione di intervenire per aiutarlo, supportarlo, stimolarlo come precedentemente mi avevi scritto in precedenza. Valuta tu se informarlo del mio interesse per non creargli ansie o disagi” e, ancora, in data 21/03/2025 scriveva: “Ciao Ho visto oggi il diario scolas4co del ho notato nelle valutazioni in varie materie un calo. _2
Mi sono stupido, perché di solito eccelle. Mi chiedo se sta bene, se ha qualche problema di cui non sono a conoscenza, ti chiedo cortesemente di aggiornarmi, e fammi la cortesia di informarlo del mio interesse, e digli che spero che torni sulla cresta dell'onda come è sempre stato. Grazie.
A qual punto, sempre in data 21/03/2025 replicava: Ciao, ti riferisci al 4 in CP_1 motoria ?? Perché ha preso un 9 e mezzo anche il 19 Marzo e 9 in inglese .... _2 non ha nessun problema sta frequentando un liceo scientifico in modo eccellente anche se ha preso un unico 4 (in motoria!!!) in tutto l'anno !!”. Dopo qualche giorno, in data 24/03/2025, scriveva ancora: Ciao, la presente per precisare alcune cose. Le leggere flessioni in ALCUNE materie ,come hai scritto tu, merita di essere commentata perché è facile guardare il registro e giudicare, ma ignori delle cose che è il caso di chiarire Prima cosa quel 6 e mezzo che vedi in latino è stato il voto più alto della classe, così come il 6 in fisica, uno dei pochi ad aver raggiunto la sufficienza. Per il resto i suoi voti parlano da soli, ma anche se dovesse avere un calo e ogni tanto delle insufficienze, lui dà sempre il massimo e l'impegno è sempre costante. è un ragazzo intelligente, perspicace, _2 brillante e maturo (non solo in ambito scolastico) al di là delle sue valutazioni, e non si può pretendere da un ragazzino di 15 anni sempre il massimo dei voti. Inoltre ti ricordo come ti ho già accennato che sta frequentando un liceo SCIENTIFICO una delle scuole piu' difficili, bisogna solo essere orgogliosi di lui e non vedere solo un 4 o delle leggere flessioni per poi giudicare, il registro scolastico non è legato alla VITA dei ragazzi! Buona serata.
Il contenuto della mail sopra riportata veniva immediatamente inoltrato da ai Parte_1 suoi Legali, che, anche in quell'occasione - peraltro utilizzando un lessico offensivo verso la controparte e del tutto inappropriato per la funzione svolta - gli suggerivano come rispondere abbozzando il testo di una mail. L'Avv. ND Barra scriveva testualmente, riferendosi alla SI (le sottolineature e il grassetto sono del CP_1
Collegio): “Nervosetta. Per certi versi, anche meglio, sembra che il Tuo interessamento per i ragazzi la disturbi. Però, come Ti dicevo su uozzapp mentre Ti scrivo questa mail, a
pagina 25 di 35 noi interessa poco che lei capisca, non capisca o altro, tanto meno vogliamo farla innervosire o, al contrario, calmarla. Cazzi suoi, se non vuole capire un cazzo non capirà un cazzo neppure se le fai i disegnini. Noi vogliamo degli scambi che, in determinate circostanze, potrebbero servirci in giudizio. Io direi che lei puoi rispondere in modo pacato e stringato, come segue: "Ciao, nessun giudizio su e, anzi, sono _2 ben lieto di quel che mi dici: soltanto che, avendo informazioni solo attraverso il registro scolastico, - chiedo proprio per capire cosa succeda "dietro" i numeri man mano che li vedo. Lascio, come al solito, a te decidere se riferire al ragazzo del mio interessamento". Ecco, null'altro, tanto se anche adesso la non è che recuperi il rapporto coi R_0 ragazzi oggi, si alzano solo i toni e nell'unico momento sbagliato, cioè quello in cui probabilmente - salvo alzate di ingegno del nuovo Giudice - si va a sentenza. Ma anzi, lei dirà sempre peggio di Te ai ragazzi: pensa se lei dice che li giudichi e sei ossessivo, poi un domani saltano fuori queste mail in cui Tu hai solo chiesto pacatamente... La figura di merda non la fai mica Tu, e i ragazzi, è fisiologico, crescendo maturano.
Anche l'avv. Tiziana Garlaschini non tardava ad offrire i propri suggerimenti al cliente con lo scopo di costruire una immagine di padre attento e premuroso, evidentemente lontana dalla realtà, pure l'avv. Garlaschini senza mancare di offendere la SI
“Concordo su tutta linea, tenore e contenuto della risposta predisposta da CP_1
ND in primis...Concordo con le istruzioni ricevute da ND (pacatezza e risposta puntuale). tuttavia, non concordo del tutto sulla frase "lascio a te decidere se riferire sul mio interessamento". Io modificherei con "vorrei tu riferissi ai ragazzi del mio interessamento ma, se riterrai di non farlo pur dispiacendomene, come al solito mi adatterò alla tua decisione, per il bene dei ragazzi " in ogni caso conSIlio a di Pt_1 raccogliere tutte le mail di richiesta info e le risposte tutte della ....ehm "SI" in una cartelletta; un giorno - quando cresceranno/matureranno - i ragazzi chiederanno, e
farai in fretta a esibire loro il plico di mail.... E' già accaduto in un caso che R_1
ND conosce bene (T. e figlia;
una gran testa di c... di padre); la figlia - più piccola dei Tuoi - ha di recente chiesto di poter leggere lo scambio mail dei genitori all'epoca del divorzio, per "capire alcune cose". saluti a tutti.
Gli scambi di mail dimostrano come i tentativi del padre di mettersi in contatto con la madre dei minori – dopo che questi avevano bloccato l'utenza del padre sul cellulare – sono avvenuti solamente in corso di causa, ed esclusivamente per rispondere ad una strategia processuale suggerita dai difensori di Parte_1
Non appare necessario al Collegio argomentare ulteriormente sulla necessità di prevedere l'affidamento “rafforzato” di e alla madre, l'unico genitore di riferimento R_ _2 per i minori da quando decideva di interrompere con loro la relazione e le Parte_1 frequentazioni.
Quel che non può essere sottaciuta è la circostanza che, con ogni probabilità, l'opposizione di alla richiesta di affidamento superesclusivo dei figli è Parte_1 giustificata da interessi economici, ovvero dal tentativo di evitare la condanna alla rifusione delle spese processuali: infatti, in una mail inviata in data 09/12/2024, l'Avv. pagina 26 di 35 ND Barra scriveva al SInor “Ciao , ecco qui la memoria che Parte_1 Pt_1 depositeremo presso il Tribunale di Bergamo. Dati i tempi ristretti, non è modificabile.... In ogni caso, lo scopo della memoria, così come formulata e come già la comparsa è di: - avviarsi verso una definizione il più possibile rapida del procedimento come da Te richiesto cercando, al contempo, di ridurre le conseguenze più deteriori;
- in particolare, cercare di evitare l'affido super esclusivo (anche se, in concreto, ad oggi poco cambierebbe) e, soprattutto, tentare di evitare che il Giudice, confermando l'affido esclusivo, Ti condanni anche alle spese processuali. Il rischio di condanna alle spese, come più volte detto, comunque, visto che fino ad ora ha accolto tutte le pretese di controparte, è reale e concreto, tuttavia abbandonare il procedimento "mollando" tutto senza difendersi comporterebbe la certezza di subire la condanna alle spese. Così, invece, cerchiamo di avviarci verso l'uscita e di minimizzare i rischi, oltre a provare a tamponare qualche danno […].
Ora, avendo i figli una età per cui debbono ritenersi capaci di autodeterminarsi, in conformità al loro interesse, appare insuperabile la volontà da questi manifestata rispetto ad avere la madre come unico genitore di riferimento anche per la loro vita scolastica e di relazione, volontà che è stata motivata sia per i comportamenti messi in atto dal genitore, sia per il disinteresse percepito nei loro confronti. Dalle relazioni del servizio sociale e dalle risultanze dell'ascolto diretto dei minori è emerso chiaramente che la loro posizione e il loro pensiero non si è modificato nel corso del procedimento di divorzio e che, oggi, sia sia esprimono non solo la loro ferma volontà di non R_ _2 incontrare il padre ma anche una condizione di stanchezza e frustrazione per il permanere di questo procedimento, dei colloqui periodici con l'assistente sociale e dell'incontro con il curatore speciale, che li affatica nel proprio quotidiano poiché il pensiero di rivedere il padre o di riprendere i contatti con lui toglie loro serenità (v. relazione Servizio sociale Tutela Minori Valcavallina, a firma dell'assistente sociale dr.ssa datata Testimone_4
26/07/2024).
Ancora recentemente, ha raccontato all'Assistente sociale di essere molto _2 infastidito dal fatto che nell'unica insufficienza che ha preso durante tutto l'anno scolastico, il padre abbia subito scritto una mail per chiedere spiegazioni ignorando gli altri ottimi voti conseguiti; dichiarava “ho una media molto alta, ho preso 4 in _2 educazione fisica, ho anche fatto i calcoli per vedere se la media si fosse abbassata e si era abbassata di 0.1 e lui subito a mandare la mail”). Pure si diceva concorde R_ con il FR nel vivere con fastidio e difficoltà le mail che invia il SI. di Parte_1 richiesta di spiegazione di eventuali insufficienze (v. relazione Servizio sociale Tutela Minori Valcavallina, a firma dell'assistente sociale dr.ssa datata Testimone_4
07/05/2025).
Per tutti i motivi sopra esposti e alla luce di quanto emerso in corso di causa rispetto all'adeguatezza della madre, che ha mostrato capacità di instaurare una solida relazione affettiva coi figli basata sulla comprensione, sull'ascolto e su un assiduo rapporto, a fronte delle descritte carenze genitoriali del padre, il Tribunale ritiene che debba essere disposto pagina 27 di 35 l'affidamento super-esclusivo alla madre nell'interesse di e con R_ _2 conseguente attribuzione alla del potere di assumere tutte le decisioni più CP_1 importanti per i figli in tema di salute, educazione, istruzione e contestuale limitazione della responsabilità genitoriale paterna ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3 c.c., in quanto regime che appare maggiormente tutelante, conforme agli interessi attuali dei figli e in linea coi bisogni da questi espressi in sede di ascolto. Soltanto la decisione in ordine ad un eventuale trasferimento di residenza abituale dei figli minori dovrà essere previamente concertata tra i genitori.
La madre affidataria avrà cura di tenere informato il padre – attraverso l'intermediazione dei Servizi Sociali territoriali - delle decisioni assunte in ordine all'istruzione, all'educazione, alla salute dei figli in modo che possa vigilare sul corretto Parte_1 esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Posto il collocamento dei minori presso il domicilio materno, la ripresa di frequentazioni tra il padre e i figli adolescenti è rimessa alla volontà dei ragazzi, secondo i tempi che il padre potrà concordare direttamente coi figli quando costoro si dichiareranno pronti a ripristinare una relazione con questo genitore, anche senza l'intermediazione del Servizio sociale viste le fatiche manifestate dai minori nel corso del presente procedimento.
Al Servizio sociale deve essere conferito il mandato di attivare in favore di e R_ un percorso di supporto psicoterapeutico allorquando ne manifesteranno _2
l'eSIenza.
Prima di passare alle questioni economiche, deve essere respinta, in quanto infondata, la richiesta di avanzata in atti di rimozione dell'incarico del curatore speciale, Parte_1 laddove giunge persino ad affermare - oltre il limite della leale dialettica processuale - che il curatore è inutile e dannoso per i minori per il fatto che ha coscientemente istigato la SI a trasformare la sua domanda di affidamento esclusivo in CP_1 affidamento super-esclusivo: ora, al di là del fatto che il Tribunale può pronunciare i provvedimenti sull'affidamento anche d'ufficio, senza che vi sia corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, senza che operino preclusioni processuali rispetto ad eventuali modifiche in corso di causa della relativa domanda, non pare superfluo ricordare alla difesa paterna che il curatore speciale assume un ruolo di difesa e di rappresentanza degli interessi del minore in tutte quelle situazioni in cui si prospetta al Tribunale l'ipotesi di assunzione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, poiché la condotta di uno o entrambi i genitori appare gravemente pregiudizievole per il figlio ex artt. 330 e 333 c.c. A comprova della assoluta infondatezza dell'istanza avanzata da basti Parte_1 osservare che, nella memoria integrativa di costituzione lo stesso ricorrente richiamava l'art. 78 c.p.c. e la Convenzione del ConSIlio d'Europa sull'esercizio dei diritti dei fanciulli per invocare la nomina di un rappresentante (curatore speciale) che potesse costituirsi in giudizio a tutela degli interessi dei figli (pp. 13-14).
Nulla di più giuridicamente errato è quanto afferma la difesa del padre persino nella memoria di replica, ove sostiene – testualmente – che la domanda di affidamento è
pagina 28 di 35 patto/domanda a disposizione dei coniugi e che, pertanto, non è una domanda a disposizione del Curatore dei minori (p. 10): il regime di affidamento dei minori non rientra nei diritti disponibili delle parti, essendo sempre possibile per il giudice stabilire un assetto diverso da quello concordato o chiesto dai genitori, nel rispetto del principio del best interest of child; inoltre, rientra nel ruolo del curatore speciale che si costituisce in rappresentanza del minore il potere di formulare domande in punto di affidamento, collocamento e diritti di visita, sicché, ancora una volta, è del tutto privo di fondamento logico giuridico il ragionamento proposto dalla difesa del ricorrente, convinta che la domanda inerente all'affidamento non possa essere avanzata dal curatore speciale. Non si comprende, a questo punto, cosa competa al difensore del minore, posto che, a parere dei Legali del ricorrente, non è compito del Curatore dei minori incaricato nel presente giudizio occuparsi delle capacità genitoriali della madre– come invece si occupa, cfr. pag.13 della conclusionale) -; non è compito del curatore dei minori occuparsi del padre
– come invece si occupa, cfr. pag.14 e ss della conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori occuparsi di e sostenere le doglianze (vere o presunte e comunque indimostrate
) della verso il come invece si occupa, cfr. pag.16 e ss. della CP_1 Parte_5 conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori occuparsi delle dichiarazioni fiscali ai fini dell'assegno unico – come invece si occupa a pag. 17 della conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori occuparsi del fatto che il partecipi Parte_1 economicamente alle varie iniziative intraprese dalla come invece si occupa CP_1 apag.15 della conclusionale;
non è compito del Curatore dei minori giudicare (sic!) la capacità genitoriale della madre e del padre – come invece fa, a pag. 13 e ss e a pag 14 e ss della conclusionale (p. 10 memoria di replica).
Venendo agli aspetti economici, deve essere confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in ES LN, via Partigiani n. 6/26, con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti, in favore di affinché continui ad abitarla Controparte_1 insieme ai figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica.
Non può essere accolta, infatti, la richiesta del ricorrente di autorizzare la vendita della casa coniugale, così come previsto nella sentenza di separazione, posto che il giudice del divorzio è tenuto ad assumere esclusivamente i provvedimenti a tutela della prole minorenne e, così, ad assegnare l'immobile ad uno dei genitori allorquando ne ricorrono i presupposti di legge. Sorprende che la difesa di parte ricorrente, pur dichiarando di conoscere la regola per la quale un eventuale accordo tra i coniugi di messa in vendita della casa familiare può essere fatto valere nell'ambito di un giudizio di divisione laddove tale patto risulti valido e coercibile (p. 10 memoria di replica), fino alla fine di questo giudizio divorzile ha ostinatamente reiterato la domanda di autorizzazione alla vendita.
In assenza di altre soluzioni abitative idonee per i figli, a questo Tribunale non resta che applicare le norme che tutelano gli interessi della prole minorenne e, così, assegnare la casa coniugale alla madre affidataria dei minori come previsto dall'art. 337-sexies c.c.
Quanto agli obblighi di mantenimento dei figli, pare utile ricordare che l'art. 337-ter, comma 4 c.c. prevede che ciascun genitore deve provvedervi in misura proporzionale al pagina 29 di 35 proprio reddito e che un eventuale assegno periodico a carico di uno dei due genitori deve essere determinato considerando una serie di parametri, individuati al fine di garantire il principio di proporzionalità, quali le attuali eSIenze della prole, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È poi l'art. 316-bis c.c. a prevedere che “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.
Orbene, nel caso di specie, dalla documentazione reddituale versata in atti risulta che, ad eccezione dell'anno di imposta 2020 in cui l'odierno ricorrente ha percepito un reddito lordo di soli 18.081 euro avendo svolto attività lavorativa corrispondente a 143 giorni per effetto di un provvedimento disciplinare assunto dal datore di lavoro nei suoi confronti (Mod.730/2021), il reddito percepito da (che lavora con un contratto a tempo Parte_1 indeterminato presso la società “Azienda Trasporti Milanesi S.p.a.” è notevolmente cresciuto nell'arco dell'ultimo triennio, passando da euro 30.382 nell'anno d'imposta 2021 (Mod. 730/2022) ad euro 37.388 nell'anno d'imposta 2023 (Mod. 730/2024) ed euro 39.373 nell'anno di imposta 2024 (Mod. 730/2025), corrispondente ad una retribuzione netta mensile di euro 2.406 circa, già al netto delle imposte e rapportata a 12 mensilità. Dalla documentazione versata in atti risultano poi le ricevute di addebito sul conto corrente di un finanziamento Findomestic (vo. 8), di cui però l'odierno ricorrente non ha fornito prova del relativo contratto al fine di dimostrare sia l'ammontare del capitale finanziato sia la durata del finanziamento;
inoltre, è pacifico che egli conviva con l'attuale compagna presso un immobile di proprietà di quest'ultima, e che contribuisce alle spese domestiche effettuando in suo favore bonifici mensili per circa 250-270 euro con la causale “spese appartamento Milano” (doc. 7).
Quanto alla condizione dell'odierna convenuta risulta che la stessa continua ad abitare nella ex casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e gravata da mutuo, la cui rata mensile ammonta a circa 585 euro, che viene pagata integralmente dalla convenuta. Quanto ai redditi dalla stessa percepiti, risulta che nell'anno di imposta 2021 dichiarava un reddito lordo annuo pari a euro 17.326 (v. Mod. 730/2022), rimasto invariato nell'anno di imposta 2022 e 2023, aumentato ad euro 19.419 lordi annui nell'anno di imposta 2024 (Mod. 730/2025), corrispondente ad una retribuzione netta mensile di euro 1.480 circa, già al netto delle imposte e rapportata a 12 mensilità.
Per tutti i motivi sopra esposti, considerate le capacità di guadagno delle parti, gli oneri gravanti su ciascuno e l'assenza di oneri di mantenimento diretto dei figli a carico del padre, il Tribunale reputa equo e congruo elevare il contributo mensile a carico di ad euro 300,00 al mese per il mantenimento ordinario indiretto di ciascun Parte_1 figlio, con decorrenza dalla data della presente pronuncia, confermando per il pregresso il contributo economico previsto dal Giudice istruttore in corso di causa (inizialmente confermato nella misura di euro 200,00, al mese per ciascun figlio e poi elevato ad euro pagina 30 di 35 250,00), fatta salva la rivalutazione annuale ex Istat (con prima decorrenza per la rivalutazione da settembre 2026).
L'aumento della misura dell'assegno perequativo per il mantenimento dei figli segue proporzionalmente l'incremento dei redditi guadagnati da ciascuna parte, ed è pertanto l'effetto del mutamento di circostanze verificatesi in corso di causa attraverso la documentazione fiscale prodotta da ciascuna parte. Ma di tale circostanza pare esserne pienamente consapevole la difesa di che, in una mail indirizzata alla parte Parte_1 ricorrente in data 09/12/2024, scriveva testualmente (le sottolineature e il grassetto è del Collegio): “Ciao , ecco qui la memoria che depositeremo presso il Tribunale di Pt_1
Bergamo. Dati i tempi ristretti, non è modificabile. […] - ovviamente, abbiamo contestato la loro pretesa di aumento dell'assegno, visto che non ci sono nuove circostanze che lo giustifichino. Poi, detto tra noi, con i Tuoi redditi e redditi della Signora, € 500,00.= è la misura giusta, ma non era sbagliata nemmeno quella di € 400,00.= e non lo sarebbe neppure quella di € 600,00.=, auspichiamo che il Giudice confermi l'assegno attuale non rilevando incrementi dei Tuoi redditi”.
Ciò detto sul contributo ordinario, resta fermo l'onere in capo entrambi i genitori di contribuire in pari misura alle spese di natura straordinaria che dovessero rendersi necessarie per i figli in base al nuovo Protocollo in uso presso questo Tribunale che si riporta in dispositivo.
Stante l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, l'assegno unico erogato dall'Inps deve essere riconosciuto di diritto, per intero, in favore di Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Considerato che l'odierno ricorrente è risultato totalmente soccombente su tutte le domande avanzate nel presente giudizio, va condannato a Parte_1 rifondere in favore di le spese di lite che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 7.616,00, a titolo di compensi professionali, determinati in base ai parametri “medi” delle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità” (D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ii.) previsti per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.
deve poi essere condannato a rifondere le spese di lite in Parte_1 favore dello Stato per l'attività prestata dal Curatore speciale in rappresentanza die figli minori, spese che si liquidano in euro 6.500,00 a titolo di compensi professionali, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in base ai parametri “medio-bassi” delle cause di valore indeterminabile di “bassa complessità” (D.M. n. 55/2014 e ss. mm. ii.), importo già aumentato del 30% per la presenza di due parti aventi la medesima posizione processuale, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.
P.Q.M.
pagina 31 di 35 Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e il giorno 21/04/2007 Parte_1 Controparte_1
a ES LN (trascritto nei registri di Stato civile del medesimo Comune, atto n. 3, parte II, Serie A, anno 2007);
2) dispone l'affidamento super-esclusivo dei figli minori e Persona_1 [...] alla madre la quale potrà assumere autonomamente _2 Controparte_1 anche le decisioni più importanti per la vita dei figli in tema di salute, educazione e istruzione, con contestuale limitazione della responsabilità genitoriale del padre ex art. 337-quater, comma 3 c.c.; tale regime, pertanto, consentirà alla madre di prendere autonomamente tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla vita dei figli in ambito educativo (si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle decisioni rispetto allo svolgimento di visite mediche, somministrazione di farmaci, attività ludiche-ricreative o sportive extra-didattiche, frequentazioni amicali, regime alimentare, eventuale aiuto compiti, rilascio di autorizzazioni per eventuali gite scolastiche, autorizzazioni per ingressi/uscite anticipate o posticipate da scuola, richieste di rilascio/rinnovo dei documenti di identità, tessera sanitaria etc.), in ambito medico- sanitario (a titolo esemplificativo, esecuzione di interventi chirurgici e/o di trattamenti sanitari, visite mediche specialistiche etc.), in ambito scolastico (a titolo esemplificativo, scelta del percorso scolastico). La madre terrà autonomamente i rapporti con le istituzioni scolastiche (si pensi ai colloqui con le insegnanti di scuola), con le autorità sanitarie (si pensi alle visite mediche) e con ogni altro organo della pubblica amministrazione, avendo cura di tenere periodicamente informato il padre – tramite il Servizio sociale qui incaricato – sull'andamento scolastico dei figli e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, al fine di consentirne la vigilanza (art. 337-quater, ultimo comma c.c.); solo le decisioni inerenti ad un'eventuale cambio di residenza dei minori dovranno essere condivise dai genitori;
3) dispone che i minori e rimangano collocati, ai fini della residenza R_ _2 anagrafica, presso l'abitazione materna;
4) dispone che la ripresa di frequentazioni e/o contatti telefonici tra il padre e i figli adolescenti è rimessa alla volontà dei ragazzi, secondo i tempi che il padre potrà concordare direttamente coi figli quando costoro si dichiareranno pronti a ripristinare una relazione con il genitore, anche senza l'ausilio e l'intermediazione del Servizio sociale territorialmente competente salvo che siano gli stessi minori a richiederlo;
5) incarica il Servizio sociale e specialistico di proseguire con il monitoraggio del nucleo familiare, al fine di verificare l'evoluzione dello stato di benessere psico-emotivo dei minori, attivando in favore di e un percorso di supporto psicoterapeutico R_ _2 allorquando costoro ne manifesteranno l'eSIenza;
pagina 32 di 35 6) conferma l'assegnazione ex art. 337-sexies c.c. della casa coniugale, sita in ES LN, Via Partigiani n. 6 (int.26), in comproprietà tra le parti e gravata di mutuo ipotecario, in favore di con tutti gli arredi e le suppellettili ivi Controparte_1 presenti;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando Parte_1 alla madre, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, l'importo di euro 300,00 al mese per ciascuno, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale (con prima rivalutazione da settembre 2026), confermando, per il pregresso, i provvedimenti provvisori assunti in corso di causa;
8) pone a carico dei genitori l'obbligo di concorrente al 50% nelle spese straordinarie del figlio , in base al seguente Protocollo: «Premesso che sono da intendersi R_2 ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di pagina 33 di 35 recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e pagina 34 di 35 possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
9) dà atto che l'assegno unico universale erogato dall'Inps potrà essere chiesto e percepito per intero dalla madre affidataria in via esclusiva;
10) condanna il ricorrente a rifondere in favore di Parte_1 [...] le spese di lite liquidate in complessivi euro 7.616,00, a titolo di compensi CP_1 professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.;
11) condanna il ricorrente a rifondere in favore dello Stato, Parte_1 per l'attività prestata dal Curatore speciale, l'importo di euro 6.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% di rimborso forfettario ex lege, iv.a. e c.p.a.;
12) rigetta nel resto.
MANDA alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRESCORE BALNEARIO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74.
Così deciso in Bergamo, nella camera di conSIlio del 18 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
pagina 35 di 35 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 09/12/2024, l'avv. ND Barra scriveva a (le sottolineature e il grassetto sono Parte_1 del Collegio): Ciao , ecco qui la memoria che depositeremo presso il Tribunale di Bergamo. Dati i Pt_1 tempi ristretti, non è modificabile. In ogni caso: - non abbiamo contestato nel dettaglio tutte le fregnacce di controparte perché sarebbe venuta una comparsa lunghissima e il Giudice ha già dimostrato di non leggere con particolare attenzione, meglio poche cose e chiare (e già così è venuta lunga), del resto continuare a contrapporre reciproche versioni non comprovate non ha senso… In data 17/12/2024, l'avv. ND Barra scriveva a (le sottolineature e il grassetto sono del Parte_1 Collegio): Ciao …. Sono note brevissime, perché:
1. le note di trattazione non sono una memoria, Per_8 ma servono per formulare al Giudice le istanze immediate e per la prosecuzione del processo. Controparte le userà per replicare alla nostra ultima replica, ma affari suoi, adesso è solo tempo di dire al Giudice cosa chiediamo per questa udienza;
2. tutte le nostre argomentazioni le abbiamo esposte nelle memorie precedenti, inutile ribadire, nel contesto sbagliato, sempre le stesse cose, oltretutto in una causa in cui tutti scrivono e nessuno, a partire da chi più di tutti sarebbe deputato a farlo (il Giudice), legge. In data 27/02/2025, l'avv. ND Barra scriveva a (le sottolineature e il grassetto sono del Parte_1 Collegio): … al 26 marzo si terrà l'udienza scritta per la quale predisporremo le memorie, poi, salvo invenzioni particolari da parte del Giudice, verranno assegnati i termini per deposito delle comparse conclusionali e relative repliche. Spirati questi termini, il Giudice (coi suoi tempi) redigerà la sentenza.